RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
21.12.2006 - (5895/2/2006 – C6‑0309/2006 – 2004/0047(COD)) - ***II
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Georg Jarzembowski
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
(5895/2/2006 – C6‑0309/2006 – 2004/0047(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (5895/2/2006 – C6‑0309/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0139)[2],
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0475/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 CONSIDERANDO 4 | |
(4) Scopo della presente direttiva è l'apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità, il che non dovrebbe riguardare i servizi tra uno Stato membro e un paese terzo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi in transito attraverso la Comunità. |
(4) Scopo della presente direttiva è l'apertura del mercato dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri all'interno della Comunità, il che non dovrebbe riguardare i servizi tra uno Stato membro e un paese terzo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi in transito attraverso la Comunità. |
Motivazione | |
Adeguamento alla nuova normativa di cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis, della direttiva 91/440/CEE (cfr. emendamento 16). | |
Emendamento 2 CONSIDERANDO 6 | |
(6) Liberalizzare il mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri è un obiettivo impossibile in assenza di un quadro che disciplini in dettaglio le modalità di accesso all'infrastruttura, in assenza di un deciso progresso nel settore dell'interoperabilità e in assenza di norme rigorose che garantiscano la sicurezza ferroviaria a livello nazionale ed europeo. Tutti questi elementi sono ormai in atto grazie all’attuazione di varie direttive: la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, la direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio, la direttiva 2001/14/CE e la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Alla data proposta per l'apertura del mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri è necessario che questo nuovo quadro regolamentare sia supportato da una prassi stabilita e consolidata. Ciò richiederà un certo tempo, ragion per cui la data per l'apertura del mercato dovrebbe essere il 1° gennaio 2010. |
(6) Liberalizzare il mercato dei servizi di trasporto di passeggeri è un obiettivo impossibile in assenza di un quadro che disciplini in dettaglio le modalità di accesso all'infrastruttura, in assenza di un deciso progresso nel settore dell'interoperabilità e in assenza di norme rigorose che garantiscano la sicurezza ferroviaria a livello nazionale ed europeo. Tutti questi elementi sono ormai in atto grazie all’attuazione di varie direttive: la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, la direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio, la direttiva 2001/14/CE e la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Alla data proposta per l'apertura del mercato dei servizi di trasporto di passeggeri è necessario che questo nuovo quadro regolamentare sia supportato da una prassi stabilita e consolidata. In considerazione del fatto che queste direttive devono essere recepite nella legislazione nazionale al più tardi entro il 2006, le reti internazionali di trasporto di passeggeri possono essere aperte entro il 2010 e tutte le altre reti di trasporto di passeggeri entro il 2017. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o in data successiva devono avere il diritto di differire per non oltre cinque anni la data limite del 2017 per i servizi nazionali di passeggeri. |
Emendamento 3 CONSIDERANDO 8 | |
(8) L'introduzione di un accesso aperto a questi nuovi servizi internazionali, con fermate intermedie, non dovrebbe essere usato per determinare l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri, bensì servire semplicemente le fermate ausiliarie al percorso internazionale. Essa dovrebbe pertanto interessare i servizi finalizzati principalmente a trasportare i passeggeri sulle tratte internazionali. Per determinare se sia effettivamente quello lo scopo principale del servizio, si dovrebbero tener presenti criteri quali la percentuale del volume d'affari e di carico, rappresentata dai passeggeri sulle tratte nazionali o da quelli sulle tratte internazionali, nonché la percorrenza coperta dal servizio. Tale compito dovrebbe essere espletato, su richiesta delle parti interessate, dall'organismo nazionale di regolamentazione. |
soppresso |
Motivazione | |
L'ulteriore limitazione dell'apertura delle reti prevista dal Consiglio sulla scorta del criterio "Scopo principale del servizio" va respinta in quanto il trasporto regionale è già sufficientemente tutelato dal nuovo paragrafo 3 ter dell'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE. Inoltre, l'introduzione di questo criterio imporrebbe a molti uffici una procedura estremamente burocratica e dispendiosa che, se non altro a fronte della grande quantità di dati da raccogliere e di cui tener conto, lascia presagire controversie di carattere amministrativo e legale. | |
Emendamento 4 CONSIDERANDO 9 | |
(9) Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile prevede la possibilità per gli Stati membri e le autorità locali di attribuire contratti di servizio pubblico, i quali possono comportare diritti esclusivi per l’esercizio di alcuni servizi. È quindi necessario garantire la coerenza tra le disposizioni di tale regolamento e il principio dell'apertura alla concorrenza per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri. |
(9) Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile prevede la possibilità per gli Stati membri e le autorità locali di attribuire contratti di servizio pubblico, i quali possono comportare diritti esclusivi per l’esercizio di alcuni servizi. È quindi necessario garantire la coerenza tra le disposizioni di tale regolamento e il principio dell'apertura alla concorrenza per i servizi di trasporto di passeggeri. |
Motivazione | |
Adeguamento alla nuova normativa di cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis, della direttiva 91/440/CEE (cfr. emendamento 16). | |
Emendamento 5 CONSIDERANDO 10 | |
(10) L'apertura alla concorrenza dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri, compreso il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, tra cui stazioni situate nel medesimo Stato membro, può ripercuotersi sull'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia prestati a titolo di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il diritto d'accesso al mercato qualora questo compromettesse l'equilibrio economico di detti contratti di servizio pubblico e purché l'organismo di regolamentazione competente di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, previa richiesta delle competenti autorità di aggiudicazione di tale contratto, dia la sua approvazione in base ad un'analisi economica oggettiva. |
(10) L'apertura alla concorrenza dei servizi di trasporto di passeggeri, compreso il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, tra cui stazioni situate nel medesimo Stato membro, può ripercuotersi sull'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia prestati a titolo di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il diritto d'accesso al mercato qualora questo compromettesse la validità economica di detti contratti di servizio pubblico e purché l'organismo di regolamentazione competente di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, previa richiesta delle competenti autorità di aggiudicazione di tale contratto, dia la sua approvazione in base ad un'analisi economica oggettiva. |
Motivazione | |
Adeguamento alla nuova normativa di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ter, della direttiva 91/440/CEE (cfr. emendamento 17). | |
Emendamento 6 CONSIDERANDO 11 | |
(11) Alcuni Stati membri hanno già proceduto all'apertura del mercato dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia mediante gare d'appalto competitive trasparenti ed aperte per la fornitura di alcuni di questi servizi. Essi non dovrebbero fornire un accesso completamente aperto ai servizi di trasporto internazionale di passeggeri in quanto tale concorrenza per il diritto di utilizzo di taluni percorsi ferroviari ha consentito di testare a sufficienza il valore di mercato dell'esercizio di detti servizi. |
(11) Alcuni Stati membri hanno già proceduto all'apertura del mercato dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia mediante gare d'appalto competitive trasparenti ed aperte per la fornitura di alcuni di questi servizi. La revisione del regolamento (CEE) n. 1191/69 è intesa a proseguire questo processo. |
Motivazione | |
Precisazione del considerando in quanto sono opportune e necessarie gare d'appalto solo per il trasporto pubblico di persone a livello regionale e locale. | |
Emendamento 7 CONSIDERANDO 12 | |
(12) Per valutare l'eventualità che l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico risulti compromesso, si potrebbero applicare criteri prestabiliti quali l'effetto sulla redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche che hanno aggiudicato il contratto, la domanda dei passeggeri, la formazione dei prezzi dei biglietti, le modalità di emissione dei biglietti, l'ubicazione e il numero delle fermate ai due lati della frontiera e l'orario e frequenza del nuovo servizio proposto. Rispettando questa valutazione e la decisione dell'organismo di regolamentazione competente, gli Stati membri potrebbero autorizzare, modificare o negare il diritto di accesso al servizio di trasporto internazionale di passeggeri richiesto, inclusa l'imposizione di diritti all'operatore di un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, in linea con l'analisi economica e conformemente al diritto comunitario e ai principi di uguaglianza e non discriminazione. |
(12) Per valutare l'eventualità che l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico risulti compromesso, si potrebbero applicare criteri prestabiliti quali l'effetto sulla redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto. |
Motivazione | |
Precisazione del considerando e adeguamento alle consuetudini dei considerando. Cfr. peraltro l'emendamento 17. | |
Emendamento 8 CONSIDERANDO 13 | |
(13) Per garantire il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico è opportuno consentire agli Stati membri di imporre diritti per i servizi passeggeri nei loro territori, conformemente alla normativa comunitaria. |
(13) Per contribuire all'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri sulle linee rientranti nell'obbligo di servizio pubblico, è opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino, di permettere alle autorità competenti per tali servizi di imporre diritti per i servizi passeggeri di loro competenza. |
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Tali diritti contribuiscono al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico fissati dai contratti di servizio pubblico conclusi in virtù del diritto comunitario. |
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Il prelievo dovrà avvenire nel rispetto del diritto comunitario, ovvero dei principi di equità, di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. |
Emendamento 9 CONSIDERANDO 14 | |
(14) L'organismo dovrebbe funzionare in modo tale da evitare qualsiasi conflitto di interessi o eventuale coinvolgimento nell'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico in questione; in particolare, la sua indipendenza funzionale dovrebbe essere garantita qualora a fini organizzativi o giuridici fosse strettamente collegato con l'autorità competente preposta all'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico in questione. Sarebbe opportuno estendere le competenze dell'organismo di regolamentazione affinché sia possibile valutare lo scopo di un servizio internazionale e, se del caso, il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti. |
(14) L'organismo dovrebbe funzionare in modo tale da evitare qualsiasi conflitto di interessi o eventuale coinvolgimento nell'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico in questione; in particolare, la sua indipendenza funzionale dovrebbe essere garantita qualora a fini organizzativi o giuridici fosse strettamente collegato con l'autorità competente preposta all'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico in questione. Sarebbe opportuno estendere le competenze dell'organismo di regolamentazione affinché sia possibile valutare il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti. |
Motivazione | |
Adeguamento agli emendamenti 3 e 15 con le motivazioni ivi figuranti. | |
Emendamento 10 CONSIDERANDO 15 | |
(15) La presente direttiva rappresenta un'ulteriore fase di apertura del mercato ferroviario. Alcuni Stati membri hanno già aperto il mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri nel loro territorio. In questo contesto la presente direttiva non dovrebbe essere intesa nel senso dell'istituzione dell'obbligo, per tali Stati membri, di concedere prima del 1° gennaio 2010 diritti di accesso alle imprese ferroviarie dotate di licenza in uno Stato membro in cui non sono concessi diritti di natura analoga. |
(15) La presente direttiva rappresenta la regolamentazione conclusiva per l'apertura del mercato ferroviario. Alcuni Stati membri hanno già aperto il mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri nel loro territorio. In questo contesto la presente direttiva non dovrebbe essere intesa nel senso dell'istituzione dell'obbligo, per tali Stati membri, di concedere, rispettivamente prima del 1° gennaio 2010 e 1° gennaio 2017, diritti di accesso alle imprese ferroviarie dotate di licenza in uno Stato membro in cui non sono concessi diritti di natura analoga. |
Motivazione | |
Adeguamento all'emendamento 16 con la motivazione ivi figurante. | |
Emendamento 11 CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo) | |
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(15 bis) Per l'allestimento di infrastrutture specializzate, come ad esempio i collegamenti ad alta velocità, le imprese ferroviarie necessitano di una certezza di pianificazione e del diritto che tenga conto dell'importanza degli investimenti a lungo termine e di ampia portata. Per tale motivo dovrebbe essere loro consentito di concludere di norma contratti quadro per una durata di quindici anni. A tale riguardo va modificata di conseguenza la direttiva 2001/14/CE. |
Motivazione | |
Ripristino della posizione espressa dal Parlamento europeo in prima lettura il 28 settembre 2005 (cfr. emendamento 5) con adeguamento alla versione proposta dal Consiglio all'articolo 17, paragrafo 5 bis, della direttiva 2001/14/CE. | |
Emendamento 12 CONSIDERANDO 16 | |
(16) Gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero, a norma dell'articolo 31 della direttiva 2001/14/CE, scambiarsi informazioni e, se opportuno nei singoli casi, coordinare i principi e le prassi seguiti per valutare se sia compromesso l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Essi dovrebbero sviluppare progressivamente linee guida in base all'esperienza acquisita. |
(16) Gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero, a norma dell'articolo 31 della direttiva 2001/14/CE, scambiarsi informazioni e, se opportuno nei singoli casi, coordinare i principi e le prassi seguiti per valutare se sia compromessa la validità economica di un contratto di servizio pubblico. Essi dovrebbero sviluppare progressivamente linee guida in base all'esperienza acquisita. |
Motivazione | |
Adeguamento alla nuova disciplina di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ter, della direttiva 91/440/CEE. | |
Emendamento 13 CONSIDERANDO 17 | |
(17) L'applicazione della presente direttiva dovrebbe essere valutata sulla base di una relazione che la Commissione presenterà due anni dopo la data di apertura del mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri. |
(17) L'applicazione della presente direttiva dovrebbe essere valutata sulla base di due relazioni che la Commissione presenterà un anno dopo la data di apertura rispettivamente del mercato dei servizi di trasporto internazionale e nazionale di passeggeri. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione presenterà un'altra relazione che sarà incentrata sullo stato di preparazione dell'apertura del mercato dei servizi nazionali passeggeri e eventualmente proporrà misure d'accompagnamento per agevolarla |
Motivazione | |
Adeguamento all'emendamento 25 (cfr. analogo emendamento n. 6 della prima lettura del Parlamento europeo). | |
Emendamento 14 CONSIDERANDI 18 BIS E 18 TER (nuovi) | |
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(18 bis) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1. |
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_______________________________ 1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). |
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(18 ter) In particolare la Commissione è abilitata ad adottare misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
Motivazione | |
Le direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE fanno più volte riferimento a una procedura di comitatologia e a un comitato corrispondente. Dal momento che la decisione 2006/512/CE ha introdotto una nuova procedura di comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo), detta procedura deve essere applicata nel caso in cui siano ottemperati i criteri enunciati nella decisione, ovvero quando si tratta di misure di portata generale che comportano una modifica di parti non essenziali dell'atto giuridico. | |
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 3 | |
- "servizio di trasporto internazionale di passeggeri": il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera; |
"- "servizio di trasporto internazionale di passeggeri": il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera; |
Motivazione | |
Ripristino della definizione della proposta originaria della Commissione dato che va respinta l'ulteriore limitazione prevista dal Consiglio per l'apertura delle reti con il criterio della "finalità principale", anche perché il traffico regionale è già abbastanza tutelato dall'articolo 10, paragrafo 3 ter, della direttiva 91/440/CEE. | |
Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 8 | |
3 bis. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 è accordato, entro il 1° gennaio 2010, il diritto di accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per l’esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro. |
3 bis. Alle imprese ferroviarie che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2 è accordato, ai fini dell'esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri, entro il 1° gennaio 2010 e, per tutti gli altri tipi di trasporto di passeggeri, entro il 1° gennaio 2017, il diritto di accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro. |
Il diritto di accesso all'infrastruttura degli Stati membri per i quali la parte del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50% del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato membro in questione è concesso entro il 1° gennaio 2012. |
Il diritto di accesso all'infrastruttura degli Stati membri per i quali la parte del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50% del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato membro in questione è concesso entro il 1° gennaio 2012. |
L'organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE stabiliscono, a seguito di una richiesta delle autorità competenti e/o delle imprese ferroviarie interessate, se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. |
Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o in data successiva possono differire per non oltre cinque anni il diritto di accesso all'infrastruttura per i servizi nazionali di passeggeri. |
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 8 | |
3 ter. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis sui servizi da origine a destinazione che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico conformi alla normativa comunitaria in vigore. Detta limitazione non può determinare una restrizione del diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro, salvo se l'esercizio di tale diritto comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. |
3 ter. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis per i servizi che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico conformi alla normativa comunitaria in vigore. Detta limitazione, compresa una limitazione del diritto di far salire e scendere passeggeri tra due stazioni, può essere disposta soltanto se l'esercizio di tale diritto di accesso compromette la validità economica di un contratto di servizio pubblico. |
L'organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/05 stabiliscono se l'equilibrio economico risulti compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta: |
L'organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/05 stabiliscono se la validità economica risulti compromessa in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta: |
– della o delle competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico, |
– della o delle competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico, |
– di qualsiasi altra autorità competente interessata e dotata del diritto di limitare l'accesso a titolo di tale articolo, |
– di qualsiasi altra autorità competente interessata e dotata del diritto di limitare l'accesso a titolo di tale articolo, |
– del gestore dell'infrastruttura, o |
– del gestore dell'infrastruttura, o |
– dell'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico. |
– dell'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico. |
Le autorità competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all'organismo o agli organismi di regolamentazione competenti le informazioni ragionevolmente necessarie per addivenire ad una decisione. L'organismo di regolamentazione valuta le informazioni ricevute consultandosi adeguatamente con tutte le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. L'organismo di regolamentazione motiva la sua decisione e precisa il termine entro cui |
Le autorità competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all'organismo o agli organismi di regolamentazione competenti le informazioni ragionevolmente necessarie per addivenire ad una decisione. L'organismo di regolamentazione valuta le informazioni ricevute consultandosi adeguatamente con tutte le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, entro tre mesi dalla richiesta del diritto di accesso. L'organismo di regolamentazione motiva la sua decisione e precisa il termine entro cui |
– la o le autorità competenti, |
– la o le autorità competenti, |
– il gestore dell'infrastruttura, |
– il gestore dell'infrastruttura, |
– l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico, o |
– l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico, o |
– l'impresa ferroviaria che chiede l'accesso |
– l'impresa ferroviaria che chiede l'accesso |
possono chiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato. |
possono chiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato. |
Motivazione | |
Ripristino della posizione espressa dal Parlamento europeo in prima lettura il 28 settembre 2005 (cfr. emendamento 10) con la possibilità di limitazioni a favore del trasporto pubblico regionale di passeggeri anche per il trasporto nazionale di passeggeri. | |
Per evitare un differimento introdotto intenzionalmente da una parte interessata della decisione dell'organismo di regolamentazione, il termine per la decisione stessa decorre dal momento della richiesta e nel contempo è prolungato di un mese. | |
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 8 | |
3 quater. Gli Stati membri possono inoltre limitare il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel medesimo Stato membro lungo il percorso di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri se un'esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione è stata concessa a titolo di un contratto di concessione attribuito prima del …*, mediante una procedura di aggiudicazione in concorrenza equa e secondo i pertinenti principi della normativa comunitaria. Detta limitazione può restare in vigore per la durata iniziale del contratto o per 15 anni, se la durata sarebbe superiore. |
soppresso |
* GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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Motivazione | |
Con questa ulteriore limitazione del diritto di accesso tramite la facoltà di limitare il diritto di effettuare il trasporto per un periodo fino a 15 anni sono compromessi i servizi internazionali di trasporto di passeggeri in termini di validità economica e quindi si ostacola l'obiettivo della direttiva. Inoltre il traffico regionale è già abbastanza tutelato dall'articolo 10, paragrafo 3 ter, della direttiva 91/440/CEE. | |
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 8 | |
3 quinquies. Le disposizioni della presente direttiva non richiedono ad uno Stato membro di concedere, prima del 1° gennaio 2010, il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis alle imprese ferroviarie, e alle relative imprese figliazioni controllate direttamente o indirettamente, che sono dotate di licenza in uno Stato membro in cui non sono concessi diritti di accesso di natura analoga. |
3 quinquies. Le disposizioni della presente direttiva non richiedono ad uno Stato membro di concedere, ai fini del trasporto internazionale di passeggeri, entro il 1° gennaio 2010 e, per tutti gli altri tipi di trasporto di passeggeri, entro il 1° gennaio 2017, il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis alle imprese ferroviarie, e alle relative imprese figliazioni controllate direttamente o indirettamente, che sono dotate di licenza in uno Stato membro in cui non sono concessi diritti di accesso di natura analoga. |
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 8 | |
3 sexies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni di cui ai paragrafi 3 ter), 3 quater) e 3 quinquies) siano sottoposte a controllo giurisdizionale. |
3 sexies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni di cui ai paragrafi 3 ter) e 3 quinquies) siano sottoposte a controllo giurisdizionale. |
Motivazione | |
Adeguamento all'emendamento 17. | |
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 8 | |
Salvo restando il paragrafo 3 ter gli Stati membri possono, alle condizioni di cui al presente articolo, autorizzare le autorità competenti a imporre diritti a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sul loro territorio, per contribuire al finanziamento delle compensazioni dell'obbligo di servizio pubblico nel quadro dei contratti di servizio pubblico conclusi conformemente alla legislazione comunitaria. |
Salvo restando il paragrafo 3 ter gli Stati membri possono, alle condizioni di cui al presente articolo, autorizzare un'autorità competente per i trasporti ferroviari a riscuotere da imprese ferroviarie che assicurano un servizio internazionale di viaggiatori diritti sull'esercizio dei collegamenti che sono di competenza di detta autorità e sono effettuati fra due stazioni di tale Stato membro. |
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Nella fattispecie, le imprese ferroviarie che forniscono un servizio di trasporto nazionale sono soggette al medesimo prelievo sull'esercizio di tali linee. |
Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 8 | |
Ai sensi della legislazione comunitaria la compensazione di cui al primo comma non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento degli obblighi in questione. |
I diritti riscossi sono destinati a compensare gli obblighi di servizio pubblico che incombono a questa autorità nel quadro di un contratto di servizio pubblico concluso in conformità del diritto comunitario. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento degli obblighi in questione. |
Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 8 | |
I diritti sono imposti conformemente alla legislazione comunitaria, segnatamente nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, in particolare tra prezzo del servizio e livello dei diritti. L'obbligo di contribuire al finanziamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, non compromette la redditività economica del servizio internazionale di passeggeri. |
I diritti sono imposti conformemente alla legislazione comunitaria, segnatamente nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, in particolare tra prezzo del servizio e livello dei diritti. La totalità dei diritti riscossi non deve compromettere la redditività economica del servizio di trasporto internazionale di passeggeri al quale si applicano. |
Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 9 | |
- attuazione della presente direttiva negli Stati membri ed effettivo funzionamento dei diversi organi interessati; |
- attuazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare il suo impatto sui piccoli Stati dell'Unione, ed effettivo funzionamento dei diversi organi interessati; |
Motivazione | |
La relazione volta a valutare l'attuazione della direttiva dovrebbe tener conto dell'impatto sui piccoli paesi dell'Unione dal momento che saranno particolarmente colpiti dalla liberalizzazione. | |
Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 10 | |
9. Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3. |
9. Entro il 1° gennaio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 ter e 3 quinquies. |
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In una relazione da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2012, la Commissione analizza specificamente lo stato di preparazione per l'apertura del mercato dei servizi nazionali passeggeri. In detta relazione la Commissione, se opportuno, propone ulteriori misure complementari per facilitare l'apertura del mercato in parola e rispettare gli obblighi di servizio pubblico. |
Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS (nuovo) | |
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(10 bis) L'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: |
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"2. Le modifiche necessarie all'adeguamento degli allegati sono approvate applicando la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 3". |
Motivazione | |
La nuova procedura di comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo) andrebbe qui applicata dal momento che si tratta di misure di portata generale che comportano una modifica di parti non essenziali della direttiva. | |
Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 10 TER (nuovo) | |
|
(10 ter) L'articolo 11 bis, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: |
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"3. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, vigono l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima". |
Motivazione | |
In questo paragrafo dell'articolo sulla comitatologia deve figurare la nuova procedura di regolamentazione con controllo (cfr. anche l'emendamento del relatore sull'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/440/CEE). | |
Emendamento 28 ARTICOLO 2, PUNTO 3 | |
4. Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, gli organismi di regolamentazione si assicurano che siano informate l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno la facoltà di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 ter) della direttiva 91/440/CEE e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri. |
4. Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto di passeggeri di cui alla direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, gli organismi di regolamentazione si assicurano che siano informate l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno la facoltà di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 ter) della direttiva 91/440/CEE e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri. |
Motivazione | |
Adeguamento alla nuova disciplina di cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis, della direttiva 91/440/CEE (cfr. emendamento 16). | |
Emendamento 29 ARTICOLO 2, PUNTO 4 | |
5 bis. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 24, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. |
5 bis. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 24, che richiede investimenti considerevoli che possono essere ammortizzati solo a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti ammortizzabili solo a lungo termine. In tutti questi casi gli accordi corrispondenti fissano impegni contrattuali che specificano gli investimenti da compiere e il piano delle entrate, delle spese di gestione e di ammortamento pluriennale degli investimenti che giustifica la lunga durata delle concessioni o delle aggiudicazioni di capacità di infrastruttura. |
Emendamento 30 ARTICOLO 2, PUNTO 4 | |
A decorrere dal 1° gennaio 2010, è possibile concludere un accordo quadro iniziale per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle caratteristiche di capacità utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi prima del 1° gennaio 2010, onde tener conto degli investimenti particolari o dell'esistenza di contratti commerciali. Spetta all'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 30 autorizzare l'entrata in vigore di tale accordo. |
A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini del trasporto internazionale di passeggeri, e dal 1° gennaio 2017, per tutti gli altri tipi di trasporto di passeggeri, è possibile concludere un accordo quadro iniziale per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per altri cinque anni, sulla base delle caratteristiche di capacità utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi rispettivamente prima del 1° gennaio 2010 e del 1° gennaio 2017, onde tener conto degli investimenti particolari o dell'esistenza di contratti commerciali. Spetta all'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 30 autorizzare l'entrata in vigore di tale accordo. |
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Emendamento 31 ARTICOLO 2, PUNTO 5 BIS (nuovo) | |
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(5 bis) L'articolo 34, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: |
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"3. Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati sono approvate in base alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 3." |
Motivazione | |
La nuova procedura di comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo) andrebbe qui applicata dal momento che si tratta di misure di portata generale che comportano una modifica di parti non essenziali della direttiva. | |
Emendamento 32 ARTICOLO 2, PUNTO 5 TER (nuovo) | |
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(5 ter) L'articolo 35, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: |
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"3. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, vigono l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima". |
Motivazione | |
In questo paragrafo dell'articolo sulla comitatologia deve figurare la nuova procedura di regolamentazione con controllo (cfr. anche l'emendamento del relatore sull'articolo 34, paragrafo 3 della direttiva 2001/14/CE). |
MOTIVAZIONE
I. La proposta della Commissione
Il 3 marzo 2004, nel quadro del cosiddetto “terzo pacchetto ferroviario”, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004)139). Gli elementi fondamentali della proposta, che si basa sia sul primo che sul secondo pacchetto, sono:
1. Al 1° gennaio 2010, le reti ferroviarie nazionali degli Stati membri dovranno essere rese accessibili, a condizioni non discriminatorie, a tutte le imprese ferroviarie che operano nel settore del trasporto internazionale di passeggeri.
2. Alle imprese ferroviarie deve essere concesso il diritto di far salire e scendere passeggeri in tutte le stazioni situate lungo la tratta internazionale, anche tra due stazioni situate nello stesso Stato membro (cabotaggio).
3. I diritti di accesso possono essere limitati qualora sussista il rischio potenziale di compromettere l'equilibrio economico di un servizio di trasporto stabilito nel quadro di un contratto di servizio pubblico.
II. La prima lettura del Parlamento
Il 28 settembre 2005, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, introducendo, rispetto alla proposta della Commissione, le seguenti sostanziali modifiche:
1. Già nel corso della procedura legislativa relativa al secondo pacchetto ferroviario, il Parlamento aveva richiesto, a grandissima maggioranza, che entro il 1° gennaio 2008 le reti ferroviarie per i servizi di trasporto di passeggeri divenissero accessibili non solo a livello internazionale ma anche nazionale. Su tale base, il Parlamento propone ora un intervento graduale: apertura al 1° gennaio 2008 per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri e al 1° gennaio 2012 per tutti gli altri tipi di trasporto passeggeri.
2. Il Parlamento condivide la possibilità, prevista dalla Commissione, di limitare l’apertura della rete a favore del trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, precisando però meglio tale opportunità, in modo particolare per quanto attiene alle competenze decisionali in materia, e ponendo come criterio il mantenimento della vitalità economica del servizio pubblico su rotaia.
3. Gli Stati membri devono rimanere liberi di anticipare il riconoscimento dei diritti d'accesso alla loro rete ferroviaria. Al contempo, deve essere offerta loro la possibilità di limitare l'uso di tali diritti a favore delle imprese ferroviarie titolari di una licenza negli Stati membri in cui sono in vigore condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria di natura analoga (clausola di reciprocità).
4. Il Parlamento propone, inoltre, di modificare anche la direttiva 2001/14/CE sulla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria. Per agevolare le imprese ferroviarie nel loro compito di installare infrastrutture specializzate, come nel caso dei nuovi collegamenti ad alta velocità, occorre che per siffatti servizi di trasporto passeggeri sia possibile stipulare contratti quadro con durata massima di dieci anni.
5. Infine, il Parlamento chiede al Consiglio di presentare una posizione comune sulla revisione del regolamento (CEE) n. 1191/69, relativo al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, anche allo scopo di riformulare e precisare meglio le misure in materia di limitazione di accesso alla rete.
III. La posizione comune del Consiglio
Il 18 settembre 2006, il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo la sua posizione comune. Le divergenze rispetto al testo del Parlamento sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti punti:
1. Il Consiglio respinge l’ipotesi di aprire le reti per i servizi ferroviari nazionali di trasporto passeggeri e propone di fissare l’apertura a livello internazionale al 1 gennaio 2010.
2. Il diritto di accesso all'infrastruttura degli Stati membri, per i quali la parte del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50% del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato membro in questione, è concesso soltanto al 1° gennaio 2012.
3. Il Consiglio intende, poi, limitare l’accesso alla rete in base al nuovo criterio della “finalità principale”, rendendo la rete accessibile soltanto a quei servizi internazionali la cui finalità principale sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi.
4. Il Consiglio introduce, quindi, un’ulteriore limitazione, offrendo agli Stati membri la possibilità di negare o limitare l’accesso alla rete con riferimento a eventuali contratti di concessione già attribuiti, con durata fino a 15 anni.
5. Il Consiglio prevede, infine, una limitazione d’accesso alla rete mediante l’imposizione obbligatoria di nuovi diritti, destinati a finanziare a livello statale il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, imponendo in generale tale obbligo a tutti i servizi di trasporto passeggeri.
6. In merito alla limitazione del diritto di accesso a favore del trasporto ferroviario pubblico locale e regionale di passeggeri, il Consiglio definisce una procedura molto dettagliata e stabilisce ancora una volta come criterio l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.
7. Il Consiglio accoglie, con alcune modifiche di natura redazionale, la clausola di reciprocità introdotta dal Parlamento.
8. Una novità è invece l’opportunità offerta agli Stati membri di escludere dall'ambito d'applicazione della direttiva i servizi ferroviari in transito attraverso la Comunità.
9. Il Consiglio introduce, poi, la proposta di dispensare Malta e Cipro dagli obblighi di recepimento della direttiva fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno del loro territorio.
10. Inoltre, il Consiglio prevede modifiche di minore entità riguardo agli obblighi di notifica.
11. Infine, il Consiglio accoglie la proposta del Parlamento di modificare anche la direttiva 2001/14/CE sulla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, prolungando però il periodo di validità dei contratti quadro per le infrastrutture specializzate fino a un massimo di quindici anni e introduce ulteriori modifiche di natura sostanzialmente procedurale.
IV. Le proposte della commissione
Nei suoi emendamenti la commissione fa ampio riferimento alla posizione espressa dal Parlamento in prima lettura il 28 settembre 2005.
1. Come già stabilito a grande maggioranza dal Parlamento nell’ambito della procedura legislativa relativa al secondo pacchetto ferroviario (cfr. il parere del 23 ottobre 2003), la commissione condivide l’idea che le linee ferroviarie nazionali andrebbero rese accessibili a tutti i servizi di trasporto passeggeri. Considerando che l’obbligo di recepimento relativo alle condizioni quadro legislative per il settore ferroviario è fissato per la fine del 2006, un’apertura della rete per il traffico internazionale di passeggeri al 1° gennaio 2010 non è solo ragionevole ma anche pienamente realizzabile. Per venire incontro al Consiglio, che manifesta ancora qualche perplessità riguardo a un’apertura al trasporto nazionale di passeggeri che giudica troppo rapida, la commissione propone di rinviare ulteriormente l’accesso per tutti gli altri tipi di trasporto passeggeri, fissandola ora al 1° gennaio 2017. Nell’arco dei dieci anni che intercorrono da qui al 2017, dovrebbe in ogni caso essere possibile portare a compimento la trasposizione dei principi del mercato interno europeo anche al settore ferroviario, rendendo in tal modo superflua la formulazione di un “quarto pacchetto ferroviario”. Cfr. a tale riguardo sia l’emendamento 15 che gli emendamenti 16, 1 e 28.
2. La commissione propone di accettare un rinvio di due anni riguardo all’apertura della rete per gli Stati membri, periodo nel quale il trasporto internazionale di passeggeri potrebbe esercitare una forte influenza sul relativo contesto nazionale. Cfr. l’emendamento 16, paragrafo 2.
3. Riguardo alla possibilità di limitare l’accesso alla rete a vantaggio dei servizi di trasporto pubblico locali e regionali di passeggeri, ai sensi del nuovo paragrafo 3 ter dell’articolo 10, la commissione raccomanda di accogliere la formulazione molto circostanziata del Consiglio, apportando soltanto modifiche di minore entità e ritornando al criterio suggerito dal Parlamento relativo alla vitalità economica del contratto di servizio pubblico. La votazione in seno alla commissione non ha tuttavia portato a una maggioranza per emendare il testo della posizione comune per quanto riguarda i termini "equilibrio economico" da rettificare in "vitalità economica", vedi considerando 12. Cfr. gli emendamenti 17 e 12.
4. In merito alle nuove limitazioni d’accesso alla rete proposte dal Consiglio, vale a dire “la finalità principale” del trasporto e la priorità attribuita ai contratti di concessione a lungo termine, la commissione è categorica nel ritenere che esse vadano respinte. Si veda a riguardo anche la relativa dichiarazione della Repubblica del Portogallo all’allegato II della posizione comune. Quindi, ricercando un equilibrio fra l’apertura del mercato interno, prevista da decenni, e i particolari interessi del trasporto pubblico regionale e locale, trova ancora giustificazione la possibilità di limitare l’accesso tramite la nuova regolamentazione prevista all’articolo 10, paragrafo 3 ter. Al riguardo la commissione non si è attenuta alla raccomandazione del relatore volta a sopprimere senza sostituzione la generale imposizione di diritti - cfr. la motivazione 13 e il nuovo articolo 10, paragrafo septies della direttiva 91/440/CEE - e propone invece altri emendamenti. Cfr. gli emendamenti 16, 18, 20, 28 nonché 15.
5. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica introdotti dal Consiglio, la commissione propone più che altro adeguamenti di tipo redazionale. Nel 2012 una relazione supplementare analizzerà la situazione delle preparazione in materia di apertura del trasporto nazionale di passeggeri. Cfr. gli emendamenti 25 e 13.
6. La formulazione scelta dal Consiglio, molto ampia e in parte nuova, riguardo alla modifica della direttiva 2001/14/CE sulla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, andrebbe essenzialmente accolta e integrata tramite un considerando illustrativo.
7. La commissione suggerisce di approvare le nuove disposizioni riguardanti sia i transiti che le deroghe a favore di Malta e Cipro e pertanto non presenta alcun emendamento a riguardo.
8. Infine, il relatore sottolinea che gli sforzi del Parlamento in prima lettura, affinché il Consiglio, parallelamente alla presente procedura legislativa, presentasse una posizione comune sulla revisione del regolamento concernente i trasporti pubblici regionali e locali (cfr. l’emendamento n. 1 della relazione della commissione per i trasporti in prima lettura) si sono rivelati fruttuosi.
OPINIONI DELLA MINORANZA
formulate a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento
da Helmuth Markov, Erik Meijer e Pedro Guerreiro
Intendiamo ricordare le ragioni che motivano il nostro voto contrario alla posizione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea.
Non possiamo accettare che la Commissione, subito dopo la votazione sul secondo pacchetto, proponga un terzo pacchetto finalizzato ad accelerare la liberalizzazione per il trasporto di passeggeri.
Ancora meno possiamo assecondare le proposte della posizione comune del Consiglio e la raccomandazione per la seconda lettura approvata dalla commissione in quanto puntano a andare ancora oltre e a proporre la liberalizzazione completa delle ferrovie a scadenza molto ravvicinata.
Le proposte sono avanzate senza valutare gli effetti delle precedenti misure né sulla situazione sociale e ambientale, né in termini di riequilibrio rispetto ad altri modi di trasporto. Risultano infatti elaborate senza valutazioni, senza deduzioni tratte dalle esperienze nefaste constatate in diversi paesi che hanno proceduto alle liberalizzazioni, in assenza perfino di analisi serie e pluraliste sui mezzi per sostenere lo sviluppo della ferrovia in Europa.
Le proposte all'esame hanno un'unica base, un imperativo ideologico che fa dell'ultraliberismo una regola assoluta e generale.
Noi chiediamo invece che l'Europa apporti il sostegno necessario a questo modo di trasporto, indispensabile per lo sviluppo sostenibile, la coesione territoriale e la crescita dell'economia in Europa. A nostro parere, misure in questi campi dovrebbero essere valutate e proposte in cooperazione con tutti gli operatori del settore.
PROCEDURA
Titolo |
Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria |
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Riferimenti |
5895/2/2006 – C6 0309/2006 – 2004/0047(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
21.9.2006 |
T6-0354/2005 |
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Proposta della Commissione |
COM(2004)0139 – C6-0001/2004 |
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Proposta modificata della Commissione |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
25.9.2006 |
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Commissione competente per il merito |
TRAN |
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Relatore(i) |
Georg Jarzembowski |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Esame in commissione |
10.10.2006 |
21.11.2006 |
18.12.2006 |
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Approvazione |
19.12.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
30 10 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Rosa Miguélez Ramos, Zita Pleštinská, Vladimír Remek |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Deposito |
21.12.2006 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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