RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

27.11.2006 - (09010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD)) - ***II

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Mathieu Grosch

Procedura : 2003/0252(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0414/2006
Testi presentati :
A6-0414/2006
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(09010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (09010/1/2006 – C6‑0312/2006),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0621)[2],

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0414/2006),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del ConsiglioEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 20 bis (nuovo)

 

(20 bis) È opportuno in particolare conferire alla Commissione la competenza a stabilire i criteri necessari all'applicazione della presente direttiva; tali misure, che hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

È necessario adeguare la presente direttiva alla decisione del Consiglio 2006/512/CE del 17 luglio 2006, cosa che non incide in alcun modo sulla sua sostanza.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 2

2.        Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni di cui all'allegato I relative al microchip saranno fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un’omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

2.        Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a completare la presente direttiva modificandone elementi non essenziali, saranno fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un’omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 3, comma 3

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può adattare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 2

2.        Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

2.        Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a completare la presente direttiva modificandone elementi non essenziali, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

Emendamento 5

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida, in seguito denominato "il comitato".

1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida, in seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Motivazione

È necessario adeguare la presente direttiva alla decisione del Consiglio 2006/512/CE del 17 luglio 2006, cosa che non incide in alcun modo sulla sua sostanza.

  • [1]  GU C 304 E del 1°.12.2005, pagg. 138-200.
  • [2]  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Osservazioni preliminari e procedura

La proposta della Commissione concernente la terza direttiva sulla patente di guida è del 2003. La commissione per i trasporti, impossibilitata a concludere la prima lettura nell’ambito della quinta legislatura, ha riavviato da capo i lavori nel novembre 2004, nel corso della sesta legislatura. Già nell’ottobre 2004, il Consiglio, dal canto suo, è stato in grado di delineare nell’ambito di un “orientamento generale” i risultati di varie discussioni in merito alla proposta.

Il relatore ha ripreso diversi principi dell’“orientamento generale”, fra cui, in particolare, le disposizioni in materia di garanzia contro le falsificazioni del documento, la definizione delle categorie C1, D1, C e D o l’allegato, completamente modificato, sugli esaminatori di guida. Il relatore tiene comunque a sottolineare alcuni particolari accenti che ha voluto imprimere alla proposta, riguardanti in special modo settori specifici, quali la lotta contro il “turismo delle patenti di guida”, la concreta riduzione del gran numero di modelli di patente attualmente in circolazione nei 25 Stati membri, il settore dei motocicli e quello relativo a roulotte e autocaravan.

Le idee di fondo a giustificazione degli emendamenti sono da un lato la sicurezza stradale, da raggiungere grazie a una corretta formazione ed esperienza e, dall’altro, l’esigenza di contrastare in modo efficace il turismo delle patenti di guida. A parere del relatore, la compresenza di numerosi modelli con periodi di validità diversi ha rappresentano un inutile ostacolo alla libera circolazione, diminuendo la certezza giuridica dei cittadini dell’UE. Riguardo a roulotte e autocaravan, era inoltre opportuno rintracciare concretamente una via di mezzo fra sicurezza e convenienza economica.

A seguito dell’adozione in prima lettura, avvenuta nel febbraio 2005, sono stati avviati intensi negoziati fra il Parlamento europeo (rappresentato dal relatore, dal relatore ombra e dal presidente di commissione), la Commissione e la Presidenza di turno del Consiglio (Lussemburgo, Regno Unito e Austria). I punti principali oggetto dei negoziati sono stati i quattro settori sopramenzionati. Nella sostanza, il Parlamento è stato in grado di far valere il proprio punto di vista. Il Consiglio ha, infatti, accolto (integralmente o in linea di massima) 77 dei 94 emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura, mentre nel caso di altri importanti emendamenti è stato possibile raggiungere un compromesso.

Il risultato di tali negoziati è stato confermato in una lettera al Consiglio. Quindi il presidente della commissione per i trasporti, d’intesa con il relatore e il relatore ombra, ha ribadito dinanzi ai membri della commissione e all’assemblea plenaria, la raccomandazione di approvare senza modifiche la posizione comune, a condizione che il testo di tale documento risultasse conforme al testo negoziato.

Infine, nel luglio 2006, il Consiglio ha accolto i risultati delle trattative in una posizione comune. Il testo trasmesso ora al Parlamento corrisponde a quanto negoziato. Nella posizione comune figurano le novità fondamentali su cui le tre istituzioni hanno trovato un punto d’incontro senza mettere in discussione l’approccio generale. Tale documento è dunque un compresso fra le tre istituzioni e il risultato di intense trattative. Pertanto, il relatore raccomanda di approvare la posizione comune senza emendamenti.

2. Osservazioni su singoli punti della posizione comune:

2.1. Lotta contro il "turismo delle patenti di guida"

La posizione comune è un passo importante per contrastare il cosiddetto “turismo delle patenti di guida”. Il termine sta a indicare il comportamento di un cittadino che, obbligato a restituire la patente nel proprio paese a causa di una violazione grave, riesce a conseguire una nuova patente in un altro Stato membro, che il proprio paese d’origine è costretto a riconoscere. A riguardo è stata accolta la proposta del Parlamento: uno Stato membro è obbligato a rifiutare il rilascio della patente di guida a un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro (articolo 11). Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva (articolo 15) e in caso di rilascio, sostituzione, rinnovo o cambio di una patente di guida, sono tenuti verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida. Per agevolare tale cooperazione, tramite lo scambio di dati, occorre istituire la rete dell'UE delle patenti di guida. A riguardo, il relatore fa appello agli Stati membri affinché tale rete divenga operativa quanto prima e comunque non più tardi della data d’applicazione della direttiva.

2.2. Veicoli a due ruote: sicurezza grazie all’esperienza

Le statistiche sugli incidenti rivelano che il settore dei motocicli è quello in cui è più forte l’esigenza di intervenire. Sotto l’auspicio del Parlamento, è stato sostanzialmente definito il principio dell’accesso graduale, anche se gli Stati membri mantengono una certa flessibilità per quanto riguarda l’età minima (vedi l’articolo 4, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c e l’allegato IV). L’accesso graduale prevede che per essere autorizzato a guidare motoveicoli di cilindrata superiore, il motociclista deve avere precedentemente acquisito esperienza su veicoli a due ruote di cilindrata inferiore. A tale riguardo, è fondamentale che vengano istituite categorie A1 e A2 attraenti e armonizzate a livello europeo, e che negli Stati membri, nella fase di passaggio alla categoria superiore, sia possibile introdurre corsi di formazione in alternativa alle prove d’esame. Inoltre, è opportuno innalzare il limite di età a 24 anni qualora si intenda accedere direttamente alla guida di veicoli di cilindrata superiore (in assenza di esperienza preliminare). Per i ciclomotori viene poi introdotta una nuova categoria europea AM, per la quale è richiesto il superamento di una prova teorica. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza stradale proprio per quei motociclisti più giovani che sono maggiormente esposti ai pericoli.

2.3. Rimorchi, roulotte e autocaravan

Riguardo ai rimorchi, la proposta della Commissione era molto restrittiva: per tutti i rimorchi di peso superiore a 750 kg. era richiesta la patente di tipo B+E (e relative prove d’esame). Un provvedimento di tale portata non trova però giustificazione nelle statistiche sugli incidenti o in altri riferimenti simili. Il Parlamento è riuscito a far accettare la norma in base alla quale il possessore di una patente di tipo B è autorizzato a guidare una combinazione contenente un rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4250 kg. Qualora la combinazione superi i 3500 kg., gli Stati membri possono richiedere il completamento di un corso di formazione e/o una prova d’esame (allegato V).

Nel caso degli autocaravan, il Consiglio non ha accettato di introdurre un sistema simile e quindi il limite di peso per la categoria B rimane fissato a 3500 kg.

2.4. Riduzione dell’ampia varietà di modelli di patente attualmente in circolazione: la patente di guida europea

Attualmente vi sono in circolazione ben oltre 110 diversi modelli di patente, situazione che nella pratica rende i controlli notevolmente complessi. L’intenzione è di sostituire i modelli in circolazione con un unico modello di patente di guida in formato carta di credito. Entro sei anni dall’entrata in vigore della direttiva, il nuovo modello deve essere introdotto sia per le nuove emissioni, che nel caso di sostituzione per furto, smarrimento o similari. Nelle patenti di guida, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip). In ogni caso, la presente direttiva non pregiudica qualsiasi diritto relativo all’abilitazione alla guida acquisito in data antecedente all’applicazione della stessa (articolo 12, paragrafo 2).

Inoltre, gli Stati membri devono garantire che entro ventisei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, tutte le patenti in circolazione siano conformi al modello plastificato formato carta di credito (articolo 3, paragrafo 3). Il relatore si rammarica per una scadenza così a lungo termine, per quanto fiducioso che nella pratica il passaggio al nuovo modello avverrà molto più rapidamente.

Limitando il periodo di validità delle patenti, è inoltre possibile procedere all’aggiornamento dei dati e della fotografia del titolare, nonché introdurre regolarmente nuovi elementi di sicurezza. Ciò non significa però che l’Unione europea debba necessariamente prescrivere nuovi esami attitudinali, medici o oculistici; in caso di rinnovo della patente, gli Stati membri sono liberi di decidere se richiedere o meno tali esami, che a partire da una certa età e in determinate circostanze sono senz’altro opportuni in termini di sicurezza stradale.

2.5. Istruzione e formazione continua degli esaminatori di guida (articolo 10)

Tale settore è solo un esempio degli ulteriori vantaggi introdotti dalla nuova direttiva. Mentre per le patenti di guida è previsto il riconoscimento reciproco, attualmente non esiste alcuna normativa armonizzata riguardo agli esaminatori di guida. La direttiva modificherà una situazione insostenibile, disciplinando in modo dettagliato all’allegato IV i requisiti richiesti agli esaminatori di guida. In tal modo, per gli esaminatori di guida si definiscono principi fondamentali, quali la formazione iniziale e i requisiti necessari in termini di garanzia di qualità e formazione continua.

3. Valutazione finale

La posizione comune non rappresenta soltanto un compromesso fra 25 Stati membri che hanno tradizioni, posizioni ed esperienze molto eterogenee per quanto riguarda le patenti di guida e la guida di veicoli di diverse categorie. È indubbio che non sia stato possibile rispondere a tutte le aspettative delle parti interessate, siano esse gli Stati membri, i membri del Parlamento o i più svariati gruppi d’interesse.

Tuttavia, il compromesso raggiunto nella posizione comune rappresenta un passo importante nella giusta direzione. Accanto alla necessaria armonizzazione a livello europeo, si lascia spazio, laddove ragionevole, alla sussidiarietà.

Per questi motivi, il relatore raccomanda di approvare la posizione comune senza ulteriori modifiche.

PROCEDURA

Titolo

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

Riferimenti

9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

1.12.2005

T6-0041/2005

Proposta della Commissione

COM(2003)0621 – C5-0610/2003

Proposta modificata della Commissione

 

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

28.9.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

TRAN
28.9.2006

Relatore(i)
  Nomina

Mathieu Grosch
22.8.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

10.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Approvazione

22.11.2006

Esito della votazione finale

+ :

–:

0 :

31

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Brian Simpson

Deposito

27.11.2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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