RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale

22.1.2007 - (COM(2005)0375 – C6‑0279/2005 – 2005/0156(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Ewa Klamt

Procedura : 2005/0156(COD)
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A6-0004/2007
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale

(COM(2005)0375 – C6‑0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0375)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0279/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0004/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

alla proposta della Commissione di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[5],

considerando quanto segue:

(1)      Nelle conclusioni approvate il 28 e 29 maggio 2001 il Consiglio Giustizia e Affari interni ha evidenziato, riferendosi all’analisi comune e al miglioramento dello scambio di statistiche in materia di asilo e migrazione, la necessità di disporre di un quadro globale e coerente per future azioni dirette a migliorare le statistiche.

(2)      Nell’aprile 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione concernente un piano di azione per la raccolta e l’analisi di dati statistici comunitari nel campo dell’immigrazione[6]. Questo piano conteneva numerose modifiche significative intese a migliorare la completezza e il grado di armonizzazione di tali statistiche. Sulla base del piano d’azione la Commissione intende proporre una normativa sulle statistiche comunitarie in materia di asilo e migrazioni.

(3)      Il Consiglio europeo di Salonicco del 20 giugno 2003 ha messo in luce la necessità di meccanismi più efficaci per la rilevazione e l’analisi delle informazioni in materia di asilo e migrazioni nell’Unione europea.

(4)      Nella sua risoluzione del 6 novembre 2003 il Parlamento europeo ha rilevato la necessità di una normativa volta a garantire la produzione di statistiche idonee a sviluppare politiche comunitarie efficaci ed eque nel campo dell’immigrazione. La risoluzione caldeggia l’intenzione della Commissione di legiferare nel settore delle statistiche in materia di asilo e immigrazione.

(5)      L’allargamento dell’Unione europea ha aggiunto una dimensione geografica e politica alla gamma dei fenomeni associati alle migrazioni. Ha altresì ulteriormente accresciuto la domanda di informazioni statistiche accurate, tempestive e armonizzate. Cresce inoltre sempre di più l’esigenza di informazioni statistiche in merito alla professione, all’istruzione, alle qualifiche e al tipo di attività dei migranti.

(6)      Statistiche comunitarie armonizzate e comparabili in tema di migrazioni e di asilo sono indispensabili ai fini dello sviluppo e del monitoraggio della legislazione e delle politiche comunitarie attinenti a tali materie e alla libera circolazione delle persone.

(7)      È necessario rafforzare gli scambi di informazioni statistiche in tema di migrazioni e di asilo e di migliorare la qualità delle rilevazioni di dati statistici e dei risultati delle statistiche comunitarie che finora sono state organizzate sulla base di una serie di accordi informali.

(8)      Ai fini della verifica dello sviluppo e dell’applicazione delle normative e delle politiche comunitarie è essenziale disporre di informazioni a livello dell’Unione europea. Nel complesso le pratiche attuali non assicurano in maniera sufficiente e uniforme la regolare, tempestiva e rapida raccolta e diffusione di dati armonizzati.

(8 bis) Il presente regolamento non riguarda le stime sul numero di persone che risiedono illegalmente negli Stati membri. Gli Stati membri non devono fornire alla Commissione (Eurostat) stime o dati sulle suddette persone, le quali possono però essere incluse nei gruppi demografici derivanti da indagini.

(8 ter) Ogni qualvolta ciò sia possibile, le definizioni utilizzate ai sensi del presente regolamento sono tratte dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite per le statistiche sulle migrazioni internazionali, dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite per i censimenti delle popolazioni e delle abitazioni nella regione ECE (Commissione economica per l'Europa) o dalla legislazione comunitaria e vanno aggiornate in base alle procedure del caso.

(9)      Le nuove esigenze comunitarie riguardo alle statistiche in materia di migrazioni e di asilo rendono obsolete le disposizioni del regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri[7].

(10)    Il regolamento (CEE) n. 311/76 va pertanto abrogato.

(11)    Poiché gli obiettivi dell’azione da adottare in vista della fissazione di norme comuni per la rilevazione e la compilazione di statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell’azione in questione, essere meglio conseguiti a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(12)  Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[8] costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso sancisce il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e segreto statistico.

(13)     Le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9].

(13 bis) È opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare le definizioni e di decidere in merito ai raggruppamenti di dati e alle ulteriori disaggregazioni. Avendo una portata generale ed essendo intese a modificare elementi non essenziali e a integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure vanno adottate a norma della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(14)       Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee[10], è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia di:

a)      immigrazione nei territori degli Stati membri e emigrazione da tali territori, inclusi i flussi tra il territorio di uno Stato membro e quello di un altro Stato membro nonché i flussi tra uno Stato membro e il territorio di un paese terzo;

b)     cittadinanza e paese di nascita delle persone ▌ con dimora abituale nel territorio degli Stati membri;

c)      procedure e processi amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, nonché alla prevenzione dell’immigrazione clandestina.

Articolo 2

Definizioni

1.          Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)     “dimora abituale”, il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo quotidiano di riposo a prescindere dalle assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita a parenti e amici, affari e motivi professionali, trattamenti medici o pellegrinaggi, oppure, in assenza di dati disponibili, il luogo di residenza legale o di registrazione;

b)     “immigrazione”, l’azione con la quale una persona ▌ stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

c)     “emigrazione”, l’azione con la quale una persona ▌, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la propria dimora abituale in tale Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi;

c bis) “cittadinanza”, lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale;

c ter) “paese di nascita”, il paese di residenza (entro le frontiere attuali, se esistenti) della madre al momento della nascita o, se inesistente, il paese (entro le frontiere attuali, se esistenti) in cui è avvenuta la nascita;

d)     “immigrato”, la persona ▌ che compie un’azione di immigrazione;

e)     “emigrato”, la persona ▌ che compie un’azione di emigrazione;

f)      “soggiornante di lungo periodo”, il soggiornante di lungo periodo quale è definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio[11];

g)     “cittadino di paese terzo”, la persona che non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, inclusi gli apolidi;

h)     “domanda di protezione internazionale”, la domanda di protezione internazionale quale è definita all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[12];

i)       “status di rifugiato”, lo status di rifugiato quale è definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE;

j)      “status di protezione sussidiaria”, lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2004/83/CE;

k)     “familiari”, i familiari quali sono definiti all’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio[13];

l)       “protezione temporanea”, la protezione temporanea quale è definita all’articolo 2 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[14];

m)     “minore non accompagnato”, il minore non accompagnato quale è definito all’articolo 2, lettera i), della direttiva 2004/83/CE;

m bis) “frontiera esterna”, la frontiera esterna secondo la definizione all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006;

m ter) “cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso” i cittadini di paesi terzi cui è rifiutata l'ammissione alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

m quater) “cittadini di paesi terzi trovati in situazione illegale”, i cittadini di paesi terzi dei quali è stata ufficialmente constatata la presenza sul territorio di un Stato membro e che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di soggiorno o di residenza per quel determinato Stato membro;

n)        “insediamento”, il trasferimento di cittadini di paesi terzi o di persone apolidi, in base a una valutazione della loro necessità di protezione internazionale e di una soluzione duratura, in uno Stato membro in cui sono autorizzati a risiedere con uno status giuridico sicuro.

2.          Le misure inerenti all'aggiornamento delle definizioni di cui al paragrafo 1 sono adottate a norma della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2 bis.

3.          Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) in merito all'uso e ai probabili effetti delle stime o di altre metodologie di adeguamento delle statistiche basate sulle definizioni nazionali affinché siano conformi alle definizioni armonizzate di cui al paragrafo 1.

3 bis.     Per l'anno di riferimento 2008, le statistiche fornite alla Commissione (Eurostat)ai sensi del presente regolamento possono anche basarsi su definizioni (nazionali) alternative, nel qual caso gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione (Eurostat).

4.          Qualora uno Stato membro non sia vincolato al rispetto di uno o più dei testi giuridici citati nelle definizioni di cui al paragrafo 1, tale Stato membro deve fornire statistiche comparabili a quelle previste ai sensi del presente regolamento, ove ciò sia possibile conformemente alle vigenti procedure legislative e/o amministrative.

Articolo 3

Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull’acquisizione della cittadinanza

1.          Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)     immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i)       gruppi di cittadinanza per età e sesso;

ii)      gruppi di paesi di nascita per età e sesso;

iii)     gruppi di paesi di precedente dimora abituale per età e sesso;

b)     emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i)       per gruppi di cittadinanza;

ii)      per età;

iii)     per sesso;

iv)    per gruppi di paesi di successiva dimora abituale;

c)     persone ▌ aventi dimora abituale nello Stato membro alla fine del periodo di riferimento, disaggregate come segue :

i)       gruppi di cittadinanza per età e sesso;

ii)      gruppi di paesi di nascita per età e sesso;

d)     persone ▌ che dimorano abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per sesso e per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione.

2.          Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dieci mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

2 bis.     Le misure inerenti alla definizione delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente o successiva dimora e gruppi di cittadinanza sono adottate dalla Commissione a norma della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2 bis, onde assicurare l'armonizzazione delle categorie.

Articolo 4

Statistiche sulla protezione internazionale

1.          Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)     persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali istanze in qualità di familiari durante il periodo di riferimento;

b)     persone assoggettate alle domande di protezione internazionale all’esame dell’autorità nazionale responsabile alla fine del periodo di riferimento;

h)     domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è il gennaio 2008.

1 bis.     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)   persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di istanze dirette a ottenere una tutela internazionale, incluse le decisioni che dichiarano tali istanze inammissibili o infondate e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

b)   persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

c)   persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

d)   persone interessate da decisioni di primo grado di concessione o di revoca della protezione temporanea, adottate da organismi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

e)   persone interessate da altre decisioni di primo grado di concessione o di revoca del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, adottate da organismi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2008.

2.          Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)     persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale considerate minori non accompagnati dall’autorità nazionale responsabile durante il periodo di riferimento;

b)     persone interessate da decisioni definitive di rigetto delle istanze di protezione internazionale, vale a dire le decisioni che dichiarano tali istanze inammissibili o infondate, e da decisioni adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

c)     persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

d)     persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

e)     persone interessate da decisioni definitive di concessione o di revoca della protezione temporanea adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

f)      persone interessate da altre decisioni definitive, adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione, di concessione ▌ o di revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per altri motivi a norma della legge nazionale in materia di protezione internazionale, durante il periodo di riferimento;

h)     persone cui è stata concessa l'autorizzazione a risiedere nello Stato membro nel quadro di un piano di insediamento nazionale o comunitario durante il periodo di riferimento, ove detto piano sia attuato nello Stato membro in questione.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

2 bis.     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le seguenti statistiche sull'attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione:

a) il numero di richieste di riammissione e di presa a carico dei richiedenti asilo,

b) le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera a),

c)  le decisioni adottate in risposta alle richieste di cui alla lettera a),

d) il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alla lettera c),

e)  il numero di richieste di informazioni.

Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008

Articolo 5

Statistiche sulla lotta contro l’ingresso e il soggiorno irregolari

1.          Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)     cittadini di paesi terzi respinti alla frontiera esterna cui è stato impedito l’ingresso nel territorio dello Stato membro;

b)     cittadini di paesi terzi presenti sul territorio dello Stato membro scoperti in condizione irregolare ai sensi delle normative nazionali in materia di immigrazione.

Le statistiche di cui alla lettera a) sono disaggregate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006.

Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione.

2.          Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 6

Statistiche sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi terzi

1.          Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:

a)     numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati come segue:

i)       permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che concedono al richiedente il permesso di risiedere per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, motivo del rilascio del permesso e durata della validità del permesso;

ii)      permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in occasione del cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, motivo del rilascio del permesso e durata della validità del permesso;

iii)     permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, motivo del rilascio del permesso e durata della validità del permesso;

b)     numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregati per cittadinanza.

2.          Nel caso in cui le normative nazionali e le pratiche amministrative di uno Stato membro consentano la concessione di categorie specifiche di status di immigrazione o di visti a lungo termine in luogo dei permessi di residenza, nelle statistiche di cui al paragrafo 1 sono inclusi i dati relativi a tali visti e a tali riconoscimenti di status.

2 bis.     Le misure inerenti alla definizione delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di residenza sono adottate dalla Commissione a norma della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2 bis, onde assicurare l'armonizzazione delle categorie.

3.          Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 7

Statistiche sui rimpatri

1.          Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche concernenti:

a)   il numero dei cittadini di paesi terzi che risultano trovarsi illegalmente sul territorio dello Stato membro e che formano l'oggetto di a una decisione amministrativa o giudiziaria o a un atto che ne dichiara illegale il soggiorno e li obbliga a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregati per cittadinanza delle persone interessate,

b)   il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione amministrativa o giudiziaria o di un atto di cui alla lettera a), disaggregati per cittadinanza delle persone rimpatriate.

2.          Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

2 bis.     Le statistiche di cui al paragrafo 1 non includono i cittadini di paesi terzi trasferiti da uno Stato membro all'altro nel quadro del meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione.

Articolo 8

Disaggregazioni supplementari

1.          Le misure inerenti alla definizione delle ulteriori disaggregazioni sottoelencate possono essere stabilite dalla Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2 bis, per le seguenti statistiche:

c)     per le statistiche di cui all'insieme dell'articolo 4, disaggregazioni per:

iii)     anno di presentazione della domanda,

c bis) per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3, disaggregazioni per:

         (i)     numero di persone interessate dalla richiesta, dalla decisione e dal trasferimento,

c ter) per le statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), disaggregazioni per:

(i)     età,

(ii)    sesso,

d)     per le statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), disaggregazioni per:

i)       motivo del ▌ fermo,

ii)      luogo del ▌ fermo,

e)     per le statistiche di cui all’articolo 6, disaggregazioni per:

i)       anno in cui stato rilasciato per la prima volta il permesso di soggiorno,

iv)     età,

v)      sesso,

f)      per le statistiche di cui all’articolo 7, disaggregazioni per:

(i)     motivo della decisione o dell'atto che obbliga a lasciare il paese,

(ii)    età,

(iii)  sesso.

1 bis.     Le disaggregazioni supplementari di cui al paragrafo 1 sono fornite soltanto separatamente ma senza una classificazione incrociata con le disaggregazioni previste agli articoli 4-7.

2.          In sede di decisione sull’eventuale necessità di introdurre disaggregazioni supplementari conformemente al paragrafo 1, la Commissione valuta la necessità di tali informazioni ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche comunitarie e analizza la disponibilità di fonti di dati appropriate nonché i relativi costi.

I negoziati sulle disaggregazioni supplementari che dovessero eventualmente rendersi necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli 4-7 sono avviati entro e non oltre il secondo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il primo anno di riferimento per l'attuazione delle disaggregazioni supplementari è il 2010.

Articolo 9

Fonti di dati e norme sulla qualità

1.          Le statistiche si basano sulle seguenti fonti di dati in funzione della loro disponibilità nello Stato membro e conformemente alle normative e agli usi nazionali:

a)     registrazioni di azioni amministrative e giudiziarie;

b)     registri relativi ad azioni amministrative;

c)     anagrafe della popolazione di persone ▌ o di un particolare sottogruppo di tale popolazione;

d)     censimenti;

e)     indagini per campione;

f)      altre fonti appropriate.

Ai fini dell'elaborazione statistica, è possibile ricorrere a metodologie di calcolo statistico scientificamente valide e ben documentate.

2.          Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionati, nonché alle metodologie di calcolo utilizzate e informano la Commissione in merito ad eventuali cambiamenti.

3.          Su richiesta della Commissione (Eurostat) gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità, la comparabilità e la completezza delle informazioni statistiche.

4.          Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni e correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati.

5.          Le misure inerenti alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 10

Misure di esecuzione

1. Le misure descritte in appresso, necessarie a consentire l’esecuzione del presente regolamento ▌ sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2. ▌

         definizione delle norme riguardo ai formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all’articolo 9.

1 bis. Le misure sottoelencate, necessarie all'attuazione del presente regolamento e intese a modificarne gli elementi non essenziali, anche mediante integrazioni, sono adottate a norma della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 bis:

a)   aggiornamento delle definizioni ai sensi dell'articolo 2,

b)   definizione delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva residenza e gruppi di cittadinanza di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis,

c)   definizione delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di residenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis,

d)   definizione delle disaggregazioni supplementari e dei gradi di disaggregazioni da applicare alle variabili di cui all'articolo 8,

e)   definizione delle disposizioni sull'esattezza dei dati e delle norme di qualità.

Articolo 11

Procedura

1.          In sede di adozione delle misure di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall’articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.          Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ▌ gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2 bis.     Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1-4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.          Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Relazione

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle statistiche elaborate a norma del presente regolamento e alla loro qualità.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 311/76 è abrogato.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il Presidente   Il Presidente

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C [..] del , pag. .
  • [3]  GU C [..] del , pag. .
  • [4]  GU C [..] del , pag. .
  • [5]  GU C [..] del , pag. .
  • [6]  COM(2003)0179.
  • [7]  GU L 39 del 14.2.1976, pag. 1.
  • [8]  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 84 del 31.10.2003, pag. 1).
  • [9]  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
  • [10]  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
  • [11]  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
  • [12]  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
  • [13]  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
  • [14]  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 1.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale

Riferimenti

COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.9.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

LIBE
13.10.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

AFET
13.10.2005

DEVE
13.10.2005

EMPL
13.10.2005

FEMM
13.10.2005

 

Pareri non espressi
  Decisione

AFET
19.10.2005

DEVE
5.10.2005

EMPL
27.10.2005

FEMM
29.11.2005

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Ewa Klamt
4.10.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Base giuridica contestata
  Parere commissione JURI

 

 

 

Dotazione finanziaria modificata
  Parere commissione BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula

 

Esame in commissione

24.1.2006

29.5.2006

19.12.2006

 

 

Approvazione

19.12.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Ole Krarup, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gérard Deprez, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Antonio Tajani, Rainer Wieland

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito

22.1.2007

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)