RACCOMANDAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo che modifica l’accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

20.12.2006 - (6987/2006 – C6‑0124/2006 – 2005/0071(AVC)) - ***

Commissione per lo sviluppo
Relatore: José Ribeiro e Castro

Procedura : 2005/0071(AVC)
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A6-0469/2006
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo che modifica l’accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

(6987/2006 – C6‑0124/2006 – 2005/0071(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (6987/2006)[1],

–   visto il progetto di accordo che modifica l'accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro,

–   vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, comma 2 e dell'articolo 310 del trattato CE (C6‑0124/2006),

–   visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la raccomandazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per gli affari esteri (A6‑0469/2006),

1.  esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati d'Africa, dei Carabi e del Pacifico.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

I negoziati per la revisione dell'accordo di Cotonou si sono conclusi sotto la presidenza congiunta del Lussemburgo e di Capo Verde il 23 febbraio 2005 a Bruxelles e il trattato di modifica è stato ufficialmente firmato il 25 giugno 2005 a Lussemburgo.

Si tratta della prima revisione quinquennale prevista ai sensi dell'articolo 95 dell'accordo di Cotonou. L'accordo è stato infatti concluso per un periodo di 20 anni con inizio nel marzo 2000 e scadenza nel febbraio 2020.

La revisione s'iscrive appieno nella continuità dell'acquis di Lomé-Cotonou, pur apportando diverse modifiche di carattere politico o essendo volta a migliorarne l'efficacia. Il Parlamento è invitato, ai sensi dell'articolo 300 del TCE, ad esaminare l'accordo nel quadro della procedura del parere conforme, nonché a pronunciarsi mediante una risoluzione su eventuali raccomandazioni per la sua attuazione. Il presente accordo pone tuttavia un problema, in quanto non contiene un'intesa sul finanziamento.

1. L'Acquis di Lomé-Cotonou

La presente modifica fa proprio il retaggio di Lomé e di Cotonou nel suo complesso. La convenzione di Lomé era stata firmata nel 1975 da 46 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e da 9 Stati membri dell'Unione europea. Con il tempo, l'Unione europea si è ampliata fino ad includere 25 Stati membri (ben presto 27), mentre il numero degli Stati partner ACP è passato da 46 a 78.

La cooperazione è fondata sul partenariato, basato a sua volta sull'uguaglianza tra le parti firmatarie, così come dimostrato dalle istituzioni congiunte. La strategia intendeva essere, sin dall'inizio, globale e coerente, grazie alla programmabilità, ad un sistema commerciale e non reciproco fondato su protocolli per prodotti, e a meccanismi di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni dei prodotti primari.

Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989 e i successivi sconvolgimenti, nella convenzione di Lomé IV è stato inserito il riferimento al rispetto dei diritti dell'uomo.

L'accordo di Cotonou rafforza e consolida tale evoluzione, definendo nel contempo cinque pilastri interdipendenti: una dimensione politica approfondita, una partecipazione più ampia, un approccio maggiormente strategico alla cooperazione incentrato sulla riduzione della povertà, la negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato economico (APE) e un miglioramento della cooperazione finanziaria.

Il Parlamento europeo ha reso il proprio parere conforme all'accordo di Cotonou il 17 gennaio 2002.

L'accordo di Cotonou riveste un carattere esemplare non solo in quanto disciplina l'insieme degli aspetti relativi alle relazioni della UE con i paesi coinvolti, ma anche perché interessa circa 750 milioni di cittadini su scala mondiale.

2. Modifiche della prima revisione quinquennale dell'accordo di Cotonou

Dialogo politico (artt. 6 bis, 96 e allegato VII)

L'accordo riveduto prevede un dialogo politico più sistematico e formale ai sensi dell'articolo 8, nei casi in cui esso concerne i tre elementi fondamentali (diritti dell'uomo, principi democratici, Stato di diritto). Inoltre, tale dialogo è ormai necessario prima di ogni passaggio alle consultazioni previste all'articolo 96. Un allegato recante le modalità di detto dialogo strutturato completa tali disposizioni. Nello spirito del carattere preventivo del dialogo, ai sensi dell'articolo 8, occorrerebbe avviare, in maniera sistematica, un dialogo formale e strutturato con ciascun paese. Se, al termine di tale dialogo formale, una parte ritiene che l'altra non rispetti un obbligo fondamentale, essa può ricorrere alla procedura di consultazione ed eventualmente alle misure appropriate ai sensi dell'articolo 96. I termini previsti per le consultazioni ai sensi degli articoli 96 e 97 sono peraltro stati prorogati. Il Consiglio congiunto potrà definire un certo numero di modalità supplementari, in particolare per quanto concerne le fasi del processo di consultazione, nonché in relazione ad una determinata tipologia di criteri e obiettivi.

L'accordo di Cotonou riveduto prevede inoltre la partecipazione di rappresentanti del gruppo ACP e dell'Assemblea parlamentare paritetica (APP) ACP-UE alla conduzione del dialogo politico, ai sensi dell'articolo 8. Ciò si traduce, in pratica, per il gruppo ACP, nella partecipazione della troika del comitato degli ambasciatori ACP e del presidente del sottocomitato ACP per gli affari politici, sociali, umanitari e culturali e, per l'APP, dei copresidenti o dei loro rappresentanti designati.

Rafforzamento dei parlamenti (art. 58, par. 2)

Per la prima volta, si fa espressamente riferimento ai parlamenti nazionali come beneficiari del sostegno. Quanto adesso è scritto era già possibile in passato, tuttavia ciò indurrà certamente i governi dei paesi ACP, nel corso dei negoziati sui documenti strategici nazionali, a coinvolgere in maniera più sistematica i parlamenti.

Riferimento alla Corte penale internazionale (Preambolo, art. 6)

Si tratta di un'altra novità assoluta dell'accordo. Gli Stati partecipanti al partenariato dichiarano il proprio sostegno alla Corte penale internazionale (CPI). Anche su tale punto i negoziati sono stati difficili. Gli Stati ACP sono per la maggior parte favorevoli alla CPI, alcuni di essi hanno persino svolto un ruolo decisivo nella sua istituzione. Nel contempo, essi sono sottoposti alle pressioni degli Stati Uniti, i quali hanno minacciato ritorsioni nei confronti degli Stati che dovessero sottoscrivere lo Statuto di Roma. La questione è stata ampiamente discussa nel corso del dibattito tra il presidente della CPI, Philippe Kirsch, e l'APP ACP-UE il 23 novembre 2004 all'Aia. L'intervento del presidente Kirsch è stato certamente determinante, in un momento cruciale dei negoziati, per convincere i rappresentanti ACP ad approvare tale punto.

Cooperazione nella lotta contro le armi di distruzione di massa (art. 11 ter)

Si tratta senza dubbio di uno dei punti politicamente più importanti della modifica dell'accordo, il quale è stato oggetto di difficili negoziati. L'accordo prevede: (1) una disposizione in cui si afferma che l'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa è supplementare e non sarà finanziata mediante risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo ACP-UE; (2) una dichiarazione in cui si precisa che le misure saranno prese secondo il calendario adottato, tenendo conto degli obblighi specifici dei diversi paesi; e (3) una disposizione per la valutazione del rispetto delle misure di non proliferazione che dovrà basarsi in particolare su relazioni stilate dalle istituzioni multilaterali competenti.

La lotta contro le armi di distruzione di massa è ormai elevata al rango di elemento fondamentale del partenariato, allo stesso titolo dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

Gli Stati ACP erano restii a includere tale punto nell'accordo modificato dato che, a loro avviso, esso ha giustificato l'inizio delle ostilità contro l'Iraq, benché a posteriori l'esistenza di armi di distruzione di massa nel paese non sia stata accertata[1]. Un altro problema, espresso meno apertamente dai paesi ACP, è rappresentato dalla debolezza strutturale di alcuni Stati ACP e dalla loro impossibilità di controllare, di fatto, la totalità del proprio territorio. Le parti si sono infine accordate su una formulazione soddisfacente per entrambe, soprattutto poiché prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive per l'assistenza tecnica.

Lotta contro il terrorismo (art. 11 bis)

Si fa riferimento alla lotta contro il terrorismo come ad un obiettivo congiunto.

Altri punti dell'accordo modificato

a.  Riferimento agli Obiettivi di sviluppo del millennio (Preambolo).

b.  Riferimento alle autorità locali decentralizzate (artt. 4, 58, par. 2).

c.  Prevenzione delle attività mercenarie (art. 3 bis nuovo).

d.  Promozione delle conoscenze tradizionali (art. 23, lettera e).

e.  Prevenzione dell'HIV/AIDS, della malaria e della tubercolosi (art. 25 nuovo).

f.  Promozione degli scambi tra studenti e giovani (art. 27, lettera e).

g.  Estensione della cooperazione regionale ai paesi non ACP (artt. 30, par. 2, 58).

h.  Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 43, par. 4).

i.  Paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari (art. 89).

La questione della semplificazione delle procedure di gestione è inserita negli allegati e sarà peraltro oggetto di una decisione del Consiglio congiunto.

3. Valutazione delle modifiche

Le modifiche, che sono volutamente limitate, possono essere giudicate nel complesso positive. La nuova procedura relativa al dialogo politico, il nuovo ruolo attribuito ai parlamenti, il riferimento alla Corte penale internazionale, il riferimento agli Obiettivi di sviluppo del millennio e alla cooperazione regionale rappresentano incontestabili miglioramenti rispetto al testo precedente.

Alcuni si interrogano sull'effettiva opportunità di elevare la lotta contro le armi di distruzione di massa al rango di elemento fondamentale dell'accordo. Occorre assolutamente garantire che gli obiettivi in materia di diritti dell'uomo, i principi democratici, lo Stato di diritto e la buona gestione degli affari pubblici non risultino in qualche misura sminuiti, poiché continuano ad essere il punto di riferimento principale di qualsiasi accordo.

Altri considerano che il nuovo obiettivo di lotta contro il terrorismo debba trovare una traduzione concreta a breve termine nell'ambito delle procedure contro il riciclo dei capitali e la lotta ai circuiti finanziari delle reti del terrorismo internazionale.

Il riferimento ormai esplicito agli Obiettivi di sviluppo del millennio va accolto con favore. Esso dovrebbe trovare riscontro nei documenti strategici nazionali e sarebbe necessario dare priorità alla riduzione della povertà, all'istruzione di base e alla salute.

Il richiamo al ruolo dei parlamenti nell'attuazione dell'accordo rappresenta, per il Parlamento europeo, uno dei punti essenziali dell'accordo modificato. In effetti, sebbene nulla impedisse un rafforzamento della capacità parlamentare attraverso gli stanziamenti del FES, in passato tale aspetto è rimasto marginale. Secondo la Commissione, sui 77 paesi ACP (prima dell'adesione di Timor-Leste), attualmente soltanto 7 beneficiano di un sostegno parlamentare attraverso il FES. Tuttavia, lo sviluppo di una capacità parlamentare è essenziale per garantire la trasparenza, la buona gestione degli affari pubblici e il dibattito pubblico sulle scelte e le priorità delle politiche di sviluppo. Il controllo parlamentare è diventato ancora più essenziale da quando gli aiuti al bilancio sono utilizzati per più di un terzo dei paesi ACP. La commissione per gli affari politici dell'APP ha analizzato, in una relazione, la questione del rafforzamento dei parlamenti nazionali nell'attuazione dell'accordo di Cotonou e ha definito, in una risoluzione adottata il 24 novembre 2005 a Edimburgo, alcuni suggerimenti concreti per rafforzare il ruolo dei parlamenti[2]. Essa consiglia, in particolare, di associare sistematicamente i parlamenti alla programmazione, alla verifica e alla valutazione dell'impatto della cooperazione e raccomanda l'individuazione e la diffusione delle "migliori prassi" in materia di controllo parlamentare.

Per quanto concerne il gruppo ACP, Luis Borges, ministro degli Affari esteri di Capo Verde e presidente in carica del Consiglio ACP, ha dichiarato, intervenendo dinanzi alla commissione per lo sviluppo il 21 giugno 2005, che "l'accordo è soddisfacente ed equilibrato". Egli ha tuttavia auspicato una semplificazione delle procedure amministrative applicabili per accedere al FES.

Infine, come illustrato di seguito, la lacuna principale dell'accordo consiste nella mancata definizione di un importo per il quadro finanziario pluriennale.

4. Il quadro finanziario

L'accordo di Cotonou modificato non contiene, a differenza degli accordi precedenti, alcuna disposizione relativa al quadro finanziario. I negoziati non hanno avuto esito positivo su tale punto, in parte a causa del dibattito, ancora aperto, sull'iscrizione in bilancio del FES e sulle prospettive finanziarie. L'inizio del nuovo quadro finanziario pluriennale è previsto per il 1° gennaio 2008.

L'allegato 1 bis dell'accordo di Cotonou riveduto prevede solo quanto segue:

"Durante questo nuovo periodo, l'Unione europea mantiene il suo aiuto agli Stati ACP a un livello perlomeno equivalente a quello del 9° FES, escluse le rimanenze; a ciò vanno aggiunti, in base alle stime della Comunità, l'incidenza dell'inflazione, la crescita nell'Unione europea e l'ingresso di 10 nuovi Stati membri nel 2004".

Nonostante una dichiarazione in tal senso da parte della UE, non è stato possibile fissare alcun "importo preciso" prima di settembre del 2005. Sulla base dell'allegato 1 bis dell'accordo di Cotonou riveduto, la Presidenza lussemburghese aveva calcolato un importo di 22 682 miliardi di euro ai prezzi correnti per il periodo 2008-2013 (6 anni) ripreso nel quadro dei negoziati sulle prospettive finanziarie in vista del vertice del Consiglio europeo del 16 e del 17 giugno 2005[3]. La Commissione europea aveva, da parte sua, valutato l'importo a 24 948 miliardi di euro[4].

Nella risoluzione del 23 marzo 2006[5], il Parlamento aveva stimato che l'importo finale dovesse rispecchiare il mantenimento degli aiuti consentiti nel quadro del 9° FES, conformemente alla formula dell'allegato 1 bis, ma dovesse anche riflettere l'impegno ad elevare l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ad almeno lo 0,39% del PNL nel 2006, allo 0,56% nel 2010, per arrivare poi allo 0,7% nel 2015.

Infine, il Consiglio congiunto ACP-UE tenutosi a Port Moresby (Papuasia-Nuova Guinea) il 2 giugno 2006 ha approvato la somma di 23 966 milioni di euro, che coprirà sei anni a partire dal 1° gennaio 2008. La somma di 21 966 milioni di euro di euro stanziata nell'ambito del 10° FES sarà disponibile dal momento dell'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale e sarà così ripartita: 17 766 milioni di euro saranno destinati al finanziamento dei programmi indicativi nazionali e regionali; 2 700 milioni di euro saranno dedicati al finanziamento della cooperazione intra-ACP et interregionale; 1 500 milioni di euro saranno consacrati al finanziamento del Fondo investimenti; e 2 000 milioni di euro saranno concessi dalla Banca europea per gli investimenti sotto forma di prestiti su risorse proprie. Tale importo sarà destinato esclusivamente ai paesi ACP, pertanto è esclusa la possibilità di includere anche i paesi e i territori d'oltremare (PTOM).

A seguito della richiesta del Parlamento, le spese amministrative sono da considerare aggiuntive e ammontano a 430 milioni di euro.

5. Conclusione

Nel complesso, il relatore approva le modifiche dell'accordo, fatti salvi alcuni commenti e suggerimenti relativi alla sua applicazione.

  • [1]  Si veda, a tal proposito, l'intervento della sig.ra Coye, presidente del comitato degli ambasciatori ACP, presso la commissione per gli affari politici dell'APP ACP-UE il 3 febbraio 2005.
  • [2]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [3]  Consiglio dell'Unione europea, 15 giugno 2005, ST 10090/05 CADREFIN 130.
  • [4]  COM(2003) 590, COM(2004) 629 e COM(2004) 838.
  • [5]  P6_TA-PROV(2006)0112.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI (30.1.2006)

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo che modifica l’accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro.
(6987/2006 – C6‑0124/2006 – 2005/0071(AVC))

Relatore per parere: Johan Van Hecke

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, ad approvare la conclusione dell'accordo. Così facendo, la commissione:

1.  approva i numerosi sviluppi positivi che riflettono la nuova forza e le nuove ambizioni dell'Africa, come l'istituzione della Nuova partnership per lo sviluppo dell'Africa (NPSA), la creazione dell'Unione africana e i sempre maggiori sforzi dei leader africani in materia di mantenimento della pace e di mediazione;

2.  sottolinea che l'accordo rivisto segna un miglioramento nei rapporti tra gli Stati ACP, l'Unione europea e gli Stati membri dell'UE, mantenendo nel contempo l'acquis di Cotonou;

3.  chiede una maggiore attenzione su effettivi meccanismi regionali per assicurare il rispetto degli standard e delle norme giuridiche internazionali e regionali;

4.  approva il potenziamento delle disposizioni sul dialogo politico previste nell'accordo rivisto di Cotonou e chiede che queste nuove disposizioni vengano utilizzate in modo strategico per consentire risposte alle crisi più rapide e più efficaci;

5.  rileva che deve anche essere sviluppato un dialogo politico più strutturato ed efficace con paesi e regioni in cui non vi sono crisi evidenti o imminenti;

6.  chiede l'integrazione delle attività UE in materia di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi, di soluzione dei conflitti, di riconciliazione e ricostruzione e che venga prestata particolare attenzione agli Stati che emergono da conflitti recenti; invita inoltre la Commissione a controllare attivamente il rispetto degli accordi di pace internazionali da parte dei contraenti;

7.  sottolinea l'importanza delle missioni di osservazione delle elezioni dell'UE nella prevenzione dei conflitti e nella promozione della democrazia e chiede che le conclusioni delle relazioni elaborate da tali missioni vengano prese in considerazione nell'elaborazione della politica di sviluppo dell'UE nei confronti dei paesi ACP;

8.  approva l'aggiunta di una clausola sulla cooperazione per lottare contro la diffusione delle armi di distruzione di massa e chiede la più stretta collaborazione possibile tra l'UE, gli Stati ACP e l'ONU per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo e la prevenzione della proliferazione tanto delle armi leggere quanto delle armi di distruzione di massa secondo quanto dispongono la Carta dell'ONU e il diritto internazionale;

9.  approva la determinazione dei firmatari dell'Accordo di agire per ratificare e attuare lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale e i relativi strumenti, in quanto elemento centrale degli sforzi per assicurare alla giustizia coloro che commettono crimini contro l'umanità e sottolinea l'importanza dei tribunali ad hoc dell'ONU per la lotta contro l'impunità.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo che modifica l’accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

Riferimenti

2005/0071(AVC)

Commissione competente per il merito

DEVE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

AFET

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Johan Van Hecke,
14.6.2005

Esame in commissione

24.10.2005

25.1.2006

 

 

 

Approvazione

26.1.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Simon Coveney, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lena Ek, Jules Maaten

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo che modifica l’accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

Riferimenti

6987/2006 – C6-0124/2006 – 2005/0071(AVC)

Richiesta del parere conforme del PE

10.4.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

DEVE
26.4.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

AFET
26.4.2006

INTA
26.4.2006

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

INTA
30.8.2005

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

José Ribeiro e Castro
24.5.2005

 

Procedura semplificata – decisione

2.10.2006

Approvazione

19.12.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Supplenti presenti al momento della votazione finale

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Alain Hutchinson, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Sornosa Martínez

Deposito 

20.12.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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