RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione
27.3.2007 - (COM(2006)0135 – C6‑0100/2006 – 2006/0042(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Sharon Bowles
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione
(COM(2006)0135 – C6‑0100/2006 – 2006/0042(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0135)[1],
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0100/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6‑0077/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 1 | |
1. Per effettuare un confronto del prodotto interno lordo (PIL) in termini di volume tra gli Stati membri è essenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d’Acquisto (PPA) che rispecchino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri. |
1. Per effettuare un confronto diretto del prodotto interno lordo (PIL) in termini di volume tra gli Stati membri è essenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d’Acquisto (PPA) che eliminino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri. |
Motivazione | |
Il termine "eliminare" risulta più preciso. | |
Emendamento 2 Considerando 3 | |
3. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali1, va applicato congiuntamente alla parte 15 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 dal titolo “Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali”. Lo stesso articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che l’obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base delle Parità di Potere d’Acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari, è inferiore al 75% della media comunitaria. In assenza di PPA regionali, si ricorre alle PPA nazionali per redigere l’elenco delle regioni suscettibili di beneficiare dei Fondi strutturali; esse possono essere utilizzate anche per determinare l’importo dei finanziamenti da attribuire a ciascuna regione. |
3. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione1, le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: "il livello NUTS 2") ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 20032, il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75% del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento. In assenza di PPA regionali, si ricorre alle PPA nazionali per redigere l’elenco delle regioni suscettibili di beneficiare dei Fondi strutturali; esse possono essere utilizzate anche per determinare l’importo dei finanziamenti da attribuire a ciascuna regione. |
_____________ 1 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. |
_____________ 1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6). |
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2 GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1). |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad adeguare il considerando in conformità della legislazione in vigore. | |
Emendamento 3 Considerando 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Si incoraggiano gli Stati membri a fornire dati sulle parità di potere d’acquisto a livello regionale. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a incoraggiare l'elaborazione di dati della massima precisione. | |
Emendamento 4 Considerando 4 | |
4. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione1, va applicato congiuntamente alla parte 15 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 dal titolo “Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali”. Lo stesso articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che il Fondo fornisce contributi finanziari a progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato sull’Unione europea in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri aventi un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato sulla base delle Parità di Potere d’Acquisto, inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano attuato un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all’articolo 104 C del trattato. |
4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che abbiano attuato un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato. |
_____________ 1 GU L 161 del 26.06.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. |
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Motivazione | |
Cfr. la motivazione all'emendamento 2. | |
Emendamento 5 Considerando 6 | |
6. Le metodologie e le pratiche attualmente in uso nell’Unione europea, disciplinate al momento come programmi statistici particolari dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie7, dovranno essere inserite in futuro in un quadro giuridico. |
6. La Commissione (Eurostat) raccoglie di già ogni anno volontariamente informazioni di base sulle parità di potere di acquisto fornite dagli Stati membri, un'attività che in questi ultimi è ormai divenuta una prassi consolidata. Occorre tuttavia un quadro giuridico per assicurare lo sviluppo, la produzione e la divulgazione sostenibili delle parità di potere d'acquisto.. |
___________________ 1 GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
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Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad assicurare che il regolamento in esame confermi una prassi volontaria esistente e garantisca certezza giuridica per il futuro. | |
Emendamento 6 Considerando 6 bis (nuovo) | |
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(6 bis) Occorre mantenere l'attuale prassi di fornire regolarmente i risultati preliminari, onde garantire la disponibilità di dati più aggiornati possibile. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad aggiornare il testo in base alla prassi corrente.. | |
Emendamento 7 Considerando 7 | |
7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. |
7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1. Tali disposizioni di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e/o a completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.. |
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_________________ 1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). |
Motivazione | |
Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. | |
Emendamento 8 Considerando 7 bis (nuovo) | |
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7 bis. Poiché gli scopi del presente regolamento, ossia la definizione di norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Motivazione | |
Considerando sulla sussidiarietà basato sulla formulazione standard di cui al punto 10.15.4 della Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. | |
Emendamento 9 Articolo 1 | |
Il presente regolamento persegue l’obiettivo di fissare norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto (PPA), nonché per il loro calcolo e la loro diffusione. Le PPA rispecchiano unicamente le differenze dei livelli di prezzo e delle ponderazioni della spesa. |
Il presente regolamento persegue l’obiettivo di fissare norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto (PPA), nonché per il loro calcolo e la loro diffusione. |
Motivazione | |
Per l'esattezza, potrebbero essere previsti anche convertitori di valuta; è preferibile lasciare la definizione di cui all'articolo 3, lettera i). | |
Emendamento 10 Articolo 2, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) | |
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La frequenza minima di raccolta dei dati figura nell'allegato I. Una frequenza di raccolta maggiore è prevista soltanto in circostanze debitamente motivate. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad evitare requisiti eccessivamente gravosi. | |
Emendamento 11 Articolo 3, lettera f) | |
f) “voce”: un bene o un servizio definito con precisione ai fini della rilevazione dei prezzi; |
Non concerne la versione italiana. |
Motivazione | |
Non concerne la versione italiana. | |
Emendamento 12 Articolo 3, lettera l) | |
l) “indicatori di rappresentatività”: i contrassegni o gli altri indicatori che segnalano le voci selezionate dai paesi come rappresentative; |
l) “indicatori di rappresentatività”: i contrassegni o gli altri indicatori che segnalano le voci selezionate dagli Stati membri come rappresentative; |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad assicurare la coerenza con l'articolo 3, lettera j). | |
Emendamento 13 Articolo 3, lettera m) | |
m) “equi rappresentatività”: la proprietà richiesta per la composizione dell’elenco delle voci di una posizione di base secondo la quale ciascun paese è in grado di rilevare il prezzo di quel numero di prodotti rappresentativi che è compatibile con l’eterogeneità dei prodotti e dei livelli dei prezzi inclusi nella posizione di base e la sua spesa per la posizione di base; |
m) “equi rappresentatività”: la proprietà richiesta per la composizione dell’elenco delle voci di una posizione di base secondo la quale ciascuno Stato membro è in grado di rilevare il prezzo di quel numero di prodotti rappresentativi che è compatibile con l’eterogeneità dei prodotti e dei livelli dei prezzi inclusi nella posizione di base e la sua spesa per la posizione di base; |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 12. | |
Emendamento 14 Articolo 3, lettera p) | |
p) “anno di riferimento”: l’anno civile cui si riferiscono i risultati annuali; |
p) “anno di riferimento”: l’anno civile cui si riferiscono determinati risultati annuali; |
Motivazione | |
Precisione linguistica. | |
Emendamento 15 Articolo 4, paragrafo 1, alinea | |
1. La Commissione ha il compito di: |
1. La Commissione (Eurostat) ha il compito di: |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza tra regolamenti, essendo questa la formula standard. | |
Emendamento 16 Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) | |
d) sviluppare la metodologia in consultazione con gli Stati membri; |
d) sviluppare e divulgare la metodologia in consultazione con gli Stati membri; |
Motivazione | |
La Commissione deve essere responsabile altresì della divulgazione della metodologia agli Stati membri. | |
Emendamento 17 Articolo 4, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova) | |
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e bis) redigere e divulgare il manuale metodologico di cui all'allegato I, punto 1.1; |
Emendamento 18 Articolo 4, paragrafo 1, comma 2 | |
Tali compiti vengono svolti da Eurostat per conto della Commissione. |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza tra regolamenti e va inteso insieme al precedente emendamento 15. | |
Emendamento 19 Articolo 4, paragrafo 2, comma 2 | |
Una volta completato il processo di convalida dei dati, conformemente a quanto dispone l’allegato I, punto 5.2, gli Stati membri approvano per iscritto i risultati delle indagini di cui sono responsabili. |
Una volta completato il processo di convalida dei dati, conformemente a quanto dispone l’allegato I, punto 5.2, gli Stati membri approvano per iscritto i risultati delle indagini di cui sono responsabili, entro un periodo massimo di un mese. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad assicurare che i dati siano disponibili quanto prima. | |
Emendamento 20 Articolo 6, paragrafo 1 | |
1. Le informazioni di base di cui all’allegato I sono raccolte presso le unità statistiche quali sono definite dal regolamento (CEE) n. 696/1993 del Consiglio1 o altre fonti suscettibili di fornire dati che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui al punto 5.1 dell’allegato I. |
1. Le informazioni di base di cui all’allegato I sono raccolte presso le unità statistiche quali sono definite dal regolamento (CEE) n. 696/1993 del Consiglio1 o altre fonti suscettibili di fornire dati che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui al punto 5.1 dell’allegato I. All'atto di trasmettere i dati, gli Stati membri notificano alla Commissione la tipologia dell'unità o della fonte statistica. |
_____________________ 1 GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. |
_____________________ 1 GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a dissipare eventuali dubbi. | |
Emendamento 21 Articolo 7, paragrafo 2, comma 2 | |
Gli Stati membri informano altresì la Commissione (Eurostat) delle eventuali successive modifiche apportate ai metodi applicati. |
Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione (Eurostat) i dettagli e le ragioni delle eventuali successive modifiche apportate ai metodi applicati o dell'eventuale divergenza dal manuale metodologico di cui all'allegato I. |
Motivazione | |
Ci si deve attenere alla metodologia ma, ove ciò non sia possibile, è opportuno segnalarlo. | |
Emendamento 22 Articolo 9, paragrafo 1, comma 3 | |
Il presente paragrafo non pregiudica la facoltà della Commissione (Eurostat) di pubblicare risultati preliminari prima che siano trascorsi 36 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. |
Il presente paragrafo non pregiudica la facoltà della Commissione (Eurostat) di pubblicare risultati preliminari prima che siano trascorsi 36 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. La Commissione (Eurostat) rende tali risultati pubblicamente accessibili, anche inserendoli sul suo sito Web. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 21. | |
Emendamento 23 Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 | |
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima. |
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 6. | |
Emendamento 24 Articolo 12, comma 2, alinea | |
Esse riguardano in particolare: |
Si tratta delle seguenti misure: |
Motivazione | |
Emendamento relativo alla comitatologia. Non va lasciata la possibilità di ulteriori aggiunte: l'elenco deve essere esaustivo. Eventuali riferimenti ai pertinenti allegati apportano chiarezza. | |
Emendamento 25 Articolo 12, comma 2, lettera b) | |
b) un insieme di norme minime volte ad assicurare la sostanziale comparabilità e rappresentatività dei dati; |
b) un insieme di norme minime volte ad assicurare la sostanziale comparabilità e rappresentatività dei dati di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell'allegato I; |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 24. | |
Emendamento 26 Articolo 12, comma 2, lettera c) | |
c) prescrizioni specifiche in relazione alla metodologia da utilizzare; |
c) prescrizioni specifiche in relazione alla metodologia da utilizzare di cui all'allegato I; |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 24. | |
Emendamento 27 Articolo 12, comma 2, lettera d) | |
d) l’adeguamento dell’elenco delle posizioni di base, nonché la fissazione e la modifica delle descrizioni particolareggiate del contenuto delle posizioni stesse, a condizione che rimangano compatibili con il SEC 95 o con qualsiasi sistema successivo. |
d) l’adeguamento dell’elenco delle posizioni di base (di cui all'allegato II), nonché la fissazione e la modifica delle descrizioni particolareggiate del contenuto delle posizioni stesse, a condizione che rimangano compatibili con il SEC 95 o con qualsiasi sistema successivo. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 24. | |
Emendamento 28 Articolo 12 bis (nuovo) | |
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Articolo 12 bis |
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1. Gli Stati membri ricevono dalla Commissione un contributo finanziario pari a non oltre il 70% dei costi ammissibili ai sensi della normativa della Commissione in materia di sovvenzioni. |
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2. L'importo di detto contributo finanziario è stabilito nell'ambito delle procedure annuali di bilancio dell'Unione europea. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili ogni anno. |
Emendamento 29 Allegato I, punto 1.2 | |
1.2 Ogni anno entro il 31 ottobre la Commissione (Eurostat), previa consultazione degli Stati membri, definisce un programma di lavoro annuale per l’anno civile successivo, che precisa il calendario per la specificazione e per la fornitura delle informazioni di base richieste per tale anno. |
1.2 Ogni anno entro il 30 novembre la Commissione (Eurostat), previa consultazione degli Stati membri, definisce un programma di lavoro annuale per l’anno civile successivo, che precisa il calendario per la specificazione e per la fornitura delle informazioni di base richieste per tale anno. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso ad adeguare il testo alla prassi corrente. | |
Emendamento 30 Allegato I, punto 1.4 bis (nuovo) | |
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1.4 bis. Qualora uno Stato membro ometta di presentare informazioni di base esaurienti, esso è tenuto a precisare le ragioni per cui tali informazioni sono incomplete, quando intende presentare informazioni esaurienti o, se del caso, il motivo per cui non è in grado di fornire le informazioni in oggetto. |
Motivazione | |
Le ragioni per la mancata presentazione dei dati devono essere note affinché, se del caso, sia possibile ovviare a una tale carenza. | |
Emendamento 31 Allegato I, punto 5.3.2 | |
5.3.2 L’elaborazione delle PPA da parte di ogni Stato membro viene valutata dalla Commissione (Eurostat) almeno una volta ogni sei anni. Tale valutazione, programmata annualmente e inclusa nel programma di lavoro annuale, ne verifica la conformità al presente regolamento ed è oggetto di una relazione redatta dalla Commissione (Eurostat). |
5.3.2 L’elaborazione delle PPA da parte di ogni Stato membro viene valutata dalla Commissione (Eurostat) almeno una volta ogni sei anni. Tale valutazione, programmata annualmente e inclusa nel programma di lavoro annuale, ne verifica la conformità al presente regolamento, è oggetto di una relazione redatta dalla Commissione (Eurostat) ed è resa pubblicamente accessibile, anche sul sito Web di quest'ultima. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a rafforzare la trasparenza. | |
Emendamento 32 Allegato I, punto 10.5 | |
10.5 Le revisioni dei valori della spesa del PIL o delle stime demografiche effettuate più di 21 mesi dopo la fine dell’anno di riferimento non richiedono una correzione dei risultati delle PPA. |
10.5 Le revisioni dei valori della spesa del PIL o delle stime demografiche effettuate più di 33 mesi dopo la fine dell’anno di riferimento non richiedono una correzione dei risultati delle PPA. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 29. |
Traduzione esterna
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Contesto
Le parità di potere d’acquisto (PPA) sono fattori di conversione che consentono di esprimere i prezzi di paesi diversi in unità direttamente comparabili eliminando gli effetti delle differenze nei livelli di prezzo e delle valute. Le PPA possono essere utilizzate anche come divisori dei prezzi nazionali per calcolare uno standard di potere d’acquisto, che acquista la stessa quantità di beni e servizi in qualsiasi paese e può pertanto essere utilizzato nelle comparazioni in termini di volume.
Le PPA sono impiegate a livello internazionale sia nella sfera pubblica sia in quella privata per diverse valutazioni qualitative ed economiche e all’interno dell’Unione europea sono utilizzate per determinare se una regione può beneficiare di stanziamenti a carico dei Fondi strutturali (quando il PIL pro capite è inferiore al 75% della media dell’UE a 25) o dei Fondi di coesione (quando il RNL è inferiore al 90% della media dell’UE a 25). La Commissione ricorre alle PPA anche per definire i coefficienti correttori da applicare a retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee conformemente allo statuto del personale.
Scopo del regolamento è quello di codificare una prassi ormai consolidata tra gli Stati membri, che da diversi anni forniscono informazioni su base volontaria. È un atto necessario poiché i regolamenti del Consiglio hanno conferito alla Commissione la responsabilità istituzionale di calcolare il PIL sulla base del potere d’acquisto, e questo nuovo atto giuridico chiarirà le responsabilità delle autorità nazionali in rapporto alla compilazione delle statistiche in questione e le procedure per determinare la metodologia appropriata. Risulta altresì opportuno nel contesto della nuova cooperazione internazionale sulle PPA, in cui l’UE svolge un ruolo di primo piano.
I confronti di prezzo sono importanti anche per monitorare i prezzi al consumo nell’ambito di una serie di politiche, quali la convergenza dei prezzi nel mercato unico e nell’area dell’euro, il funzionamento dei pubblici appalti e vari aspetti della concorrenza. Pertanto hanno un’importanza sia economica sia politica.
Proposte di regolamento
La Commissione, attraverso Eurostat, ha il compito di coordinare, calcolare e pubblicare le PPA sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Questi ultimi sono chiamati a fornire i dati relativi a una serie di informazioni di base secondo una metodologia e un programma di lavoro annuale precedentemente stabiliti dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri stessi. Alcuni dati, come i valori di spesa del PIL, i redditi locativi e i salari, dovranno essere forniti ogni anno; altri, in particolare i prezzi dei beni e dei servizi al consumo, saranno richiesti ogni tre anni, ma in pratica verranno raccolti a rotazione in base a un programma ciclico in modo che ogni gruppo di prodotti possa essere esaminato ogni tre anni. La correzione dei dati in funzione delle variazioni temporali (adeguamento temporale) e regionali (adeguamento spaziale) sarà garantita dall’applicazione di fattori di adeguamento rispettivamente ogni anno e ogni sei anni. Poiché tali frequenze sono definite “minime”, in teoria i dati potrebbero essere richiesti con maggiore frequenza.
Emendamenti
Le modifiche proposte hanno lo scopo di aggiornare i riferimenti ai regolamenti del Consiglio in materia e di chiarire che l’attuale prassi di fornire risultati preliminari su base regolare sarà mantenuta affinché i dati disponibili continuino ad essere quanto più aggiornati.
La proposta della Commissione non contempla alcun obbligo di produrre dati regionali o di calcolare coefficienti di correzione spaziale regionali. Si conviene infatti che il regolamento non dovrebbe risultare oneroso. Tuttavia, vi sono Stati membri con notevoli variazioni di prezzo regionali ed è importante che si compiano sforzi per calcolare tali informazioni, anche se la scelta rimane volontaria.
Al fine di evitare ritardi, viene introdotto un termine massimo di un mese entro il quale gli Stati membri devono approvare per iscritto i risultati delle indagini di cui sono responsabili una volta completato il processo di convalida dei dati.
Le frequenze minime stabilite per la raccolta dei dati non dovrebbero essere incrementate senza un valido motivo per non causare un onere eccessivo.
Sarà applicata la nuova procedura di comitato.
Per garantire la massima trasparenza, le valutazioni e i dati provvisori, così come le relazioni di conformità, saranno pubblicati su un sito web.
PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (19.12.2006)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione
(COM(2006)0135 – C6‑0100/2006 – 2006/0042(COD))
Relatore per parere: Gerardo Galeote
Traduzione esterna
BREVE MOTIVAZIONE
Le Parità di Potere d'Acquisto (PPA) sono tassi di conversione delle valute grazie ai quali è possibile convertire indicatori economici in una valuta comune artificiale (standard di potere d'acquisto, SPA) e parificare il potere d'acquisto di diverse valute. In altre parole, servendosene per il processo di conversione diventa possibile eliminare le differenze esistenti nei livelli dei prezzi dei vari paesi e confrontare tra i paesi il PIL ed i suoi aggregati in modo significativo ed in termini puramente di volume. Persino dopo l'adozione dell'euro risulta ancora necessario calcolare le PPA, poiché nei singoli paesi della zona euro l'euro ha un potere d'acquisto che varia in funzione dei livelli dei prezzi nazionali.
Le PPA sono indicatori d'importanza vitale per l'UE sotto il profilo economico e politico. Per il periodo 2007 - 2013 esse saranno utilizzate per i Fondi strutturali e fungeranno da valore di riferimento obbligatorio per il Fondo di coesione. La Commissione ha una responsabilità istituzionale relativa al calcolo del PIL in base al potere d'acquisto; gli Stati membri tuttavia non hanno per il momento alcun obbligo giuridico di cooperare. Nella proposta di regolamento, Eurostat, per conto della Commissione, ha il compito di coordinare le informazioni di base, calcolare e pubblicare le PPA e adeguare la metodologia in consultazione con gli Stati membri. Gli Stati membri sono tenuti a fornire le informazioni di base, a rilasciare una certificazione scritta relativa ai risultati delle indagini e a garantire la validità dei dati forniti.
Il relatore per parere evidenzia la necessità di compiere ulteriori sforzi per aumentare l'efficienza dell'apparato statistico dell'UE, sia dal punto di vista tecnico sia in termini di risorse umane. È necessario rafforzare il coordinamento tra Eurostat e gli istituti nazionali di statistica al fine di accrescere l'utilità e l'accuratezza delle statistiche raccolte. Il relatore per parere è preoccupato del fatto che, come è stato osservato dal Comitato economico e sociale nel suo parere[1], la Commissione (Eurostat) calcola le PPA per paese e non per regione. Tali calcoli sono utilizzati tuttavia per valutare il rendimento economico delle regioni. Le differenze regionali, all'interno degli Stati membri, in termini di prezzi di beni e servizi non sono rare. Per tale motivo è di fondamentale importanza che gli Stati membri compiano sforzi economici e tecnici per garantire che i coefficienti correttivi spaziali riflettano, nel modo più accurato possibile, le differenze geografiche in materia di prezzi.
Al momento non esiste un quadro giuridico per il calcolo delle PPA e il regolamento proposto colma in misura soddisfacente questo vuoto legislativo. Data la necessità di stabilire norme vincolanti che definiscano le competenze della Commissione e degli Stati membri e per garantire ai lavori una base statutaria, la proposta di regolamento della Commissione va accolta positivamente.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[2] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 1 | |
Per effettuare un confronto del prodotto interno lordo (PIL) in termini di volume tra gli Stati membri è essenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d’Acquisto (PPA) che rispecchino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri. |
(1) Per effettuare un confronto del prodotto interno lordo (PIL) in termini di volume tra gli Stati membri è essenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d’Acquisto (PPA) che rispecchino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri, in quanto nei confronti internazionali di PIL e prezzi qualsiasi errore nei dati di base relativi a qualsiasi paese può falsare i risultati globali. |
Motivazione | |
In una situazione ideale i confronti tra le PPA forniscono risultati che evidenziano differenze nella raccolta di dati nazionali e non sono influenzati da differenze nella misurazione del volume degli elementi. Viste le differenze esistenti nei modelli di consumo e nei livelli di prezzo tra i vari paesi, in linea di principio è opportuno raccogliere un massimo di prezzi per stabilire PPA solide che misurino correttamente l'evoluzione relativa dei prezzi nei paesi. | |
Emendamento 2 Considerando 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Tradizionalmente la Commissione calcola le PPA per paese e, dato che esistono frequenti differenze regionali dei prezzi di beni e servizi, è necessario uno sforzo supplementare al fine di garantire che le PPA calcolate riflettano egualmente le differenze regionali di prezzo, comprese le variazioni regionali dei prezzi nelle regioni ultraperiferiche, in quelle settentrionali e in quelle scarsamente popolate. |
Motivazione | |
In conformità con il testo del relatore, l'aggiunta mira a permettere un adattamento dei metodi di calcolo utilizzati per le PPA alle regioni ultraperiferiche, regioni settentrionali e/o scarsamente popolate, le quali sono soggette a disagi eccezionali permanenti (esempio: distanziamento dal continente europeo), con un'influenza diretta sui prezzi delle merci. | |
Emendamento 3 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) Ai fini del calcolo delle PPA comunitarie occorre garantire un coordinamento appropriato tra Eurostat e gli istituti statistici nazionali. |
Motivazione | |
Occorre rafforzare il coordinamento tra Eurostat e gli istituti statistici nazionali per incrementare l'efficienza e l'accuratezza delle statistiche raccolte. | |
Emendamento 4 Considerando 7 | |
7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. |
7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Il disposto nell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE sarà applicato rigorosamente. |
Motivazione | |
Chiarimento giuridico che permette di implicare maggiormente il Parlamento europeo nel processo di decisione e nell'esecuzione delle misure necessarie per l'applicazione del regolamento in esame. | |
Emendamento 5 Articolo 2, paragrafo 1, comma 2 | |
Tali informazioni di base includono prezzi, disaggregazioni della spesa del PIL e altri dati come specificato all’allegato I. |
Tali informazioni di base includono i prezzi, tenendo conto delle possibili differenze regionali, le disaggregazioni della spesa del PIL e altri dati come specificato all’allegato I. |
Motivazione | |
La Commissione (Eurostat) calcola le PPA per paese e non per regione. Il risultato di tale calcolo può essere illusorio a causa delle flagranti variazioni regionali esistenti nella stessa area economica. | |
Emendamento 6 Articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e) | |
d) sviluppare la metodologia in consultazione con gli Stati membri; |
d) sviluppare la metodologia di applicabilità nazionale e regionale, in consultazione con gli Stati membri e tenendo conto dei pareri dei partner regionali interessati, compresa una metodologia specifica da applicare alle regioni ultraperiferiche, alle regioni settentrionali e alle regioni a bassa densità di popolazione, in conformità con le pertinenti disposizioni del trattato; |
e) garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni sui risultati delle PPA prima della loro pubblicazione e che la Commissione (Eurostat) tenga debitamente conto di tali osservazioni. |
e) garantire che gli Stati membri e i partner regionali interessati abbiano la possibilità di presentare osservazioni sui risultati delle PPA prima della loro pubblicazione e che la Commissione (Eurostat) tenga debitamente conto di tali osservazioni. |
Motivazione | |
L'aggiunta mira a garantire un migliore adattamento delle metodologie utilizzate per il calcolo delle PPA ad eventuali realtà regionali differenti dalla generale realtà nazionale. | |
Emendamento 7 Articolo 4, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova) | |
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e bis) garantire la trasparenza e fornire al Parlamento europeo informazioni sul calcolo delle PPA. |
Motivazione | |
Le PPA sono indicatori economicamente e politicamente vitali per l'UE. La proposta della Commissione afferma che l'istituzione di una base giuridica per le PPA dovrebbe migliorare la trasparenza, la tempestività e la qualità di tutto il processo di produzione delle PPA. È di vitale importanza garantire la trasparenza e un regolare flusso d'informazioni al Parlamento europeo. | |
Emendamento 8 Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 | |
2. Gli Stati membri forniscono le informazioni di base seguendo la procedura di cui all’allegato I. |
2. Gli Stati membri forniscono le informazioni di base seguendo la procedura di cui all’allegato I e tengono conto delle differenze regionali, all'interno degli Stati membri, dei prezzi di beni e servizi , per evitare distorsioni nel calcolo delle PPA. |
Motivazione | |
Cfr. le motivazioni degli emendamenti 1 e 2. | |
Emendamento 9 Allegato 1, parte 2, sezione 2.1, tabella, quinta voce | |
Prezzi dei beni di consumo e servizi e relativi indicatori di rappresentatività: 3 anni |
Prezzi dei beni di consumo e servizi e relativi indicatori di rappresentatività: 2 anni |
Motivazione | |
Tenendo in conto le variazioni costanti dei prezzi – che variano più di una volta ogni tre anni – risulta essenziale un aggiornamento più efficace dell'informazione di base. Tale necessità deve essere bilanciata con l'esigenza che i processi di raccolta e distribuzione dell'informazione non diventino eccessivamente burocratici. | |
Emendamento 10 Allegato 1, parte 3, sezione 3.1 | |
3.1 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, la rilevazione dei dati può essere limitata a una o più località entro il territorio economico. Tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle PPA, a condizione che siano accompagnati da idonei fattori di rettifica spaziale impiegati per adeguare i dati delle indagini in tali località ai dati rappresentativi della media nazionale. |
3.1 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, la rilevazione dei dati può essere limitata a una o più località entro il territorio economico. Tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle PPA, a condizione che siano accompagnati da idonei fattori di rettifica spaziale e da informazioni relative ai prezzi di beni e servizi di consumo e ai relativi indicatori di rappresentatività. Essi saranno impiegati per adeguare i dati delle indagini in tali località ai dati rappresentativi della media nazionale. |
Motivazione | |
Questo livello di informazione risulta essenziale per evitare che il calcolo delle PPA produca dati fallaci, basati su un'informazione che non tiene sufficientemente conto dei prezzi di beni e servizi nella o nelle realtà locali del territorio economico cui il calcolo si riferisce. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione |
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Riferimenti |
(COM(2006)0135) – C6‑0100/2006 – 2006/0042(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ECON |
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Parere espresso da |
REGI |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Gerardo Galeote |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
6.11.2006 |
23.11.2006 |
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Approvazione |
19.12.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : |
29 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Graham Booth, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Simon Busuttil, Emanuel Jardim Fernandes, Holger Krahmer, Richard Seeber, László Surján |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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PROCEDURA
Titolo |
Informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto |
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Riferimenti |
COM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
22.3.2006 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 3.4.2006 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
REGI 3.4.2006 |
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Relatore(i) Nomina |
Sharon Bowles 3.4.2006 |
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Esame in commissione |
6.11.2006 |
23.1.2007 |
28.2.2007 |
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Approvazione |
21.3.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Lydia Shouleva, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Katerina Batzeli, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin |
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Deposito |
27.3.2007 |
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