RELAZIONE sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione
27.11.2006 - (2006/2211(REG))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Richard Corbett
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione
Il Parlamento europeo,
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in particolare al paragrafo 2[1],
– vista la decisione del Consiglio 2066/512/CE del 17 luglio 2006 che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2],
– vista la lettera del suo Presidente del 20 luglio 2006[3],
– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6‑0415/2006),
considerando che:
A. i negoziati fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno portato alla conclusione di un accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione congiunta che accoglie l'elaborazione di una nuova procedura da introdurre nella decisione del 1999 sulla comitatologia,
B. la nuova procedura, nota come "procedura di regolamentazione con controllo", in virtù della quale il Parlamento europeo e il Consiglio avranno il diritto di verificare, allo stesso titolo, le disposizioni "quasi legislative" per l'attuazione di uno strumento adottato in codecisione e di respingere tali disposizioni,
C. la decisione del Consiglio che modifica la decisione del 1999 sulla comitatologia è corredata da questa dichiarazione comune; da una dichiarazione della Commissione iscritta al processo verbale del Consiglio e da dichiarazioni della Commissione riguardo all'attuazione e all'applicazione della nuova procedura,
D. opportuno modificare l'articolo 81 del regolamento in modo da consentire al Parlamento di utilizzare i diritti contemplati dalla nuova procedura nelle migliori condizioni possibili,
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
2. decide che tale modifica entrerà vigore il 1° gennaio 2007;
3. incarica il suo Presidente, attraverso accordi con le altre istituzioni a livello amministrative, di far sì che le misure proposte non siano trasmesse al Parlamento nell'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore | Emendamenti |
Emendamento 1 Articolo 81 | |
Disposizioni di attuazione |
Misure di attuazione |
1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione. |
1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misure di attuazione, il Presidente deferisce il progetto di misure in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione. Quando vi è stata una cooperazione rafforzata fra commissioni per quanto riguarda l'atto di base, la commissione competente invita l'altra commissione a comunicare oralmente o per lettera il suo parere. |
2. Su proposta della commissione competente il Parlamento, entro un mese - o tre mesi per misure relative ai servizi finanziari - dalla data di ricevimento del progetto di misura di attuazione, può approvare una risoluzione contraria a tale progetto, in particolare se questo esula dai poteri di esecuzione previsti nello strumento di base. Qualora non si svolga alcuna tornata prima della scadenza del periodo o qualora sia richiesta un'azione urgente, il diritto di risposta può essere considerato come delegato alla commissione competente. Tale risposta prende la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione e viene portato all'attenzione di tutti i deputati al Parlamento. Se il Parlamento si oppone a detta misura, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare la misura, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa. |
2. Il presidente della commissione competente stabilisce un termine entro il quale i deputati possono dichiarare che la commissione è contraria al progetto di misure. Laddove ne ravvisi la necessità la commissione può decidere di nominare un relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se la commissione è contraria all'elaborazione delle misure, presenterà una proposta di risoluzione che si oppone all'adozione delle misure proposte, eventualmente indicando anche le modifiche che si dovrebbero apportare alle misure proposte. |
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Se entro la scadenza prevista dail ricevimento delle misure da adottare, il Parlamento adotta una risoluzione in tal senso, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare le misure proposte, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa. |
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3. Quando non vi è tornata prima della scadenza, il diritto di risposta sarà delegato alla commissione competente. Questa risposta sarà trasmessa con lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione e sarà portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento. |
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4. Se le misure di attuazione previste dalla Commissione rientrano nella "procedura di regolamentazione con controllo" il paragrafo 3 non si applicherà e i paragrafi 1 e 2 saranno completati nel seguente modo: |
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(a) il termine per l'esame decorre allorché le misure da adottare sono state trasmesse al Parlamento in tutte le lingue ufficiali; |
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(b) il Parlamento può opporsi all'adozione delle misure in questione sostenendo che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità; |
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(c) il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può opporsi all'adozione delle misure in questione. |
Motivazione | |
La nuova procedura di regolamentazione con controllo non sostituisce ma è una aggiunta alle vigenti procedure nell'ambito della "decisione di comitatologia", ossia la procedura di consultazione, la procedura di gestione e la - normale - procedura regolamentare che continueranno ad essere applicate conformemente al pertinente atto di base e ai criteri stabiliti nella decisione del Consiglio del 1999. L'articolo 81 quindi non deve essere sostituito da un nuovo unico articolo, bensì deve essere corredato delle disposizioni che tengono conto delle caratteristiche specifiche della nuova procedura (nuovo paragrafo 4). | |
La terminologia del vigente articolo deve essere conforme alla terminologia utilizzata nella decisione di comitatologia quale emendata. | |
Alla luce dell'esperienza fatta occorrono lievi modifiche relative ai dettagli per il modo in cui le misure di esecuzione da adottare sono trattate nell'ambito del Parlamento. Si propone quindi di coinvolgere una seconda commissione quando si è svolta una cooperazione rafforzata fra commissioni per quanto riguarda un atto di base da cui derivano le misure di attuazione. Il presidente della commissione competente è tenuto a fissare un termine entro il quale i deputati possano formulare obiezioni all'adozione delle misure in questione al fine di accelerare le procedure. E la commissione ha facoltà di nominare un relatore se lo ritiene opportuno, una situazione che si verifica soprattutto con le nuove misure "quasi legislative" che dovrà proporre la Commissione. |
- [1] P6_TA-PROV(2006)0310.
- [2] GU L 200, del 22.7.2006, pag. 11.
- [3] 310848, del 20.7.2006.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione |
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Numero di procedura |
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Commissione competente per il merito |
AFCO |
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Decisione di elaborare una relazione |
4.10.2006 |
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Annuncio in Aula dell'autorizzazione |
29.11.2006 |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
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Pareri non espressi |
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Relatore(i) |
Richard Corbett |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Esame in commissione |
5.10.2006 |
23.10.2006 |
22.11.2006 |
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Approvazione |
23.11.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
11 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Daniel Hannan, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Marie-Line Reynaud, Alexander Stubb |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ashley Mote, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
27.11.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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