RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)
29.11.2006 - (COM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS)) - *
Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Jim Higgins
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)
(COM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0564)[1],
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0423/2006),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale ed il parere della commissione per i bilanci (A6‑0432/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. esorta il Consiglio, allorché prenderà in esame il proposto cambiamento della base giuridica della proposta della Commissione, ad evitare ogni ritardo nell'assegnazione del Fondo internazionale per l'Irlanda;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Visto 1 | |
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, |
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'article 159, (La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Motivazione | |
La base giuridica suscita delle riserve: dal momento che il FII è volto a "promuovere il progresso economico e sociale", il regolamento dovrebbe fondarsi sull'articolo 159 (coesione). Ciò è importante in quanto l'articolo 159 prevede la procedura di codecisione. |
Traduzione esterna
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Contesto
La Comunità europea contribuisce al Fondo internazionale per l'Irlanda (FII) dal 1989, vale a dire da tre anni dopo la sua costituzione mediante un accordo tra i governi di Regno Unito e Irlanda. Alla fine del 2006, il sostegno dell'UE rappresenterà circa il 57% dei contributi annui al Fondo, rendendo l'Unione il principale donatore. Il Fondo intende contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 10, lettera (a) dell'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985, che recita "i due governi collaborano per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone situate in entrambe le parti dell'Irlanda che hanno maggiormente sofferto in conseguenza dell'instabilità degli ultimi anni ed esaminano la possibilità di ottenere appoggi internazionali a tale fine".
Sono due gli obiettivi che orientano l'attività del FII: promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda.
Quale strumento finalizzato al raggiungimento della pace e della riconciliazione a livello di base, attraverso l'appoggio allo sviluppo economico e sociale, il FII completa l'azione svolta dai programmi UE per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda ("PEACE I" 1995-1999, "PEACE II" 2000-2006 e "PEACE III" 2007-2013).
Il consiglio di gestione del FII è nominato congiuntamente dai governi del Regno Unito e dell'Irlanda ed è composto da un presidente e da sei membri, che supervisionano la direzione e il funzionamento del FII. Il consiglio di gestione è coadiuvato da un comitato consultivo di funzionari nominati dai due governi. Il Fondo è amministrato da un segretariato diretto da due direttori generali congiunti, che hanno la loro sede a Belfast e Dublino. Ove opportuno, gli organi governativi e gli enti pubblici agiscono in qualità di agenzie di gestione del Fondo, a nord e sud. Il consiglio di gestione rappresenta le comunità di entrambe le parti dell'Irlanda e si riunisce in media quattro volte all'anno. La Commissione gode dello status di osservatore presso il consiglio di gestione, insieme ad altri paesi donatori (Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Australia) ed è rappresentata a tutte le riunioni del consiglio. Attualmente, le attività del FII si esplicano attraverso vari programmi, che si possono riunire in tre categorie: la rigenerazione delle zone svantaggiate, il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo economico. Oggi il FII si occupa maggiormente di progetti incentrati sulle persone (circa il 30% delle sue risorse), quali gli interventi in materia di istruzione.
Nel 2005 il Fondo ha eseguito un riesame, sollecitato dal fatto che l'attuale livello di sostegno internazionale non si potrà mantenere a tempo indefinito. Le sue strutture e priorità sono state passate al vaglio, al fine di ridefinire la missione del Fondo alla luce delle nuove realtà. Il riesame ha portato all'adozione di un quadro strategico denominato "Sharing this Space" (Condividere questo spazio), che porrà fine alla vita del Fondo nel 2010. Pertanto è stata avviata la fase finale delle attività del Fondo (2006-2010). Gli obiettivi del FII nei cinque anni conclusivi comprendono:
● la definizione e realizzazione della visione di un futuro condiviso per l'Irlanda del Nord ed entrambe le parti dell'isola;
● la promozione della comprensione tra le diverse comunità dell'Irlanda;
● la facilitazione dell'integrazione tra le comunità;
● la creazione di alleanze con altre agenzie, che garantiscano l'attività a lungo termine del FII oltre il 2010 e la condivisione delle competenze dei costruttori di pace in altre regioni.
In futuro, i programmi sostenuti dal FII saranno riuniti in quattro categorie tematiche: gettare le fondamenta, costruire ponti, integrare le comunità e lasciare un retaggio .
Proposta della Commissione
Il pacchetto delle proposte da adottare comprende:
● la proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010);
● la comunicazione della Commissione sulla relazione sul Fondo internazionale per l'Irlanda ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio.
Nella proposta, la Commissione sottolinea che la fase finale ha come obiettivo le zone maggiormente in difficoltà e intende garantire la sostenibilità della sua attività sul lungo periodo. La Commissione propone di confermare i contributi dell'UE al FII, pari a 15 milioni di euro all'anno, per un periodo ulteriore di 4 anni. Il nuovo periodo proposto scadrà pertanto nel 2010, data che coincide con la fine dell'esistenza del Fondo.
La Commissione ritiene inoltre che il nuovo regolamento del Consiglio dovrebbe rispecchiare le osservazioni formulate nella relazione della Commissione, soprattutto quelle intese a rafforzare la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il nuovo programma PEACE, nonché le disposizioni sulla chiusura.
Valutazione del FII
La valutazione, eseguita in conformità all'articolo 5 dell'attuale regolamento del Consiglio[1] che disciplina il contributo dell'UE al FII, conferma l'esigenza di un'ulteriore appoggio alle attività, rafforzando nel contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il programma PEACE.
La seguente conclusione della presidenza, che fa riferimento al FII, è stata adottata alla riunione del Consiglio il 15-16 dicembre 2005:
Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza dell'attività svolta dal Fondo internazionale per l'Irlanda nel promuovere la pace e la riconciliazione. Ha chiesto alla Commissione di adottare le misure necessarie per garantire la continuazione del sostegno UE al Fondo, ora che sta entrando nella fase cruciale finale della sua attività, fino al 2010.
È inoltre degno di nota che la prospettiva finanziaria ha garantito la prosecuzione del programma PEACE nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda:
Come riconoscimento del particolare impegno profuso nel processo di pace nell'Irlanda del Nord, al programma PEACE saranno destinati 200 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.
La proposta della Commissione è pienamente conforme a tale invito, un fatto da accogliere positivamente; tuttavia, come avvenuto con la precedente proposta della Commissione al Consiglio[2], è deplorevole che essa venga trasmessa al Parlamento europeo in una fase così tardiva. Inoltre, il relatore esprime preoccupazioni in merito al fatto che nella comunità, a Nord e a Sud, permane la sensazione che il Fondo sia soprattutto un'organizzazione sostenuta dagli USA, nonostante l'UE sia il donatore principale. Come raccomandato dal Parlamento nella relazione del 10 dicembre 2004[3], la Commissione deve, per quanto attiene all'attuazione del regolamento, avvalersi appieno dell'articolo 4 in cooperazione con il consiglio di gestione del Fondo, per definire procedure idonee di pubblicità e informazione al fine di rendere noto il contributo della Comunità ai progetti finanziati dal Fondo. Il relatore ritiene che si possa e si debba fare di più per affrontare tale questione e sottolinea che la Commissione ha il dovere di garantire che l'apporto dei contribuenti europei sia debitamente riconosciuto.
Conclusioni
La continuazione del Fondo giunge in un momento in cui i governi britannico e irlandese hanno stabilito orientamenti definitivi per i partiti politici dell'Irlanda del Nord, al fine di concordare proposte per la creazione di istituzioni delegate. Si è sempre più ottimisti in merito al fatto che gli attuali negoziati porteranno ad un esecutivo che condivide i poteri.
Ciononostante, la situazione politica e sociale della regione resta fragile e il permanere di violenze e divisioni richiede il prolungamento degli sforzi da parte dell'UE al fine di promuovere la pace e la riconciliazione. Considerato che il FII concluderà la sua esistenza nel 2010, qualunque futuro regolamento in materia di contributi comunitari dovrà garantire che siano adottati gli opportuni provvedimenti per la chiusura del Fondo, per quanto attiene ai principi di una gestione finanziaria sana ed efficiente.
Nel pieno rispetto dell'esigenza che il contributo finanziario della Comunità al FII prosegua, il relatore sollecita la rapida approvazione della presente proposta, senza emendamenti, al fine di consentire l'entrata in vigore del presente regolamento il 1° gennaio 2007.
- [1] Regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda, GU L 30 del 03.02.2005.
- [2] Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-206) COM(2004)0632.
- [3] A6-0071/2004 del 10.12.2004.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Gerardo Galeote
Presidente
Commissione per lo sviluppo regionale
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)
(COM(2006)0564 finale – 2006/0194(CNS))
Signor Presidente,
con lettera in data 8 novembre 2006, la commissione per i bilanci ha consultato la commissione giuridica, di cui sono presidente, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento, sulla più opportuna base giuridica della proposta in oggetto.
Al primo scambio di opinioni in seno alla commissione per i bilanci si è discusso se la base giuridica proposta, l'articolo 308, non dovesse essere sostituita più opportunamente dall'articolo 159 del trattato CE.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia la scelta della base giuridica non è a discrezione del legislatore comunitario, ma deve essere determinata da fattori obiettivi soggetti a controllo giudiziale[1], come ad esempio lo scopo e il contenuto dell'atto[2]. Inoltre, l'oggetto principale dell'atto deve essere il fattore determinante[3].
La Corte di giustizia ha inoltre statuito che l'articolo 308 del trattato CE costituisce una base giuridica appropriata soltanto allorché nessun altro articolo del trattato conferisce alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria[4]. Quindi, prima di scegliere questa disposizione come base giuridica, il legislatore comunitario deve verificare che non esista altra disposizione del trattato che conferisca la competenza necessaria per l'atto proposto.
Il considerando 1 stabilisce chiaramente che il Fondo internazionale per l'Irlanda si prefigge "di promuovere lo sviluppo economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda".
Conformemente a questa impostazione lo scopo del regolamento proposto è formulato nel seguente modo al considerando 10 ("Gli aiuti del Fondo dovrebbero essere considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiscono ad un durevole progresso economico e sociale e non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private") e all'articolo 2, paragrafo 3 ("Il contributo viene impiegato in modo da promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate. Esso non è utilizzato in sostituzione di altre spese pubbliche o private").
Il contributo principale della proposta consiste essenzialmente nel versamento da parte della Comunità europea di un contributo al Fondo internazionale per l'Irlanda al fine di promuovere il progresso economico e sociale nelle pertinenti regioni dell'Irlanda del Nord.
Dalle precedenti considerazioni deriva che gli aspetti della proposta concernenti il progresso economico e sociale sostenibile sono predominanti e costituiscono i principali - se non addirittura gli unici - fattori obiettivi per determinare la base giuridica. Questi fattori indicano inequivocabilmente l'articolo 159 del trattato CE come unica base giuridica possibile.
Va inoltre tenuto presente che il programma comunitario PEACE, con lo stesso obiettivo del Fondo internazionale per l'Irlanda, è stato creato nell'ambito delle attività finanziate dai Fondi strutturali (cfr. l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali dei Fondi strutturali: "Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 200-2004 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda per sostenere il processo di pace nell'Irlanda del Nord"[5]).
È inconfutabile che gli strumenti finanziati dai Fondi strutturali possano prefiggersi l'obiettivo di favorire la pace e la riconciliazione intracomunitaria e che quindi qualsiasi altro contributo finanziario comunitario che persegua lo stesso obiettivo, come il contributo al Fondo internazionale per l'Irlanda può rientrare nella politica di coesione economia e sociale. Quindi il terzo paragrafo dell'articolo 159 del trattato CE risulta essere la base giuridica più opportuna per la proposta in questione, infatti tale disposizione fa chiaramente riferimento a "le azioni specifiche che si [rivelano] necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito della altre politiche della Comunità". Quel che più importa è che l'articolo 159, paragrafo 3 rende la procedura di codecisione applicabile al pertinente processo decisionale, assegnando in tal modo un ruolo più forte al Parlamento europeo.
D'altronde questa conclusione, ossia l'applicazione dell'articolo 159, paragrafo 3, sembra essere suggerita proprio dalla formulazione della proposta in esame: il secondo paragrafo dell'articolo 2 fa riferimento alla missione del Fondo FII "così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del programma PEACE", dove questa integrazione fa riferimento chiaramente allo stesso scopo per entrambe le iniziative. In altri termini visto che sia il programma PEACE sia il contributo al Fondo hanno gli stessi obiettivi devono avere anche la stessa base giuridica.
Inoltre il considerando 9 ("È essenziale garantire un coordinamento adeguato tra le attività del Fondo e quelle finanziate nel quadro dei fondi a finalità strutturale di cui all'articolo 159 del trattato, in particolare il programma PEACE") indica che nonostante la scelta dell'articolo 38 come base giuridica per la proposta, la Commissione pensava all'articolo 159.
Visto che l'applicazione dell'articolo 159 del trattato CE è la base giuridica più specifica e adeguata, l'articolo 308 non è più di rilevanza. Come si è visto l'articolo 308 è applicabile soltanto allorché è necessario "nel funzionamento del mercato comune" il che ovviamente non è pertinente, almeno non direttamente, allorché ci si prefigge la promozione della riconciliazione e della pace intracomunitaria. Inoltre la disposizione contempla soltanto la consultazione del Parlamento europeo, assieme ad una votazione all'unanimità nel Consiglio.
Nella riunione del 20 novembre 2006, dopo aver ascoltato il servizio giuridico del Parlamento europeo e il rappresentante della Commissione europea, la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità che il terzo paragrafo dell'articolo 159 del trattato CE debba essere considerato l'unica base giuridica legittima per la proposta in oggetto[6].
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.
(f.to) Giuseppe Gargani
- [1] Causa 45/86, Commissione contro Consiglio [1987] Racc. 1439, paragrafo 5.
- [2] Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio [1991] Racc. I-287, paragrafo 10 e causa C-42/97, Parlamento europeo contro Consiglio [1999] Racc. I-869, paragrafo 36.
- [3] Causa C-377/98, Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, paragrafo 27.
- [4] Causa C-45/86, Commissione contro Consiglio [1987] Racc. 1493, paragrafo 13.
- [5] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. In riconoscimento dei particolari impegni per il processo di pace, il programma PEACE ha ricevuto un ulteriore sostegno dai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, conformemente al paragrafo 22 dell'Allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
- [6] Erano presenti al momento della votazione finale gli onn. Giuseppe Gargani (presidente), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Gabriele Stauner e Jaroslav Zvěřina.
PARERE della commissione per i bilanci (22.11.2006)
destinato alla commissione per lo sviluppo regionale
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)
(COM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS))Relatore per parere: Janusz Lewandowski
BREVE MOTIVAZIONE
Elementi principali della proposta della Commissione
Il Fondo internazionale per l'Irlanda (FII) è stato costituito nel 1986 per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 10, lettera a), dell'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985. Il Fondo ha lo scopo di "promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda".
L'Unione europea ha iniziato a contribuire al FII nel 1989. Attualmente i finanziamenti comunitari rappresentano il 48% dei contributi annui al Fondo. Per il periodo 2005-2006 sono stati impegnati a titolo del bilancio comunitario 15 milioni di EUR per ciascuno dei due anni, in conformità del regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda, con scadenza il 31 dicembre 2006.
Il FII completa l'azione svolta dai programmi UE per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (PEACE I 1995-1999, PEACE II 2000-2006 e PEACE III 2007-2013). Nel 2005 le strutture e le priorità del FII sono state riesaminate e si è deciso di posticipare la scadenza del Fondo al 2010.
Per tale periodo finale di attività del Fondo la Commissione ha ora adottato una proposta di regolamento in cui suggerisce di confermare i contributi dell'UE di 15 milioni di EUR l'anno all'FII per un ulteriore periodo di 4 anni.
Nel progetto di bilancio 2007 il Consiglio ha iscritto in riserva 15 milioni di EUR per il FII.
Emendamenti proposti dal relatore per parere
* L'obiettivo dell'emendamento 2 è di modificare la base giuridica: la proposta è basata sull'articolo 308 del trattato CE (che è un articolo generale utilizzato in mancanza di altra base giuridica – consultazione). Sorgono tuttavia seri dubbi: dal momento che il FII è inteso a "promuovere il progresso economico e sociale", l'articolo 159 (coesione) potrebbe rappresentare una base giuridica più appropriata. Ciò è importante, in quanto l'articolo 159 prevede la procedura di codecisione.
* Gli emendamenti 3-5 sono volti a garantire che l'autorità di bilancio sia tenuta informata dei risultati effettivi e della realizzazione delle attività finanziate a titolo del regolamento.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1b del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e fa notare che l'importo annuo sarà deciso nell'ambito della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'AII del 17 maggio 2006;
Proposta di regolamento
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 2 Visto 1 | |
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, |
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, |
Motivazione | |
La base giuridica suscita delle riserve: dal momento che il FII è volto a "promuovere il progresso economico e sociale", il regolamento dovrebbe fondarsi sull'articolo 159 (coesione). Ciò è importante in quanto l'articolo 159 prevede la procedura di codecisione. | |
Emendamento 3 Articolo 5 bis (nuovo) | |
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Articolo 5 bis |
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Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione di valutazione dei risultati delle attività del Fondo, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel processo di pace nell'Irlanda del Nord. Nella relazione figurano tra l'altro: |
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a) una presentazione delle attività del Fondo; |
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b) un elenco dei progetti beneficiari di aiuti; |
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c) una valutazione della natura e dell'impatto delle attività del Fondo, particolarmente in relazione ai suoi obiettivi e ai criteri di cui agli articoli 2 e 8; |
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d) una valutazione delle iniziative intraprese dal Fondo per assicurare la collaborazione e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, tenendo conto in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4; |
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e) un allegato in cui figurano i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente all'impegno di cui all'articolo 7. |
Motivazione | |
Questo testo fa parte del regolamento in vigore sul Fondo internazionale per l'Irlanda. Tuttavia, la Commissione non lo ha incluso nella nuova proposta. L'articolo deve essere ripristinato in quanto gli obblighi della Commissione in materia di presentazione di relazioni sono essenziali per l'autorità di bilancio. | |
Emendamento 4 Articolo 6, comma 1, alinea | |
Al più tardi entro il 30 giugno 2008 il Fondo presenta alla Commissione la strategia per la chiusura delle proprie attività, comprendente: |
Al più tardi entro il 30 giugno 2008 il Fondo presenta alla Commissione e all'autorità di bilancio la strategia per la chiusura delle proprie attività, comprendente: |
Motivazione | |
L'autorità di bilancio deve essere tenuta informata della messa in atto e della strategia per la chiusura del Fondo. | |
Emendamento 5 Articolo 9 | |
Un rapporto finale è presentato alla Commissione sei mesi prima della data di chiusura preventivata nella strategia di cui all'articolo 6, primo comma, lettera (a), oppure sei mesi dopo l'ultimo pagamento della Comunità, se precedente. Esso contiene tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l'attuazione dell'attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi. |
Un rapporto finale è presentato alla Commissione e all'autorità di bilancio sei mesi prima della data di chiusura preventivata nella strategia di cui all'articolo 6, primo comma, lettera (a), oppure sei mesi dopo l'ultimo pagamento della Comunità, se precedente. Esso contiene tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l'attuazione dell'attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi. |
Motivazione | |
L'autorità di bilancio deve essere tenuta informata della messa in atto e della strategia per la chiusura del Fondo. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) |
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Riferimenti |
COM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
REGI |
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Parere espresso da |
BUDG |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Janusz Lewandowski |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
22.11.2006 |
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Approvazione |
22.11.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : |
24 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge, Simon Busuttil, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Antonis Samaras, László Surján, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) |
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Riferimenti |
COM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS) |
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Consultazione del PE |
15.11.2006 |
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Commissione competente per il merito |
REGI |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
BUDG |
JURI |
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Pareri non espressi |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Jim Higgins |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Procedura semplificata – decisione |
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Contestazione della base giuridica |
BUDG 8.11.2006 |
/ |
JURI |
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Modifica della dotazione finanziaria |
BUDG |
/ |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula |
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Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula |
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Esame in commissione |
16.11.2006 |
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Approvazione |
23.11.2006 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 2 1 |
|||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Graham Booth, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Salvatore Tatarella, Vladimír Železný |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jan Březina, László Surján, Marta Vincenzi |
||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Hannu Takkula, Kyösti Virrankoski |
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Deposito |
29.11.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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