RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

27.11.2006 - (COM(2006)0111 – C6‑0104/2006 – 2006/0046(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Fernand Le Rachinel

Procedura : 2006/0046(COD)
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A6-0417/2006
Testi presentati :
A6-0417/2006
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

(COM(2006)0111 – C6‑0104/2006 – 2006/0046(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0111 ),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0104/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0417/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1

Articolo 4, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 417/2002)

All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 417/2002 è aggiunto il seguente paragrafo 3bis:

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 417/2002 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere bandiera di uno Stato membro, salvo se si tratta di una petroliera a doppio scafo.”

"3. Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere bandiera di uno Stato membro, salvo se si tratta di una petroliera a doppio scafo.

 

Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, è autorizzata ad accedere o uscire da porti o terminal offshore o a gettare l'ancora in zone sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a meno che non si tratti di una petroliera a doppio scafo."

Motivazione

La creazione di un nuovo paragrafo 3 bis comporterebbe la modifica di tutti i rinvii al paragrafo 3 nel testo del regolamento attuale, nonché ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4. Una parte dell'emendamento ("heavy grades of oil" nel testo inglese) è puramente linguistica e riguarda soltanto la versione inglese. La versione originale del regolamento era stata redatta in francese e l'espressione dell'articolo 4, paragrafo 3 da riprendere in questa sede ("produits pétroliers lourds") non è stata tradotta correttamente.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

Nel 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione di norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo, che comprendeva un calendario di ritiro delle petroliere monoscafo. Vi si precisa che dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave nessuna petroliera monoscafo è autorizzata a operare battendo bandiera di uno Stato membro dell’Unione. Il regolamento prevede altresì che dopo tale data nessuna petroliera, indipendentemente dalla bandiera, sia autorizzata ad accedere ai porti di uno Stato membro dell’Unione a meno che tale petroliera sia a doppio scafo.

Dopo il naufragio della petroliera Prestige nel novembre 2002 si è rivelato necessario accelerare il ritiro delle petroliere monoscafo. Nell’ottobre 2003 è entrato in vigore un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002. Il nuovo regolamento vieta con effetto immediato il trasporto di prodotti petroliferi pesanti nelle petroliere monoscafo dirette a/provenienti da porti di uno Stato membro dell’Unione europea.

Parallelamente, lo scopo dell’Unione era di ancorare tali nuove norme al diritto internazionale, e più concretamente alla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, quale modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78). Nel dicembre 2003 sono stati adottati taluni emendamenti all’allegato I di MARPOL 73/78, che hanno reso l’allegato coerente con le esigenze a livello europeo pur contenendo talune deroghe:

· deroghe alla regola 13G (calendario di ritiro delle petroliere monoscafo) – il regolamento (CE) n. 417/2002 non consente di beneficiare delle deroghe; per quanto concerne invece una seconda serie di deroghe la situazione è diversa:

· deroghe alla regola 13H (divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo) – una nave battente bandiera di uno Stato membro e operante al di fuori dei porti o terminali offshore soggetti alla competenza giurisdizionale comunitaria potrebbe beneficiare di una deroga pur restando conforme al regolamento (CE) n. 417/2002.

Nel 2003 la presidenza italiana aveva già rilasciato una dichiarazione a nome dei 15 Stati membri presso l’Organizzazione marittima internazionale (OMI), in cui si affermava che gli Stati membri non avrebbero autorizzato le navi cisterna battenti le loro bandiere a invocare una di queste deroghe.

In tale contesto, la Commissione europea sottolinea che tale volontà politica non corrisponde alla possibilità giuridica di una deroga relativa alla regola 13H. Essa propone pertanto di modificare il regolamento (CE) n. 417/2002 chiarendo che nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere bandiera di uno Stato membro, salvo se si tratta di una petroliera a doppio scafo, allineando in tal modo il diritto comunitario con la dichiarazione della presidenza italiana.

Occorre precisare inoltre che un’imbarcazione battente bandiera di uno Stato terzo non potrebbe accedere a un porto soggetto alla competenza giurisdizionale comunitaria se anche volesse invocare una di queste deroghe.

Commento

a) Il relatore ha ricevuto alcuni commenti relativi alla proposta in esame da parte di INTERTANKO, un’associazione internazionale di armatori di flotte cisterniere indipendenti.

INTERTANKO ha sottolineato l'importanza di un contesto commerciale stabile per le imprese, garantito dalle autorità europee, che consenta alle industrie dell'UE di prosperare. Una volta adottate disposizioni legislative o regolamentari, INTERTANKO ne auspica il mantenimento nella maggior parte dei casi, a meno che ragioni eccezionali non inducano a non tenerne conto. Secondo l'associazione, non esistono motivi impellenti che giustifichino una modifica del regolamento.

b) Per quanto concerne la posizione degli Stati membri, solamente la Grecia si oppone all’iniziativa del regolamento di sopprimere le deroghe.

In primo luogo la Grecia sostiene che la dichiarazione della presidenza italiana non può impegnare gli Stati membri, non essendo basata su una procedura formale che coinvolga il Consiglio e il Parlamento europeo. D’altra parte, e a titolo di argomento di opportunità, la Grecia sostiene che la convenzione MARPOL 73/78 permetta già alle parti contraenti, e in particolare ai paesi terzi, di rifiutare alle imbarcazioni che pure si avvalgano delle deroghe suddette l’accesso ai porti nazionali. La Grecia si chiede per quali motivi imperiosi queste si debbano escludere del tutto a livello europeo, considerato che i paesi terzi effettuano liberamente la scelta di accettare o meno le petroliere monoscafo nei loro porti.

In secondo luogo la Grecia solleva la questione fondamentale dei posti di lavoro. La Grecia teme in effetti che l’adozione del presente regolamento abbia come unica conseguenza il cambiamento di bandiera di un certo numero di petroliere greche (le autorità greche parlano di 23), situazione che comporterebbe quasi automaticamente una soppressione di circa 300 posti di lavoro in Grecia.

c) La commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) non ha voluto emettere un parere formale sulla proposta. Il presidente della commissione, on. Gilles Chichester, ha comunque sottolineato in una lettera al presidente della commissione TRAN, on. Paolo Costa, che la sua commissione appoggia interamente la proposta della Commissione europea. Il progetto di regolamento è considerato una risposta adeguata alla richiesta del Parlamento europeo, reiterata a più riprese, di ritirare le petroliere monoscafo.

La posizione del relatore

Il relatore ha esaminato la questione sulla base delle argomentazioni esposte. È vero che la stabilità del quadro giuridico è di grande importanza per il settore privato, economico e commerciale, ma tale stabilità dev’essere rapportata ai vantaggi di una modifica giuridica che apporta maggiore chiarezza e coerenza politica globale. Il relatore ha la sensazione che la modifica proposta dalla Commissione confermi semplicemente ciò che la grande maggioranza degli Stati membri già rispetta e applica.

Le reazioni e le opposizioni espresse dalla Grecia devono evidentemente essere prese in considerazione, benché sia utile ricordare che si tratta solo di una ventina di petroliere.

D’altro canto, il regolamento (CE) 417/2002 attualmente in vigore definisce il calendario di ritiro delle petroliere monoscafo entro il 2015 (articolo 4). Pertanto la controversia sollevata dalla Grecia concerne unicamente il periodo compreso tra la data attuale e tale data limite, ossia al massimo meno di una decina d’anni. Per tale periodo occorre constatare che l’entrata in vigore del nuovo regolamento non implicherebbe un obbligo di demolizione per le petroliere monoscafo. In realtà, il regolamento modificato vieterebbe solo il trasporto dei prodotti petroliferi pesanti. Sarebbe quindi possibile utilizzare tali navi cisterna per il trasporto di altri prodotti. Infine, appare ragionevole affermare che un ipotetico cambio di bandiera delle petroliere greche non condizionerebbe in alcun modo una perdita di posti di lavoro ineluttabile.

Dopo aver valutato tutte le argomentazioni, il relatore è del parere che la proposta sia ragionevole e meriti di essere appoggiata dalla commissione. L’obiettivo della massima sicurezza marittima deve primeggiare su tutti gli altri interessi, di qualunque natura essi siano.

Infatti, il rischio di naufragio di una petroliera battente bandiera di uno Stato membro al di fuori dei nostri porti è più grave che imporre restrizioni a una ventina di petroliere per un periodo limitato. Dovrebbe essere possibile giungere a un accordo in prima lettura con il Consiglio sulla questione.

Il relatore presenta un emendamento tecnico approvato anche dalla Commissione europea. Tale emendamento evita di dover modificare una serie di rinvii. La seconda parte dell’emendamento è di natura linguistica e concerne unicamente la versione in lingua inglese. L’emendamento non modifica la sostanza del testo.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

Riferimenti

COM(2006)0111 – C6‑0104/2006 – 2006/0046(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.3.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

TRAN
3.4.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula


 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Fernand Le Rachinel
17.5.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

10.10.2006

 

 

 

 

Approvazione

22.11.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

45

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool.

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen.

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Brian Simpson.

Deposito 

27.11.2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)