RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione
9.3.2007 - (12131/6/06 – C6‑0038/2007 – 2006/0005(COD)) - ***II
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Richard Seeber
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione
(12131/6/06 – C6‑0038/2007 – 2006/0005(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (12131/6/06 – C6‑0038/2007),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0015)[2],
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0064/2007),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 | |
(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi. |
(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento dei beni economici nelle pianure alluvionali, nonché l'erosione e la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa della deforestazione e delle attività agricole nei bacini fluviali) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi. |
Motivazione | |
Ai fini di una maggiore precisione, viene ripristinato, con leggere modifiche, l'emendamento approvato in prima lettura (ex considerando 2). | |
Emendamento 2 Considerando 4 | |
(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque , introduce l’obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei futuri rischi di alluvione indotti dai cambiamenti climatici. |
(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque , introduce l’obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei rischi di alluvione che diventeranno più frequenti in futuro a causa dei cambiamenti climatici. |
Motivazione | |
Il ripristino dell'emendamento approvato in prima lettura (ex considerando 9), leggermente modificato, è inteso a chiarire la necessità di rafforzare le misure di prevenzione del rischio di alluvioni, al fine di prevenire i maggiori pericoli causati dai cambiamenti climatici. Tuttavia, non è opportuno effettuare una previsione dettagliata dei cambiamenti climatici per ciascuna misura di prevenzione del rischio, in quanto ciò comporterebbe costi considerevoli e in gran parte ingiustificabili e ritarderebbe l'elaborazione di piani laddove non fossero disponibili dati affidabili. | |
Emendamento 3 Considerando 8 bis (nuovo) | |
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(8 bis) Le disposizioni relative a una gestione sostenibile del rischio di alluvione dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche degli Stati membri e della Comunità, quali ad esempio la politica dei trasporti, la pianificazione dello spazio, lo sviluppo urbano e la politica di industrializzazione, la politica agricola, la politica di coesione, la politica dell'energia e la politica in materia di ricerca. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento della prima lettura. Vi sono numerose prove del fatto che una scorretta politica di pianificazione dello spazio, di sviluppo urbano e di industrializzazione contribuisce notevolmente al rischio di alluvione. Affinché sia efficace, la gestione del rischio di alluvioni deve essere in armonia con le altre politiche pertinenti, conformemente al principio IRBM (Integrated River Basin Management, gestione integrata dei bacini idrografici). È altresì necessario uno stretto coordinamento con altre misure che possono avere un impatto sulla gestione del rischio di alluvione, nonché con misure che possono eventualmente essere interessate da tale gestione. | |
Emendamento 4 Considerando 9 | |
(9) Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all’altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvione dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali. |
(9) Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane, gli allagamenti causati dagli impianti fognari e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all’altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvione dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina il testo approvato in prima lettura (ex considerando 15), poiché è opportuno che la direttiva in esame includa anche gli allagamenti causati dagli impianti fognari. | |
Emendamento 5 Considerando 10 | |
(10) In alcune zone della Comunità si può ritenere che i rischi di alluvione non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvione e la necessità di ulteriori azioni. |
(10) In alcune zone della Comunità si può ritenere che i rischi di alluvione non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvione e la necessità di ulteriori azioni, quali ad esempio le valutazioni degli eventuali potenziali di protezione contro le alluvioni. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina, con alcune modifiche, il testo approvato in prima lettura (ex considerando 16). | |
Emendamento 6 Considerando 11 | |
(11) Per poter disporre di un efficace strumento d’informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvione è necessario prevedere l'elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvione in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione. |
(11) Per poter disporre di un efficace strumento d’informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvione è necessario prevedere l'elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvione in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione, compreso il rischio di inquinamento ambientale derivante dalle alluvioni. |
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In tale contesto gli Stati membri dovrebbero rivalutare gli aiuti diretti o indiretti ad attività che possono comportare un aumento del rischio di alluvione. |
Motivazione | |
Ai fini di una maggiore precisione, viene ripristinato, parola per parola, l'emendamento approvato in prima lettura (ex considerando 17). | |
Poiché la direttiva in esame, all'articolo 6, paragrafo 5, relativo alle mappe del rischio di alluvione, prevede che tali mappe indichino le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, è necessario, a fini di coerenza, menzionare nei considerando soprattutto i rischi che possono derivare da un inquinamento ambientale causato da un'alluvione. | |
Emendamento 7 Considerando 12 | |
(12) Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell’area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvione. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici. |
(12) Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell’area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvione. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte, tenendo conto altresì delle strutture industriali e agricole e di altre possibili fonti di inquinamento della zona interessata, al fine di prevenire tale inquinamento, e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici. |
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In particolare gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure atte ad aumentare il rischio di alluvione in altri Stati membri, reperendo sul proprio territorio compensazioni per le limitazioni del corso naturale dei fiumi. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento della prima lettura. Le alluvioni sono fenomeni naturali. Esse rappresentano un rischio non solo per le attività umane o gli usi nelle pianure alluvionali. Dal momento che le alluvioni sono spesso seguite da inquinamento ambientale imprevisto dovuto ad attività industriali, agricole o di altro tipo nell'area in questione, i piani di gestione del rischio di alluvione devono tenere conto delle eventuali fonti d'inquinamento. | |
Emendamento 8 Considerando 13 | |
(13) I piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto dei probabili effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana) | |
Emendamento 9 Considerando 14 | |
(14) Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvione. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri a trovare un'equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d'acqua sono decise collettivamente nell'interesse comune. |
(14) Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvione. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri ad adottare misure congiunte nell'interesse comune, trovando un'equa ripartizione delle responsabilità. |
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Il principio di solidarietà postula che gli Stati membri cooperino in sede di predisposizione dei piani e di adozione delle misure al fine di prevenire le alluvioni e che si astengano dall'adottare misure atte ad aumentare il rischio di alluvione in un altro Stato membro, a meno che tali misure non facciano parte di un piano comune. |
Motivazione | |
Il considerando 14 della posizione comune esorta gli Stati membri a trovare un'equa ripartizione delle responsabilità a livello transfrontaliero per le misure congiunte che hanno un impatto su due o più paesi. In questo punto l'interesse principale è l'equa ripartizione delle responsabilità, e non gli sforzi volti a individuare possibili misure congiunte. La direttiva dovrebbe avere il valore aggiunto di spronare gli Stati membri ad adottare misure a livello transfrontaliero aventi un impatto congiunto su due o più paesi. | |
Emendamento 10 Considerando 16 | |
(16) L’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvione di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse. |
(16) L’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvione di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse. |
Motivazione | |
La gestione del rischio di alluvione è un elemento importante della gestione integrata dei bacini idrografici definita nella direttiva 2000/70/CE. Per poter beneficiare del reciproco potenziale di benefici e sinergie comuni fra le direttive che garantiscono un utilizzo efficiente e razionale delle risorse, nel quadro della presente direttiva è opportuno applicare la stessa unità di gestione. | |
Emendamento 11 Considerando 16 bis (nuovo) | |
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(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni, mappe e piani sui migliori dati, procedure e tecnologie disponibili in materia di gestione del rischio di alluvione. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina, combinandoli e precisandone il contenuto, due emendamenti approvati in prima lettura (ex considerando 22 e 24) concernenti l'utilizzo di nuove procedure e tecnologie per la protezione dei cittadini. | |
Emendamento 12 Considerando 17 | |
(17) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvione, l’ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l’eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di "buono stato" delle acque o di "non deterioramento". |
(17) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvione, l’ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l’eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di "buono stato" delle acque o di "non deterioramento". Il principio del recupero dei costi, compresi i costi ambientali e delle risorse, dovrebbe essere applicato alle misure di gestione del rischio di alluvione e alle infrastrutture, conformemente alla direttiva 2000/60/CE. |
Emendamento 13 Considerando 18 bis (nuovo) | |
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(18 bis) In particolare, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire i formati tecnici per l'elaborazione di dati, inclusi i dati statistici e cartografici, e i formati per la loro trasmissione alla Commissione, nonché di adeguare l'Allegato al progresso scientifico e tecnico. Poiché si tratta di misure di portata generale che modificano elementi non essenziali della presente direttiva e la integrano inserendo nuovi elementi non essenziali, tali misure devono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
Motivazione | |
L'emendamento introduce i necessari adeguamenti alla nuova procedura di comitatologia. | |
Emendamento 14 Articolo 1 | |
Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità. |
Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità. La direttiva contribuirà inoltre a conseguire gli obiettivi ambientali previsti dalla legislazione comunitaria in vigore. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento della prima lettura (ex emendamento 26). È fondamentale che la struttura per gestire i rischi di alluvione sostenga il raggiungimento degli obiettivi della restante normativa comunitaria. | |
Emendamento 15 Articolo 3, paragrafo 2, comma 1 | |
2. Tuttavia, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono: |
2. Tuttavia, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE. |
a) nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE; |
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b) individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un'unità di gestione diversa da quelle assegnate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE. |
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Motivazione | |
La gestione del rischio di alluvione è un elemento importante della gestione integrata dei bacini idrografici definita nella direttiva 2000/70/CE. Per poter beneficiare del reciproco potenziale di benefici e sinergie comuni fra le direttive che garantiscono un utilizzo efficiente e razionale delle risorse, nel quadro della presente direttiva è opportuno applicare la stessa unità di gestione. | |
Emendamento 16 Articolo 4, paragrafo 2, alinea | |
2. La valutazione preliminare del rischio di alluvione è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali basata sulle informazioni disponibili o su quelle facilmente derivabili, quali i dati registrati. Essa comprende almeno i seguenti elementi: |
2. La valutazione preliminare del rischio di alluvione è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali basata sulle informazioni disponibili o su quelle facilmente derivabili, quali i dati registrati e gli studi sulle evoluzioni a lungo termine, in particolare sui cambiamenti climatici. Essa comprende almeno i seguenti elementi: |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina, combinandoli e precisandone il contenuto, gli emendamenti approvati in prima lettura (ex articolo 4, paragrafo 2, lettere c), e) ed f). | |
Nella valutazione preliminare è opportuno tener conto esplicitamente solo degli studi esistenti sulle evoluzioni a lungo termine, in particolare sui cambiamenti climatici. | |
Emendamento 17 Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) | |
a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio; |
a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio; |
Motivazione | |
Le attività umane sono concentrate nelle zone costiere, che sono particolarmente esposte agli effetti del cambiamento climatico. È pertanto opportuno includere tutte le zone costiere nella valutazione preliminare del rischio di alluvione. | |
Emendamento 18 Articolo 4, paragrafo 2, alinea prima della lettera d) | |
e, se necessario, comprende: |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento mira a trovare un compromesso tra il testo approvato dal Parlamenti in prima lettura (in cui non è prevista alcuna limitazione) e la posizione comune del Consiglio. | |
Emendamento 19 Articolo 4, paragrafo 2, lettera d) | |
d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. |
d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di espansione delle piene, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. Le summenzionate valutazioni possono non essere effettuate qualora le circostanze locali lo consentano. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento approvato in prima lettura (ex articolo 4, paragrafo 2, lettera c), poiché, come è noto, le aree naturali di espansione delle piene rivestono una grande importanza per la protezione dalle alluvioni. | |
Inoltre, l'emendamento mira a trovare un compromesso tra la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura e la posizione comune del Consiglio. | |
Emendamento 20 Articolo 4, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova) | |
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d bis) eventualmente, una valutazione dell'efficacia delle infrastrutture per la difesa dalle alluvioni costruite dall'uomo, tenendo conto della loro reale capacità di prevenire i danni nonché della loro efficienza dal punto di vista economico e ambientale. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina, parola per parola, l'emendamento approvato in prima lettura (ex articolo 4, paragrafo 2, lettera h)). | |
Emendamento 21 Articolo 4, paragrafo 4 | |
4. Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2012. |
4. Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2010. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina i termini previsti inizialmente dal Parlamento per al fine di rafforzare la procedura (ex articolo 6, paragrafo 1; modificato). | |
Emendamento 22 Articolo 5, paragrafo 1 | |
1. In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvione di cui all'articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvione o si possa ragionevolmente ritenere probabile che questo si generi. |
1. In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvione di cui all'articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio significativo di alluvione o si possa ritenere probabile che questo si generi. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a semplificare la formulazione linguistica, ai fini di una migliore comprensibilità e di una maggiore chiarezza giuridica. | |
Emendamento 23 Articolo 6, paragrafo 3, lettera c) | |
c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno. |
c) elevata probabilità di alluvioni, nella misura del possibile. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a trovare un compromesso tra la posizione del Parlamento, che non prevede alcuna eccezione (ex articolo 7, paragrafo 2), e l'attuale posizione del Consiglio. Al fine di assicurare la protezione dei cittadini, è necessario tener conto quanto più possibile dell'elevata probabilità di alluvioni. Le autorità competenti devono essere autorizzate a non considerare tale scenario solo in caso di impossibilità e/o per ragioni plausibili. | |
Emendamento 24 Articolo 6, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova) | |
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c bis) pianure alluvionali e altre aree naturali che possono fungere da aree di ritenzione o da cuscinetto, al momento attuale o in futuro. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento della prima lettura (emendamento 156). Le aree non sviluppate soggette ad alluvioni naturali (per esempio le pianure alluvionali) possono svolgere un'importante funzione di ritenzione delle acque. Se non sono tenute in considerazione nelle mappe del rischio di alluvione e nei piani di gestione, queste aree possono essere interessate dallo sviluppo e, di conseguenza, perderebbero o vedrebbero indebolirsi l'importante funzione di ridurre il rischio di alluvione. Inoltre, le nuove strutture installatevi sarebbero a rischio. È pertanto necessario che queste aree e le funzioni che svolgono siano incluse/considerate nelle relative mappe del rischio di alluvione e nei piani di gestione da elaborare conformemente alla presente direttiva. | |
Emendamento 25 Articolo 6, paragrafo 5, lettera c) | |
c) impianti di cui all'allegato della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell'allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE; |
c) impianti di cui all'allegato della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell'allegato IV, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE; |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento della prima lettura (emendamento 49). Il registro delle aree protette, di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE, dovrebbe comprendere anche le aree vulnerabili dal punto di vista delle sostanze nutritive e quelle designate per proteggere le specie acquatiche di interesse economico. In conformità dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare un approccio combinato per quanto concerne le emissioni da fonti puntuali e diffuse. | |
Emendamento 26 Articolo 6, paragrafo 5, lettera d) | |
d) altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche. |
d) informazioni su altre eventuali fonti puntuali o diffuse di inquinamento, qualora disponibili, e altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, come pure delle pianure alluvionali e delle altre aree naturali che possono fungere da aree di ritenzione o da cuscinetto, al momento attuale o in futuro. |
Motivazione | |
Le fonti puntuali non coperte dalla direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ("direttiva IPPC") o le eventuali fonti diffuse di inquinamento dovrebbero essere escluse, qualora le informazioni siano disponibili negli Stati membri. | |
L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura (cfr. il primo paragrafo della motivazione dell'emendamento 12). | |
Emendamento 27 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1 e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. |
1. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono e attuano piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1 e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina la formulazione iniziale della Commissione, per chiarire l'obbligo non solo di stabilire i piani, ma anche di attuarli. | |
Emendamento 28 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvione per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1 e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione. |
2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvione per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1 e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione. Gli usi umani delle pianure alluvionali devono essere adattati ai rischi di alluvione individuati. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento della prima lettura. Occorre passare dal paradigma tradizionale e a breve termine concernente le strutture artificiali per la protezione contro le alluvioni, che spesso non sono state efficaci, a una gestione integrata e globale del rischio di alluvione, realizzata a livello di bacino idrografico, che attribuisca una maggiore importanza alle misure non strutturali e legate alla natura. Una gestione sostenibile del rischio di alluvione affronta le cause all'origine delle alluvioni e le loro conseguenze devastanti, e non unicamente i sintomi. | |
Emendamento 29 Articolo 7, paragrafo 3, commi 1 e 2 | |
3. I piani di gestione del rischio di alluvione comprendono misure finalizzate a raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell'allegato, parte A. |
3. I piani di gestione del rischio di alluvione devono raggiungere i livelli di protezione definiti a norma del paragrafo 2 e comprendono gli elementi indicati nell'allegato, parte A. |
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I piani di gestione del rischio di alluvione comprendono misure adeguate ai processi naturali, come il mantenimento e/o il ripristino di pianure alluvionali, per ridare spazio ai fiumi, ove possibile, e per promuovere un uso del suolo e pratiche agricole e forestali adeguati in tutto il bacino fluviale. |
I piani di gestione del rischio di alluvione tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, gli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali. |
I piani di gestione del rischio di alluvione tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione o cuscinetto per le inondazioni e le vie di deflusso delle acque al momento attuale o in futuro, gli obiettivi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE, gli obiettivi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici1 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali. |
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____________ 1GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36) |
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2GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
Motivazione | |
Le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva quadro sulle acque e gli obiettivi delle direttive sugli uccelli selvatici e sugli habitat naturali sono altresì pertinenti. | |
Emendamento 30 Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Le misure di gestione del rischio di alluvione, in particolare quelle relative alla costruzione di infrastrutture, dovrebbero essere soggette a una valutazione economica e ambientale accurata e trasparente al fine di assicurare benefici a lungo termine per i cittadini e per le imprese, tenendo conto del principio del recupero dei costi, ivi inclusi i costi ambientali e delle risorse. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento della prima lettura (emendamento 60). Con l'aumento dei livelli delle alluvioni, le infrastrutture tradizionali di protezione contro le alluvioni sono sempre meno efficaci e presentano addirittura maggiori rischi dovuti al pericolo di crolli. È pertanto necessario valutare in modo esaustivo l'efficacia delle infrastrutture esistenti, comprendendo anche i costi ambientali e delle risorse. Per tradursi in benefici per la società, le nuove misure di gestione delle alluvioni devono essere soggette a una seria valutazione economica, che includa anche i costi ambientali e delle risorse. | |
Emendamento 31 Articolo 7, paragrafo 4 | |
4. I piani di gestione del rischio di alluvione stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell'articolo 8. |
4. In linea con il principio di solidarietà, i piani di gestione del rischio di alluvione devono tener conto, ove necessario, nell'ambito, delle misure adottate in zone situate a monte o a valle. I piani di gestione del rischio di alluvione stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell'articolo 8. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a dare maggiore rilevanza al principio di solidarietà, in linea con l'emendamento 61 approvato in prima lettura. L'emendamento è collegato con l'emendamento 1 presentato dallo stesso autore al considerando 14. | |
Emendamento 32 Articolo 8, paragrafo 1 | |
1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico. |
1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico. In tale contesto gli Stati membri possono, in conformità degli articoli 4, 5, 6 e 7, avvalersi dei piani e degli strumenti esistenti, purché essi offrano una protezione comparabile contro le alluvioni. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a prevenire l'adozione di misure speciali superflue da parte degli Stati membri che hanno già predisposto piani e adottato misure. L'emendamento è in linea con la posizione comune e in particolare con il considerando 21. | |
Emendamento 33 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvione che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. |
2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvione che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. Gli Stati membri si astengono dall'adottare misure o azioni atte ad aggravare il rischio di alluvione nelle zone situate a monte o a valle, a meno che esse non facciano parte di un piano comune finalizzato alla riduzione del rischio di alluvione. |
Motivazione | |
L'emendamento è in linea con la posizione comune. | |
Emendamento 34 Capo V, Titolo | |
Coordinamento con la direttiva 2000/60/CE, informazione e consultazione del pubblico |
Coordinamento con la direttiva 2000/60/CE, partecipazione e consultazione del pubblico |
Motivazione | |
La partecipazione attiva di tutte le parti interessate dovrebbe essere un elemento fondamentale della gestione del rischio di alluvione, dal momento che consente di integrare e di prendere in esame le opinioni, le necessità e gli interessi dei consumatori di acqua e delle persone colpite da alluvioni. L'informazione del pubblico non è sufficiente. | |
Emendamento 35 Articolo 9, punto 1 | |
1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Se ritenuto opportuno, possono essere ulteriormente coordinati e integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE; |
1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE; |
Motivazione | |
L'emendamento mira a trovare un compromesso tra la posizione del Consiglio e quella del Parlamento europeo (ex articolo 13, paragrafo 1): è necessario prevedere un coordinamento con la direttiva quadro sulle acque, mentre l'integrazione in tale direttiva rimane facoltativa. | |
Emendamento 36 Articolo 9, punto 2 | |
2) l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati, se ritenuto opportuno, in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi; |
2) l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi; |
Motivazione | |
L'elaborazione di piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE e di piani di gestione del rischio di alluvione, ai sensi della presente direttiva, sono elementi della gestione integrata dei bacini idrografici. Le due procedure dovrebbero pertanto sfruttare il reciproco potenziale di sinergie e benefici comuni. Il modo più sostenibile e più efficace dal punto di vista dei costi di mettere a punto misure di gestione del rischio di alluvione è quello di integrare i due processi di programmazione e di rendicontazione, al fine di evitare lo spreco di risorse amministrative e pubbliche. | |
Emendamento 37 Articolo 9, punto 3 | |
3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall’articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE. |
3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall’articolo 10 della presente direttiva, è coordinata con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE. |
Motivazione | |
L'elaborazione di piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE e di piani di gestione del rischio di alluvione, ai sensi della presente direttiva, sono elementi della gestione integrata dei bacini idrografici. Le due procedure dovrebbero pertanto sfruttare il reciproco potenziale di sinergie e benefici comuni. Il modo più sostenibile e più efficace dal punto di vista dei costi di mettere a punto misure di gestione del rischio di alluvione è quello di integrare i due processi di programmazione e di rendicontazione, al fine di evitare lo spreco di risorse amministrative e pubbliche, includendo requisiti per la partecipazione pubblica. | |
Emendamento 38 Articolo 11 | |
1. La Commissione può adottare, secondo la procedura dell’articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l’elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti. |
1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione con controllo dell’articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l’elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici, e formati per la loro trasmissione alla Commissione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti. |
2. La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l’aggiornamento e secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, può adeguare l’allegato al progresso scientifico e tecnico. |
2. La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l’aggiornamento e secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2, può adeguare l’allegato al progresso scientifico e tecnico. |
Motivazione | |
L'emendamento introduce i necessari adeguamenti alla nuova procedura di comitatologia. | |
Emendamento 39 Articolo 12, paragrafo 2 | |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi 1-4, e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. |
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. |
|
Motivazione | |
L'emendamento introduce i necessari adeguamenti alla nuova procedura di comitatologia. | |
Emendamento 40 Articolo 13, paragrafi 1-3 | |
1. Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno: |
1. Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno: |
a) già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvione o che si possa ritenere ragionevolmente probabile che questo si generi, dando luogo all'individuazione della zona tra quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure |
a) già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del …*, che esista un rischio significativo di alluvione o che si possa ritenere probabile che questo si generi, dando luogo all'individuazione della zona tra quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure |
b) deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva. |
b) deciso, prima del …*, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva. |
2. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell'articolo 6. |
2. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione completate prima del …*, se tali mappe forniscono un livello di informazioni che soddisfi i requisiti prescritti dalla presente direttiva. |
3. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvione completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all'articolo 7. |
3. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvione completati prima del …*, purché il contenuto di tali piani soddisfi i requisiti prescritti dalla presente direttiva. |
|
______ * Data di entrata in vigore della presente direttiva |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura (ex articolo 17): i lavori preparatori effettuati negli Stati membri sono riconosciuti solamente se sono stati conclusi entro la data di entrata in vigore della direttiva. Non è opportuno prevedere una proroga del termine transitorio fino al 2010, poiché ciò non è conforme al principio di tutela del lavoro svolto e comporterebbe il pericolo che venga aggirato l'obiettivo della direttiva. | |
La struttura modificata del testo richiede l'inclusione degli obiettivi della direttiva in esame, che potrebbero risultare da una modifica dell'Allegato ("della presente direttiva"). | |
Inoltre, viene ripresa la formulazione della prima lettura ("perseguire "; ex articolo 17, paragrafo 2). | |
Emendamento 41 Articolo 16 | |
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. |
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell'elaborare la relazione si tiene conto degli effetti dei cambiamenti climatici. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura (ex articolo 19): gli effetti negativi dei cambiamenti climatici non possono essere trascurati, in particolare nella direttiva in esame, e devono essere esplicitamente menzionati in questo articolo. | |
Emendamento 42 Allegato, parte A, sezione I, punto 4 bis (nuovo) | |
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4 bis. definizione della priorità delle misure a favore della prevenzione dei danni secondo gli obiettivi di "non deterioramento" e/o di "buono stato ecologico, chimico e quantitativo" di cui alla direttiva 2000/60/CE quali: |
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– la protezione delle zone umide e delle pianure alluvionali, |
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– il ripristino delle zone umide e delle pianure alluvionali deteriorate (compresi i meandri dei fiumi), segnatamente quelle che ristabiliscono il collegamento tra i fiumi e le loro pianure alluvionali, |
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– la rimozione dai fiumi delle infrastrutture obsolete di protezione dalle inondazioni, |
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– il divieto di nuove costruzioni (infrastrutture, abitazioni, ecc.) nelle pianure alluvionali, |
|
– la promozione di misure edilizie per l'ammodernamento degli edifici esistenti (ad esempio, fondazioni su pali), |
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– il sostegno a pratiche sostenibili di utilizzo del suolo nei bacini idrografici, quali il rimboschimento, al fine di migliorare la naturale ritenzione delle acque e il ricarico delle falde acquifere, |
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– l'autorizzazione o la registrazione preventiva delle attività permanenti nelle pianure alluvionali, come l'edificazione e lo sviluppo industriali. |
Or. en | |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento della prima lettura (emendamento 37). Cfr. la motivazione dell'articolo 7, paragrafo 2 (Lienemann). |
Traduzione esterna
- [1] Testi approvati del 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
- [2] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Il 18 gennaio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione.
Il 13 giugno 2006 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura.
Il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere alcun parere.
Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere in data 17 maggio 2006.
Il 23 novembre 2006 il Consiglio ha definito la propria posizione comune.
2. Contesto generale
La direttiva in questione si prefigge di stabilire un quadro legislativo per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione al fine di garantire la tutela della salute pubblica, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche.
Per raggiungere tale obiettivo è stato scelto un approccio graduale a tre livelli. In primo luogo, si esegue una valutazione preliminare per stabilire quali sono le zone a rischio di alluvione, successivamente si procede alla mappatura e infine vengono elaborati piani di gestione del rischio nell’ambito dei bacini idrografici.
Considerate le diversità che caratterizzano gli Stati membri a livello geografico, idrologico e in relazione alle strutture di insediamento, la direttiva offre agli Stati membri una notevole flessibilità per determinare il grado di protezione necessario e le misure di recepimento da adottare per raggiungerlo.
3. Modifiche introdotte nella posizione comune
La posizione comune accoglie in tutto o in parte una serie di emendamenti presentati in prima lettura dal Parlamento europeo. Tuttavia, la struttura della direttiva viene modificata in modo sostanziale. Sebbene il Consiglio sia in parte riuscito a strutturare il testo in modo più chiaro, alcuni importanti emendamenti proposti dal Parlamento non sono stati affatto recepiti oppure sono stati accolti con una formulazione attenuata.
Il relatore è del parere che la posizione comune del Consiglio vada assolutamente modificata affinché, oltre a correggere alcune imprecisioni linguistiche e talune formulazioni giuridicamente inesatte, vengano riproposti una serie di emendamenti presentati dal Parlamento in prima lettura.
Per poter accettare la posizione comune, il relatore considera pertanto irrinunciabili ampi miglioramenti, come si evince dagli emendamenti che seguono.
1) Cambiamenti climatici
Considerando il manifestarsi dei cambiamenti climatici e il dibattito pubblico che ne consegue, il relatore non condivide la scelta di non tenere adeguatamente conto delle ripercussioni dei cambiamenti climatici sul rischio di alluvioni fin dalla valutazione preliminare di tali rischi.
Ovviamente il relatore è consapevole del fatto che una valutazione preliminare del rischio non contempla la raccolta completa di nuovi dati, ma ritiene che si possa ricorrere ai dati già disponibili. Risulta comunque difficile spiegare ai cittadini europei i motivi che spingono a ignorare i cambiamenti climatici nell’ambito di una valutazione così fondamentale.
2) Scadenze
Per sveltire la procedura, vengono reintrodotte le scadenze originariamente previste in merito alla conclusione degli interventi preliminari.
A differenza del Consiglio, il relatore è convinto che occorra apportare delle modifiche in relazione alla tutela del lavoro svolto dagli Stati membri rispetto agli interventi preliminari. A tal fine egli propone di reintrodurre gli emendamenti già presentati in prima lettura. A giudizio del relatore non è ragionevole prolungare al 2010 il principio di tutela del lavoro svolto, quindi oltre l’entrata in vigore della direttiva, sia perché ciò non è conforme allo spirito di tale principio sia perché sussiste il pericolo di eludere le finalità della direttiva.
3) Comitatologia
Le modifiche introdotte dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, in merito alla determinazione delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (comitatologia), richiedono degli adeguamenti che il relatore conseguentemente presenta.
4) Coordinamento con la direttiva quadro sulle acque
La posizione comune del Consiglio limita le disposizioni relative al coordinamento e all’integrazione fra la direttiva proposta e la direttiva 2000/60/CE, mancando l’obbligo di stretto coordinamento, dal quale gli Stati membri sono dispensati. Secondo il relatore, il coordinamento con la direttiva quadro sulle acque è quanto ci si prefigge nella fase di elaborazione delle mappe della pericolosità e delle mappe del rischio di alluvione. Ciononostante, l’integrazione delle mappe in tale contesto rimane facoltativa.
5) Aree di espansione delle piene e potenziale di protezione contro le alluvioni
I deputati ritengono che se le aree che possono svolgere un importante ruolo nella ritenzione delle piene non sono considerate nelle valutazioni preliminari e nell'elaborazione delle mappe del rischio di alluvione e dei piani di gestione di tale rischio, vi è il pericolo che non si faccia abbastanza per ridurre il rischio di alluvione.
6) Integrazione delle politiche
Affinché la gestione del rischio di alluvione sia efficiente, è necessario integrarla con le altre politiche pertinenti.
7) Principio di solidarietà
I deputati considerando necessario includere esplicitamente questo principio per i paesi/regioni a monte e a valle.
8) Diritto di continuità
Il relatore e alcuni deputati intendono rafforzare l'idea di consentire agli Stati membri di utilizzare lavori già esistenti.
9) Efficacia della difesa dalle alluvioni
Alcuni deputati reintroducono una valutazione dell'efficacia economica e ambientale.
PROCEDURA
Titolo |
Valutazione e gestione dei rischi di alluvione |
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Riferimenti |
12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
13.6.2006 T6-0253/2006 |
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Proposta della Commissione |
COM(2006)0015 - C6-0020/2006 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
18.1.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 18.1.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
AGRI 21.3.2006 |
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Relatore(i) Nomina |
Richard Seeber 29.11.2005 |
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Esame in commissione |
30.1.2007 |
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Approvazione |
27.2.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 5 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Andres Tarand |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Catherine Stihler, Elisa Ferreira |
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Deposito |
9.3.2007 A6-0064/2007 |
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