RAPORT privind iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/348/JAI privind siguranţa la meciurile internaţionale de fotbal

5.3.2007 - (10543/2006 – C6‑0240/2006 – 2006/0806(CNS)) - *

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Raportoare: Giusto Catania

Procedură : 2006/0806(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0052/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/348/JAI privind siguranţa la meciurile internaţionale de fotbal

(10543/2006 – C6‑0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere iniţiativa Republicii Austria (10543/2006)[1],

–   având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0240/2006),

–   având în vedere articolele 93 şi 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0052/2007),

1.  aprobă iniţiativa Republicii Austria astfel cum a fost modificată;

2.  invită Consiliul să modifice textul în consecinţă;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial iniţiativa Republicii Austria;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Republica AustriaAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (A)

Articolul 2 alineatul (2) (Decizia 2002/348/JAI)

(2) Punctul naţional de informare fotbalistică are acces, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă în materie, la informaţii privind datele cu caracter personal referitoare la suporterii cu risc ridicat.

(2) Punctul naţional de informare fotbalistică are acces, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă în materie, la informaţii privind datele cu caracter personal referitoare la suporterii cu risc ridicat. Aceste date sunt prelucrate exclusiv cu ocazia meciurilor de fotbal şi nu pot fi utilizate pentru alte eventuale activităţi.

Amendamentul 2

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 3 alineatul (3) (Decizia 2002/348/JAI)

 

(1a) Articolul 3 alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

 

(3) Schimbul de date cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă, ţinând cont de principiile Convenţiei nr. 108 a Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal şi — dacă este cazul — de Recomandarea nr. R (87)15 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei din 17 septembrie 1987 de reglementare a utilizării datelor cu caracter personal în sectorul poliţienesc. Aceste schimburi au ca scop pregătirea şi luarea măsurilor corespunzătoare, pentru respectarea legii şi a ordinii cu ocazia meciurilor de fotbal. Schimburile pot include, în special, informaţii referitoare la persoane care reprezintă sau ar putea reprezenta un pericol pentru lege şi ordine, precum şi pentru siguranţă.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

MOTIVAZIONE

In occasione degli incontri di calcio, negli ultimi anni, abbiamo assistito a ricorrenti e costanti manifestazioni di violenza che, di fatto, hanno trasformato la natura spettacolare delle stesse manifestazioni sportive.

Troppi episodi di violenza, tante manifestazioni di intolleranza, espliciti atti di xenofobia e razzismo hanno caratterizzato la metamorfosi di uno degli sport più amati e seguiti dal popolo europeo.

Questi fatti, purtroppo, non sono eventi isolati ma sono iscritti in una trasformazione generale del calcio che è ormai diventato un grande affare con società sportive quotate in Borsa e un giro astronomico di capitali.

Questo elemento ha contribuito ad una lenta ed inesorabile trasformazione degli eventi sportivi, caricandoli di una valenza estranea alla stessa competizione sportiva e alimentando, di conseguenza, ostentazioni barbare della propria appartenenza ad una comunità di tifosi.

Il calcio è uno sport molto popolare e contemporaneamente rappresenta un evento di grande impatto spettacolare, tanto da avere indotto aziende di telecomunicazione a fare grandi investimenti per l’acquisizione dei diritti televisivi delle partite di calcio.

Tuttavia, un elemento insito nella “spettacolarizzazione dell’evento”, organico alla stessa genesi degli incontri di calcio, è rappresentato dalla presenza di pubblico negli stadi, senza il quale la stessa valenza sportiva, oltre che ovviamente quella spettacolare, sarebbe privata di un suo elemento obbligato e necessario.

Alla luce di tali considerazioni è necessario acquisire il dato che le partite di calcio si devono sempre disputare alla presenza di un pubblico e pertanto diventa necessario attuare misure adeguate al fine di far disputare le partite di calcio nella massima tranquillità evitando manifestazioni di violenza e di razzismo.

I recenti drammatici eventi, in occasione dell’incontro della massima serie del campionato italiano di calcio tra Catania e Palermo, che hanno prodotto la morte di un poliziotto in servizio di ordine pubblico allo stadio mostrano che la violenza delle frange estreme di presunti tifosi si accanisce anche contro le forze dell’ordine e non soltanto nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Tali manifestazioni di violenza non sono occasionali e spesso alla fine di una partita di calcio sembra di assistere ad un bollettino di guerra.

A Madrid nel febbraio 2007, in occasione del derby tra Atletico e Real, abbiamo assistito a scene terribili e ad autentici momenti di paura: un gruppo di ultrà ha iniziato a tirare bottiglie, sassi, bastoni contro le forze dell'ordine che hanno reagito a forza di manganelli e sparando proiettili di gomma.

Nella stessa giornata si sono verificati scontri con numerosi feriti nel derby di Belgrado tra Stella Rossa e Partizan e nella partita tra Arsenal e Chelsea la rissa ha coinvolto i calciatori, i quali hanno mostrato una pessima professionalità. Del resto accadimenti simili non riguardano solo le categorie maggiori ma sempre più anche quelle minori.

L’azione di prevenzione in occasione delle partite di football è la priorità e deve sostituirsi alle azioni repressive e alla militarizzazione degli stadi che sembra ormai diventare la prassi più consolidata nel contrasto alla violenza negli stadi.

Il 25 aprile 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/348/GAI[1] che prevede la creazione, in ciascuno Stato membro, di un punto nazionale d'informazione sul calcio che funge da punto di contatto per lo scambio delle informazioni di polizia in relazione alle partite di calcio internazionali. Detta decisione stabilisce i compiti e le procedure che ciascun punto nazionale d'informazione sul calcio deve adottare.

Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, per esempio in occasione del campionato europeo nel 2004, e in base alla valutazione degli esperti riguardo alla cooperazione internazionale di polizia nell'ambito di tale campionato, nonché in seguito all'intensa cooperazione di polizia in occasione di partite internazionali e, in generale, tra squadre a livello europeo, il Consiglio ha scelto di rivedere ed aggiornare la decisione.

Negli ultimi anni il numero dei tifosi che si recano a vedere partite all'estero è costantemente aumentato. Pertanto, secondo il Consiglio, è necessario che gli organismi competenti rafforzino la loro cooperazione e professionalizzino lo scambio di informazioni al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico e di consentire a ogni Stato membro di effettuare un'efficace valutazione dei rischi.

Le modifiche proposte sono il risultato delle esperienze raccolte da vari punti nazionali d'informazione sul calcio nel loro lavoro quotidiano e dovrebbero consentire loro di lavorare in modo più strutturato e professionale, assicurando lo scambio di informazioni di alta qualità.

Tuttavia una delle tre modifiche avanzate dal Consiglio, secondo il relatore, non può essere accolta. I punti nazionali di informazione sul calcio, “le antenne” incaricate di monitorare la presenza dei tifosi negli stadi e di acquisire dati sulla natura delle tifoserie organizzate, sono uno strumento utile e fondamentale che deve, tuttavia, funzionare esclusivamente in applicazione delle legislazioni nazionali e in attuazione delle direttive europee e della convenzioni internazionali a tutela dei dati personali.

Non è accettabile trasformare lo stadio in un territorio “extra legem”, occorre evitare abusi nel controllo di tutti i cittadini che, in quanto tifosi di una squadra di calcio, rischiano di essere classificati come potenziali criminali e, allo stesso tempo, evitare che reati commessi all’interno o in prossimità dello stadio siano derubricati a fenomeni di eccesso di manifestazioni di tifo in un “contesto de-criminalizzato”.

La necessità di attenersi esclusivamente alla legislazione in vigore è un elemento di garanzia per tutti, evitando attuazione di regole o norme che non offrono la stessa protezione dei diritti umani e delle libertà individuali.

Con lo stesso spirito, il relatore ritiene che i dati acquisiti dalle “antenne nazionali” in occasione degli incontri di football internazionali debbano essere conservati ed utilizzati esclusivamente in occasione degli incontri di calcio e non possano essere messi a disposizione delle autorità giudiziarie per altre attività investigative estranee alle manifestazioni sportive.

In caso contrario, la funzione delle antenne nazionali rischierebbe di trasformarsi da strumento di prevenzione degli atti di violenza negli stadi a strumento di controllo sociale che agirebbe in modo indiscriminato.

L’esperienza dei punti di comunicazione nazionale potrebbe essere estesa anche a livello locale, favorendo, in questo modo, una specializzazione delle forze di polizia impegnate nel servizio di ordine pubblico negli stadi.

Tuttavia, un’azione seria di contrasto della violenza negli stadi non può essere oggetto esclusivo della cooperazione di polizia. Il relatore ritiene che occorra in via prioritaria un'azione culturale e sociale che privilegi la prevenzione e l'educazione ai valori interculturali dello sport.

  • [1]  GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1.

PROCEDURĂ

Titlul

Siguranţa la meciurile de fotbal

Referinţe

10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)

Data prezentării la PE

14.7.2006

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

LIBE

5.9.2006

Raportor(i)

Data numirii

Giusto Catania

13.9.2006

 

 

Examinare în comisie

27.11.2006

27.2.2007

 

 

Data adoptării

28.2.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

-:

0:

45

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson