RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
14.3.2007 - (COM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS)) - *
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatrice: Marie-Hélène Aubert
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
(COM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0671)[1],
– visti gli articoli 37 e 95 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0032/2006),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0061/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento | ||||||
Emendamento 1 Visto 1 | |||||||
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95, | ||||||
Motivazione | |||||||
L'articolo 37 del trattato contempla solamente gli aspetti della legislazione relativi all'agricoltura. Ciononostante, il regolamento tratta altresì i metodi specifici di trasformazione e preparazione dei prodotti biologici nei servizi di catering, nelle mense pubbliche e nei ristoranti, il che comprende aspetti del mercato interno. L'aggiunta dell'articolo 95 sulle disposizioni relative al mercato interno rafforzerebbe altresì la posizione del Parlamento in eventuali negoziati sulle norme di attuazione da adottare tramite la procedura di comitatologia. | |||||||
Emendamento 2 Considerando 1 | |||||||
(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di norme esigenti in materia di benessere animale e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, rispondendo da un lato ad una specifica domanda del consumatore e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale. |
(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare incentrato su tutti gli aspetti della produzione sostenibile e volto a creare un equilibrio e basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali nonché l'applicazione di norme esigenti in materia di benessere animale; tale sistema mira a migliorare la fertilità del suolo attraverso mezzi naturali come pure a garantire una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto molteplici funzioni positive, poiché non risponde soltanto ad una specifica domanda del consumatore fornendo beni pubblici che non sono limitati al settore alimentare, ma contribuisce anche e soprattutto alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo sociale dello spazio rurale. | ||||||
Motivazione | |||||||
Obiettivo principale dell'agricoltura biologica è quello di assicurare una produzione sostenibile; sarebbe inoltre necessario istaurare un equilibrio tra le migliori prassi nel settore ambientale. | |||||||
Emendamento 3 Considerando 2 | |||||||
(2) La quota di mercato del comparto agroalimentare biologico è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, improntate ad un chiaro orientamento al mercato e all'offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, sembrano andare nel senso di un'ulteriore incentivazione del mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli. |
(2) L'agricoltura biologica è pienamente in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nel contesto dell'agenda di Göteborg in quanto contribuisce alla realizzazione dello sviluppo sostenibile, produce prodotti sani e di alta qualità e utilizza metodi di produzione sostenibili sul piano ambientale. La quota di mercato del comparto agroalimentare biologico è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, improntate ad un chiaro orientamento al mercato e all'offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, sembrano andare nel senso di un'ulteriore incentivazione del mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, è necessario che la produzione biologica assuma una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola e sia strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli nonché alla protezione e alla salvaguardia dei terreni agricoli. | ||||||
Motivazione | |||||||
E’ essenziale che la strategia di Göteborg dell'UE e i principi fondamentali stabiliti per l'agricoltura (cfr. conclusioni della Presidenza, Göteborg, 15-16 giugno 2001), siano menzionati in tale contesto, dato che in detta strategia si fa specificatamente riferimento all'agricoltura biologica come un aspetto della politica agricola comune che è pienamente in linea con gli obiettivi di Göteborg. | |||||||
Emendamento 4 Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||
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(2 bis) Ogni atto legislativo e ogni politica che la Comunità adotta in questo settore dovrebbero contribuire allo sviluppo dell'agricoltura biologica e della produzione biologica così come definite nel presente regolamento. L'agricoltura biologica svolge un ruolo rilevante per l'attuazione della politica di sviluppo sostenibile della Comunità. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'agricoltura biologica è strettamente legata alla politica di sviluppo sostenibile, ragion per cui è opportuno che le altre politiche e gli altri atti legislativi seguano l'esempio di questa politica tenendo conto di questa modalità di produzione e contribuendo a realizzare gli obiettivi prefissati. | |||||||
Emendamento 5 Considerando 3 | |||||||
(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica deve porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati biologici. Deve inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, affinché quest'ultimo possa stare al passo con l'evoluzione della produzione e del mercato. |
(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica deve porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati biologici. Deve inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, affinché quest'ultimo possa stare al passo con l'evoluzione della produzione e del mercato, secondo uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale. | ||||||
Motivazione | |||||||
La produzione biologica può essere promossa grazie a misure legislative innovative che siano coerenti non solo con le politiche di mercato, ma anche con lo sviluppo sostenibile. | |||||||
Emendamento 6 Considerando 7 | |||||||
(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alle produzioni sia vegetali che animali e comprendente norme sulla conversione nonché sulla produzione di alimenti trasformati e di mangimi. È necessario conferire alla Commissione la competenza a definire le modalità di applicazione di tali norme generali e ad adottare norme di produzione per l’acquacoltura. |
(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alle produzioni sia vegetali che animali e comprendente norme sulla conversione nonché sulla produzione di alimenti trasformati e di mangimi. È necessario conferire alla Commissione la competenza a definire le modalità di applicazione di tali norme generali nonché i relativi allegati e ad adottare norme di produzione per l’acquacoltura previa consultazione del Parlamento e del Consiglio. | ||||||
Motivazione | |||||||
La Commissione non ha ancora consultato il Parlamento e il Consiglio sulle modalità di applicazione del regolamento e i relativi allegati. Se ciò non avverrà prima dell'approvazione del presente regolamento, il Parlamento deve essere consultato sugli allegati non appena la Commissione ne avrà approvato il progetto di testo. | |||||||
Emendamento 7 Considerando 8 | |||||||
(8) Occorre favorire l’ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l’impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica. |
(8) Occorre favorire l’ulteriore sviluppo della produzione biologica sulla base delle migliori prassi consolidate, in particolare promuovendo la fertilità del suolo, la rotazione delle colture, la conservazione locale delle sementi, le pratiche per il risparmio idrico ed energetico e l’impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'agricoltura biologica necessita più di un sostegno specifico a favore di buoni processi e pratiche agricoli che di nuove tecniche e sostanze. | |||||||
Emendamento 8 Considerando 9 | |||||||
(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non devono quindi essere intenzionalmente utilizzati in agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici. |
(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non devono quindi essere utilizzati in agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici. Occorre evitare la contaminazione di sementi, fattori di produzione, mangimi e alimenti biologici mediante adeguate normative nazionali e comunitarie basate sul principio di precauzione. | ||||||
Motivazione | |||||||
I principi, gli obiettivi e le norme relativi all'agricoltura biologica escludono l'impiego e la presenza di OGM in tutti i processi e prodotti biologici. È pertanto importante adottare normative nazionali e dell'Unione europea che garantiscano che non si verifichi alcuna contaminazione da OGM. | |||||||
Emendamento 9 Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||
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(9 bis) L'utilizzazione di prodotti fitosanitari sintetici è incompatibile con la produzione biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
Questo emendamento è ovvio ed è coerente con i considerando 10-13 che si riferiscono all'utilizzazione esclusiva di risorse rinnovabili, alla rotazione pluriennale delle colture e alla compatibilità dei fertilizzanti addizionali con la produzione biologica. | |||||||
Emendamento 10 Considerando 14 | |||||||
(14) Al fine di evitare l’inquinamento dell’ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l’acqua, l’allevamento biologico deve prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra animali e terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l’alimentazione degli animali con foraggi di produzione biologica coltivati nell’azienda stessa o in aziende biologiche vicine. |
(14) Al fine di evitare l’inquinamento dell’ambiente e l'irreversibile deterioramento della qualità e della disponibilità delle risorse naturali come il suolo e l’acqua, l’allevamento biologico deve prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra animali e terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l’alimentazione degli animali con foraggi di produzione biologica coltivati nell’azienda stessa o in aziende biologiche vicine. | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre prevenire qualsiasi deterioramento irreversibile della qualità e della disponibilità delle risorse naturali. | |||||||
Emendamento 11 Considerando 15 | |||||||
(15) Data la complementarità tra animali e terra nell’allevamento biologico, è opportuno che gli animali abbiano accesso ad aree di pascolo all’aperto. |
(15) Data la complementarità tra animali e terra nell’allevamento biologico, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogni qual volta lo permettano le condizioni atmosferiche e la configurazione del terreno, ad aree di pascolo all’aperto. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'accesso alle aree di pascolo all'aperto a seconda delle specie interessate è uno dei principi fondamentali dell'agricoltura biologica. Esso non deve essere opzionale, ma dipendere piuttosto dalle condizioni indicate nell'emendamento. | |||||||
Emendamento 12 Considerando 16 | |||||||
(16) L’allevamento biologico deve assicurare il massimo benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, mentre le cure veterinarie devono mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre, la scelta delle razze dovrebbe orientarsi di preferenza su ceppi a crescita lenta, tenendo conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le modalità di applicazione relative alla produzione animale e all’acquacoltura devono garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni ad essa relative. |
(16) L’allevamento biologico deve assicurare il massimo benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, mentre le cure veterinarie devono mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre, la scelta delle razze dovrebbe orientarsi di preferenza su ceppi a lunga resa, resistenti alle malattie e a crescita lenta e razze autoctone regionali, tenendo conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le modalità di applicazione relative alla produzione animale e all’acquacoltura devono garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni ad essa relative. | ||||||
Motivazione | |||||||
Anche la resistenza alle malattie e la longevità sono caratteristiche importanti per razze animali robuste. | |||||||
Emendamento 13 Considerando 17 | |||||||
(17) La produzione biologica animale deve tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie con animali allevati secondo il metodo biologico. Si provvederà pertanto ad accrescere il patrimonio genetico di animali biologici, a migliorare l’autosufficienza e a favorire così lo sviluppo del settore. |
(17) La produzione biologica animale deve tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie con animali allevati secondo il metodo biologico. Si provvederà pertanto ad accrescere il patrimonio genetico di animali biologici, a migliorare l’autosufficienza e a favorire e incoraggiare così lo sviluppo del settore. | ||||||
Motivazione | |||||||
La produzione animale biologica dovrebbe essere garantita e incoraggiata. | |||||||
Emendamento 14 Considerando 22 bis (nuovo) | |||||||
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(22 bis) A motivo dell'attuale diversità delle pratiche di coltura e di allevamento nell'agricoltura biologica, occorre concedere agli Stati membri la possibilità di applicare norme supplementari e più restrittive all'agricoltura biologica nel loro territorio. | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre concedere agli Stati membri la possibilità di applicare norme supplementari più severe in materia di agricoltura biologica a motivo della notevole variabilità delle pratiche in Europa, per motivi sia pedoclimatici che culturali. Tale possibilità di sussidiarietà "positiva" è già prevista dall'attuale regolamento europeo sulla produzione biologica e si è rivelata irrinunciabile: sulla base dello "zoccolo" comune della regolamentazione europea, ciascuno Stato membro potrà soddisfare in tal modo le esigenze dei consumatori di prodotti biologici del proprio paese. | |||||||
Emendamento 15 Considerando 25 | |||||||
(25) A fini di chiarezza nell’insieme del mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio un semplice riferimento standard per tutti i prodotti biologici ottenuti nella Comunità o almeno per quelli che non recano il logo comunitario di produzione biologica. L’uso di tale riferimento deve essere ammesso, ma non reso obbligatorio, per i prodotti biologici importati da paesi terzi. |
(25) A fini di chiarezza nell’insieme del mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio un semplice riferimento standard per tutti i prodotti biologici ottenuti nella Comunità, anche per quelli che recano il logo comunitario di produzione biologica. Il codice di riferimento standardizzato deve essere applicato ai prodotti biologici importati da paesi terzi con la chiara indicazione dell'origine dei prodotti e delle eventuali differenze nell'applicazione delle norme in materia di produzione biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il codice di riferimento standardizzato deve essere obbligatorio, soprattutto per i prodotti biologici importati da paesi terzi. | |||||||
Emendamento 16 Considerando 27 bis (nuovo) | |||||||
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(27 bis) Gli Stati membri devono definire il necessario quadro normativo, sulla base del principio di precauzione e del principio "chi inquina paga", per escludere la contaminazione da OGM dei prodotti biologici. Gli operatori devono adottare tutte le necessarie misure precauzionali per evitare contaminazioni da OGM fortuite o tecnicamente inevitabili. | ||||||
Emendamento 17 Considerando 32 | |||||||
(32) La valutazione dell’equivalenza per i prodotti importati dovrà basarsi sulle norme internazionali del Codex Alimentarius. |
(32) La valutazione dell’equivalenza per i prodotti importati dovrà basarsi sulle norme di produzione equivalenti a quelle applicate nella Comunità per la produzione biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il Codex Alimentarius fornisce le linee guida generali per la produzione di prodotti biologici, ma non prevede neanche minimamente le rigorose disposizioni di produzione vigenti per la produzione biologica nell'UE. | |||||||
Emendamento 18 Considerando 32 bis (nuovo) | |||||||
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(32 bis) Le norme di importazione per i prodotti biologici devono essere considerate un modello per l'accesso qualificato al mercato, in quanto danno accesso ai produttori dei paesi terzi a un mercato di elevato valore, a condizione che rispettino le norme di detto mercato. | ||||||
Emendamento 19 Considerando 36 | |||||||
(36) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Poiché la normativa sulla produzione biologica costituisce un fattore importante nell’ambito della politica agricola comune, essendo strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli, è opportuno adeguarla alle vigenti procedure legislative utilizzate per la gestione di tale politica. Le competenze conferite alla Commissione a norma del presente regolamento devono essere quindi esercitate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE, |
(36) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Poiché la normativa sulla produzione biologica costituisce un fattore importante nell’ambito della politica agricola comune, essendo strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli, è opportuno adeguarla alle vigenti procedure legislative utilizzate per la gestione di tale politica. Le competenze conferite alla Commissione a norma del presente regolamento devono essere quindi esercitate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, | ||||||
Motivazione | |||||||
La decisione 1999/468/CE è stata modificata con la decisione del Consiglio 2006/512/CE del 17 luglio 2006. La procedura di regolamentazione con controllo lascia alla Commissione margini sufficienti per una corretta prassi amministrativa con la partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio. | |||||||
Emendamento 20 Articolo 1, paragrafo 1, alinea | |||||||
1. Il presente regolamento stabilisce obiettivi, principi e norme concernenti: |
1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e stabilisce obiettivi, principi e norme concernenti: | ||||||
Emendamento 21 Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) | |||||||
a) la produzione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione e il controllo dei prodotti biologici; |
a) tutte le fasi della produzione, i metodi di produzione, la trasformazione, la distribuzione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l'ispezione e la certificazione dei prodotti biologici; | ||||||
Motivazione | |||||||
La produzione biologica si caratterizza come un'attività economica incentrata sui processi che prevede specifici metodi di produzione, trasformazione, preparazione, distribuzione, ecc., che devono essere definiti per tematica, portata e definizioni. | |||||||
Emendamento 22 Articolo 1, paragrafo 2, alinea | |||||||
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura o dall’acquacoltura, qualora siano destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici: |
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura o dall’acquacoltura, qualora rechino o siano destinati a recare indicazioni facenti riferimento al metodo di produzione biologico: | ||||||
Emendamento 23 Articolo 1, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova) | |||||||
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e bis) altri prodotti come la lana, le conserve di pesce, i cosmetici, gli integratori alimentari e gli oli essenziali. | ||||||
Motivazione | |||||||
I prodotti citati sono legati all'ambiente naturale, per lo meno durante una fase della loro lavorazione, e il loro sfruttamento comporta l'utilizzazione di risorse agricole e ambientali. Per il loro sfruttamento sostenibile la possibilità di classificazione in quanto prodotti biologici potrebbe costituire un valore aggiunto. | |||||||
Emendamento 24 Articolo 1, paragrafo 3, alinea | |||||||
3. Il presente regolamento si applica, nel territorio della Comunità europea, a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività: |
3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualsiasi fase della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.: | ||||||
Motivazione | |||||||
Il mercato del catering diventa sempre più importante nel settore dei prodotti biologici. Molti consumatori europei dipendono da servizi di catering, mense e ristoranti per il consumo di pasti giornalieri. E' importante che essi possano fare una scelta consapevole tra i cibi convenzionali e quelli biologici. Gli operatori del catering che desiderano veramente offrire alla clientela una gamma completa di prodotti biologici dovrebbero ottemperare alle norme europee comuni. Ciò garantirebbe la trasparenza per i consumatori e un'equa concorrenza tra gli operatori di diversi Stati membri. | |||||||
Emendamento 25 Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) | |||||||
b) trasformazione di alimenti e di mangimi; |
b) condizionamento, trasformazione e preparazione di alimenti e di mangimi; | ||||||
Emendamento 26 Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) | |||||||
c) confezionamento, etichettatura e pubblicità; |
c) condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, etichettatura e pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica; | ||||||
Motivazione | |||||||
Le attività pubblicitarie non rappresentano il problema principale. | |||||||
Emendamento 27 Articolo 1, paragrafo 3, comma 3 | |||||||
Tuttavia, il presente regolamento non si applica alle operazioni di catering, alle mense aziendali, alla ristorazione istituzionale, ai ristoranti o ad altre simili prestazioni di servizi alimentari. |
f bis) operazioni di catering, mense, ristoranti o ad altre prestazioni analoghe di servizi alimentari. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il presente regolamento deve comprendere le operazioni di catering e i servizi alimentari in quanto questi comportano un'ulteriore trasformazione e preparazione di cibi biologici e costituiscono una forma di commercializzazione che deve rientrare nell'ambito delle definizioni, dell'etichettatura e dei controlli. | |||||||
Emendamento 28 Articolo 2, lettera a) | |||||||
a) “produzione biologica”: l’impiego di metodi di produzione biologici nell’azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all’etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i principi e le norme stabiliti nel presente regolamento; |
a) “produzione biologica”: l’impiego di metodi di produzione biologici nell’azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al condizionamento, al confezionamento, al magazzinaggio e all’etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i principi e le norme stabiliti nel presente regolamento; | ||||||
Emendamento 29 Articolo 2, lettera b) | |||||||
b) “prodotto biologico”: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica; |
b) “prodotto biologico”: un prodotto ottenuto mediante la produzione biologica; | ||||||
Motivazione | |||||||
Il regolamento comprende l'acquacoltura. Di conseguenza la definizione "prodotto agricolo" è troppo limitata. | |||||||
Emendamento 30 Articolo 2, lettera b bis) (nuova) | |||||||
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b bis) "operatore": il titolare di un'azienda che svolge attività comprese nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che è soggetto al controllo delle autorità o degli organismi di vigilanza responsabili della produzione biologica; | ||||||
Motivazione | |||||||
Tale definizione, attualmente contemplata dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91, è importante se si vogliono collegare tutte le attività comprese nell'ambito di applicazione della presente proposta di regolamento. | |||||||
Emendamento 31 Articolo 2, lettera f) | |||||||
f) “conversione”: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica; |
f) “conversione”: un periodo di transizione dall’agricoltura convenzionale a quella biologica; | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre prevedere un determinato periodo di tempo per la transizione. | |||||||
Emendamento 32 Articolo 2, lettera j) | |||||||
j) “autorità competente”: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l’autorità omologa di un paese terzo; |
j) “autorità competente”: l’autorità di uno Stato membro competente per l'applicazione delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e delle norme dettagliate adottate dalla Commissione per la relativa applicazione o qualsiasi altra autorità alla quale tale competenza è stata conferita integralmente o in parte; comprende altresì, se del caso, l’autorità omologa di un paese terzo; | ||||||
Motivazione | |||||||
È necessario definire più precisamente l'autorità competente al fine di includere le varie eventuali forme di autorità interessate. | |||||||
Emendamento 33 Articolo 2, lettera k) | |||||||
k) “organismo di controllo”: un terzo indipendente al quale l’autorità competente ha delegato talune funzioni di controllo; |
k) “organismo di controllo”: l'organismo indipendente che effettua le procedure di ispezione, certificazione e tracciabilità nel settore della produzione biologica in linea con le disposizioni stabilite nel presente regolamento e le norme dettagliate adottate dalla Commissione per la relativa applicazione e che è stato riconosciuto e controllato a tal fine dall'autorità competente; comprende altresì, se del caso, l'organismo omologo operante in un paese terzo per il cui riconoscimento si applicano norme specifiche; | ||||||
Emendamento 34 Articolo 2, lettera m) | |||||||
m) “marchio di conformità”: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi; |
m) “marchio di conformità”: un marchio attestante il rispetto dei requisiti derivanti da un determinato insieme di norme o da altri documenti normativi; | ||||||
Motivazione | |||||||
L'emendamento mira a mettere ordine nella formulazione della proposta introducendo una definizione conforme alla terminologia utilizzata per gli standard europei, come la serie EN ISO 9000 sulla qualità e la serie EN ISO 14000 sulla gestione ambientale, dove la conformità è definita come rispetto dei requisiti. | |||||||
Emendamento 35 Articolo 2, lettera r) | |||||||
r) “prodotti ottenuti da OGM”: additivi alimentari e per mangimi, aromi, vitamine, enzimi, ausiliari di fabbricazione, taluni prodotti utilizzati nell’alimentazione animale (a norma della direttiva 82/471/CEE), prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, ottenuti somministrando nell’alimentazione di un organismo materiali interamente o parzialmente costituiti da OGM; |
r) “prodotti ottenuti da OGM”: prodotti derivati dall'utilizzazione di un OGM come l'ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma che non contengono o sono costituiti da OGM né sono derivati da OGM; | ||||||
Motivazione | |||||||
Il regolamento dovrebbe essere coerente con le definizioni di OGM utilizzate in altre normative pertinenti per non generare confusione nella terminologia. | |||||||
Emendamento 36 Articolo 2, lettera v bis) (nuova) | |||||||
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v bis) "sovescio verde": una coltura che può includere piante spontanee e malerbe, che è incorporata nel suolo ai fini del miglioramento del suolo. | ||||||
Motivazione | |||||||
Le definizioni dovrebbero comprendere tutti i termini specifici utilizzati nel regolamento. | |||||||
Emendamento 37 Articolo 2, lettera v ter) (nuova) | |||||||
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v ter) "trattamento veterinario": l'insieme delle misure preventive e terapeutiche messe in atto per curare un animale malato o un gruppo di animali malati, per una patologia determinata, conformemente a una prescrizione e per una durata limitata. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'esperienza ha dimostrato che è necessario definire con precisione il termine "trattamento" utilizzato all'articolo 9. | |||||||
Emendamento 38 Articolo 2, lettera v quater) (nuova) | |||||||
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v quater) "sintetico": prodotti ottenuti mediante processi chimici e industriali, compresi tutti i prodotti che non si trovano in natura e simulazioni di prodotti da fonti naturali, esclusi i prodotti estratti da materie prime naturali o modificati mediante semplici processi chimici. | ||||||
Motivazione | |||||||
La definizione di prodotti sintetici deve essere chiarita. Non dovrebbe tuttavia comprendere le materie prime naturali che sono tradizionalmente trasformate ad esempio utilizzando basi o acidi inorganici per la mutazione del PH, ecc. | |||||||
Emendamento 39 Articolo 3, alinea | |||||||
Il sistema di produzione biologico persegue i seguenti obiettivi: |
Il metodo di produzione biologico persegue i seguenti obiettivi: | ||||||
Emendamento 40 Articolo 3, lettera a), alinea | |||||||
a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell’attività agricola, un’ampia varietà di prodotti secondo metodi che: |
a) produrre, con un sistema di produzione sostenibile dal punto di vista ambientale e socioeconomico, un’ampia varietà di prodotti secondo metodi che: | ||||||
Motivazione | |||||||
Il concetto di "economicamente praticabile" è ambiguo e discutibile, dal momento che si può interpretare in molte maniere non sempre coincidenti. | |||||||
Emendamento 41 Articolo 3, lettera a), punto i) | |||||||
i) riducano al minimo gli effetti negativi sull’ambiente; |
i) riducano al minimo gli effetti negativi sull’ambiente e sul clima; | ||||||
Emendamento 42 Articolo 3, lettera a), punto i bis) (nuovo) | |||||||
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i bis) assicurino l'equilibrio sostenibile tra suolo, acqua, piante e animali; | ||||||
Motivazione | |||||||
La sostenibilità delle attività agricole e degli ecosistemi a essa legati può essere conseguita con i metodi dell'agricoltura biologica. | |||||||
Emendamento 43 Articolo 3, lettera a), punto ii) | |||||||
ii) mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei loro dintorni; |
ii) mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica e genetica nelle aziende e di conseguenza nei loro dintorni in un senso più ampio, riservando particolare attenzione alla conservazione delle varietà locali che si sono adattate e alle razze autoctone; | ||||||
Emendamento 44 Articolo 3, lettera a), punto iii) | |||||||
iii) salvaguardino il più possibile le risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria; |
iii) sfruttino nel modo più razionale possibile le risorse naturali (acqua, suolo, aria) e gli input agricoli (energia, prodotti fitosanitari, ingredienti nutrizionali); | ||||||
Emendamento 45 Articolo 3, lettera a), punto iv) | |||||||
iv) rispettino criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfino, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; |
iv) rispettino criteri rigorosi in materia di benessere e salute animale e soddisfino, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; | ||||||
Emendamento 46 Articolo 3, lettera a), punto iv bis) (nuovo) | |||||||
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iv bis) contribuiscano a mantenere i processi di preparazione tradizionali degli alimenti di qualità e a migliorare le piccole aziende e le imprese a carattere familiare. | ||||||
Motivazione | |||||||
Tra i principi della produzione biologica devono figurare gli aspetti sociali e culturali che contribuiscono a mantenere la diversità della produzione biologica di qualità. | |||||||
Emendamento 47 Articolo 3, lettera b) | |||||||
b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l’uso di sostanze presenti in natura. |
b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti fisici naturali o ad essi affini e con l’uso di sostanze presenti in natura. | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre evitare la possibilità di utilizzare sostanze chimiche. | |||||||
Emendamento 48 Articolo 4, lettera a) | |||||||
a) l’uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici è da preferirsi all’impiego di materiali sintetici; |
a) soltanto gli organismi viventi e i metodi di produzione meccanici sono da utilizzare, mentre l’impiego di materiali sintetici e metodi di produzione con l'utilizzazione di materiali sintetici sono ammessi soltanto nel rispetto dell'articolo 16; | ||||||
Motivazione | |||||||
La formulazione proposta è vaga e riduce la portata di questi principi. Dovrebbero essere formulati in modo più risoluto, senza tuttavia escludere la possibilità di utilizzare materiali sintetici e metodi non meccanici in situazioni di grave o vasta portata che richiedono una risposta rapida in deroga ai principi e alle norme che disciplinano la produzione biologica. | |||||||
Per motivi di coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 1829/2003, è opportuno operare una chiara distinzione tra le definizioni "prodotti da OGM" (in inglese "produced from GMOs") e "prodotti con OGM" (in inglese "produced with GMOs"). | |||||||
A fini di completezza, i prodotti medicinali veterinari non dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento. Esiste oggi un'ampia gamma di medicinali veterinari biologici sul mercato; pertanto questi medicinali dovrebbero essere utilizzati nell'agricoltura biologica. | |||||||
Emendamento 49 Articolo 4, lettera a bis) (nuova) | |||||||
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a bis) metodi di produzione biologici e meccanici vengono preferiti all'uso di fattori di produzione esterni come i materiali sintetici; | ||||||
Emendamento 50 Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) | |||||||
b) l’uso di sostanze naturali è da preferirsi all’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio; |
b) laddove siano necessari fattori di produzione esterna è da preferirsi l’uso di sostanze naturali, di minerali e di materie prime biologiche; le sostanze trattate chimicamente o di sintesi devono essere rigorosamente limitate a casi eccezionali e possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio e devono essere specificatamente autorizzate in linea con l'articolo 11; | ||||||
Emendamento 51 Articolo 4, lettera c) | |||||||
c) non è consentito l’uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari; |
c) non è consentito l’uso di OGM e di prodotti ottenuti da OGM o di prodotti con OGM; | ||||||
Motivazione | |||||||
A fini di completezza, i prodotti medicinali veterinari non dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento. Esiste oggi un'ampia gamma di medicinali veterinari biologici sul mercato; pertanto questi medicinali dovrebbero essere utilizzati nell'agricoltura biologica. | |||||||
Emendamento 52 Articolo 4, lettera c bis) (nuova) | |||||||
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c bis) non possono essere utilizzate radiazioni ionizzanti; | ||||||
Emendamento 53 Articolo 4, lettera d) | |||||||
d) le norme che disciplinano la produzione biologica devono essere adeguate alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi ad un concetto univoco di produzione biologica. |
d) le norme che disciplinano la produzione biologica devono essere adeguate alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi agli obiettivi e ai principi di produzione biologica; | ||||||
Emendamento 54 Articolo 4, lettera d bis) (nuova) | |||||||
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d bis) la produzione biologica tutela la qualità, l'integrità e la tracciabilità dei prodotti in tutta la catena alimentare; | ||||||
Emendamento 55 Articolo 4, lettera d ter) (nuova) | |||||||
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d ter) la produzione biologica è un'attività sostenibile in ordine agli aspetti sociali, ambientali ed economici; | ||||||
Emendamento 56 Articolo 4, lettera d quater) (nuova) | |||||||
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d quater) non sono consentite produzioni con coltivazioni idroponiche o altre coltivazioni o allevamenti senza suolo. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'articolo deve comprendere anche questo divieto. | |||||||
Emendamento 57 Articolo 5, lettera a) | |||||||
a) l’agricoltura biologica mantiene e potenzia la fertilità del suolo, previene e combatte l’erosione del suolo e limita al minimo l’inquinamento; |
a) l’agricoltura biologica mantiene e potenzia il ciclo vitale e la fertilità del suolo, previene e combatte l’erosione del suolo e limita al minimo l’inquinamento; | ||||||
Motivazione | |||||||
È importante non solo salvaguardare la fertilità del suolo, ai fini di un'agricoltura sostenibile, ma anche le comunità biologiche nel suolo. | |||||||
Emendamento 58 Articolo 5, lettera a bis) (nuova) | |||||||
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a bis) l'agricoltura mantiene e crea occupazione contribuendo in tal modo allo sviluppo rurale sostenibile; | ||||||
Emendamento 59 Articolo 5, lettera c) | |||||||
c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna è ridotto al minimo; |
c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna è ridotto al minimo; viene promosso l'uso di energie rinnovabili; | ||||||
Emendamento 60 Articolo 5, lettera f) | |||||||
f) le piante sono nutrite prevalentemente attraverso l’ecosistema del suolo;
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f) le piante sono nutrite prevalentemente attraverso l’ecosistema del suolo; di conseguenza vengono applicate buone pratiche di gestione del suolo; | ||||||
Emendamento 61 Articolo 5, lettera g) | |||||||
g) la salute degli animali e delle piante è tutelata principalmente mediante interventi profilattici, tra cui la selezione di razze e varietà adatte; |
g) la salute delle piante è tutelata principalmente mediante interventi profilattici, tra cui la selezione di varietà adatte, la rotazione delle colture, le colture miste, la promozione dei nemici naturali degli organismi infestanti e lo sviluppo della resistenza naturale agli organismi infestanti e alle malattie; | ||||||
Emendamento 62 Articolo 5, lettera g bis) (nuova) | |||||||
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g bis) il mantenimento della salute degli animali si basa sulla promozione della difesa immunologica naturale e della costituzione dell'animale come pure della selezione delle razze adeguate e delle pratiche zootecniche; | ||||||
Emendamento 63 Articolo 5, lettera h) | |||||||
h) il mangime è prodotto prevalentemente nell’azienda stessa in cui sono allevati gli animali, o in collaborazione con altre aziende biologiche della regione; |
h) il mangime è prodotto preferibilmente nell’azienda stessa in cui sono allevati gli animali, o in collaborazione con altre aziende biologiche, e la densità del bestiame è limitata al fine di garantire una gestione della produzione animale integrata con la produzione vegetale; | ||||||
Motivazione | |||||||
Il presente emendamento riflette le caratteristiche specifiche dell'agricoltura del Mediterraneo, dove gli animali sono concentrati nelle zone montane e la produzione delle colture è concentrata nelle vallate e si contano poche aziende che combinano le colture con l'allevamento degli animali. Limitare l'uso del concime naturale a quello proveniente da animali biologici condurrebbe pertanto a pregiudicare e a eliminare effettivamente l'agricoltura biologica in vaste aree semiaride di considerevole importanza ecologica, dato che l'allevamento di animali in dette zone è molo scarso. È necessario autorizzare l'uso di concime naturale ottenuto mediante compostaggio e proveniente dall'allevamento di bestiame estensivo non biologico, alle stesse condizioni vigenti oggigiorno. | |||||||
Emendamento 64 Articolo 5, lettera k) | |||||||
k) nella scelta delle razze è data la preferenza ai ceppi a crescita lenta, tenuto conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie o ai problemi sanitari; |
k) nella scelta delle razze è data la preferenza ai ceppi a crescita lenta, a lunga resa e alle razze autoctone locali, tenuto conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie o ai problemi sanitari; | ||||||
Motivazione | |||||||
Va potenziata la selezione di razze autoctone,che si adattano meglio alle condizioni delle singole regioni e sono spesso legate a pratiche agricole tradizionali, in quanto fattori che costituiscono la specificità europea e pertanto da tutelare. In tal modo avremo prodotti di più alta qualità e le loro specificità possono rappresentare un valore economico aggiunto per le regioni rurali europee. | |||||||
Emendamento 65 Articolo 5, lettera l) | |||||||
l) il mangime somministrato agli animali è composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola; |
l) il mangime somministrato agli animali è composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola e offre i requisiti nutrizionali specifici degli animali nei rispettivi stadi del loro sviluppo; deroghe devono essere autorizzate in linea con l'articolo 11; | ||||||
Emendamento 66 Articolo 5, lettera n) | |||||||
n) l’acquacoltura biologica riduce al minimo gli effetti negativi sull’ambiente acquatico; |
n) l’acquacoltura biologica mantiene la biodiversità e la qualità dell'ecosistema acquatico naturale e riduce al minimo gli effetti negativi sugli ecosistemi acquatici e terrestri; | ||||||
Motivazione | |||||||
I principi della produzione biologica dovrebbero comprendere quanti più aspetti possibile di misure integrative per includere gli aspetti ambientali, di salute pubblica e sociali dell'agricoltura biologica, ma dovrebbero altresì tenere conto delle differenze regionali e culturali nella produzione di piante e nell'allevamento di animali. | |||||||
Emendamento 67 Articolo 6, titolo | |||||||
Principi applicabili alla trasformazione di prodotti biologici |
Principi applicabili alla trasformazione e preparazione di prodotti biologici | ||||||
Emendamento 68 Articolo 6, alinea | |||||||
Oltre ai principi generali di cui all’articolo 4, i seguenti principi si applicano alla produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati: |
Oltre agli obiettivi e ai principi generali di cui all’articolo 4, i seguenti principi si applicano alla produzione e alla preparazione di alimenti e mangimi biologici trasformati, comprese la definizione ed eventuali modifiche degli allegati: | ||||||
Motivazione | |||||||
Il presente articolo dovrebbe comprendere la preparazione di cibi e mangimi biologici e indicare chiaramente l'uso eccezionale di ingredienti e additivi che in taluni casi non sono commercialmente disponibili. Dovrebbe altresì orientare di conseguenza tutte le definizioni e le eventuali modifiche degli allegati. | |||||||
Emendamento 69 Articolo 6, lettera a) | |||||||
a) gli alimenti e i mangimi biologici sono composti essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio; |
a) gli alimenti e i mangimi biologici sono composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio; | ||||||
Emendamento 70 Articolo 6, lettera b) | |||||||
b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica; |
b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica o nutrizionale e se sono stati autorizzati in linea con la procedura stabilita all'articolo 15; | ||||||
Emendamento 71 Articolo 6, comma 1, lettera c bis) (nuova) | |||||||
|
c bis) gli alimenti sono trasformati accuratamente al fine di garantire l'integrità dei prodotti biologici; | ||||||
Emendamento 72 Articolo 7, paragrafo 1, comma 1 | |||||||
Tutte le attività commerciali di un’azienda agricola sono gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all’agricoltura biologica. |
Tutte le attività di un'azienda agricola sono gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
Sulla base del principio biologico di integralità, l'obiettivo ultimo della conversione dalla produzione convenzionale a quella biologica dovrebbe essere la produzione biologica integrale. | |||||||
Emendamento 73 Articolo 7, paragrafo 1, comma 2 | |||||||
Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente in produzione biologica. |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||
Motivazione | |||||||
(Non concerne la versione italiana). | |||||||
Emendamento 74 Articolo 7, paragrafo 1, comma 3 | |||||||
Qualora, secondo il disposto del secondo comma, un’azienda non sia interamente dedita alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati dal resto e la separazione è debitamente documentata. |
Qualora, secondo il disposto del secondo comma, un’azienda non sia interamente dedita alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati dal resto e la separazione è debitamente documentata. Tale separazione si applica, mutatis mutandis, anche alle specie ittiche. | ||||||
Motivazione | |||||||
Le esigenze di separazione vanno estese anche all'acquacoltura. | |||||||
Emendamento 75 Articolo 7, paragrafo 2, comma 2 | |||||||
Se l’agricoltore acquista presso terzi i prodotti che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM. |
Se l’agricoltore o qualsiasi altro fornitore di prodotti biologici acquista presso terzi i prodotti che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si deve accertare presso il venditore che i prodotti forniti non siano ottenuti o derivati da OGM e non contengano o siano costituiti da OGM. | ||||||
Emendamento 76 Articolo 7, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) | |||||||
|
In caso di contaminazione con OGM accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di fornire prove di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare siffatta contaminazione. | ||||||
Emendamento 77 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) | |||||||
b) la fertilità e l’attività biologica del terreno sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, compreso il sovescio, e la concimazione con concime naturale e materia organica provenienti da aziende biologiche; |
b) la fertilità e l’attività biologica del terreno sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, compreso il sovescio, e la concimazione con effluenti provenienti da allevamenti animali e materia organica proveniente da aziende biologiche, di preferenza mediante compostaggio; | ||||||
Motivazione | |||||||
Gli effluenti non contengono solo concime e pertanto va usato tale termine. Inoltre, è possibile utilizzare altri materiali organici oltre agli effluenti. | |||||||
Emendamento 78 Articolo 8, paragrafo 1, lettera h) | |||||||
h) l’uso di sostanze sintetiche autorizzate è soggetto a limiti e condizioni quanto alle colture cui possono essere applicate, alle modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con la coltura; |
h) l’uso di sostanze sintetiche autorizzate è soggetto a limiti e condizioni rigorosi quanto alle colture cui possono essere applicate, alle modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con la coltura; | ||||||
Emendamento 79 Articolo 9, lettera b), punto iii) | |||||||
iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi liberi all’aperto, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e la configurazione del terreno; |
iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e la configurazione del terreno, a meno che restrizioni e obblighi in materia di protezione della salute umana e animale siano imposti dalla legislazione comunitaria; la Commissione e gli Stati membri assicurano che tali restrizioni e obblighi non provochino sofferenza agli animali o portino alla perdita di mercati per i prodotti biologici; | ||||||
Motivazione | |||||||
Recentemente sono state introdotte norme europee di confinamento degli uccelli biologici al fine di proteggerli dal virus dell'influenza aviaria (H5N1), che è altamente patogeno. Ciò ha poi dato luogo a un dibattito sul benessere degli animali (non mutilare il pollame biologico con il taglio del becco potrebbe creare problemi per quanto riguarda il benessere degli animali). I consumatori, da parte loro, erano preoccupati che i prodotti ottenuti da pollame biologico fossero "meno biologici" dei prodotti usuali. Si dovrebbe pertanto introdurre l'obbligo che le autorità cerchino di trovare alternative per gli allevamenti biologici mantenendo allo stesso tempo standard quanto più elevati possibile per il benessere degli animali. | |||||||
Emendamento 80 Articolo 9, lettera b), punto iv) | |||||||
iv) il numero di animali è limitato al fine di evitare il sovrappascolo, il calpestio del terreno, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni; |
iv) il numero di animali è limitato al fine di evitare il sovrappascolo, il calpestio del terreno, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento dei loro effluenti; | ||||||
Motivazione | |||||||
Tra gli effluenti non ci sono solo deiezioni. | |||||||
Emendamento 81 Articolo 9, lettera b), punto v) | |||||||
v) gli animali biologici sono tenuti separati o facilmente separabili dagli altri animali; |
v) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali; | ||||||
Motivazione | |||||||
La frase soppressa rappresenta una contraddizione poiché in pratica gli animali possono non essere separati per tutta la vita. | |||||||
Emendamento 82 Articolo 9, lettera b), punto x) | |||||||
x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura devono essere fabbricati in materie naturali; |
x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura devono essere fabbricati in materie di cui sia accertato che non comportano un'incidenza negativa sull'ambiente circostante; | ||||||
Motivazione | |||||||
Per esempio, gli alveari possono avere elementi di acciaio inossidabile, che non arrecano danni all'ambiente. | |||||||
Emendamento 83 Articolo 9, lettera c), punto i) | |||||||
i) la riproduzione non deve essere indotta da trattamenti ormonali, eccetto per la cura di disturbi riproduttivi; |
i) la riproduzione deve, in linea di principio, basarsi su metodi naturali; tuttavia è autorizzata l'inseminazione artificiale; sono proibite le altre forme di riproduzione artificiale o assistita (per esempio, il trasferimento di embrioni); | ||||||
Motivazione | |||||||
La formulazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 è molto più chiara. | |||||||
Emendamento 84 Articolo 9, lettera c), punto ii) | |||||||
ii) non sono consentiti la clonazione e il trasferimento di embrioni; |
ii) non sono consentite le tecniche di riproduzione che fanno ricorso all'ingegneria genetica, la clonazione e il trasferimento di embrioni; | ||||||
Emendamento 85 Articolo 9, lettera d), punto i) | |||||||
i) gli animali sono nutriti con mangimi biologici, che possono includere una certa proporzione di mangimi provenienti da unità aziendali in via di conversione all’agricoltura biologica, atti a soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei vari stadi del suo sviluppo; |
i) gli animali sono nutriti con mangimi biologici al fine di soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale nei vari stadi del suo sviluppo; possono essere accordate deroghe come stabilito all'allegato XX definendo la percentuale di mangimi che può essere utilizzata dalle aziende in via di conversione all'agricoltura biologica; | ||||||
Motivazione | |||||||
All'articolo 9 è necessario un chiaro quadro di norme e deroghe per gli allegati. | |||||||
Emendamento 86 Articolo 9, lettera d), punto ii) | |||||||
ii) gli animali hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani; |
ii) gli animali hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani, salvo che esistano controindicazioni per motivi veterinari in merito ai quali decidono le autorità competenti o il veterinario curante; | ||||||
Emendamento 87 Articolo 9, lettera e), punto ii) | |||||||
ii) i focolai di malattia sono trattati immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali allopatici, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altre terapie. |
ii) i focolai di malattia sono trattati immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici chimici di sintesi, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e in condizioni precise (vanno definiti il numero massimo di trattamenti per animale e il periodo di sospensione), ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altre terapie. | ||||||
Motivazione | |||||||
"Medicinali allopatici" è un termine troppo vago. | |||||||
La definizione e la limitazione del numero di trattamenti allopatici chimici di sintesi per animale sono elementi importantissimi; ciò è in linea con i requisiti e i principi dell'agricoltura biologica e costituisce prassi normale nell'ambito del sistema attuale e permette di dare una garanzia ai consumatori per quanto riguarda in particolare eventuali residui. | |||||||
Emendamento 88 Articolo 10, paragrafo 1 | |||||||
1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme di produzione, comprese norme sulla conversione, applicabili all’acquacoltura biologica. |
1. La Commissione, previa consultazione delle parti interessate, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme di produzione, comprese norme sulla conversione, applicabili all’acquacoltura biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
Devono essere adeguatamente definite norme specifiche per l'acquacoltura; a tal fine è necessaria una consultazione specifica delle parti interessate e una nuova procedura legislativa di modifica con il Parlamento e il Consiglio come è stato il caso in passato per le disposizioni relative all'allevamento degli animali. | |||||||
Emendamento 89 Articolo 11, paragrafo 1, alinea | |||||||
1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, criteri specifici per l’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, segnatamente: |
1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, dopo aver consultato le parti interessate e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, criteri specifici per l’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, segnatamente: | ||||||
Emendamento 90 Articolo 11, paragrafo 1, lettera e) | |||||||
|
Emendamento 91
Articolo 11, paragrafo 1, lettera f)
f) altre sostanze. |
f) altre sostanze come vitamine, microrganismi e ricostituenti vegetali. |
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Emendamento 92 Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. La Commissione assicura procedure trasparenti in materia di applicazione, documentazione, riesame e valutazione nonché efficienti procedure decisionali. Fornisce orientamenti agli Stati membri candidati e si avvale delle competenze del settore dell'agricoltura e dell'alimentazione biologica. Le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di partecipare al processo di valutazione di taluni prodotti e sostanze ai fini dell'inclusione in elenchi positivi. Vengono pubblicate richieste di emendamenti e ritiri nonché decisioni al riguardo. |
Motivazione | |
Il regolamento dovrebbe comprendere un meccanismo per la partecipazione delle parti interessate e l'informazione del pubblico relativamente alle modifiche per l'approvazione di prodotti e sostanze specifici ammessi nella produzione biologica. | |
Emendamento 93 Articolo 11, paragrafo 2 ter (nuovo) | |
|
2 ter. Nel caso dei prodotti fitosanitari si applicano le seguenti disposizioni: |
|
i) il loro uso deve essere essenziale per il controllo di un organismo dannoso o di una particolare malattia per i quali non sono tuttora disponibili altre alternative biologiche, fisiche o di riproduzione, né prassi di coltivazione o altre efficaci prassi di gestione; |
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ii) i prodotti di origine non vegetale, animale, microbica o minerale e non identici alla loro forma naturale possono essere approvati soltanto se le loro condizioni d'uso impediscono qualsiasi contatto diretto con la(le) le parte(i) commestibile(i) di un raccolto; |
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iii) il loro uso è temporaneo e la Commissione specifica la data di sospensione o di rinnovo; |
Motivazione | |
I consumatori dell'UE spesso scelgono prodotti biologici perché credono che questi prodotti siano stati ottenuti senza l'uso di sostanze potenzialmente nocive. Il settore dovrebbe essere sollecitato a continuare a cercare adeguate alternative, fissando date alle quali l'uso consentito di dette sostanze viene a scadenza. Ciò avviene già nel caso degli ingredienti convenzionali presenti nei mangimi animali; le date di scadenza sono state fissate e il settore oggi è alla ricerca di alternative biologiche agli ingredienti convenzionali tuttora utilizzati negli allevamenti biologici. | |
Emendamento 94 Articolo 11, paragrafo 2 quater (nuovo) | |
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2 quater. Le carni e le farine animali non sono somministrate agli animali che producono alimenti. |
Motivazione | |
Le carni e le farine animali nonché altri analoghi prodotti non devono essere utilizzati quale mangime nell'agricoltura biologica. | |
Emendamento 95 Articolo 12, lettera c) | |
c) il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da animali precedentemente non biologici possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo transitorio da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2; |
c) il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da animali precedentemente non biologici, nonché prodotti come la carne, le uova e il miele possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo transitorio da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2; |
Emendamento 96 Articolo 13, paragrafo 3 | |
3. Non è consentito l’uso di esano o di altri solventi organici. |
3. Non è consentito l’uso di esano o di altri solventi chimici. |
Motivazione | |
Terminologia più pertinente, i solventi sono chimici e non organici. | |
Emendamento 97 Articolo 13, paragrafo 4, comma 2 | |
Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM. |
Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, il venditore è tenuto a dare conferma per iscritto che i prodotti forniti non siano stati ottenuti in tutto o in parte da OGM o prodotti con OGM. |
Motivazione | |
L'originalità e la diversità della produzione biologica rispetto a quella convenzionale non permette l'armonizzazione della stessa all'obbligo esistente per i prodotti convenzionali di indicare la soglia pur minima di presenza di OGM, dovuta a contaminazione deliberata. Per i prodotti biologici non va ammessa l'indicazione di alcuna soglia: essi devono essere privi di OGM. | |
La conferma scritta fornisce la prova che il prodotto è in linea con le norme stabilite (cfr. articolo 7, paragrafo 2). | |
Se l'impiego di OGM è vietato nell'agricoltura biologica, è imperativo obbligare l'utilizzatore a richiedere un documento che attesti il non impiego di organismi geneticamente modificati e il venditore a fornire tale documento. | |
Emendamento 98 Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) | |
a) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola che entrano nella composizione del prodotto sono biologici; |
a) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola che entrano nella composizione del prodotto sono biologici, senza tener conto dell'acqua e del sale aggiunti; |
Emendamento 99 Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) | |
b) gli ingredienti di origine non agricola e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 15; |
b) per i prodotti alimentari destinati ad usi nutrizionali particolari possono essere utilizzati additivi, ausiliari di fabbricazione, aromi, acqua, sale, preparati derivati da microrganismi ed enzimi, minerali, oligoelementi, vitamine, aminoacidi e altri micronutrimenti nella misura in cui siano autorizzati ai sensi dell’articolo 15; |
Emendamento 100 Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) | |
c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 15. |
c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 15 o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro; |
Emendamento 101 Articolo 14, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) | |
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c bis) un ingrediente biologico non può essere presente contemporaneamente allo stesso ingrediente non biologico o risultante da una produzione in fase di conversione; |
Emendamento 102 Articolo 14, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova) | |
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c ter) gli alimenti prodotti a partire da raccolti di un'azienda in fase di conversione possono contenere solo un ingrediente di origine agricola. |
Emendamento 103 Articolo 14, paragrafo 2 | |
2. L’estrazione, la trasformazione e il magazzinaggio di alimenti biologici sono effettuati con cura, in modo da preservare le proprietà degli ingredienti. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare tali proprietà o ad ovviare a negligenze nella trasformazione dei prodotti. |
2. L’estrazione, il condizionamento, il trasporto, la trasformazione, il magazzinaggio e la commercializzazione di alimenti biologici sono effettuati con cura, in modo da preservare le proprietà degli ingredienti e dei prodotti. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare tali proprietà o ad ovviare a negligenze nella trasformazione dei prodotti. |
Motivazione | |
Per un maggior rigore nell'elenco dei procedimenti, occorre aggiungere il condizionamento, il trasporto e la commercializzazione. Inoltre, la cura sollecitata nel presente paragrafo dovrebbe logicamente essere estesa ai prodotti e non essere limitata agli ingredienti. | |
Emendamento 104 Articolo 14, paragrafo 3, comma 2 | |
Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM. |
Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, il venditore è tenuto a dare conferma per iscritto che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM o prodotti con OGM. |
Motivazione | |
Se l'impiego di OGM è vietato nell'agricoltura biologica, l'utilizzatore dovrebbe essere obbligato a richiedere un documento che attesti il non impiego di organismi geneticamente modificati e il venditore a fornire tale documento. La conferma scritta fornisce la prova che il prodotto è in linea con le norme stabilite (cfr. sopra). | |
Emendamento 105 Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
3 bis. Le operazioni di estrazione, trasformazione e magazzinaggio di alimenti biologici sono effettuate garantendone la separazione spaziale o temporale da altre linee di produzione di alimenti non biologici. |
Motivazione | |
Si intende in tal modo garantire che le imprese miste effettuino controlli sufficienti e procedano all'adeguata separazione dei processi di trasformazione. | |
Emendamento 106 Articolo 14, paragrafo 3 ter (nuovo) | |
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3 ter. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più severe per la produzione di alimenti trasformati a condizione che tali norme siano in linea con il diritto comunitario e non ostacolino o limitino la libertà di circolazione dei prodotti che sono conformi al presente regolamento. |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre norme più severe per la produzione di alimenti trasformati nella produzione biologica. Ciò è importante per consentire ai prodotti maggiormente "etici" di competere ed offre al consumatore una gamma più ampia di prodotti biologici. | |
Emendamento 107 Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
3 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più severe per l'impiego di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione, a condizione che tali norme siano in linea con il diritto comunitario e non ostacolino o limitino la libera circolazione dei prodotti che sono conformi al presente regolamento. |
Motivazione | |
Se l'impiego di OGM è vietato nell'agricoltura biologica, l'utilizzatore dovrebbe essere obbligato a richiedere un documento che attesti il non impiego di organismi geneticamente modificati e il venditore a fornire tale documento. La conferma scritta fornisce la prova che il prodotto è in linea con le norme stabilite (cfr. sopra). | |
Emendamento 108 Articolo 16, paragrafo 2 , lettera b bis) (nuova) | |
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b bis) ove siano imposti,a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale; |
Motivazione | |
Diverse misure e disposizioni del presente articolo sono ridondanti e coprono casi (come la conversione) per i quali è chiaro che è ovviamente necessaria temporaneamente una certa flessibilità. | |
È altresì opportuno fissare l'ordine delle priorità e ridurre le condizioni che consentono un'applicazione più flessibile delle norme in materia di agricoltura biologica. | |
La procedura di comitatologia deve applicarsi soltanto a talune misure specifiche. | |
È infine imperativo che qualsiasi deroga alle norme in materia di agricoltura biologica sia notificata alle autorità competenti, inclusi gli organismi di certificazione, e che gli organismi di controllo valutino e verifichino in loco il piano d'azione proposto dall'agricoltore per far fronte alla particolare situazione cui si trova confrontato. | |
Emendamento 109 Articolo 16, paragrafo 2 , lettera h) | |
h) ove siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. |
soppresso |
Motivazione | |
Diverse misure e disposizioni del presente articolo sono ridondanti e coprono casi (come la conversione) per i quali è chiaro che è ovviamente necessaria temporaneamente una certa flessibilità. | |
È altresì opportuno fissare l'ordine delle priorità e ridurre le condizioni che consentono un'applicazione più flessibile delle norme in materia di agricoltura biologica. | |
La procedura di comitatologia deve applicarsi soltanto a talune misure specifiche. | |
È infine imperativo che qualsiasi deroga alle norme in materia di agricoltura biologica sia notificata alle autorità competenti, inclusi gli organismi di certificazione, e che gli organismi di controllo valutino e verifichino in loco il piano d'azione proposto dall'agricoltore per far fronte alla particolare situazione cui si trova confrontato. | |
Emendamento 110 Articolo 16, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) | |
|
Sono accordate eccezioni, se del caso, per un periodo limitato e sulla base di un piano di sviluppo per la regione interessata o l'azienda inteso a risolvere il problema in questione. |
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Le informazioni sulle eccezioni accordate in conformità del presente articolo sono rese accessibili al pubblico e sottoposte a revisione almeno ogni 3 anni. |
Motivazione | |
Norme meno restrittive e la concessione di deroghe da parte della Commissione devono essere contenute al minimo definendo chiaramente i criteri e le procedure che possono condurre all'approvazione o alla reiezione di una domanda. | |
Emendamento 111 Articolo 17, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) | |
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Nel caso di prodotti trasformati, tali termini possono essere utilizzati unicamente nei seguenti casi: |
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– nella designazione e etichettatura del prodotto, almeno il 95% per peso degli ingredienti del prodotto di origine agricola proviene da produzione biologica e tutti gli ingredienti essenziali provengono dalla produzione biologica; |
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– nella lista degli ingredienti, le informazioni sugli ingredienti biologici vengono fornite nello stesso modo e utilizzando lo stesso colore, la stessa dimensione e lo stesso tipo di caratteri utilizzati per gli altri ingredienti. Tali prodotti non recano un logo che rimanda alla produzione biologica. |
Motivazione | |
Affinché i prodotti trasformati siano etichettati con un logo che indica la produzione biologica, è fondamentale che il 95% per peso degli ingredienti che sono di origine agricola siano biologici; nelle zuppe, ad esempio, gran parte del peso totale potrebbe essere rappresentato dall'acqua. In tal caso, la percentuale di prodotti biologici nel prodotto totale sarebbe inferiore al 95% anche se, se si ignorasse l'acqua, tutti o praticamente tutti gli ingredienti fossero di origine biologica. Inoltre, vi possono essere prodotti trasformati il cui produttore non è stato in grado di fare la scelta biologica nel caso di ciascun ingrediente. Tuttavia, gli agricoltori biologici potrebbe disporre di un importante nuovo mercato qualora potessero fornire i loro prodotti a consumatori che trattano, fra l'altro, prodotti biologici. È nell'interesse sia dell'agricoltore sia del consumatore prevedere la possibilità di indicare l'origine biologica di taluni ingrediente in quanto ciò giustifica un prezzo più elevato per il prodotto finale. È tuttavia necessario, al fine di evitare di confondere i consumatori, applicare determinati requisiti all'etichettatura in siffatti casi. | |
Emendamento 112 Articolo 17, paragrafo 2 | |
2. I termini elencati nell’allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento, salvo qualora tali termini non siano direttamente riconducibili alla produzione agricola. |
2. I termini elencati nell’allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento o implicitamente, in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti o importati, controllati e certificati a norma del presente regolamento, salvo qualora tali termini non siano direttamente riconducibili alla produzione agricola biologica. |
Emendamento 113 Articolo 17, paragrafo 3 | |
3. I termini elencati nell'allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l'indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM. |
3. I termini elencati nell'allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non sono utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l'indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM o prodotti con OGM, ovvero in presenza della prova che il prodotto, l'ingrediente o il mangime utilizzato siano stati contaminati da OGM. |
Motivazione | |
Come richiesto dai produttori biologici e dagli stessi consumatori, va evitato ogni messaggio fuorviante o ingannevole in merito alla presenza deliberata o accidentale di OGM nei prodotti biologici, nei quali andrebbe peraltro evitata la stessa presenza accidentale. | |
Ai fini della coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 1829/2003, è opportuno operare una chiara distinzione tra le definizioni "prodotti da OGM" (in inglese "produced from GMOs") e "prodotti con OGM" (in inglese "produced with GMOs"). | |
Emendamento 114 Articolo 17, paragrafo 4 | |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo e impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al presente articolo. |
Motivazione | |
Occorre impedire ed escludere tramite una chiara normativa l'uso fraudolento tuttora molto diffuso del termine biologico. | |
Emendamento 115 Articolo 18, paragrafo 1, lettera a) | |
a) il numero di codice di cui all’articolo 22, paragrafo 7, dell’organismo competente per i controlli cui è soggetto l’operatore; |
a) il numero di codice di cui all’articolo 22, paragrafo 7, dell’organismo o autorità competente per i controlli, le certificazioni e le ispezioni cui è soggetto l’operatore; |
Motivazione | |
Si intende in tal modo comprendere anche le autorità che effettuano i controlli e le ispezioni. | |
Emendamento 116 Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) | |
b) se non è utilizzato il logo di cui all’articolo 19, almeno una delle diciture elencate nell’allegato II, in lettere maiuscole. |
b) il logo di cui all’articolo 19 e almeno una delle diciture elencate nell’allegato II, in lettere maiuscole. |
Motivazione | |
Il logo deve essere obbligatorio affinché i consumatori possano identificare facilmente i prodotti biologici. | |
Emendamento 117 Articolo 18, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova) | |
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b bis) l'indicazione del luogo di origine del prodotto o delle materie prime agricole di cui è composto il prodotto, e cioè se si tratta di un prodotto originario dell'UE, di paesi terzi o di una combinazione di paesi; il luogo di origine è completato dal nome di un paese se il prodotto o le materie prime da cui è ottenuto provengono dal paese in questione. |
Motivazione | |
L'origine del prodotto spesso si ricollega alla qualità e alle sue caratteristiche, che sono elementi sempre più rilevanti nei prodotti di qualità come quelli biologici. | |
Emendamento 118 Articolo 19, titolo | |
Logo comunitario della produzione biologica |
Logo comunitario e logo nazionale della produzione biologica |
Emendamento 119 Articolo 19 | |
La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, un logo comunitario che può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento. |
La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, un logo comunitario che deve essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento, e che costituisce il principale simbolo identificativo dei prodotti biologici in tutto il territorio dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Riteniamo che l'uso del logo debba essere obbligatorio per promuovere un'identificazione unica dei prodotti biologici in tutto il mercato europeo e garantire il loro riconoscimento da parte dei consumatori. Tale modifica, in pratica, costituirebbe la concretizzazione del "concetto unico" per l'agricoltura biologica caldeggiato nel Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici. | |
Emendamento 120 Articolo 19, comma 1 bis (nuovo) | |
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Il logo comunitario non deve essere usato quando gli alimenti trasformati non sono conformi all'articolo 14, paragrafo 1, o in caso di prodotti di conversione. |
Motivazione | |
Il logo comunitario non va usato per i prodotti che contengono più del 5% di peso di ingredienti convenzionali. | |
Emendamento 121 Articolo 21 | |
La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, requisiti specifici in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici e ai prodotti provenienti da aziende in via di conversione. |
La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, requisiti specifici in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici. |
Motivazione | |
La pubblicità e l'etichettatura devono chiaramente indicare i requisiti specifici delle etichette dei prodotti provenienti da aziende in via di conversione all'agricoltura biologica. | |
Emendamento 122 Articolo 21, comma 1 bis (nuovo) | |
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I prodotti vegetali possono recare indicazioni circa la conversione alla produzione biologica nell’etichettatura o nella pubblicità, a condizione che tali prodotti soddisfino i requisiti dell’articolo 12 del presente regolamento. |
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Tali indicazioni devono: |
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a) riportare la formula “prodotto in fase di conversione all’agricoltura biologica” |
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b) apparire in colori, formato e grafica che consentano al cliente di identificare chiaramente lo specifico prodotto in fase di conversione. |
Motivazione | |
Le diciture della pubblicità e dell'etichettatura devono chiaramente indicare i requisiti specifici delle etichette dei prodotti provenienti da aziende in via di conversione all'agricoltura biologica. | |
Emendamento 123 Articolo 22, paragrafo 4, comma 1 | |
4. L’autorità competente può, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, delegare taluni compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. |
4. L’autorità competente può, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, delegare taluni compiti di controllo a una o più autorità o organismi di controllo. |
Motivazione | |
L'articolo citato nel testo della Commissione non prevede la delega di compiti di controllo ad autorità di controllo diverse dall'autorità competente, come accade in paesi quali la Spagna, e come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 882/2004 e dall'articolo 9 del vigente regolamento (CEE) n. 2092/91. | |
Emendamento 124 Articolo 22, paragrafo 4, comma 2 | |
Gli organismi di controllo devono soddisfare i requisiti della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti”, nella versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. |
Gli organismi di controllo sono accreditati conformemente alla norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti”, nella versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. |
Motivazione | |
A garanzia della loro competenza e obiettività, gli organismi di controllo devono essere accreditati conformemente alla norma 45011. Non è sufficiente infatti che ne soddisfino i requisiti. | |
Emendamento 125 Articolo 22, paragrafo 7 | |
7. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascun organismo competente ad eseguire controlli a norma del presente regolamento. |
7. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascun organismo o autorità competente ad eseguire controlli, ispezioni e certificazioni a norma del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a comprendere anche le autorità che effettuano le ispezioni e le certificazioni. | |
Emendamento 126 Articolo 22, paragrafo 8 bis (nuovo) | |
|
8 bis. In ogni caso, gli Stati membri assicurano che il sistema di controlli istituito consenta la tracciabilità dei prodotti in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione per dare ai consumatori la garanzia che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto presente regolamento. |
Motivazione | |
Occorre garantire la tracciabilità in ogni fase della produzione. | |
Emendamento 127 Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) | |
a) notificare tale attività all’autorità competente dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; |
a) notificare l’intera portata di tale attività all’autorità competente dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; |
Emendamento 128 Articolo 23, paragrafo 4 | |
4. L’autorità competente mantiene aggiornato un elenco contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo. |
4. Le autorità competenti e gli organismi di controllo mantengono aggiornato un elenco contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo. Tale elenco è messo a disposizione delle parti interessate. |
Motivazione | |
Spetta alle autorità e agli organismi di controllo mantenere aggiornato l'elenco degli operatori, e le informazioni in esso contenute devono essere accessibili al pubblico. | |
Emendamento 129 Articolo 24, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
3 bis. Sono organizzate audizioni periodiche degli operatori, allo scopo di riconoscere e valorizzare l'importante ruolo svolto dai produttori che praticano l'agricoltura biologica nel quadro del processo decisionale e di certificazione. |
Motivazione | |
Occorre individuare gli strumenti per coinvolgere costantemente gli agricoltori biologici nei processi decisionali e nelle nuove metodologie per le procedure di certificazione: infatti, le loro comprovate capacità di organizzare sistemi credibili e innovativi di autocertificazioni vanno tenute in debito conto dagli organismi di controllo della Commissione e dalle autorità nazionali preposte. | |
Emendamento 130 Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) | |
a) ove sia constatata un’irregolarità in relazione al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, proibisce l’uso delle diciture, delle indicazioni e del logo di cui agli articoli 17, 18 e 19 nell’intera partita o ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità; |
a) ove sia constatata un’irregolarità in relazione al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, proibisce l’uso o prescrive la rimozione delle diciture, delle indicazioni e del logo di cui agli articoli 17, 18 e 19 nell’intera partita o ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità; |
Emendamento 131 Articolo 26 | |
Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa. |
Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, i rappresentanti nazionali e comunitari degli operatori interessati coinvolti nel processo decisionale e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa. |
Motivazione | |
Cfr. motivazione degli emendamenti all'articolo 24, volti a garantire la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei produttori agricoli grazie al loro specifico know-how. | |
Emendamento 132 Articolo 27, paragrafo 1 | |
1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se è conforme alle disposizioni dei titoli II, III e IV del presente regolamento. |
1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se |
|
a) è conforme alle disposizioni del presente regolamento, |
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b) le aziende di produzione, importazione e commercializzazione sono sottoposte a controlli equivalenti a quelli comunitari eseguiti da un'autorità o un organismo ufficialmente riconosciuto dalla Comunità; |
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c) le aziende di produzione, importazione e commercializzazione possono fornire in qualsiasi momento gli elementi di prova che attestano la conformità con i requisiti del presente regolamento; |
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d) il prodotto è coperto da un certificato rilasciato dall'autorità di controllo competente che ne attesta la conformità con il presente regolamento. |
Emendamento 133 Articolo 27, paragrafo 2 | |
2. Un operatore di un paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel paragrafo 1, deve sottoporre le proprie attività all’autorità competente o all’organismo di controllo di cui al titolo V, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5. |
2. Un operatore di un paese terzo, in qualunque fase della produzione, trasformazione e distribuzione di un prodotto, che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel paragrafo 1, deve sottoporre le proprie attività all’autorità competente, all'autorità di controllo o all’organismo di controllo di cui al titolo V, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5. |
|
Tali prodotti sono coperti da un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi di controllo per confermare che soddisfano le condizioni stabilite nel presente paragrafo. |
Motivazione | |
È necessario garantire che tutti gli agenti economici interessati abbiano sottoposto le loro attività a un regime di controllo equivalente al regime comunitario. Tali prodotti devono essere coperti da un certificato il quale attesti che sono conformi a tutte le norme stabilite nel regolamento comunitario. In caso contrario, non sarà possibile stabilire quali prodotti rispettano queste condizioni né chi è responsabile della valutazione della natura delle norme del paese terzo per questi prodotti ad "accesso diretto". | |
Emendamento 134 Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. L'operatore interessato deve poter fornire in qualsiasi momento agli importatori o alle autorità nazionali la prova documentale rilasciata dall'autorità o dall'organismo di controllo di cui al Titolo V che consenta di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e di verificare se tale operatore abbia rispettato il presente regolamento. |
Emendamento 135 Articolo 27, paragrafo 3, lettera a) | |
a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius; |
a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità, tenendo conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32; |
Motivazione | |
I prodotti etichettati come biologici commercializzati nell'UE devono soddisfare norme equivalenti a quelle dell'UE. Le linee guida del Codex Alimentarius godono di un riconoscimento internazionale per l'elaborazione di norme giuridiche in materia di agricoltura biologica. Tuttavia, tali linee guida non sono né giuridicamente vincolanti né dettagliate, e non garantiscono di per sé l'equivalenza con il regolamento comunitario. Inoltre, è necessario completarle per quanto riguarda la preparazione di prodotti animali trasformati. | |
Emendamento 136 Articolo 27, paragrafo 3, lettera b) | |
b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità o conforme alle linee guida del Codex Alimentarius; |
b) l'operatore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità, tenendo conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32; |
Motivazione | |
I prodotti etichettati come biologici commercializzati nell'UE devono soddisfare norme equivalenti a quelle dell'UE. Le linee guida del Codex Alimentarius godono di un riconoscimento internazionale per l'elaborazione di norme giuridiche in materia di agricoltura biologica. Tuttavia, tali linee guida non sono né giuridicamente vincolanti né dettagliate, e non garantiscono di per sé l'equivalenza con il regolamento comunitario. Pertanto, risultano inadeguate come criterio per il riconoscimento dei controlli di importazione. | |
Emendamento 137 Articolo 27, paragrafo 3, lettera c) | |
c) l’operatore del paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel presente paragrafo, ha sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5; |
c) gli operatori del paese terzo, a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti, che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel presente paragrafo, hanno sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad uno o più organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5; |
Motivazione | |
Occorre garantire che tutti gli agenti economici interessati abbiano sottoposto le loro attività a un regime di controllo equivalente al regime comunitario. Gli agenti economici dei paesi terzi devono soddisfare norme equivalenti a quelle dell'UE. | |
Emendamento 138 Articolo 27, paragrafo 3, lettera d) | |
d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. |
d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, definisce le caratteristiche del certificato di controllo e stabilisce le norme di applicazione prima che entri in vigore il nuovo regime di importazione. |
Motivazione | |
Il certificato che accompagna le merci importate non potrà essere analogo a quello definito nel regolamento (CE) n. 1788/2001 quale "certificato di controllo", poiché in futuro non ci saranno autorizzazioni di importazione. Sarà necessario apportare modifiche al certificato attuale e stabilire le norme di applicazione prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di importazione prevista per il 1° gennaio 2007. | |
Emendamento 139 Articolo 27, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) | |
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d bis) gli organismi di controllo dei paesi terzi riconosciuti conformemente al paragrafo 4 o al paragrafo 5 soddisfano la Norma europea EN 45011 concernente i "Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti" (Guida ISO/IEC 65) e sono accreditati anteriormente al 1° gennaio 2009, conformemente a tale norma, da un qualunque ente di accreditamento che sia firmatario dell'Accordo multilaterale di riconoscimento. |
Motivazione | |
Per garantire che i prodotti dei paesi siano soggetti a un regime di controllo equivalente a quello comunitario, gli organismi di controllo dei paesi terzi devono soddisfare la Norma europea EN 45011 o essere accreditati conformemente ad essa. È necessario accordare un termine ragionevole per il conseguimento di tale accreditamento. | |
Emendamento 140 Articolo 27, paragrafo 4, comma 1 | |
4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius, e compila un elenco di detti paesi. |
4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità e tengono conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32, e compila un elenco di detti paesi. |
Motivazione | |
I prodotti etichettati come biologici commercializzati nell'UE devono soddisfare norme equivalenti a quelle dell'UE. Le linee guida del Codex Alimentarius godono di un riconoscimento internazionale per l'elaborazione di norme giuridiche in materia di agricoltura biologica. Tuttavia, tali linee guida non sono né giuridicamente vincolanti né dettagliate, e non garantiscono di per sé l'equivalenza con le norme comunitarie. Pertanto, risultano inadeguate come criterio per il riconoscimento dei controlli di importazione. | |
Emendamento 141 Articolo 27, paragrafo 4, commi 2 bis e 2 ter (nuovi) | |
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Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono i rapporti valutativi rilasciati dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dalla competente autorità e riguardanti la regolare verifica in loco, il controllo e la rivalutazione pluriennale delle loro attività. Questi rapporti sono pubblicati su Internet. |
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Sulla base di tali rapporti valutativi la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura un'adeguata supervisione delle autorità e organismi di controllo riconosciuti, sottoponendo regolarmente a revisione le loro credenziali. La natura di questa supervisione è stabilita sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di violazioni delle disposizioni del presente regolamento. |
Motivazione | |
È estremamente importante far sì che i consumatori dell'UE possano confidare nel fatto che i prodotti biologici importanti siano stati ottenuti nel rispetto delle norme dell'UE. In sede di pubblicazione del rapporto valutativo, la trasparenza deve essere massima se si vuole assicurare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. | |
Emendamento 142 Articolo 27, paragrafo 5 bis (nuovo) | |
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5 bis. Le autorità nazionali competenti partecipano al processo di riconoscimento degli organismi d'ispezione e certificazione. Esse ricevono dagli importatori i certificati concernenti tutte le attività di importazione e istituiscono una base dati pubblica comunitaria concernente le importazioni. |
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Le autorità competenti a livello nazionale e comunitario possono effettuare in loco controlli a campione degli organismi d'ispezione e certificazione. |
Motivazione | |
Le autorità nazionali competenti per i controlli devono instaurare una migliore cooperazione per lo scambio di informazioni importanti concernenti le importazioni dai paesi terzi. | |
Emendamento 143 Articolo 28, comma 1 bis (nuovo) | |
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Gli Stati membri possono applicare norme specifiche aggiuntive per la produzione biologica nel proprio territorio, a condizione che tali norme siano conformi alla legislazione dell’UE e non limitino la commercializzazione dei prodotti che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 20 del presente regolamento. |
Motivazione | |
Gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare norme specifiche aggiuntive per l'agricoltura biologica purché non limitino la commercializzazione dei prodotti biologici nel mercato interno. | |
Emendamento 144 Articolo 31, titolo | |
Comitato di gestione per la produzione biologica |
Comitato di regolamentazione e controllo per la produzione biologica |
Emendamento 145 Articolo 31, paragrafo 1 | |
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per la produzione biologica (di seguito “il comitato”). |
1. La Commissione è assistita dal comitato di regolamentazione e controllo per la produzione biologica (di seguito “il comitato”). |
Emendamento 146 Articolo 31, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Il comitato assicura la regolare consultazione dei rappresentanti dei produttori biologici e dei consumatori, nonché la cooperazione con essi, al fine di garantire che gli obiettivi dell'agricoltura biologica descritti all'articolo 3 siano rispettati in modo coerente, con la partecipazione degli interessati nell'aggiornamento e nell'attuazione di tecniche idonee, conformemente agli obiettivi e ai principi definiti nel titolo II. |
Motivazione | |
Poiché la proposta di regolamento in esame contiene poche norme di armonizzazione, sembra necessario che le diverse misure da adottare nell'ambito della procedura di comitatologia siano di competenza del comitato di regolamentazione con il conseguente coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale, piuttosto che del comitato di gestione. | |
Poiché, a differenza dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, l'articolo 5 non fa riferimento ad alcuna scadenza, è opportuno sopprimere il paragrafo 3. | |
La partecipazione al processo decisionale dei rappresentanti degli agricoltori biologici rappresenta la vera originalità e novità per l'implementazione delle prescrizioni del presente regolamento: le migliori pratiche e i metodi innovativi sperimentati non possono che arricchire l'intero processo decisionale, che sarà organizzato sotto la responsabilità della Commissione. | |
Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, bisognerebbe mantenere gli allegati del regolamento 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di comitatologia. | |
Emendamento 147 Articolo 31, paragrafo 2 | |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e 7della decisione 1999/468/CE. |
Motivazione | |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata con la decisione del Consiglio 2006/512/CE del 17 luglio 2006. La procedura di regolamentazione e controllo lascia alla Commissione margini sufficienti per una corretta prassi amministrativa con la partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Non sussistono ragioni per introdurre la procedura del comitato di gestione. | |
Emendamento 148 Articolo 31, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo di ogni modifica prevista al regolamento attraverso la procedura di comitatologia, e tiene debito conto della posizione del Parlamento. |
Motivazione | |
Poiché la proposta di regolamento in esame contiene poche norme di armonizzazione, sembra necessario che le diverse misure da adottare nell'ambito della procedura di comitatologia siano di competenza del comitato di regolamentazione con il conseguente coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale, piuttosto che del comitato di gestione. | |
Poiché, a differenza dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, l'articolo 5 non fa riferimento ad alcuna scadenza, è opportuno sopprimere il paragrafo 3. | |
La partecipazione al processo decisionale dei rappresentanti degli agricoltori biologici rappresenta la vera originalità e novità per l'implementazione delle prescrizioni del presente regolamento: le migliori pratiche e i metodi innovativi sperimentati non possono che arricchire l'intero processo decisionale, che sarà organizzato sotto la responsabilità della Commissione. | |
Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, bisognerebbe mantenere gli allegati del regolamento 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di comitatologia. | |
Emendamento 149 Articolo 31, paragrafo 4 | |
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. |
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno conformemente all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE. |
Motivazione | |
Poiché la proposta di regolamento in esame contiene poche norme di armonizzazione, sembra necessario che le diverse misure da adottare nell'ambito della procedura di comitatologia siano di competenza del comitato di regolamentazione con il conseguente coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale, piuttosto che del comitato di gestione. | |
Poiché, a differenza dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, l'articolo 5 non fa riferimento ad alcuna scadenza, è opportuno sopprimere il paragrafo 3. | |
La partecipazione al processo decisionale dei rappresentanti degli agricoltori biologici rappresenta la vera originalità e novità per l'implementazione delle prescrizioni del presente regolamento: le migliori pratiche e i metodi innovativi sperimentati non possono che arricchire l'intero processo decisionale, che sarà organizzato sotto la responsabilità della Commissione. | |
Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, bisognerebbe mantenere gli allegati del regolamento 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di comitatologia. | |
Emendamento 150 Articolo 32, lettera a) | |
a) modalità di applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli agricoltori e ad altri produttori di prodotti biologici; |
a) modalità di applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli agricoltori e ad altri produttori di prodotti biologici compresi elenchi positivi concernenti mezzi di produzione per le colture, additivi, ausiliari di lavorazione e altri ingredienti; |
Motivazione | |
Gli elenchi positivi dovrebbero essere esplicitamente menzionati in queste norme. | |
Emendamento 151 Allegato II | |
- UE-BIOLOGICO |
- BIOLOGICO |
Motivazione | |
L'indicazione può trarre in inganno il consumatore inducendolo a ritenere che il prodotto sia originario dall'Unione europea mentre può anche provenire da paesi terzi. Occorre rettificare anche la dicitura nelle altre versioni linguistiche. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Una situazione paradossale
Nonostante la crescita eccezionale della produzione biologica dall’adozione del regolamento 2092/91, tale produzione rappresenta tuttora appena l’1,4% del numero totale di aziende agricole dei 25 Stati membri e il 3,6% della superficie agricola utilizzata. Tuttavia, la domanda dei consumatori continua ad aumentare ed è altresì soddisfatta in misura sempre maggiore da prodotti di importazione, il che pone nuovi problemi in materia di ispezione, certificazione ed etichettatura.
Inoltre, dato che il principio di sussidiarietà si applica allo sviluppo rurale, il sostegno che gli Stati membri apportano all’agricoltura biologica varia considerevolmente da un paese all’altro, il che crea situazioni difficili e distorsioni della concorrenza a scapito dei produttori di prodotti biologici che ricevono il minor numero di aiuti.
Di fatto, mentre tutti dichiarano di voler sviluppare l’agricoltura biologica, il che è pienamente in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile che l’Unione europea si è prefissata nell'Agenda di Goteborg, sono emersi due approcci diversi che sono spesso in contraddizione fra di loro. Uno si basa essenzialmente sull’adozione di norme chiare e semplici, sui principi del mercato e sulla promozione del libero scambio, l’altro è associato a una visione dell’agricoltura biologica che sottolinea la sua importanza da un punto di vista regionale e socio-culturale nonché in termini di creazione di un senso d'identità.
Va ricordato che tale settore è emerso grazie all'azione determinata di un gruppo di "pionieri" che si sono progressivamente organizzati in reti autonome. I sistemi di certificazione, etichettatura e controllo sono stati in ampia misura sviluppati dal settore biologico di concerto con agricoltori e consumatori. Tali sistemi hanno fatto nascere la fiducia che la produzione biologica comporta pratiche rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali come pure cibo sano e non aggrava i costi dell'inquinamento ambientale né contribuisce alla crescente perdita di biodiversità nella società.
Come sviluppare quindi in modo significativo l’agricoltura biologica e il suo ruolo nella produzione e il consumo alimentare senza eliminarne le caratteristiche specifiche e senza compromettere la fiducia che essa suscita attualmente?
Tal è la questione che si pone oggi.
Perché un nuovo regolamento?
Nel giugno 2004, la Commissione ha approvato il piano d’azione europeo a favore dell’agricoltura biologica, il quale contempla 21 azioni destinate a favorirne lo sviluppo e sul quale si è pronunciato il Parlamento europeo chiedendo in particolare un maggiore impegno e maggiori finanziamenti. Numerose azioni previste da tale piano presuppongono, secondo la Commissione, modifiche al regolamento 2092/91 al fine di enunciare in modo più esplicito i principi e gli obiettivi dell’agricoltura biologica, preservare l’integrità del sistema d'ispezione, superare i malfunzionamenti del mercato interno determinati dalle norme e dai loghi provati, completare e migliorare le norme e potenziare l’efficacia delle disposizioni in materia di importazione.
In realtà, gli operatori del settore e i consumatori si aspettavano una revisione che definisse una struttura più chiara della normativa, ma non miravano a una modifica così ampia e sono a giusto titolo preoccupati per il desiderio della Commissione di ridefinire le norme e consultare le parti interessate e il Parlamento solamente in merito al quadro generale del regolamento.
Obiettivi lodevoli a fronte di una metodologia contestabile
Benché in effetti nessuno metta in discussione l’interesse di rivedere un regolamento divenuto, nel corso degli anni, farraginoso e complesso e di mettere ordine tra le previste deroghe transitorie, la determinazione della Commissione e del Consiglio di procedere a una revisione più ampia di quanto annunciato, avvalendosi di un nuovo approccio legislativo, ha suscitato vive proteste e serie preoccupazioni.
Contrariamente alle precedenti consultazioni sul regolamento 2092/91 e sulla sua revisione del 1998 comprendente il bestiame, la Commissione ha deciso di sostituire gli allegati esistenti con norme di attuazione in merito alle quali il Parlamento non è consultato. La Commissione ritiene che le norme di attuazione siano di natura puramente tecnica e che dovrebbero essere definite conformemente alla procedura di comitatologia.
La relatrice dissente da tale interpretazione. Gli attuali allegati comprendono questioni legislative, quali ad esempio la definizione dell' elenco positivo di prodotti e pratiche autorizzati nell'agricoltura biologica. Alla luce del conflitto sorto tra il Parlamento e la Commissione nel 1993 sull'autorizzazione di OGM nell'agricoltura biologica tramite la procedura di comitatologia comprendente una causa alla Corte di giustizia europea, sarebbe più opportuno evitare nuove controversie mediante un'adeguata consultazione. La relatrice propone pertanto all'emendamento 177 che il Parlamento sia consultato sulle norme di attuazione o abbia diritto - come previsto per il Consiglio - di porre un veto alle norme di attuazione una volta approvate o modificate.
Punti essenziali da chiarire e migliorare
Per quanto concerne il contenuto del testo, diversi aspetti, nonostante alcuni risultati positivi riguardanti, ad esempio, l’alimentazione del bestiame, hanno immediatamente sollevato interrogativi e richiedono precisazioni e scelte chiare:
- le definizioni nonché i principi e gli obiettivi stabiliti per l'agricoltura biologica sono troppo generici e, se rimanessero immutati, potrebbero dare adito a varie interpretazioni; per conservare la fiducia dei consumatori sono invece necessarie definizioni chiare, precise e rigorose;
- la portata delle disposizioni proposte dalla Commissione esclude la ristorazione e i prodotti non alimentari, benché tali settori siano caratterizzati da una crescita della domanda di prodotti biologici a cui occorre rispondere in modo organizzato. Il nuovo regolamento include invece l’acquacoltura e il settore dei vini biologici, il che rappresenta un elemento estremamente positivo. In linea con molti Stati membri che vorrebbero vedere incluso nell'ambito di applicazione del presente regolamento le mense pubbliche, i ristoranti e il catering che utilizzano prodotti biologici, la relatrice propone all'emendamento 1 di adottare quale base giuridica del regolamento sia l'articolo 37 che l'articolo 95 del trattato.;
- il punto maggiormente controverso è la nuova disposizione sulla "flessibilità accettabile" in relazione al regolamento che, come previsto nella proposta della Commissione, consentirebbe deroghe che prevederebbero condizioni meno severe. Tale flessibilità relativamente alle condizioni è in netto contrasto con la proposta della Commissione mirante a non consentire le indicazioni relative al paese d'origine e le specificazioni di norme biologiche private, che per anni sono state utilizzate come base per loghi pubblici o privati nazionali o regionali e hanno contribuito a formare la fiducia del consumatore.
Tali loghi non confondono i consumatori né provocano distorsioni nel mercato interno, come sostiene la Commissione, ma favoriscono e contribuiscono alla differenziazione dell'offerta e della domanda. Purché l'etichettatura e la pubblicità di tali prodotti si basino su elementi specifici e verificabili, non si può pensare di pregiudicare il funzionamento di associazioni private che operano efficacemente e forniscono prodotti chiaramente identificati, a favore di un marchio comune UE e di norme elastiche e poco note che rischierebbero di minare la fiducia dei consumatori;
- le disposizioni relative all'uso, in particolare, di prodotti fitosanitari e di trattamenti veterinari, finora vietato nell’ambito dell’agricoltura biologica, sono più flessibili nel progetto di regolamento nonostante tale aspetto sia molto importante in termini dell'interesse dei consumatori per la produzione biologica;
- il regolamento sottolinea che l’uso di organismi geneticamente modificati è vietato nella produzione biologica. Ciononostante, come dimostrano le attuali discussioni in seno al Consiglio, vi è ancora confusione in merito alle definizioni dei prodotti ottenuti o derivati da OGM. Le future norme dovrebbero consentire agli agricoltori biologici di produrre senza alcuna contaminazione. La Commissione non ha mostrato l'intenzione di elaborare un quadro legislativo comune che possa escludere la contaminazione delle aziende e dei prodotti in tutta la catena alimentare. Devono ancora essere stabiliti dettagli circa i mezzi da utilizzare al fine di applicare il principio di precauzione in tutte le fasi della produzione nonché norme sulle questioni della coesistenza e responsabilità in caso di contaminazione;
- infine, il regolamento deve mirare a garantire l’indipendenza e la serietà degli organismi d'ispezione e certificazione, specie nelle relazioni con gli importatori e gli operatori nei paesi terzi, mediante un sistema di accreditamento chiaro e affidabile basato sulle norme più severe in materia;
- non è tuttavia accettabile che l'indicazione "UE-BIOLOGICO" possa essere applicata a prodotti provenienti dai paesi terzi senza che vengano fornite ulteriori informazioni sull'origine nazionale o regionale. I consumatori hanno il diritto di conoscere le origini dei prodotti biologici che acquistano, anche se sono conformi alle norme europee.
Dare nuovo slancio all’agricoltura biologica
La revisione del regolamento europeo in materia di agricoltura biologica può e dovrebbe costituire un’occasione per dare un vero e proprio slancio a tale metodo di produzione i cui vantaggi sono ora riconosciuti e la domanda nella nostra società cresce, a condizione tuttavia che l’armonizzazione e le precisazioni necessarie non si attuino a scapito delle esigenze rigorose e della fiducia dei consumatori, elementi fondamentali su cui si fonda l’agricoltura biologica.
Del resto, tale regolamento rivisto, benché necessario, non sarà sufficiente a risolvere i problemi altrettanto (se non più) importanti rappresentati dagli aiuti destinati alla promozione dell’agricoltura biologica nel quadro della politica agricola comune (ancora molto insufficienti), la configurazione delle reti di commercializzazione e distribuzione, la fissazione di prezzi che siano nel contempo remunerativi per i produttori e accessibili ai consumatori.
L’agricoltura biologica non costituisce infatti solo un mercato di nicchia da sviluppare, ma soprattutto un approccio integrato all’agricoltura che tiene conto di tutti i suoi aspetti (economia e posti di lavoro, ambiente, territorio, salute, ecc.) e dovrebbe ispirare una riforma globale della politica agricola comune al fine di assicurare uno sviluppo realmente sostenibile.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
13.3.2007
On. Neil Parish
Presidente
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))[1]
Signor Presidente,
con lettera del 29 novembre 2006 l'allora presidente della Sua commissione, on. Joseph Daul, ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità e sull'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
La lettera dell'on. Daul solleva la questione se sia possibile aggiungere all'articolo 37 l'articolo 95 del trattato CE quale base giuridica opportuna per l'atto proposto. La commissione giuridica ha debitamente esaminato la questione nelle riunioni del 29-30 gennaio 2007 e 26-27 febbraio 2007.
Pertinenti disposizioni del trattato CE
Articolo 95
1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
Articolo 37
1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.
Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.
Contenuto del progetto di regolamento
La proposta di regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici mira a esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza e la fiducia del consumatore e una percezione uniforme del concetto di produzione biologica.
Infatti, come chiarisce il considerando 2 della proposta, "la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli".
A tale riguardo, la proposta formula i seguenti obiettivi per la produzione biologica:
· tutelare gli interessi dei consumatori, stimolare la fiducia del consumatore ed evitare indicazioni fuorvianti nell'etichettatura;
· sviluppare la produzione biologica tenendo in considerazione le differenze regionali in fatto di clima, condizioni agricole e stadio di sviluppo dell'agricoltura biologica;
· garantire un alto livello di protezione dell'ambiente, della biodiversità e delle risorse naturali;
· rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale, atti a soddisfare le specifiche esigenze degli animali secondo la specie.
L'oggetto e il campo di applicazione del regolamento riguardano:
· la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo dei prodotti biologici;
· l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.
Il regolamento è applicabile ai seguenti prodotti , provenienti dall'agricoltura o dall'acquacoltura, qualora tali prodotti siano destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici:
· prodotti vegetali e animali non trasformati e animali vivi;
· prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano ("alimenti trasformati");
· prodotti dell'acquacoltura vivi o non trasformati;
· prodotti dell'acquacoltura trasformati destinati al consumo umano;
· mangimi.
Il regolamento non è tuttavia applicabile ai prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.
Per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti biologici, il regolamento proposto definisce in modo più esplicito le attuali norme sull'uso o sui riferimenti al termine "biologico" e ai relativi derivati, abbreviazioni e traduzioni, per continuare a tutelare la denominazione biologica.
La commissione giuridica rileva tuttavia che diversi emendamenti approvati dalla commissione per l'agricoltura modificano l'oggetto dello strumento proposto, che è quindi maggiormente incentrato sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno. In particolare, gli emendamenti fanno rientrare nel campo di applicazione della normativa proposta i catering, le mense, i ristoranti ecc. il che, unitamente alle attuali disposizioni sull'etichettatura, i logo e la pubblicità, ha un effetto rilevante sul centro di gravità dello strumento.
Valutazione
Tutti gli atti comunitari devono fondarsi su una base giuridica stabilita dal trattato (o altro atto giuridico che essi sono destinati ad attuare). La base giuridica definisce la competenza comunitaria ratione materiae e specifica le modalità di esercizio di tale competenza, ossia lo strumento o gli strumenti legislativi che possono essere utilizzati e la procedura decisionale.
Dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia risulta chiaramente che la scelta della base giuridica non è a discrezione del legislatore comunitario ma deve essere determinata da fattori obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale[2], quali l'obiettivo e il contenuto della misura in questione[3]. Inoltre, l'elemento determinante dovrebbe essere l'obiettivo principale di una misura[4].
In conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, un articolo generale del trattato costituisce una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione mira in via subordinata a conseguire un obiettivo perseguito da un articolo specifico del trattato[5].
Tuttavia, se una misura ha diversi obiettivi indissolubilmente legati tra di loro senza che uno di essi sia secondario o indiretto rispetto agli altri, la misura deve basarsi sulle varie disposizioni pertinenti del trattato[6], a meno che ciò non sia reso impossibile dalla incompatibilità reciproca delle procedure decisionali stabilite dalle disposizioni[7].
Alla luce di quanto detto precedenza, bisogna stabilire se l'articolo 95 del trattato CE può essere aggiunto all'articolo 37 quale pertinente base giuridica dell'atto in questione.
Come si è visto dall'analisi delle disposizioni della normativa proposta, gli emendamenti approvati dalla commissione per l'agricoltura hanno spostato maggiormente il centro di gravità verso la creazione e il funzionamento del mercato interno, senza però che gli obiettivi del mercato interno siano secondari e indiretti rispetto agli obiettivi agricoli.
Conclusioni
Nella riunione del 27 febbraio 2007 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[8], di raccomandare che la proposta di regolamento sia basata sull'articolo 37 e sull'articolo 95 del trattato CE.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Giuseppe Gargani
- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
- [2] Causa 45/86, Commissione contro Consiglio [1987] Racc. 1439, punto 5.
- [3] Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio [1991] Racc. I-287, punto 10 e causa C-42/97, Parlamento europeo contro Consiglio [1999] Racc. I-869, punto 36.
- [4] Causa C-377/98, Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, punto 27.
- [5] Causa C-377/98, Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, punti 27-28; Causa C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Racc. I-11453, punti 93-94.
- [6] Causa C-165/87 Commissione contro Consiglio [1988] Racc. 5545, punto 11.
- [7] Cfr. per esempio la causa C-300/89 Commissione contro Consiglio [1991]Racc. I-2867, punti 17-21 (Causa diossido di titanio), la causa C-388/01 Commissione contro Consiglio [2004] Racc. I-4829, punto 58 e la causa C-491/01 British American Tobacco [2002] Racc. I-11453, punti 103-111.
- [8] Erano presenti al momento della votazione finale Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, (vicepresidenti), Wolfgang Bulfon, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (27.6.2006)
destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
(COM(2005)0671 – C6‑0032/2006 – 2005/0278(CNS))
Relatore per parere: Roberto Musacchio
BREVE MOTIVAZIONE
Il testo della Commissione comprende due proposte di regolamento: la prima definisce un nuovo quadro normativo per l'agricoltura biologica, aggiornando gli obiettivi e i principi applicati, in modo da accrescere l'importanza di questo settore nel mercato interno; la seconda, in considerazione del fatto che i tempi di attuazione della prima proposta sono estremamente ristretti, prevede un periodo di adeguamento e di deroga, che scadrà il 1° gennaio 2009, allo scopo di non provocare distorsioni di mercato e di garantire condizioni commerciali eque agli operatori e ai produttori di paesi terzi che forniscono prodotti biologici ai consumatori comunitari.
La proposta della Commissione va accolta positivamente e contribuirà allo sviluppo di norme armonizzate nel settore dell'agricoltura biologica, settore in cui negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento della domanda, principalmente per quanto concerne la fornitura di prodotti biologici alla ristorazione istituzionale, nel rispetto dei requisiti estremamente rigorosi fissati nei capitolati d'appalto di enti pubblici e privati. Per tale motivo, è opportuno dunque ampliare il campo d'applicazione della proposta integrandovi tale ambito.
I produttori biologici, tuttavia, non sono soltanto orientati al mercato in quanto non si limitano a fornire prodotti competitivi e apprezzati - sia nel settore alimentare che in comparti non alimentari come il tessile o la cosmetica -; fra i loro obiettivi principali rientra quello di garantire la salvaguardia dei terreni agricoli ai fini di uno sviluppo sostenibile, prevenendo il rischio di erosione, inondazioni e altre calamità naturali. Grazie alla loro capacità e alle loro conoscenze tecniche circa le opzioni più idonee a migliorare la fertilità dei suoli e il benessere degli animali, essi sono dunque in grado di fornire prodotti competitivi, garantendo al contempo lo sviluppo sociale dello spazio rurale nell'Unione europea.
La domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori presuppone pertanto che essi rispondano a norme di qualità completamente diverse da quelle applicabili ai prodotti agricoli convenzionali. Un requisito fondamentale è l'assenza assoluta di pesticidi e organismi geneticamente modificati (OGM): non dovrebbe essere tollerata alcuna contaminazione accidentale. L'etichettatura ecologica dei prodotti biologici deve essere conforme a tali obiettivi. Non dovrebbe essere previsto alcun valore soglia quanto alla presenza di OGM, che debbono essere evitati a qualsiasi costo, data la possibile coesistenza di colture biologiche e superfici agricole in cui gli OGM potrebbero essere parzialmente tollerati o utilizzati. Infine, i controlli di qualità e la valutazione di metodi nuovi o innovativi per la certificazione biologica dovrebbero fare maggiormente riferimento alle prassi di eccellenza consolidate, con la partecipazione e la consultazione regolari dei produttori, nonché all'ISO 65 e alla norma europea EN/45011, anziché al regolamento (CE) n. 882/2004, che prevede controlli di tipo convenzionale, anche se è opportuno che, nel prossimo futuro, la Commissione proponga deroghe aggiornate specificamente riferite alla produzione biologica.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento | ||||||
Emendamento 1 Considerando 1 | |||||||
(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di norme esigenti in materia di benessere animale e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, rispondendo da un lato ad una specifica domanda del consumatore e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale. |
(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di norme esigenti in materia di benessere animale, che mira ad accrescere la fertilità dei suoli attraverso mezzi naturali nonché a garantire una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto molteplici funzioni positive, poiché non risponde soltanto ad una specifica domanda del consumatore fornendo beni pubblici che non sono limitati al settore alimentare, ma contribuisce anche, in primo luogo, alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo sociale dello spazio rurale. | ||||||
Motivazione | |||||||
Obiettivo principale dei produttori biologici è quello di assicurare la naturale fertilità del terreno utilizzando le migliori pratiche disponibili dal punto di vista sociale e ambientale; grazie a tali tecniche essi sono in grado di fornire un prodotto competitivo, come richiesto da un numero crescente di consumatori. | |||||||
Emendamento 2 Considerando 2 | |||||||
(2) La quota di mercato del comparto agroalimentare biologico è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, improntate ad un chiaro orientamento al mercato e all'offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, sembrano andare nel senso di un'ulteriore incentivazione del mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli. |
(2) La quota di mercato del comparto agroalimentare biologico è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, improntate ad un chiaro orientamento al mercato e all'offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, sembrano andare nel senso di un'ulteriore incentivazione del mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli nonché alla protezione e alla salvaguardia dei terreni agricoli. | ||||||
Motivazione | |||||||
La tutela dei terreni agricoli e il conseguente sviluppo delle aree destinate all'agricoltura biologica sono intimamente legati ai miglioramenti delle politiche nel mercato agricolo. | |||||||
Emendamento 3 Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||
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(2 bis) Ogni atto legislativo e ogni politica che l'Unione europea adotta in questo settore dovrebbe contribuire allo sviluppo dell'agricoltura biologica e della produzione biologica così come definite nel presente regolamento. L'agricoltura biologica svolge un ruolo rilevante per l'attuazione della politica di sviluppo sostenibile dell'Unione. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'agricoltura biologica è strettamente legata alla politica di sviluppo sostenibile, ragion per cui è opportuno che le altre politiche e gli altri atti legislativi tengano conto di questa modalità di produzione e contribuiscano a realizzare gli obiettivi prefissati. | |||||||
Emendamento 4 Considerando 3 | |||||||
(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica deve porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati biologici. Deve inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, affinché quest'ultimo possa stare al passo con l'evoluzione della produzione e del mercato. |
(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica deve porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati biologici. Deve inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, affinché quest'ultimo possa stare al passo con l'evoluzione della produzione e del mercato, secondo uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale. | ||||||
Motivazione | |||||||
La produzione agricola biologica può progredire grazie a misure legislative innovative che siano coerenti non solo con le politiche di mercato, ma anche con lo sviluppo sostenibile. | |||||||
Emendamento 5 Considerando 7 | |||||||
(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alle produzioni sia vegetali che animali e comprendente norme sulla conversione nonché sulla produzione di alimenti trasformati e di mangimi. È necessario conferire alla Commissione la competenza a definire le modalità di applicazione di tali norme generali e ad adottare norme di produzione per l’acquacoltura. |
(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alle produzioni sia vegetali che animali e comprendente norme sulla conversione nonché sulla produzione di alimenti trasformati e di mangimi. È necessario conferire alla Commissione la competenza a definire le modalità di applicazione di tali norme generali. | ||||||
Motivazione | |||||||
Dati gli specifici problemi ambientali connessi all'acquacoltura e al suo elevato impatto sull'ambiente, le norme di produzione per l'acquacoltura non dovrebbero essere adottate secondo la procedura di comitato (come attualmente proposto all'articolo 10), ma dovrebbero essere piuttosto oggetto di un esame parlamentare approfondito. | |||||||
Emendamento 6 Considerando 8 | |||||||
(8) Occorre favorire l'ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l'impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica. |
(8) Occorre favorire l'ulteriore sviluppo della produzione biologica sulla base di prassi di eccellenza consolidate, in particolare promuovendo l'impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
Bisogna tener conto delle innumerevoli esperienze accumulate in questi anni dagli agricoltori biologici al fine di consolidare le migliori pratiche e garantire anche a nuovi agricoltori biologici prospettive di crescita nel tempo. | |||||||
Emendamento 7 Considerando 9 | |||||||
(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non devono quindi essere intenzionalmente utilizzati in agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici. |
(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti da OGM o i prodotti con OGM sono incompatibili con la produzione biologica e contrastano con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non devono quindi essere intenzionalmente utilizzati in agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici; occorre evitare la contaminazione accidentale dovuta alla compresenza dell'agricoltura biologica in zone di produzione di OGM. | ||||||
Motivazione | |||||||
L' uso di OGM sia nelle sementi sia nei prodotti va bandito dall'agricoltura biologica: va evitata qualsiasi contaminazione accidentale, dovuta alla coesistenza con colture convenzionali, dove la presenza di OGM è anche parzialmente tollerata, per difendere l'agricoltura biologica e mantenere una corretta percezione del suo alto livello di qualità da parte dei consumatori. | |||||||
Emendamento 8 Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||
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(9 bis) L'utilizzazione di prodotti fitosanitari sintetici è incompatibile con la produzione biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
Questo emendamento è ovvio ed è coerente con i considerando 10-13 che si riferiscono all'utilizzazione esclusiva di risorse rinnovabili, alla rotazione pluriennale delle colture e alla compatibilità dei fertilizzanti addizionali con la produzione biologica. | |||||||
Emendamento 9 Considerando 16 | |||||||
(16) L’allevamento biologico deve assicurare il massimo benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, mentre le cure veterinarie devono mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre, la scelta delle razze dovrebbe orientarsi di preferenza su ceppi a crescita lenta, tenendo conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le modalità di applicazione relative alla produzione animale e all’acquacoltura devono garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni ad essa relative. |
(16) L’allevamento biologico deve assicurare il massimo benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, mentre le cure veterinarie devono mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre, la scelta delle razze dovrebbe orientarsi di preferenza su ceppi a crescita lenta, tenendo conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le modalità di applicazione relative alla produzione animale devono garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni ad essa relative. | ||||||
Motivazione | |||||||
Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 7. | |||||||
Emendamento 10 Considerando 18 | |||||||
(18) In attesa dell’adozione di norme di produzione comunitarie per l’acquacoltura, gli Stati membri devono avere la facoltà di applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private da essi accettate o riconosciute. Tuttavia, per evitare perturbazioni sul mercato interno, è opportuno prescrivere agli Stati membri di riconoscere reciprocamente le rispettive norme di produzione in materia. |
soppresso | ||||||
Motivazione | |||||||
Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 7. | |||||||
Emendamento 11 Considerando 19 | |||||||
(19) I prodotti biologici trasformati devono essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto attraverso tutte le fasi della catena di produzione. |
(19) I prodotti biologici trasformati devono essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto attraverso tutte le fasi della catena di produzione. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà agevolato dal fatto che, negli ultimi anni, è aumentata la disponibilità in commercio di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica. | ||||||
Motivazione | |||||||
La garanzia di un alto livello di qualità e di integrità dei prodotti biologici in tutte le fasi della produzione viene assicurata dalla crescente disponibilità sul mercato di ingredienti di provenienza biologica. | |||||||
Emendamento 12 Considerando 25 | |||||||
(25) A fini di chiarezza nell'insieme del mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio un semplice riferimento standard per tutti i prodotti biologici ottenuti nella Comunità o almeno per quelli che non recano il logo comunitario di produzione biologica. L'uso di tale riferimento deve essere ammesso, ma non reso obbligatorio, per i prodotti biologici importati da paesi terzi. |
(25) A fini di chiarezza nell'insieme del mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio un semplice riferimento standard per tutti i prodotti biologici ottenuti nella Comunità o almeno per quelli che non recano il logo comunitario di produzione biologica. L'uso di tale riferimento deve essere ammesso per i prodotti biologici importati da paesi terzi. | ||||||
Motivazione | |||||||
La possibilità, per i paesi terzi, di far riferimento agli standard comunitari per i loro prodotti biologici è un'opportunità e una garanzia offerta sia ai produttori e distributori di prodotti biologici del terzo mondo che ai consumatori dell'Unione europea. | |||||||
Emendamento 13 Considerando 28 | |||||||
(28) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità ai requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario sulla produzione biologica, tutte le attività contemplate dalla normativa comunitaria devono essere soggette a controllo lungo l'intera catena di produzione ed essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 11. |
(28) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità ai requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario sulla produzione biologica, tutte le attività contemplate dalla normativa comunitaria devono essere soggette a controllo lungo l'intera catena di produzione sulla base dell'ISO 65 e della norma europea EN 45011, quali specificamente definite a livello mondiale per l'agricoltura biologica nell'ambito dei criteri di accreditamento IFOAM (Federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica). | ||||||
_____________________________________________ 11 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata in GU L 191 del 25.5.2004, pag. 1. |
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Motivazione | |||||||
Il regolamento (CE) n. 882/2004 è inadatto alla specificità ed originalità della catena produttiva biologica e non assicura il pieno coinvolgimento dei protagonisti diretti nel processo di controllo, laddove al contrario sono stati proprio i produttori biologici ad introdurre per primi modelli di certificazione in tutte le fasi dell'agricoltura biologica. L'applicazione delle regole proprie dell'agricoltura convenzionale, se non modificate come suggerito all'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 per meglio adeguarsi alle specificità delle produzioni biologiche, porterebbe a un'inutile omologazione dei prodotti biologici, simile a quella dei prodotti convenzionali. | |||||||
Emendamento 14 Considerando 36 | |||||||
(36) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Poiché la normativa sulla produzione biologica costituisce un fattore importante nell'ambito della politica agricola comune, essendo strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli, è opportuno adeguarla alle vigenti procedure legislative utilizzate per la gestione di tale politica. Le competenze conferite alla Commissione a norma del presente regolamento devono essere quindi esercitate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, |
(36) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Poiché la normativa sulla produzione biologica costituisce un fattore basilare importante nell'ambito della politica agricola comune e di una politica ambientale sostenibile, è opportuno prevedere la regolare consultazione delle parti coerentemente con l'obiettivo del presente regolamento, in linea con le vigenti procedure legislative utilizzate per la gestione di tale politica. Le competenze conferite alla Commissione a norma del presente regolamento devono essere quindi esercitate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, | ||||||
Motivazione | |||||||
L'originalità della produzione biologica consiste nell'elevato livello di partecipazione e nella continua consultazione dei protagonisti diretti. Il loro coinvolgimento in modifiche profonde delle attuali tecniche e procedure rappresenta una ricchezza per l'intera catena produttiva. | |||||||
Emendamento 15 Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) | |||||||
a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo dei prodotti biologici; |
a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo dei prodotti biologici, incluse le operazioni di catering, le mense aziendali, la ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre simili prestazioni di servizi alimentari; | ||||||
Motivazione | |||||||
Un numero crescente di utilizzatori si rivolge all'alimentazione biologica per i servizi di mensa aziendale e di catering individuale: la domanda di prodotti biologici è soprattutto in crescita nelle mense scolastiche, dove è regolata da chiari capitolati di appalto forniti da autorità pubbliche e private, e rappresenta in questo settore un fatturato non trascurabile nel mercato interno. | |||||||
Emendamento 16 Articolo 1, paragrafo 2, alinea | |||||||
Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura o dall’acquacoltura, qualora siano destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici: |
Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, qualora siano destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici: | ||||||
Motivazione | |||||||
Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 7. | |||||||
Emendamento 17 Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | |||||||
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Motivazione | |||||||
Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 7. |
Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
d) prodotti dell’acquacoltura trasformati destinati al consumo umano; |
soppresso |
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Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 7.
Emendamento 19 Articolo 1, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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e bis) prodotti tessili, cosmetici e altri prodotti non alimentari. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
È necessario includere nel campo d'applicazione del regolamento anche il settore no-food, in particolare i detergenti per prodotti tessili e i cosmetici. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Articolo 1, paragrafo 3, comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuttavia, il presente regolamento non si applica alle operazioni di catering, alle mense aziendali, alla ristorazione istituzionale, ai ristoranti o ad altre simili prestazioni di servizi alimentari. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Spiegazione già data nell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a): l'esclusione di questi settori dal campo d'applicazione danneggerebbe produttori e distributori impegnati a garantire la fornitura di prodotti biologici in tutti i servizi alimentari, laddove richiesto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Articolo 2, lettera b) | ||||||||||||||||||||||||||||
b) “prodotto biologico”: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica; |
b) “prodotto biologico”: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica e in cui non vengono utilizzati prodotti fitosanitari sintetici, prodotti OGM, o mangimi o ingredienti contenenti OGM, interamente o in parte; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Rafforza l'obiettivo dell'agricoltura biologica e aiuta i consumatori a comprendere la differenza tra i prodotti convenzionali e i prodotti di alta qualità forniti dagli agricoltori biologici. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Articolo 2, lettera e) | ||||||||||||||||||||||||||||
e) "acquacoltura": l’allevamento o la coltura di organismi acquatici con l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare la produzione al di là delle capacità naturali dell’ambiente; gli organismi in questione rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Articolo 2, lettera m) | ||||||||||||||||||||||||||||
m) “marchio di conformità”: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi; |
m) “marchio di conformità”: un marchio attestante il rispetto dei requisiti derivanti da un determinato insieme di norme o da altri documenti normativi; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento mira a mettere ordine nella formulazione della proposta introducendo una definizione conforme con la terminologia utilizzata per gli standard europei, come la serie EN ISO 9000 sulla qualità e la serie EN ISO 14000 sulla gestione ambientale, dove la conformità è definita come rispetto dei requisiti. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Articolo 2, lettera r) | ||||||||||||||||||||||||||||
r) “prodotti ottenuti da OGM”: additivi alimentari e per mangimi, aromi, vitamine, enzimi, ausiliari di fabbricazione, taluni prodotti utilizzati nell’alimentazione animale (a norma della direttiva 82/471/CEE), prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, ottenuti somministrando nell’alimentazione di un organismo materiali interamente o parzialmente costituiti da OGM; |
r) “prodotti con OGM”: additivi alimentari e per mangimi, aromi, vitamine, enzimi, ausiliari di fabbricazione, taluni prodotti utilizzati nell’alimentazione animale (a norma della direttiva 82/471/CEE), prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, ottenuti somministrando nell’alimentazione di un organismo materiali interamente o parzialmente costituiti da OGM; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno utilizzare la stessa definizione "prodotti con OGM" (in inglese:"produced with GMOs" invece di "by") per coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 1829/2003. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Articolo 3, lettera b) | ||||||||||||||||||||||||||||
b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura. |
b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli, inclusi prodotti non food, che possano rispondere alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali e con l'uso di sostanze presenti in natura. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'obiettivo principale dei produttori biologici è quello di salvaguardare le risorse naturali e rinnovabili; grazie all'uso di tecniche appropriate, comprese politiche sociali sostenibili, essi sono in grado di fornire un prodotto competitivo secondo le richieste del consumatore: ma non è solo la domanda di mercato a fissare i parametri produttivi e le scelte di sviluppo dell'agricoltura biologica, bensì la volontà stessa dei produttori di dedicare aree sempre maggiori del territorio all'agricoltura sostenibile, garantendo uno sviluppo equilibrato delle risorse umane. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Articolo 4, lettere a), b) e c) | ||||||||||||||||||||||||||||
a) l’uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici è da preferirsi all’impiego di materiali sintetici; |
a) soltanto gli organismi viventi e i metodi di produzione meccanici sono da utilizzare, mentre l’impiego di materiali sintetici e i metodi di produzione con l'utilizzazione di materiali sintetici sono accettabili soltanto nel rispetto dell'articolo 16; | |||||||||||||||||||||||||||
b) l’uso di sostanze naturali è da preferirsi all’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio; |
b) soltanto le sostanze naturali sono da utilizzare e le sostanze chimiche di sintesi possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio, in via temporanea e nel rispetto delle deroghe di cui all'articolo 16; | |||||||||||||||||||||||||||
c) non è consentito l’uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari; |
c) non è consentito l’uso di OGM e di prodotti ottenuti da OGM o di prodotti con OGM; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
La formulazione proposta per i punti a) e b) è vaga e riduce la portata di questi principi. Dovrebbero essere formulati in modo più concreto, senza tuttavia escludere la possibilità di utilizzare materiali sintetici e metodi non meccanici in situazioni di grave e di vasta portata che richiedono una risposta rapida in deroga ai principi e alle norme che disciplinano la produzione biologica. | ||||||||||||||||||||||||||||
Per motivi di coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 1829/2003, è opportuno operare una chiara distinzione tra le definizioni "prodotti da OGM" (in inglese "produced from GMOs") e "prodotti con OGM" (in inglese "produced with GMOs"). | ||||||||||||||||||||||||||||
A fini di completezza, i prodotti medicinali veterinari non dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento. Esiste oggi un'ampia gamma di medicinali veterinari biologici sul mercato; pertanto questi medicinali dovrebbero essere utilizzati nell'agricoltura biologica. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Articolo 4, lettera d bis) (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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d bis) la produzione biologica mantiene e crea occupazione, consente agli agricoltori e ai consumatori di stabilire un contratto sociale in materia di pratiche sostenibili e di produzione e consumo di prodotti alimentari di qualità, compresa una combinazione di misure per la conservazione della natura, la produzione sostenibile e la commercializzazione a breve distanza; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Gli obiettivi devono riflettere il ruolo integratore dell'agricoltura biologica, che riunisce la tutela ambientale e la produzione di qualità nell'ambito di un sistema di produzione ben definito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Articolo 4, lettera d ter) (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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d ter) la produzione biologica salvaguarda la qualità, l'integrità e la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena alimentare; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Gli obiettivi devono riflettere il ruolo integratore dell'agricoltura biologica, che riunisce la tutela ambientale e la produzione di qualità nell'ambito di un sistema di produzione ben definito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Articolo 5, lettera c) | ||||||||||||||||||||||||||||
c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna è ridotto al minimo; |
c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna è ridotto al minimo e i produttori biologici promuovono l'uso delle risorse rinnovabili; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Per coerenza con gli obiettivi della produzione biologica, gli effetti negativi vanno evitati dando agli agricoltori biologici l'opportunità di utilizzare principalmente energie rinnovabili. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Articolo 5, lettera n) | ||||||||||||||||||||||||||||
n) l'acquacoltura biologica riduce al minimo gli effetti negativi sull'ambiente acquatico; |
n) l'acquacoltura biologica evita qualsiasi possibile effetto negativo sull'ambiente acquatico; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Per coerenza con gli obiettivi della produzione biologica, gli effetti negativi vanno evitati. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Articolo 7, paragrafo 1, commi 2 e 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente in produzione biologica. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||
Qualora, secondo il disposto del secondo comma, un’azienda non sia interamente dedita alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati dal resto e la separazione è debitamente documentata. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
La suddivisione di un'azienda in una parte gestita a norma del presente regolamento e in una parte gestita in modo convenzionale non è accettabile, in quanto in tal caso sarebbe molto difficile evitare le frodi. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Articolo 7, paragrafo 1, comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente in produzione biologica. |
(Non concerne la versione italiana) | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
(Non concerne la versione italiana). | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Articolo 7, paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. L’agricoltore si astiene dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora sia a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell’etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto. |
2. L’agricoltore si astiene dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM o prodotti con OGM . | |||||||||||||||||||||||||||
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Qualsiasi indicazione figurante sull'etichetta o in altri documenti che accompagnano i prodotti o gli ingredienti da utilizzare che sia in qualche modo collegata alla presenza di OGM non è idonea a garantire la qualità dei prodotti biologici e va pertanto evitata. | |||||||||||||||||||||||||||
Se l’agricoltore acquista presso terzi i prodotti che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM. |
Se l’agricoltore o qualsiasi altro fornitore di prodotti agricoli biologici acquista presso terzi i prodotti che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli è tenuto ad accertarsi presso il venditore, il quale ne dà conferma per iscritto, che i prodotti forniti non siano stati ottenuti in tutto o in parte con OGM e non contengano OGM. | |||||||||||||||||||||||||||
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In caso di contaminazione fortuita o tecnicamente inevitabile con OGM, gli operatori devono dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare tale contaminazione. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'originalità e la diversità della produzione biologica rispetto a quella convenzionale non permette l'armonizzazione della stessa all'obbligo esistente, per i prodotti convenzionali, di indicare la soglia pur minima di presenza di OGM, dovuta a contaminazione deliberata. Per i prodotti biologici non va ammessa l'indicazione di alcuna soglia: essi devono essere privi di OGM. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuttavia occorrono garanzie quando i prodotti sono acquistati da terzi. | ||||||||||||||||||||||||||||
Una conferma scritta fornisce la prova che il prodotto rispetta le norme stabilite. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Articolo 9, lettera b), punto v) | ||||||||||||||||||||||||||||
v) gli animali biologici sono tenuti separati o facilmente separabili dagli altri animali; |
v) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali; | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
La frase soppressa rappresenta una contraddizione poiché in pratica gli animali possono non essere separati per tutta la vita. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Articolo 13, paragrafo 4, comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM. |
Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, il venditore è tenuto a dare conferma per iscritto, su richiesta del fabbricante di mangimi, che i prodotti forniti non siano stati ottenuti in tutto o in parte da OGM o prodotti con OGM. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'originalità e la diversità della produzione biologica rispetto a quella convenzionale non permette l'armonizzazione della stessa all'obbligo esistente per i prodotti convenzionali di indicare la soglia pur minima di presenza di OGM, dovuta a contaminazione deliberata. Per i prodotti biologici non va ammessa l'indicazione di alcuna soglia: essi devono essere privi di OGM. | ||||||||||||||||||||||||||||
La conferma scritta fornisce la prova che il prodotto è in linea con le norme stabilite (cfr. articolo 7, paragrafo 2). | ||||||||||||||||||||||||||||
Se l'impiego di OGM è vietato nell'agricoltura biologica, è imperativo obbligare l'utilizzatore a richiedere un documento che attesti il non impiego di organismi geneticamente modificati e il venditore a fornire tale documento. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Articolo 14, paragrafo 3, comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM. |
Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, il venditore è tenuto a dare conferma per iscritto, su richiesta del trasformatore, che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM o prodotti con OGM. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Se l'impiego di OGM è vietato nell'agricoltura biologica, è imperativo obbligare l'utilizzatore a richiedere un documento che attesti il non impiego di organismi geneticamente modificati e il venditore a fornire tale documento. | ||||||||||||||||||||||||||||
La conferma scritta fornisce la prova che il prodotto è in linea con le norme stabilite (cfr. sopra). | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più severe per la produzione di alimenti trasformati, a condizione che tali norme siano in linea con il diritto comunitario e non ostacolino o limitino la libertà di circolazione dei prodotti che sono conformi al presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre norme più severe per la produzione di alimenti trasformati nella produzione biologica. Ciò è importante per consentire ai prodotti maggiormente "etici" di competere ed offre al consumatore una gamma più ampia di prodotti biologici. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più severe per l'impiego di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione, a condizione che tali norme siano linea con il diritto comunitario e non ostacolino o limitino la libertà di circolazione dei prodotti che sono conformi a tale regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre norme più severe per l'impiego di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica. Ciò è importante per consentire ai prodotti maggiormente "etici" di competere ed offre al consumatore una gamma più ampia di prodotti biologici. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Articolo 16, titolo e paragrafi 1, 2 e 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Norme di produzione meno restrittive |
Deroghe temporanee alle norme di produzione | |||||||||||||||||||||||||||
1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capitoli da 1 a 3. |
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2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e possono essere concesse solo nei seguenti casi: |
2. Fatti salvi gli obiettivi e i principi sanciti al titolo II, le eccezioni sono limitate al minimo e possono essere autorizzate solo in via temporanea e nei seguenti casi: | |||||||||||||||||||||||||||
a) ove siano necessarie per consentire ad unità aziendali in fase di avvio della produzione biologica di diventare redditizie, in particolare quando si tratti di aziende situate in zone in cui la produzione biologica è appena agli inizi; |
a) ove siano necessarie misure temporanee per consentire la prosecuzione o il riavvio della produzione biologica in situazioni di forza maggiore, segnatamente in caso di gravi rischi per la coltura o per la vitalità economica dell'azienda agricola; | |||||||||||||||||||||||||||
b) ove siano necessarie per assicurare il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali; |
b) ove siano necessarie per assicurare il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli geografici o congiunturali di rilievo, tali da mettere a repentaglio la vitalità economica dell'azienda agricola; | |||||||||||||||||||||||||||
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b bis) ove siano imposti,a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale; | |||||||||||||||||||||||||||
c) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili in commercio in forma biologica; |
c) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili in commercio in forma biologica; | |||||||||||||||||||||||||||
d) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili in commercio in forma biologica; |
d) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili in commercio in forma biologica; | |||||||||||||||||||||||||||
e) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici; |
e) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici; | |||||||||||||||||||||||||||
f) ove siano necessarie per salvaguardare la produzione di prodotti alimentari tradizionali di provata notorietà da almeno una generazione; |
f) ove siano necessarie per salvaguardare la produzione di prodotti alimentari tradizionali di provata notorietà da almeno una generazione; | |||||||||||||||||||||||||||
g) ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose; |
g) ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose. | |||||||||||||||||||||||||||
h) ove siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. |
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2 bis. Qualsiasi deroga temporanea applicata in conformità del paragrafo 2 è notificata senza indugio alle autorità competenti o all'organismo o agli organismi di controllo e di certificazione dello Stato membro di appartenenza del produttore. | |||||||||||||||||||||||||||
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La notifica illustra chiaramente e dettagliatamente la situazione constatata, le misure adottate, la loro durata, come pure i materiali, gli ingredienti, i prodotti e i fattori di produzione utilizzati per far fronte e ovviare alla situazione constatata. | |||||||||||||||||||||||||||
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Le autorità competenti dello Stato membro o l'organismo o gli organismi di controllo esprimono quanto prima un parere e ne informano senza indugio il produttore. Il parere è notificato quanto prima agli organismi di certificazione. | |||||||||||||||||||||||||||
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In caso di contestazione di una determinata misura adottata dal produttore, le autorità competenti o gli organismi di controllo propongono le alternative che reputano più adatte alla fattispecie. | |||||||||||||||||||||||||||
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Viene effettuato quanto prima un controllo, conformemente alle disposizioni previste al titolo V. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Diverse misure e disposizioni del presente articolo sono ridondanti e coprono anche casi (come la conversione) per i quali è chiaro che è necessaria temporaneamente una certa flessibilità. | ||||||||||||||||||||||||||||
È altresì opportuno cambiare l'ordine delle priorità e ridurre le condizioni che consentono un'applicazione più flessibile delle norme in materia di agricoltura biologica. | ||||||||||||||||||||||||||||
La procedura di comitato deve applicarsi soltanto alle misure specifiche. | ||||||||||||||||||||||||||||
È infine imperativo che qualsiasi deroga alle norme in materia di agricoltura biologica sia notificata alle autorità competenti, inclusi gli organismi di certificazione, e che gli organismi di controllo valutino e verifichino in loco il piano d'azione proposto dall'agricoltore per far fronte alla particolare situazione cui si trova confrontato. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Articolo 17, paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. I termini elencati nell'allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l'indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM. |
3. I termini elencati nell'allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non sono utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l'indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM o prodotti con OGM, ovvero in presenza della prova che il prodotto, l'ingrediente o il mangime utilizzato siano stati contaminati da OGM. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Come richiesto dai produttori biologici e dagli stessi consumatori, va evitato ogni messaggio fuorviante o ingannevole in merito alla presenza deliberata o accidentale di OGM nei prodotti biologici, nei quali andrebbe peraltro evitata la stessa presenza accidentale. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ai fini della coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 1829/2003, è opportuno operare una chiara distinzione tra le definizioni "prodotti da OGM" (in inglese "produced from GMOs") e "prodotti con OGM" (in inglese "produced with GMOs"). | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Articolo 17, paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Ai fini del presente regolamento, non si applica la soglia che determina l'obbligo di indicare sull'etichettatura la presenza di OGM definita nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio1. | |||||||||||||||||||||||||||
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_________________________________ 1 GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24). | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento rafforza la motivazione dell'emendamento all'articolo 17, paragrafo 3, garantendo la diversa qualità dei prodotti biologici e sancendo l'obbligo della totale assenza di OGM. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Articolo 18, paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Per i prodotti importati da paesi terzi, l'uso delle indicazioni di cui al paragrafo 1 è facoltativo. |
4. Per i prodotti importati da paesi terzi, occorre incoraggiare l'uso delle indicazioni di cui al paragrafo 1 onde evitare di fuorviare le scelte e la comprensione dei consumatori europei. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
In analogia al considerando 28, l'obiettivo è quello di offrire ai produttori biologici dei paesi del terzo mondo la possibilità di rispettare i medesimi standard in vigore nell'UE certificando l'uso nei rispettivi paesi di tecniche produttive equivalenti. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Articolo 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti specifici in materia di etichettatura |
Requisiti specifici in materia di etichettatura per le aziende agricole in fase di avvio della produzione biologica | |||||||||||||||||||||||||||
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L'impiego della dicitura "agricoltura biologica" è rigorosamente vietato. Può essere utilizzata soltanto la dicitura "in via di conversione all’agricoltura biologica". | |||||||||||||||||||||||||||
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La dicitura "in via di conversione all’agricoltura biologica" può essere utilizzata soltanto a partire dal secondo anno di conversione, previo parere delle autorità competenti o degli organismi di controllo. | |||||||||||||||||||||||||||
La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, requisiti specifici in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici e ai prodotti provenienti da aziende in via di conversione. |
La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, disposizioni specifiche, diverse da quelle previste al precedente comma, in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici e ai prodotti provenienti da aziende in via di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Le disposizioni di base in materia di etichettatura della produzione agricola in via di conversione all'agricoltura biologica non possono rientrare nell'ambito della procedura di comitato, ad eccezione di disposizioni specifiche; occorre pertanto fissarle nel regolamento stesso. L'articolo 5, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91 fa riferimento all'osservanza di un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Articolo 22, paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, istituiscono un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. |
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento in tutte le fasi della catena biologica, conformemente alla guida ISO 65 e alla norma europea EN 45011, quali definite specificamente per l'agricoltura biologica a livello mondiale nell'ambito dei criteri di accreditamento IFOAM. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il sistema di controllo di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 non è il più adeguato a garantire gli standard di qualità differenti propri dei prodotti biologici: la frequenza dei controlli e i compiti assegnati alle autorità preposte sono utili, ma è essenziale partire da un'efficace applicazione della guida ISO 65 e della norma EN 45011. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Articolo 22, paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Gli organismi di controllo riconosciuti consentono all'autorità competente il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma del presente articolo. |
5. Gli organismi di controllo riconosciuti e i rappresentanti degli operatori interessati, che debbono essere pienamente associati al processo, cooperano con l'autorità competente garantendo il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma del presente articolo. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento sottolinea, in nome della trasparenza, l'importanza della partecipazione al processo decisionale e di controllo, così come quella delle migliori pratiche già messe in atto negli ultimi anni dagli agricoltori biologici. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Articolo 24, paragrafo 3, comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Per il rilascio del certificato o dell’autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità viene riscossa una congrua tassa. |
Per il rilascio del certificato o dell’autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità viene riscossa una tassa a copertura dei costi relativi ai controlli e al rilascio del certificato o marchio di conformità. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il fatto di specificare i costi coperti evita tasse eccessive. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Articolo 24, paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Sono organizzate audizioni periodiche degli operatori, allo scopo di riconoscere e valorizzare l'importante ruolo svolto dai produttori che praticano l'agricoltura biologica nel quadro del processo decisionale e di certificazione. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Occorre individuare gli strumenti per coinvolgere costantemente gli agricoltori biologici nei processi decisionali e nelle nuove metodologie per le procedure di certificazione: infatti, le loro comprovate capacità di organizzare autocertificazioni credibili basandosi su tecniche innovative vanno tenute in debito conto dagli organismi di controllo della Commissione e dalle autorità nazionali preposte. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Articolo 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa. |
Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, i rappresentanti nazionali ed europei degli operatori interessati coinvolti nel processo decisionale e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione degli emendamenti all'articolo 24, volti a garantire la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei produttori agricoli grazie al loro specifico know-how. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Per quanto riguarda le norme enunciate agli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più severe per gli animali e i prodotti animali, a condizione che tali norme siano in linea con il diritto comunitario e non ostacolino o limitino la libertà di circolazione di altri animali o prodotti animali che sono conformi al presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
La diversità oggi esistente tra le prassi consolidate nel settore dell'allevamento biologico nei diversi Stati membri comporta la necessità di consentire agli Stati membri di applicare norme più restrittive per gli animali e i prodotti di origine animale prodotti sul loro territorio. | ||||||||||||||||||||||||||||
Inoltre, sembra solo ragionevole che il principio delle direttive minime affermato dalla Commissione nel suo piano d'azione per il benessere degli animali (2006/2046(INI)) valga anche per il benessere degli animali nella produzione biologica. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Articolo 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Poiché la proposta di regolamento in esame contiene poche norme di armonizzazione, sembra necessario che le diverse misure da adottare nell'ambito della procedura di comitato siano di competenza del comitato di regolamentazione, che coinvolge gli Stati membri nel processo decisionale, piuttosto che del comitato di gestione. | ||||||||||||||||||||||||||||
Poiché, a differenza dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, l'articolo 5 non fa riferimento ad alcuna scadenza, è opportuno sopprimere il paragrafo 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
La partecipazione al processo decisionale dei rappresentanti degli agricoltori biologici rappresenta la vera originalità e novità per l'implementazione delle prescrizioni del presente regolamento: le migliori pratiche e i metodi innovativi sperimentati non possono che arricchire l'intero processo decisionale, che la Commissione assicurerà sotto la sua responsabilità. | ||||||||||||||||||||||||||||
Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, bisognerebbe mantenere gli allegati del regolamento 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di comitato. |
Emendamento 51
Articolo 31 bis (nuovo)
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Articolo 31 bis |
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In deroga alla decisione 1999/468/CE, una decisione della Commissione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, è revocata qualora il Parlamento europeo o il Consiglio sollevino obiezioni entro un periodo di tre mesi. |
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Motivazione
L'agricoltura biologica è stata sviluppata dalle organizzazioni della società civile: consumatori, commercianti, agricoltori e venditori al dettaglio. Tenuto conto di questa tradizione, occorre rafforzare la trasparenza e le strutture democratiche previste dal presente regolamento. Quando si adottano decisioni d'attuazione nel quadro del presente regolamento, la procedura dovrebbe implicare l'informazione del pubblico e del Parlamento europeo. Per rafforzare veramente la trasparenza occorre riconoscere al Parlamento il potere di veto.
Emendamento 52 Articolo 33 | |
1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009. |
1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad eccezione degli allegati da I a VIII. |
2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento. |
2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento, tranne quando tali riferimenti si riferiscono agli allegati da I a VIII. |
Motivazione | |
Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, occorre mantenere gli allegati del regolamento (CE) n. 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di comitato. Di conseguenza, gli allegati dovrebbero essere riveduti in modo che i riferimenti agli articoli corrispondano al regolamento proposto. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici |
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Riferimenti |
COM(2005)0671– C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
AGRI |
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Parere espresso da |
ENVI |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Roberto Musacchio |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
21.6.2006 |
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Approvazione |
21.6.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
41 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Andres Tarand |
||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Sepp Kusstatscher |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
||||||
PROCEDURA
Titolo |
Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici |
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Riferimenti |
COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS) |
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Consultazione del PE |
27.1.2006 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 2.2.2006 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
INTA 2.2.2006 |
ENVI 2.2.2006 |
IMCO 2.2.2006 |
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||||
Pareri non espressi Decisione |
INTA 25.1.2006 |
IMCO 21.2.2006 |
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Relatore(i) Nomina |
Marie-Hélène Aubert 26.1.2006 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 27.2.2007 |
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Esame in commissione |
20.2.2006 |
24.4.2006 |
21.6.2006 |
19.12.2006 |
||||
|
27.2.2007 |
|
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|
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Approvazione |
27.2.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 2 1 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Vincenzo Aita, Peter Baco, Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Tchetin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marie-Hélène Aubert, Bernadette Bourzai, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Albert Jan Maat |
|||||||
Deposito |
14.3.2007 A6-0061/2007 |
|||||||
- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.