RELAZIONE sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri

16.11.2006 - (2006/2226(INI))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Alexander Stubb

Procedura : 2006/2226(INI)
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Ciclo del documento :  
A6-0393/2006
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A6-0393/2006
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri

(2006/2226(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,

–   viste le conclusioni della Presidenza delle riunioni del Consiglio europeo tenutesi a Copenaghen nel giugno 1993, a Madrid nel dicembre 1995, a Lussemburgo nel dicembre 1997, a Salonicco nel giugno 2003, a Bruxelles nel dicembre 2004, nel giugno 2005 e nel giugno 2006,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali,

–   visto il documento di strategia del 2005 sull'ampliamento presentato dalla Commissione (COM(2005)0561),

–   vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che istituisce una costituzione per l’Europa[1],

–   vista la sua risoluzione del 28 settembre 2005 sull'apertura dei negoziati con la Turchia[2],

–   visto il quadro negoziale per la Turchia e la Croazia adottato dal Consiglio il 3 ottobre 2005,

–   vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea[3],

–   vista la sua risoluzione del 16 marzo 2006 sul documento 2005 di strategia per l'allargamento della Commissione[4],

–   vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa[5],

–   vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione[6],

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6‑0393/2006),

A. considerando che il Consiglio europeo del giugno 2003 ha offerto una chiara prospettiva europea ai paesi dei Balcani occidentali, con l'adesione all'Unione europea quale obiettivo finale (Agenda di Salonicco),

B.  considerando che il Consiglio europeo del giugno 2005 ha ribadito il suo impegno a favore della piena attuazione dell'Agenda di Salonicco e che il Consiglio europeo del giugno 2006 ha confermato l'intenzione di onorare gli impegni assunti in materia di allargamento nei confronti dei paesi dell'Europa sud-orientale (Turchia e Croazia, paesi con i quali i negoziati di adesione sono in corso, ex Repubblica iugoslava di Macedonia/FYROM, quale paese candidato, e paesi dei Balcani occidentali, quali potenziali candidati), sottolineando la necessità di assicurare che l'Unione "sia in grado di funzionare politicamente, finanziariamente e istituzionalmente in seguito all'allargamento",

C. considerando che il 3 ottobre 2005 il Consiglio ha aperto ufficialmente i negoziati di adesione con la Turchia e la Croazia,

D. considerando che il Consiglio europeo del dicembre 2005 ha accordato lo status di paese candidato all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM),

E.  considerando che il rispetto di tutti i criteri di Copenaghen costituisce dal 1993 la base per l'adesione all'UE e che così dovrebbe continuare ad essere per le future adesioni,

F.  considerando che i criteri di Copenaghen menzionano altresì come elemento importante la "capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea",

G. considerando che la capacità istituzionale dell'Unione di integrare nuovi Stati membri forma sempre più oggetto di discussione in relazione agli allargamenti successivi all'adesione della Bulgaria e della Romania,

H. considerando che, nella suddetta risoluzione sul documento di strategia del 2005 sull'ampliamento, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare entro la fine del 2006 una relazione che enunciasse i principi sui quali si basa la capacità di assorbimento dell'Unione,

I.   considerando che il Consiglio europeo del giugno 2006 ha deciso che "il ritmo dell'allargamento deve tener conto della capacità di assorbimento dell'Unione" ed ha previsto di tenere un dibattito, nel dicembre 2006, "su tutti gli aspetti relativi a ulteriori allargamenti, compresa la capacità dell'Unione di accogliere nuovi membri e gli altri modi di migliorare la qualità del processo di allargamento in base alle positive esperienze finora acquisite", sulla scorta di una relazione "su tutti gli aspetti pertinenti relativi alla capacità di assorbimento dell'Unione" che la Commissione dovrà presentare contemporaneamente alle sue relazioni annuali sui progressi fatti in materia di allargamento e processo di preadesione,

J.   considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 16-17 dicembre 2004 ha dichiarato che "i negoziati di adesione da aprire con i paesi candidati la cui adesione potrebbe avere notevoli ripercussioni finanziarie potranno essere conclusi solo dopo l'istituzione del quadro finanziario per il periodo a decorrere dal 2014, unitamente a eventuali riforme finanziarie conseguenti",

K. considerando che la relazione della Commissione "dovrebbe inoltre riguardare la questione dell'attuale e futura comprensione dell'allargamento da parte dei cittadini e dovrebbe tener conto della necessità di spiegare adeguatamente il processo di allargamento alla popolazione dell'Unione",

L.  considerando che la nozione di capacità d'integrazione comporta la necessità di affrontare la sfida dell'adeguamento dell'UE, affinché essa sia in grado di accogliere i nuovi Stati membri, e che tale sfida rimane per ora irrisolta, in particolare a seguito della bocciatura del trattato costituzionale da parte di Francia e Paesi Bassi, laddove il trattato consentirebbe all'Unione europea di funzionare in modo efficiente e democratico,

M. considerando che attualmente è in corso un dibattito sulla cosiddetta "capacità di assorbimento" dell'Unione nel contesto di futuri allargamenti,

N. considerando che il Presidente della Commissione ha dichiarato dinanzi al Parlamento europeo di ritenere che occorra risolvere le questioni istituzionali prima di qualsiasi allargamento futuro e ha espresso l'auspicio che, come stabilito dal Consiglio europeo del giugno 2006, una siffatta soluzione istituzionale possa essere raggiunta entro la fine del 2008, consentendo in tal modo all'Unione di rispettare i propri impegni nei confronti dei paesi con i quali sono in corso negoziati e dei paesi ai quali è stata offerta una prospettiva di adesione,

O. considerando che una soluzione istituzionale di questo tipo è essenzialmente e principalmente necessaria per mantenere il ritmo dell'integrazione europea, come dichiarato dai Capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Copenaghen del 1993,

1.  segnala che gli allargamenti tendevano a rafforzare l'Unione, a favorire la sua crescita economica, a rinsaldare il suo ruolo nel mondo e a promuovere lo sviluppo di nuove politiche UE;

2.  ricorda che la nozione di "capacità di assorbimento" è stata menzionata formalmente per la prima volta nel 1993, quando il Consiglio europeo di Copenaghen ha riconosciuto che, accanto ai criteri politici ed economici che i paesi candidati devono soddisfare al fine di accedere all'Unione, la "capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell'interesse generale dell'Unione e dei paesi candidati";

3.  rammenta che, sebbene ogni allargamento dell'Unione abbia comportato modifiche del suo assetto istituzionale, politico e finanziario, dette modifiche non sono state sufficienti a mantenere l'efficacia del processo decisionale dell'Unione;

4.  trova che la formulazione "capacità di assorbimento" non trasmetta adeguatamente l'idea che vuole esprimere, in quanto l'UE non assorbe in alcun modo i propri membri, e propone pertanto che tale espressione venga sostituita da "capacità d'integrazione", che riflette maggiormente il carattere dell'appartenenza all'UE;

5.  sottolinea che la "capacità d'integrazione" non è un nuovo criterio applicabile ai paesi candidati, ma una condizione per il successo dell'allargamento e per l'approfondimento del processo d'integrazione europeo; ritiene che la responsabilità di migliorare la "capacità d'integrazione" incomba all'Unione e non ai paesi candidati;

6.  ritiene che la nozione di "capacità d'integrazione" implica che, dopo l'allargamento,

- le istituzioni europee siano in grado di funzionare adeguatamente e di prendere decisioni in modo efficiente e democratico, in conformità delle proprie procedure specifiche,

- le risorse dell'Unione siano sufficienti per finanziare adeguatamente le sue attività,

- l'Unione riesca a sviluppare le proprie politiche e a conseguire gli obiettivi che si è posta per realizzare il proprio progetto politico;

7.  ritiene che, al fine di garantire la sua capacità d'integrazione, l'Unione debba prendere decisioni in merito alla portata e alla sostanza delle riforme che deve attuare prima che abbiano luogo eventuali adesioni future; ritiene che tale valutazione debba riguardare tutte le fasi chiave del processo di allargamento, tenendo conto del possibile impatto che i nuovi Stati membri avranno sulle capacità istituzionali, finanziarie e decisionali dell'Unione;

8.  riconosce che al momento l'Unione incontra difficoltà a rispettare gli impegni assunti nei confronti dei paesi dell'Europa sud-orientale perché la sua attuale struttura istituzionale, finanziaria e politica non è adatta per ulteriori allargamenti e deve essere migliorata;

Aspetti istituzionali della capacità d'integrazione

9.  sottolinea che, prima di qualsiasi futuro allargamento, è essenziale procedere a una riforma dell'Unione europea, per porla in condizioni di funzionare in modo più efficiente, trasparente e democratico; ritiene che, in tale ottica, qualsiasi allargamento futuro richiederà le riforme istituzionali seguenti:

a)   adozione di un nuovo sistema di voto a maggioranza qualificata che rafforzi la capacità del Consiglio di pervenire a decisioni;

b)   estensione sostanziale degli ambiti cui applicare il voto a maggioranza qualificata;

c)   estensione sostanziale della partecipazione del Parlamento europeo al processo decisionale, in condizioni di parità con il Consiglio, in materia di bilancio e nel settore legislativo,

d)   modifica del sistema di rotazione delle Presidenze del Consiglio europeo e del Consiglio;

e)   creazione della figura di Ministro degli affari esteri;

f)    ulteriore modifica della composizione della Commissione, oltre quella prevista dal trattato di Nizza;

g)   potenziamento del ruolo del Presidente della Commissione e rafforzamento della sua legittimità democratica mediante la sua elezione da parte del Parlamento europeo;

h)   estensione della giurisdizione della Corte di giustizia a tutti gli ambiti di attività dell'Unione, incluso il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali;

i)    istituzione di meccanismi per la partecipazione dei parlamenti nazionali al controllo dell'azione dell'Unione;

j)    miglioramento delle disposizioni in materia di flessibilità per far fronte alla crescente possibilità che non tutti gli Stati membri siano disposti a portare avanti congiuntamente determinate politiche, ovvero che non siano in grado di farlo;

k)   modifica della procedura di modifica dei trattati, al fine di semplificarla, renderla più efficace e rafforzare il suo carattere democratico e la sua trasparenza;

l)    soppressione della "struttura a pilastri" e sua sostituzione con una singola entità dotata di struttura unificata e di personalità giuridica;

m)  adozione di una clausola che consenta agli Stati membri di ritirarsi dall'Unione europea;

n)   chiara definizione dei valori su cui si fonda l'Unione europea nonché dei suoi obiettivi;

o)   chiara definizione delle competenze dell'Unione e dei principi che governano la sua azione e le sue relazioni con gli Stati membri;

p)   rafforzamento della trasparenza del processo decisionale dell'Unione, in particolare mediante il controllo pubblico delle attività del Consiglio quando esso agisce in qualità di colegislatore;

q)   chiara definizione e semplificazione degli strumenti mediante i quali l'Unione esercita le sue competenze;

osserva che tutte queste riforme figurano già nel trattato costituzionale e che la loro entrata in vigore consentirebbe all'Unione allargata di funzionare in modo adeguato, assicurandole la capacità di prendere decisioni in modo efficiente e democratico;

Altri aspetti rilevanti della capacità d'integrazione

10. segnala che, a parte le riforme istituzionali indispensabili, i futuri allargamenti dell'Unione comporteranno la necessità di modifiche in altri importanti aspetti della sua struttura, quali:

a)  l'adozione della Carta europea dei diritti fondamentali e il miglioramento delle politiche di solidarietà tra gli Stati membri;

b)   la revisione del quadro finanziario dell'Unione, anche per quanto riguarda il sistema di finanziamento, ai fini del suo adeguamento alle nuove esigenze di un'Unione allargata, sulla base di un "riesame completo e globale" del quadro finanziario 2007‑2013 già pianificato per il 2008/2009, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2005, sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013[7], e alle disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[8];

c)   la ridefinizione di molte delle sue politiche, alcune delle quali sono state istituite 50 anni fa, in modo da adattarle alle nuove sfide che un'Unione molto più grande e molto più diversificata si trova ad affrontare in un mondo globalizzato;

d)   il rafforzamento della politica europea di vicinato (ENP), al fine di fornire uno strumento adeguato per sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose con i paesi europei che non hanno prospettive immediate di adesione in quanto non soddisfano le condizioni richieste o che scelgono di non aderire;

11. sottolinea che le suddette riforme devono andare di pari passo con iniziative volte ad aumentare l'accettazione pubblica dell'allargamento e rammenta la responsabilità dei dirigenti politici europei in materia di informazione del pubblico riguardo agli obiettivi e ai vantaggi reciproci dell'allargamento e dell'unificazione dell'Europa; sostiene gli sforzi della Commissione volti a utilizzare "diversi strumenti per far conoscere la sua politica di ampliamento e controbattere le idee infondate con elementi concreti", come indicato nel documento di strategia 2005 della Commissione stessa sull'allargamento;

12. ribadisce tuttavia che ogni decisione dell'UE volta ad accettare un nuovo Stato membro è adottata secondo una procedura che comprende numerose salvaguardie, ossia una decisione unanime di tutti gli Stati membri riguardo all'apertura e alla chiusura dei negoziati di adesione, l'approvazione del Parlamento e la ratifica di ogni trattato di adesione da parte di tutti gli Stati membri;

13. sottolinea che, in ogni caso, la firma di un trattato di adesione da parte dei governi degli Stati membri implica il loro impegno pieno ad agire di conseguenza al fine di garantire la conclusione positiva del processo di ratifica, secondo le procedure in vigore in ciascun paese;

14. ritiene che qualsiasi decisione di avviare negoziati di adesione dovrebbe essere subordinata in futuro all'approvazione del Parlamento europeo;

Conclusioni

15. ribadisce il suo impegno nei confronti dell'allargamento in quanto opportunità storica per assicurare in Europa pace, sicurezza, stabilità, democrazia e Stato di diritto, nonché crescita economica e prosperità; ribadisce la convinzione che l'allargamento deve andare di pari passo con l'approfondimento dell'Unione, se non si vogliono compromettere gli obiettivi del processo d'integrazione europeo;

16. sottolinea che l'Unione deve essere in grado di adeguare in tempo utile la propria struttura istituzionale, finanziaria e politica, in modo da evitare ritardi imprevisti nell'adesione dei paesi candidati, una volta stabilito che essi soddisfano tutti i criteri di Copenaghen;

17. ribadisce che il trattato di Nizza non offre una base adeguata per ulteriori allargamenti;

18. ribadisce il suo sostegno al trattato costituzionale, che offre già soluzioni a gran parte delle riforme di cui l'UE ha bisogno per onorare i suoi attuali impegni in materia di allargamento e che rappresenta la concretizzazione del binomio approfondimento-ampliamento; mette in guardia sul fatto che qualsiasi tentativo volto a incoraggiare l'attuazione frammentaria di parti del pacchetto costituzionale può mettere a repentaglio il compromesso globale su cui esso si basa;

19. prende atto del calendario stabilito dal Consiglio europeo del giugno 2006 per trovare una soluzione alla crisi costituzionale entro e non oltre il secondo semestre del 2008;

20. ribadisce il suo impegno a pervenire a una soluzione costituzionale per l'Unione europea quanto prima possibile, e in ogni caso prima che i cittadini dell'Unione siano chiamati alle urne per le elezioni europee del 2009, affinché l'Unione possa onorare gli impegni presi verso i paesi candidati ed essere pronta ad accoglierli;

°

°                    °

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, ai parlamenti e ai governi della Turchia, della Croazia, dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e del Montenegro, alle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo e alla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo.

PROCEDURA

Titolo

Aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri

Numero di procedura

2006/2226(INI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

AFCO
28.9.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

AFET

28.9.2006

BUDG

28.9.2006

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

AFET
17.10.2006

BUDG
9.10.2006

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Alexander Stubb
4.10.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

4.10.2006

24.10.2006

13.11.2006

 

 

Approvazione

13.11.2006

Esito della votazione finale

+

-

0

17

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlos Carnero González, Richard Corbett, Brian Crowley, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Marie-Line Reynaud, Alexander Stubb, Johannes Voggenhuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Ashley Mote, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, György Schöpflin, Jacques Toubon

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito

16.11.2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)