RELAZIONE Una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti
19.12.2006 - (2006/2175(INI))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Johannes Blokland
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" (COM(2005)0666),
– visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE in virtù dei quali le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nei vari settori delle politiche comunitarie allo scopo di promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle attività economiche,
– visto l’articolo 175 del trattato CE,
– vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[1] e in particolare l'articolo 8,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM(2005)0670),
– vista la sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione intitolata "Verso una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti"[2],
– vista la sua risoluzione del 19 novembre 2003 concernente la relazione di verifica sulla direttiva 75/442/CEE del Consiglio (direttiva quadro sui rifiuti)[3],
– viste la sua risoluzione del 14 novembre 1996 sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti[4] e la risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti[5],
– viste le sentenze della Corte di giustizia europea, in particolare nelle cause C-203/96, C-365/97, C-209/98, C-418/99, C-419/99, C-9/00, C-228/80, C-458/00, C-416/02 e C-121/03,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0438/2006),
1. Introduzione
A. considerando che l'articolo 8 del Sesto programma d'azione in materia di ambiente ha fissato scopi, obiettivi e principi molto chiari per la politica dell'UE in materia di rifiuti,
B. considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, punto iv), del Sesto programma d'azione in materia di ambiente prevede l'elaborazione o la revisione delle direttive sui rifiuti edilizi e di demolizione, sui fanghi di depurazione e sui rifiuti biodegradabili,
2. La situazione attuale
C. considerando che, nonostante alcuni successi conseguiti dalla politica dell'UE in materia di rifiuti negli ultimi 30 anni, permangono i seguenti problemi:
1. il volume dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi continua ad aumentare;
2. le potenzialità per la prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio non sono usate al massimo;
3. i trasporti illegali (transfrontalieri) di rifiuti continuano ad aumentare;
4. la gestione dei rifiuti comporta emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
5. manca una legislazione inerente a taluni importanti flussi di rifiuti;
6. la legislazione in materia di rifiuti è in molti casi attuata in modo inadeguato;
7. gli Stati membri adottano approcci diversi alla soluzione dei problemi posti dai rifiuti;
8. l'attuale formulazione della normativa dell'UE sui rifiuti dà luogo ad alcuni problemi di interpretazione,
D. considerando che le economie sono come gli ecosistemi: ambedue sfruttano energia e materiali per trasformarli in prodotti e processi, con la differenza che la nostra economia segue flussi di risorse lineari mentre la natura è ciclica; considerando che gli ecosistemi svolgono funzioni che convertono i rifiuti in risorse trasferendo l'energia proveniente dalla luce del sole, mentre i processi industriali non sono in grado di farlo; considerando, nel contesto di economie e popolazioni in rapida crescita, che la produzione e i prodotti che generano flussi di rifiuti che la natura non può assorbire né trasformare in nuove risorse risultano sempre più problematici sotto il profilo della sostenibilità,
E. considerando che è urgentemente necessaria una trasformazione dell'attuale sistema di produzione e di consumo; che l'obiettivo principale è quello di modificare il consumo in un'ottica sostenibile e rendere i processi di estrazione delle materia prime, la produzione e la concezione dei prodotti il più possibile compatibili con le concezioni e i processi naturali,
F. considerando che una migliore comprensione del funzionamento dei sistemi naturali e dell'organizzazione della produzione in base a orientamenti biologici può nel contempo migliorare l'ambiente e istituire un principio fondamentale,
G. considerando che la promozione di pratiche più integrate e sistemiche, quali ad esempio il raggruppamento di produzioni, il pensiero funzionale (trasformare prodotti in servizi), la dematerializzazione e lo sviluppo di una tecnologia basata sull'imitazione della natura, è un mezzo per evitare la produzione di rifiuti,
3. Obiettivi di una politica dell'UE in evoluzione in materia di rifiuti
H. considerando che nella maggior parte degli Stati membri, lo smaltimento, in particolare in discarica, permane la forma più comune di trattamento dei rifiuti,
I. considerando che la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il ricupero dell'energia dei rifiuti, in tale ordine di importanza, possono permettere un risparmio di risorse naturali,
J. considerando che gli obiettivi di prevenzione a livello comunitario e nazionale non sono mai stati conseguiti, nonostante la prevenzione continui a costituire l'obiettivo principale,
K. considerando che non esistono norme minime comunitarie adeguate applicabili ai numerosi impianti di recupero e riciclaggio, il che dà luogo a livelli diversi di tutela ambientale negli Stati membri, a dumping ecologico e a distorsioni della concorrenza,
1. riconosce che la comunicazione della Commissione intitolata "Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" costituisce una base di discussione sulla futura politica in materia di rifiuti;
2. sottolinea che l'obiettivo essenziale della gestione dei rifiuti è quello di raggiungere un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana anziché quello di facilitare il funzionamento del mercato interno per il recupero dei rifiuti;
3. ribadisce che bisogna tener conto non solo dell'impatto ambientale nell'UE ma anche di quello al di fuori dell'UE;
4. sottolinea l'importanza dei principi generali della gestione dei rifiuti, quali il principio della precauzione e il principio secondo cui chi inquina paga, il principio della responsabilità del generatore dei rifiuti e, per flussi di rifiuti specifici, il principio della responsabilità individuale del produttore, come pure i principi di prossimità e di autosufficienza;
4. Azioni principali
5. sottolinea che la completa attuazione dell'attuale legislazione dell'UE in materia di rifiuti e la sua applicazione omogenea in tutti gli Stati membri costituisce una priorità essenziale;
6. ritiene incomprensibile che, nonostante la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, manchino molte misure e strumenti concreti di esecuzione (che erano previsti nel Sesto programma d'azione in materia di ambiente);
4.1 Semplificazione e ammodernamento della legislazione esistente
7. sottolinea che la modifica delle definizioni dovrebbe intervenire unicamente per motivi di chiarimento e non per indebolire le norme sulla tutela dell'ambiente o per incoraggiare l'accettazione da parte del pubblico di un concetto (ad esempio moderando la connotazione negativa dei termini "rifiuti" o "smaltimento");
8. sottolinea che le decisioni politiche, quali le definizioni di rifiuti, recupero e smaltimento, non devono essere adottate a livello di comitatologia bensì mediante codecisione;
9. sottolinea che il ricorso alla procedura di comitatologia deve essere limitato a decisioni di carattere non politico, in particolare quelle di natura tecnica e scientifica;
10. si oppone a una declassificazione generale dei rifiuti che possa condurre a un trattamento ambientale inadeguato e all'assenza di tracciabilità dei flussi di rifiuti; sottolinea che le procedure per la declassificazione dei rifiuti possono essere prese in considerazione solo per casi eccezionali di flussi di rifiuti omogenei, quali compost, aggregati riciclati, carta e vetro di recupero;
11. sottolinea che i rifiuti che cessano di essere qualificati tali possono acquisire questo status solo qualora il flusso di rifiuti in questione sia stato sottoposto ad un'operazione completa di riutilizzo, riciclaggio o utile impiego – il che non esclude la possibilità che un'operazione di utile impiego finisca col produrre nuovi rifiuti – e risulti conforme alle norme concordate a livello europeo, risultando idoneo all’impiego per scopi prefissati, e dopo che siano state adottate e applicate norme in materia di tracciabilità;
12. esige che tutti i rifiuti destinati al recupero di energia o all'incenerimento rimangano rifiuti, ai quali va applicata la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti[6];
13. sottolinea che gli elenchi relativi al recupero e allo smaltimento figuranti negli allegati alla direttiva quadro sui rifiuti devono essere rivisti e adattati alle attuali pratiche di gestione dei rifiuti secondo la procedura di codecisione;
14. esprime forti riserve sul proposto metodo di calcolo dell'efficienza energetica e sul fatto che esso va applicato unicamente agli inceneritori urbani; chiede alla Commissione di rivedere la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti al fine di fissare norme ambientali omogenee (in materia di emissioni ed efficienza energetica) per l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti;
4.2 Introdurre il concetto di ciclo di vita nella politica in materia di rifiuti
15. sottolinea l'importanza centrale della gerarchia dei rifiuti, che stabilisce le seguenti priorità d'azione in ordine decrescente:
– prevenzione;
– riutilizzo;
– riciclaggio materiale;
– altre operazioni di recupero, ad esempio il recupero di energia;
– smaltimento;
come regola generale della gestione dei rifiuti finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti e le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente risultanti dalla produzione e gestione dei rifiuti;
16. considera il concetto del ciclo di vita uno strumento utile per valutare l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana; sottolinea che la gerarchia stessa si basa su tale concetto, ma riconosce che in casi eccezionali le analisi sul ciclo di vita e su altri parametri possono applicarsi per discostarsi dalla gerarchia dei rifiuti, sebbene solo quando sia chiaramente assodato che un'altra opzione è di fatto migliore per motivi ambientali o di salute oppure per evitare costi ingiustificatamente elevati;
4.3 Migliorare la base della conoscenza
17. appoggia il miglioramento della base della conoscenza in relazione alla politica sui rifiuti dell'UE, ma sottolinea che è più importante attuare misure concrete;
4.4 Prevenzione dei rifiuti
18. deplora la mancanza di obiettivi quantitativi e qualitativi applicabili a tutti i rifiuti in questione, che sono stati indicati come una delle azioni prioritarie nel Sesto programma d'azione per l'ambiente; invita la Commissione a presentare proposte di obiettivi al momento della sua valutazione finale del Sesto programma d'azione per l'ambiente;
19. chiede alla Commissione di presentare misure concrete di prevenzione dei rifiuti nei settori della politica sui prodotti, della politica sulle sostanze chimiche e della progettazione ecologica per limitare al massimo la generazione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive nei rifiuti, favorendo così il trattamento sicuro ed ecologicamente corretto dei rifiuti; sottolinea l'importanza di promuovere prodotti e tecnologie che siano meno dannosi per l'ambiente come pure prodotti che siano più adatti al riutilizzo e al riciclaggio;
20. sottolinea l'interazione della strategia in materia di rifiuti con altre strategie tematiche, con particolare riferimento all'utilizzo durevole delle risorse naturali, allo sviluppo sostenibile e alla politica integrata dei prodotti;
21. invita la Commissione a sviluppare una serie di indicatori entro il 2008, come annunciato nella strategia sulle risorse;
22. sottolinea che una corretta attuazione del concetto di responsabilità del produttore costituisce uno strumento incisivo per la prevenzione dei rifiuti;
23. sottolinea il ruolo che rivestono le campagne di informazione nel campo della politica dei rifiuti, segnatamente a livello di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione ai vantaggi di una gestione sostenibile dei rifiuti;
24. invita la Commissione a rafforzare gli aspetti relativi alla prevenzione dei rifiuti nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili elaborati nell'ambito della direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento[7] e di inserire in tali documenti istruzioni pertinenti;
4.5 Riutilizzo
25. invita la Commissione a presentare misure concrete per promuovere le attività di riutilizzo e di riparazione:
– creando un accreditamento per i centri di riutilizzo;
– introducendo un'aliquota IVA ridotta sui prodotti venduti da centri di riutilizzo accreditati;
– elaborando una tabella di marcia per definire standard di riutilizzo a livello UE;
– assicurando la sorveglianza e il rendiconto sulle attività di riutilizzo;
4.6 Verso una società europea del riciclaggio
26. sottolinea l'importanza di fissare norme minime comuni per il recupero e il riciclaggio a livello dell'UE e ribadisce che si potranno instaurare condizioni omogenee soltanto quando l'impiego di strumenti economici sarà armonizzato in tutta l'Unione europea;
27. sottolinea l'importanza della separazione alla fonte dei rifiuti come pure degli obiettivi di riciclaggio e della responsabilità dei produttori al fine di accrescere la percentuale di riciclaggio di taluni flussi di rifiuti;
28. riconosce la necessità di pervenire a una migliore cooperazione in seno all'UE in merito alla gestione dei problemi connessi con i rifiuti transfrontalieri;
29. sottolinea che un approccio basato sui materiali e volto a promuovere il riciclaggio deve essere complementare a un approccio basato sul flusso di rifiuti; invita la Commissione a proseguire il suo studio di fattibilità pratica ed economica di tale strategia;
30. invita nuovamente la Commissione a proporre direttive distinte sui rifiuti biodegradabili, sui rifiuti edilizi e di demolizione e sui fanghi di depurazione, come indicato nel Sesto programma di azione in materia di ambiente;
31. chiede alla Commissione di dar seguito al suo Libro verde sui PVC e a proporre una direttiva distinta per questi ultimi, in considerazione dei numerosi problemi che causano all'ambiente e alla salute nel loro intero ciclo di vita e in particolare quando si trasformano in rifiuti;
32. chiede che le quantità di rifiuti destinate allo smaltimento siano ridotte al minimo; invita nuovamente la Commissione a procedere a una revisione della direttiva relativa alle discariche, che preveda il seguente scadenzario:
– a partire dal 2010, divieto di smaltimento in discarica per i rifiuti non pretrattati aventi componenti fermentabili;
– a partire dal 2015, divieto di smaltimento in discarica di carta, cartone, vetro, tessili, legno, plastica, metalli, gomma, sughero, terraglia, cemento, mattoni e tegole;
– a partire dal 2020, divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti riciclabili;
– dal 2025 divieto di discarica di tutti i restanti rifiuti tranne quando si tratta di rifiuti inevitabili o pericolosi (ad esempio, ceneri di filtraggio);
33. ritiene che il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti[8] dia attuazione agli obblighi giuridici emananti dalla Convenzione di Basilea e dalle decisioni dell'OCSE; appoggia la prevenzione del dumping ecologico e dei recuperi fittizi e sottolinea che uno degli obiettivi della regolamentazione sulle spedizioni di rifiuti è quello di migliorare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti garantendo un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
34. sottolinea il diritto degli Stati membri di applicare il principio di prossimità e di autosufficienza in relazione al recupero o allo smaltimento di rifiuti misti urbani al fine di promuovere la pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti e delle capacità di incenerimento dei rifiuti;
0
0 0
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri.
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Nel dicembre 2005, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, unitamente a una proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti.
La strategia è il risultato del Sesto programma d’azione in materia d’ambiente (del luglio 2002) e fa seguito alle conclusioni del Consiglio e alle conclusioni del Parlamento, dell’aprile 2004, in risposta a una comunicazione della Commissione. L’obiettivo della strategia è di contribuire a raggiungere un uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali al fine di ridurre l’impatto negativo dei rifiuti sull’ambiente. Questa è una delle ragioni per la pubblicazione simultanea della strategia sull’uso delle risorse.
L’avvio della politica comunitaria sui rifiuti risale a più di 30 anni fa. La crescente consapevolezza dei problemi causati dai rifiuti e i rischi per l’ambiente e la salute pubblica, dovuti agli effetti dannosi connessi all’abbandono incontrollato dei rifiuti, hanno reso necessaria tale scelta strategica. Questa è la ragione principale che ha indotto a sviluppare una politica in materia di rifiuti. L’obiettivo primario di tale politica è sempre stato quello di proteggere l’ambiente, un impegno da non dimenticare.
2. La situazione attuale
Nel corso degli ultimi 30 anni si sono raggiunti molti risultati. Diverse sostanze dannose sono state eliminate dai prodotti, scomparendo conseguentemente anche dai rifiuti, mentre è aumentato il numero dei metodi di trattamento dei rifiuti rispettosi dell’ambiente. Andrebbe, tuttavia, sottolineato che gli Stati membri ottengono risultati molto diversi fra loro per quanto attiene al volume dei rifiuti riutilizzati o riciclati. A livello UE, sono state adottate normative che regolamentano l’esportazione, lo smaltimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti. Inoltre, sono state introdotte normative particolari relative a flussi di rifiuti specifici, quali batterie, imballaggi, veicoli e apparecchiature elettriche. Le difficoltà insite nel fatto di adottare, recepire, monitorare e imporre normative riguardanti così tanti flussi di rifiuti e metodi di trattamento diversi, con riferimento a 25 diversi Stati membri, appaiono evidenti.
Malgrado i notevoli risultati raggiunti, sia in termini legislativi che di attuazione normativa, è possibile rilevare la presenza dei problemi e delle carenze seguenti:
· Il volume dei rifiuti è in continuo aumento.
· Il volume dei rifiuti smaltiti in discarica è ancora troppo elevato.
· Il volume dei rifiuti riutilizzati o riciclati è ancora troppo limitato.
· Esistono ancora troppe e troppo profonde divergenze fra gli Stati membri per quanto attiene ai progressi relativi alla politica dei rifiuti (e alla sua applicazione).
· In parte quale conseguenza di ciò, il trasporto di rifiuti avviene ancora troppo spesso in modo illegale e indesiderato.
· Il dibattito sull’interpretazione e l’attuazione della politica dei rifiuti, anche per quanto riguarda le definizioni, è sempre aperto.
· La legislazione UE sui rifiuti è recepita e applicata in modo inadeguato.
Alla luce di tali problematiche, il relatore si compiace che la Commissione abbia infine avanzato una proposta di strategia. Purtroppo però, la proposta affronta i problemi sopramenzionati in modo molto limitato. Nell’ambito della prevenzione e del riciclaggio vengono proposte poche misure tangibili e gli unici suggerimenti concreti fra quelli presentati sono stati inclusi nella revisione della direttiva quadro.
3. Obiettivi di una politica comunitaria sui rifiuti in continua evoluzione
Il principale obiettivo della politica comunitaria sui rifiuti è proteggere l’ambiente, non agevolare il mercato interno dei rifiuti. Ovviamente è indispensabile evitare la concorrenza sleale su tale mercato, il che comporta che tutti gli Stati membri devono tenere conto e rispettare gli stessi criteri ambientali. A dispetto di una storia trentennale in materia di legislazione comunitaria sui rifiuti, siamo ancora purtroppo molto lontani dal riuscire a imporre gli stessi criteri di tipo ambientale. Nel caso di molti flussi di rifiuti non esiste finora alcuna normativa specifica. Inoltre, la legislazione vigente non è recepita e imposta (allo stesso modo) in ogni Stato membro. È pertanto indispensabile impegnarsi per migliorare le modalità di applicazione, recepimento e imposizione della vigente legislazione UE in materia di rifiuti.
Va inoltre sottolineato che il principio di precauzione, il principio secondo cui “chi inquina paga”, il principio della responsabilità del produttore e i principi della vicinanza e dell’autosufficienza devono continuare ad avere piena applicazione nella futura politica comunitaria sui rifiuti. Soprattutto per i flussi di rifiuti specifici, il principio della responsabilità individuale del produttore può determinare risultati positivi, come nel caso, ad esempio, di imballaggi, batterie, veicoli e apparecchiature elettriche.
4. Le misure chiave
La Commissione propone un pacchetto di misure che possono essere ricondotte a quattro aree principali. Tali misure sono illustrate e commentate di seguito:
4.1 Semplificazione e ammodernamento della legislazione vigente
La Commissione propone di chiarire, applicare diversamente o interpretare in altra maniera alcune delle definizioni relative al settore, quali quelle riguardanti i concetti di rifiuti, smaltimento, recupero e riciclaggio. Dal punto di vista pratico, risultano fraintendimenti e incertezze riguardo alle definizioni in uso nell’ambito della politica comunitaria sui rifiuti. La ragione principale va ricercata nell’estrema complessità della situazione, che implica ogni sorta di flussi di rifiuti diversi e varie modalità di gestione. Inoltre, l’industria del settore si è spesso impegnata a mettere alla prova i limiti della legislazione comunitaria in materia, ricorrendo ai tribunali. Da qui una serie di sentenze della Corte di giustizia europea tese a interpretare o chiarire la legislazione. In linea generale, la prassi è che la Corte di giustizia prenda in esame solamente i casi che riguardano contrasti con la legislazione vigente. Però, dal momento che la legislazione vigente è evidentemente in alcuni punti confusa e carente, la Corte ha dovuto farsi maggiormente carico delle responsabilità che competono al legislatore.
Il compito del legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) è ora quello di risolvere il problema delle carenze e della mancanza di chiarezza della legislazione. È estremamente importante, però, che l’approccio avvenga in modo ben ponderato. Modificando le definizioni si potrebbe nuovamente andare incontro a un lungo periodo di incertezze, rinnovando le problematiche connesse alle modalità di interpretazione delle nuove definizioni. Pertanto è più conveniente mantenere come base le definizioni attuali, limitandosi a chiarirle e integrarle laddove necessario. L’intera gamma delle definizioni è volta a definire un quadro comprensibile per la legislazione europea sui rifiuti. L’obiettivo che si vuole raggiungere modificando le definizioni non ha nulla a che fare con i problemi di immagine o con la volontà di risolvere le problematiche connesse ad alcune delle norme previste nell’ambito della legislazione sui rifiuti. Modificare la definizione di rifiuti per fare in modo che alcuni flussi siano classificati come prodotti, così da privarli dell’etichetta negativa di “rifiuti” che li caratterizza, non è una motivazione legittima per introdurre un tale modifica. Lo stesso dicasi per l’intenzione di modificare la definizione di recupero allo scopo di liberarsi dell’immagine negativa dello smaltimento. Anche il mancato raggiungimento, nell’ambito delle altre direttive, degli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei flussi di rifiuti non rappresenta una buona ragione per modificare le definizioni. Ancora una volta andrebbe sottolineato che le definizioni andrebbero modificate seguendo criteri di logica, coerenza e chiarezza. Se emergono problemi connessi agli obiettivi, allora risulterà forse necessario modificare gli obiettivi e non le definizioni!
4.1.1 Definizione di rifiuti
La Commissione propone di riconoscere la possibilità di classificare i flussi di rifiuti come non rifiuti. A tal fine vengono stabiliti di cosiddetti criteri di “cessazione della qualifica di rifiuto”. Tale approccio richiede, tuttavia, una grande cautela. È fondamentale specificare fin dall’inizio che ciò è possibile solo per un numero limitato di flussi di rifiuti, vale a dire quei flussi omogenei che non hanno (e non possono avere) alcun impatto negativo sull’ambiente. Altro presupposto fondamentale è che tale status di non rifiuto non deve portare a ridurre le misure di tutela dell’ambiente. Infine, detto status può essere attribuito esclusivamente dopo che i rifiuti hanno subito un trattamento da cui deriva un prodotto rispondente ai criteri di qualità specifici a livello europeo, dando garanzia di un impiego per scopi prefissati in base a modalità di sicurezza e di rispetto dell’ambiente. I flussi di rifiuti ammissibili a ottenere lo status di non rifiuto sono il compost riciclato e i rifiuti inerti derivanti dall’attività edilizia (pietrisco granulare).
4.1.2 Definizione delle attività di smaltimento e recupero
Le definizioni previste dalla legislazione attuale, così come sono interpretate dalla Corte di giustizia europea, non favoriscono la promozione delle buone pratiche ambientali. Ad esempio, la Corte afferma che il coincenerimento dei rifiuti nei forni a cemento costituisce recupero, mentre l’incenerimento in un impianto specializzato è un’operazione di smaltimento, sebbene nel caso degli impianti di coincenerimento i criteri ambientali relativi alle emissioni inquinanti siano meno rigorosi. Al fine di risolvere la questione, la Commissione propone di definire come recupero le attività degli impianti di incenerimento ad alta efficienza energetica. Tale approccio solleva alcuni interrogativi, poiché le pratiche di incenerimento dei rifiuti sono chiaramente finalizzate in modo specifico a smaltire i rifiuti. Il modo migliore di risolvere il problema sarebbe quello di imporre sia agli impianti di incenerimento che a quelli di coincenerimento il rispetto degli stessi criteri ambientali. Dal punto di vista pratico, tale obiettivo può essere raggiunto modificando la direttiva sull’incenerimento dei rifiuti al fine di applicare le stesse norme in materia di emissioni ed efficienza energetica sia agli impianti di incenerimento che a quelli di coincenerimento.
La Commissione attribuisce ai comitati tecnici un ruolo fondamentale nel momento in cui si tratta di decidere quando i rifiuti cessano di essere considerati tali o quando un’attività può essere considerata smaltimento oppure recupero. Tenuto conto delle loro potenziali ripercussioni, tali decisioni devono essere prese a livello politico, tramite la procedura di codecisione.
4.2 Introduzione del concetto del ciclo di vita nell’ambito della politica sui rifiuti
La Commissione propone di effettuare un’analisi del ciclo di vita al fine di selezionare la migliore modalità di gestione di un flusso di rifiuti. Grazie a questo tipo di analisi è possibile stabilire la modalità di gestione migliore dal punto di vista ambientale, prendendo in considerazione l’intero ciclo di vita, dalla produzione in poi, incluso il trattamento dei rifiuti. In linea di principio, tale approccio merita un giudizio positivo, essendo basato su una visione globale d’impatto ambientale. D’altro canto, si profila il rischio che si tratti di un approccio per lo più teorico nella sua essenza. Nella pratica risulterà molto difficile eseguire un’analisi del ciclo di vita che si dimostri obiettiva. Se l’analisi prevede la presenza di fattori incerti, ciò darà adito a molte discussioni, giungendo rapidamente una valutazione che sarà frutto di considerazioni politiche piuttosto che esclusivamente tecniche.
Pertanto è preferibile mantenere, quale base di partenza, l’attuale gerarchia a cinque livelli, prevedendo comunque alcune eccezioni per un numero limitato di specifici flussi di rifiuti. In tal caso, occorre ovviamente dimostrare in modo certo che la gestione dei rifiuti a un livello inferiore della gerarchia ha vantaggi ambientali evidenti. Inoltre, tali decisioni non devono essere affidate ai comitati tecnici, trattandosi di decisioni politiche.
4.3 Migliorare la base di conoscenze
Per quanto sia sempre auspicabile migliorare la base di conoscenze in materia di politica dei rifiuti, si corre il rischio di dedicare a tale attività una quantità sproporzionata di tempo ed energia. Ciò non deve avvenire a discapito dell’adozione e dell’attuazione di misure concrete volte a migliorare la politica dei rifiuti e a meglio proteggere l’ambiente.
La base di conoscenze necessaria a effettuare un’analisi del ciclo di vita, ad esempio, deve condurre all’elaborazione di un metodo obiettivo ed essere verificata da un comitato di esperti indipendenti.
4.4 Prevenzione dei rifiuti
La Commissione si limita a proporre che le possibili misure in materia di prevenzione dei rifiuti rientrino principalmente fra le competenze degli Stati membri. Il Sesto programma d’azione in materia d’ambiente stabilisce in modo chiaro la necessità di introdurre specifici obiettivi di riduzione. La Commissione non fissa però tali obiettivi, sebbene ciò risulti necessario a causa del continuo aumento nella produzione dei rifiuti. Quale che sia il modo scelto per farlo, occorre separare la crescita economica dalla produzione di rifiuti. Ribadendo l’introduzione del principio di responsabilità del produttore, si può forse raggiungere tale obiettivo.
4.5 Verso una società europea del riciclaggio
L’obiettivo di una società del riciclaggio, a cui aspira la Commissione, è senz’altro lodevole. Tuttavia, è fondamentale prendere atto che si tratta purtroppo di un obiettivo ancora molto lontano. Sebbene il Sesto programma d’azione in materia d’ambiente specifici che la Commissione è chiamata a introdurre nuove direttive in materia di rifiuti biologici, rifiuti derivanti dall’attività edilizia e fanghi di depurazione, ciò non è ancora avvenuto. Eppure tali normative sono assolutamente necessarie, vista l’attuale assenza di norme certe in materia, che non agevola né la tutela dell’ambiente né il mercato interno del riciclaggio. Inoltre, è l’industria stessa a chiedere normative europee su questi flussi di rifiuti.
È poi molto sorprendente che la Commissione lasci intendere che l’attuale legislazione UE rappresenta un problema, arrivando persino a suggerire la necessità di modificare gli obiettivi per il riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei rifiuti di apparecchiature elettriche. Inoltre, secondo la Commissione, il regolamento sulle spedizioni di rifiuti andrebbe rivisto, sebbene (a seguito di intensi negoziati), la sua pubblicazione sia prevista a breve. A riguardo, la Commissione non coglie nel segno, dal momento che il regolamento sulle spedizioni di rifiuti è esattamente inteso a impedire le spedizioni transfrontaliere che cercano di eludere le norme ambientali o a trattare i rifiuti in base a modalità meno rispettose dell’ambiente.
È pertanto fondamentale che il Parlamento europeo e il Consiglio dichiarino espressamente che l’obiettivo principale della legislazione europea in materia di rifiuti è la protezione dell’ambiente.
Infine, la Commissione propone di abrogare la direttiva sugli oli usati. La proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti mantiene l’obbligo di raccogliere gli oli usati. Si profila il rischio, però, di una mancanza di motivazione nel caso in cui si proceda alla combustione degli oli usati. A giustificare tale proposta vi è il fatto che l’analisi del ciclo di vita ha, a quanto pare, evidenziato che la rigenerazione degli oli usati non comporta vantaggi ambientali notevolmente superiori rispetto alla combustione. Tale risultato è però contestato dall’industria di trattamento dell’olio. Inoltre, diversi gli Stati membri hanno specificatamente incanalato i loro investimenti verso infrastrutture destinate al trattamento degli oli usati. La proposta della Commissione risulta in contrasto con l’obiettivo di istituire una società del riciclaggio.
PROCEDURA
Titolo |
Una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti |
|||||||||||
Numero di procedura |
||||||||||||
Commissione competente per il merito |
ENVI |
|||||||||||
Commissione(i) competente(i) per parere |
ITRE |
|
|
|
|
|||||||
Pareri non espressi |
ITRE |
|
|
|
|
|||||||
Cooperazione rafforzata |
|
|
|
|
|
|||||||
Relatore(i) |
Johannes Blokland |
|
||||||||||
Relatore(i) sostituito(i) |
|
|
||||||||||
Esame in commissione |
13.7.2006 |
|
|
|
|
|||||||
Approvazione |
28.11.2006 |
|||||||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
51 0 0 |
||||||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Marie-Noëlle Lienemann, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund |
|||||||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Giovanni Berlinguer, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Bairbre de Brún, Hélène Goudin, Ambroise Guellec, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik |
|||||||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
|
|||||||||||
Deposito |
19.12.2006 |
|
||||||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
|
|||||||||||