RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'Accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica di Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

7.3.2007 - (COM(2006)0113 – C6‑0218/2006 – 2006/0036(CNS)) - *

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatrice: Eva Lichtenberger

Procedura : 2006/0036(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0060/2007
Testi presentati :
A6-0060/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'Accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica di Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

(COM(2006)0113 – C6‑0218/2006 – 2006/0036(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0113)[1],

–   visti l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4 del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0218/206),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0060/2007),

1.  approva la conclusione dell'Accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Albania, della Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Serbia e Montenegro, della Romania e della Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Oggetto della proposta di decisione del Consiglio è la conclusione di un accordo multilaterale sull’istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA). Dell’ECAA farebbero parte tutti gli Stati membri della Comunità europea, Islanda e Norvegia quali membri dello Spazio economico europeo, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM), Romania, Serbia e Montenegro nonché la Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim nel Kosovo (UNMIK).

L’accordo prevede essenzialmente la progressiva estensione dell’acquis (il corpus legislativo) comunitario in materia aeronautica ai paesi partner e muove dalla premessa che l’aviazione civile internazionale ha carattere integrato. Per questo motivo l’accordo ha portata generale e punta alla creazione di un’ECAA non discriminatoria in base alla nazionalità e fondata sulla libertà di stabilimento, su norme comuni in materia di sicurezza e protezione aerea, gestione del traffico, concorrenza, armonizzazione sociale e pari condizioni di concorrenza. L’accordo dispone anche in merito alla sua esecutività tramite un comitato misto e la Corte di giustizia europea, alla risoluzione delle controversie, all’interpretazione delle sue disposizioni e alle disposizioni transitorie.

La proposta di decisione viene sottoposta al Parlamento nell’ambito della procedura di consultazione ai sensi degli artt. 80 par. 2 e 300 parr. 2 e 4 del Trattato.

L’accordo è organizzato in modo asimmetrico, nel senso che i partner non partono dalla stessa posizione in merito alla legislazione di cui si propone l’adozione e il recepimento. È evidente che negli Stati membri dell’UE l’acquis comunitario viene già applicato. Lo stesso si può dire di Islanda e Norvegia, in quanto aderenti allo Spazio economico europeo. La posizione di Bulgaria e Romania, paesi candidati, è diversa perché daranno applicazione al corpus di regolamenti e direttive non appena saranno Stati membri a tutti gli effetti. Tuttavia per le "parti associate", ovvero Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, ERIM, Serbia e Montenegro e UNMIK, l’istituzione dello Spazio aereo comune europeo comporta difficoltà non indifferenti. Va detto anche che lo sviluppo generale del settore aeronautico nei paesi partner varia in modo significativo.

Contenuto dell’accordo multilaterale

La prima parte riguarda il funzionamento generale dell’ECAA, la seconda parte (nell’allegato) elenca la pertinente legislazione CE applicabile ai contraenti, mentre la terza parte comprende i protocolli con l’indicazione delle disposizioni transitorie applicabili di volta in volta alle varie parti associate.

La libertà di stabilimento così come viene considerata nell’accordo riguarda sia le imprese che le persone. L’art. 11 sulla sicurezza aerea assicura la conformità con le norme internazionali in materia di sicurezza. La sicurezza aerea deve fondarsi sulle norme comuni fondamentali definite nella legislazione UE. La gestione del traffico aereo deve basarsi su un allargamento del Cielo unico europeo, che comprende la gestione del sistema SESAR. Per quanto riguarda la concorrenza, si procederà ad un graduale adeguamento dei monopoli di Stato al fine di rimuovere i fattori discriminatori negli appalti e nella commercializzazione dei beni. La legislazione sugli aiuti di Stato sarà gradualmente uniformata all’acquis comunitario. Gli accordi che rappresentano una distorsione o una limitazione della concorrenza, l’abuso di posizione dominante e gli aiuti di Stato che falsano la concorrenza sono incompatibili con l’accordo. Le parti associate sono tenute ad istituire degli organismi pubblici indipendenti dotati dei necessari poteri per assicurare il rispetto delle disposizioni dell’accordo su tali questioni. Eventuali aiuti di Stato autorizzati in base all’accordo devono essere trasparenti. Le parti associate devono redigere un elenco completo dei programmi per gli aiuti di Stato.

L’accordo contiene inoltre disposizioni per la sua esecuzione e la sua interpretazione. Qualora le disposizioni in esso contenute risultassero identiche a parti del trattato CE o ad atti adottati in esecuzione di esso, l’interpretazione autentica spetta alla Corte di giustizia europea. Per la gestione dell’accordo, la risoluzione delle controversie e la revisione dell’allegato 1 all’accordo, in cui vengono elencati gli atti comunitari a cui dare attuazione, è responsabile un comitato misto composto dai rappresentanti delle parti contraenti.

I protocolli

All’accordo è allegato un progetto di protocollo tra i contraenti (Comunità europea, Stati dell’EU, Norvegia e Islanda) e ciascuna delle parti associate (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, ERIM, Serbia e Montenegro e UNMIK). Sottoscrivendo il protocollo che la riguarda, ogni parte associata si impegna a soddisfare i requisiti previsti dall’accordo in fasi successive; ogni protocollo descrive quali parti dell’accordo vanno realizzate in ciascuna fase.

Va notato che le parti dell’accordo vengono realizzate in fasi successive specificate nei vari protocolli, per cui il cammino verso la realizzazione dello Spazio aereo comune europeo non sarà uniforme. Ad esempio, entro la fine del primo periodo transitorio l’Albania dovrà aver separato il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall’autorità di regolamentazione nazionale, applicando una gestione flessibile del suo spazio aereo. Per converso, per fare la stessa cosa, la Bosnia ed Erzegovina ha tempo fino alla fine del secondo periodo transitorio. Tali differenze rispecchiano lo stato di avanzamento nelle varie aree operative delle parti associate. Va altresì notato che i protocolli sono aperti, ovvero che non sono previste delle scadenze temporali. La seconda fase transitoria inizia non appena risultano soddisfatte le condizioni previste per la prima fase transitoria.

Applicazione provvisoria e attuazione definitiva

Il Consiglio ha deciso per un’applicazione provvisoria dell’accordo, in attesa della ratifica da parte di tutti i soggetti interessati. Per dar corso all’applicazione provvisoria, occorre che il Consiglio notifichi a tutte le altre parti che partecipano all’accordo la sua intenzione di dargli corso. A tutt'oggi il Consiglio non l’ha ancora fatto. L’applicazione definitiva dell’accordo dipende dalla sua ratifica da parte di tutti i 37 paesi interessati, cosa che prevedibilmente richiederà tempo. Per alcuni paesi, come la Croazia, un’applicazione provvisoria dell’accordo sarebbe incostituzionale. Nel caso specifico, come anche nel caso della Serbia, la Commissione ha raggiunto un accordo informale in base al quale, sul piano amministrativo, le autorità agevoleranno qualsiasi richiesta di accesso avanzata da aviolinee dell’UE in attesa della ratifica. L’art. 28.2 dell’accordo prevede inoltre che si applichino gli eventuali accordi bilaterali esistenti in materia di proprietà, diritti di traffico e frequenze qualora essi siano più flessibili rispetto alle disposizioni transitorie. Resta chiaro che la piena attuazione dell’accordo richiederà tempo.

Per assicurare l’avanzamento dell’accordo, considerando che per l’attuazione non sono state fissate scadenze, la Commissione dovrà svolgere un’opera di incoraggiamento e di stimolo. In ultima analisi ciò significa fornire una consulenza sul piano tecnico, legale e gestionale per l’attuazione dell’acquis in modo da consentire la reciprocità dell’accesso al mercato. In alcuni casi la prospettiva di una possibile adesione e i negoziati a ciò collegati potrebbero dare un ulteriore impulso per una piena attuazione.

Conclusione

Il relatore esprime parere favorevole al principio di uno Spazio aereo comune europeo nonché all’accordo e ai protocolli necessari per darvi attuazione. Il relatore riconosce altresì l’inadeguatezza di un approccio generalizzato per quanto riguarda i paesi associati, considerate le differenze di ordine tecnico e non solo nei rispettivi settori aeronautici e le difficoltà che l’attuazione dell’acquis comunitario comporta. Ciononostante il relatore sostiene con forza la necessità che la Commissione sia vigile e attiva nel favorire il cammino attraverso le fasi transitorie fino alla piena e definitiva attuazione. A tale riguardo, il relatore si rammarica del fatto che il Consiglio abbia insistito per un comitato misto comprendente rappresentanti del Consiglio e degli Stati membri, che significa un comitato misto molto più grande del necessario con tutti i costi e la burocrazia che ciò comporta.

PROCEDURA

Titolo

Accordo multilaterale sulla creazione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA)

Riferimenti

COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)

Consultazione del PE

30.6.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

6.7.2006

Relatore(i)

       Nomina

Eva Lichtenberger

17.5.2006

 

 

Esame in commissione

24.1.2007

27.2.2007

 

 

Approvazione

27.2.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Johannes Blokland, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Aldo Patriciello

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman

Deposito

7.3.2007                                          A6-0060/2007