RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

29.11.2006 - (COM(2005)0608 – C6‑0419/2005 – 2005/0246(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Janelly Fourtou
Relatore per parere (*): Jean-Pierre Audy, commissione per il commercio internazionale
(*) Cooperazione rafforzata tra commissioni - articolo 47 del regolamento

Procedura : 2005/0246(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0429/2006
Testi presentati :
A6-0429/2006
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

(COM(2005)0608 – C6‑0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0608)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 135 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0419/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6‑0429/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1

(1) La Comunità si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici che delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (in seguito "il codice"). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario nel quadro di politiche comuni in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite in altri settori quali quelle che esistono o possono essere introdotte nel quadro, tra l'altro, delle normative in materia di agricoltura, ambiente, politica commerciale comune, statistica o risorse proprie. La normativa doganale deve essere meglio allineata alle disposizioni in materia di riscossione, sospensione o rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle accise, senza modifiche del campo d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

(1) La Comunità si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici che delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (in seguito "il codice"). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario nel quadro di politiche comuni in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite in altri settori quali quelle che esistono o possono essere introdotte nel quadro, tra l'altro, delle normative in materia di agricoltura, ambiente, politica commerciale comune, statistica o risorse proprie. La normativa doganale deve essere meglio allineata alle disposizioni in materia di riscossione delle imposte all'importazione, senza modifiche del campo d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

Motivazione

Il testo riprende le disposizioni tributarie figuranti nelle direttive 77/388/CEE modificate per quanto riguarda l'IVA e 92/12/CEE per quanto riguarda i diritti di accise, tuttavia tale quadro regolamentare non è integrato nella regolamentazione doganale. Il principio deve tuttavia sussistere in una formulazione generale a motivo di obblighi convenzionali internazionali.

Emendamento 2

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrà accompagnarsi ad un'armonizzazione dei controlli doganali che dovranno essere efficaci in tutto il territorio comunitario senza generare comportamenti contrari alla concorrenza nei vari punti d'entrata e uscita dal territorio.

Motivazione

È fondamentale che i controlli siano gli stessi in tutti i punti di entrata e di uscita dal territorio ed abbiano un level playing field per evitare atteggiamenti contrari alla concorrenza e deviazioni di traffico.

Emendamento 3

Considerando 8

(8) Al fine di agevolare l'attività commerciale, occorre dare agli operatori economici la facoltà di nominare un rappresentante nelle loro relazioni con le autorità doganali.

(8) Al fine di agevolare l'attività di talune imprese, occorre dare agli operatori economici la facoltà di continuare a nominare un rappresentante nelle loro relazioni con le autorità doganali. Tuttavia, tale diritto di rappresentanza non dovrebbe più poter essere riservato a una eventuale legislazione nazionale.

 

Inoltre, il rappresentante doganale dovrebbe poter ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

Motivazione

Il "monopolio" dell'attività di rappresentante doganale non ha più ragione di esistere tuttavia questa professione dovrà sopravvivere in quanto utile ad un gran numero di imprese.

Emendamento 4

Considerando 9

(9) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili devono, in quanto "operatori economici autorizzati", poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti.

(9) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili devono, in quanto "operatori economici autorizzati", poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato "semplificazione doganale" o di quello di operatore economico organizzato "sicurezza" in modo indipendente o cumulativo.

Motivazione

L'emendamento intende citare espressamente solo i due statuti di operatore economico autorizzato.

Emendamento 5

Considerando 36

(36) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(36) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1.

 

___________

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 2000 del 22.7.2006, pag. 11).

Emendamento 6

Considerando 38

(38) Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice.

(38) Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice.

Occorre pertanto abrogare, insieme al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti:

Occorre pertanto abrogare, insieme al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali1,

 

- regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria,

- regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria,

- regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla;

- regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla,

- regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi.

____________

- regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi.

1 GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

 

Motivazione

La soppressione riguarda il mantenimento del regolamento CEE n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Emendamento 7

Articolo 2

Le autorità doganali hanno il compito di gestire gli scambi internazionali alle frontiere esterne della Comunità in modo da contribuire al libero scambio, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno e delle politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio, nonché alla sicurezza dell'intera catena logistica. Tale compito comprende le seguenti funzioni:

Le autorità doganali sono incaricate della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al libero scambio, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio, nonché alla sicurezza dell'intera catena logistica. Tale compito comprende le seguenti funzioni:

a) tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

a) tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

b) tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

b) tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

c) garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, se del caso in stretta cooperazione con altre autorità;

c) garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, se del caso in stretta cooperazione con altre autorità;

d) agevolare gli scambi internazionali.

d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

Motivazione

La formulazione dell'articolo dovrebbe essere più precisa: le autorità doganali sono incaricate della supervisione degli scambi internazionali, ma non della loro gestione; tali scambi dovrebbero essere oggetto di supervisione non solo alle frontiere esterne della Comunità; l'elenco dei compiti svolti dalle autorità doganali non dovrebbe essere esaustivo; le lettere a) e b) si sovrappongono, mentre la disposizione di cui alla lettera d) è difficilmente compatibile con la missione delle autorità doganali (l'agevolazione degli scambi internazionali non è un compito specifico assegnato alle autorità doganali, in quanto queste ultime dovrebbero semplicemente assolvere le loro funzioni senza creare ostacoli al commercio).

Emendamento 8

Articolo 4, punto 4

(4) "operatore economico": una persona che interviene a titolo professionale nell'importazione di merci nel territorio doganale della Comunità o nell'esportazione di merci da tale territorio;

(4) "operatore economico": una persona che, nel quadro della sua professione, è coinvolta in attività coperte dalla legislazione doganale;

Motivazione

La definizione è in linea con quella contenuta nelle misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 648/2005.

Emendamento 9

Articolo 4, punto 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) "rappresentante in dogana": una persona stabilita nel territorio dell'Unione che fornisce a terzi servizi in materia doganale.

Motivazione

Occorre definire tutti i termini utilizzati nel testo, dove mancava tale definizione.

Emendamento 10

Articolo 4, punto 8 bis (nuovo)

(8 bis) "dichiarante": la persona che fa una dichiarazione sommaria o una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona a nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;

Motivazione

Occorre includere la dichiarazione sommaria nella definizione.

Emendamento 11

Articolo 4, comma 2

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2 bis, misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto con misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

 

(Emendamento di comitatologia: se l'emendamento è approvato, sono a loro volta approvati gli articoli 11(2), 59(c), 61, 68, 77, 81, 83, 93(3a), 93(3c), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143(2), 144(2), 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193)

Emendamento 12

Articolo 9, paragrafo 2, alinea

2. Senza pregiudizio dell'eventuale applicazione di sanzioni amministrative o penali, la presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, anche semplificata, di una notifica, o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione, impegna la persona interessata per quanto riguarda:

2. Senza pregiudizio dell'eventuale applicazione di sanzioni, la presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, anche semplificata, di una notifica, o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione, impegna la persona interessata per quanto riguarda:

Motivazione

In una fase successiva sarà proposto al Consiglio e al Parlamento europeo un quadro comune per l'applicazione di sanzioni alle infrazioni alla regolamentazione doganale comunitaria.

Emendamento 13

Articolo 10, comma 3

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono la forma e il contenuto standard dei dati da registrare e le norme relative all'accesso a tali dati.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2 bis, misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono la forma e il contenuto standard dei dati da registrare e le norme relative all'accesso a tali dati.

 

(Emendamento di comitatologia: se l'emendamento è approvato, sono a loro volta approvati gli articoli 11(2), 59(c), 61, 68, 77, 81, 83, 93(3a), 93(3c), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143(2), 144(2), 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193)

Emendamento 14

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Lo status di rappresentante doganale è soggetto ai seguenti criteri:

 

– è aperto a tutte le persone che lo richiedano;

 

– è gestito da un organo governativo nello Stato membro;

 

– dopo essere stato registrato nello Stato membro in cui la richiesta è stata fatta, è riconosciuto in tutti gli Stati membri;

 

– è subordinato all'esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

 

Non vi sono limiti quanto al numero dei rappresentanti doganali nell'Unione europea.

 

Una persona avente lo status di rappresentante doganale e lo status di operatore economico autorizzato può avvalersi di tutte le semplificazioni.

 

2 ter. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 bis, ogni persona è abilitata a effettuare un'attività commerciale rivolgendosi alle autorità doganali senza essere tenuta a farsi rappresentare da un rappresentante in dogana.

Motivazione

I rappresentanti doganali non dovrebbero più detenere un "monopolio" sulle loro attività nelle loro relazioni con le dogane.

Emendamento 15

Articolo 13, titolo

Articolo 13

Articolo 13

Rappresentanza in casi particolari

Rappresentanza in dogana e status dell'operatore economico autorizzato

Emendamento 16

Articolo 14, paragrafo 2

2. Un operatore economico autorizzato può beneficiare di agevolazioni riguardo ai controlli doganali relativi alla sicurezza o di semplificazioni previste ai sensi del codice o delle sue disposizioni di applicazione.

2. Lo status di operatore economico autorizzato comprende due tipi di autorizzazione: operatore economico autorizzato "semplificazione doganale" e operatore economico autorizzato "sicurezza".

 

Il primo tipo di autorizzazione consente di beneficiare di semplificazioni previste ai sensi del presente codice o delle sue disposizioni di applicazione. Il secondo tipo consente al titolare agevolazioni attinenti alla sicurezza

 

Le due autorizzazioni sono cumulabili.

Motivazione

Alla lettura del regolamento 648/2005 dal quale emanano tali disposizioni, si rilevano due statuti di operatore economico autorizzato e, a fini di maggiore chiarezza, appare necessario precisarlo nel corpo stesso del codice doganale aggiornato.

Emendamento 17

Articolo 14, paragrafo 3

3. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 15 e 16, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali. Tuttavia, fatte salve le condizioni stabilite a norma dell'articolo 16, lettera g), il richiedente può chiedere che lo status di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia limitato a uno o più Stati membri determinati.

3. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 15 e 16, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali.

Motivazione

La deroga che consente di limitare la validità dello status di un operatore economico autorizzato ad uno o più Stati membri determinati dovrebbe essere soppressa poiché potrebbe essere di disturbo nell'applicazione pratica e creare difficoltà a livello del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato da parte dei paesi terzi (in particolare, da parte degli Stati Uniti).

Emendamento 18

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 15

Concessione dello status

Concessione dello status

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato devono essere almeno i seguenti:

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato devono essere almeno i seguenti:

(a) una comprovata adeguata osservanza degli obblighi doganali;

(a) una comprovata adeguata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;

(b) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

(b) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

(c) se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria;

(c) se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria;

(d) se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

(d) a norma della disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi del presente codice o delle sue disposizioni di applicazione, l'esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

(e) all'occorrenza, adeguati standard di sicurezza.

(e) a norma della disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, l'esistenza di adeguati standard di sicurezza.

Motivazione

La formulazione permette di conoscere i criteri di concessione dello status di operatore economico autorizzato "semplificazioni doganali" e/o "sicurezza".

Emendamento 19

Articolo 15, lettera d)

d) se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

soppressa

Motivazione

La lettera d) dovrebbe essere integralmente soppressa, in quanto sembra sostenere il mantenimento del ruolo di broker autorizzato. In verità, la lettera d) è in contrasto con la lettera a), poiché una comprovata, adeguata osservanza degli obblighi doganali prova che una persona dispone delle qualifiche necessarie. Inoltre, è del tutto inappropriato costringere le imprese e i consumatori dell'Unione europea a fare ricorso ai servizi di un rappresentante di un settore monopolistico, quale un broker autorizzato, quando desiderano sdoganare delle merci.

Emendamento 20

Articolo 16, lettera e)

(e) il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza, tenuto conto delle norme adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3;

(e) il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza;

Motivazione

L'ultima parte del testo è superflua in quanto rinvia alla comitatologia.

Emendamento 21

Articolo 22, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di infrazione alla normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di infrazione alla normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

In una fase successiva sarà proposto al Consiglio e al Parlamento europeo un quadro comune per l'applicazione di sanzioni alle infrazioni alla regolamentazione doganale comunitaria.

Emendamento 22

Articolo 27, paragrafo 2, comma 1

2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le misure necessarie per farvi fronte, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.

2. I controlli doganali, inclusi i controlli casuali, si basano sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le misure necessarie per farvi fronte, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.

Motivazione

L'analisi del rischio dovrebbe determinare quali sono i controlli da effettuare e gli Stati membri non dovrebbero poter intraprendere analisi del rischio supplementari utilizzando i loro propri metodi. Inoltre, i controlli casuali sono parte integrante dell'analisi del rischio. Di conseguenza, non è necessario un riferimento specifico ad essi nel codice doganale.

Emendamento 23

Articolo 32, paragrafo 1

1. Le autorità doganali non applicano alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante i normali orari di apertura degli uffici doganali competenti.

1. Le autorità doganali non applicano alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali.

Tuttavia, esse possono applicare oneri o recuperare costi per determinati servizi resi.

Tuttavia, esse possono applicare oneri o recuperare costi per determinati servizi resi o per qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della legislazione doganale.

Motivazione

Gli oneri devono riguardare solo gli "atti straordinari". Inoltre, la questione degli orari di apertura degli uffici doganali è di competenza degli Stati membri e tale punto forma oggetto dell'articolo 111.

Emendamento 24

Articolo 32, paragrafo 2, alinea

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, le misure di applicazione del secondo comma del paragrafo 1 e, in particolare, in relazione a quanto segue:

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, le misure di applicazione del secondo comma del paragrafo 1, specificamente in relazione a quanto segue:

Motivazione

Le imprese dell'Unione europea operano 24 ore su 24 e sette giorni su sette, e, come tali, le dogane dovrebbero funzionare nello stesso modo. Nell'immediato futuro è prevista l'introduzione di sistemi quali il Sistema di controllo delle esportazioni e il Sistema di controllo delle importazioni. Sarà necessario un sostegno continuo per evitare che vi siano interruzioni nella catena di approvvigionamento da e verso l'UE.

Emendamento 25

Articolo 32, paragrafo 2, lmettera a)

(a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori dei normali orari d'ufficio o in locali diversi da quelli delle dogane;

(a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale in locali diversi da quelli delle dogane;

Motivazione

La questione degli orari di apertura degli uffici doganali è di competenza degli Stati membri e tale punto forma oggetto dell'articolo 111.

Emendamento 26

Articolo 35

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni l'applicazione del codice può essere semplificata.

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni l'applicazione del codice può essere semplificata.

 

2. Le procedure semplificate, da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 196, sono applicate alle merci comunitarie che circolano fra un territorio terzo appartenente alla Comunità coperto dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio e un'altra parte del territorio doganale comunitario.

 

3. Previa approvazione della Commissione (che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 196), uno Stato membro può applicare procedure semplificate alle merci comunitarie di cui al paragrafo 2, che circolano esclusivamente nell'ambito del suo territorio e, analogamente, due o più Stati membri possono accordarsi su procedure semplificate da applicare a dette merci circolanti fra di essi.

Motivazione

Le Isole Åland (Finlandia), le Isole del Canale (Regno Unito), le Isole Canarie (Spagna), Agio Oros (Grecia) e i dipartimenti francesi d'oltremare appartengono al territorio doganale della Comunità, ma non al territorio comunitario dell'imposta sul valore aggiunto. Il sistema di tassazione sul valore aggiunto del commercio comunitario non si applica alle merci della Comunità vendute in tali zone e circolanti fra esse e il territorio fiscale della Comunità, ma, in conformità dell'articolo 33 della Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, le formalità previste dalle disposizioni doganali sono applicate all'importazione di merci comunitarie provenienti da tali zone e all'esportazione di merci comunitarie dal territorio fiscale della Comunità verso tali zone.

Questa disposizione non pregiudicherebbe l'armonizzazione delle prassi doganali correnti o le formalità e le procedure applicate in tale settore, ma consentirebbe solo di prendere in considerazione le caratteristiche particolari della tassazione indiretta nell'applicazione delle formalità relative alle merci comunitarie che attraversano una frontiera fiscale nel territorio doganale della Comunità.

Emendamento 27

Articolo 38, alinea

Gli articoli 39, 40 e 41 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 28

Articolo 42, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Allorché negozia in nome della Comunità gli accordi di cui al paragrafo 2 o presenta una proposta con l'obiettivo di definire, con un regolamento adottato conformemente alla procedura di codecisione o conformemente all'articolo 187 del trattato, le norme di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la Commissione tiene conto in particolare:

 

a) degli impegni e degli obblighi accettati in relazione ad accordi internazionali,

 

b) della necessità di definire criteri concernenti il carattere originario dei prodotti adeguati alle caratteristiche di ciascun prodotto e di garantire che il beneficio economico delle misure preferenziali sia effettivamente riservato ai paesi, ai territori, o ai gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali tali misure sono state concordate o adottate,

 

c) del livello di sviluppo e del grado di industrializzazione dei paesi, dei territori, dei gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali le misure preferenziali sono state concordate o adottate,

 

d) degli obiettivi d'integrazione regionale che sottendono alcuni dei regimi preferenziali in questione attraverso la definizione di regole appropriate sul cumulo,

 

e) della necessità di definire norme semplici da comprendere e da applicare, che consentano agli operatori dei paesi, dei territori, o gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali tali misure sono state concordate o adottate, di ricorrere efficacemente alle misure preferenziali, e compatibili con l'obiettivo della semplificazione del commercio.

 

Essa prevede misure di controllo appropriate che consentano di prevenire o di sanzionare l'abuso o l'elusione delle misure preferenziali.

Motivazione

È importante che le norme sull'origine preferenziale siano definite in funzione di taluni principi fondamentali, in modo da garantire la loro coerenza con gli obiettivi della politica commerciale. L'obiettivo della presente disposizione è quello di dare un inquadramento alla materia.

Emendamento 29

Articolo 56, comma 1 bis (nuovo)

 

Tuttavia, la priorità viene data, in primo luogo, al recupero dell'obbligazione doganale presso l'importatore o l'esportatore registrato.

Motivazione

Nella sua forma attuale l'articolo non è sufficientemente preciso e porterà le dogane a perseguire l'obiettivo più facile.

Emendamento 65

Articolo 64, paragrafo 1, lettera c)

c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'obbligazione doganale.

c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'obbligazione doganale, come una dichiarazione di conformità ad un accordo di categoria esistente, una dichiarazione notarile, un accordo particolare fra operatori e autorità doganali ecc.,

Motivazione

Alcuni strumenti esistenti e ampiamente riconosciuti offrono già altre forme di garanzia (ad esempio l'AIM, l'Accordo concernente le relazioni fra trasportatori nel trasporto ferroviario internazionale, o la dichiarazione notarile). Possono altresì essere conclusi accordi specifici fra operatori e autorità doganali, che forniscano a queste ultime le garanzie necessarie.

Emendamento 31

Articolo 67, paragrafo 2, alinea

2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per obbligazioni doganali che potrebbero sorgere, un operatore economico autorizzato può usare una garanzia globale con un importo ridotto o beneficiare di un esonero dalla garanzia, a norma dell'articolo 61, paragrafo 7, a condizione che siano soddisfatti almeno i criteri seguenti:

2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per obbligazioni doganali che potrebbero sorgere, un operatore economico può usare una garanzia globale con un importo ridotto o beneficiare di un esonero dalla garanzia, a norma dell'articolo 61, paragrafo 7, a condizione che siano soddisfatti almeno i criteri seguenti:

Motivazione

Conformemente al vigente codice doganale, la garanzia globale riguarda tutti gli operatori economici. Non vi è pertanto alcun motivo per riservarla all'operatore economico riconosciuto nel nuovo codice doganale.

Emendamento 32

Articolo 94, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Allorché la dichiarazione sommaria di entrata è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l'ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le enunciazioni necessarie all'identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di entrata.

 

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo196, paragrafo 2, le misure che definiscono le enunciazioni che devono figurare nella notifica di arrivo.

 

Il paragrafo 1 del presente articolo si applica per analogia al primo comma del presente paragrafo.

Motivazione

Per motivi pratici è importante specificare esattamente su chi incombe la dichiarazione in ciascun caso.

Emendamento 33

Articolo 101, paragrafo 4, punto (c)

(c) le lettere, le cartoline e le stampe.

(c) le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti.

Motivazione

Il Codice doganale aggiornato deve funzionare in un ambiente "non cartaceo". La proposta deve pertanto tener conto della realtà e del fatto che oggi le lettere possono essere inviate per e-mail e su supporto CD. Occorre tener conto delle nuove applicazioni elettroniche.

Emendamento 34

Articolo 114, paragrafo 1

1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 113 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono disponibili per il controllo da parte delle autorità doganali.

1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 113 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono rese disponibili per il controllo da parte delle autorità doganali.

Motivazione

Da parte del settore commerciale, vi è una costante richiesta di informazioni riguardo allo svincolo delle spedizioni prima del loro arrivo effettivo nell'Unione europea. L'emendamento consentirebbe a vettori quali i corrieri espressi integrati di preparare i loro sistemi operativi prima che i carichi giungano al primo punto di arrivo nell'UE. Ciò ridurrebbe in modo considerevole eventuali ritardi a livello dello smistamento e della ripartizione dei carichi, accelerando così la catena di fornitura, e consentirebbe di identificare in modo più preciso i carichi che le dogane chiedono di controllare, riducendo in tal modo il numero delle spedizioni che devono essere esaminate al primo punto di arrivo nell'UE.

Emendamento 35

Articolo 114, paragrafo 1

1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 113 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono disponibili per il controllo da parte delle autorità doganali.

1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 113 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali purché le merci cui si riferiscono siano messe a disposizione per il controllo da parte di dette autorità.

Motivazione

Da parte del settore commerciale, vi è una costante richiesta di informazioni riguardo allo svincolo delle spedizioni prima del loro arrivo effettivo nell'Unione europea. L'emendamento consentirebbe a vettori quali i corrieri espressi integrati di preparare i loro sistemi operativi prima che i carichi giungano al primo punto di arrivo nell'UE. Ciò ridurrebbe in modo considerevole eventuali ritardi a livello dello smistamento e della ripartizione dei carichi, accelerando così la catena di fornitura, e consentirebbe di identificare in modo più preciso i carichi che le dogane chiedono di controllare, riducendo in tal modo il numero delle spedizioni che devono essere esaminate al primo punto di arrivo nell'UE.

Emendamento 36

Articolo 115, paragrafo 2

2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità.

2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità.

 

Tuttavia, la condizione di stabilimento nella Comunità non è richiesta a chi:

 

- rilascia una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea;

 

- dichiara merci a titolo occasionale nella misura in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni alle quali il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo può essere oggetto di deroga.

 

Motivazione

Una deroga è necessaria per il transito. La menzione della comitatologia è inutile nella misura in cui tale deroga è già possibile in altre disposizioni del Codice doganale aggiornato.

Emendamento 37

Articolo 125, comma 1

Le autorità doganali permettono a un operatore economico autorizzato di ottenere lo svincolo delle merci sulla base di una dichiarazione semplificata.

Le autorità doganali permettono a un operatore economico di ottenere lo svincolo delle merci sulla base di una dichiarazione semplificata.

Motivazione

Il ricorso alla procedura delle dichiarazioni semplificate dovrebbe continuare ad essere possibile per tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni richieste per tale scopo e non solo per gli operatori economici autorizzati.

Emendamento 38

Articolo 141

Sezione 3

soppresso

Circostanze particolari

 

Articolo 141

 

Esenzione dai dazi all’importazione a causa di circostanze particolari

 

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni è concessa l’esenzione dai dazi all’importazione a causa di circostanze particolari all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci.

 

Nell’adottare le misure suddette si tiene conto degli accordi internazionali, dello status della persona interessata, della natura delle merci e del loro uso finale.

 

Motivazione

La soppressione è relativa al mantenimento del regolamento CEE n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Emendamento 39

Articolo 152 paragrafo 1, lettera b)

(b) all’IVA sulle importazioni e alle accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise;

(b) alle altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti;

Motivazione

Il testo riprende le disposizioni fiscali figuranti nelle direttive 77/388/CEE modificate per quanto riguarda l'IVA e 92/12/CEE per i diritti di accise, ma tale quadro regolamentare non è integrato nella regolamentazione doganale. Deve tuttavia sussistere il principio in una formulazione generale motivo di obblighi convenzionali internazionali.

Emendamento 40

Articolo 152, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

 

f bis) in base alla lettera di vettura CIM1 o del bollettino di consegna TR utilizzati come documenti di transito.

 

___________________________

1 Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale delle merci, appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), del 9 maggio 1980, articolo 12.

Motivazione

L'articolo prevede procedure di transito interno per il trasporto su strada e vie navigabili, per il trasporto aereo e i servizi postali, ma nulla per il trasporto ferroviario. L'emendamento è quindi inteso ad integrare tale modo di trasporto.

Emendamento 41

Articolo 153, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)

 

f bis) in base alla lettera di vettura CIM1 o del bollettino di consegna TR utilizzati come documenti di transito.

 

__________________________

1 Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale delle merci, appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), del 9 maggio 1980, articolo 12.

Motivazione

L'articolo prevede procedure di transito esterno per il trasporto su strada e vie navigabili, per il trasporto aereo e i servizi postali, ma nulla per il trasporto ferroviario. L'emendamento è quindi inteso ad integrare tale modo di trasporto.

Emendamento 42

Articolo 155 paragrafo 1, lettera c)

(c) salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte, in particolare l’IVA e le accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise, che possono essere dovute in relazione alle merci.

(c) salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti che possono essere dovute in relazione alle merci.

Motivazione

Il testo riprende le disposizioni fiscali figuranti nelle direttive 77/388/CEE modificate per quanto riguarda l'IVA e 92/12/CEE per i diritti di accise, ma tale quadro regolamentare non è integrato nella regolamentazione doganale. Deve tuttavia sussistere il principio in una formulazione generale motivo di obblighi convenzionali internazionali.

Emendamento 43

Articolo 157, paragrafo 2, lettera b)

(b) all’IVA sull’importazione o alle accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise;

(b) alle altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti;

Motivazione

Il testo riprende le disposizioni fiscali figuranti nelle direttive 77/388/CEE modificate per quanto riguarda l'IVA e 92/12/CEE per i diritti di accise, ma tale quadro regolamentare non è integrato nella regolamentazione doganale. Deve tuttavia sussistere il principio in una formulazione generale motivo di obblighi convenzionali internazionali.

Emendamento 44

Articolo 158, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime. In tal caso, le autorità doganali possono esigere dal titolare del regime la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte, in particolare l’IVA e le accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise, che potrebbero sorgere.

2. In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime. In tal caso, le autorità doganali possono esigere dal titolare del regime la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti che potrebbero sorgere.

Motivazione

Il testo riprende le disposizioni fiscali figuranti nelle direttive 77/388/CEE modificate per quanto riguarda l'IVA e 92/12/CEE per i diritti di accise, ma tale quadro regolamentare non è integrato nella regolamentazione doganale. Deve tuttavia sussistere il principio in una formulazione generale motivo di obblighi convenzionali internazionali.

Emendamento 45

Articolo 160, paragrafo 3

3. Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale o di altre imposte, in particolare l’IVA e le accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise, che potrebbero sorgere.

3. Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale o di altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti che potrebbero sorgere.

Motivazione

Il testo riprende le disposizioni fiscali figuranti nelle direttive 77/388/CEE modificate per quanto riguarda l'IVA e 92/12/CEE per i diritti di accise, ma tale quadro regolamentare non è integrato nella regolamentazione doganale. Deve tuttavia sussistere il principio in una formulazione generale motivo di obblighi convenzionali internazionali.

Emendamento 46

Articolo 172, paragrafo 1, comma 2

Se le merci beneficiano dell’esenzione totale dai dazi all'importazione, esse beneficiano anche, a norma delle disposizioni vigenti in materia di IVA, dell’esenzione dall’IVA sulle importazioni.

Se le merci beneficiano dell’esenzione totale dai dazi all'importazione, esse beneficiano anche dell’esenzione dalle altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti.

Motivazione

Il testo riprende le disposizioni fiscali figuranti nelle direttive 77/388/CEE modificate per quanto riguarda l'IVA e 92/12/CEE per i diritti di accise, ma tale quadro regolamentare non è integrato nella regolamentazione doganale. Deve tuttavia sussistere il principio in una formulazione generale motivo di obblighi convenzionali internazionali.

Emendamento 47

Articolo 178, paragrafo 1, lettera b)

(b) all’IVA sulle importazioni e alle accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise;

(b) ad altre imposte all'importazione, conformemente alle disposizioni vigenti;

Motivazione

Il testo riprende le disposizioni fiscali figuranti nelle direttive 77/388/CEE modificate per quanto riguarda l'IVA e 92/12/CEE per i diritti di accise, ma tale quadro regolamentare non è integrato nella regolamentazione doganale. Deve tuttavia sussistere il principio in una formulazione generale motivo di obblighi convenzionali internazionali.

Emendamento 48

Articolo 187, paragrafo 2, comma 2

Se del caso, le autorità doganali possono determinare il percorso da utilizzare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità.

Se del caso, le autorità doganali possono determinare il percorso da utilizzare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità e il termine per la loro rimozione da tale territorio.

Motivazione

Il comma dovrebbe contemplare la possibilità, per le autorità doganali, di determinare non solo il percorso da utilizzare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità, ma anche il tempo limite per la loro rimozione da tale territorio. Ciò consentirebbe di evitare il deposito prolungato delle merci alla frontiera dopo il completamento delle relative formalità di uscita.

Emendamento 49

Articolo 190, paragrafo 1

1. Quando delle merci non comunitarie sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all'ufficio doganale competente, a norma dell’articolo 185.

1. Quando delle merci comunitarie o non comunitarie sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all'ufficio doganale competente, a norma dell’articolo 185.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria di uscita, comprendenti le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, principalmente per motivi di sicurezza, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

 

Motivazione

Il ricorso alla comitatologia è inutile in quanto sono già stati fissati i dati che vanno forniti per la dichiarazione sommaria d'importazione. Occorre applicare la reciprocità per la dichiarazione sommaria di uscita.

Emendamento 50

Articolo 190, paragrafo 2, comma 2

Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

2 bis. Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

 

Le autorità doganali possono accettare che il deposito della dichiarazione sommaria di uscita sia sostituito dal deposito di una notifica che dà accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema informatico dell'operatore economico.

Motivazione

Aggiustamento della numerazione del testo.

Emendamento 51

Articolo 190, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Se la dichiarazione sommaria di uscita è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto sul quale le merci escono dal territorio doganale della Comunità, detto gestore deve, nei termini di cui all'articolo186, lettera c), depositare presso l'ufficio doganale competente una notifica di uscita sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le enunciazioni necessarie all'identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di uscita

 

Il paragrafo 2 si applica per analogia al primo comma del presente paragrafo.

 

La Commissione, adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

 

(a) gli enunciati che devono figurare nell'avviso di uscita,

 

(b) le condizioni in cui l'obbligo di depositare un avviso di uscita può essere oggetto di dispensa o di adattamento,

 

(c) le regole che disciplinano le eccezioni e le variazioni autorizzate rispetto al termine di cui al primo comma del presente paragrafo,

 

(d) la designazione dell'ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentato o reso disponibile l'avviso di uscita.

 

Per l'adozione di tali misure si tiene conto degli elementi seguenti:

 

(a) le circostanze particolari,

 

(b) l'applicazione di tali misure a taluni tipi di merci trasportate, di modi di trasporto o di operatori economici,

 

(c) gli accordi internazionali che prevedono disposizioni specifiche in materia di sicurezza.

Motivazione

Si tratta delle stesse disposizioni relative alla dichiarazione sommaria d'importazione.

Emendamento 52

Articolo 193

Articolo 193

soppresso

Esenzione dai dazi all’esportazione a causa di circostanze particolari

 

La Commissione, adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni è concessa l'esenzione dai dazi all'esportazione a causa di circostanze particolari all'atto dell'esportazione delle merci.

 

Nell'adottare le misure suddette si tiene conto degli accordi internazionali, dello status della persona interessata e della natura delle merci.

 

Motivazione

La soppressione riguarda il mantenimento del regolamento CEE n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Emendamento 53

Articolo 194, lettera a)

a) norme e standard per l'interoperabilità dei sistemi doganali degli Stati membri al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali e tra queste e gli operatori economici;

 

a) norme e standard per l'interoperabilità dei sistemi doganali degli Stati membri al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, tra le autorità doganali e le altre autorità competenti e tra le autorità doganali e gli operatori economici;

Motivazione

Lo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali e altre autorità competenti dovrebbe essere menzionato alla lettera a) di tale articolo, in quanto ciò è importante per l'introduzione del principio della finestra unica.

Emendamento 54

Articolo 195, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Dette note esplicative e linee guida sono incluse sotto forma di allegati nelle disposizioni di esecuzione relative al presente regolamento.

Motivazione

L'articolo 195 è la base giuridica su cui la Commissione si fonda per adottare note esplicative e linee guida. La procedura consultiva prevista per l'adozione di dette note esplicative e linee guida deve garantire la messa in atto completa e coerente da parte degli Stati membri.

Emendamento 55

Articolo 196, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni di cui al suo articolo 8.

Emendamento 56

Articolo 198, comma 1

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 918/83, (CEE) n. 3925/91, (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 82/2001 e (CE) n. 1207/2001.

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3925/91, (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 82/2001 e (CE) n. 1207/2001.

Motivazione

La soppressione riguarda il mantenimento del regolamento CEE n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il codice doganale[1] del 1992 fornisce il quadro giuridico comune per l'applicazione delle norme dell'Unione doganale nella Comunità. Esso consolida tutta la legislazione doganale comune in un solo testo. Alla luce dei cambiamenti radicali intervenuti nell'ambito del commercio internazionale (ricorso sempre più frequente alle tecnologie dell'informazione e allo scambio di dati elettronici), nonché del fatto che il codice non ha seguito l'evoluzione dell'oggetto dell'attività doganale, è giunto il momento di aggiornarlo.

È in questo contesto e nel quadro della strategia di Lisbona che va inserita la proposta di regolamento presentata il 30 novembre 2005[2] dalla Commissione europea. Si tratta di un testo interamente normativo che rielabora profondamente il codice attuale e mira a semplificare la legislazione e le procedure doganali sia per gli operatori economici sia per l'amministrazione doganale, allo scopo di contenere i costi delle operazioni di sdoganamento e di far fronte alle sfide commerciali in materia di sicurezza, di lotta contro le merci contraffatte, di riciclaggio di denaro, di tutela della salute e dell'ambiente, ecc.

Il nuovo codice doganale comunitario non si limita a semplificare determinate procedure, ma modifica significativamente taluni aspetti del diritto doganale e, a tale riguardo, questa proposta è indissociabile da quella relativa alla dogana elettronica, denominata e-customs. È infatti il buon funzionamento di questo sistema che consentirà l'applicazione delle nuove procedure contenute nel codice doganale aggiornato.

Le novità introdotte dai 200 articoli del codice doganale aggiornato suscitano vivaci reazioni negli Stati membri, sia negli ambienti professionali sia a livello governativo.

I parlamentari sono chiamati a pronunciarsi proprio su questi aspetti particolarmente delicati, cercando di trovare un accordo che tenga conto dell'interesse di tutte le parti senza perdere di vista l'obiettivo finale: rendere la regolamentazione doganale più semplice e strutturata al fine di garantire una maggiore competitività della dogana comunitaria e un commercio internazionale fluido e sicuro.

Il dibattito verte principalmente sui concetti di rappresentanza doganale, di status dell'operatore autorizzato, di sdoganamento centralizzato e di ricorso sistematico alla procedura del comitato.

1) Operatore economico autorizzato

Questa disposizione è stata introdotta dal regolamento 648/2005, detto "modifica sicurezza"[3]. Il testo introduce un sistema di dichiarazioni elettroniche prima della partenza e dell'arrivo delle merci e istituisce un profilo di analisi dei rischi comunitari per garantire la sicurezza del territorio. Il regolamento risponde alle richieste avanzate dagli Stati Uniti alla comunità internazionale in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 e rappresenta la risposta specifica della Comunità europea, accanto alla realizzazione di un quadro normativo da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Questa disposizione specifica è stata introdotta al fine di agevolare gli operatori, in cambio di nuovi oneri legati all'inclusione della dimensione della sicurezza.

Il regolamento 648/2005 è attualmente oggetto di discussioni volte a elaborare le sue modalità di applicazione (che dovrebbero entrare in vigore durante l'estate 2006), distorcendo il dibattito poiché gli ambienti interessati confondono nuova proposta di regolamento e discussioni sulle modalità di applicazione. Inoltre nessuno conosce attualmente i veri e propri vantaggi che questo status potrà apportare.

L'articolo 5 bis di tale regolamento contiene il riferimento a due status per gli operatori economici autorizzati, che possono tuttavia essere cumulabili.

Pertanto, ai fini della chiarezza, la relatrice propone emendamenti finalizzati a distinguere espressamente questi due status nel testo stesso del nuovo codice doganale.

Dal momento che gli operatori economici non erano consapevoli dei reali vantaggi di tale status, la proposta della Commissione europea introduceva alcune distinzioni specifiche per la garanzia globale (articolo 67). Tuttavia, poiché tale autorizzazione era possibile per tutti gli operatori economici, la relatrice opta per il mantenimento della norma esistente.

2) Diritto di rappresentanza doganale - articolo 11

Nell'attuale versione del codice doganale comunitario, l'articolo 5 prevede la possibilità per gli Stati membri di riservare una delle due modalità di rappresentanza (diretta o indiretta) esclusivamente ai commissari di dogana stabiliti sul loro territorio. Tale professione esiste nella maggior parte degli Stati membri tranne che in Germania e nel Regno Unito. Questa possibilità è stata eliminata nel codice doganale aggiornato.

La relatrice condivide il parere della Commissione secondo cui tale disposizione non è compatibile con un ambiente elettronico e con i principi del mercato unico, i quali stabiliscono che i fornitori di servizi di tutti gli Stati membri debbano avere la possibilità di svolgere la loro attività in tutta la Comunità.

È quindi importante estendere questo diritto di rappresentanza doganale; una definizione della figura del rappresentante doganale è introdotta all'articolo 4.

Ciononostante in numerosi paesi il ricorso agli agenti doganali è un'abitudine, e tale figura risulta particolarmente utile per le piccole imprese. La relatrice ritiene dunque che il rappresentante doganale debba possedere un'autorizzazione, e che a tal fine debba dimostrare di trovarsi in una buona situazione finanziaria e dare prova di competenza e integrità professionale.

Il rappresentante doganale avrà inoltre la possibilità di ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

3) Sdoganamento centralizzato

La proposta introduce nuovi elementi di cui è difficile valutare ora i benefici futuri. Lo sdoganamento centralizzato (considerando 27) è affiancato a uno sportello unico e a un'interfaccia unica (considerando 7). Lo sdoganamento centralizzato prevede che il luogo di presentazione della dichiarazione doganale non corrisponda necessariamente a quello dove le merci si trovano effettivamente. Questo procedimento è possibile in quanto gli operatori dispongono di un'interfaccia unica (possibilità offerta agli operatori economici di completare una sola volta le dichiarazioni obbligatorie per la dogana e altre agenzie governative come quella veterinaria, fitosanitaria, ecc., utilizzando dalle loro sedi mezzi elettronici accessibili in qualunque momento) e le merci vengono controllate dalle autorità nello stesso tempo e nello stesso posto: si tratta dello sportello unico.

Il concetto di sdoganamento centralizzato presenta molteplici punti interrogativi:

- lo sdoganamento centralizzato avrà un impatto sui dazi percepiti da ciascuno Stato membro e pertanto sulla quota (25%) dei diritti doganali incassati a titolo di spese di riscossione; si tratta di una questione legata alla gratuità delle operazioni di sdoganamento elettronico (articolo 32), in quanto, al fine di compensare i costi di investimento degli operatori, la gratuità delle operazioni di sdoganamento diventerà la regola, e solo alcuni servizi molto specifici potranno essere fatturati;

- lo sdoganamento centralizzato consente, da un lato, di instaurare una concorrenza tra le amministrazioni degli Stati membri e, dall'altro, li priva di una fatturazione che non contrasta in alcun modo con le regole del mercato interno. Tale fatturazione consente, tra l'altro, di finanziare lo sviluppo informatico delle amministrazioni e l'eliminazione di questa risorsa rischia di posticipare la messa in funzione del dispositivo;

- lo sdoganamento centralizzato rischia, soprattutto in assenza di un'armonizzazione delle attività di controllo, di favorire la concentrazione delle attività commerciali nei paesi più capaci e attrattivi, determinando vere e proprie deviazioni del traffico commerciale.

Consapevole della potenziale perdita finanziaria dovuta alla completa gratuità dello sdoganamento, la relatrice preferisce, nella situazione attuale, stabilire la regola della gratuità dei controlli doganali pur lasciando la possibilità di fatturare altre operazioni.

La Commissione dovrà tuttavia garantire un'armonizzazione delle attività di controllo per non favorire una concentrazione dell'attività commerciale nei paesi maggiormente ricettivi e per non creare deviazioni degli scambi.

4) Portata delle disposizioni relative alla procedura del comitato

Nel corpo del testo, gli articoli rinviano regolarmente all'articolo 196, paragrafo 2. Questa disposizione concerne il ricorso al comitato responsabile delle misure di applicazione. Attualmente le disposizioni di applicazione del codice sono adottate senza eccezione dopo l'esame delle proposte della Commissione nell'ambito di un comitato regolato dalla procedura detta "di regolamentazione". L'articolo 196 della proposta di codice aggiornato prevede che in futuro si utilizzi una procedura più flessibile, che secondo la Commissione renderà più rapidi ed efficaci i lavori delle varie sezioni del comitato del codice doganale. Viene quindi proposto che le misure di applicazione del codice doganale siano adottate seguendo la procedura di gestione; quando si riterrà opportuno elaborare note esplicative o linee guida, queste ultime saranno adottate conformemente alla procedura di consultazione (articolo 7).

Secondo la relatrice, l'importanza stessa di queste delegazioni e la mancanza di un loro inquadramento privano il legislatore comunitario del suo potere.

Si tratta di un aspetto puramente tecnico e la relatrice comprende l'utilità di una procedura simile. Tuttavia, la mancanza di visibilità del Parlamento europeo è evidente.

Le recenti discussioni sulla procedura del comitato (approvazione da parte del Parlamento europeo della relazione Corbett nel giugno 2006 e decisione di modificare la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 gennaio 1999) permetteranno comunque di tornare ancora una volta su questo punto.

5) Altri punti esaminati

Gli altri emendamenti proposti dalla relatrice interessano in particolare le questioni fiscali e un aspetto che non era stato definito con l'adozione del regolamento 648/2005 sul debitore della dichiarazione sommaria d'importazione.

Conclusione

Assumere una posizione su alcuni punti risulta estremamente difficile, in quanto alcuni provvedimenti non saranno applicabili che in futuro e nella prospettiva di una dogana senza supporto cartaceo. La relatrice si è impegnata a conciliare gli interessi di tutte le parti interessate nell'insieme della relazione.

(COD)

  • [1]  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento del Consiglio.
  • [2]  COM(2005) 608 definitivo.
  • [3]  Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L117 del 4 maggio 2005, pag. 13.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (17.10.2006)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)
(COM(2005)0608 – C6‑0419/2006 – 2005/0246(COD))

Relatore per parere (*): Jean-Pierre Audy

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Le norme doganali svolgono un ruolo essenziale ai fini dell'attuazione della politica commerciale comune.

Le norme concernenti in particolare i "principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci" (classificazione tariffaria, origine preferenziale e non preferenziale, valore in dogana), di cui al titolo II della proposta, sono tali da influenzare sensibilmente il campo d'applicazione e, di conseguenza la portata concreta delle misure adottate nel quadro di tale politica. Eventuali carenze nella loro definizione o applicazione potrebbero comportare sia un'elusione di tali misure, sia (quando si tratta di misure preferenziali) un loro mancato utilizzo o sottoutilizzo. La commissione per il commercio internazionale non può ignorare tali argomenti.

Da alcuni anni uno dei principali obiettivi della politica commerciale comune è d'altronde quello di fare in modo che le formalità e i controlli necessari per garantire il rispetto delle norme siano compatibili con l'imperativo della semplificazione del commercio. Tale preoccupazione, che l'Unione europea non manca di ribadire a livello multilaterale nel quadro dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si riflette sostanzialmente nelle innovazioni apportate dalla proposta ed è alla base di taluni emendamenti proposti dal relatore per il merito della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

Il relatore per parere propone tuttavia di correggere con emendamenti appropriati il ricorso abusivo alla procedura di comitatologia nei casi in cui tale procedura non sia giustificata e rischi di sottrarre al Parlamento il suo ruolo di legislatore in codecisione.

Ciò accade in due situazioni:
– allorché questa procedura permetterebbe di modificare talune disposizioni del Codice doganale stesso (articoli 35 e 194),
– nel caso in cui l'insieme di una materia – nella fattispecie le norme di origine preferenziale – sia rinviato a tale procedura (articolo 42).

Nel merito, il relatore per parere ritiene che il Parlamento europeo debba intervenire in codecisione per procedere a tutti gli adeguamenti del Codice doganale che si rendono necessari quando la Comunità accetta impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali (in particolare l'OMC), nonché per definire i principi essenziali delle norme di origine preferenziale (in particolare quelle applicabili nel quadro del regime del sistema di preferenze generalizzate – SPG).

Gli emendamenti proposti nel presente progetto di parere riguardano disposizioni non contemplate dal progetto presentato dal relatore per il merito della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e lo integrano proficuamente.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 16

(16) Per quanto riguarda le norme relative all'origine preferenziale, è opportuno, al fine di accelerare il processo decisionale nella Comunità, conferire alla Commissione la facoltà di adottare tali norme per le merci che beneficiano delle misure preferenziali applicabili al commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla.

soppresso

Motivazione

Si veda la motivazione degli emendamenti 6 e 7.

Emendamento 2

Considerando 37

(37) È opportuno conferire competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione, in particolare quando la Comunità accetta impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice.

(37) È opportuno conferire competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione, quando tali disposizioni non richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice o non richiedono, per loro natura ed importanza, l'adozione di un regolamento conformemente alla procedura di codecisione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 9.

Emendamento 3

Articolo 2, alinea

Le autorità doganali hanno il compito di gestire gli scambi internazionali alle frontiere esterne della Comunità in modo da contribuire al libero scambio, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno e delle politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio, nonché alla sicurezza dell'intera catena logistica. Tale compito comprende le seguenti funzioni:

Le autorità doganali hanno il compito di gestire gli scambi internazionali alle frontiere esterne della Comunità in modo da contribuire al libero scambio, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio, nonché alla sicurezza dell'intera catena logistica. Tale compito comprende le seguenti funzioni:

Motivazione

Le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale ai fini dell'attuazione della politica commerciale (perlomeno per quanto concerne il capitolo "merci"), la qual cosa andrebbe meglio evidenziata, evitando di porre la politica commerciale sullo stesso piano delle "altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio".

Emendamento 4

Articolo 38, alinea

Gli articoli 39, 40 e 41 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5

Articolo 42, paragrafo 3

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da un regolamento adottato conformemente alla procedura di codecisione.

Motivazione

La definizione stessa delle norme sull'origine preferenziale è un elemento fondamentale del campo d'applicazione delle preferenze commerciali e dovrebbe d'ora in poi rientrare nel quadro di una regolamentazione di base piuttosto che nel quadro della comitatologia, il cui effetto è quello di privare il Parlamento del suo ruolo di legislatore in codecisione.

Si rileva uno squilibrio nella proposta tra l'origine preferenziale, da un lato, e l'origine non preferenziale e il valore in dogana, d'altro lato, i cui principi essenziali sono fissati nel Codice stesso (benché in maniera semplificata rispetto al Codice attuale per quanto concerne l'origine non preferenziale).

Inoltre, il regolamento che stabilisce le norme sull'origine SPG, di cui al presente paragrafo 3, costituisce tradizionalmente la base dei negoziati sulle norme convenzionali sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 2. E quindi è ancora più importante che il Parlamento possa essere associato a decisioni che comportano delle implicazioni per l'insieme dei nostri regimi preferenziali.

Emendamento 6

Articolo 42, paragrafo 4

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite con un regolamento adottato conformemente alla procedura di codecisione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 6. Tali considerazioni valgono altresì per le norme sull'origine preferenziale applicabili a Ceuta e Melilla.

Emendamento 7

Articolo 42, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Allorché negozia in nome della Comunità gli accordi di cui al paragrafo 2 del presente articolo o presenta una proposta con l'obiettivo di definire, con un regolamento adottato conformemente alla procedura di codecisione o conformemente all'articolo 187 del trattato, le norme di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto in particolare:

 

a) degli impegni e degli obblighi accettati in relazione ad accordi internazionali,

 

b) della necessità di definire criteri concernenti il carattere originario dei prodotti adeguati alle caratteristiche di ciascun prodotto e di garantire che il beneficio economico delle misure preferenziali sia effettivamente riservato ai paesi, ai territori, o ai gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali tali misure sono state concordate o adottate,

 

c) del livello di sviluppo e del grado di industrializzazione dei paesi, dei territori, dei gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali le misure preferenziali sono state concordate o adottate,

 

d) degli obiettivi d'integrazione regionale che sottendono alcuni dei regimi preferenziali in questione attraverso la definizione di regole appropriate sul cumulo,

 

e) della necessità di definire norme semplici da comprendere e da applicare, che consentano agli operatori dei paesi, dei territori, o gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali tali misure sono state concordate o adottate, di ricorrere efficacemente alle misure preferenziali, e compatibili con l'obiettivo della semplificazione del commercio.

 

Essa prevede misure di controllo appropriate che consentano di prevenire o di sanzionare l'abuso o l'elusione delle misure preferenziali.

Motivazione

E' importante che le norme sull'origine preferenziale siano definite in funzione di taluni principi fondamentali, in modo da garantire la loro coerenza con gli obiettivi della politica commerciale. L'obiettivo della presente disposizione è quello di dare un inquadramento alla materia.

Emendamento 8

Articolo 194, lettera c)

(c) altre misure di applicazione eventualmente necessarie, in particolare quando la Comunità accetta impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice.

(c) altre misure di applicazione eventualmente necessarie, quando tali modalità non richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice o non richiedono, per la loro natura e la loro importanza, l'adozione di un regolamento conformemente alla procedura di codecisione.

Motivazione

Il ricorso alla comitatologia è previsto soltanto, secondo una giurisprudenza costante, per le "misure d'applicazione necessarie all'attuazione della regolamentazione di base". Non è accettabile prevederlo nel caso specifico per un adattamento delle disposizioni del codice stesso, che rientra nel quadro della procedura di codecisione.

Se la Comunità "accetta impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice" in particolare nel quadro dell'OMC", il Parlamento intende svolgere il suo ruolo di legislatore in codecisione per l'attuazione di tali impegni e obblighi.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

Riferimenti

COM(2005)0608 – C­6‑0419/2006 – 2005/0246(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

INTA
17.1.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

28.9.2006

Relatore per parere
  Nomina

Jean-Pierre Audy
25.1.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

3.10.2006

17.10.2006

 

 

 

Approvazione

17.10.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

19
0
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bastiaan Belder, Harlem Désir, Jörg Leichtfried, Antolín Sánchez Presedo

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  GU C xx del xxx, pag. xx.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

Riferimenti

COM(2005)0608 – C6 0419/2005 – 2005/0246(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.11.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

IMCO
17.1.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

BUDG
17.1.2006

CONT
17.1.2006

INTA
17.1.2006

ITRE
17.1.2006

LIBE
17.1.2006

Pareri non espressi
  Decisione

BUDG
23.3.2006

 

CONT
25.1.2006

ITRE
26.1.2006

LIBE
23.1.2006

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

INTA

28.9.2006

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Janelly Fourtou
12.12.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

20.2.2006

19.4.2006

30.5.2006

13.9.2006

21.11.2006

Approvazione

22.11.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

34

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Supplenti presenti al momento della votazione finale

André Brie, Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marie-Line Reynaud

Deposito 

29.11.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...