RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea

31.1.2007 - (COM(2005)0579 – C6‑0403/2006 – 2005/0228(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Jörg Leichtfried

Procedura : 2005/0228(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0023/2007

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(COM(2005)0579 – C6‑0403/2006 – 2005/0228(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0579)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0403/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A6‑0023/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e con le disposizioni del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[2];

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

 

(2 bis) La Commissione dovrebbe esaminare in che misura sarebbe opportuno trasferire in futuro all'Agenzia anche competenze in materia di controllo del rispetto delle regole comuni relative alla sicurezza dell'aviazione civile.

Motivazione

Il coinvolgimento dell'Agenzia sarebbe opportuno in particolare nei settori che riguardano la sicurezza tecnica del traffico aereo (safety) e la sicurezza aerea (security).

L'emendamento rispecchia il voto espresso dal Parlamento in prima lettura, il 15 giugno 2006, sulle norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

 

(10 bis) Il regolamento (CE) n. 2111/20051 impone all'Agenzia l'obbligo di comunicare tutte le informazione che possano essere utili per l'aggiornamento della "lista nera" comunitaria. Qualora, nel quadro del presente regolamento, l'Agenzia si rifiuti di rilasciare una certificazione a un vettore aereo, essa dovrà trasmettere tutte le informazioni che hanno motivato tale rifiuto, affinché il nome del vettore aereo in questione possa essere eventualmente iscritto nella "lista nera" comunitaria.

 

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1 Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

Motivazione

Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno collegare la certificazione dei vettori aerei con il divieto operativo cui sono soggetti i vettori iscritti nella lista nera comunitaria.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

 

(16 bis) Gli Stati membri sono invitati ad assicurare che i bilanci delle autorità nazionali, nonché gli oneri e i diritti da esse applicati, siano ridotti in modo corrispondente al trasferimento di competenze all'Agenzia.

Motivazione

I risparmi realizzati dagli Stati membri grazie al trasferimento di competenze all'Agenzia dovrebbero andare pienamente a beneficio degli utenti e non dovrebbero essere utilizzati per risanare i bilanci nazionali.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A)

Articolo 3, lettera f) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

f) "ente qualificato", un organismo accreditato atto a svolgere compiti di certificazione sotto il controllo e la responsabilità dell'Agenzia o di un'autorità aeronautica nazionale;

f) "ente qualificato", un organismo atto a svolgere compiti di certificazione sotto il controllo e la responsabilità dell'Agenzia o di un'autorità aeronautica nazionale;

Motivazione

Gli organismi qualificati rientrano già sotto la responsabilità dell'Agenzia o delle autorità aeronautiche nazionali, per cui non è necessario che essi siano accreditati.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B)
Articolo 3, lettera j), punto i) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

i) un aereo:

i) un aereo:

– con un massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o

– con un massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o

– con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, o

– con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, o

– certificato per operare con equipaggio minimo di almeno 2 piloti, o

– certificato per operare con equipaggio minimo di almeno 2 piloti, o

– dotato di uno o più motori a turboreazione, o

 

Motivazione

Un aereo che necessita della presenza di più di un pilota è considerato complesso. Analogamente, 19 posti passeggeri sono esattamente la soglia a partire dalla quale è richiesta la presenza di un assistente di cabina e rappresentano pertanto un limite naturale a partire dal quale si possono imporre requisiti più dettagliati in materia di organizzazione.

Limitandosi a una tecnologia specifica, vi è il forte rischio di ostacolare in futuro l'introduzione di nuove tecnologie più sicure e più ecologiche e di limitare la crescita dell'aviazione generale in Europa. Da un punto di vista operativo, un piccolo motore a reazione è molto più semplice da utilizzare di un grande motore a turboreazione.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B)
Articolo 3, lettera k) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

k) "operazione amatoriale", qualsiasi operazione non commerciale con un aeromobile non complesso a motore;

k) "operazione con un aeromobile leggero", qualsiasi operazione non commerciale con un aeromobile leggero;

Motivazione

Le operazioni puramente "amatoriali" costituiscono solamente una parte marginale delle operazioni di aviazione generale di natura non commerciale effettuate con aeromobili leggeri. Il termine "aeromobile complesso" è utilizzato per indicare un'ampia gamma di apparecchi che vanno dall'aviazione amatoriale/personale/leggera a un tipo di aviazione che richiede un'organizzazione e una gestione complesse.

L'approvazione dell'emendamento comporterebbe la sostituzione dei termini "operazione amatoriale" e "aeromobile non complesso a motore" nell'intero testo.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B)
Articolo 3, lettera n bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

 

n bis) "aeromobile leggero", un aeromobile:

 

- con un peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 2 000 kg,

 

- con un massimo di 5 posti passeggeri.

Motivazione

Attualmente, il termine "aeromobile complesso" è utilizzato per indicare un'ampia gamma di apparecchi che vanno dall'aviazione amatoriale/personale/leggera a un tipo di aviazione che richiede un'organizzazione e una gestione complesse. Questo uso del termine non è opportuno, poiché ciò potrebbe, da un lato, portare ad imporre misure insufficienti ad aeromobili molto impegnativi utilizzati con licenze amatoriali e, dall'altro, potrebbe complicare eccessivamente le operazioni ch.e coinvolgono solamente una persona.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 6 bis, paragrafo 7 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

7. Nello stabilire le regole di attuazione di cui al paragrafo 6, la Commissione farà in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore dell'addestramento degli equipaggi di condotta e consentano di far fronte rapidamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi.

7. Nello stabilire le regole di attuazione di cui al paragrafo 6, la Commissione farà in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte e le migliori pratiche, nonché il progresso scientifico e tecnico nel settore dell'addestramento degli equipaggi di condotta, e consentano di far fronte rapidamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi.

Motivazione

Nell'elaborare le regole di attuazione concernenti le licenze dei piloti, è opportuno tener conto di tutti i più recenti dati tecnici e scientifici pertinenti.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 6 ter, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

3. Gli operatori impegnati in operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore devono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio degli aeromobili.

3. Gli operatori impegnati in operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore devono produrre una dichiarazione attestante che essi posseggono la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio degli aeromobili.

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento al paragrafo 5 del nuovo articolo 6 ter, che punta a una dichiarazione più specifica e dal contenuto più preciso. Una formulazione troppo vaga potrebbe creare problemi con l'AESA.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 6 ter, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

4. Il personale di cabina interessato alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) deve soddisfare i requisiti essenziali fissati nell'allegato IV e deve essere in possesso di un attestato e di un certificato medico idonei alle operazioni svolte.

4. Il personale di cabina interessato alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) deve soddisfare i requisiti essenziali fissati nell'allegato IV. Il personale impegnato in operazioni commerciali deve essere in possesso di un attestato quale inizialmente descritto al punto d) della norma OPS 1.1005, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile1 (UE OPS); a discrezione dello Stato membro, l'attestato può essere rilasciato da operatori o centri di addestramento approvati.

 

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1 GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1.

Motivazione

L'emendamento è inteso a migliorare quanto più possibile le prassi in materia di sicurezza e a uniformarle, nonché a consentire la libera circolazione del personale di cabina all'interno dell'UE. Dovrebbero essere coperte sia le operazioni di volo (allegato IV, punto 7.b.) che l'idoneità medica, nell'interesse non solo dei passeggeri, ma anche del personale di cabina stesso. Lo studio sulle limitazioni del tempo di volo dovrebbe riguardare anche il personale di cabina.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 6 ter, paragrafo 5, lettera d) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

d) le condizioni e le procedure per il controllo e l'ispezione degli operatori di cui al paragrafo 3;

d) il contenuto e le modalità di attestazione delle dichiarazioni richieste agli operatori di cui al paragrafo 3 nonché le condizioni e le procedure per il controllo e l'ispezione attinenti alle operazioni specifiche descritte nella dichiarazione;

Motivazione

L'emendamento fa riferimento a requisiti più specifici per quanto riguarda sia il contenuto degli attestati che le modalità del loro rilascio (cfr. l'emendamento al paragrafo 3 dello stesso articolo).

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 6 ter, paragrafo 5, lettera e) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

e) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca del certificato del personale di cabina di cui al paragrafo 4;

e) le condizioni per il rilascio, il reciproco riconoscimento, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca del certificato del personale di cabina di cui al paragrafo 4;

Motivazione

Conformemente alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il certificato rappresenta il livello più basso come prova del possesso di una qualifica professionale. Il personale di cabina svolge un ruolo importante anche per quanto riguarda la sicurezza e deve essere formato e qualificato di conseguenza. Pertanto, risulta più appropriata una certificazione da parte di un organo indipendente. Ciò consentirà inoltre il reciproco riconoscimento delle qualifiche del personale di cabina e migliorerà la mobilità dei lavoratori.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

 

1 bis. Quando uno Stato membro o l'Agenzia raccolgono informazioni comprovanti che un certificato rilasciato da un altro Stato membro non è conforme al presente regolamento o alle relative regole di attuazione e che ciò potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza, essi comunicano immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione quanto hanno rilevato.

Motivazione

In presenza di informazioni che mettono in dubbio la validità di certificati rilasciati da uno Stato membro, occorre che tali informazioni siano trasmesse quanto prima possibile, onde consentire l'adozione di misure correttive o l'imposizione di eventuali sanzioni.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA A)

Articolo 8, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle more dell'adozione delle regole di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6 bis, paragrafo 6, e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, i certificati che non possono essere rilasciati conformemente al presente

regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti.".

"2. La Commissione può avviare la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 4, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o dell'Agenzia, per determinare se un certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento sia effettivamente conforme al regolamento e alle relative regole di attuazione.

 

In caso di non conformità o di conformità non effettiva, la Commissione chiede all'ente che ha emesso il certificato di adottare le opportune misure correttive e di salvaguardia, quali la limitazione o la sospensione del certificato. Inoltre, le disposizioni del paragrafo 1 cessano di applicarsi al certificato a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione agli Stati membri.

 

2 bis. Quando la Commissione dispone di prove sufficienti che l'ente emittente di cui al paragrafo 2 ha adottato le opportune misure correttive per affrontare il caso di non conformità o di conformità non effettiva e che le misure di salvaguardia non sono più necessarie, essa decide che al certificato si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Tali disposizioni hanno validità a decorrere dalla data di notifica della predetta decisione agli Stati membri.

 

2 ter. Nelle more dell'adozione delle regole di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6 bis, paragrafo 6 e all'articolo 6 quater, paragrafo 4, e fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 4 del presente regolamento, i certificati che non possono essere rilasciati conformemente al presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti.

 

2 quater. Nelle more dell'adozione delle regole di attuazione di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 5, e fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 4 del presente regolamento, i certificati che non possono essere rilasciati conformemente al presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti o, ove applicabile, sulla base delle prescrizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3922/1991.

 

2 quinquies. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 2111/05 e le relative regole di attuazione."

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 9 bis (regolamento (CE) n. 1592/2002)

1. Gli enti qualificati che svolgono specifici compiti di certificazione secondo le procedure di certificazione applicabili per conto dell'Agenzia, oppure per conto degli Stati membri quando quest'ultimi svolgono compiti di certificazione in applicazione del presente regolamento, rispettano i criteri fissati nell'allegato V e dimostrano di possedere l'organizzazione e la competenza necessarie. Queste capacità e questi mezzi sono attestati tramite il rilascio di un'attestazione da parte dell'Agenzia.

Nell'assegnare uno specifico compito di certificazione a un ente qualificato, l'Agenzia o l'autorità aeronautica nazionale assicurano che tale ente rispetta i criteri fissati nell'allegato V.

2. Per quanto riguarda gli enti qualificati, l'Agenzia:

 

a) effettua, direttamente o tramite autorità aeronautiche nazionali, ispezioni e controlli degli enti che certifica;

 

b) rilascia e rinnova le attestazioni;

 

c) modifica, limita, sospende o revoca l’attestazione di merito, quando le condizioni in base alle quali era stato rilasciato dall'Agenzia non sono più soddisfatte o se l'ente in questione non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione.

 

Motivazione

Se l'ente in questione è conforme ai criteri fissati nell'allegato X, tutti i requisiti richiesti si devono ritenere soddisfatti.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 12

Articolo 11 bis, paragrafi 1, 2 e 3 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

1. Ove le informazioni di cui all'articolo 11 siano state fornite volontariamente da una persona fisica, nelle relazioni non se ne rivela la fonte.

1. Ove le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 siano state fornite volontariamente da una persona fisica alla Commissione o all'Agenzia, non se ne rivela la fonte. Ove le informazioni siano state fornite a un'autorità nazionale, la fonte di dette informazioni è protetta in conformità della legislazione nazionale.

2. Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire le violazioni della legge commesse in modo non premeditato o inavvertitamente di cui sono venuti a conoscenza a seguito di segnalazioni nell'ambito del presente regolamento e delle sue regole di attuazione, salvo in caso di negligenza grave.

2. Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire le violazioni della legge commesse in modo non premeditato o inavvertitamente di cui sono venuti a conoscenza a seguito di segnalazioni nell'ambito del presente regolamento e delle sue regole di attuazione. Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave.

3. Gli Stati membri provvedono, conformemente alle procedure definite nelle rispettive legislazioni e pratiche nazionali, affinché gli addetti che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e delle sue regole di attuazione non subiscano alcun pregiudizio da parte dei loro datori di lavoro, salvo nei casi di negligenza grave.

3. Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili e conformemente alle procedure definite nelle rispettive legislazioni e pratiche nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli addetti che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e delle sue regole di attuazione non subiscano alcun pregiudizio da parte dei loro datori di lavoro. Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo)

Articolo 16 bis (regolamento (CE) n. 1592/2002)

 

17 bis) È inserito l'articolo 16 bis seguente:

 

"Articolo 16 bis

Ammende

 

1. Nell'adottare le decisioni di cui all'articolo 13, lettera c), l'Agenzia può:

 

a) infliggere ammende alle persone fisiche e imprese alle quali ha rilasciato un certificato e che abbiano violato deliberatamente o per negligenza le disposizioni del presente regolamento e le relative regole di attuazione;

 

b) infliggere penalità di mora, calcolate a partire dalla data stabilita nella decisione, alle persone fisiche e alle imprese alle quali ha rilasciato un certificato, al fine di obbligarle a rispettare le disposizioni del presente regolamento o le relative regole di attuazione.

 

2. Le ammende e le penalità di mora di cui al paragrafo 1 hanno carattere dissuasivo e sono proporzionate sia alla gravità del caso che alla capacità economica del titolare del certificato, e tengono conto in particolare della gravità del rischio incorso in termini di sicurezza.

 

3. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1 non hanno carattere penale.

 

4. L'importo delle ammende riscosse dall'Agenzia viene dedotto dal contributo di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a).

 

5. La Commissione adotta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, specificando in particolare:

 

a) le disposizioni di attuazione la cui violazione determina l'applicazione di un'ammenda o di penalità di mora;

 

b) l'importo massimo delle ammende e penalità di mora;

 

c) le condizioni per l'applicazione di ammende e penalità di mora, inclusi i criteri per la fissazione del loro importo.

 

6. Nel stabilire i criteri per la fissazione dell'importo delle ammende la Commissione tiene conto del reddito delle persone fisiche e delle imprese cui le ammende sono irrogate."

Motivazione

L'AESA dovrebbe poter imporre penalità di mora qualora un organismo o una persona fisica non rispettino i requisiti.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 18 BIS (NUOVO)

Articolo 20, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

 

(18 bis) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

 

"1 bis. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera e) e l'articolo 82, paragrafo 3, lettera e) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee si applicano solo 36 mesi dopo la data di assunzione di personale temporaneo e a contratto."

Motivazione

L'esperienza in materia di assunzioni accumulata dall'Agenzia a partire dal 2002 dimostra che, in un numero ragguardevole di casi (circa il 10%), non è stato possibile procedere all'assunzione di personale altamente qualificato - di cui vi era urgente bisogno - unicamente a causa dei requisiti linguistici cui deve conformarsi il personale delle Comunità europee; infatti, sebbene molti candidati avessero una conoscenza approfondita della lingua di lavoro dell'Agenzia (l'inglese), essi non possedevano una conoscenza sufficiente di un'altra lingua comunitaria. Tutto ciò ostacola notevolmente l'AESA nell'assolvimento dei suoi compiti. Di conseguenza, è necessario prevedere un opportuno periodo transitorio affinché gli agenti in questione possano già cominciare a lavorare presso l'AESA, acquisendo le necessarie competenze linguistiche entro la data in cui i requisiti linguistici diverranno d'applicazione.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 19, LETTERA A), i)

Articolo 24, paragrafo 2, lettera b) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

b) adotta la relazione annuale generale sulle attività dell'Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri entro il 15 giugno; agendo per conto dell'Agenzia, trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

b) adotta la relazione annuale generale sulle attività dell'Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri entro il 15 giugno; agendo per conto dell'Agenzia, trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione, in particolare le informazioni relative agli effetti o alle conseguenze di eventuali modifiche apportate ai compiti assegnati all'Agenzia;

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilancio di valutare se una richiesta di risorse supplementari possa essere giustificata, è necessario che detta autorità abbia una visione chiara delle eventuali modifiche apportate al mandato dell'agenzia.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 20, LETTERA A)

Articolo 25, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione. A tal fine il Consiglio designa un rappresentante per ciascuno Stato membro, nonché un supplente che rappresenterà il membro in caso di sua assenza. Anche la Commissione designa un proprio rappresentante e il suo sostituto. La durata del mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione, scelti in base alla loro attestata esperienza nel settore dell'aviazione civile e delle loro capacità manageriali. A tal fine il Consiglio designa, previa consultazione del Parlamento europeo, un rappresentante per ciascuno Stato membro, nonché un supplente che rappresenterà il membro in caso di sua assenza e che non è coinvolto nell'applicazione del presente regolamento e delle rispettive regole di attuazione. Anche la Commissione designa un proprio rappresentante e il suo sostituto. La durata del mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.

Motivazione

La modifica intende garantire una rappresentanza più equilibrata delle tre istituzioni in seno al consiglio di amministrazione, oltre a risolvere eventuali problemi di incompatibilità delle funzioni a livello nazionale e di AESA.

Al Parlamento va assegnato un ruolo che rifletta la sua importanza senza complicare la procedura.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 22

Articolo 28, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

2. Ogni membro designato dal Consiglio dispone di un solo voto. Il rappresentante della Commissione dispone di un numero complessivo di voti pari al numero di membri designati dal Consiglio. I rappresentanti delle parti interessati e il direttore esecutivo dell'Agenzia non hanno diritto di voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto.

2. Ogni membro designato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, dispone di un solo voto. Il rappresentante della Commissione dispone di un numero complessivo di voti pari al 25% del numero di membri designati dal Consiglio. I rappresentanti delle parti interessati e il direttore esecutivo dell'Agenzia non hanno diritto di voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 23

Articoli 28 bis, ter e quater (regolamento (CE) n. 1592/2002)

(23) Gli articoli 28 bis e 28 ter che seguono sono inseriti dopo l'articolo 28:

soppresso

"Articolo 28 bis

 

Poteri del comitato esecutivo

 

1. L'Agenzia ha un comitato esecutivo.

 

2. Fatti salvi i poteri del consiglio d'amministrazione e le funzioni e i poteri del direttore esecutivo, il comitato esecutivo:

 

a) stabilisce il proprio regolamento interno;

 

b) adotta orientamenti strategici sui compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 12, nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia stessa;

 

c) prepara le decisioni del consiglio di amministrazione e ne controlla l'attuazione;

 

d) controlla l'esecuzione del bilancio adottato dal consiglio d'amministrazione.

 

Articolo 28 ter

 

Composizione del comitato esecutivo

 

1. Il comitato esecutivo è composto da:

 

a) tre membri designati dal consiglio di amministrazione e scelti tra i suoi membri nominati dal Consiglio;

 

b) tre membri designati dalla Commissione;

 

c) due osservatori designati tra e dai rappresentanti delle parti interessate che siedono nel consiglio di amministrazione.

 

2. Il mandato dei membri e degli osservatori del comitato esecutivo scade quando termina la loro partecipazione al consiglio di amministrazione. Fatta salva questa disposizione, la durata del loro mandato, rinnovabile una volta, è di trenta mesi.

 

3. Il comitato esecutivo elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni. Il mandato del presidente e del vicepresidente scade quando termina la loro partecipazione al comitato esecutivo.

 

Articolo 28 quater

 

Riunioni del comitato esecutivo

 

1. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente.

 

2. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

 

3. Il comitato esecutivo può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere interessante, a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.

 

4. I membri del comitato esecutivo possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

 

5. L'Agenzia provvede al segretariato e alle strutture per le riunioni del comitato esecutivo.

 

6. Il comitato esecutivo adotta le decisioni a maggioranza.

 

7. Ogni membro del comitato esecutivo dispone di un solo voto. I rappresentanti delle parti interessate, di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettera c), nonché gli osservatori, consiglieri o esperti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, non hanno diritto di voto.

 

8. Il regolamento interno stabilisce le disposizioni più dettagliate di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro nonché i requisiti circa il quorum, ove opportuno.".

 

Motivazione

Se lo scopo è quello di migliorare le procedure, non occorre un comitato esecutivo che non aggiunge nulla all'attuale sistema.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 46 bis, comma 1 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

Il programma di lavoro annuale deve rispettare gli obiettivi, i mandati e i compiti dell'Agenzia definiti nel presente regolamento.

Il programma di lavoro annuale deve rispettare gli obiettivi, i mandati e i compiti dell'Agenzia definiti nel presente regolamento. Esso indica chiaramente quali mandati e compiti dell'Agenzia sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'anno precedente.

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilancio di valutare se una richiesta di risorse supplementari possa essere giustificata, è necessario che detta autorità abbia una visione chiara delle eventuali modifiche apportate al mandato dell'agenzia.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 46 ter, comma 1 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

La relazione generale annuale illustra il modo in cui l'Agenzia ha attuato il suo programma di lavoro annuale.

La relazione generale annuale illustra il modo in cui l'Agenzia ha attuato il suo programma di lavoro annuale. Essa descrive chiaramente tutti gli effetti e le conseguenze delle modifiche apportate ai compiti assegnati all'Agenzia.

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilancio di valutare se una richiesta di risorse supplementari possa essere giustificata, è necessario che detta autorità abbia una visione chiara delle eventuali modifiche apportate al mandato dell'agenzia.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 32, LETTERA A)

Articolo 48, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

L'Agenzia può inoltre ricevere contributi finanziari dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri enti.

L'Agenzia non può ricevere contributi finanziari dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri enti.

Motivazione

È importante salvaguardare accuratamente l'indipendenza materiale, organizzativa e politica dell'Agenzia anche nel lungo periodo.

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 32, LETTERA A BIS) (nuova)

Articolo 48, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

 

a bis) È aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

 

"5 bis. La dotazione relativa ai compiti di regolamentazione e i diritti applicati e riscossi per le attività di certificazione devono essere stabiliti separatamente e trattati in modo distinto nel bilancio dell'Agenzia."

Motivazione

La trasparenza deve essere un principio fondamentale.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 33

Articolo 53 (regolamento (CE) n. 1592/2002)

33) All'articolo 53, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso.

33) All'articolo 53, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

"2. Il regolamento sui diritti e sugli oneri fissa in particolare le prestazioni per le quali sono dovuti diritti e oneri a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d), l'importo degli stessi e le modalità di riscossione.

 

3. Sono riscossi diritti e oneri per:

 

a) il rilascio e il rinnovo di certificati nonché per le correlate funzioni di controllo continuo degli organismi, tranne che per quanto concerne l'aeronavigabilità continua dei prodotti;

 

b) la fornitura di servizi, nel qual caso diritti e oneri rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione;

 

c) il trattamento dei ricorsi.

 

I diritti e gli oneri sono espressi e riscossi in euro.

 

4. L'importo dei diritti e degli oneri è fissato a un livello che assicuri entrate in linea di principio sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti."

Motivazione

L'emendamento opera una divisione più chiara ed esplicita tra le diverse categorie di entrate e fissa un massimale per quanto riguarda le entrate derivanti dalla riscossione di diritti.

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 34 BIS (nuovo)

Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

 

(34 bis) All'articolo 56, è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

 

"3 bis. I diritti per la certificazione di tipo e gli altri diritti non devono essere eccessivamente superiori a quelli applicati prima dell'istituzione dell'AESA."

Motivazione

Sotto il profilo della concorrenza, non è ammissibile che i diritti fissati a livello centrale dall'Agenzia siano fonte di discriminazioni unicamente a causa delle differenze in termini di potere d'acquisto tra gli Stati membri o che rendano impossibile, in taluni Stati membri, lo svolgimento di attività aeronautiche o di altre attività connesse alle attività aeronautiche.

Emendamento 29

ALLEGATO, PUNTO 2

Allegato IV, punto 8.g bis. (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

 

8. g bis. Le regole di attuazione relative ai requisiti di cui ai punti da 8a. a 8 f. devono basarsi su una valutazione dei rischi ed essere proporzionate alla scala e all'ambito delle operazioni.

Motivazione

Il regolamento riguarda una gamma di attività e di aeromobili molto ampia (che può coinvolgere una sola persona ma anche centinaia di persone). Il nuovo paragrafo di cui sopra precisa che le regole di attuazione devono essere proporzionate e basate su una valutazione dei rischi associati a ciascuna operazione particolare.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

MOTIVAZIONE

I.   Introduzione

L'entrata in vigore, nel settembre 2002, del regolamento (CE) n. 1592/2002, ha conferito alla Comunità una competenza esclusiva per quanto riguarda l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze aeronautiche, nonché per quanto riguarda gli organismi e il personale coinvolti nella progettazione, produzione e manutenzione di tali prodotti, parti e pertinenze.

Il suddetto regolamento istituiva l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), incaricata di fornire assistenza alla Commissione nella definizione di una serie organica di norme di attuazione. Considerando che l'attuazione di norme di questo tipo è più efficace se centralizzata, all'AESA veniva conferita anche la responsabilità della certificazione di tipo di prodotti, parti e pertinenze (ovvero aeromobili, propulsori e propellenti) e del controllo degli organismi situati all'esterno dell'UE, mentre le autorità aeronautiche nazionali erano responsabili della certificazione dei singoli prodotti e del controllo degli organismi e delle persone posti sotto la loro giurisdizioni. Infine, ma non per questo si tratta del compito meno importante, si chiedeva all'AESA di vigilare affinché gli Stati membri assicurassero un'applicazione uniforme delle norme comunitarie.

II.  La proposta della Commissione

Sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, e in particolare dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1592/2002, la Commissione propone ora di estendere la competenza comunitaria a vari ambiti finora coordinati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA) in modo non vincolante e spesso non uniforme. Tali ambiti riguardano:

1- Le licenze dei piloti: Il nuovo articolo 6 bis stabilisce che i piloti, nonché i dispositivi di simulazione per l'addestramento e gli organismi e il personale implicati nell'addestramento, nei controlli e nella valutazione medica dei piloti devono soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza di cui all'allegato III della proposta di modifica del regolamento. Gli Stati membri sono responsabili, sotto la supervisione dell'AESA, del rilascio delle licenze e dei certificati di approvazione per il personale e gli organismi nel loro territorio. L'AESA è invece direttamente responsabile per i paesi terzi (articolo 15, paragrafo 1, lettera b), i)).

A tale riguardo si possono fare alcune considerazioni:

Le disposizioni di attuazione di questo articolo andranno adottate secondo la "procedura di regolamentazione" (articolo 5) prevista dalla decisione sulle procedure di comitato (1999/468/CE).

Viene proposto di agevolare l'accesso all'aviazione leggera adattando a questo tipo di attività le norme per il rilascio delle licenze ai piloti privati e consentendo agli organismi di valutazione non governativi, come le associazioni dei piloti, di concedere queste "licenze amatoriali". Le ispezioni e i controlli cui è opportuno sottoporre tali organismi di valutazione possono essere condotti dall'AESA stessa o dalle autorità aeronautiche nazionali.

La proposta prevede che le certificazioni per gli organismi responsabili dell'addestramento dei piloti, i centri aeromedici e i dispositivi di simulazione per l'addestramento che ricadono sotto il controllo regolamentare di uno Stato membro possano essere rilasciate dall'AESA dietro richiesta dello stesso Stato membro. Ciò potrebbe rappresentare un'opportunità per alcuni Stati membri, che non sono in grado di gestire le attività di ispezione e certificazione, di delegare in parte tali attività direttamente all'AESA.

2- Le operazioni di volo: La proposta prevede che la regolamentazione delle operazioni di volo rientri anch'essa nelle competenze dell'AESA (articolo 6 ter) e che l'esercizio degli aeromobili debba essere conforme ai requisiti essenziali in materia di sicurezza di cui all'allegato IV. Gli operatori commerciali dovranno essere un possesso di una certificazione che attesti la capacità di assolvere ai compiti loro conferiti. Gli operatori non commerciali di aeromobili complessi (definiti all'articolo 3, lettera j) dovranno autocertificare la propria capacità di conformarsi alle norme operative previste per la categoria di aeromobili che impiegano. Al paragrafo 4 dell'articolo 6 ter si propone che l'equipaggio di cabina sia in possesso di un attestato e di un certificato medico idonei. Anche le disposizioni di attuazione dell'articolo in esame andranno adottate secondo la procedura di comitato seguita per il rilascio delle licenze ai piloti e dovranno riflettere lo stato dell'arte e le migliori prassi utilizzate nel settore.

3- Gli aeromobili di paesi terzi: Viene proposto di aggiungere ai settori di competenza dell'AESA le operazioni di volo effettuate nell'UE da aeromobili di operatori non comunitari, un settore introdotto recentemente nella legislazione comunitaria. L'obiettivo è quello di istituire una verifica preventiva della conformità dell'operatore straniero alle norme di sicurezza, sulla scia di quanto fatto in alcuni grandi paesi tra cui gli Stati Uniti, prima che esso possa effettuare voli diretti verso paesi comunitari o da essi provenienti, ovvero operare all'interno della Comunità. Resta inteso che tali norme devono essere coerenti con gli obblighi imposti agli Stati membri dalla Convezione di Chicago (articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera j), paragrafo 5, lettera d), articolo 6 bis, paragrafo 1 e articolo 6 ter, paragrafo 1).

4- Il controllo collettivo (articolo 7): Altra caratteristica della proposta, che può considerarsi come la logica conseguenza della creazione di un grande spazio aereo europeo, è l'istituzione di un obbligo di collaborazione, condiviso tra l'AESA e gli Stati membri, volto a garantire l'effettiva applicazione del regolamento e delle norme ad esso collegate.

5- Gli enti qualificati (articolo 9 bis): Tali enti, che svolgono compiti di certificazione per conto dell'AESA o delle autorità aeronautiche nazionali, devono conformarsi ai requisiti fondamentali di cui all'allegato V della proposta. La conformità viene attestata da una certificazione rilasciata dall'AESA.

6- Una cultura della sicurezza di tipo non repressivo (articolo 11 bis): Si propone di proteggere adeguatamente le fonti di informazioni, compresi gli "informatori", al fine di incoraggiare la segnalazione di fatti la cui analisi può evitare il verificarsi di incidenti e migliorare quindi la sicurezza.

7- La cooperazione internazionale (articolo 18): È chiaro che, in materia di relazioni internazionali, la Commissione e l'AESA avranno un ruolo importante da svolgere, anche se va rilevato che l'UE non è rappresentata in seno all'ICAO e che ciò costituisce un'anomalia: l'UE in quanto tale non è membro dell'organizzazione, ma allo stesso tempo, in base alla legislazione comunitaria, essa dispone di competenze condivise se non addirittura esclusive nella maggior parte dei settori disciplinati dalla Convenzione di Chicago.

8- La struttura e il metodo di lavoro dell'AESA: La Commissione propone che i rappresentanti degli Stati membri che siedono nel Consiglio di amministrazione siano nominati dal Consiglio. Essa suggerisce inoltre che al rappresentante della Commissione venga assegnato un numero di voti pari alla somma dei voti di cui dispongono complessivamente i rappresentanti degli Stati membri (articolo 28). Si tratta di un cambiamento radicale rispetto al testo originale, in base al quale il rappresentante della Commissione disponeva di un solo voto. Infine, la Commissione propone di istituire un comitato esecutivo incaricato di preparare il lavoro e le decisioni del Consiglio di amministrazione.

9- Il finanziamento dell'AESA: All'articolo 48 la Commissione propone possibili risorse di bilancio aggiuntive, ad esempio contributi da parte degli Stati membri, di paesi terzi e di "altri enti". Può essere utile definire tale nozione onde evitare che enti con interessi commerciali diretti nel settore aeronautico contribuiscano a finanziare il bilancio dell'AESA, minandone in questo modo l'indipendenza.

III. Osservazioni

· Il relatore desidera sottolineare che valuta in modo molto positivo la proposta, che costituisce una logica evoluzione dell'adozione ed entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1592/2002. La Commissione propone di estendere le competenze dell'AESA e, a qualche anno dalla sua istituzione, tenta di correggerne e perfezionarne alcune procedure gestionali, di bilancio e di altro tipo. Tutte le questioni che rientrano attualmente nell'ambito di competenza dell'AESA, o che si propone di inserire nel suo ambito di competenza, erano gestite in precedenza dalle Autorità aeronautiche comuni, un organismo di coordinamento privo di potere normativo le cui decisioni avevano carattere non vincolante, il che in alcuni casi lasciava un margine troppo ampio nell'interpretazione e nell'applicazione dei requisiti di sicurezza.

· L'AESA è stata istituita perché svolga le funzioni articolate e complesse descritte nelle prime due parti della presente motivazione. Il relatore raccomanda vivamente di dotare l'agenzia non solo di poteri teorici ma anche di poteri concreti, che le consentano di svolgere ai compiti assegnati. Il settore dell'aviazione sta diventando sempre più complesso e richiede spesso una risposta singola, per un'area geograficamente limitata come l'UE o l'Europa, dove l'obiettivo da perseguire sarebbe rappresentato da norme di sicurezza uniformi e quanto più possibile elevate. Ora l'AESA verrà dotata di una struttura, di personale e di un bilancio che la preparano per il futuro. Il relatore ritiene che in questo contesto la sicurezza costituisca l'aspetto più rilevante, e considerando che il traffico aereo continuerà ad aumentare per molti anni, è importante disporre di un organismo forte e capace di far fronte a tutti i compiti necessari. La sicurezza è l'obiettivo principale e non va messa a repentaglio da conflitti di competenze con le autorità aeronautiche nazionali, le quali, se in qualche misura perdono alcune competenze, in compenso ne acquisiscono altre in virtù del nuovo articolo 7 proposto, concernente il controllo collettivo e il riconoscimento reciproco delle certificazioni.

· È stato portato all'attenzione del relatore che l'AESA ha difficoltà nel reclutare il personale esperto di cui ha bisogno a causa di vari fattori, tra cui le competenze linguistiche (i dipendenti dell'AESA sono funzionari dell'UE, ai quali è pertanto richiesta la padronanza di almeno due lingue straniere, mentre nel settore dell'aviazione internazionale la lingua franca è l'inglese e molti possibili funzionari di livello superiore non soddisfano questo requisito) e la retribuzione (gli stipendi corrisposti dall'UE non risultano sempre abbastanza competitivi da convincere i potenziali funzionari esperti a lasciare il lavoro attuale o a trasferirsi). Il relatore sollecita l'AESA e la Commissione ad affrontare il problema con soluzioni innovative, sfruttando le possibilità offerte dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea. Altro elemento di preoccupazione è il fatto che, con il passare degli anni, sarà sempre più difficile reclutare personale esperto dall'esterno in quanto le competenze richieste andranno progressivamente scomparendo in seno alle amministrazioni nazionali, in quanto trasferite all'AESA. Il relatore desidera sottolineare l'importanza per l'AESA di creare possibilità interne per trasferire le competenze e offrire alle giovani generazioni la necessaria formazione.

· Il relatore sostiene pienamente l'obiettivo di estendere il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 in modo da comprendervi il rilascio delle licenze per l'equipaggio di condotta, che rappresenta una parte importante dell'attività normativa in materia di sicurezza che ora si propone di affidare a un'unica autorità. Così facendo si ottimizzeranno le attività; anche in questo caso è tuttavia auspicabile che le attività e le iniziative dell'AESA al riguardo non siano ostacolate da problemi di bilancio. La licenza costituirà l'attestazione della competenza dell'equipaggio in materia sicurezza, gli fornirà la necessaria motivazione e gli garantirà il rispetto della sua competenza professionale.

· Sorge tuttavia un problema di natura giuridica collegato al ruolo più importante che l'AESA sarà chiamata a svolgere in ambito internazionale. Attualmente né l'AESA né la Commissione europea sono membri dell'ICAO, un organo dell'ONU che si occupa di questioni attinenti all'aviazione a livello mondiale, mentre lo sono gli Stati membri dell'UE; è perciò paradossale che la Commissione e, attraverso di essa, l'AESA siano investite di maggiori competenze su questioni che, nelle sedi internazionali, possono negoziare solo tramite gli Stati membri.

· Infine il relatore desidera segnalare che, in futuro, si potrebbe pensare di estendere ulteriormente le competenze dell'AESA a settori tra cui la sicurezza negli aeroporti, la sicurezza in volo e l'ATM (gestione del traffico aereo), attualmente di competenza di EUROCONTROL.

PARERE della commissione per i bilanci (27.9.2006)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea
(COM(2005)0579 – C6‑0403/2005 – 2005/0228(COD))

Relatrice per parere: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto generale

Scopo dell'attuale proposta della Commissione è quello di estendere il campo di applicazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) alle operazioni di volo, al rilascio delle licenze dei piloti e agli aeromobili dei paesi terzi e di modificare di conseguenza il regolamento 1592/2002.

La proposta cerca di risolvere la seguente anomalia: mentre gli aeromobili godono di totale libertà all'interno di un mercato unificato, le norme di sicurezza continuano a differire tra Stati membri. Attualmente la responsabilità di regolamentare le norme relative al traffico aereo in Europa ricade su vari organismi, tra cui la Conferenza europea sull'aviazione civile (CEAC), l'Autorità comune per l'aviazione, l'Autorità aeronautica comune, l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ed Eurocontrol. Tali organizzazioni sono di natura intergovernativa e le norme decise sono applicate solo se gli Stati interessati desiderano applicarle. Esse non hanno poteri regolamentari vincolanti e le differenze a livello di norme possono essere notevoli.

Il regolamento 1592/02 ha affrontato la questione delle norme, in modo da attribuire all'UE la competenza esclusiva in materia di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale dei prodotti, parti e pertinenze aeronautici, e ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea affinché assista la Commissione nell'assolvimento di tale compito. Il campo di applicazione del regolamento è molto specifico in quanto è limitato ai prodotti aeronautici.

Quando il regolamento è stato adottato per la prima volta nel 2002, ci si è resi comunque conto che la portata del regolamento avrebbe forse dovuto essere estesa in futuro. Dato che lo scopo principale del regolamento è quello di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza e di assicurare condizioni omogenee ai vettori aerei comunitari, si è sempre sentito il bisogno di ampliare il suo campo di applicazione. Anzi, sia il legislatore che il Consiglio hanno dato alla Commissione l'esplicito mandato di presentare una proposta in tal senso e riesaminare la questione degli aeromobili di paesi terzi. L'attuale proposta risponde a tale mandato e mira ad estendere il campo di applicazione del regolamento. Se adottato, l'AESA sarà in grado di elaborare norme che saranno applicate uniformemente in tutta l'UE.

Implicazioni finanziarie

L'attuale proposta della Commissione riguarda le linee di bilancio 06 02 01 01 e 06 02 02 02 - Agenzia europea per la sicurezza aerea - sovvenzioni ai titoli 1, 2 e 3. L'importo totale di riferimento concesso dalla Commissione è di 17 972 milioni di euro per impegni e pagamenti.

 

Tipo di spesa

 

Anno

n

 

n +1

 

n + 2

 

n +3

 

n +4

n+5 e successivi

 

Totale

Spese di funzionamento

 

Stanziamenti d'impegno (SI)

2.365

2.412

2.461

2.510

2.560

2.611

14.919

Stanziamenti di pagamento (SP)

2.365

2.412

2.461

2.510

2.560

2.611

14.919

Tipo di spesa

Anno

n

n +1

n + 2

n +3

n +4

n+5 e successivi

Total

Spese amministrative con importo di rifer.[1]

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica e amministrativa (NDA)

0.484

 

0.494

0.504

0.514

0.524

0.534

3.053

Importo di riferimento totale

 

Stanziamenti d'impegno

2.849

2.906

2.964

3.023

3.084

3.146

17.972

Stanziamenti di pagamento

2.849

2.906

2.964

3.023

3.084

3.146

17.972

Se si comprendono le spese amministrative non facenti parte dell'importo finanziario di riferimento. il costo finanziario indicativo totale dell'intervento ammonta a:

 

Tipo di spesa

 

Anno

 

n +1

 

n + 2

 

n +3

 

n +4

n+5 e successivi

 

Totale

SI TOTALI compresi i costi delle risorse umane

3.009

3.069

3.130

3.192

3.256

3.322

18.978

SP TOTALI compresi i costi delle risorse umane

3.009

3.069

3.130

3.192

3.256

3.322

18.978

Le risorse umane totali previste sono 20 agenti temporanei dell'AESA.

Valutazione

Nell'interesse della sicurezza di tutti i cittadini europei, la vostra relatrice è sicuramente favorevole a concedere all'Agenzia europea per la sicurezza aerea le risorse aggiuntive richieste affinché essa possa fornire norme elevate, uniformi e legalmente vincolanti in materia di operazioni di volo, rilascio delle licenze dei piloti e aeromobili dei paesi terzi.

La vostra relatrice reputa ben giustificati gli importi contenuti nella proposta della Commissione, pari a circa 3 milioni di euro supplementari all'anno. La parte amministrativa dei costi totale è calcolata in proporzione.

L'importo di riferimento sarà compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) (emendamento 1).

Visti gli effetti e le conseguenze che hanno le modifiche apportate all'elenco dei compiti sulle risorse necessarie per un'agenzia, la vostra relatrice ritiene che sia altamente auspicabile ottenere un quadro chiaro dei compiti e dei mandati dell'agenzia che sono cambiati rispetto agli anni precedenti. Le modifiche apportate all'elenco dei compiti devono pertanto essere indicate chiaramente nel programma di lavoro e nella relazione generale annuale dell'agenzia (emendamenti 2 e 3).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1

Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e con le disposizioni del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[2].

Testo della Commissione[3]

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 19, LETTERA A), i)

Articolo 24, paragrafo 2, lettera b) (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1592/2002)

b) adotta la relazione annuale generale sulle attività dell'Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri entro il 15 giugno; agendo per conto dell'Agenzia, trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;"

b) adotta la relazione annuale generale sulle attività dell'Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri entro il 15 giugno; agendo per conto dell'Agenzia, trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione, in particolare le informazioni relative agli effetti o le conseguenze di modifiche apportate ai compiti assegnati all'Agenzia";

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilancio di valutare se una richiesta di risorse supplementari possa essere giustificata, essa deve ottenere un quadro chiaro di tutte le modifiche apportate al mandato dell'agenzia.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 46 bis, comma 1 (Regolamento (CE) n. 1592/2002)

Il programma di lavoro annuale deve rispettare gli obiettivi, i mandati e i compiti dell'Agenzia definiti nel presente regolamento.

Il programma di lavoro annuale deve rispettare gli obiettivi, i mandati e i compiti dell'Agenzia definiti nel presente regolamento. Esso indica chiaramente quali mandati e compiti dell'Agenzia sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'anno precedente.

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilancio di valutare se una richiesta di risorse supplementari possa essere giustificata, essa deve ottenere un quadro chiaro di tutte le modifiche apportate al mandato dell'agenzia.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 46 ter, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1592/2002)

La relazione generale annuale illustra il modo in cui l'Agenzia ha attuato il suo programma di lavoro annuale.

La relazione generale annuale illustra il modo in cui l'Agenzia ha attuato il suo programma di lavoro annuale. Essa descrive chiaramente qualsiasi effetto o conseguenza per i compiti assegnati all'Agenzia.

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilancio di valutare se una richiesta di risorse supplementari possa essere giustificata, essa deve ottenere un quadro chiaro di tutte le modifiche apportate al mandato dell'agenzia.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Riferimenti

COM(2005)0579 – C6 0403/2005 – 2005/0228(COD)

Commissione competente per il merito

TRAN

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

BUDG
13.12.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Jutta Haug
20.9.2004

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

26.9.2006

 

 

 

 

Approvazione

26.9.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

18
0
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Herbert Bösch, Vito Bonsignore, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Albert Jan Maat, Mairead McGuinness

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Spesa a titolo dell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.
  • [2]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [3]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Riferimenti

COM(2005)0579 – C6-0403/2006 – 2005/0228(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.11.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

TRAN
13.12.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

LIBE
13.12.2005

ITRE

13.12.2005

ENVI
13.12.2005

BUDG
13.12.2005

 

Pareri non espressi
  Decisione

LIBE
23.1.20060

ITRE
31.1.2006

ENVI
29.11.2005

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Jörg Leichtfried
7.2.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

BUDG
27.9.2006

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

11.7.2006

9.10.2006

23.11.2006

 

 

Approvazione

23.1.2007

Esito della votazione finale

+

0

37

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Roland Gewalt, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Jean Louis Cottigny, Den Dover, Anne E. Jensen, Vladimír Remek, Hannu Takkula, Dominique Vlasto,

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Brian Simpson,

Deposito 

31.1.2007

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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