RELAZIONE sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
23.3.2007 - (COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Nicola Zingaretti
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0168)[1],
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0233/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0073/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 5 | |
(5) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa . Le disposizioni di questa direttiva devono essere integrate da alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità. Per contrastare efficacemente la contraffazione e la pirateria nell’ambito del mercato interno è necessario procedere al ravvicinamento di alcune disposizioni penali. Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale. |
(5) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa . Le disposizioni di questa direttiva devono essere integrate da alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità. Per contrastare efficacemente la contraffazione e la pirateria nell’ambito del mercato interno è necessario procedere al ravvicinamento di alcune disposizioni penali. Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale, come definita dalla presente direttiva e comunque ad esclusione della materia brevettuale. |
Motivazione | |
La modifica si rende necessaria per ragioni di coerenza con gli emendamenti successivi e mira a delimitare fin dall'inizio il campo di applicazione della direttiva. | |
Considerando 6 bis (nuovo) | |
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(6 bis) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 7 settembre 2006 sulla contraffazione di medicinali, ha ritenuto che la Comunità europea dovesse dotarsi con la massima urgenza degli strumenti necessari per contrastare con efficacia le pratiche illecite nel settore della pirateria e della contraffazione dei medicinali. |
Motivazione | |
Le ultime statistiche doganali 2005 relative ai sequestri di merce contraffatta alle frontiere dell'Unione europea indicano che i sequestri di falsi medicinali sono aumentati del 100% nel 2005 rispetto al 2004. | |
Emendamento 3 Considerando 8 | |
(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni. |
(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni. Il contributo del titolare di diritti di proprietà intellettuale interessato consiste nel prestare assistenza senza compromettere l'imparzialità delle inchieste delle autorità. |
Motivazione | |
Va precisato che la partecipazione delle vittime nell'ambito di indagini condotte dalla polizia o dal pubblico ministero non deve pregiudicare l'imparzialità delle autorità inquirenti dello Stato. La garanzia di obiettività e imparzialità è uno dei principi dello Stato di diritto. | |
Emendamento 4 Considerando 9 bis (nuovo) | |
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(9 bis) I diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere pienamente rispettati in sede di definizione dei reati e delle sanzioni penali, nell'ambito delle indagini e nel corso dei procedimenti penali. |
Emendamento 5 Considerando 10 | |
(10) La presente direttiva non rimette in discussione i regimi di responsabilità dei prestatori del servizio Internet previsto a norma degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico |
(10) La presente direttiva non rimette in discussione i regimi di responsabilità dei prestatori del servizio Internet previsto dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno1. |
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Emendamento 6 Considerando 10 bis (nuovo) | |
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(10 bis) La presente direttiva non rimette in discussione i regimi di responsabilità previsti dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione1. |
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Emendamento 7 Considerando 12 bis (nuovo) | |
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(12 bis) è necessario assicurare un’adeguata tutela ai diritti di proprietà intellettuale nell’ambito del settore audiovisivo, così come indicato dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato1. |
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Motivazione | |
La direttiva 98/84/CE al momento risulta l’unica protezione stabilita a livello europeo per tutelare i diritti audiovisivi contro i crescenti attacchi della pirateria e della contraffazione. Questo avviene principalmente attraverso l’accesso condizionato, vale a dire la soluzione tecnica che permette di controllare e assicurare la fruizione di contenuti audiovisivi trasmessi in forma codificata. Inserire le violazioni connesse all’accesso condizionato all’interno della presente proposta, attraverso il riferimento alla direttiva 98/84/CE, costituirebbe un deterrente importante per organizzazioni criminali che violano i diritti audiovisivi, contando sull’impunità facilitata dall’attuale disomogeneità della normativa nei diversi Stati membri. | |
Emendamento 8 Articolo 1, comma 1 | |
La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. |
La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come definiti in appresso, nel contesto della contraffazione e della pirateria. |
Motivazione | |
Il modo migliore per conseguire gli obiettivi della proposta consiste nel far sì che la direttiva in esame verta espressamente sulla contraffazione e la pirateria. L'attuale formulazione infatti potrebbe criminalizzare le controversie sui diritti di proprietà intellettuale per lo più di natura civile che emergono tra imprese commerciali legittime. L'emendamento vuole precisare il campo di applicazione della direttiva richiamando le definizioni contenute nell'emendamento seguente. | |
Emendamento 9 Articolo 1, comma 2 | |
Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri. |
Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale, ad esclusione della materia brevettuale, previsti dalla legislazione comunitaria. |
Motivazione | |
L’emendamento mira a delimitare fin dall’inizio il campo di applicazione della direttiva. | |
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo) | |
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Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai diritti di proprietà industriale derivanti da brevetti. |
Motivazione | |
L'ambito di applicazione materiale della presente direttiva deve essere formulato in modo più preciso per corrispondere all'obiettivo di una legislazione migliore, più trasparente e più comprensibile. | |
Data la complessità della maggior parte dei progetti di ricerca, nello svolgere il proprio lavoro gli inventori rischiano continuamente di violare diritti brevettuali. Prevedere sanzioni penali per la violazione del diritto brevettuale potrebbe distogliere inventori e ricercatori universitari dal compiere scelte innovative. | |
Emendamento 11 Articolo 1, comma 2 ter (nuovo) | |
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In particolare la presente direttiva non si applica alle violazioni di un diritto di proprietà intellettuale collegato a: |
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- brevetti, modelli di utilità e certificati complementari di protezione; |
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- importazione parallela di merci originali commercializzate con l'accordo del titolare dei diritti in un paese terzo. |
Motivazione | |
Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere limitato. | |
Articolo 2, titolo | |
Definizione |
Definizioni |
Motivazione | |
È auspicabile che sia definita la nozione di contraffazione, di fondamentale rilevanza ai fini dell'applicazione della presente proposta di direttiva. Per comminare sanzioni occorre una definizione chiara della nozione di contraffazione comprensiva di tutte le forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale compresa la detenzione di merci contraffatte. | |
Emendamento 13 Articolo 2 | |
Ai fini della presente direttiva per "persona giuridica" si intende qualsiasi soggetto giuridico che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. |
Ai fini della presente direttiva, |
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a) per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono uno o più dei seguenti diritti: |
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- diritto d’autore, |
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- diritti connessi al diritto d’autore, |
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- diritto sui generis del costitutore di una banca dati, |
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- diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori, |
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- diritti relativi ai marchi, ove l’applicazione ad essi di una tutela penale non pregiudichi le regole del libero mercato e le attività di ricerca, |
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- diritti relativi ai disegni e modelli, |
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- indicazioni geografiche, |
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- nomi commerciali, se protetti da diritti di privativa nella legislazione nazionale; |
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- e comunque i diritti, limitatamente a quelli previsti a livello comunitario, relativi alle merci di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti1, e comunque ad esclusione della materia brevettuale; |
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b) per "violazione commessa su scala commerciale" si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative; |
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c) per "violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale" si intende una violazione deliberata e consapevole di detto diritto, effettuata al fine di trarne un profitto economico su scala commerciale. |
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d) per "persona giuridica" si intende qualsiasi soggetto giuridico che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. |
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Emendamento 14 Articolo 3 | |
Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo di violazione, la complicità e l’istigazione. |
Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, la complicità e l’istigazione della violazione stessa. |
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo) | |
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Non si applicano sanzioni penali in caso di importazione parallela di beni originali che sono stati commercializzati previo assenso del titolare del diritto in un paese al di fuori dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Non sussiste pirateria nel caso di importazione parallela di beni originali che sono stati commercializzati previo assenso del titolare del diritto in un paese terzo. | |
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo) | |
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Gli Stati membri provvedono a che l'uso equo di un'opera protetta, inclusa la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, non sia qualificato come reato. |
Motivazione | |
La libertà di stampa deve essere protetta da misure penali. Professionisti quali i giornalisti, gli scienziati e gli insegnanti non sono criminali, così come i giornali, gli istituti di ricerca e le scuole non sono organizzazioni criminali. Questa misura non pregiudica tuttavia la protezione dei diritti, in quanto è possibile il risarcimento per danni civili. | |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) | |
a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale; |
a) la distruzione dei beni, inclusi i materiali o le attrezzature utilizzati per commettere la violazione del diritto di proprietà intellettuale; |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a conformare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della proposta di direttiva all'articolo 10 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. | |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) | |
b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato principalmente per commettere la violazione in questione; |
b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato per commettere la violazione in questione; |
Motivazione | |
Tutti gli stabilimenti utilizzati per commettere una violazione devono essere soggetti allo stessa gamma di sanzioni. | |
Emendamento 19 Articolo 4, paragrafo 2, lettera g bis (nuova) | |
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g bis) un ordine che richieda il pagamento, da parte del contraffattore, delle spese di custodia dei beni confiscati. |
Motivazione | |
Al contraffattore dovrebbe poter essere comminata la sanzione complementare di pagare le spese di custodia dei beni conservati per i fini dell'indagine, tanto più che tali spese possono risultare cospicue qualora i prodotti conservati, anche se in piccole quantità, siano voluminosi e le indagini si protraggano nel tempo. | |
Articolo 5, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all’articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro ... sulla lotta contro la criminalità organizzata e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all’articolo 3 non sia inferiore ad almeno 4 anni di reclusione quando tali reati siano gravi ai sensi dell’articolo 3, punto 5, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo1, ovvero siano commessi nell’ambito di una organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro ... sulla lotta contro la criminalità organizzata ovvero comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. |
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________________ 1 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. |
Or. it | |
Motivazione | |
L’emendamento proposto si giustifica alla luce del fatto che molte legislazioni nazionali hanno già adottato misure di protezione dei diritti di proprietà intellettuale assai rigorose senza per questo richiedere che il reato sia commesso nell’ambito di una organizzazione criminale. Esigere questo elemento quale presupposto per l’irrogazione di una sanzione più grave potrebbe nuocere alla corretta applicazione delle forme di tutela nazionale. | |
Emendamento 21 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) | |
a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi; |
a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1; |
Motivazione | |
La modifica proposta mira a rendere più chiaro il testo, senza alterarne il significato originario. | |
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, nel fissare il livello delle sanzioni conformemente ai paragrafi 1 e 2, si tenga conto dei reati di cui all'articolo 3, ripetutamente commessi da persone fisiche e da persone giuridiche in un altro Stato membro. |
Motivazione | |
Per garantire l'efficacia e il carattere deterrente della pena, è necessario che l'organo giudiziario nazionale tenga conto delle violazioni della proprietà intellettuale, al momento di determinare il livello della pena nei confronti del reo. | |
Articolo 6 | |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro ... sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quando tali reati siano gravi ai sensi dell’articolo 3, punto 5, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo1, ovvero siano commessi nell’ambito di una organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro ... sulla lotta contro la criminalità organizzata ovvero comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. |
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________________ 1 GU C 309 del 25.11.2005, pag. 15. |
Motivazione | |
L’emendamento proposto si giustifica alla luce del fatto che molte legislazioni nazionali hanno già adottato misure di protezione dei diritti di proprietà intellettuale assai rigorose senza per questo richiedere che il reato sia commesso nell’ambito di una organizzazione criminale. Esigere questo elemento quale presupposto per l’irrogazione di una sanzione più grave potrebbe nuocere alla corretta applicazione delle forme di tutela nazionale. | |
Articolo 6 bis (nuovo) | |
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Articolo 6 bis |
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Gli Stati membri assicurano che, mediante misure penali, civili e procedurali, il ricorso abusivo a minacce di sanzioni penali possa essere vietato e soggetto a sanzioni. |
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Gli Stati membri vietano gli abusi procedurali, in particolare qualora vengano applicate misure penali per far rispettare norme di diritto civile. |
Motivazione | |
La capacità che un titolare di diritti ha di dissuadere i potenziali trasgressori (ad esempio, i concorrenti) aumenta notevolmente se questi trasgressori sanno di non poter eludere la sanzione penale. La prevenzione dell'abuso dei diritti di proprietà intellettuale è norma del diritto internazionale e del diritto europeo. Questo tipo di abuso nuoce alla libera concorrenza e contravviene all'articolo 28 e segg. e all'articolo 81 e segg. del trattato. | |
Articolo 6 ter (nuovo) | |
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Articolo 6 ter |
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Gli Stati membri assicurano che i diritti dell'imputato siano debitamente protetti e garantiti. |
Emendamento 26 Articolo 7 | |
Squadre investigative comuni |
Squadre investigative comuni |
Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva. |
Gli Stati membri assicurano la cooperazione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale con le squadre investigative comuni secondo le modalità previste dalla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni1. |
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Emendamento 27 Articolo 7, comma 1 bis (nuovo) | |
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Gli Stati membri pongono in essere adeguati meccanismi di salvaguardia per fare in modo che tale contributo non comprometta i diritti dell'accusato, ad esempio pregiudicando l'accuratezza, l'integrità e l'imparzialità delle prove. |
Motivazione | |
Il coinvolgimento dei titolari di diritti di proprietà intellettuale nelle squadre investigative comuni presenta rischi sotto il profilo dell'imparzialità dell'indagine, delle prove addotte e della tutela dei diritti della difesa. Gli Stati membri devono fare in modo che siano adeguatamente protetti i diritti della difesa e mantenute le norme sulla produzione di prove in campo penale. | |
Emendamento 28 Articolo 7, comma 1 ter (nuovo) | |
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L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riguarda la protezione dei dati di carattere personale, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 devono essere pienamente rispettati durante le indagini e le procedure giudiziarie. |
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_______________________ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. |
Motivazione | |
L'articolo 8 della Carta dichiara che "Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano" e "Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica". La direttiva intende proteggere i diritti e le libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali stabilendo orientamenti atti a determinare quando tale trattamento è legale. | |
Emendamento 29 Articolo 7 bis (nuovo) | |
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Articolo 7 bis |
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Diritto a ricevere informazioni dalle autorità di polizia |
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Gli Stati membri provvedono a che, nel caso in cui sequestrino articoli in violazione dei diritti di proprietà intellettuale o ottengano altre prove di violazioni, le autorità di polizia producano tali prove nei processi civili pendenti o futuri avverso il presunto responsabile intentati dal titolare dei diritti dinanzi a una Corte avente giurisdizione nel territorio dell'Unione europea, e a che, ove possibile, tali autorità informino il titolare dei diritti interessato o il suo rappresentante del sequestro o delle prove in questione. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che le prove siano messe a disposizione del titolare dei diritti con riserva di determinati requisiti in materia di accesso ragionevole, sicurezza o d'altro tipo, onde garantire l'integrità delle prove stesse ed evitare di compromettere l'eventuale azione penale che ne può scaturire. |
Motivazione | |
La cooperazione a livello europeo tra i settori pubblico e privato va incoraggiata. Le autorità pubbliche, comprese le autorità di polizia, dovrebbero avere la facoltà di fornire informazioni e prove al settore privato onde assicurare che possano essere intentati procedimenti civili e penali in modo efficace e proporzionato sulla base di prove materiali solide a carico degli autori di contraffazioni e pirateria. La disposizione rispetta pienamente il diritto relativo alla protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. |
- [1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
I. Introduzione: le proposte del 12 luglio 2005
1. Il 12 luglio 2005 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di Direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2005/0127(COD)); contestualmente veniva trasmessa al solo Consiglio una proposta di Decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (2005/0128(CNS)).
2. La proposta di direttiva in questione obbligava gli Stati membri a considerare reato ogni violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, compresi il tentativo, il concorso e l'istigazione. Il testo prevedeva una serie di sanzioni che andavano dalla confisca dei beni contraffatti alla reclusione dell'autore del fatto. Erano previste inoltre varie sanzioni accessorie, come la chiusura degli stabilimenti o degli esercizi commerciali impiegati per la contraffazione oppure per la commercializzazione dei beni contraffatti, oppure ancora la pubblicazione della sentenza di condanna. Tuttavia, la proposta di direttiva si limitava a prevedere un obbligo di incriminazione e di sanzione di certi fatti da parte degli Stati membri, senza precisare il livello delle pene [1].
3. Dal canto suo, la proposta di decisione quadro mirava a rafforzare le misure di diritto penale attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di violazione della proprietà intellettuale e la cooperazione fra gli Stati membri nella repressione di tali reati. In particolare, a completamento della proposta di direttiva testé ricordata, essa fissava il livello minimo delle pene previste a carico degli autori dei fatti incriminati: un massimo di almeno 4 anni di reclusione, quando tali reati siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della futura decisione quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata (2005/0003(CNS)) e nel caso in cui tali reati comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, nonché un'ammenda di un massimo di almeno 300.000 euro per gli stessi fatti.
II. La sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005 e la posizione della Commissione europea
1. Nelle more della procedura di adozione delle ricordate proposte, la Corte di giustizia, con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio, pur ribadendo che, in generale, la Comunità europea non ha competenza in materia penale, ha affermato che ciò «non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell’ambiente» (punto 49).
2. Per la Corte, inoltre, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell’atto stesso. In questo senso, la decisione quadro impugnata in quell'occasione [2], avendo per scopo e contenuto principali la protezione dell’ambiente, avrebbe dovuto essere fondata sull’art. 175 TCE (primo pilastro) e non sul Titolo VI TUE (terzo pilastro) (punto 51).
3. La Commissione europea ha quindi adottato una comunicazione [3] nella quale si spinge fino in fondo il ragionamento della Corte di giustizia e si ammettono senza limiti interventi normativi in materia penale nell’ambito del primo pilastro ed in relazione ad ogni area di competenza comunitaria potenzialmente interessata.
4. A giudizio della Commissione, la distribuzione delle competenze fra primo e terzo pilastro dovrebbe essere la seguente: le disposizioni di diritto penale necessarie ad assicurare l’effettività del diritto comunitario appartengono al primo pilastro, mentre le disposizioni “orizzontali” di diritto penale (cooperazione di polizia e giudiziaria; misure di armonizzazione nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) appartengono al terzo pilastro.
5. In tale quadro, la Commissione si è impegnata, fra l'altro, per il caso in cui una iniziativa legislativa sia ancora pendente presso il legislatore, ad apportarvi le modifiche necessarie.
III. La proposta del 26 aprile 2006
1. A seguito del dibattito suscitato dal tema, e soprattutto della riferita sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha ritenuto di dover modificare la proposta di direttiva e di ritirare la proposta di decisione quadro del 12 luglio 2005 ([4]).
2. Conseguentemente, il 26 aprile 2006 la Commissione ha trasmesso una nuova proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei ritti di proprietà intellettuale, che riprende, aggiorna e fonde le previsioni delle due precedenti iniziative.
3. In particolare, le disposizioni relative al livello delle sanzioni e agli ampi poteri di confisca che figuravano nella proposta di decisione quadro ormai sono integrate nella nuova proposta di direttiva (v. specialmente artt. 5-8). A quanto pare, è uno dei primi casi in cui la Commissione ha dato applicazione alla sua nuova dottrina in materia di diritto penale.
4. In estrema sintesi, l'art. 1 definisce l’oggetto e il campo d’applicazione della direttiva; l'art. 2 definisce la nozione di persona giuridica quale prevista dalla direttiva; l'art. 3 contiene l'obbligo di incriminazione di determinate condotte da parte degli Stati membri; gli artt. 4 e 5 precisano rispettivamente la natura e il livello delle sanzioni anche penali; l'art. 6 disciplina i poteri di confisca; l'art. 7 prevede squadre investigative comuni nella repressione delle contraffazioni; l'art. 8 contiene l'obbligo di procedibilità d'ufficio dei reati definiti dalla direttiva; infine, gli artt. 9 e 10 riguardano rispettivamente l'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.
5. Il raffronto fra la nuova proposta e le precedenti dimostra, in definitiva, che solo le disposizioni della decisione quadro relative alla competenza e al coordinamento dei procedimenti non sono state riprese nella nuova proposta. In effetti, la Commissione prevede in materia un approccio orizzontale nel quadro del suo Libro verde sui conflitti di giurisdizione e il principio del ne bis in idem nei procedimenti penali del 23 dicembre 2005 ([5]). In tale contesto, la Commissione non considera indispensabile prevedere un regime specifico per la tutela della proprietà intellettuale.
VI. Spunti problematici e posizione del Relatore
1. Il fondamento sul primo pilastro delle iniziative in materia penale è perfettamente coerente con l'interpretazione estensiva che la Commissione ha voluto dare alla sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005. Ne consegue che, se si sposa questa estensione, non vi è nulla da eccepire al riguardo. Restano tuttavia alcuni spunti problematici che la proposta della Commissione, così come modificata, non sembra aver saputo risolvere.
2. Si tratta in particolare del campo di applicazione della direttiva. Nella relazione di accompagnamento si legge che la normativa in questione è applicabile a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale degli Stati membri, come la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
3. La dichiarazione 2005/295/CE della Commissione relativa all’articolo 2 della direttiva 2004/48/CE definisce un elenco di tali diritti al fine di apportare una maggiore certezza in merito al campo di applicazione della direttiva. In tale elenco figurano, in particolare, i "diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari".
4. Ora, che anche alla materia brevettuale si applichino sanzioni penali definite a livello comunitario non sembra particolarmente convincente di per sé, né coerente con l'approccio seguito in materia negli ultimi anni dal legislatore comunitario.
5. Di per sé, non si avverte l'urgenza stringente di intervenire mediante sanzioni penali perchè la tutela dei brevetti è già assistita in numerosi Stati membri da sanzioni a carattere penale (ammenda e reclusione): è il caso, per esempio, degli ordinamenti tedesco [6], austriaco [7], danese [8], spagnolo[9], francese [10], ungherese [11], italiano [12], olandese [13] e portoghese [14]. Pertanto, benché vada segnalata l'assenza di una tutela penale in altri ordinamenti (come quello inglese, belga e greco), l'introduzione di una tale disciplina a livello comunitario porterebbe piuttosto ad una sovrapposizione ed un appesantimento del quadro normativo, salvo a voler immaginare che, per via di un'esplicita previsione della direttiva (da introdurre con un apposito emendamento), o per via della operatività implicita del cd. primato del diritto comunitario ([15]), la legislazione comunitaria in materia si sostituisca completamente a quella nazionale.
6. In secondo luogo, voler applicare sanzioni penali alla materia dei brevetti sembra in palese contraddizione con la posizione assunta dal Parlamento europeo che, nella sua plenaria del 6 luglio 2005, ha rigettato la proposta della Commissione concernente una direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (2002/0047 (COD)): se il Parlamento europeo, a larghissima maggioranza [16], ha ritenuto allora inopportuna una disciplina della materia, prevedere adesso sanzioni penali a tutela dei brevetti (per i quali appunto manca una regolamentazione) equivarrebbe ad un'anticipazione frammentaria e pericolosa di una disciplina che, per la sua complessità, deve essere quanto più organica e condivisa possibile.
7. Alla luce di quanto sopra, il Relatore presenta emendamenti agli artt. 1 e 2 della proposta di direttiva al fine di delimitarne il campo di applicazione e di offrire le opportune definizioni. Concretamente, si viene ad escludere dal raggio di azione della direttiva la materia dei brevetti, stabilendo che, nelle more di una più compiuta disciplina dei brevetti a livello comunitario (da adottarsi con apposita, futura direttiva), le previsioni contenute nella proposta di cui trattasi non si applicano ai brevetti. In tal modo non si pregiudicherebbe il contenuto (anche di natura penale) delle future disposizioni in materia brevettuale. Inoltre, si circoscrive il campo di applicazione della direttiva quei soli diritti della proprietà intellettuale che sono oggetto di disciplina comunitaria.
8. Infine, per ragioni di coerenza del testo, si propongono lievi modifiche del considerando 5 e della rubrica dell'art. 2, nonché formulazioni più chiare e razionali degli articoli 5, 6 e 7.
VI. Futuri sviluppi
1. Il Relatore si auspica che, nell'elaborare le future strategie della lotta alla pirateria e alla contraffazione e con l'avvio di una fase di maggiore armonizzazione della materia, il legislatore comunitario valuti l'opportunità di trovare forme e modi per sanzionare anche coloro che acquistano merci di provenienza illecita.
Traduzione esterna
- [1] In effetti, la Corte di giustizia (cfr. sent. 21 settembre 1989, causa C-68/88, Commissione c. Repubblica ellenica) tradizionalmente autorizza solo la cd. tecnica dell’assimilazione: la norma comunitaria può prevedere che le disposizioni penali interne poste a protezione di certi interessi nazionali si applichino anche a tutela dei corrispondenti interessi comunitari, così combinandosi le due previsioni in una nuova norma incriminatrice. Ciò significa che il diritto comunitario può prevedere la rilevanza penale di certi comportamenti, ma deve lasciare spazio alla competenza degli Stati membri per ciò che riguarda concretamene l’individuazione e l’applicazione delle sanzioni.
- [2] Decisione quadro del Consiglio 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.
- [3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005, COM(2005)0583.
- [4] Cfr. art. 250, comma 2°, TCE: "fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario". Si ritiene che nel potere di modifica sia incluso anche il potere di ritirare una proposta: cfr. parere della commissione giuridica del 22 marzo 2006 sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti davanti al legislatore comunitario (2005/2214(INI)).
- [5] COM(2005)0696.
- [6] Cfr. § 142 del Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) del 16 dicembre 1980.
- [7] Cfr. artt. 147 e 149 del Patentgesetz 1970, come modificato dalla legge federale n. I 143.
- [8] Cfr. sezione 57 del Danish Patents Act, n. 479 del 20 dicembre 1967.
- [9] Cfr. art. 273 del Código penal, così come modificato dalla legge organica n. 10/1995 del 23 novembre 1995.
- [10] Cfr. art. L. 615-14 del Code de la propriété intellectuelle del 26 gennaio 1990 e successive modificazioni.
- [11] Cfr. art. 329/D del codice penale.
- [12] Cfr. gli artt. 473 e 474 del codice penale che puniscono rispettivamente i fatti di "contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali" e di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ", nonché l'art. 475 che prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
- [13] Cfr. art. 45 del Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) del 1910 e art. 79, num. 1, del Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) del 1995.
- [14] Cfr. artt. 261 e 262 del Código da Propiedade Industrial (decreto-legge n. 16/95 del 24 gennaio 1995 e successive modificazioni).
- [15] Come è noto, a questo primato corrisponde l’obbligo per il giudice nazionale di applicare integralmente il diritto comunitario, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria (cfr. per tutte Corte di giustizia, sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, in Racc., 1978, p. 629, punto 24).
- [16] 648 voti contrari, 14 favorevoli e 18 astenuti.
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (29.11.2006)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD))
Relatore per parere: David Hammerstein Mintz
BREVE MOTIVAZIONE
In seguito a una recente sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-176/03, la Commissione intende proporre una direttiva sulle misure penali e i diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 95 del trattato.
Fatta salva la competenza della commissione giuridica è opportuno notare che esistono gravi preoccupazioni sull'ampia interpretazione, da parte della Commissione europea, della sentenza, contenuta nella comunicazione COM(2005)583, e di conseguenza sulla base giuridica della proposta.
Per quanto riguarda le questioni di competenza della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, i principali elementi da prendere in considerazione sono i seguenti:
(a) campo di applicazione della direttiva;
(b) definizione di "bilancia commerciale";
(c) definizione di "violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale";
(d) penalizzazione dell'istigazione e dell'incitamento;
(e) squadre investigative comuni;
(f) diritti fondamentali.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione di tale atto normativo consiste nella lotta contro la contraffazione e la pirateria, in particolare nei settori della musica, dei beni di lusso, dell'abbigliamento e affini. Sussistono tuttavia serie preoccupazioni riguardanti i possibili effetti della direttiva in questione quando le misure volte a lottare contro la contraffazione e la pirateria sono assolutamente generalizzate e ritenute applicabili a tutti i tipi di diritti di proprietà intellettuale. Occorre sottolineare che le violazioni di taluni diritti di proprietà intellettuale variano a seconda della natura e del tipo di violazione, il che significa che anche le misure volte a lottare contro le violazioni di tali diritti devono essere diversificate. Esiste una distinzione tra le violazioni brevettuali commesse durante la normale attività commerciale, come lo sviluppo legittimo di prodotti, e la contraffazione e la pirateria con intento fraudolento e doloso. Esistono ricorsi civili per le violazioni brevettuali e i presunti trasgressori non devono essere equiparati a criminali quali pirati e contraffattori. Potrebbe accadere che una società debba violare intenzionalmente un brevetto per dimostrare che il brevetto in questione non è valido, e ciò contribuisce all'innovazione. In tale ambito, la violazione deve restare una questione civile come lo è attualmente, a meno che la violazione stessa non costituisca una grave minaccia per la salute o la sicurezza pubblica.
Bilancia commerciale
Il riferimento alla bilancia commerciale è stato introdotto ma non è stato definito dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo sugli ADPIC). Ciononostante il linguaggio dell'accordo sugli ADPIC, l'utilizzo di quella locuzione in tutto il testo dell'accordo e il contesto aiutano a interpretare il concetto. Si tratta unicamente di una violazione a scopo di lucro che causa una perdita diretta significativa per il titolare di un diritto di proprietà intellettuale; lo scambio senza scopo di lucro di contenuto acquisito legalmente tra persone fisiche deve essere escluso dal campo di applicazione della direttiva.
Dato che la proposta legislativa intende penalizzare la violazione soltanto su scala commerciale, è essenziale disporre di una definizione chiara al fine di evitare l'incertezza giuridica. Non possiamo dipendere dalla prassi degli Stati membri in quel settore poiché essa varia da uno Stato membro all'altro.
Violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale
Soltanto gli atti di violazione intenzionali possono essere sanzionati con misure penali. Essi riguardano unicamente quei casi in cui l'autore del reato è consapevole della violazione nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e agisce intenzionalmente e con premeditazione. In tal senso deve essere operata una distinzione. Una violazione non deve essere considerata intenzionale semplicemente perché rientra in un'attività intenzionale come l'ascolto di musica o la visione di film.
Istigazione e incitamento
È importante distinguere tra le violazioni brevettuali commesse nella normale attività commerciale (sviluppo legittimo di prodotti) e la contraffazione e la pirateria con intento fraudolento e doloso, reati spesso perpetrati da organizzazioni criminali. Per quanto riguarda la maggior parte dei reati gravi occorre conservare le sanzioni penali per l'istigazione e l'incitamento a delinquere. La penalizzazione dell'istigazione e dell'incitamento è sproporzionata in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Carta dei diritti fondamentali deve essere pienamente rispettata, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3 che stabilisce che "l'intensità delle pene non dev'essere sproporzionata al reato".
Squadre investigative comuni
L'articolo 7 della proposta autorizza gli esperti e i rappresentanti del titolare dei diritti di proprietà intellettuale a fornire la propria assistenza alle indagini. Benché sia il titolare dei diritti di proprietà intellettuale a poter individuare inequivocabilmente i propri beni e prodotti, la questione merita di essere trattata con attenzione.
In primo luogo, visto che è il titolare ad autorizzare o vietare l'uso del proprio prodotto intellettuale, e a causa della protezione del titolare, soltanto i rappresentanti debitamente autorizzati e muniti di mandato possono assistere la squadra investigativa. In secondo luogo, l'assistenza fornita dal titolare dei diritti di proprietà intellettuale o dal suo rappresentante deve essere limitata per evitare la "privatizzazione" della procedura penale. Un coinvolgimento più esteso o più attivo dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale costituirebbe un rischio per lo svolgimento equo e imparziale delle indagini e del procedimento penale.
Diritti fondamentali
La Carta dei diritti fondamentali deve essere pienamente rispettata quando si definiscono reati e sanzioni, così come nel corso delle indagini e del procedimento giudiziario. Particolare attenzione va rivolta ai seguenti articoli della Carta: articolo 8 sulla protezione dei dati, articolo 47 sul processo equo e articolo 49 sulla legalità e la proporzionalità dei reati e delle pene.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 9 | |
(9) Al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali riguardanti le violazioni della proprietà intellettuale, è necessario che questi non siano subordinati alla dichiarazione o all’accusa della vittima del reato. |
soppresso |
Motivazione | |
Le autorità preposte alle indagini penali non devono poter agire di propria iniziativa prima della presentazione di una denuncia da parte del titolare dei diritti. Poiché le disposizioni in materia di licenze non sono rese pubbliche, il titolare dei diritti ha fondamentalmente la facoltà di disporre dei suoi diritti come ritiene opportuno. | |
Emendamento 2 Considerando 9 bis (nuovo) | |
|
(9 bis) I diritti illustrati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbero essere pienamente rispettati quando si definiscono i reati e le sanzioni, durante le indagini e nel corso delle procedure giudiziarie. |
Emendamento 3 Articolo 1, paragrafo 1 | |
La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. |
La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per combattere e scoraggiare la violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale. |
Motivazione | |
Il presente emendamento ristabilisce il linguaggio utilizzato dall'accordo sugli ADPIC (art. 61), sul quale si basa la proposta in questione. | |
Emendamento 4 Articolo 1, comma 2 | |
Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri. |
Essa armonizza tali misure penali a livello comunitario ove opportuno per combattere la violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale commessa sotto l'egida di un'organizzazione criminale o nel caso in cui comporti un rischio per la salute o la sicurezza. |
Motivazione | |
Il presente emendamento ristabilisce il linguaggio utilizzato dall'accordo ADPIC (art. 61), sul quale si basa la proposta in questione. | |
Emendamento 5 Articolo 1, comma 2 bis (nuovo) | |
|
Fatte salve le misure già esistenti negli Stati membri, le misure stabilite nella presente direttiva si applicano esclusivamente alla contraffazione intenzionale di un marchio e alla pirateria del diritto d'autore. |
Motivazione | |
È importante distinguere tra le violazioni brevettuali nella pratica normale di un'attività commerciale, quali lo sviluppo legittimo dei prodotti, e la contraffazione e pirateria a scopo fraudolento e intenzionale. Si prevedono ricorsi di diritto civile per le violazioni brevettuali e i presunti contraffattori di brevetti non dovrebbero essere equiparati a criminali come i pirati e i contraffattori. Nel caso delle violazioni brevettuali, ciò interferirebbe con i sistemi di diritto civile degli Stati membri. | |
Emendamento 6 Articolo 1, comma 2 ter (nuovo) | |
|
Lo scambio senza fini di lucro di un contenuto acquisito legalmente tra singoli è escluso dal campo d'applicazione della presente direttiva. |
Motivazione | |
La proposta intende sanzionare esclusivamente la violazione su scala commerciale (art.3). | |
Emendamento 7 Articolo 2, titolo | |
Definizione |
Definizioni |
Motivazione | |
È auspicabile che sia definita la nozione di contraffazione, di fondamentale rilevanza ai fini dell'applicazione della presente proposta di direttiva. Per comminare sanzioni occorre una definizione chiara della nozione di contraffazione comprensiva di tutte le forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale compresa la detenzione di merci contraffatte. | |
Emendamento 8 Articolo 2, comma 1 bis (nuovo) | |
|
Ai fini della presente direttiva, per "violazione su scala commerciale" si intende la violazione a fini di lucro di un diritto di proprietà intellettuale che causi una considerevole perdita diretta al titolare di tale diritto. |
Motivazione | |
Benché la proposta intenda sanzionare esclusivamente la violazione su scala commerciale (art. 3), tale nozione non è definita; è opportuno stabilire una chiara definizione onde evitare l'incertezza giuridica. Sebbene l'accordo ADPIC non definisca il significato di "scala commerciale", il contesto degli ADPIC, l'utilizzazione di detta espressione in tutto il testo e le analisi del processo negoziale degli ADPIC chiariscono la definizione. | |
Emendamento 9 Articolo 2, comma 1 ter (nuovo) | |
|
Ai fini della presente direttiva, si intende per "violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale" una violazione deliberata e consapevole di detto diritto. |
Emendamento 10 Articolo 2, comma 1 quater (nuovo) | |
|
Ai fini della presente direttiva, la "contraffazione" include: |
|
a) la detenzione senza legittimo motivo, l'importazione sotto qualsiasi regime doganale o l'esportazione di merci recanti un marchio contraffatto; |
|
b) l'offerta alla vendita o la vendita di merci recanti un marchio contraffatto; |
|
c) la riproduzione, l'imitazione, l'utilizzazione, l'apposizione, la soppressione, la modifica di un marchio, un marchio collettivo o un marchio collettivo di certificazione, in violazione dei diritti conferiti dalla sua registrazione e dei divieti che ne derivano; |
|
d) la consegna deliberata di un prodotto o la fornitura di un servizio avente un marchio registrato diverso da quello del prodotto o servizio richiesto. |
Motivazione | |
È auspicabile definire la nozione di contraffazione che svolge un ruolo centrale in sede di applicazione della presente proposta di direttiva. Per comminare sanzioni occorre una definizione chiara della nozione di contraffazione comprensiva di qualsiasi forma di violazione dei diritti di proprietà intellettuale compresa la detenzione di merci contraffatte. | |
Emendamento 11 Articolo 3 | |
Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo di violazione, la complicità e l’istigazione. |
Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato la violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale. |
Motivazione | |
Le sanzioni penali per la complicità e l'istigazione a delinquere devono essere riservate ai reati più gravi; penalizzare la complicità e l'istigazione potrebbe risultare disproporzionato nel caso di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. | |
Emendamento 12 Articolo 3, comma 1 bis (nuovo) | |
|
Inoltre, gli Stati membri garantiscono che il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione a tali violazioni siano considerati reati penali qualora il tentativo di violazione, la complicità o l'istigazione: |
|
(a) si effettui per sostenere il crimine organizzato, o |
|
(b) costituisca una seria minaccia per la salute e la sicurezza. |
Motivazione | |
È importante distinguere tra le violazioni brevettuali nella pratica normale di un'attività commerciale (sviluppo legittimo di prodotti) che possono portare a violare brevetti invalidi e la contraffazione e la pirateria a scopo fraudolento e deliberato, spesso messe in atto dalle organizzazioni criminali. Le sanzioni penali per la complicità e l'istigazione a delinquere devono essere riservate ai reati più gravi; penalizzare la complicità e l'istigazione potrebbe risultare disproporzionato nel caso di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. | |
Emendamento 13 Articolo 3, comma 1 ter (nuovo) | |
|
Le sanzioni penali non si applicano nel caso dell'importazione parallela di merci originali che sono state commercializzate previo assenso del titolare dei diritti di proprietà intellettuale in un paese terzo. |
Emendamento 14 Articolo 4, paragrafo 2, alinea | |
2. Per i reati di cui all’articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l’applicazione, ove opportuno, delle seguenti sanzioni: |
2. Per i reati di cui all’articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l’applicazione, ove opportuno e se richiesto dall'interesse pubblico, delle seguenti sanzioni: |
Motivazione | |
Si tratta di violazioni gravi dei diritti fondamentali, ed è quindi auspicabile che siano giustificate da un interesse comune. | |
Emendamento 15 Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) | |
a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale; |
a) la distruzione anticipata totale dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale, fatta salva la conservazione senza cauzione di campioni da apportare come prova; |
Motivazione | |
Per motivi di sicurezza si propone la distruzione rapida e integrale dei beni lesivi del diritto di proprietà intellettuale tranne gli elementi necessari per l'indagine. Tale provvedimento evita altresì di sostenere le esose e dispendiose spese di custodia. La visualizzazione del deposito può essere compiuta fotografandolo al momento della scoperta. Se del caso, la distruzione dello stesso può essere subordinata all'accordo o alla mancata opposizione alla chiamata in causa qualora sia identificato senza che si tratti di un riconoscimento di colpevolezza. | |
Emendamento 16 Articolo 4, paragrafo 2, lettera g bis) (nuova) | |
|
g bis) un ordine che richieda il pagamento, da parte del contraffattore, delle spese di custodia dei beni confiscati. |
Motivazione | |
Al contraffattore dovrebbe poter essere comminata la sanzione complementare di pagare le spese di custodia dei beni conservati per i fini dell'indagine tanto più che tali spese possono risultare cospicue qualora i prodotti conservati, anche se in piccole quantità siano voluminosi e le indagini si protraggano nel tempo. | |
Emendamento 17 Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) | |
a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi; b) di un massimo non inferiore a 300 000 euro per i casi di cui al paragrafo 1. |
In caso di sanzioni pecuniarie il giudice di ogni Stato membro determina l'importo dell'ammenda comminata tenendo conto del danno causato, del valore dei beni del reato o del correlato beneficio e, quale elemento principale di cui tener conto in tutti i casi, della situazione economica del contraffattore, detratta dal suo patrimonio, dai suoi redditi, dai suoi oneri e doveri familiari e da altre circostanze personali. |
Motivazione | |
La determinazione di importi fissi per le ammende applicabili alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dal presente articolo appare eccessivamente rigida e difficilmente compatibile con il principio di sussidiarietà. L'emendamento rispetta tale principio pur preservando l'obiettivo dell'armonizzazione cui mira la proposta. | |
Emendamento 18 Articolo 6 | |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. |
Gli Stati membri, senza violare i diritti fondamentali, adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano gravi e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. |
Motivazione | |
È preoccupante il fatto che l'articolo 6 riguardi unicamente reati commessi nel contesto della criminalità organizzata. Tale articolo potrà essere utile soltanto se applicabile a tutti i reati che causino ai titolari dei diritti seri danni commerciali, indipendentemente dal fatto che vengano commessi nel contesto della criminalità organizzata. L'articolo 6 della proposta di decisione quadro dovrà pertanto cancellare il riferimento alla criminalità organizzata, sostituendolo con il termine "reati gravi". | |
Emendamento 19 Articolo 7 | |
Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all’articolo 3 della direttiva. |
Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti ed esperti debitamente incaricati forniscano informazioni alle squadre investigative comuni che indagano su violazioni di cui all’articolo 3 della direttiva. |
Motivazione | |
La formulazione del presente articolo è troppo vaga. È legittimo che la Corte autorizzi ogni parte a disporre di propri esperti. Tuttavia, si deve limitare il diretto coinvolgimento dei rappresentanti del titolare dei diritti di proprietà intellettuale all'indagine; in caso contrario, i titolari dei diritti potrebbero mettere a rischio le procedure penali compromettendo l'imparzialità e l'equità delle indagini. Il testo proposto dalla Commissione è sproporzionato; la questione dovrebbe essere lasciata all'interpretazione dei tribunali. | |
Emendamento 20 Articolo 7, comma 1 bis (nuovo) | |
|
L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riguarda la protezione dei dati di carattere personale, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati1 devono essere pienamente rispettate durante le indagini e le procedure giudiziarie. |
|
_______________________ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. |
Motivazione | |
L'articolo 8 della Carta dichiara che "Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano" e "Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica". La direttiva intende proteggere i diritti e le libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali stabilendo orientamenti atti a determinare quando tale trattamento è legale. | |
Emendamento 21 Articolo 8 | |
Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui all’articolo 3 non sia subordinata alla dichiarazione o all’accusa di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio. |
Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui all’articolo 3 sia consentita anche in mancanza di dichiarazione o d'accusa di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio. |
Motivazione | |
Nello specificare le condizioni d'avvio del procedimento penale, tale emendamento preserva l'elasticità del dispositivo proposto. È quanto mai rilevante, specie allorquando è in gioco la salute pubblica e nei casi in cui il titolare del diritto sia indeterminato, che il procedimento penale possa essere avviato in mancanza di una dichiarazione della vittima del reato. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale |
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Riferimenti |
COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD) |
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Commissione competente per il merito |
JURI |
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Parere espresso da |
ITRE |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
David Hammerstein Mintz |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
11.9.2006 |
10.10.2006 |
23.11.2006 |
28.11.2006 |
|
||
Approvazione |
28.11.2006 |
||||||
Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
31 4 0 |
|||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vasto |
||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar |
||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
|
||||||
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
|
||||||
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (12.12.2006)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD))
Relatore per parere: Rainer Wieland
BREVE MOTIVAZIONE
In seguito alla sentenza del 13 settembre 2005 (Causa C 176/03 Commissione contro Consiglio) della Corte di giustizia europea, la Commissione europea ha modificato la proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
La questione della protezione della proprietà intellettuale è di particolare importanza per le società europee, che devono essere sicure della redditività dei loro investimenti. Senza tale protezione della proprietà intellettuale, gli investimenti europei e conseguentemente l'innovazione potrebbero subire ritardi.
Esiste la necessità a livello europeo della definizione di alcuni concetti comuni al fine di rendere più efficace la lotta alla contraffazione e alla pirateria: la presente proposta stabilisce quindi delle definizioni comuni e dei livelli comuni per le sanzioni. Tale proposta intende inoltre facilitare le investigazioni penali connesse alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
Il relatore per parere sostiene la proposta di direttiva, ma richiama l'attenzione sulla necessità di definire con precisione termini importanti nella direttiva, specialmente se costituiscono una componente centrale della definizione di violazione.
EMENDAMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 8 | |
(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni. |
soppresso |
Motivazione | |
Per motivi di politica giuridica generale occorre respingere ciò che può apparire come la privatizzazione dell'azione penale a favore degli interessi individuali implicati. Nelle società democratiche in cui vige lo stato di diritto, lo Stato gode di un monopolio legale sull'uso della forza. I privati non hanno il diritto di avvalersi di misure a carattere penale per lottare contro le violazioni della legge commesse da loro concittadini. | |
Emendamento 2 Considerando 9 bis (nuovo) | |
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(9 bis) I diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere pienamente rispettati in sede di definizione dei reati e delle sanzioni penali, nell'ambito delle indagini e nel corso dei procedimenti penali. |
Emendamento 3 Articolo 1, comma 2 | |
Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri. |
Nel suo campo di applicazione rientrano quanto meno i seguenti diritti di proprietà intellettuale: |
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a) diritto d'autore, |
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b) diritti connessi al diritto d'autore, |
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c) diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, |
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d) diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori, |
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e) diritti relativi ai marchi, |
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f) diritti relativi ai disegni e modelli, |
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g) diritti relativi ai modelli di utlilità. |
Motivazione | |
L'ambito di applicazione materiale della presente direttiva deve essere formulato in modo più preciso per corrispondere all'obiettivo di una legislazione migliore, più trasparente e più comprensibile. | |
Non può essere compito della Commissione stabilire, pubblicando "pareri" l'interpretazione della direttiva quanto alla sua portata, aggirando in tal modo il legislatore. | |
L'elenco ripreso dall'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE permette inoltre più facilmente alla commissione competente, ove lo ritenga opportuno, di estrarre, con votazioni per parti separate, taluni settori concreti dal campo di applicazione. | |
Emendamento 4 Articolo 1, comma 2 bis (nuovo) | |
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In particolare la presente direttiva non si applica alle violazioni di un diritto di proprietà intellettuale collegato a: |
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- brevetti, modelli di utilità e certificati complementari di protezione; |
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- importazione parallela di merci originali commercializzate con l'accordo del titolare dei diritti in un paese terzo. |
Motivazione | |
Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere limitato. | |
Emendamento 5 Articolo 2, comma 1 bis (nuovo) | |
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Ai fini della presente direttiva per "violazioni commesse su scala commerciale" si intendono i fatti commessi con l'intento di conseguire un profitto economico o commerciale diretto, o i fatti commessi su scala talmente ampia da poter causare una considerevole perdita diretta al titolare del diritto in questione. |
Motivazione | |
L'espressione "su scala commerciale" è fondamentale per la definizione del reato e va definita con precisione. Essa deve comprendere non solo i fatti commessi nel perseguimento di un interesse economico commerciale, ma anche gli atti gravi di pirateria su larga scala, vale a dire non riguardanti un uso individuale o personale, che possono non comportare un vantaggio economico per l'autore del reato ma possono provocare un danno cospicuo al titolare del diritto. | |
Emendamento 6 Articolo 3, comma 1 bis (nuovo) | |
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Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale, se commessa su scala commerciale, dei diritti relativi ai marchi consistente nell’utilizzo di un segno identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato. |
Motivazione | |
È opportuno definire separatamente le violazioni dei diritti d'autore e quelle dei diritti relativi ai marchi. | |
Emendamento 7 Articolo 4, paragrafo 2 | |
2. Per i reati di cui all’articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l’applicazione, ove opportuno, delle seguenti sanzioni: |
2. Per i reati di cui all’articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l’applicazione, ove opportuno, delle misure necessarie affinché alla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, quali: |
a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale; |
a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; |
b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato principalmente per commettere la violazione in questione; |
b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; |
c) l’interdizione, permanente o temporanea, di esercitare attività commerciali; |
c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; |
d) l’assoggettamento a controllo giudiziario; |
d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; |
e) la liquidazione giudiziaria; |
e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato; |
f) l’esclusione dal godimento di benefici e aiuti pubblici; |
f) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie; |
g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. |
g) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale. |
Motivazione | |
Si veda la motivazione relativa al primo emendamento. Va aggiunto che il contenuto e la formulazione del pertinente elenco di sanzioni non vanno “reinventati” per ogni nuovo testo legislativo. Pertanto, le sanzioni proposte alle lettere da a) a e) sono state tratte dalla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (2005/003 (CNS) 8496/1/06) e integrate da proposte specifiche figuranti nel testo originario qui in esame. | |
Emendamento 8 Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) | |
a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale; |
a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale e, ove opportuno, il sequestro e la distruzione dei materiali o elementi che sono serviti principalmente alla creazione o fabbricazione delle merci in questione; |
Motivazione | |
Chiarimento. | |
Emendamento 9 Articolo 6 | |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. |
Nei casi previsti all’articolo 5 della presente direttiva gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati. |
Motivazione | |
Questi poteri di confisca ampliati dovrebbero riferirsi alle stesse violazioni e reati a cui si applica la direttiva. | |
Emendamento 10 Articolo 6 bis (nuovo) | |
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Articolo 6 bis |
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Sviamento di potere |
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Gli Stati membri assicurano che, mediante misure penali, civili e procedurali, il ricorso abusivo a minacce di sanzioni penali possa essere vietato e soggetto a sanzioni. |
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Gli Stati membri vietano gli abusi procedurali, in particolare qualora vengano applicate misure penali per far rispettare norme di diritto civile. |
Motivazione | |
La possibilità per un titolare di diritti di dissuadere potenziali violatori (ossia concorrenti) aumenta notevolmente se egli può minacciare questi ultimi di sanzioni penali. Sia il diritto internazionale che quello europeo impongono la prevenzione di abusi dei diritti di proprietà intellettuale. L’abuso pregiudica la libera concorrenza in violazione degli articoli 28 e seguenti e 81 e seguenti del trattato CE. | |
Emendamento 11 Articolo 6 ter (nuovo) | |
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Articolo 6 ter |
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Diritti della difesa |
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Gli Stati membri assicurano che i diritti della difesa siano debitamente tutelati e garantiti. |
Emendamento 12 Articolo 7 | |
Articolo 7 |
soppresso |
Squadre investigative comuni |
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Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all’articolo 3 della direttiva. |
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Motivazione | |
Ciò che potrebbe sembrare la privatizzazione dell’azione penale a favore degli interessi di singole parti in causa va respinto per questioni di politica giuridica generale. Nelle società democratiche in cui vige lo stato di diritto, lo Stato è dotato del monopolio legale dell’uso della forza. Soggetti privati non hanno il diritto di esercitare l’azione penale al fine di combattere violazioni della legge commesse da concittadini. | |
Emendamento 13 Articolo 8 bis (nuovo) | |
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Articolo 8 bis |
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Protezione dei dati di carattere personale |
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L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che verte sulla protezione dei dati di carattere personale, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1, devono essere pienamente rispettati nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari. |
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_______________________ 1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 |
Motivazione | |
L’articolo 8 della Carta recita: “Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano” e “Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.” La direttiva è intesa a proteggere i diritti e le libertà delle persone in ordine al trattamento dei dati personali stabilendo i principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale |
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Riferimenti |
COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD) |
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Commissione competente per il merito |
JURI |
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Parere espresso da |
LIBE 6.9.2005 |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Rainer Wieland 13.10.2005 |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
6.11.2006 |
11.12.2006 |
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Approvazione |
11.12.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
23 17 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Kartika Tamara Liotard |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
Titolo |
Misure penali volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale |
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Riferimenti |
COM(2006)0168 - COM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
26.4.2006 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 6.9.2005 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 6.9.2005 |
IMCO 6.9.2005 |
LIBE 6.9.2005 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 21.11.2005 |
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Relatore Nomina |
Nicola Zingaretti 15.9.2005 |
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Esame in commissione |
28.11.2005 |
12.9.2006 |
20.11.2006 |
27.2.2007 |
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20.3.2007 |
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Approvazione |
20.3.2007 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
22 3 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Nicola Zingaretti |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Toine Manders, Umberto Guidoni |
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Deposito |
23.3.2007 |
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