RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
25.1.2007 - (COM(2006)0487 – C6‑0330/2006 – 2006/0162(CNS)) - *
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatrice: Bernadette Bourzai
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
(COM(2006)0487 – C6‑0330/2006 – 2006/0162(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0487)[1],
– visto l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0330/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0006/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 5 | |
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(5) Per migliorare il funzionamento del mercato unico, è necessario riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In questo modo l’accesso all’informazione dei consumatori sarà notevolmente migliorato. |
(5) Per migliorare il funzionamento del mercato unico, è necessario riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni o delle preparazioni a base di carne destinate al consumo umano, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In questo modo l’accesso all’informazione dei consumatori sarà notevolmente migliorato. |
Emendamento 2 Considerando 12 | |
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(12) È inoltre opportuno prevedere l’identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante la lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza, nonché l’indicazione dell’età al momento della macellazione sulle etichette apposte su tali carni. |
(12) È inoltre opportuno prevedere l’identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante la lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza, mediante la denominazione di vendita nonché mediante l’indicazione dell’età al momento della macellazione sulle etichette apposte su tali carni. Tali riferimenti dovrebbero ugualmente figurare sui documenti commerciali. |
Motivazione | |
Ai fini della chiarezza, è necessario che sulle etichette delle carni nonché sui documenti commerciali figurino le seguenti informazioni: lettera di identificazione, denominazione di vendita e età al momento della macellazione. | |
Emendamento 3 Considerando 13 | |
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(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario devono poterlo fare secondo la procedura prevista agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio8. |
(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario, come ad esempio il tipo di alimentazione, devono poterlo fare secondo la procedura prevista agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio8. |
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____________________________________ 8 GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’Atto di adesione del 2003. |
____________________________________ 8 GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’Atto di adesione del 2003. |
Emendamento 4 Considerando 14 | |
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(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette conformemente al presente regolamento, è necessario prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. |
(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette conformemente al presente regolamento, è necessario prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. Talune di queste informazioni possono, tuttavia, non essere fornite nella fase della consegna al consumatore finale. |
Emendamento 5 Considerando 15 bis (nuovo) | |
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(15 bis) È opportuno che gli Stati membri determinino il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e ne assicurino l’attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere proporzionate ma sufficientemente dissuasive e potrebbero andare dalla rietichettatura o dalla rispedizione dei prodotti alla loro totale distruzione. |
Emendamento 6 Articolo 1, paragrafo 1, comma 2 | |
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Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi prodotte all’interno della Comunità o importate da paesi terzi. |
Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, macellati dopo il ...*, prodotte all’interno della Comunità o importate da paesi terzi. |
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____________________________________ * Data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 7 Articolo 1, paragrafo 2 | |
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2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio10. |
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti 10. |
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____________________________________ 10 GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. |
____________________________________ 10 GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1. |
Emendamento 8 Articolo 1, paragrafo 3 | |
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3. Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi per i quali è stata registrata una denominazione d’origine o una indicazione geografica protetta, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. |
3. Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi per i quali è registrata una denominazione d’origine o una indicazione geografica protetta, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. |
Motivazione | |
È necessario chiarire l’inquadramento per future denominazioni di origine o indicazioni geografiche. | |
Emendamento 9 Articolo 2 | |
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Ai fini del presente regolamento si intende per “carni” l’insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, che siano state confezionate o imballate o no. |
Ai fini del presente regolamento si intende per “carni” l’insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no destinate al consumo umano, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, che siano state confezionate o imballate o no. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai prodotti elaborati, trasformati o cotti contenenti carne. |
Emendamento 10 Articolo 3 | |
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Al momento della macellazione, tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono suddivisi dagli operatori, sotto il controllo dell’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie definite all’allegato I. |
Al momento della macellazione, tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono suddivisi dagli operatori, sotto il controllo dell’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie definite all’allegato I. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantirne l’osservanza. |
Motivazione | |
Non è necessario adottare nuove misure bensì utilizzare le stesse disposizioni di cui all'articolo 16 del regolamento 1760/2000 in materia di etichettatura supplementare. | |
Emendamento 11 Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 | |
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Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi vengono commercializzate nei rispettivi Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita, che figurano all’allegato II, stabilite per ognuno dei suddetti Stati membri. |
Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi vengono commercializzate nei rispettivi Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita, che figurano all’allegato II, stabilite per ognuno dei suddetti Stati membri. Tale denominazione deve figurare su tutti i documenti commerciali. |
Emendamento 12 Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Il presente regolamento si applica solo quando la carne ottenuta da animali di età superiore a otto mesi viene commercializzata con dicitura diversa da “vitellone” (o il termine equivalente per la carne ottenuta da bovini adulti in altre lingue comunitarie) |
Motivazione | |
In alcuni Stati membri, i bovini di talune razze sono allevati in modo tale da farli arrivare rapidamente all'età adulta per massimizzare la qualità della carne. In certi casi, gli animali vengono macellati prima di aver raggiunto i 12 mesi di età, rientrando così nel campo di applicazione della presente proposta. Tuttavia, la carne di questi animali è chiaramente ottenuta da bovini adulti, poiché non presenta le caratteristiche del “vitello rosa”o del ”vitello bianco/da latte”. Poiché la carne è di bovino adulto, essa dovrebbe essere etichettata come “vitellone” e dovrebbe essere soggetta alle norme in materia di etichettatura e tracciabilità relative a tale tipo di carne e non alle speciali disposizioni relative al vitello. | |
Emendamento 13 Articolo 5, paragrafo 1, alinea | |
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Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età non superiore, a dodici mesi un’etichetta recante le informazioni seguenti: |
Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli operatori appongono alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un’etichetta recante le informazioni seguenti: |
Emendamento 14 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | |
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a) la lettera di identificazione della categoria definita all’allegato I del presente regolamento, |
a) la lettera di identificazione della categoria definita all’allegato I del presente regolamento, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, ad eccezione della fase della consegna al consumatore finale, |
Emendamento 15 Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | |
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b) la denominazione di vendita conformemente all’articolo 4 del presente regolamento, |
b) la denominazione di vendita conformemente all’articolo 4 del presente regolamento, in ciascuna fase della produzione e della commercializzazione, |
Emendamento 16 Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) figurano anche su tutti i documenti commerciali. |
Emendamento 17 Articolo 5, paragrafo 2, comma 2 | |
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Essi possono rendere non obbligatoria l’indicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che venga correttamente assicurata l’informazione dell’acquirente. |
soppresso |
Emendamento 18 Articolo 7, comma 2, lettera a) | |
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a) l’indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali; |
a) l’indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, unicamente a livello dei mattatoi; |
Emendamento 19 Articolo 8, paragrafo 1 | |
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1. Entro il [1° luglio 2007] gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi all’applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione. |
1. Entro il ...*, gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali relativi all’applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione. |
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______________________ Data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 20 Articolo 9 bis (nuovo) | |
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Articolo 9 bis |
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Sanzioni |
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Gli Stati membri determinano il regime sanzionatorio da applicare, qualora dai controlli effettuati risulti un mancato rispetto delle condizioni definite nel presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il ...*, e comunicano quanto prima possibile tutte le modifiche apportatevi successivamente. |
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__________________________ * Dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 21 Articolo 10, paragrafo 2 | |
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2. Possono essere apportate modifiche agli allegati I e II conformemente alla procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999. |
soppresso |
Emendamento 22 Allegato I, comma 1, punto A) | |
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A) Categoria X: bovini di età non superiore a otto mesi |
Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi |
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Lettera di identificazione della categoria: X; |
Lettera di identificazione della categoria: V; |
Motivazione | |
La scelta delle lettere X e Y può dar luogo a confusione circa il sesso dell’animale. Sembra pertanto opportuno optare piuttosto per le lettere V e Z. | |
Emendamento 23 Allegato I, comma 1, punto B) | |
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Categoria Y: bovini di età superiore a otto mesi ma non a dodici mesi |
Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma non a dodici mesi |
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Lettera di identificazione della categoria: Y. |
Lettera di identificazione della categoria: Z. |
Emendamento 24 Allegato II, punto A), parte introduttiva | |
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A) Per le carni ottenute da bovini della categoria X: |
A) Per le carni ottenute da bovini della categoria V: |
Emendamento 25 Allegato II, punto B), parte introduttiva | |
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B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Y: |
B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Z: |
Traduzione esterna
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Cos’è un vitello?
Tutti sono concordi nell’affermare che un vitello è un animale giovane appartenente alla specie bovina. La risposta sembra, dunque, ovvia quando si parla dell’animale in vita, ma lo è molto meno quando si fa riferimento alla carne di “vitello” e quando si considera l’alimentazione o l’età dell’animale al momento della macellazione, visto che gli Stati membri hanno abitudini molto diverse in materia di allevamento e consumo.
Infatti, in alcuni paesi, ad esempio la Francia, gli animali vengono alimentati principalmente a base di latte e prodotti lattiero-caseari e quando viene macellato un animale di età superiore a sei mesi , non si parla già più di carne di “vitello” ma di carne di “vitellone”. In altri paesi, come la Spagna, gli animali vengono alimentati quasi esclusivamente a base di cereali, integrati da alcuni foraggi, e si può usare la denominazione carne di vitello (“ternera”) fino a quattordici mesi.
In breve, all’interno dell’Unione europea è possibile distinguere due grandi gruppi di paesi:
- quelli, che rappresentano la maggioranza (quasi tutti gli Stati membri, ma soprattutto Francia, Germania, Italia e Belgio), in cui l’indicazione carne di “vitello” si riferisce alla carne di animali macellati prima degli otto mesi e alimentati principalmente a base di latte.
- quelli, una minoranza (soprattutto Spagna e Danimarca), in cui tale denominazione si mantiene fino ai dodici, o addirittura quattordici mesi, in presenza di un’alimentazione a base di cereali.
Nei Paesi Bassi, il secondo produttore europeo di carne di vitello, le due filiere coesistono in parallelo. La filiera del “vitello bianco”, dove si concentra gran parte della produzione (circa l’85% del totale), fa riferimento al primo tipo di allevamento, mentre la filiera del “vitello rosato”, che riguarda una parte minore della produzione e che è stata introdotta agli inizi degli anni ’80, fa riferimento al secondo tipo.
È invece interessante sottolineare che nell’ambito del diritto comunitario è previsto un limite di età di otto mesi, a cui in particolare ci si riferisce per determinare sia i capi ammissibili a beneficiare del premio all’abbattimento sia l’ammontare di tale premio (vedi l’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003).
Perché una proposta della Commissione
L'alimentazione e l’età di macellazione influiscono su alcune caratteristiche della carne, quali il sapore, la tenerezza o il colore.
Di fatto, un vitello alimentato esclusivamente a base di latte è monogastrico e diviene ruminante non appena inizia a consumare alimenti fibrosi (paglia o fieno). Dal momento che il latte non contiene ferro, elemento indispensabile per la creazione dei globuli rossi e per la conseguente colorazione della carne, si può ottenere una carne di colore bianco o rosato, dal colore più o meno acceso a seconda dell’aggiunta di altri elementi nell’alimentazione.
Ora, come sottolinea la Commissione, “generalmente non è fatto alcun riferimento né al tipo di alimentazione degli animali, né all’età che essi avevano al momento della macellazione” e grazie ai giochi di traduzione, gli operatori e i consumatori si trovano di fronte a prodotti molto diversi commercializzati con una sola identica denominazione.
Come rileva la Commissione, “tale pratica falsa gli scambi e favorisce l’affermarsi di condizioni di concorrenza sleale, con un’incidenza diretta […] sul funzionamento del mercato unico”.
Gli studi dimostrano, per altro, che il termine “vitello” costituisce una denominazione di vendita valorizzante, a cui ricorre un certo numero di operatori per ottenere un prezzo di mercato nettamente superiore al momento della commercializzazione della carne di “vitellone”, che ha caratteristiche organolettiche ben diverse.
In effetti, all’uscita dei macelli, fra gli animali di età inferiore agli otto mesi e quelli di età compresa fra gli otto e i 12 mesi si possono constatare differenze di prezzo che vanno dai 2 ai 3 euro al chilogrammo. Il “guadagno” si attesta fra il 60% e il 70%, in alcuni casi raggiungendo addirittura il 100%, a seconda della qualità considerata, della stagione e della congiuntura.
La situazione della carne di vitello nell’Unione europea
Nel 2005, la produzione europea si è attestata poco al di sopra delle 800 000 tonnellate (peso carcassa), concentrandosi però per l’85% soltanto in cinque Stati membri: Francia (30%), Paesi Bassi (25%), Italia (18%), Belgio e Germania (6%).
Se la produzione è molto concentrata, il consumo lo è ancora di più, dal momento che la Francia e l’Italia coprono da sole quasi il 70% dei consumi europei di carne di vitello. Secondo le stime dell’OFIVAL, nel 2005 il consumo pro-capite di carne di vitello si è attestato a 4,53 kg. in Francia e a 3,87 kg. in Italia, mentre per l’intera UE-25 si è arrivati soltanto a 1,70 kg. per abitante (1,98 kg. per l'UE-15).
Attualmente, gli scambi con i paesi terzi sono relativamente scarsi, pur essendoci delle potenzialità di sviluppo.
A livello intracomunitario, gli scambi si limitano praticamente alle sole esportazioni dai Paesi Bassi, pari all’incirca a 200 000 tonnellate l’anno. L’Italia rappresenta il mercato principale delle esportazioni olandesi, con un ammontare che nel 2005 è stato pari al 43,2% del totale; seguono quindi Germania e Francia, con rispettivamente il 20,5% e il 19,7%. Anche la Francia esporta una parte della sua produzione, essenzialmente verso il mercato italiano, ma si tratta di esportazioni irregolari e di dimensioni relativamente modeste.
La proposta della Commissione
La Commissione ha deciso di elaborare la sua proposta per il fatto che diversi Stati membri, nonché le filiere di produzione europee per la carne bovina, hanno chiesto che la materia venisse meglio chiarita.
La Commissione suggerisce di stabilire delle denominazioni di vendita precise in base all’età dell’animale al momento della macellazione, criterio molto importante e più facile da controllare rispetto all’alimentazione. La Commissione propone di creare due categorie, utilizzando una lettera di identificazione per distinguerle: X per gli animali macellati fra zero e otto mesi e Y per gli animali macellati fra nove e dodici mesi. Per la prima categoria, la denominazione di vendita riprenderà il termine “vitello”. Per la seconda si farà ricorso a un’altra denominazione (jeune bovin, vitellone, Jungrindfleisch, ecc.) tranne che sul mercato interno di quattro paesi (Danimarca, Grecia, Spagna e Paesi Bassi), dove considerando gli usi e le tradizioni culturali, si potrà sempre fare riferimento al termine “vitello”.
I termini “vitello”, “carne di vitello” e tutte le altre denominazioni di vendita definite nella proposta non potranno più essere utilizzate per etichettare carne proveniente da animali di età superiore ai 12 mesi.
Gli operatori che desiderino completare le denominazioni di vendita previste nella presente proposta con altre informazioni fornite a titolo volontario sono autorizzati a farlo.
Per motivi di coerenza e al fine di evitare eventuali rischi di distorsione della concorrenza, è opportuno stabilire che le carni importate dai paesi terzi sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
La posizione della relatrice
Sono già molti anni che si cerca di identificare delle norme armonizzate per l’intero territorio comunitario in merito alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi. In Francia i primi lavori sono stati avviati all’inizio degli anni ’90, per essere poi interrotti in seguito alla crisi della BSE e riprendere quindi all’inizio degli anni 2000. La relatrice si compiace, quindi, della proposta della Commissione, che ha svolta sull’argomento un eccellente lavoro al fine di trovare una soluzione originale ed equilibrata.
In effetti, un’armonizzazione è indispensabile, sia per porre fine a una situazione di distorsione della concorrenza, sia per evitare la frammentazione del mercato connessa all’adozione di misure nazionali, come avvenuto nel caso del decreto italiano volto a limitare l’uso del termine “vitello” alle carni ottenute da animali di età inferiore agli otto mesi e con un peso carcassa non superiore ai 185 kg. Tale misura è stata sospesa in seguito alla presentazione della proposta della Commissione, ma non si può escludere che in caso di insuccesso si debba assistere qua e là al nascere di iniziative simili.
Se l’obiettivo è quello di dare priorità alla denominazione di vendita in vigore nei paesi consumatori, la relatrice approva la scelta, proposta dalla Commissione, di escludere dal campo d’applicazione del regolamento le carni per le quali è stata registrata una denominazione d’origine o un’indicazione geografica protetta, consentendo in tal modo a tali produzioni, che sono molto caratterizzate e che devono rispondere a requisiti molto specifici, di mantenere ovunque la propria denominazione di vendita. La relatrice è anche favorevole all’opportunità offerta agli operatori di aggiungere ulteriori informazioni sull’etichetta, il che consente loro di inserire le indicazioni che considerano più valorizzanti per i propri prodotti, come ad esempio, l’alimentazione.
Tuttavia, vi sono alcuni punti ancora da chiarire. Secondo la relatrice, la principale lacuna della proposta in esame è l’assenza di regimi sanzionatori. Occorre dunque introdurre una disposizione che consenta agli Stati membri di applicare sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle norme stabilite.
La proposta della Commissione è il risultato di un delicato compromesso raggiunto dopo molto tempo. È dunque indispensabile fare in modo di escludere qualsiasi ulteriore deroga, che potrebbe determinare lo smantellamento dell’intera proposta.
PROCEDURA
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Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi |
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Riferimenti |
COM(2006)0487 – C6 0330/2006 – 2006/0162(CNS) |
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Consultazione del PE |
5.10.2006 |
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Commissione competente per il merito |
AGRI |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
ENVI |
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Pareri non espressi |
ENVI |
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Relatore(i) |
Bernadette Bourzai |
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Esame in commissione |
21.11.2006 |
18.12.2006 |
24.1.2007 |
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Approvazione |
24.1.2007 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
38 - - |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Bernadette Bourzai, Hynek Fajmon, Gábor Harangozó, Zdzisław Zbigniew Podkański, Armando Veneto |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Wiesław Stefan Kuc |
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Deposito |
25.1.2007 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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