RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica

7.3.2007 - (COM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatrice: Ilda Figueiredo

Procedura : 2006/0127(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0059/2007
Testi presentati :
A6-0059/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica

(COM(2006)0390 – C6‑0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0390 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0242/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0059/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

VISTO 2

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

vista la proposta della Commissione,

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 2

VISTO 3

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, presentato previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura

Emendamento 3

CONSIDERANDO 8

(8) È opportuno portare a cinque anni le scadenze per l’elaborazione delle relazioni da parte degli Stati membri e per la presentazione delle stesse alla Commissione. La struttura delle relazioni deve essere coerente per consentirne l’utilizzo; le relazioni sono redatte sulla base di un questionario definito dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

(8) È opportuno portare a cinque anni le scadenze per l’elaborazione delle relazioni da parte degli Stati membri e per la presentazione delle stesse alla Commissione. La prima relazione dovrebbe eccezionalmente coprire un periodo più lungo. La struttura delle relazioni deve essere coerente per consentirne l’utilizzo; le relazioni sono redatte sulla base di un questionario definito dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e includono pertinenti informazioni sugli sforzi preventivi compiuti negli Stati membri, in modo da consentire alla Commissione di valutare adeguatamente come funzioni in pratica la legislazione, tenendo conto delle eventuali conclusioni della Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nonché della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 4

Considerando 12

(12)     I provvedimenti necessari che gli Stati membri dovranno prendere non comportano l'adozione di atti legislativi, regolamentari o amministrativi, poiché l’elaborazione di relazioni sull’attuazione delle direttive comunitarie non richiede l’adozione di tali disposizioni a livello di Stati membri,

(12)     Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per trasporre le modifiche previste dalla presente direttiva che potrebbero, ove opportuno e tenuto conto della specifica natura della presente direttiva, prendere la forma di misure amministrative,

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 5

ARTICOLO 1

Articolo 17 bis, paragrafo 1 (direttiva 89/391/CEE)

1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nonché delle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, indicando il parere delle parti sociali.

1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nonché delle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, indicando il parere delle parti sociali. La relazione fornisce una valutazione dei vari aspetti relativi all’attuazione pratica delle varie direttive nonché, se eventualmente disponibili, dati disaggregati per genere.

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 6

ARTICOLO 1

Articolo 17 bis, paragrafo 2 (Direttiva 89/391/CEE)

2. La struttura della relazione è definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

2. La struttura della relazione, unita ad un questionario che ne precisa il contenuto, è definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

La relazione è costituita da una parte generale, relativa alle disposizioni della presente direttiva, nonché da capitoli specifici, riguardanti gli aspetti inerenti all’attuazione delle direttive di cui al paragrafo 1.

La relazione è costituita da una parte generale, relativa alle disposizioni della presente direttiva collegate ai principi e agli aspetti comuni applicabili a tutte le direttive di cui al paragrafo 1.

 

La parte generale sarà integrata da capitoli specifici sull'attuazione degli aspetti particolari di ogni direttiva, compresi indicatori specifici, ove disponibili.

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 7

ARTICOLO 1

Articolo 17 bis, paragrafo 3 (Direttiva 89/391/CEE)

3. La struttura della relazione, unita a un questionario che ne precisa il contenuto, viene inviata agli Stati membri dalla Commissione sei mesi prima della fine del periodo oggetto della relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di cinque anni in essa esaminato.

3. La struttura della relazione, unita al questionario sopraccitato, viene inviata agli Stati membri dalla Commissione almeno sei mesi prima della fine del periodo oggetto della relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del periodo di cinque anni in essa esaminato.

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 8

ARTICOLO 1

Articolo 17 bis, paragrafo 4 (Direttiva 89/391/CEE)

4. Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione delle direttive in questione nonché degli sviluppi connessi alle ricerche e alle nuove conoscenze scientifiche verificatisi nei diversi ambiti. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro di tale valutazione e, se del caso, di tutte le iniziative volte a migliorare il funzionamento del quadro normativo.

4. Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione delle direttive in questione per quanto riguarda la loro rilevanza, le ricerche e le nuove conoscenze scientifiche verificatisi nei diversi ambiti. Entro 36 mesi dalla fine del periodo quinquennale, la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dei risultati di tale valutazione e, se del caso, di tutte le iniziative volte a migliorare il funzionamento del quadro normativo.

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 9

ARTICOLO 3, alinea

A decorrere dal [data, da precisare, indicata all’articolo 4] sono abrogate le seguenti disposizioni:

A decorrere dal ...* sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

___________

* Data di entrata in vigore della presente direttiva

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 10

ARTICOLO 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […].

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

Emendamento 11

ARTICOLO 5

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Emendamento di compromesso con il Consiglio al fine di ottenere un accordo in prima lettura.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

I.         Introduzione

Nelle Comunità europee, la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro sono questioni che la Commissione e il Consiglio hanno iniziato ad affrontare solo con notevole ritardo. Negli anni '70 e all'inizio degli anni '80, la direttiva Seveso e la costituzione del comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono stati i primi casi in cui furono espresse preoccupazioni in merito alle condizioni di lavoro a seguito, in un certo senso, di programmi specifici sulla salute dei lavoratori stabiliti a titolo dell'allora Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

La direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro costituisce il modello per questo primo livello di parziali preoccupazioni, vale a dire definito in base a determinati fattori di rischio, che sono stati oggetto di direttive. Altre questioni come la salute dei lavoratori in generale e le condizioni di lavoro, l'organizzazione dei servizi sanitari, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e l'elenco delle malattie professionali non sono riuscite a raccogliere l'unanime consenso degli Stati membri.

All'epoca fu coniato il termine "dumping sociale" per denotare la concorrenza sleale da parte delle imprese e dei paesi che non investivano nella salute e nella sicurezza della loro forza lavoro.

Nel 1989, la pubblicazione della direttiva quadro (direttiva 89/391/CEE) ha segnato un significativo passo in avanti che rispondeva a precedenti iniziative adottate dall'Organizzazione mondiale della sanità a titolo dei suoi programmi per la salute dei lavoratori e, in particolare, per rispondere alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1981 e 1985, concernenti rispettivamente la salute dei lavoratori e l'organizzazione dei servizi sanitari professionali.

La direttiva quadro è stata seguita da almeno 16 direttive volte a una maggiore armonizzazione delle condizioni di lavoro nelle Comunità ampliate.

Proseguendo negli anni '90, sono state pubblicate altre direttive a tutela dei giovani lavoratori, dei lavoratori temporanei e degli equipaggi delle navi. Come si può vedere oggigiorno, l'abbondanza di direttive non ha comportato commensurati risultati pratici. Vi sono vari motivi possibili, uno dei quali è il fatto che l'attuazione non è monitorata né a livello nazionale né a livello di Unione.

Benché gran parte di tutte queste direttive, a partire dalla direttiva quadro del 1989 sull'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sollecitino esplicitamente gli Stati membri a riferire alla Commissione in merito all'attuazione pratica delle loro disposizioni, illustrando altresì le opinioni delle parti sociali, è notorio che alcuni Stati membri non hanno elaborato le necessarie relazioni.

II.  Proposta della Commissione

La proposta che la Commissione presenta ora è volta a semplificare e razionalizzare le disposizioni delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, imponendo l'obbligo per gli Stati membri e la Commissione di elaborare relazioni sull'attuazione pratica.

Attualmente, gli Stati membri sono tenuti a elaborare tali relazioni a titolo di varie direttive specifiche, ma la frequenza varia: alcune relazioni devono essere elaborate ogni quattro anni e altre ogni cinque anni. La Commissione propone ora che sia elaborata un'unica relazione ogni cinque anni.

III.      Emendamenti proposti

La Commissione fa riferimento all'esigenza di semplificare la procedura a causa dei vincoli amministrativi che si aggiungono alle difficoltà e alla burocrazia connesse all'elaborazione di ogni relazione, ma ciò che è veramente necessario è un coordinamento più stretto delle varie direttive e una loro più efficace interazione in modo da fornire la base per una costruttiva analisi comparativa delle varie strategie in materia di salute e sicurezza perseguite negli Stati membri.

Per i motivi sopra descritti, se si vuole che la prevista relazione unica a frequenza quinquennale risponda alle esigenze in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, le questioni specifiche disciplinate dalle singole direttive non devono in nessun caso essere annacquate o sottovalutate.

La relazione unica deve valutare i vari punti connessi all'attuazione pratica delle varie direttive. Essa dovrebbe inoltre fornire informazioni ripartite in base al genere e dati specifici che evidenzino in che modo gli uomini e le donne sono interessati dai problemi e dalle politiche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La struttura della relazione deve essere stabilita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la relazione deve includere una parte generale che contempli le disposizioni della direttiva quadro (direttiva 89/391/CEE) relative ai principi e ai punti comuni applicabili a tutte le altre singole direttive.

Oltre a questa parte generale, alcuni capitoli specifici dovrebbero affrontare l'attuazione degli aspetti particolari di ogni direttiva, compresi indicatori specifici, se disponibili, e l'indicazione del parere delle parti sociali, che dovrebbero essere attivamente coinvolte nel processo di elaborazione. La relazione dovrebbe inoltre descrivere e valutare le strategie e i sistemi di prevenzione applicati in ognuno degli Stati membri.

La nostra tesi, però, è che deve esserci una strategia per un vero miglioramento dell'armonizzazione delle pratiche degli Stati membri. La Commissione deve quindi presentare una relazione approfondita sulla situazione degli Stati membri nel loro insieme e occorre mettere a punto una politica concertata al fine di migliorare il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro.

PROCEDURA

Titolo

Semplificazione e razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica

Riferimenti

COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

7.9.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

7.9.2006

ITRE

7.9.2006

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

14.9.2006

ITRE

4.10.2006

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ilda Figueiredo

12.9.2006

 

 

Esame in commissione

23.11.2006

18.12.2006

24.1.2007

28.2.2007

Approvazione

1.3.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Gabriele Stauner

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jaromír Kohlíček, André Brie

Deposito

7.3.2007                                          A6-0059/2007