RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare

22.11.2006 - (9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Esko Seppänen
Relatrice: (*): Angelika Beer, commissione per gli affari esteri
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del Regolamento

Procedura : 2006/0802(CNS)
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A6-0397/2006

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare

(9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il testo del Consiglio (9037/2006),

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0630))[1],

–   visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0153/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i bilanci (A6‑0397/2006),

1.  approva il testo del Consiglio, quale emendato;

2.  ritiene che l'importo indicativo di riferimento menzionato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 4 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e ricorda che l'importo annuale verrà stabilito durante la procedura annuale di bilancio conformemente alle disposizioni del punto 38 dell'AII del 17 maggio 2006;

3.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

4.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo presentato per consultazione;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo del ConsiglioEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1

(1) La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza. Il regolamento (CE) n.....del Consiglio, del......, istituisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Il regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato. Il regolamento (CE) n .... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., riguarda la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., istituisce uno strumento per la stabilità. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere gli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

(1) La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza. Il regolamento (CE) n.....del Consiglio, del......, istituisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Il regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato. Il regolamento (CE) n .... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., riguarda la cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi1. Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., promuove la cooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., istituisce uno strumento per la stabilità. Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR)2. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere gli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

 

_______________________

1 GU L [...] del ..., pag. ....

 

2 GU L [...] del ..., pag. ...

Motivazione

Occorre aggiornare i riferimenti agli altri strumenti di assistenza esterna in funzione della nuova struttura negoziata da Parlamento, Consiglio e Commissione.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. Per conseguire l'obiettivo sancito dal trattato di instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni, la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso: la Comunità) deve essere in grado di apportare un sostegno alla sicurezza nucleare nei paesi terzi.

(2) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo le drammatiche conseguenze economiche, ambientali, sociali e sanitarie di un tale disastro a livello mondiale. Per ridurre i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, gli Stati membri e la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso: la Comunità) devono essere in grado di apportare un sostegno alla sicurezza nucleare anche nei paesi terzi.

Motivazione

È importante sottolineare la tragicità del disastro di Cernobyl del 1986.

Emendamento 3

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) La crescente disponibilità di materiale nucleare aumenta il rischio di proliferazione delle armi nucleari ed ha pertanto chiare implicazioni per la sicurezza nucleare, che dovrebbero essere affrontate dal presente strumento.

Motivazione

La sicurezza nucleare non riguarda solo le centrali nucleari e altri impianti nucleari. Occorre tener conto della problematica della proliferazione, che dovrebbe rientrare nel presente regolamento.

Emendamento 4

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) È di fondamentale importanza garantire la riservatezza delle informazioni concernenti la sicurezza nucleare e radiologica, le quali devono essere precise e comprovate, soprattutto nel caso delle informazioni che potrebbero essere particolarmente interessanti per i terroristi.

Motivazione

Si tratta di impedire ai terroristi l'accesso a qualunque informazione: gli atti di terrorismo nucleare possono avere conseguenze gravi e mettere a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale.

Emendamento 5

Considerando 4

(4) La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo X del trattato, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo VII del trattato) che in relazione alla sicurezza nucleare.

(4) La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo 10 del trattato, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo 7 del trattato) che in relazione alla sicurezza nucleare. In tale contesto, la Comunità appoggia attivamente l'elaborazione di un codice di condotta per un sistema internazionale di vigilanza riguardante gli incidenti nucleari sotto l'egida dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

Emendamento 6

Considerando 7

(7) Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali alcuni Stati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornitura di assistenza tecnica.

(7) Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali alcuni Stati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornitura di assistenza tecnica. È auspicabile il coordinamento con le azioni comunitarie delle azioni nell'ambito di siffatti accordi.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero continuare il processo di coordinamento in questo settore a livello comunitario.

Emendamento 7

Considerando 9

(9) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso.

(9) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui "chi inquina paga"e la responsabilità della sicurezza dell'impianto, della sua disattivazione e dei rifiuti che ha generato incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso. Inoltre, si dovrebbe attribuire priorità all'assistenza alle attività e agli impianti nucleari che potrebbero avere conseguenze significative sugli Stati membri.

Motivazione

L'assistenza comunitaria ai paesi terzi non esonera questi ultimi e gli operatori dalle responsabilità in materia di sicurezza e ambiente per tutto il periodo in cui l'impianto funziona e successivamente, cioè in fase di chiusura, disattivazione e bonifica del sito.

Emendamento 8

Considerando 13

(13) Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare quello delle salvaguardie nucleari.

(13) Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudicate le competenze esclusive degli Stati membri di operare le loro scelte energetiche nonché le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare quello delle salvaguardie nucleari.

Motivazione

E' importante ricordare la sovranità degli Stati membri in materia di scelte energetiche anche se la sicurezza nucleare costituisce una responsabilità condivisa e possiamo compiacerci della definizione di un approccio comune da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza nucleare.

Emendamento 9

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) Un importo finanziario di riferimento, ai sensi del punto 38 dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria adottato il 17 giugno 2006 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, dovrebbe essere incluso nel presente regolamento in relazione all'intera durata dello strumento, senza in tal modo pregiudicare i poteri delle due autorità di bilancio quali definiti dal trattato.

Motivazione

È necessario inserire nel testo il riferimento al nuovo Accordo interistituzionale.

Emendamento 10

Articolo 1

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La Comunità potrebbe finanziare misure a sostegno di un'efficace attuazione in casi che risultano essere ad un livello di sicurezza nucleare corrispondente allo stato dell'arte in ambito tecnologico, regolamentare e operativo registrato nell'Unione, tenendo conto degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici, della protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo il principio "chi inquina paga".

Motivazione

L'assistenza comunitaria dovrebbe portare ai massimi livelli di sicurezza. Inoltre, tale assistenza non esonera i paesi terzi e gli operatori dalle loro responsabilità ambientali.

Emendamento 11

Articolo 2, lettera a)

a) alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

a) alla promozione di misure di sicurezza nucleare efficaci a tutti i livelli, in particolare mediante:

Motivazione

Le risorse comunitarie andrebbero spese per applicare effettive misure di sicurezza.

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

- programmi di assistenza in loco e esterni,

- programmi di assistenza in loco e esterni per migliorare la sicurezza della gestione e della manutenzione degli impianti nucleari esistenti.

Motivazione

Non dovrebbe essere fornita assistenza finanziaria agli impianti per la pianifícazione o la costruzione.

Emendamento 13

Articolo 2, lettera a), terzo trattino

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza della progettazione, della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleari esistenti affinché possano essere raggiunti alti livelli di sicurezza;

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza della gestione, dell'ammodernamento e della manutenzione delle centrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleari esistenti, tenendo conto delle esperienze in relazione alla loro gestione, affinché possano essere raggiunti i massimi livelli di sicurezza;

Emendamento 14

Articolo 2, lettera a), trattino 4

- il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi,

- il sostegno a favore dello sviluppo di metodi e tecnologie adeguati per la sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari esaurite e dei rifiuti radioattivi, e

Motivazione

La Comunità non dovrebbe finanziare il trasporto, trattamento e lo smaltimento delle scorie nucleari, poiché tali aspetti sono di responsabilità dei paesi terzi. Essa dovrebbe limitarsi a promuovere l'uso di tecnologie e metodologie sicure. Va aggiunta la parola "esaurite" a fini di chiarezza.

Emendamento 15

Articolo 2, primo comma, lettera a), trattino 5

- e lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari;

- lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari, strategie che possono conseguire un elevato grado di sicurezza a congrui costi ed in un lasso di tempo ragionevole;

Motivazione

E' importante ricordare le varie opzioni che si offrono all'Unione europea per quanto riguarda la sua assistenza ai paesi terzi nel quadro di programmi PHARE e TACIS: gli aiuti possono essere utilizzati per l'ammodernamento dei reattori nucleari esistenti oppure per porre in atto impegni di chiusura degli impianti per i quali non sia possibile garantire un elevato livello di sicurezza.

Emendamento 16

Articolo 2, lettera b)

b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;

b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e lo smaltimento di tale materiale in condizioni di sicurezza, laddove la responsabilità finanziaria deve continuare a incombere unicamente al gestore;

Motivazione

L'emendamento sottolinea ulteriormente il principio "chi inquina paga", al quale il regolamento non dovrebbe derogare.

Emendamento 17

Articolo 2, lettera d)

d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per misure in materia di pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile e risanamento;

d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per misure in materia di prevenzione degli incidenti, pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile, mitigazione delle conseguenze e risanamento;

Motivazione

La politica di sicurezza nucleare dell'UE deve essere pienamente in linea con la Convenzione internazionale del 1994 sulla sicurezza nucleare cui ha aderito la Comunità europea dell'energia atomica. Uno dei principali obiettivi di questo strumento è di prevenire incidenti con conseguenze radiologiche e di mitigare tali conseguenze qualora si verifichino. Conformemente ai principi fondamentali di sicurezza nucleare dell'AIEA, la prevenzione degli incidenti è la prima priorità della sicurezza mentre la seconda priorità è la mitigazione delle conseguenze degli incidenti stessi. Queste due misure andrebbero chiaramente e inequivocabilmente iscritte nel regolamento.

Emendamento 18

Articolo 2, lettera e)

e) a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, segnatamente l'AIEA) nei suddetti settori, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle Convenzioni e dei Trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione e la ricerca.

e) a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, segnatamente l'AIEA) nei suddetti settori, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle Convenzioni e dei Trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione, l'istruzione e la ricerca.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 2

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, contengono i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

Emendamento 20

Articolo 5, paragrafo 3

3. I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con i paesi o i paesi partner interessati della regione.

3. I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e tenendo conto dell'articolo 18, previa consultazione, se del caso, con il paese o i paesi partner interessati della regione.

Emendamento 21

Articolo 7, paragrafo 1, trattino 5

- alle agenzie dell'Unione europea;

- al Centro comune di ricerca della Comunità europea e alle agenzie dell'Unione europea;

Motivazione

Il Centro comune di ricerca presta da tempo assistenza in materia di sicurezza nell'ambito del programma TACIS e dovrebbe quindi poter essere scelto per ricevere finanziamenti dal presente regolamento.

Emendamento 22

Articolo 8, paragrafo 1, trattino 6

- programmi di alleggerimento del debito;

- programmi di alleggerimento del debito, in casi eccezionali e conformemente a un programma di alleggerimento del debito concordato a livello internazionale;

Motivazione

L'alleggerimento del debito dovrebbe essere strettamente eccezionale.

Emendamento 23

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il finanziamento comunitario non viene utilizzato in via di principio per il pagamento di tasse, dazi doganali o di altri oneri fiscali nei paesi beneficiari.

Motivazione

Il finanziamento degli oneri fiscali a favore delle autorità amministrative dei paesi beneficiari dovrebbe essere escluso e consentito solamente in casi strettamente eccezionali.

Emendamento 24

Articolo 18

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.

La Commissione, con l'ausilio di esperti indipendenti, procede ad una regolare valutazione, sulla base di progetti individuali, dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.

Motivazione

Considerando l'evidente mancanza di valutazioni dei passati programmi di assistenza nucleare, la valutazione dovrebbe essere effettuata con l'ausilio di esperti indipendenti. Il monitoraggio e la valutazione devono essere un processo continuo e andrebbero realizzati sulla base di progetti individuali (non solo a livello di settore o paese come per lo più fatto dalla Commissione). Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere le relazioni di valutazione.

Emendamento 25

Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis

 

Importo finanziario di riferimento

 

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 assomma a 464 milioni di euro.

 

Stanziamenti annuali sono autorizzati dalle due autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Motivazione

È necessario riportare nel testo il riferimento allo stanziamento di bilancio globale del nuovo Accordo interistituzionale

Emendamento 26

Articolo 21

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni nonché, se del caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni e successivamente presenta una relazione ogni due anni, nonché se del caso una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

Motivazione

Considerando gli elevati importi interessati e la scarsità di programmi di assistenza nucleare realizzati in passato nell'Est, è indispensabile riferire più frequentemente.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa al nuovo quadro finanziario per il periodo 2007-2013 contempla un nuovo regolamento che istituisce uno strumento per la stabilità. Tale strumento si prefigge, fra l’altro, di garantire l’assistenza e la cooperazione fra l’Unione europea e i paesi terzi in materia di sicurezza nucleare.

Quale base giuridica del regolamento relativo allo strumento per la stabilità è stato originariamente indicato l’articolo 308 del Trattato che istituisce la comunità europea (TCE), sebbene fossero gli articoli 179 e 181A dello stesso trattato a essere considerati la base giuridica più adeguata. Tali articoli, però, sono risultati incompatibili con l’articolo 203 del Trattato Euratom, necessario come base giuridica per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

Per tal ragione, la proposta riguardante lo strumento per la stabilità è stata integrata da un regolamento complementare che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, la cui unica base giuridica è l’articolo 203 del Trattato Euratom.

La Commissione è chiamata a garantire che tutti i provvedimenti adottati siano compatibili con il quadro politico strategico globale dell’Unione europea in relazione ai paesi partner, in specie modo per quanto attiene agli obiettivi delle sue politiche di sviluppo e cooperazione economica e ai programmi adottati ai sensi dei sopramenzionati articoli 179 e 181A del TCE.

Il regolamento sulla cooperazione in materia di sicurezza nucleare si affianca all’assistenza che l’Unione europea fornisce in base allo strumento per l’aiuto umanitario, lo strumento per l’assistenza di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e di partenariato, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica e lo strumento per la stabilità.

L’attuazione degli aiuti comunitari è vincolata alla formulazione di documenti strategici pluriennali e programmi indicativi.

Il regolamento sostituisce l’attuale regolamento del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale e le decisioni del Consiglio in merito agli stanziamenti a favore del fondo “Struttura di protezione di Cernobyl”. Rappresenta il proseguimento dei precedenti programmi e non mira a introdurre modifiche sostanziali alle pratiche consolidate nell’ambito della cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

Fin dall’avvio di Tacis, nel 1991, circa 1200 milioni di euro provenienti dalla dotazione globale del programma sono stati indirizzati a favore di progetti in materia di sicurezza nucleare, in parallelo con il programma di sicurezza nucleare, compresa la maggior parte dei 470 milioni di euro destinati all’assistenza per Cernobyl e ai progetti correlati. Inoltre, Tacis ha destinato un importo pari a circa 250 milioni di euro a favore dei centri di scienza e tecnologia di Russia e Ucraina, offrendo agli scienziati e agli ingegneri esperti in armi di distruzione di massa l’opportunità di riorientare le proprie competenze verso attività pacifiche.

L’Unione europea ha offerto assistenza a paesi partner in conformità dei parametri globali dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (IAEA). L’agenzia è uno dei principali attori nell’ambito della sicurezza nucleare internazionale e dei controlli di sicurezza, in special modo grazie ai propri Safety Standards Series (criteri generali di sicurezza) e alla sua valutazione dei reattori di prima generazione di progettazione sovietica, che ha condotto alla redazione di due Safety Issue Books (pubblicazioni su questioni di sicurezza). Le conclusioni di tali scritti sono divenute il punto di partenza per sviluppare e attuare misure di miglioramento della sicurezza nucleare come previsto dal programma di sicurezza nucleare Tacis. L’adozione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, avvenuta a Vienna nel 1994, rappresenta un'altra pietra miliare fondamentale sulla strada del mantenimento di un alto livello di sicurezza globale. Lo stesso dicasi per la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dell’IAEA.

L’entità dei miglioramenti in materia di sicurezza nucleare è difficile da stimare e l’UE deve ancora affrontare numerose potenziali questioni di sicurezza in relazione ai paesi terzi. Riguardo agli Stati CSI, ci si è già occupati dei principali punti deboli, a livello progettuale e operativo, identificati dai Safety Issue Books dell’IAEA, nonché delle questioni relative alla capacità di reazione in caso di emergenza. Inoltre, sono state istituite autorità di sicurezza in gran parte indipendenti mentre gli operatori e le autorità di regolamentazione manifestano sempre di più il loro impegno a favore di una cultura della sicurezza.

Il considerando n. 5 del regolamento che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare, elaborato dalla Commissione, afferma: “La Comunità deve in particolare proseguire gli sforzi che permettano di promuovere la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sull'esperienza tratta dalle consultazioni tra la Commissione e i suoi contraenti e sull'esperienza già conseguita nell'ambito dei programmi Tacis e Phare anche attraverso il lavoro dei pertinenti gruppi di esperti, segnatamente nel settore della responsabilità civile in materia nucleare, e le proprie attività in relazione alle salvaguardie a livello di Unione europea”.

Il relatore condivide l’idea di proseguire i precedenti programmi dell’Unione nell’ambito del nuovo quadro strumentale, nello spirito della risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare. Una stretta cooperazione con l’IAEA è indispensabile.

L’emendamento all’articolo 2 è il più importante fra quelli presentati dal relatore In base a tale emendamento, l’assistenza finanziaria deve essere esclusivamente destinata a migliorare la sicurezza nucleare degli impianti già esistenti e non deve essere concessa ai nuovi impianti in fase progettuale o di costruzione.

È altresì opportuno che la Commissione integri la propria proposta giuridica con un rendiconto finanziario relativo alla spesa per gli stanziamenti comunitari destinati alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

PARERE della commissione per gli affari esteri (11.10.2006)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare
(9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Relatrice per parere (*): Angelika Beer

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di regolamento, che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare, trae origine dalla decisione presa dal Consiglio, d'intesa con il Parlamento europeo, di sopprimere tutti i riferimenti alla sicurezza nucleare nella proposta della Commissione che istituisce uno strumento per la stabilità. Tale decisione è stata presa in risposta alla richiesta del Parlamento di modificare la procedura per l'adozione dello strumento per la stabilità, così da applicare la procedura di codecisione al posto della procedura di consultazione originariamente prevista. Di conseguenza, tutte le misure basate sull'articolo 203 del trattato Euratom saranno finanziate tramite uno strumento separato, quello in esame.

I principali obiettivi della relatrice per parere sono i seguenti:

-    garantire che lo strumento in esame sia complementare agli altri strumenti in materia di assistenza esterna,

-    garantire che esso si basi sui risultati già raggiunti nel quadro di negoziati precedenti,

-    definire con estrema chiarezza il campo d'applicazione della proposta in esame e fare in modo che i finanziamenti comunitari siano effettivamente utilizzati per promuovere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del Consiglio[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Titolo

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

Motivazione

La motivazione non concerne il testo italiano.

Emendamento 2

Considerando 1

(1) La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza. Il regolamento (CE) n.....del Consiglio, del......, istituisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Il regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato. Il regolamento (CE) n .... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., riguarda la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., istituisce uno strumento per la stabilità. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere gli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

(1) La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza. Il regolamento (CE) n.....del Consiglio, del......, istituisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Il regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato. Il regolamento (CE) n .... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., riguarda la cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi1. Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., promuove la cooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., istituisce uno strumento per la stabilità. Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR)2. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere gli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

 

_______________________

1 GU L [...] del ..., pag. ....

 

2 GU L [...] del ..., pag. ...

Motivazione

Occorre aggiornare i riferimenti agli altri strumenti di assistenza esterna in funzione della nuova struttura negoziata da Parlamento, Consiglio e Commissione.

Emendamento 3

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) La crescente disponibilità di materiale nucleare aumenta il rischio di proliferazione delle armi nucleari ed ha pertanto chiare implicazioni per la sicurezza nucleare, che dovrebbero essere affrontate dal presente strumento.

Motivazione

La sicurezza nucleare non riguarda solo le centrali nucleari e altri impianti nucleari. Occorre tener conto della problematica della proliferazione, che dovrebbe rientrare nel presente regolamento.

Emendamento 4

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) È di fondamentale importanza garantire la riservatezza delle informazioni concernenti la sicurezza nucleare e radiologica, le quali dovranno essere precise e comprovate, in particolare nel caso delle informazioni che potrebbero rivestire maggiore interesse per i terroristi.

Motivazione

Si tratta di impedire ai terroristi l'accesso a qualunque informazione: gli atti di terrorismo nucleare possono avere conseguenze molto gravi e minacciare la pace e la sicurezza internazionale.

Emendamento 5

Considerando 9

(9) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso

(9) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio "chi inquina paga" nonché al principio secondo cui la responsabilità della sicurezza dell'impianto, del suo smantellamento e della gestione delle scorie da esso generate incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso.

Motivazione

L'assistenza comunitaria ai paesi terzi non solleva questi ultimi né gli operatori dalla loro responsabilità in materia di sicurezza e ambiente per l'intero periodo in cui l'impianto è in funzione e anche in seguito, ovvero durante la chiusura, lo smantellamento e il risanamento del sito.

Emendamento 6

Articolo 1

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione e realizzazione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo il principio "chi inquina paga". Da tali misure sono escluse le azioni volte ad aumentare il ciclo di vita degli impianti o a costruirne di nuovi.

Motivazione

L'assistenza della Comunità ai paesi terzi non li solleva dalle proprie responsabilità ambientali. Inoltre, dovrebbe essere vietato utilizzare risorse comunitarie per aumentare il ciclo di vita di impianti obsoleti o per costruirne di nuovi.

Emendamento 7

Articolo 2, lettera a), trattino 4

- il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi,

- il sostegno a favore dello sviluppo di metodi e tecnologie adeguati per la sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi,

Motivazione

La Comunità non dovrebbe finanziare il trasporto, trattamento e smaltimento delle scorie nucleari in quanto tali, poiché tali aspetti sono di responsabilità dei paesi terzi. Essa dovrebbe limitarsi a promuovere l'uso di tecnologie e metodologie sicure.

Emendamento 8

Articolo 2, lettera b)

b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;

b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza, laddove la responsabilità finanziaria deve continuare a incombere unicamente al gestore;

Motivazione

L'emendamento sottolinea ulteriormente il principio "chi inquina paga", cui il regolamento non dovrebbe derogare.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 2

2. I documenti di strategia sono soggetti ad un esame nella fase intermedia ovvero ove ritenuto necessario, e possono essere riveduti in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

2. I documenti di strategia sono soggetti ad un esame nella fase intermedia o anche prima, ove ritenuto necessario, e possono essere riveduti in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento mira ad eliminare ogni ambiguità in ordine alla procedura di revisione.

Emendamento 10

Articolo 5, paragrafo 2

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Essi tengono conto, quando disponibili, dei risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente, anche sulla base di valutazioni indipendenti.

Motivazione

La relatrice per parere desidera sottolineare la necessità di una valutazione indipendente dei risultati ottenuti dall'assistenza comunitaria in questo settore, in particolare alla luce delle critiche formulate contro i programmi TACIS nel campo della sicurezza nucleare nelle relazioni 1998 e 2006 della Corte dei conti.

Emendamento 11

Articolo 5, paragrafo 3

3. I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con i paesi o i paesi partner interessati della regione.

3. I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati in conformità dell'articolo 18 e sulla base della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previa consultazione, se del caso, con il paese o i paesi partner interessati della regione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10 all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 3

3. Se il costo delle misure è superiore a 10 milioni di EUR la Commissione le adotta in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.

3. Se il costo delle misure è superiore a 5 000 000 di EUR la Commissione le adotta in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, previa consultazione, se del caso, con il paese o i paesi partner interessati della regione.

Motivazione

La Commissione dovrebbe disporre di un certo grado di autonomia nelle proprie decisioni. La soglia indicata nella proposta originale sembra tuttavia troppo alta.

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 4

4. Se il costo delle misure è inferiore o pari a 10 milioni di EUR, la Commissione informa per iscritto il Consiglio e il Comitato di cui all'articolo 20 entro un mese dall'adozione delle misure.

4. Se il costo delle misure è inferiore o pari a 5 000 000 di EUR, la Commissione informa per iscritto il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato di cui all'articolo 20 entro un mese dall'adozione delle misure.

Motivazione

Il testo originale prevede una doppia informazione degli Stati membri (per il tramite del Consiglio e per il tramite del comitato in cui siedono i loro rappresentanti), mentre non contempla l'informazione del Parlamento, il che è assolutamente inaccettabile. Il diritto all'informazione rappresenta infatti un'esigenza minima in una democrazia parlamentare.

Emendamento 14

Articolo 18

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione, sulla base dei risultati di valutazioni indipendenti, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le sue relazioni di valutazione, unitamente alle valutazioni indipendenti, al Parlamento europeo e al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10 all'articolo 5, paragrafo 2. L'emendamento tiene inoltre conto della nuova cultura di informazione e cooperazione rafforzata tra la Commissione e il Parlamento sancita nella lettera del Commissario Ferrero-Waldner nonché nella lettera congiunta sul dialogo con il Parlamento che accompagna lo Strumento di cooperazione allo sviluppo.

Emendamento 15

Articolo 21

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni nonché, se del caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

Entro il 30 aprile 2009, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni nonché, se del caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

Motivazione

La clausola di revisione figurante nel testo originale è quella adottata per lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e lo strumento per la stabilità. Tuttavia, negli ultimi giorni di negoziato a tre, la Commissione si è impegnata pubblicamente ad avviare il processo di revisione già nel 2009, quando l'attuale Collegio di Commissari sarà ancora in carica. I testi dei regolamenti interessati non sono stati modificati poiché ciò avrebbe comportato la necessità di rinegoziare l'intero pacchetto. Tuttavia, non c'è ragione per cui il regolamento sulla sicurezza nucleare non dovrebbe rispecchiare effettivamente i termini dell'accordo politico.


PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare

Riferimenti

9037/2006 – C6–0153/2006 – 2006/0802(CNS)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

AFET
18.5.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

6.7.2006

Relatore per parere
  Nomina

Angelika Beer

30.5.2006

Esame in commissione

13.9.2006

10.10.2006

 

 

 

Approvazione

10.10.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

52
1
2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Monika Beňová, Marco Cappato, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Giorgos Dimitrakopoulos, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Lydie Polfer, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Hélène Flautre, Michael Gahler, Tunne Kelam, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Achille Occhetto, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Elspeth Attwooll, Christopher Beazley, Hanna Foltyn-Kubicka, Toomas Savi

  • [1]  GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (11.10.2006)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sul progetto di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare
(9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Relatrice per parere: Frédérique Ries

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del Consiglio[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

Motivazione

Modifica redazionale. Per il resto non concerne la versione italiana.

Emendamento 2

Visto -1 (nuovo)

 

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 308,

Motivazione

The proposed Council regulation shall replace important Council Decisions that make reference to the EC Treaty such as Council Decision 1998/381 (EC, Euratom) of 5 June 1998 concerning a contribution of the European Community to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund, and Council Decision 2001/824 (EC, Euratom) of 16 November 2001 on a further contribution of the European Community to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund. Similarly, the currently discussed Council decision proposal to allocate funds to the Chernobyl Shelter Fund in 2007 (2006/0102 CNS) is also based on both the ECT and Euratom.

Non vi è quindi alcun motivo di limitare la base giuridica di questo nuovo strumento al solo trattato Euratom in quanto riguarda aspetti di sicurezza degli impianti nucleari in paesi terzi compresi i finanziamenti per Cernobyl. Limitare il potere del Parlamento europeo mediante l'imposizione di un solo riferimento ad Euratom è quindi inaccettabile. L'articolo 308 del TCE è compatibile con l'articolo 203 del trattato Euratom e va quindi applicato al presente regolamento.

Emendamento 3

Considerando 2

(2) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. Per conseguire l'obiettivo sancito dal trattato di instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni, la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso: la Comunità) deve essere in grado di apportare un sostegno alla sicurezza nucleare nei paesi terzi.

(2) Il disastro nucleare di Cernobyl del 1986, il più grave di tutti i tempi per il numero di vittime registrate e le tragiche conseguenze sanitarie sia per le popolazioni esposte al momento dell'incidente che per le future generazioni, ha posto in rilievo le drammatiche conseguenze economiche, ambientali, sociali e sanitarie di un tale disastro a livello mondiale. Per ridurre i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, gli Stati membri e la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso: la Comunità) devono essere in grado di apportare un sostegno alla chiusura sicura degli impianti nucleari pericolosi e particolarmente inquinanti esistenti nei paesi terzi.

Motivazione

È importante sottolineare il carattere tragico e unico del disastro di Cernobyl del 1986 che non può essere assimilato ad un banale incidente e che dovrebbe indurre a finanziare le misure per accelerare il ripristino di vecchi siti e la chiusura di impianti nucleari particolarmente inquinanti e ad alto rischio.

Emendamento 4

Considerando 4

(4) La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo X del trattato, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo VII del trattato) che in relazione alla sicurezza nucleare.

(4) La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo X del trattato, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo VII del trattato) che in relazione alla sicurezza nucleare. All'uopo, la Comunità appoggia attivamente l'elaborazione di un codice di condotta per un sistema internazionale di vigilanza riguardante gli incidenti nucleari sotto l'egida dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

Emendamento 5

Considerando 5

(5) La Comunità deve in particolare proseguire gli sforzi che permettano di promuovere la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sull'esperienza tratta dalle consultazioni tra la Commissione e i suoi contraenti e sull'esperienza già conseguita nell'ambito dei programmi Tacis e Phare anche attraverso il lavoro dei pertinenti gruppi di esperti, segnatamente nel settore della responsabilità civile in materia nucleare, e le proprie attività in relazione alle salvaguardie a livello di Unione europea.

(5) La Comunità deve in particolare proseguire gli sforzi che permettano di conseguire il massimo livello di sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sull'esperienza tratta dalle consultazioni tra la Commissione e i suoi contraenti, tenendo conto di audit indipendenti, in particolare da parte della Corte dei conti europea, delle esperienze realizzate in passato nell'ambito dei programmi Tacis e Phare, e delle proprie attività in relazione alle salvaguardie a livello di Unione europea.

Motivazione

Il denaro pubblico comunitario deve essere speso in modo efficiente ed efficace. Le misure applicate nell'ambito di questo nuovo strumento devono avere un impatto effettivo sulla sicurezza nucleare. Devono quindi fondarsi sulle esperienze passate e sulle valutazioni indipendenti. In questo senso l'audit del 1998 e quello più recente del 2006 della Corte dei conti europea, giunti entrambi a gravi conclusioni per quanto concerne l'assistenza in materia di sicurezza nucleare sia nei paesi dell'Est che in Russia, devono essere tenuti in considerazione.

Emendamento 6

Considerando 8

(8) Nella risoluzione del 18 giugno 1992 sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare, il Consiglio dell´Unione europea "sottolinea l´importanza particolare che annette alla sicurezza nucleare in Europa e, in questa ottica, chiede agli Stati membri e alla Commissione di prefiggersi come obiettivo comunitario fondamentale e prioritario della cooperazione comunitaria nel settore nucleare, segnatamente con gli altri paesi europei, in particolare quelli dell´Europa centrale ed orientale e le Repubbliche dell´ex-URSS, quello di portare i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza equivalenti a quelli praticati nella Comunità e facilitare l´applicazione dei criteri e dei requisiti di sicurezza già riconosciuti a livello comunitario"; l´assistenza finanziaria sarà fornita tenendo conto di questi obiettivi, anche qualora si tratti di impianti esistenti non ancora in funzione.

(8) Nella risoluzione del 18 giugno 1992 sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare, il Consiglio dell´Unione europea "sottolinea l´importanza particolare che annette alla sicurezza nucleare in Europa e, in questa ottica, chiede agli Stati membri e alla Commissione di prefiggersi come obiettivo comunitario fondamentale e prioritario della cooperazione comunitaria nel settore nucleare, segnatamente con gli altri paesi europei, in particolare quelli dell´Europa centrale ed orientale e le Repubbliche dell´ex-URSS, quello di portare i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza equivalenti a quelli praticati nella Comunità e facilitare l´applicazione dei criteri e dei requisiti di sicurezza già riconosciuti a livello comunitario"; l´assistenza finanziaria sarà fornita tenendo conto di questi obiettivi.

Motivazione

L'assistenza finanziaria non andrebbe fornita ad impianti nucleari non ancora in funzione.

Emendamento 7

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) Il Consiglio ha inoltre ricordato, il 24 settembre 1998, che "la sua valutazione dei pareri della Commissione in merito alle domande di adesione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale mette in luce che saranno necessari notevoli sforzi da parte di tali paesi per consentire loro di rispondere all'acquis ambientale e di applicarlo efficacemente, anche attraverso la messa a punto della necessaria capacità amministrativa. Ricorda altresì la necessità di promuovere la sicurezza nucleare nei paesi candidati in modo che raggiunga un livello corrispondente allo stato dell'arte in ambito tecnologico, regolamentare e operativo, raggiunto nell'Unione. Il Consiglio ricorda anche la necessità che i paesi candidati rispettino tutti gli impegni esistenti in questo settore.”

Motivazione

I paesi terzi dovrebbero raggiungere lo stesso livello di sicurezza nucleare richiesto ai paesi candidati, del passato e attuali.

Emendamento 8

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter) Occorre tener conto del fatto che il rischio zero non esiste nel settore nucleare per cui l'assistenza comunitaria sarà limitata alle strutture che sono - o erano - in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

L'assistenza finanziaria non andrebbe fornita ad impianti nucleari non ancora in funzione.

Emendamento 9

Considerando 9

(9) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso.

(9) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio del "chi inquina paga" e che la responsabilità della sicurezza dell'impianto, della sua disattivazione e dei rifiuti che ha generato incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso.

Motivazione

L'assistenza comunitaria ai paesi terzi non esonera loro e gli operatori dalle responsabilità in materia di sicurezza e ambiente per tutto il periodo in cui l'impianto funziona e successivamente, cioè in fase di chiusura, disattivazione e bonifica del sito.

Emendamento 10

Considerando 13

(13) Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare quello delle salvaguardie nucleari.

(13) Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudicate le competenze esclusive degli Stati membri circa il loro diritto di operare le loro scelte energetiche nonché le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare quello delle salvaguardie nucleari.

Motivazione

E' importante ricordare la sovranità degli Stati membri in materia di scelte energetiche anche se la sicurezza nucleare costituisce una responsabilità condivisa e che non può essere che un motivo di compiacimento assistere alla definizione di un'impostazione comune fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza nucleare.

Emendamento 11

Considerando 14

(14) Per l'adozione del presente regolamento, il Trattato non prevede altri poteri oltre quelli di cui all'articolo 203.

(14) Il presente regolamento si basa sull'articolo 308 del TCE e sull'articolo 203 del trattato Euratom.

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo alla base giuridica.

Emendamento 12

Articolo 1

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La Comunità potrebbe finanziare l'attuazione efficace di misure capaci di generare un livello di sicurezza corrispondente allo stato dell'arte in ambito tecnologico, regolamentare e operativo, raggiunto nell'Unione, tenendo conto degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici, misure di protezione radiologica nonché l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo il principio del "chi inquina paga." Da tali misure sono escluse le azioni volte a sostenere la costruzione di nuovi impianti.

Motivazione

L'assistenza comunitaria dovrebbe portare ai massimi livelli di sicurezza. Inoltre, tale assistenza non esonera i paesi terzi e gli operatori dalle loro responsabilità ambientali. Dovrebbe essere vietato utilizzare risorse comunitarie per costruire nuove centrali nucleari.

Emendamento 13

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Il presente regolamento riguarda solo gli impianti nucleari che sono o erano in funzione in paesi terzi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

L'uso di risorse comunitarie andrebbe previsto solo per quanto concerne impianti nucleari in funzione o chiusi. Le risorse non possono essere utilizzate per aumentare la durata di vita o per costruire impianti nucleari.

Emendamento 14

Articolo 2, lettera a), alinea

a) alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

a) alla definizione di misure di sicurezza nucleare efficaci a tutti i livelli, in particolare mediante:

Motivazione

Le risorse comunitarie andrebbero spese per applicare reali misure di sicurezza.

Emendamento 15

Articolo 2, lettera a), trattino 2

- programmi di assistenza in loco e esterni,

- programmi di assistenza in loco e esterni per migliorare la sicurezza di esercizio e di manutenzione degli impianti nucleari esistenti.

Motivazione

L'assistenza comunitaria dovrebbe portare ai massimi livelli di sicurezza. Inoltre, tale assistenza non esonera i paesi terzi e gli operatori dalle loro responsabilità ambientali.

Emendamento 16

Articolo 2, lettera a), trattino 3

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza della progettazione, della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleari esistenti affinché possano essere raggiunti alti livelli di sicurezza,

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza della progettazione, della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari attualmente in esercizio.

Motivazione

Dovrebbe essere vietato utilizzare risorse comunitarie per costruire nuove centrali nucleari.

Emendamento 17

Articolo 2, primo comma, lettera a), trattino 4

- il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi,

- il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi; si escludono, per motivi di tutela ambientale, talune metodiche di smaltimento di rifiuti radioattivi fra cui l'immersione in mare, lo stoccaggio in depositi sottomarini e l'immissione nello spazio.

Motivazione

Ripresa dell'emendamento 22 approvato dal Parlamento europeo il 13 gennaio 2004 alla proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare irradiato e dei rifiuti radioattivi (P5_TA(2004)0011).

Emendamento 18

Articolo 2, primo comma, lettera a), trattino 5

- e lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari;

- e lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari, strategie che possono conseguire un elevato grado di sicurezza a congrui costi ed in un congruo lasso di tempo;

Motivazione

E' importante ricordare le varie opzioni che si offrono all'Unione europea contestualmente alla sua assistenza finanziaria fornita a paesi terzi tramite i programmi PHARE e TACIS: tale assistenza o riguarda l'ammodernamento delle centrali nucleari esistenti ovvero serve per porre in atto impegni di chiusura degli impianti per i quali non sia possibile garantire un elevato livello di sicurezza.

Emendamento 19

Articolo 2, lettera b)

b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;

b) alla messa a punto di misure efficaci per garantire la massima protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività;

Motivazione

Le risorse comunitarie andrebbero spese per applicare reali misure di sicurezza.

Emendamento 20

Articolo 5, paragrafo 2

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Ove applicabile, contengono i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente nello stesso impianto e/o nella stessa zona.

Motivazione

Al fine di aumentare l'efficienza globale del programma ogni sua azione dovrebbe, laddove opportuno, fare riferimento esplicito a precedenti esperienze in materia di assistenza realizzate nello stesso impianto e/o nella stessa zona.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 3

Se il costo delle misure è superiore a 10 milioni di EUR, la Commissione le adotta in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.

Se il costo delle misure è superiore a un milione di EUR, la Commissione le adotta in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.

Motivazione

Il limite per l'adozione della procedura consultiva in caso di misure speciali dovrebbe essere fissato ad un milione di euro. Inoltre, dovrebbe essere previsto un limite al numero di misure speciali potenziali per un determinato periodo di tempo. Il Parlamento dovrebbe poter formulare i propri suggerimenti in relazione alle misure speciali ed il rifiuto di tali proposte deve essere giustificato da parte della Commissione e/o del Comitato.

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 4

Se il costo delle misure è inferiore o pari a 10 milioni di EUR, la Commissione informa per iscritto il Consiglio e il Comitato di cui all'articolo 20 entro un mese dall'adozione delle misure.

4. Se il costo delle misure è inferiore o pari a un milione di EUR, la Commissione informa per iscritto il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato di cui all'articolo 20 entro un mese dall'adozione delle misure.

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 3, delle stesse autrici.

Emendamento 23

Articolo 8, paragrafo 1, trattino 6

- programmi di alleggerimento del debito;

soppresso

Motivazione

Ai sensi del presente regolamento le risorse comunitarie non dovrebbero essere destinate a programmi di alleggerimento del debito. In termini generali, la scelta e la definizione delle misure dovrebbe basarsi sulla valutazione del minor costo (ad esempio, come fa la BERS).

Emendamento 24

Articolo 8, paragrafo 1, trattino 8

- sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi di esercizio;

soppresso

Motivazione

Ai sensi del presente regolamento le risorse comunitarie non dovrebbero essere destinate alle sovvenzioni. In termini generali, la scelta e la definizione di misure dovrebbero basarsi sulle valutazioni del minor costo (ad esempio, come fa la BERS).

Emendamento 25

Articolo 9, paragrafo 2

2. Tutte queste misure di sostegno non sono necessariamente oggetto di una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può tuttavia anche rientrare nell'ambito di detti programmi. Le misure di sostegno non previste dai programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Ogni misura di sostegno è necessariamente oggetto di una programmazione pluriennale o dei programmi indicativi pluriennali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

Motivazione

Le risorse comunitarie devono essere destinate solo a misure di sicurezza che rientrano nell'ambito di programmi pluriennali e programmi indicativi tenendo conto delle deroghe di cui all'articolo 6.

Emendamento 26

Articolo 18

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.

La Commissione, con l'ausilio di esperti indipendenti, procede ad una regolare valutazione, sulla base di progetti individuali, dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.

Motivazione

Considerando l'evidente mancanza di valutazioni dei passati programmi di assistenza nucleare, la valutazione dovrebbe essere fatta con l'ausilio di esperti indipendenti. Il monitoraggio e la valutazione devono essere un processo continuo e andrebbero realizzati sulla base di progetti individuali (non solo a livello di settore o paese come per lo più fatto dalla Commissione). Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere le relazioni di valutazione.

Emendamento 27

Articolo 19

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell´attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e presenta una relazione annuale sull´attuazione dell´assistenza al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce, per l´esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l´esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l´esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner nonché per ciascun settore di cooperazione.

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e presenta una relazione annuale sull'attuazione dell'assistenza al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce le relazioni di valutazione di cui all'articolo 18 e, per l'esercizio precedente, le informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner, per settore di cooperazione e per progetto.

Motivazione

Le relazioni di valutazione andrebbero altresì inviate al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, le relazioni dovrebbero fornire informazioni su ogni singolo progetto individuale sostenuto dalla Comunità ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 28

Articolo 20, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Il Parlamento europeo andrebbe rappresentato nell'ambito del Comitato.

Emendamento 29

Articolo 21

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni nonché, se del caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

Entro il 1° luglio 2009, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi due anni e successivamente con periodicità biennale, se del caso, unitamente ad una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

Motivazione

Considerando gli elevati importi implicati e la performance mediocre dei programmi di assistenza nucleare realizzati in passato nell'Est, è indispensabile presentare relazioni con maggior frequenza. Esaustive relazioni di revisione riguardanti i periodi cumulativi dal 1° gennaio 2007 in poi andrebbero presentate ogni due anni a partire dal 1° luglio 2009.

PROCEDURA

Titolo

Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare

Riferimenti

9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

ENVI
18.5.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Frédérique Ries
14.6.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

 

 

 

 

 

Approvazione

10.10.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

33
4
10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Supplenti presenti al momento della votazione finale

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Hélène Goudin, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Bart Staes

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Fausto Correia

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per i bilanci (10.10.2006)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare
(9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Relatore per parere: Janusz Lewandowski

BREVE MOTIVAZIONE

Elementi principali della proposta

Il presente regolamento prevede l'assistenza finanziaria nei settori della sicurezza nucleare, della protezione contro le radiazioni e la messa in atto di salvaguardie efficienti ed efficaci per il materiale nucleare nei paesi terzi. Esso si fonda sull'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale[1], la decisione 381/1998 (CE, Euratom) del Consiglio, del 5 giugno 1998, relativa ad un contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo "Struttura di protezione di Chernobyl"[2] e la decisione 2001/824 (CE, Euratom) del Consiglio, del 16 novembre 2001, relativa ad un'ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Chernobyl[3]. Tali strumenti vengono pertanto revocati.

Aspetti finanziari

1.        Linee di bilancio

La proposta si ispira a una serie di attività esistenti che coprono totalmente o parzialmente il tipo di attività attualmente realizzate nel quadro dei seguenti settori politici e linee di bilancio:

Tacis

19 06 01

Sicurezza nucleare negli NSI, segnatamente finanziamento della sicurezza nucleare grazie a prestiti Euratom

19 06 05

Contributo al Fondo BERS per lo schermo di protezione di Chernobyl

19 06 06

Assistenza ai paesi partner dell'Europa e dell'Asia centrale — Spese di gestione amministrativa

19 01 04 07

Assistenza ai paesi partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale — Spese di gestione amministrativa

19 49 04 06

2.        Dati globali

2.1.     Dotazione totale dell'azione:

524 milioni di euro

2.2.     Periodo di applicazione

2007-2013

2.3.     Stima globale pluriennale delle spese (prezzi correnti)

           (a)       Intervento finanziario

milioni di euro (al terzo decimale)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
*e seguenti

Totale

Impegni

68.772

71.223

72.673

74.153

74.413

75.930

77.468

514.632

Pagamenti

7.654

23.767

37.240

50.085

62.394

68.884

264.612

514.632

* "esercizi seguenti" si applica esclusivamente ai pagamenti

La seguente ripartizione si applica agli impegni:

Impegni (in milioni di euro, al terzo decimale)

Ripartizione

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Assistenza nel settore della sicurezza nucleare

58.772

71.223

72.673

74.153

74.413

75.930

77.476

504.632

Contributo della Comunità al Fondo BERS per lo schermo di protezione di Chernobyl [4]

10.000

 

 

 

 

 

 

10.000

TOTALE

68.772

71.223

72.673

74.153

74.413

75.930

77.476

514.632

(b)       Assistenza tecnica e amministrativa, incluse le spese di sostegno

milioni di euro (al terzo decimale)

Impegni

1.268

1.300

1.300

1.300

1.400

1.400

1.400

9.368

Pagamenti

1.268

1.300

1.300

1.300

1.400

1.400

1.400

9.368

 

 

Sottototale a+b

milioni di euro (al terzo decimale)

Impegni

70.040

72.523

73.973

75.453

75.813

77.330

78.876

524.000

Pagamenti

8.922

25.067

38.539

51.385

63.793

70.823

266.012

524.000

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1

Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  ritiene che l'importo indicativo di riferimento menzionato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 4 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e ricorda che l'importo annuale verrà stabilito durante la procedura finanziaria annuale conformemente alle disposizioni del punto 38 dell'AII del 17 maggio 2006;

Motivazione

Emendamento standard.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare

Riferimenti

9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

BUDG
18.5.2006

Cooperazione rafforzata – Annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Janusz Lewandowski
5.7.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

10.10.2006

 

 

 

 

Approvazione

10.10.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Simon Busuttil, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter, Jan Mulder, Gérard Onesta, Esko Seppänen,

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Albert Jan Maat, Paul Rübig

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.
  • [2]  GU L 171 del 17.6.1998, pag. 31.
  • [3]  GU L 308 del 27.11.2001, pag. 25.
  • [4]  Eventuali contributi supplementari al Fondo per lo schermo di protezione di Chernobyl, dopo il 2007, verranno decisi nel quadro della procedura finanziaria annuale, conformemente alle decisioni afferenti del Consiglio.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare

Riferimenti

9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS)

Consultazione del PE

12.5.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

ITRE
18.5.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

BUDG
18.5.2006

ENVI
18.5.2006

AFET

18.5.2006

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

DEVE
30.5.2006

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

AFET

6.7.2006

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Esko Seppänen
30.5.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

24.10.2006

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

10.10.2006

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula

 

Esame in commissione

12.09.2006

13.11.2006

 

 

 

Approvazione

13.11.2006

 

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Joan Calabuig Rull, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Nils Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Vincent Peillon,Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto.

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Alexander Alvaro, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Jan Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Alyn Smith.

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale 

 

Deposito

22.11.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)