RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

29.11.2006 - (COM(2005)0123) – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Barbara Kudrycka

Procedura : 2005/0046(COD)
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A6-0437/2006
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

(COM(2005)0123) – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0124/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0437/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione[2]

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1)              Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)              Nella riunione straordinaria del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori. Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un regime comune europeo in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione europea.

(2 bis)        La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi che sono rispecchiati, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella convenzione di Ginevra.

(2 ter)        Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

(2 quater)  Laddove applicabile, l'"interesse superiore del fanciullo" in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'attuazione della presente decisione.

(3)              L’attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l’esistenza di meccanismi destinati a contribuire alla realizzazione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE[4] è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010[5]. In tal modo è stata assicurata la continuità della solidarietà tra Stati membri sulla base della normativa comunitaria recentemente adottata nel settore dell’asilo, tenuto conto dell’esperienza maturata durante l’attuazione del Fondo per il periodo 2000-2004.

(4)              Con il programma dell’Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo fissa una serie di obiettivi e priorità per proseguire la seconda fase di sviluppo del regime europeo comune in materia di asilo.

(5)              In particolare, il Consiglio europeo sottolinea la necessità che l’Unione europea contribuisca, in uno spirito di responsabilità condivisa, ad un sistema di protezione internazionale più accessibile, equo ed efficace e dia accesso alla protezione e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, e chiede di sviluppare programmi di protezione regionale dell’UE, incluso un programma comune di reinsediamento per gli Stati membri che intendano parteciparvi.

(6)              Il Consiglio europeo auspica inoltre la creazione di strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo, al fine di facilitare una cooperazione fattiva e concreta che consentirebbe agli Stati membri di introdurre una procedura unica applicabile in tutta l’Unione europea e a procedere congiuntamente alla raccolta, alla valutazione e all’utilizzo di informazioni sui paesi di origine, nonché a far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottoposti i regimi d’asilo e le capacità di accoglienza a causa, tra l’altro, della posizione geografica.

(6 bis)        In considerazione della portata e dell'obiettivo del fondo, esso non può in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(7)              Alla luce delle proposte della Commissione che istituiscono il Fondo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nell’UE, il Fondo per il rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano illegalmente nell’UE (in seguito denominato “Fondo per il rimpatrio”) e il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, occorre creare un nuovo Fondo europeo per i rifugiati, in particolare in vista della definizione di sistemi comuni di gestione, controllo e valutazione.

(8)              Occorre adeguare la durata del Fondo alla durata del quadro finanziario pluriennale previsto dall’accordo interistituzionale applicabile al periodo 2008-2013.

(9)              Il presente strumento è concepito come parte di un quadro coerente che si compone della presente decisione, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 e della decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, e che è volto a trattare la questione dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.

(10)            E' opportuno sostenere e migliorare gli sforzi profusi dagli Stati membri per concedere condizioni di accoglienza adeguate ai rifugiati, agli sfollati e i beneficiari di protezione sussidiaria conformemente alla direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualità di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[6], applicare procedure di asilo eque ed efficienti e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai regimi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.

(11)            L’integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui sono stabiliti è uno degli obiettivi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967. Tali persone devono poter condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È a tal fine opportuno sostenere le azioni degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale, economica e culturale in quanto essa contribuisce alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunità menzionati all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.

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(13)            Alla luce del programma dell’Aia, è necessario garantire che le risorse del Fondo siano usate nel modo più efficiente possibile al fine di realizzare gli obiettivi della politica di asilo dell’UE, tenendo conto dell’esigenza di sostenere le misure di reinsediamento e la cooperazione pratica tra gli Stati membri, quali mezzi per far fronte alle sollecitazioni particolari cui sono sottoposti i regimi d’asilo e le capacità di accoglienza.

(14)            Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per rafforzare le rispettive capacità di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle loro politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria [...], in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri.

(15)            Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi volontari degli Stati membri tesi a fornire una protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), come le azioni attuate dagli Stati membri per valutare i bisogni di reinsediamento e trasferire nei loro territori gli interessati per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l’effettiva integrazione.

(16)            È nella natura del Fondo poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri approvate dagli Stati membri e consistenti nel trasferire i beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro che garantisca loro la stessa protezione, e i richiedenti di protezione internazionale.

(17)            Il Fondo dovrebbe anche apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del regime europeo comune in materia di asilo.

(18)            È opportuno costituire una riserva finanziaria destinata all'attuazione di misure d'urgenza al fine di fornire una protezione temporanea in caso di afflusso in massa di profughi conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi[7].

(19)            Si dovrebbe poter ricorrere a tale riserva finanziaria anche per sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per far fronte a sollecitazioni particolari conseguenti all’arrivo improvviso di un numero elevato di persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e che pertanto sottopongono le capacità di accoglienza o i regimi di asilo degli Stati membri interessati a un numero significativo di richieste urgenti. È opportuno fissare le condizioni e la procedura per la concessione di finanziamenti in queste situazioni.

(20)            Il sostegno fornito dal Fondo sarà più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili si baserà su un programma pluriennale, con revisione intermedia, e su un programma annuale elaborati da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze.

(21)            Benché sia opportuno stabilire un importo fisso concesso a ciascuno Stato membro, è comunque giusto ripartire un'ampia parte delle risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati, inclusi i rifugiati che godono di protezione internazionale nel quadro di programmi nazionali.

(22)            È opportuno includere le persone che fruiscono di protezione internazionale e di una soluzione duratura tramite il reinsediamento nel numero dei beneficiari di protezione internazionale preso in considerazione per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri.

(23)            Al fine di attribuire risorse adeguate alle misure di reinsediamento e tenuto conto della diminuzione del numero di richiedenti asilo nell’Unione europea, occorre aumentare la percentuale di risorse disponibili assegnate in base al numero dei beneficiari di protezione internazionale, anche tramite il reinsediamento[8].

(24)            Considerata l’importanza dell’uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l’attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dai nuovi Stati indipendenti occidentali e dall’Africa subsahariana, così designati nella comunicazione della Commissione relativa ai programmi di protezione regionale del 1º settembre 2005 e nelle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2005, o da qualsiasi altro paese o regione designato in futuro[9].

(25)            È parimenti necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per le misure di reinsediamento destinate a determinate categorie di persone particolarmente vulnerabili, per le quali il reinsediamento è considerato la soluzione più appropriata ai loro bisogni specifici[10].

(26)            Nell’ambito della gestione concorrente di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[11], è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L’applicazione di queste condizioni consentirà alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

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(27)            È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovranno attenersi tutti i programmi.

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(28)            Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri sono i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi.

(29)            È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l’esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(30)            Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(31)            L’efficacia e l’impatto delle azioni sostenute dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per una valutazione affidabile e per la qualità delle informazioni connesse.

(31 bis)      Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione dal presente Fondo, tenendo conto della pratica di altri strumenti in gestione condivisa quali i Fondi Strutturali.

(32)            Occorre che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell’analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di sorveglianza del progetto.

(33)            La presente decisione stabilisce, per l'intera durata del programma, un quadro finanziario che rappresenta il principale riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[12].

(34)            Poiché l’obiettivo della presente decisione, ossia la promozione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)            Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999[13], recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(35 bis)      E' necessario in particolare seguire la procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o aggiungendovi nuovi elementi non essenziali complementari alla presente decisione; tali misure sono menzionate all'articolo 18, paragrafo 4 della presente decisione. Per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici e per motivi di efficienza i limiti di tempo applicabili nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere ridotti.

(36)            A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(37)            A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(38)            A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(39)            In conformità del secondo trattino del paragrafo 2 dell'articolo 67 del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato [14], rende la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall'articolo 62, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3) e dall'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b) del trattato.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere [15].

Il Comitato delle regioni ha formulato un parere[16],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI ED AZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, in seguito denominato "Fondo", nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 e la decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di sorveglianza e controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1.      Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della normativa comunitaria in materia.

2.      Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.      Il Fondo sostiene le azioni negli Stati membri relative a uno o più dei seguenti settori:

a)      condizioni di accoglienza e procedure di asilo;

b)      integrazione delle persone di cui all’articolo 6, il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha carattere durevole e stabile;

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c)     rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente e futura nell'ambito del regime europeo comune in materia di asilo, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri;

d)     reinsediamento delle persone di cui all’articolo 6, lettera e);

        Ai fini della presente decisione per “reinsediamento” si intende il processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell’ACNUR motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status

-       status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[17]o

-       uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato;

e)     trasferimento di persone appartenenti alle categorie di cui all’articolo 6, lettere a) e b), dallo Stato membro che ha accordato loro una protezione internazionale a un altro Stato membro che garantirà loro analoga protezione e di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) a un altro Stato membro che esaminerà le loro domande di protezione internazionale;

2.      Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, sono ammissibili le azioni riguardanti:

a)      le infrastrutture o i servizi destinati all’alloggio;

a bis) strutture e formazione per garantire l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti asilo;

b)      la fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche;

c)       l’assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza sul possibile esito della procedura d'asilo, compresi aspetti quali il rimpatrio volontario;

d)      l’assistenza legale e linguistica;

e)       l’istruzione, la formazione linguistica e le altre iniziative coerenti con lo status della persona;

f)        la fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a migliorare le condizioni di accoglienza e l’efficienza e la qualità delle procedure di asilo;

g)       le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante;

h)     trasferimento di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) da uno Stato membro che è effettivamente lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo in questione.

3.      Per quanto concerne l’integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dei rispettivi familiari, sono ammissibili le azioni riguardanti:

a)      la consulenza e l’assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di sussistenza, l’integrazione nel mercato del lavoro, le cure mediche e psicologiche e l’assistenza sociale;

b)      l’adattamento dei beneficiari alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

c)      la promozione di una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale;

d)      l’istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

e)      la promozione dell’emancipazione e dell’indipendenza economica di tali persone;

f)       la promozione di un contatto significativo e di un dialogo costruttivo tra tali persone e la società che le accoglie, incluse le azioni che promuovono un coinvolgimento di partner chiave, quali il grande pubblico, le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, i partner sociali e la società civile in senso lato;

g)      le misure per sostenere tali persone ad acquisire abilità, inclusa la formazione linguistica;

h)      la promozione della parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto di tali persone con le istituzioni pubbliche.

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4.       Per quanto concerne il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni volte in particolare a:

a)     promuovere la raccolta, la compilazione, l’uso e la diffusione delle informazioni sui paesi d’origine, compresa la traduzione;

b)     rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati statistici sulle procedure di asilo, sull’accoglienza, sull’integrazione e sui beneficiari di protezione internazionale;

c)     rafforzare la capacità [...] di pronunciarsi sui ricorsi contro le domande di asilo;

d)     contribuire alla valutazione delle politiche di asilo, come valutazioni d’impatto nazionali, indagini tra i gruppi bersaglio, l’elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

5.       Per quanto concerne il reinsediamento, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

a)     l’istituzione e lo sviluppo di un programma di reinsediamento;

b)     la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento (per esempio missioni nel paese di accoglienza, colloqui, controlli medici e di sicurezza);

c)     la valutazione dello stato di salute prima della partenza e il trattamento medico;

d)     il materiale fornito prima della partenza;

e)     le informazioni prima della partenza;

f)      le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;

g)     le informazioni e l’assistenza prestate al momento dell’arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

6.       Per quanto concerne il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale tra Stati membri, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

a)      le informazioni prima della partenza;

b)      le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;

c)      le informazioni e l’assistenza prestate al momento dell’arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

7.       Le azioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono beneficiare del sostegno del Fondo anche quando riguardano le persone di cui all’articolo 6, lettera e).

8.      Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 promuovono, in particolare, l’attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente nel settore del regime europeo comune in materia di asilo.

9.      Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dell'interesse superiore dei minori, della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori e le vittime di torture o stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime della tratta di esseri umani o di forme di abuso sessuale, le persone che necessitano di prestazioni di pronto soccorso e del trattamento essenziale di malattie.

10.    Il Fondo sostiene unicamente le azioni relative alla sistemazione delle persone di cui all'articolo 6, lettera c) in strutture separate dalle aree o dai centri destinati esclusivamente alle persone cui è negato l'ingresso e alle persone intercettate dopo che avevano attraversato illegalmente la frontiera o mentre s'apprestavano ad attraversare una frontiera esterna per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 4

Azioni di interesse comunitario

1.      Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 10% delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (“azioni comunitarie”) relative alla politica di asilo e alle misure applicabili ai gruppi bersaglio di cui all’articolo 6.

2.      Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a)      promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche, compresi i servizi di traduzione e interpretazione che sostengono tale cooperazione;

b)      sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l’innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di asilo;

c)      sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d)      sostenere l’analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di asilo, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, e sulla cooperazione a livello nazionale tra partner chiave, quali le autorità locali e regionali, le associazioni di rifugiati e i gruppi di volontariato;

e)      sostenere progetti pilota, compresi progetti innovativi e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;

f)       sostenere lo sviluppo, e l'applicazione da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore dell'asilo;

f bis) offrire alle reti che collegano organizzazioni non governative di assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo presenti in almeno dieci Stati membri un sostegno strutturale inteso ad agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e ad assicurare che l'elaborazione della politica e delle prassi comunitarie in materia di asilo tenga conto dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative e degli interessi dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

g)      fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente.

3.      Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 5

Misure d’urgenza

1.      In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può altresì finanziare, al di fuori delle azioni di cui all’articolo 3 e in aggiunta ad esse, misure a favore degli Stati membri.

2.       Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, il Fondo fornisce assistenza agli Stati membri anche per l’attuazione di misure d’urgenza dirette a far fronte a sollecitazioni particolari. Si tratta di situazioni in cui l’arrivo improvviso in determinati punti delle frontiere [...] di un elevato numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale può sottoporre le capacità di accoglienza, il regime di asilo o le infrastrutture degli Stati membri interessati a un numero eccezionalmente significativo di richieste urgenti e minacciare la vita e il benessere delle persone o l’accesso alla protezione garantita dalla normativa comunitaria.

3.       Le azioni attuate per far fronte alle sollecitazioni particolari di cui al paragrafo 2 possono beneficiare del sostegno del Fondo se:

a)      sono di immediata attuazione e non possono essere incluse nel programma annuale pertinente;

b)     la loro durata non è superiore a sei mesi.

4.      Le misure d’urgenza ammissibili riguardano i seguenti tipi di azioni:

a)      l’accoglienza e l’alloggio;

b)      la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;

c)      l’assistenza medica, psicologica o di altro genere;

d)      le spese di personale e di amministrazione conseguenti all’accoglienza delle persone interessate e la messa in atto delle misure d’urgenza;

e)      le spese logistiche e di trasporto;

f)      l’assistenza legale e linguistica;

g)     i servizi di traduzione e interpretazione, la consulenza sulle informazioni sul paese d’origine e altre misure che contribuiscono ad identificare rapidamente le persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e a trattare in modo equo ed efficace le domande di asilo.

5.       Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere sostenute da squadre di esperti.

Articolo 6

Gruppi bersaglio

Ai fini della presente decisione, i gruppi bersaglio comprendono:

a)      qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e dal relativo Protocollo del 1967 e sia autorizzato a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;

b)     qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[18];

c)      qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste alle lettere a) e b);

d)     qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;

e)        qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide reinsediato in uno Stato membro.

soppresso

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 7

Complementarità, coerenza e conformità

1.      Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.      La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’articolo 19.

3.       Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 8

Programmazione

1.      Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nel quadro di un periodo di programmazione pluriennale (2008-2013) con revisione intermedia in conformità dell'articolo 22bis. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.      I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 9

Intervento sussidiario e proporzionale

1.      Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata in conformità della presente decisione.

2.      I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Una differenziazione si applica altresì alle disposizioni in materia di valutazione e ai rapporti sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 10

Metodi d’esecuzione

1.      Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito in conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, fatte salve le azioni comunitarie di cui all’articolo 4 e l’assistenza tecnica di cui all’articolo 16.

2.      La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee secondo le seguenti modalità:

a)      verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all’articolo 32;

b)      interrompe o sospende la totalità o parte dei pagamenti, conformemente agli articoli 41 e 42, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

Articolo 11

Addizionalità

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Articolo 12

Partenariato

1.      Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

         Dette autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali e organismi, in particolare l'UNHCR, che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.      Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1.      La dotazione finanziaria per l'esecuzione del Fondo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a [628] milioni di EUR.

2.      L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario.

3.      La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all’articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.      Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 300 000 EUR.

         Per gli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 detto importo è fissato a 500 000 EUR l'anno per il periodo 2008-2013.

         Per gli Stati che aderiranno all'Unione europea nel periodo 2007-2013 detto importo è fissato a 500 000 EUR l'anno per la restante parte del periodo 2008-2013, a partire dall’anno successivo alla loro adesione.

2.      Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a)      al numero delle persone ammesse ad una delle categorie di cui all'articolo 6 [...] lettere a), b) ed e) nel corso dei tre anni precedenti, per il 30% del loro volume;

b)      al numero delle persone di cui all'articolo 6, lettere c) e d), registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 70% del loro volume.

Ai fini di questa ripartizione, le persone di cui all'articolo 6, lettera e) non sono prese in considerazione nella categoria di cui all'articolo 6, lettera a).

3.      [...] Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a 4 000 EUR[19] per persona reinsediata appartenente a una delle seguenti categorie:

a)     persone provenienti da regioni o paesi designati per l’attuazione di un programma di protezione regionale;

b)     minori non accompagnati;

c)     minori e donne a rischio, in particolare di violenza psicologica, fisica o sessuale e di sfruttamento;

d)     persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento.

4.      Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui al paragrafo 3, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola.

5.      Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza conformemente alle procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine[20].

6.      Entro il 1º maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima del numero di persone di cui al paragrafo 3 [...] che intendono reinsediare nell’anno successivo, corredata di una ripartizione secondo le varie categorie previste in detto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comitato.

Articolo 15

Struttura del finanziamento

1.      Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.      Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopo di lucro, e non sono ammissibili ad un finanziamento di altre fonti a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

3.      Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.      Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può arrivare al 75% per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 18.

Il contributo è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.      Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

         (a)    la situazione e le necessità nello Stato membro;

         (b)    il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

         (c)    l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

         (d)    la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6.      In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

6.      Il contributo comunitario al finanziamento delle azioni attuate a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, non può superare il 15% del totale delle risorse annuali assegnate a ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 14.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.      Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000 EUR della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare le misure di preparazione, la sorveglianza, le misure di sostegno tecnico e amministrativo e le misure di valutazione, audit e ispezione necessarie all’attuazione della presente decisione.

2.      Dette misure comprendono:

a)      studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b)      misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una base di dati comune relativa ai progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)      la messa in opera, il funzionamento e l’interconnessione di sistemi informatici per la gestione, la sorveglianza, l’ispezione e la valutazione;

d)      la progettazione di un quadro di valutazione e sorveglianza comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)      il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f)       misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri in conformità del capo V, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 17

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.      Su iniziativa dello Stato membro interessato, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo e misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2.      L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare:

         a)     il 7% del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR, per il periodo 2008-2010;

         b)     il 4% del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30  000 EUR, per il periodo 2011-2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 18

Adozione di orientamenti strategici

1.      La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell’attuazione della normativa comunitaria in materia di politica di asilo, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo interessato.

2.      Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere l’attuazione del regime europeo comune in materia di asilo.

3.      La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 maggio 2007.

4.       Gli orientamenti strategici sono adottati secondo le procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono aggiunti come allegato alla presente decisione.

Articolo 19

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1.      Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all’articolo 18, [...] un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)      una descrizione della situazione attuale nello Stato membro per quanto riguarda le condizioni d’accoglienza, le procedure d’asilo, il rimpatrio volontario assistito, l’integrazione e [...] il reinsediamento e trasferimento da un altro Stato membro delle persone di cui all’articolo 6, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche di asilo;

b)      un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d’asilo, di rimpatrio volontario assistito, d'integrazione e di reinsediamento e trasferimento da un altro Stato membro delle persone di cui all’articolo 6, nonché in materia di sviluppo, sorveglianza e valutazione delle politiche di asilo;

soppresso

c)      la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)      un’indicazione del grado di compatibilità di questa strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)      informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)       una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 12;

g)      un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l’importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)      le disposizioni di attuazione del programma pluriennale, ossia:

● la designazione, a cura dello Stato membro, di tutti gli organismi previsti all'articolo 25;

         ● una descrizione dei sistemi di attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione;

● una definizione delle procedure applicabili alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari per assicurarne la trasparenza;

● le disposizioni previste affinché sia data pubblicità al programma pluriennale.

soppresso

2.      Gli Stati membri sottopongono il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione.

3.      Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a)      la coerenza con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all’articolo 18;

b)      la pertinenza delle azioni previste nel progetto alla luce della strategia proposta;

c)      la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l’attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)      la conformità al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4.      La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5.      La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Revisione dei programmi pluriennali

1.      Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso, delle priorità comunitarie […]. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell’attuazione.

2.      La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 21

Programmi annuali

1.      Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2.      Entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3.      Entro il 1° novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)      le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b)      una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)      la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all’articolo 17 per l'attuazione del programma annuale.

4.      Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

         Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di approvarlo o no. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

         La Commissione adotta la decisione di finanziamento, che approva il programma annuale, entro il 1° marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro e il periodo di ammissibilità delle spese.

5.      In considerazione di situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che erano imprevedibili all'atto di approvazione del programma annuale ed impongono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere in una percentuale fino al 10% la ripartizione finanziaria del contributo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10% della dotazione ripartita, in conformità della presente decisione. La Commissione è informata della revisione del programma annuale.

Articolo 22

Modalità particolari relative alle misure d’urgenza

1.      Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure d’urgenza di cui all’articolo 5, comprendenti una descrizione delle misure previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

2.      Lo Stato membro che chiede l’assistenza del Fondo per far fronte alle sollecitazioni particolari di cui all’articolo 5, paragrafo 2, presenta alla Commissione una domanda corredata di tutte le informazioni pertinenti disponibili, fra cui:

a)     una descrizione dettagliata della situazione attuale, in particolare il numero di arrivi, gli effetti sulle capacità di accoglienza e sul regime di asilo o sulle infrastrutture e le necessità urgenti, nonché una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

b)     un’indicazione motivata del carattere eccezionale della situazione, suffragata da elementi che possono includere dati statistici recenti e altri dati relativi all’afflusso di persone in un punto particolare della frontiera interessata;

c)     una descrizione dettagliata delle azioni d’urgenza previste, della loro portata e natura e dei partner coinvolti;

d)     una ripartizione dei costi stimati delle azioni previste.

La Commissione decide se sussistono le condizioni per la concessione dell’assistenza finanziaria del Fondo per le misure d’urgenza e fissa l’importo del finanziamento da concedere in base alle informazioni di cui sopra e a ogni altra informazione pertinente a sua disposizione. La Commissione comunica agli Stati membri la succitata decisione.

3.      Il contributo finanziario del Fondo per le misure d’urgenza di cui all’articolo 5 è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l’80% del costo di ogni misura.

4.      In caso di attivazione del meccanismo di protezione temporanea di cui all’articolo 5, paragrafo 1, le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano in ciascuno Stato membro della protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 22 bis

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.      La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, nuovi orientamenti strategici per il periodo 2011-2013.

2.      Qualora siano adottati tali orientamenti strategici, ciascuno Stato membro riesamina il suo programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.      Le disposizioni dell'articolo 19 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano mutatis mutandis alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.      Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 23

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)      la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)      l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)      per ciascun organismo […], risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l’intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

d)      procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi pluriennali;

e)      sistemi affidabili di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;

f)       un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

g)      manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)      disposizioni per la verifica del funzionamento del sistema;

i)       sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

j)       procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1.      Per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)      un’autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione dei programmi pluriennali ed annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)     un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

c)      un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente [...] dall’autorità responsabile e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)     un’autorità delegata, se opportuno.

soppresso

2.      Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.      Fatto salvo l’articolo 24, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4.      La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

soppresso

1.      L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)      essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)     disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)      operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

d)      essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)      possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)       disporre di personale con qualifiche professionali adeguate [...] ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.      Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere continuativamente e correttamente i suoi compiti per l’intero periodo 2008‑2013.

3.       La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX della presente decisione.

Articolo 27

Compiti dell’autorità responsabile

1.      È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

         Essa in particolare è tenuta a:

a)      consultare i partner in conformità dell'articolo 12;

b)      presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale ed annuale di cui agli articoli 19 e 21;

c)      organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;

d)      organizzare procedure di selezione e attribuzione di cofinanziamenti di azioni a titolo del Fondo in conformità dei principi di cui all'articolo 15, paragrafo 5;

e)      percepire i pagamenti della Commissione e versarli ai beneficiari finali;

f)       assicurare la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g)      sorvegliare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese con le norme comunitarie e nazionali;

h)      assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

i)       provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j)       assicurare che le valutazioni dei programmi pluriennali di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dalla presente decisione e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

k)      stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata pista di controllo siano conservati secondo il disposto dell’articolo 43;

l)       assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

m)     provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e le verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n)      preparare e trasmettere alla Commissione i rapporti intermedi e finali di attuazione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente la dichiarazione di rimborso;

o)      svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p)      cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q)      accertare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

2.      Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell’autorità responsabile

1.      Qualora i compiti dell’autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un’autorità delegata, l’autorità responsabile definisce l’entità dei compiti delegati e fissa procedure dettagliate per la loro esecuzione, che devono essere conformi alle condizioni di cui all’articolo 26.

2.      Dette procedure prevedono l'informazione regolare dell’autorità responsabile sull’efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1.      L’autorità di certificazione [...] è incaricata dei compiti seguenti:

a)      certificare che:

-        la dichiarazione di spesa è corretta, risulta da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili,

-        le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardano azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)      assicurare, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)      tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)      tenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)      provvedere al recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi, tenere una contabilità degli importi recuperabili e rimborsare al bilancio generale delle Comunità europee gli importi recuperati, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.        Le attività dell’autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all’articolo 25.

Articolo 30

Autorità di audit

1.      L’autorità di audit è incaricata dei compiti seguenti:

a)      provvedere affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)      provvedere affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10% delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

c)      presentare alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), […] garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2.      Se l’autorità di audit designata in virtù della presente decisione è nel contempo l’autorità di audit designata in virtù delle decisioni…, … e …, ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un’unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.      Per ciascun programma annuale l’autorità di audit redige un rapporto che include:

a)      un rapporto annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)      un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offre adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)      una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e regolarità della spesa in questione.

4.      L'autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

5.      L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all’articolo 25.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1.      Spetta agli Stati membri assicurare la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.      Essi provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.      Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

         Quando un importo indebitamente versato al beneficiario finale non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale delle Comunità europee l’importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

4.      Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e si accertano che i sistemi di gestione e gli audit siano applicati in modo da assicurare un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

soppresso

5.      Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e di controllo

1.      Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo in conformità degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.      Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la sua responsabilità.

soppresso

3.        La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione del rapporto di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1.      La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 32, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta dei rapporti annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.

2.      Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a audit in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.      La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.      La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informazione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo.

5.      La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.      La Commissione definisce orientamenti che assicurino la visibilità dei finanziamenti concessi a titolo della presente decisione.

Articolo 34

Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

1.      La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani di controllo e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi.

2.      Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

CAPITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità - Dichiarazioni di spesa

1.      Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.      Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3.      Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento, che approva il programma annuale, prevista all'articolo 21, paragrafo 4. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell’ammissibilità.

soppresso

4.      Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all’articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 37

Uso dell’euro

1.      Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 19 e 21, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera n) e le spese menzionate nel rapporto intermedio di attuazione del programma annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4 e nel rapporto finale di attuazione del programma annuale di cui all'articolo 51 sono espressi in euro.

2.      Gli importi figuranti nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 21, paragrafo 4, gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3.      Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4.      Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

Articolo 39

Pagamenti - Prefinanziamento

1.      La Commissione versa i contributi finanziari del Fondo in conformità degli impegni di bilancio.

2.      I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.      Un prefinanziamento pari al 50% dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento, che approva il programma annuale, è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4.      Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale, di un rapporto intermedio di attuazione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60% dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50% dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, e in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5.      Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione finale di spesa del programma interessato.

6.      La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento del saldo

1.      La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a)      una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 35 e una domanda di pagamento del saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b)      il rapporto finale di attuazione del programma annuale di cui all'articolo 51;

c)      il rapporto annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione del rapporto finale di attuazione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo.

2.      Se entro il termine previsto l’autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell’impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.      La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l’importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nel rapporto finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia un rapporto sul loro stato d’avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.      Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all’articolo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all’articolo 42, paragrafo 3.

5.      Fatto salvo il disposto dell’articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l’importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.      Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all’importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate agli Stati membri.

7.      Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell’impegno di bilancio è disimpegnato entro sei mesi dal pagamento[21].

Articolo 41

Interruzione

1.        L’ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 interrompe i termini per il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)   in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo,

b)   l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.      Lo Stato membro e l’autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell’interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

soppresso

Articolo 42

Sospensione

1.      La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento del saldo quando:

a)      il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative; o

b)     le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o

c)      uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2.        La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento del saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.      La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento del saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.      Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato, l’autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli

Stati membri

1.        Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.      Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di azioni o programmi annuali. Tali rettifiche consistono nel recupero totale o parziale del contributo comunitario. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

Gli Stati membri includono nel rapporto finale di attuazione del programma annuale di cui all’articolo 51, un elenco dei procedimenti di soppressione avviati per il programma annuale in questione.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e generano, in caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro, interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 47, paragrafo 2.

3.      In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.        Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, in particolare per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.      Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento finale conformemente all'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1.        La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

           (a)  il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

           (b)  le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

           (c)  uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 31 prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

           La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.        La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l’irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), nell’ambito di un rapporto annuale, è da presumere l’esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.      Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.        Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, dei rapporti sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1.      Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale delle Comunità europee è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[22]. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.       Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 46.

CAPO IX

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E RAPPORTI

Articolo 49

Sorveglianza e valutazione

1.      La Commissione provvede a sorvegliare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.      La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l’efficacia e l’impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nel quadro della preparazione del rapporto di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.      La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 50

Obblighi di informazione

1.      L’Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare la sorveglianza e la valutazione delle azioni.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare rapporti periodici e dettagliati sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente del rapporto intermedio e di quello finale di attuazione del programma annuale.

soppresso

2.      Entro il 30 giugno 2012, per il periodo 2008-2010, e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, gli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.      Entro il 31 dicembre 2012, per il periodo 2008-2010, e il 31 dicembre 2015, per il periodo 2011-2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto di valutazione ex post.

Articolo 51

Rapporto finale di attuazione del programma annuale

1.      Per fornire un quadro esauriente dell'attuazione del programma, il rapporto include le seguenti informazioni:

a)      l'attuazione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)      lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei rispettivi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)      le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

-        le misure di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

-        una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

-        il ricorso all’assistenza tecnica;

d)      le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.        Sono considerati ricevibili i rapporti che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto del rapporto trasmesso dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1.      La Commissione è assistita dal comitato comune “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, creato dalla decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” ../… (la presente decisione e le decisioni ..., ... e ...) [23] (in seguito denominato "comitato").

2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo stabilita dall'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b) nonché dall'articolo 7 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

4.      Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

Disposizioni transitorie

1       La presente decisione non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base alla decisione 2004/904/CE o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2007.

2.      Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente Fondo, la Commissione tiene conto delle misure adottate in base alla decisione 2004/904/CE prima dell’entrata in vigore della presente decisione aventi un’incidenza finanziaria nel periodo coperto da detto cofinanziamento.

3.      Gli importi impegnati per il cofinanziamento che la Commissione ha approvato tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura dei programmi entro il termine previsto per la presentazione del rapporto finale sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell’importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4.      Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo per il periodo 2005-2007.

5.        Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un rapporto intermedio sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del Fondo per il periodo 2005-2007.

Articolo 55

Abrogazione

La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 55 bis

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 56

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 14, 18, 19, 21, 23, 25, 31, paragrafo 2, 31, paragrafo 5, 32, 35, paragrafo 4 e 52, che si applicano alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 57

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C ...
  • [3]  GU C ...
  • [4]  GU L 252 del 6.10.2002, pag. 12.
  • [5]  GU L 381 del 28.12.2004.
  • [6]               GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
  • [7]               GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
  • [8]               EL: riserva collegata alla riserva sull'articolo 14.
  • [9]               EL: riserva collegata alla riserva sull'articolo 14.
  • [10]             EL: riserva collegata alla riserva sull'articolo 14.
  • [11]             GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [12]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [13]  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006 pag. 11).
  • [14]  GU L 396 del 31.12.2004, pagg. 45-46.
  • [15]  GU C ...
  • [16]  GU C ...
  • [17]             GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
  • [18]             GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
  • [19]  EL: riserva in quanto il reinsediamento è finanziato dall'importo totale del Fondo e non solo dalla dotazione annuale del Fondo per ciascuno Stato membro in virtù dell'articolo 14.
  • [20]             La formulazione riveduta rispecchia sia la situazione attuale (accordi tra Stati membri ed Eurostat, essendo quest'ultimo vincolato dalle norme generali stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie), sia la situazione futura (regolamento specifico relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale). I dati per i Fondi dovrebbero essere trattati nello stesso modo degli altri dati (riferimento alle procedure operative ordinarie).
  • [21]  SE ha proposto di aggiungere il seguente nuovo paragrafo:
    "Ogni ritardo nel provvedere al pagamento dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato del 3,5%."
  • [22]             GU L 248 del 16.9.2002.
  • [23]             (Saranno inseriti i riferimenti delle decisioni che istituiscono il Fondo per i rimpatri, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per l’integrazione).

PARERE della commissione per gli affari esteri (22.3.2006)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”
(COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD))

Relatrice per parere: Tatjana Ždanoka

BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di raggiungere maggior coerenza e semplicità nella politica di migrazione dell'Unione, la Commissione propone un "Programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013". Il programma prevede la creazione di quattro Fondi: il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per il rimpatrio, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei paesi terzi.

Il nuovo programma ha la finalità di sostenere le politiche interne dell'Unione e di creare un meccanismo che permetta agli Stati membri di ripartire gli oneri relativi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, garantendo un controllo adeguato alle frontiere esterne dell'Unione e adeguate politiche in materia di visti.

La parte essenziale della proposta di decisione sul Fondo per i rifugiati è di natura tecnica e va al di là delle attribuzioni della commissione per gli affari esteri. Tuttavia il rafforzamento della dimensione esterna dell'area di libertà, sicurezza, prosperità e giustizia dell'Unione europea e dei paesi vicini è una questione centrale della politica estera europea. E' chiaro che il successo della politica migratoria e di asilo dell'Unione dipende dall'efficacia della cooperazione con i paesi d'origine e di transito.

La vostra relatrice sostiene la struttura proposta per il programma quadro e sottolinea che i Fondi dovrebbero costituire un pacchetto coerente. Inoltre, un approccio coerente e globale alla politica migratoria dell'Unione presuppone complementarità e sinergia tra tutti i relativi strumenti normativi interni, nonché i nuovi strumenti di politica estera, in particolare lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e il nuovo programma tematico che fornisce assistenza ai paesi terzi. In tale contesto, prerequisiti obbligatori per una politica equa, coerente e coronata da successo sono una stretta collaborazione con il Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e la piena attuazione delle convenzioni internazionali.

La proposta di un Fondo europeo per i rifugiati prevede la proroga del programma già in atto, di cui è già iniziata la seconda fase (2005-2010), con la modifica che una parte dei finanziamenti per il rimpatrio volontario è ora coperto dal Fondo per il rimpatrio.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Emendamento 2

Considerando 3

(3) L'attuazione di tale politica deve basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l'esistenza di meccanismi destinati a contribuire alla realizzazione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010. In tal modo è stata assicurata la prosecuzione della solidarietà tra Stati membri, sulla base della legislazione comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo per il periodo 2000-2004.

(3) L'attuazione di tale politica deve basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e deve avvenire, nel pieno rispetto delle norme e dei principi internazionali in materia di diritti dell'uomo quali definiti in particolare dalla Convenzione di Ginevra, in cooperazione con le organizzazioni della società civile degli Stati membri e con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Tale attuazione presuppone inoltre l'esistenza di meccanismi destinati a contribuire alla realizzazione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010. In tal modo è stata assicurata la prosecuzione della solidarietà tra Stati membri, sulla base della legislazione comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo per il periodo 2000-2004.

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) Nel dare attuazione alla presente decisione la Commissione e gli Stati membri terranno conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, quali i minori (segnatamente se non accompagnati), i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica e/o fisica, le vittime della tratta o di forme di abuso sessuale e le persone che necessitano di cure mediche particolari.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 1

1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della legislazione comunitaria in materia.

1. Obiettivo generale del Fondo è promuovere e sostenere le misure prese dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e affrontare le conseguenze da ciò derivanti, alla luce della legislazione comunitaria in materia e di quella dei paesi d'origine o di transito. Le azioni previste dalla presente decisione sono cofinanziate.

Motivazione

Gli obiettivi del Fondo dovrebbero essere definiti alla luce della situazione dei rifugiati e degli sfollati nei loro paesi d'origine o di transito. Bisognerebbe utilizzare le possibilità di un'azione preventiva, prima che le persone lascino il paese.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)

 

-1. Il Fondo non può erogare finanziamenti per centri di permanenza al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 5

5. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 promuovono, in particolare, l’attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente in materia di regime d'asilo comune europeo.

5. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono eseguite nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e della Convenzione di Ginevra. Esse promuovono l’attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente in materia di regime d'asilo comune europeo.

Motivazione

Le azioni finanziate devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafo 6

6. Le azioni tengono conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

6. Le azioni tengono conto delle questioni di genere, degli interessi dei minori, della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica e/o fisica, le vittime della tratta o di forme di abuso sessuale e le persone che necessitano di cure mediche particolari.

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Gli Stati membri cercano di coinvolgere le organizzazioni pertinenti della società civile nell'esecuzione di azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Motivazione

Il coinvolgimento della società civile è cruciale per il successo dell'attuazione della politica comune dell'Unione in materia di immigrazione e di asilo.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 1

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7% delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (“azioni comunitarie”) relative alla politica d'asilo e alle misure applicabili ai gruppi target di cui all’articolo 6.

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 15% delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (“azioni comunitarie”) relative alla politica d'asilo e alle misure applicabili ai gruppi target di cui all’articolo 6.

Motivazione

Una percentuale più alta delle risorse disponibili del Fondo è necessaria per fare avanzare la cooperazione comunitaria nell'esecuzione della legislazione e delle buone pratiche europee, nonché per sostenere la creazione di reti transnazionali di cooperazione con lo scopo di migliorare la qualità della politica del rimpatrio e campagne transnazionali di sensibilizzazione.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 2

2. Per “cittadino di un paese terzo” si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

2. Per “cittadino di un paese terzo” si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato e non sia un apolide.

Motivazione

Ai fini di questa decisione i gruppi target comprendono le seguenti categorie menzionate all'articolo 6, paragrafo 1: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE. Di conseguenza, ai fini di questa decisione la nozione "cittadino di un paese terzo" non può includere la categoria "apolide".

Emendamento 11

Articolo 7, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’articolo 19.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e in particolare con il programma pluriennale di cui all’articolo 19. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguite in sinergia con gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, in particolare con lo strumento europeo di vicinato e partenariato.

Motivazione

Il nuovo regolamento ENPI prevede la cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni, comprese questioni quali l'asilo e la migrazione e la lotta e la prevenzione del terrorismo e del crimine organizzato. Un nuovo programma tematico che affronti le sfide comuni ai paesi vicini e agli Stati membri dovrebbe essere complementare ai Fondi, che si indirizzano alle politiche interne e creano un meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri.

Emendamento 12

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli Stati membri si adoperano al fine di lavorare in stretta collaborazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e di raggiungere una sinergia nelle loro azioni nel campo della politica dell'immigrazione e dell'asilo.

Motivazione

Nella pianificazione degli sforzi nel campo della politica dell'immigrazione e dell'asilo è necessaria una sinergia tra gli Stati membri, che sono quotidianamente impegnati nell'attuazione di tale politica, e l'UNHCR, l'agenzia ONU che è operativa in questo campo e può aiutare gli Stati membri.

Emendamento 13

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”

Riferimenti

COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

AFET
22.6.2005

Cooperazione rafforzata

 

Relatore/relatrice per parere
  Nomina

Tatjana Ždanoka
21.7.2005

Esame in commissione

23.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Approvazione

21.3.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

44
2
4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Michał Tomasz Kamiński, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Aloyzas Sakalas, Tatjana Ždanoka

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per lo sviluppo (13.2.2006)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD))

Relatore per parere: Fernando Fernández Martín

BREVE MOTIVAZIONE

1. Un programma-quadro di solidarietà

Con il "programma-quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013"[1] la Commissione propone tre decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo (sottoposte alla procedura di codecisione) e una decisione del Consiglio (sottoposta alla procedura di consultazione). Con queste proposte si intende soprattutto rendere coerente ed armonizzare la politica di immigrazione dell'Unione europea. La ratifica del trattato costituzionale da parte di tutti gli Stati membri avrebbe facilitato il compito delle istituzioni in questo senso, pur se gli strumenti giuridici di cui dispone attualmente l'Unione dovessero rivelarsi insufficienti per progredire in questo settore.

L'obiettivo della proposta è quello di rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri per gestire e finanziare i costi generati dall'accoglienza degli immigranti. L'immigrazione è una priorità per l'Unione europea, come la Commissione e il Parlamento hanno reiteratamente dichiarato. Va rilevato che le dotazioni dei quattro fondi previsti nel quadro del pacchetto non dovranno essere trasferibili reciprocamente. Per tale motivo la commissione per lo sviluppo dovrà garantire, in occasione della discussione sulle prospettive finanziarie, che per la realizzazione di questo obiettivo di gestione comune non venga in alcun caso tollerata una riduzione della dotazione finanziaria attuale degli strumenti, quando sarebbe piuttosto auspicabile un aumento.

2. La creazione del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013

Creato su richiesta del Parlamento europeo nel 2000, il Fondo europeo per i rifugiati (FER) permette di gettare le basi di una solidarietà comunitaria in materia di accoglienza delle persone che richiedono asilo e di una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La seconda fase del FER, 2005-2010, ha appena avuto inizio, tenendo conto del nuovo quadro normativo comunitario sulla politica d'asilo. Per questo motivo la presente proposta prevede una proroga di tale strumento fino al 2013, con un primo ciclo di programmazione pluriennale fino al 2007, come previsto dal regolamento attuale, e due altri cicli dal 2008 al 2010 e dal 2011 al 2013 nel quadro del nuovo programma quadro. La dotazione del Fondo è pari in totale a 1 184 milioni di euro per il periodo 2008-2013.

3. La posizione del relatore

Dato che l'attuazione degli standard adottati nell'Unione europea (per esempio l'acquis di Schengen) rappresenta attualmente un onere ineguale per i diversi Stati membri, si rende necessario un meccanismo di solidarietà che dovrebbe in primo luogo garantire il trattamento paritario dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli immigranti, ovviamente nel totale rispetto delle norme riconosciute in materia di diritti dell'uomo.

Inoltre è necessario tener presente che la discussione sulla "solidarietà" non dovrebbe riguardare solo gli Stati membri, ma che tale nozione di "solidarietà" dovrebbe essere valida per tutti i paesi interessati, inclusi i paesi terzi. In questa prospettiva il relatore si compiace per l'approfondimento delle discussioni in corso, visti i benefici che la politica dello sviluppo può apportare a un'efficace politica migratoria. Gli eventi degli ultimi mesi nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla hanno ancora una volta evidenziato la necessità di "more development for less migration". In tale ottica il relatore ritiene necessario pervenire a un equilibrio tra sicurezza e solidarietà con gli immigranti.

Dato che nella fattispecie si tratta di linee direttrici dei programmi quadro per un'intera prospettiva finanziaria, i testi si limitano a indicare le dimensioni che saranno successivamente concretizzate dai programmi pluriennali. Per tale motivo è difficile modificare concretamente queste proposte e i testi, nella loro generalità, sembrano tener conto delle discussioni degli ultimi anni. Ma sarà necessario vigilare sulle modalità in cui tali proposte andranno articolandosi concretamente.

Tuttavia il relatore propone di rafforzare l'importanza di taluni aspetti per il Fondo per i rifugiati. In primo luogo, il legame tra i rifugiati e la politica di sviluppo deve figurare nell'articolo sugli obiettivi generali della proposta. La politica di immigrazione presenta una doppia dimensione, interna ed esterna, e per tale motivo è indispensabile fissare dei meccanismi chiari, in grado di conferire un carattere operativo e coordinato alle due dimensioni. Il relatore ritiene che l'immigrazione disciplinata costituisca una garanzia di rispetto dei diritti dell'uomo e delle condizioni di vita e di lavoro degli immigranti. In ogni caso, il sostegno ai paesi in via di sviluppo e la piena collaborazione tra l'Unione europea e tali paesi sono fondamentali per la riuscita di ogni politica di immigrazione.

Visti i continui sforzi intesi ad accrescere l'armonizzazione dell'azione comunitaria, il relatore ritiene che quel 7% del bilancio da destinare alle misure comunitarie rappresenti una percentuale estremamente modesta, soprattutto se una delle richieste del programma dell'Aia[2] - come ripreso nella proposta - è l'istituzione "di strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali competenti in materia di asilo degli Stati membri al fine di facilitare la cooperazione fattiva e concreta". Analogamente, non è sufficiente istituire delle procedure d'asilo, ma è necessario altresì garantire l'accesso sicuro a tali procedure. E un elemento chiave nella discussione per un Fondo per i rifugiati è, ad avviso del relatore, il rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo. Tale nozione va inclusa con urgenza nelle disposizioni relative all'approvazione degli orientamenti strategici e nell'elaborazione dei programmi pluriennali.

Tenendo conto di tali osservazioni e dell'attuazione concreta, il relatore non può che sostenere tale proposta di decisione come un passo necessario verso una politica comune di asilo nell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[3]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 2, paragrafo 1

1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della legislazione comunitaria in materia.

1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della legislazione comunitaria in materia nonché della legislazione dei paesi d'origine e dei principi generali della politica di sviluppo.

Motivazione

Gli obiettivi generali del Fondo per i rifugiati possono essere realmente definiti soltanto tenendo conto delle motivazioni che hanno indotto i rifugiati a lasciare i propri paesi. Per tale motivo è opportuno indicare tra gli obiettivi non solamente la necessità di sostenere gli sforzi dei paesi membri, ma anche le possibilità esistenti per agire prima che i rifugiati lascino i propri paesi, come ad esempio clausole bilaterali tra l'Unione e i paesi d'origine e gli impatti positivi della realizzazione degli obiettivi del Millennio per lo sviluppo.

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo 2, lettera -a) (nuova)

 

- a) informazione e accesso alle procedure di asilo per i richiedenti;

Motivazione

Non è sufficiente creare strutture per le procedure d'asilo, ma è necessario soprattutto garantire che i richiedenti asilo abbiano anche accesso a tali strutture. Ciò può pertanto implicare una politica di informazione già nel paese d'origine della persona che chiede asilo. Per tale motivo è importante che tra le azioni ammissibili dello strumento finanziario figuri questo diritto all'informazione e all'accesso.

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 2, lettera g)

g) le informazioni per le comunità locali che interagiranno con le persone accolte nel paese ospitante.

g) le informazioni per le comunità locali e la formazione del personale delle autorità locali e delle strutture d'accoglienza che interagiranno con le persone accolte nel paese ospitante.

Motivazione

È fondamentale che le persone accolte nelle entità locali siano viste in una luce positiva. Per arrivare a tale immagine positiva è senz'altro importante la sensibilizzazione delle comunità locali, ma perché questa sensibilizzazione avvenga in maniera efficace è innanzitutto necessaria una formazione appropriata delle autorità locali e delle strutture di accoglienza.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 6

6. Le azioni tengono conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

6. Le azioni tengono conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, garantendo in primo luogo e per ogni azione il pieno rispetto delle norme in materia di diritti dell'uomo.

Motivazione

In tutte le azioni deve essere considerato primario il pieno rispetto dei diritti dell'uomo. In considerazione delle condizioni spesso precarie delle persone che richiedono asilo è indispensabile rispettare nelle procedure da seguire la dignità dell'essere umano, ancora troppo spesso calpestata nelle pratiche attuali.

Emendamento 5

Articolo 4, paragrafo 1

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7% delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (“azioni comunitarie”) relative alla politica d'asilo e alle misure applicabili ai gruppi target di cui all’articolo 6.

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 15% delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (“azioni comunitarie”) relative alla politica d'asilo e alle misure applicabili ai gruppi target di cui all’articolo 6.

Motivazione

La percentuale del 7% del bilancio destinata ad azioni comunitarie di tale strumento finanziario non è sufficiente in alcun caso per realizzare le ambizioni enunciate nella proposta con l'obiettivo, "... apportare benefici collettivi a livello dell'UE attraverso l'attuazione di azioni coordinate o comuni." (p.7). Per arrivare a "facilitare la cooperazione fattiva e concreta" (p.8) è decisamente necessario un importo più elevato.

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 2, lettera e bis) ( nuova)

 

e bis) l'assistenza giuridica nonché i servizi di interpretariato e di traduzione.

Motivazione

Tra le misure d'urgenza di cui all'articolo 5, la proposta menziona la necessità dell'"assistenza medica, psicologica o di altro genere" (art. 5, paragrafo 2, lettera c). La formulazione "o di altro genere" è piuttosto vaga e, a nostro avviso, è altrettanto importante che la persona richiedente asilo sia informata sui propri diritti e doveri. Per tale motivo è indispensabile un'assistenza giuridica comprensibile dal richiedente in questione, assistenza che va indicata esplicitamente tra le misure d'urgenza.

Emendamento 7

Articolo 9, paragrafo 1

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata in conformità della presente decisione.

1. Spetta all'autorità competente degli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata in conformità della presente decisione.

Motivazione

Le strutture interne di ogni Stato membro sono estremamente diverse. Per tale motivo la gestione e l'attuazione dei programmi pluriennali devono essere in funzione della legislazione e delle strutture interne di ogni Stato (territoriali o meno).

Emendamento 8

Articolo 18, paragrafo 2

2. Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere l’attuazione del regime d'asilo comune europeo.

2. Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere l’attuazione del regime d'asilo comune europeo, garantendo il pieno rispetto delle norme relative ai diritti dell'uomo.

Motivazione

In tutte le azioni deve essere considerato primario il pieno rispetto dei diritti dell'uomo. In considerazione delle circostanze spesso precarie delle persone che richiedono asilo, è innanzitutto indispensabile rispettare nelle procedure da seguire la dignità dell'essere umano, troppo spesso ancora calpestata nelle pratiche attuali.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

 

Riferimenti

(COM(2005)0123 – C6 0124/2005 – 2005/0046(COD))

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

DEVE
22.6.2005

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Fernando Fernández Martín
31.8.2005

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

14.11.2005

1.12.2005

25.1.2005

 

 

Approvazione

25.1.2005

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

22

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Milan Gaľa, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  COM(2005)0123, del 6.4.2005.
  • [2]  Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004.
  • [3]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per i bilanci (28.3.2006)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”
(COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD))

Relatrice per parere: Kathalijne Maria Buitenweg

BREVE MOTIVAZIONE

Nelle proposte relative al prossimo quadro finanziario dell'Unione (2007-2013) presentate al Parlamento e al Consiglio[1] la Commissione ha proposto una nuova rubrica 3 "Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia", con una dotazione totale di 24,705 miliardi di euro, di cui il 65% da destinare al completamento di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013[2] il Parlamento ha proposto un aumento di 1 miliardo di euro (ai prezzi 2004), precisando che l'importo dovrebbe essere destinato ai diritti fondamentali e alla lotta contro la criminalità. Il Consiglio europeo, tuttavia, nel suo accordo del 15-16 dicembre propone un importo di soli 6,630 miliardi di euro per questa politica settoriale.

I. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta in esame è una delle quattro proposte di decisione che compongono il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[3] presentato dalla Commissione il 6 aprile 2005 e destinato a coprire il periodo dal gennaio 2007 al dicembre 2013, per il quale è prevista una dotazione complessiva di 5.866 milioni di euro in stanziamenti d'impegno. Nell'ambito del programma quadro sono istituiti quattro fondi: il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo per l'integrazione e il Fondo per i rimpatri.

La proposta in questione concerne il Fondo europeo per i rifugiati, che mira essenzialmente a sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e per sostenere le conseguenze di tale accoglienza, anche in caso di afflusso massiccio di sfollati. La questione del sostegno finanziario per taluni aspetti di un regime di reinsediamento su scala comunitaria (relazione Lambert)[4] non è stata tuttavia ancora inserita nella proposta della Commissione.

I gruppi target comprendono:

· i rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, modificata dal Protocollo di New York del 1967, ammessi a risiedere in uno degli Stati membri, compresi coloro che hanno richiesto di essere ammessi a beneficiare dello status definito da tale Convenzione;

· i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, compresi coloro che hanno richiesto di essere ammessi a beneficiare dello status previsto da tale direttiva;

· i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE (afflusso massiccio di sfollati).

Il Fondo sostiene le azioni (azioni ammissibili) degli Stati membri relative a:

· condizioni di accoglienza e procedure di asilo;

· integrazione delle persone del gruppo target il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha carattere durevole e stabile;

· rimpatrio volontario delle persone dei gruppi target, escluse quelle che abbiano ricevuto una risposta negativa alla loro richiesta di protezione internazionale a titolo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del relativo Protocollo del 1967 o di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

· Un importo di 10 milioni di euro sarà destinato alla copertura delle prime settimane di azione in caso di afflusso massiccio di rifugiati o sfollati (misure d'urgenza).

Secondo la proposta della Commissione, gli Stati membri riceveranno annualmente un importo fisso (300.000 euro). L'importo sarà superiore per gli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 e per quelli che vi aderiranno nel periodo 2007-2013 (500.000 euro).

Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

· il 30%, in proporzione al numero delle persone ammesse come profughi o come beneficiarie di una protezione sussidiaria nel corso dei tre anni precedenti;

· il 70%, in proporzione al numero delle persone registrate nel corso dei tre anni precedenti come richiedenti lo status di profugo o di persona beneficiaria di una protezione sussidiaria ovvero ammesse come beneficiarie di una protezione temporanea.

La dotazione finanziaria del Fondo per il periodo 2007-2013 è pari a 1.184 milioni di euro, ripartiti come segue:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014...

TOTALE

Spese operative

S.I.

 

S.P.

60

140

140

150

200

204,2

208,6

 

1.102,8

54,77

105

150

145

175

202,1

206,4

64,52

1.102,8

Spese amministrative

1,3

1,6

1,5

1,6

1,85

1,55

1,8

 

11,2

Misure d'urgenza

10

10

10

10

10

10

10

 

70

S.A. + Spese ammin. + Misure d'urgenza

71,3

151,6

151,5

161,6

211,85

215,75

220,4

 

1.184

II. PROPOSTE DELLA RELATRICE PER PARERE

La proposta della Commissione, che pure va accolta positivamente, dà comunque adito ad alcune osservazioni:

1.        Gli stanziamenti indicati nella proposta di decisione hanno carattere puramente orientativo finché non sarà stato raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. Riguardo a questo specifico punto si presentano vari emendamenti.

2.        Per garantire la coerenza e la semplificazione, si propone un articolo comune relativo alle misure di esecuzione del Fondo da esaminare in sede di comitato consultivo. L'articolo include il programma di lavoro annuale, gli orientamenti e le proposte relative alla selezione dei progetti tra le altre misure da adottare in seno al comitato di cui sopra onde assicurare la trasparenza. Si propone pertanto un emendamento volto a creare un nuovo articolo 21 bis.

3.        Per garantire un'efficace procedura di comitato, si dovrebbe seguire l'approccio tradizionale della commissione per i bilanci di raccomandare il ricorso alla procedura consultiva. Si propone pertanto un emendamento all'articolo 51. Allo stesso tempo, tuttavia, è opportuno che il Parlamento faccia sì che le sue prerogative legislative siano rispettate. A tal fine si propongono emendamenti intesi ad evitare che il Parlamento perda la sua influenza sugli orientamenti strategici, che hanno carattere politico e non rappresentano misure tecniche d'esecuzione.

4.        E' importante garantire il controllo democratico attraverso idonee disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione del Fondo. Si propongono pertanto emendamenti agli articoli corrispondenti.

5.        E' preferibile finanziare le misure d'urgenza al di fuori del quadro delle prospettive finanziarie onde evitare che ogni anno debbano restare disponibili stanziamenti di bilancio senza garanzia che vengano utilizzati. Si presentano vari emendamenti a tal fine.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

I. Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  precisa che gli stanziamenti figuranti nella proposta di decisione rivestono carattere puramente indicativo finché non sarà stato raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per gli anni 2007 e seguenti;

Emendamento 2
Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter.   invita la Commissione a presentare, se del caso, una proposta volta ad adeguare l'importo finanziario di riferimento previsto per il programma una volta che il prossimo quadro finanziario pluriennale sarà stato adottato;

Motivazione

Gli emendamenti vogliono sottolineare che gli importi proposti devono essere confermati da un quadro finanziario pluriennale. Una volta che il quadro sia stato stabilito, la Commissione deve presentare un'altra proposta legislativa per determinare l'importo di riferimento definitivo.

Emendamento 3
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  ricorda che qualsiasi modifica delle disposizioni relative alla gestione concorrente a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("regolamento finanziario") deve essere oggetto di un approccio orizzontale nel contesto della revisione in corso del regolamento finanziario;

Motivazione

Le disposizioni del regolamento finanziario e le modalità d'esecuzione in materia di gestione concorrente sono esaustive e sufficienti per assicurare la gestione di tutti i fondi comunitari. Le deroghe alle disposizioni del regolamento finanziario dovrebbero essere limitate al minimo e, in linea di principio, dovrebbero essere disciplinate nel testo stesso del regolamento finanziario.

II. Proposta di decisione

Testo della Commissione[5]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 4

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Gli Stati richiedenti potrebbero avere un bisogno immediato di aiuto finanziario per coprire le spese risultanti da un afflusso massiccio di rifugiati quale descritto nella direttiva 2001/55/CE del Consiglio. Se lo Stato interessato formula una domanda in tal senso, un anticipo del finanziamento dovrebbe essere fornito non appena perviene la domanda, subordinatamente alla disponibilità di bilancio.

Motivazione

Si vuole evitare che ogni anno debbano restare disponibili stanziamenti di bilancio senza garanzia che vengano utilizzati, il che riduce allo stesso tempo il margine della nuova rubrica 3A. E' preferibile finanziare tali misure al di fuori del quadro delle prospettive finanziarie, secondo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)108 del 6 aprile 2005.

Emendamento 5

Considerando 10 ter (nuovo)

 

(10 ter) E' opportuno garantire un processo decisionale rapido per impegnare risorse finanziarie specifiche e mobilitarle il più velocemente possibile. Le procedure amministrative dovrebbero essere modificate di conseguenza e limitate allo stretto necessario. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Motivazione

Si vuole evitare che ogni anno debbano restare disponibili stanziamenti di bilancio senza garanzia che vengano utilizzati, il che riduce allo stesso tempo il margine della nuova rubrica 3A. E' preferibile finanziare tali misure al di fuori del quadro delle prospettive finanziarie, secondo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)108 del 6 aprile 2005.

Emendamento 6

Considerando 10 quater (nuovo)

 

(10 quater) I meccanismi di erogazione e utilizzo dei finanziamenti concessi in virtù della presente decisione dovrebbero riflettere l'urgenza della situazione. E' pertanto opportuno che venga fissata una scadenza per l'utilizzo dell'aiuto finanziario concesso.

Motivazione

Si vuole evitare che ogni anno debbano restare disponibili stanziamenti di bilancio senza garanzia che vengano utilizzati, il che riduce allo stesso tempo il margine della nuova rubrica 3A. E' preferibile finanziare tali misure al di fuori del quadro delle prospettive finanziarie, secondo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)108 del 6 aprile 2005.

Emendamento 7

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

 

Domande

 

Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dall'inizio dell'afflusso massiccio di rifugiati, lo Stato ammissibile può presentare alla Commissione una domanda di intervento del Fondo, fornendo tutte le informazioni disponibili.

Motivazione

Si vuole evitare che ogni anno debbano restare disponibili stanziamenti di bilancio senza garanzia che vengano utilizzati, il che riduce allo stesso tempo il margine della nuova rubrica 3A. E' preferibile finanziare tali misure al di fuori del quadro delle prospettive finanziarie, secondo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)108 del 6 aprile 2005.

Emendamento 8

Articolo 5 ter (nuovo)

 

Articolo 5 ter

 

Finanziamento anticipato

 

Non appena ricevuta la domanda di cui all'articolo 5 bis, la Commissione può, subordinatamente alla disponibilità di bilancio, adottare una decisione con la quale concede un finanziamento anticipato per le operazioni ammissibili più urgenti e fornire senza indugio tale anticipo allo Stato interessato in un'unica rata.

 

Quanto precede si applica unicamente ai casi in cui la domanda contiene un'esplicita richiesta di finanziamento anticipato.

Motivazione

Si vuole evitare che ogni anno debbano restare disponibili stanziamenti di bilancio senza garanzia che vengano utilizzati, il che riduce allo stesso tempo il margine della nuova rubrica 3A. E' preferibile finanziare tali misure al di fuori del quadro delle prospettive finanziarie, secondo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)108 del 6 aprile 2005.

Emendamento 9

Articolo 5 quater (nuovo)

 

Articolo 5 quater

 

Procedura di bilancio

 

1. Se la Commissione ha concluso che deve essere concesso un aiuto finanziario a valere sul Fondo, essa trasmette alle autorità di bilancio le proposte necessarie per autorizzare gli stanziamenti corrispondenti all'importo stabilito in conformità con l'articolo 22.

 

2. Non appena l'autorità di bilancio rende disponibili gli stanziamenti, la Commissione adotta una decisione di concessione della sovvenzione, tenendo conto dell'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 5 ter.

Motivazione

Si vuole evitare che ogni anno debbano restare disponibili stanziamenti di bilancio senza garanzia che vengano utilizzati, il che riduce allo stesso tempo il margine della nuova rubrica 3A. E' preferibile finanziare tali misure al di fuori del quadro delle prospettive finanziarie, secondo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)108 del 6 aprile 2005.

Emendamento 10

Articolo 13, paragrafo 1

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del Fondo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 1 112,7 milioni di euro.

1. L'importo finanziario di riferimento indicativo per l'esecuzione del presente strumento è fissato a 1 112,7 milioni di euro per il periodo di 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Motivazione

L'emendamento sottolinea che gli importi proposti dovranno essere confermati da un quadro finanziario pluriennale. Una volta che esso sia stato stabilito, la Commissione deve presentare una proposta legislativa per determinare l'importo di riferimento definitivo.

Emendamento 11

Articolo 14, paragrafo 1, comma 3

Per gli Stati che aderiranno all'Unione europea nel periodo 2008-2013 tale importo è fissato a 500 000 euro annui per la restante parte del periodo 2008-2013, a partire dall’anno successivo alla loro adesione.

Per gli Stati che aderiranno all'Unione europea nel periodo 2007-2013 tale importo è fissato a 500 000 euro annui per la restante parte del periodo 2008-2013, a partire dall’anno successivo alla loro adesione.

Motivazione

La decisione sulla data dell'adesione di Romania e Bulgaria è imminente. Questi due paesi non possono essere penalizzati di un importo di 200.000 euro l'anno per 6 anni solo per essere stati in grado di entrare nell'UE nel 2007.

Emendamento 12

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Articolo 15 bis

 

Si applicano le disposizioni del regolamento finanziario. Se la Commissione intende derogare a tali disposizioni per specifiche necessità del Fondo, ne informa esplicitamente e separatamente la commissione del Parlamento europeo competente per le questioni di bilancio.

Motivazione

Trasparenza riguardo all'applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario. Questo emendamento va considerato contestualmente all'emendamento 4 relativo all'articolo 53, paragrafo 1 (nuovo), che prevede la possibilità di una revisione intermedia.

Emendamento 13

Articolo 18 bis (nuovo)

 

Articolo 18 bis

 

Prima di adottare gli orientamenti strategici di cui all'articolo 18, su cui si basa il programma pluriennale, la Commissione sottopone il relativo progetto al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi dalla presentazione del progetto ciascuna istituzione può proporre modifiche, ove ritenga che il progetto non sia rispondente agli obiettivi stabiliti dall'autorità di bilancio, ovvero opporsi all'adozione del testo e, eventualmente, chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo da adottare secondo l'articolo 251 del trattato.

Motivazione

E' indispensabile che il Parlamento mantenga un'influenza sugli orientamenti strategici, data la loro natura politica che li differenzia dalle misure di esecuzione puramente tecniche. In linea di principio il Parlamento dovrebbe insistere a favore del mantenimento della procedura di codecisione (articolo 251) per l'adozione dei documenti strategici. Tuttavia, per lasciare una certa flessibilità alla Commissione, si propone una procedura in cui gli orientamenti strategici possono essere decisi secondo la procedura di comitato, a condizione che nessuna delle due istituzioni vi si opponga. Ciò significa che la procedura legislativa dovrebbe essere applicata solo in caso di forte opposizione dei colegislatori nei confronti del progetto di testo della Commissione.

Emendamento 14

Articolo 21 bis (nuovo)

 

Articolo 21 bis

 

Misure di esecuzione

 

Le misure necessarie all'esecuzione del programma concernenti le questioni in appresso sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52:

 

a) il programma di lavoro annuale;

 

b) la dotazione annuale e la ripartizione delle risorse tra le varie azioni del Fondo;

 

c) gli orientamenti generali relativi all'esecuzione del Fondo e i criteri e le procedure di selezione;

 

d) la ripartizione dei fondi tra le azioni che saranno gestite attraverso le corrispondenti autorità nazionali;

 

e) le modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni nonché di diffusione e trasferimento dei risultati;

 

f) le proposte riguardanti la selezione dei progetti.

Motivazione

Occorre introdurre un articolo sulle misure d'esecuzione per separare gli adeguamenti tecnici effettuati dai comitati dalle modifiche sensibili sotto il profilo politico, che spettano ai colegislatori (PE e Consiglio). L'approccio tradizionale della commissione per i bilanci è quello della procedura consultiva a norma della decisione del Consiglio 468/1999, allo scopo di assicurare procedure efficaci e rapide. Le proposte della Commissione riguardanti la selezione dei progetti possono essere presentate al comitato per motivi di trasparenza.

Emendamento 15

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

(b) provvedere affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10% delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

(b) provvedere affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 20% delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

Motivazione

La Corte dei conti, nelle sue relazioni annuali 2003 e 2004, ha constatato l'esistenza di punti deboli nel sistema di controllo relativo al Fondo europeo per i rifugiati. Per evitare che tali punti deboli si ripresentino in futuro, gli Stati membri dovrebbero assicurare, mediante controlli su almeno il 20% del totale delle spese ammissibili, che le azioni siano gestite in conformità delle norme comunitarie vigenti. Ciò corrisponde anche a quanto raccomandato dalla Corte dei conti europea.

Emendamento 16

Articolo 49, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

La Commissione provvede a che le azioni coperte dalla presente decisione siano oggetto di valutazione preliminare, monitoraggio e valutazione ex-post. Essa garantisce che il programma sia accessibile e che venga eseguito in modo trasparente.

Motivazione

Il programma deve essere monitorato e valutato alle debite scadenze, onde garantire il controllo democratico.

Emendamento 17

Articolo 49, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, con regolarità e tempestività, in merito all'esecuzione del programma, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse disponibili.

Motivazione

I due rami dell'autorità di bilancio devono ricevere informazioni regolari e tempestive per assicurare che il programma sia monitorato e valutato in modo efficace.

Emendamento 18

Articolo 50, paragrafo 4

4. Entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2008-2010) e il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:

 

(a) entro ...*, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione del Fondo, alla luce degli obiettivi di quest'ultimo, unitamente a una proposta sull'evoluzione futura del Fondo. Inoltre, presenta annualmente una breve relazione di monitoraggio sullo stato di esecuzione del Fondo europeo per i rifugiati;

 

(b) entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2008-2010) e il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), una relazione di valutazione ex-post riguardante l'esecuzione e i risultati del programma, una volta completata l'esecuzione.

 

____________

* tre anni dall'adozione della presente decisione.

Motivazione

Il Fondo deve essere monitorato e valutato alle debite scadenze, onde garantire il controllo democratico.

Emendamento 19

Articolo 51, paragrafo 2

2. Sono considerate ricevibili le relazioni che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

2. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

Emendamento 20

Articolo 52, paragrafi 1 e 2

1. La Commissione è assistita dal comitato comune “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, creato dalla decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” ../… (la presente decisione e le decisioni ….., …… e …..) (in seguito denominato “comitato”).

1. La Commissione è assistita dal comitato comune “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, creato per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” ../… (la presente decisione e le decisioni ….., …… e …..) (in seguito denominato “comitato”).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Nell'attesa di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa alla riforma del regime di comitatologia, la procedura consultiva a norma degli articoli 3 e 7 della decisione del Consiglio 1999/468/CE rappresenta l'approccio standard della commissione per i bilanci per garantire che le procedure di comitato siano efficaci e trasparenti.

Emendamento 21

Articolo 53

 

1. Entro la fine del 2010 la Commissione può deferire la presente decisione per una revisione intermedia al fine di migliorare l'attuazione del Fondo.

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Motivazione

Consentire una certa flessibilità e prevedere la possibilità di migliorare l'attuazione del Fondo.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”

Riferimenti

COM(2004)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

BUDG
22.6.2005

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Kathalijne Maria Buitenweg]
22.6.2005

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

23.6.2006

 

 

 

 

Approvazione

23.6.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

26

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Nina Škottová, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kathalijne Maria Buitenweg, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

Riferimenti

COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD)

Presentazione della proposta al PE

6.4.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

LIBE
22.6.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

AFET
22.6.2005

DEVE
22.6.2005

BUDG
22.6.2005

EMPL 22.6.2005

CULT 22.6.2005

Pareri non espressi
  Decisione

EMPL
12.1.2006

CULT 16.6.2005

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Barbara Kudrycka
6.6.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

4.10.2005 1.6.2006

1.12.2005 23.10.2006

22.2.20066.11.2006

3.4.2006

18.4.2006

Approvazione

6.11.2006

Esito della votazione finale

+

0

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mihael Brejc, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ole Krarup, Barbara Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria da Assunção Esteves, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Salvatore Tatarella

Deposito

29.11.2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)