RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2004 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
29.11.2006 - (COM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Ioannis Varvitsiotis
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2004 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(COM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0084)[1],
– visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e i) del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0256/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0431/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 CONSIDERANDO 3 | |
(3) Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all’allegato II. È opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità e il paese in questione. |
(3) Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all’allegato II. È opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità e il paese in questione. In occasione della prossima revisione del regolamento (CE) n. 539/2001, si dovrebbe esaminare il caso degli altri piccoli stati insulari. |
Motivazione | |
Per motivi di coerenza regionale (conformemente al considerando 5 del regolamento iniziale 539/2001) e allo scopo di evitare viaggi per l'acquisto del visto (viaggi cosiddetti "visa-shopping"). | |
Emendamento 2 CONSIDERANDO 6 | |
(6) Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati riconosciuti e gli apolidi che risiedono in un paese terzo dell’allegato II nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio d’istruzione che risiedono in uno di tali paesi. È opportuno introdurre in favore di tali due categorie di persone un’esenzione di pieno diritto dal momento che risiedono in uno Stato membro. |
(6) Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati riconosciuti e tutti gli apolidi, sia quelli che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi, sia quelli che non vi rientrano nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio d’istruzione che risiedono in un paese terzo indicato nell'allegato II. Un'esenzione di pieno diritto già esiste per queste tre categorie di persone residenti nell'area Schengen, al momento di rientrarvi. Sarebbe opportuno introdurre una esenzione generalizzata per le categorie di persone residenti in uno Stato membro che non abbia o non abbia tuttora aderito all'area Schengen, nella misura in cui si tratti del loro rientro nel territorio di un altro Stato membro vincolato dall'acquis di Schengen. |
Motivazione | |
La formulazione proposta cerca di individuare una soluzione per quanto riguarda tutti gli apolidi, inclusi quelli che si collocano al di fuori del campo di applicazione della Convenzione del 1954, in particolare negli Stati baltici. | |
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B) | |
- i rifugiati statutari e gli apolidi che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro. |
- i rifugiati statutari, gli apolidi e le altre persone senza alcuna cittadinanza, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un passaporto di apolide, di un passaporto per non cittadini o di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro. |
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– i cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 concernente lo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; |
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1 GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44. |
Motivazione | |
Fintantoché il sistema SIS II non sarà entrato in funzione, e il completamento dello spazio Schengen continuerà ad essere rinviato, i soggiornanti in possesso di un permesso di lungo periodo residenti nei nuovi Stati membri dovranno munirsi di un visto per potersi recare nella zona Schengen. Anche i soggiornanti di lungo periodo dei vecchi Stati membri della zona Schengen avranno l'obbligo del visto per recarsi nei nuovi Stati membri durante questo periodo di transizione. Attualmente, tutti i cittadini degli Stati che appartengono a pieno titolo allo spazio Schengen possono circolare liberamente all'interno di detta zona. L'emendamento suggerisce che i soggiornanti in possesso di un permesso di lungo periodo possano viaggiare in tutta l'Unione europea senza richiedere un visto. Ciò è necessario al fine di evitare che si venga a creare una frontiera interna dei visti in seno all'Unione per un breve periodo di transizione. | |
Occorre definire più chiaramente le categorie delle persone esonerate dall'obbligo del visto, conformemente con la dichiarazione relativa ai titolari di passaporti per stranieri o di passaporti per non cittadini, formulata nel corso dei negoziati sulla proposta di regolamento che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e che recita: "Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare proposte, nel quadro della revisione del regolamento (CE) n. 539/2001, per esonerare dall'obbligo del visto i titolari di passaporti per stranieri e di passaporti per non cittadini che risiedono in uno Stato membro." (A6-0188/2005, del 15 giugno 2005). L'attuale formulazione proposta dalla Commissione non contempla le categorie essenziali di persone cui si fa riferimento nella dichiarazione. | |
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA A) | |
a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delle procedure previste dall’articolo 1, paragrafo 1 e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001; |
a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, conformemente a una delle procedure previste dall’articolo 1, paragrafo 1 e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001; |
Motivazione | |
La nozione di "passaporti speciali" è soppressa perché può dar luogo a una categoria non meglio definita. | |
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA C) | |
3) CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO: |
3) CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO: |
British Overseas Territories Citizens |
British Overseas Territories Citizens che non hanno il diritto di residenza nel Regno Unito |
British Overseas Citizens |
British Overseas Citizens |
British Subjects |
British Subjects che non hanno il diritto di residenza nel Regno Unito |
British Protected Persons;” |
British Protected Persons;” |
Motivazione | |
Questa soluzione che è stata proposta durante le ultime discussioni insieme al Consiglio può essere accolta dalla Commissione qualora si garantisse che non dia luogo a discriminazione tra le diverse categorie di British Citizens. |
Traduzione esterna
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Il riesame del regolamento (CE) n. 539/2001 mira a modificare i due elenchi seguenti: l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (allegato II).
Il regolamento si basa sul principio di reciprocità, tiene conto dei criteri relativi all’immigrazione e all’ordine pubblico e si applica esclusivamente ai visti di breve periodo (di validità non superiore a tre mesi).
1. Le proposte della Commissione sono le seguenti:
- spostare la Bolivia dall’allegato II all’allegato I (obbligo di visto), alla luce di segnali evidenti di una pressione migratoria intensa e persistente proveniente da tale paese;
- spostare dall’allegato I all’allegato II (esenzione dal visto) Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles. Il relatore suggerisce che, in occasione di un prossimo riesame del regolamento, per motivi di coerenza regionale (ai sensi del considerando n. 5 del regolamento originario n. 539/2001) e al fine di prevenire il cosiddetto “visa-shopping”, si includano nell’allegato II (esenzione dal visto) anche altri piccoli Stati insulari.
- La proposta di regolamento riguarda anche le diverse categorie di cittadini britannici. A tale riguardo viene introdotto il seguente punto: fra i cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto comunitario, sono inclusi nell’allegato II (esenzione dal visto) i cittadini British Nationals (Overseas). Non vi sono segnali che lascino intendere che tale categoria possa rappresentare un rischio in termini migratori o di ordine pubblico.
I British Overseas Territories Citizens (BOTC) che non hanno il diritto di residenza nel Regno Unito, i British Overseas Citizens (BOC) e i British Subjects privi del diritto di residenza nel Regno Unito e le British Protected Persons (BPP) sono inclusi all’allegato I (obbligo di visto).
Il relatore intende chiedere alla Commissione di accertare che tale soluzione, raggiunta in seno al Consiglio, non comporti l’introduzione nell’ambito del diritto comunitario di elementi di discriminazione fra le categorie di cittadini britannici.
- Disposizioni in materia di passaporti diplomatici, di servizio e speciali.
Nel tentativo di evitare ambiguità riguardo alle esenzioni previste per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o speciali, la Commissione propone di introdurre una distinzione più precisa fra queste tre categorie di passaporti.
Il relatore propone di eliminare l’espressione “passaporto speciale” in quanto può suscitare confusione.
- Casi armonizzati di esenzione dall’obbligo di visto: i rifugiati statutari e gli apolidi
La Commissione propone un’esenzione automatica dall’obbligo di visto per i rifugiati statutari e gli apolidi, sia per coloro che rientrano nell’ambito della Convenzione del 1954 che per coloro che non rientrano in tale campo d’applicazione.
- Casi armonizzati di esenzione dall’obbligo di visto: gli allievi di istituti scolastici che partecipano a viaggi d’istruzione.
Gli allievi di istituti scolastici cittadini di paesi terzi che risiedono in uno Stato membro e che partecipano a viaggi d’istruzione sono esenti dall’obbligo di visto.
- Traffico frontaliero locale
I cittadini di paesi terzi di cui all’allegato I, che sono titolari di un “permesso speciale per il traffico frontaliero locale” emesso da uno Stato membro, sono esenti dall’obbligo di visto.
- Membri delle forze armate che effettuano missioni nell’ambito della NATO o del Partenariato per la pace
Per motivi di certezza del diritto, occorre aggiungere nell’ambito del regolamento (CE) n. 539/2001 un riferimento alle disposizioni che disciplinano l’esenzione dall’obbligo di visto a favore dei cittadini di paesi terzi, di cui all’allegato I, che sono membri delle forze armate che effettuano missioni nell’ambito della NATO o del Partenariato per la pace.
2. Commenti:
La proposta comprende questioni di natura piuttosto diversa, alcune delle quali possono essere considerate urgenti:
- spostare la Bolivia all’allegato I a causa della crescente pressione migratoria, oppure
- aggiungere una nuova esenzione dall’obbligo del visto per coloro che si spostano nell’ambito del traffico frontaliero locale, oppure
- risolvere la situazione degli apolidi in alcuni Stati membri, come gli Stati balcanici. Si tratta di una questione rilevante, dal momento che per i paesi che ancora non appartengono alla zona Schengen occorre identificare una soluzione che riguarda diverse centinaia di migliaia di persone. Nondimeno, il relatore intende sottolineare che in futuro la Commissione dovrebbe evitare di fare riferimento a una base giuridica come l’articolo 62, punto 2 (attraversamento delle frontiere esterne) per risolvere problemi relativi a una situazione interna degli Stati membri dell’Unione.
Gli Stati membri e la Commissione sollecitano una rapida adozione delle suddette misure. In avvenire la Commissione dovrebbe evitare di affrontare questioni di diversa natura e urgenza nell’ambito dello stesso strumento giuridico.
3. Conclusioni
Il relatore presenta gli allegati emendamenti alla proposta della Commissione.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2004 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo |
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Riferimenti |
COM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS) |
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Consultazione del PE |
26.7.2006 |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
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Pareri non espressi |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Ioannis Varvitsiotis |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
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Modifica della dotazione finanziaria |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula |
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Esame in commissione |
22.11.2006 |
27.11.2006 |
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Approvazione |
27.11.2006 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
10 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
29.11.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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