RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione sullo statuto della società privata europea

29.11.2006 - (2006/2013(INI))

Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne
(Iniziativa – articolo 39 del regolamento)

Procedura : 2006/2013(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0434/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sullo statuto della società privata europea

(2006/2013(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 192, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

–   vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 al Consiglio ed al Parlamento europeo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire" (COM(2003)0284),

–   vista l'audizione pubblica della Commissione sulle future priorità del piano d'azione sull'ammodernamento del diritto delle società e del governo societario e relativi risultati,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0000/2006),

A. considerando che è rispettata la condizione prevista dall'articolo 39, paragrafo 2, secondo cui nessuna proposta è in fase di preparazione,

B.  considerando che l'audizione pubblica del 22 giugno 2006 in seno alla commissione giuridica del Parlamento europeo ha evidenziato la necessità di una società privata europea, quale forma giuridica per le piccole e medie imprese con attività transfrontaliere,

C. considerando che, ai sensi di disposizioni e procedure comunitarie, da stabilire nell'ambito di un regolamento, dovrebbe essere possibile che una o più persone fisiche o giuridiche non necessariamente residenti in uno Stato membro costituiscano una società privata europea (SPE) sul territorio della comunità a norma del diritto comunitario e della procedura che verrà definita in un regolamento,

D. considerando che una SPE dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e che nei confronti dei creditori soltanto il patrimonio societario dovrebbe garantire per le passività della società,

E.  considerando che la società privata europea offre alle imprese, in aggiunta alle forme societarie nazionali, un'ulteriore possibilità di scegliere liberamente la propria forma costitutiva,

F.  considerando che alla SPE dovrebbe essere consentito di scegliere una struttura monistica o dualistica,

G. considerando che nello stato della sua sede la SPE deve essere iscritta, in base alle disposizioni nazionali ed a norma dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE[1], nell'apposito registro con un indirizzo commerciale di recapito, tenendo conto dei meccanismi di controllo dell'esattezza e veridicità contenutistica dell'atto costitutivo,

H. considerando che, nell'ambito di una SPE, devono essere rispettati i vigenti diritti di codeterminazione ai sensi del diritto applicato nello stato in cui ha sede la direzione della società, e del diritto comunitario; che la trasformazione di una società con diritti di codeterminazione, informazione e consultazione dei lavoratori in una SPE non dovrebbe comportare la perdita di tali diritti vigenti,

1.  invita la Commissione a sottoporre al Parlamento, nel corso del 2007, una proposta legislativa, basata sull'articolo 308 del Trattato CE sullo statuto della società privata europea, ferma restando la predisposizione di tale proposta nell'ambito di consultazioni interistituzionali ed in linea con le particolareggiate raccomandazioni di cui nell'allegato in appresso;

2.  rileva che le succitate raccomandazioni sono in sintonia con il principio di sussidiarietà e con i diritti fondamentali dei cittadini;

3.  ritiene che la proposta presentata non abbia alcuna incidenza finanziaria;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le particolareggiate raccomandazioni in allegato alla Commissione, al Consiglio nonché ai Parlamenti e ai governi degli Stati membri.

  • [1]  Prima Direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, comma 2, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8), da ultimo modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 (Strutturazione in base al diritto comunitario della forma societaria)

Il Parlamento europeo ritiene che uno statuto della SPE dovrebbe contenere il più possibile norme comunitarie, rinunciare a riferimenti alle legislazioni nazionali ed essere pertanto ideato come uno statuto uniforme ed organico. Alla SPE devono quindi applicarsi, in via esclusiva, le disposizioni di diritto societario previste dal regolamento sullo statuto della SPE ed i settori di diritto societario disciplinati in tale regolamento devono essere sottratti alla sfera normativa degli Stati membri. Ciò vale in particolare per la natura giuridica, la capacità giuridica e la capacità d'agire, la costituzione, la trasformazione e lo scioglimento, la denominazione o la ragione sociale, l'assetto organizzativo, il potere di rappresentanza degli organi, l'acquisizione e la perdita della qualità di socio e i diritti e gli obblighi ad esse collegati, la responsabilità della società, dei dirigenti, dei membri dei suoi organi e dei suoi soci per le obbligazioni della società, nonché norme minime in merito agli obblighi della dirigenza nei confronti delle società; inoltre, lo statuto deve contenere norme sul funzionamento degli organi delle società, sulle maggioranze di voto, le consultazioni dei soci e le condizioni di acquisto e vendita di quote delle società; tali norme devono poter essere formulate individualmente in base alle esigenze delle società. Negli altri settori si applicano, in linea di principio, lo statuto e, solo in via sussidiaria, disposizioni aggiuntive nel seguente ordine: altre norme giuridiche comunitarie; disposizioni su paragonabili forme societarie dello Stato membro nel quale la società ha la sua sede legale. Le rilevanti forme societarie paragonabili nei rispettivi Stati membri figurano in un allegato.

Raccomandazione 2 (Modalità di costituzione)

Il Parlamento europeo ritiene che la società privata europea dovrebbe poter essere creata ex-novo, o a partire da una società esistente, o a seguito di una fusione tra società o ancora nell'ambito di una società sussidiaria comune. Inoltre, la società privata europea dovrebbe poter essere trasformata in società europea.

Raccomandazione 3 (Capitale iniziale)

Il Parlamento europeo ritiene che il capitale iniziale della SPE dovrebbe essere ripartito in quote, con un determinato valore nominale; che le quote dei soci dovrebbero essere arrotondate all'unità euro più vicina, il capitale minimo dovrebbe essere pari a 10.000 euro, ovvero ad un controvalore corrispondente in un'altra valuta al momento dell'iscrizione; e che il capitale minimo, che determina l'entità della responsabilità dei soci, non deve essere necessariamente versato.

Raccomandazione 4 (Organizzazione)

Il Parlamento europeo propone che la SPE abbia almeno un amministratore e che gli amministratori vengano nominati con decisione dei soci o nell'Atto costitutivo; che non possa essere amministratore colui il quale, in seguito alla decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa di uno Stato membro, sia stato interdetto dal ricoprire una funzione paragonabile a quella di amministratore.

Raccomandazione 5 (Contenuto dell'Atto costitutivo)

Il Parlamento europeo propone che l'Atto costitutivo contenga i seguenti dati: la forma giuridica e la ragione sociale; la durata di vita della società, qualora sia limitata; l'oggetto sociale; la sede della società; il capitale sociale e l'organo o gli organi abilitati a rappresentare la società nei confronti di terzi e in tribunale nonché il contributo che ogni socio deve apportare in base alle sue quote sociali.

Raccomandazione 6 (Responsabilità dell'amministratore)

Il Parlamento europeo ritiene che l'amministratore o gli amministratori della SPE dovrebbero essere responsabili singolarmente o come debitori solidali nei confronti della società di tutti gli atti contrari alle disposizioni di diritto civile o penale applicabili alla società.

Raccomandazione 7 (Responsabilità dell'amministratore e dei soci in caso di riduzione del patrimonio)

Il Parlamento europeo ritiene che gli organi societari dovrebbero essere responsabili come debitori solidali per il danno che viene causato alla SPE. Ne consegue che attraverso atti della società il patrimonio della SPE può essere ridotto a vantaggio di un organo societario, di un socio o di una persona a lui vicina; che il beneficiario di una prestazione indebita richiesta alla società dovrebbe essere tenuto alla restituzione; che una responsabilità subentra soltanto qualora l'atto non sia nel beninteso interesse della SPE; che non sussiste responsabilità, in particolare quando la SPE partecipa ad una coerente politica di gruppo e gli eventuali svantaggi vengono compensati dai vantaggi dell'appartenenza al gruppo; che la responsabilità degli amministratori o dei soci dovrà essere considerata fatta salva l'applicazione di altre disposizioni giuridiche.

Raccomandazione 8 (Allegati del regolamento)

Il Parlamento europeo suggerisce che il regolamento contenga i seguenti allegati:

a) modelli di statuti che i soci potranno riprendere totalmente o parzialmente;

b) per ogni Stato membro le forme societarie equivalenti alla SPE in ordine ai settori non disciplinati dal regolamento, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di rendicontazione, penale, sociale e di diritto del lavoro;

c) le denominazioni degli organi societari nelle rispettive lingue ufficiali dell'Unione europea.

Raccomandazione 9 (Rendiconti annuali)

Il Parlamento europeo ritiene che la SPE dovrebbe sottostare alle norme armonizzate in materia di rendicontazione (contenute nelle Direttive 78/660/CE[1] e 83/349/CE[2]), che in ogni Stato membro vigono per forme societarie paragonabili.

Raccomandazione 10 (Possibilità di trasformazione)

Il Parlamento europeo ritiene che ad una SPE dovrebbe essere consentito procedere a fusioni[3], trasferimento di sede, scissione e cambiamento di forma in una società anonima europea[4] sempre nell'ambito di una legislazione comunitaria già armonizzata; in mancanza di un'apposita normativa comunitaria vigono le disposizioni degli Stati membri applicabili a forme giuridiche paragonabili; che in tale contesto dovrebbero applicarsi le norme della cogestione vigenti nello stato che ospita la sede in ossequio al diritto comunitario; deve essere altresì consentita, mantenendo i vigenti diritti dei lavoratori, la trasformazione di società nazionali in SPE; ciò vale anche per la ritrasformazione di una SPE in una forma giuridica nazionale.

Raccomandazione 11 (Scioglimento, liquidazione, insolvenza e cessazione dei pagamenti)

Il Parlamento europeo ritiene che gli amministratori di una SPE dovrebbero essere tenuti, in presenza di uno stato di insolvenza, a sollecitare senza colpevoli esitazioni, entro e non oltre tre settimane, l'avvio di una procedura fallimentare; che in caso di inadempimento a tale obbligo dovrebbero rispondere direttamente ed in solido ai creditori che abbiano subito un danno; che, con riguardo allo scioglimento o liquidazione, all'insolvenza ed alla cessazione dei pagamenti e simili, la SPE dovrebbe essere soggetta alle disposizioni applicabili alle società alle quali è resa equiparabile tramite il presente regolamento in ogni Stato membro; per quanto concerne l'insolvenza, le disposizioni dovrebbero applicarsi alla sede amministrativa della società.

Traduzione esterna

  • [1]  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.08.1978, pag. 11). Da ultimo modificata dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.08.2006, pag. 1).
  • [2]  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13.giugno.1983 a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.07.1983, pag. 1). Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/46/CE.
  • [3]  Direttiva.
  • [4]  Regolamento.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Lo statuto della società privata europea è teso a offrire alle piccole e medie imprese europee una forma giuridica societaria che agevoli le loro attività transfrontaliere. L’esigenza di uno statuto di tale natura è stata di recente espressa in occasione di un’audizione della commissione giuridica del Parlamento europeo che ha avuto luogo il 22 giugno 2006.

Per realizzare il mercato interno, migliorando, come auspicabile, la situazione economica e sociale dell’Unione europea, è fondamentale eliminare gli ostacoli al commercio. Tuttavia, un tale approccio risulterebbe di per sé insufficiente, se al contempo non venissero ulteriormente sviluppati i fattori di produzione a livello comunitario, adeguandoli al graduale allargamento del mercato interno.

Mentre la società europea per azioni (SE) interessa il segmento delle grandi società di capitali, la società privata europea si rivolge alle piccole e medie imprese. La fase di elaborazione della statuto della SE si è rivelata lunga e complicata, il risultato raggiunto non è soddisfacente e il mercato non ha ancora adottato tale modello quale forma giuridica per le società per azioni. Uno dei motivi di tale situazione è che la SE non rappresenta una forma giuridica unitaria a livello europeo, ma i molteplici rinvii al diritto nazionale l’hanno resa un’opera incompiuta, aumentando l’incertezza giuridica e determinando ripercussioni negative sui costi.

II. Il parere del relatore

1. Il contenuto

Lo statuto della società privata europea dovrebbe evitare gli inconvenienti sopramenzionati riguardo allo statuto SE. È pertanto opportuno rinunciare per quanto possibile ai rinvii al diritto nazionale, creando una forma giuridica europea unitaria. In tal modo si riducono automaticamente i costi di consulenza, dal momento che le attività transfrontaliere non sono più disciplinate dal diritto dei singoli Stati membri ma dallo statuto unitario. È però indispensabile mantenere alcuni necessari rinvii, in particolare nell’ambito dei campi giuridici armonizzati (ad esempio, il registro o le formalità contabili).

L’esigenza di unitarietà dipende dal fatto che le PMI spesso operano a livello transfrontaliero tramite società distributrici e società di servizi (affiliate). Al fine di agevolare le imprese, le affiliate dovrebbero idealmente essere costituite e dirette in base agli stessi principi in tutti gli Stati membri. È inoltre opportuno permettere la scelta fra forme diverse, nella misura del possibile, per far sì che gli operatori economici provenienti da tradizioni giuridiche diverse riescano ad accedere agevolmente a una nuova forma giuridica. Rientra in tale ambito anche il diritto delle imprese di scegliere fra una struttura organizzativa monistica e una dualistica.

Affinché una società privata mantenga la propria flessibilità nell’ambito degli scambi economici, occorre inoltre prevedere diverse possibilità di trasformazione societaria, quali la fusione, il trasferimento di sede nonché l’ingresso in borsa (trasformazione in una SE), ricorrendo quanto più possibile al diritto comunitario armonizzato. In tale contesto risulta per altro evidente quanto sia urgente una direttiva che disciplini il trasferimento transfrontaliero di sede.

Ma uno statuto non più limitarsi a semplificare le procedure di costituzione e gestione di una società. Ciò che gli si chiede è, da un lato, di creare le giuste condizioni di equilibrio fra gli organi interni dell’impresa e, dall’altro, di contribuire a garantire il traffico commerciale, tutelando al contempo i creditori della società. Questo è ciò che accade, ad esempio, in presenza di regole di responsabilità equilibrate.

Il rapporto fra la tutela dei creditori e l’organizzazione flessibile della fase di costituzione di una società viene inoltre affrontato nel contesto nella norma sul capitale sociale. La raccomandazione è quella di attenersi al principio del capitale minimo, rinunciando tuttavia all’obbligo del versamento in contanti. Un ulteriore aspetto connesso alla tutela dei creditori è rappresentato dalle limitazioni alla distribuzione degli utili, affinché il capitale minimo dell’impresa si conservi a vantaggio dei creditori, e l’accesso al capitale illecitamente versato ai singoli soci.

2. La procedura

In base all’articolo 192, paragrafo 2 del trattato CE e agli articoli 39 e 45 del regolamento interno del PE, il Parlamento europeo può scegliere la via della relazione d’iniziativa, invitando la Commissione a legiferare. In base all’accordo quadro interistituzionale fra il Parlamento e la Commissione (firmato il 26 maggio 2005), la Commissione è obbligata a tenere conto di tale richiesta di ordine legislativo.

Nella fase di elaborazione della proposta di relazione, sono state sottoposte all’attenzione del relatore tre proposte di statuto SPE. Si tratta di un progetto della Camera di commercio e dell'industria di Parigi (gruppo di lavoro CCIP/MEDEF), di una proposta dall’ex cattedra del Prof. Hommelhoff (LD. Teichmann) dell’Università di Heidelberg e infine di un progetto del notaio Vossius di Monaco di Baviera.

PROCEDURA

Titolo

Relazione con raccomandazioni alla Commissione sullo statuto della società privata europea

Numero di procedura

2006/2013(INI)

Commissione competente per il merito

JURI

Annuncio in Aula dell'autorizzazione (art. 45)

19.1.2006

Annuncio in Aula dell'autorizzazione (art. 39)

 

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

EMPL
20.10.2006

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Klaus-Heiner Lehne 12.12.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

22.6.2006

3.10.2006

 

 

 

Approvazione

21.11.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Albert Deß, Ewa Klamt

Deposito

 

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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