RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013
27.3.2007 - (COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS)) - *
Commissione per la pesca
Relatore: Duarte Freitas
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013
(COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0740)[1],
– visti gli articoli 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0505/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6‑0083/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013 |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari connessi al carattere ultraperiferico che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione. |
|
(L'emendamento si applica all'intero testo) |
Emendamento 2 Considerando -1 bis (nuovo) | |
|
(-1 bis) Le economie delle regioni ultraperiferiche sono fragili, con condizionamenti strutturali permanenti al loro sviluppo e scarse possibilità di diversificazione economica; al loro interno il settore della pesca e le tradizionali comunità di pescatori svolgono un ruolo importante ai fini della conservazione dell'attività economica e dell'occupazione, a monte e a valle, e della promozione della coesione economica e sociale. |
Motivazione | |
Occorre tener conto sia dei condizionamenti strutturali e permanenti allo sviluppo delle regioni ultraperiferiche che dell'importanza socioeconomica del settore della pesca in tale contesto, che spesso costituisce una delle poche alternative economiche per queste regioni, contribuendo alla coesione economica e sociale. | |
Emendamento 3 Considerando - 1 ter (nuovo) | |
|
(-1 ter) Occorre tener conto delle specificità e delle diversità settoriali esistenti tra le regioni ultraperiferiche visto che anche le loro esigenze sono differenziate. |
Motivazione | |
È necessario tener conto del fatto che le regioni ultraperiferiche, pur condividendo una serie di difficoltà comuni, presentano differenze notevoli che vanno considerate ai fini del regolamento in esame e della sua attuazione. | |
Emendamento 4 Considerando - 1 quater (nuovo) | |
|
(-1 quater) Occorre tener conto dell'aumento dei costi di trasporto e delle spese connesse, registrato soprattutto dopo il 2003 e derivante dal pesante aumento dei prezzi del petrolio, che aggrava ancor di più i costi aggiuntivi dell'ultraperifericità. |
Motivazione | |
È necessario sottolineare l'aumento dei costi di trasporto derivanti dall'aumento dei prezzi del petrolio che aggrava i costi aggiuntivi dell'ultraperifericità. | |
Emendamento 5 Considerando 1 | |
(1) Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati principalmente alle spese di trasporto verso l'Europa continentale. |
(1) Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sulla produzione e sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati in particolare alle spese di trasporto verso l'Europa continentale. |
Emendamento 6 Considerando 5 | |
(5) Occorre che gli Stati membri fissino l’importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive l’importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l’aiuto intende controbilanciare e in nessun caso può superare una determinata percentuale dei costi di trasporto verso il continente europeo e di altri costi correlati. A tale scopo occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari. |
(5) Occorre che gli Stati membri fissino l’importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive l’importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l’aiuto intende controbilanciare. A tale scopo occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari. |
Motivazione | |
La prima modifica non concerne la versione italiana. Si veda al riguardo l'emendamento 1 del relatore. Quanto alla seconda, si sostiene che non dovrà essere previsto alcun limite massimo per la compensazione dei costi supplementari, per analogia e in parallelo con il POSEI Agricoltura. | |
Emendamento 7 Considerando 5 bis (nuovo) | |
|
(5 bis) Occorre tenere in debita considerazione l'importanza socioeconomica della piccola pesca costiera e di quella artigianale per le regioni ultraperiferiche nonché creare le condizioni per il suo sviluppo. |
Motivazione | |
È importante che il regolamento riconosca la rilevanza della piccola pesca costiera e di quella artigianale ai fini dello sviluppo economico di queste regioni e la necessità di sostenere in modo particolare questo segmento della flotta. | |
Emendamento 8 Considerando 5 ter (nuovo) | |
|
(5 ter) Occorre autorizzare l'approvvigionamento dal mercato comunitario, nei limiti dell'attuale capacità produttiva, qualora le catture delle flotte da pesca delle regioni ultraperiferiche non siano sufficienti per alimentare l'industria locale di trasformazione del pesce. |
Motivazione | |
Il ricorso all'importazione intracomunitaria dovrebbe essere autorizzato quando le catture delle flotte delle RUP siano insufficienti per garantire la redditività delle strutture di trasformazione del pesce in dette regioni. Del resto, nella sua relazione COM(2006)0734, pagina 9, la Commissione osserva che "alcune industrie hanno bisogno di importare per realizzare economie di scala e sfruttare appieno la capacità dell'impresa". | |
Emendamento 9 Considerando 6 | |
(6) Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di assicurare il rispetto della politica comune della pesca, è necessario limitare il sostegno ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della stessa. |
(6) Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di assicurare il rispetto della politica comune della pesca, è necessario concedere il sostegno ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della stessa, nonché alle altre materie prime utilizzate nella lavorazione del pesce. |
Motivazione | |
In alcune regioni ultraperiferiche si verifica la necessità di concedere sostengo anche alle materie prime utilizzate nella lavorazione del pesce. Olio d'oliva, sale, olio e altre materie prime utilizzate nel settore della trasformazione comportano costi maggiori per le imprese in dette regioni. | |
Emendamento 10 Considerando 7 bis (nuovo) | |
|
(7 bis) Per compensare i vincoli specifici della produzione ittica nelle regioni ultraperiferiche derivanti dalla lontananza, dall'insularità, dall'ultraperifericità, dalla superficie ridotta, dalla topografia, dal clima e dalla dipendenza economica da una gamma ridotta di prodotti, fattori che contraddistinguono dette regioni, può essere concessa una deroga alla politica della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici cui da riferimento il trattato. |
Motivazione | |
In analogia a quanto succede nel POSEI Agricoltura, anche per la pesca dovrà essere concesso un regime derogatorio per le regioni ultraperiferiche in materia di aiuti di Stato. | |
Emendamento 11 Considerando 9 | |
(9) Affinché una decisione possa essere adottata in merito alla proroga del regime di compensazione dopo il 2013 è necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo, con debito anticipo rispetto alla scadenza del regime, una relazione basata su una valutazione indipendente. |
(9) Affinché possa essere realizzata una revisione del regime di compensazione, alla luce dell'effettivo conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è necessario che entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo una relazione basata su una valutazione indipendente, in cui si dimostri l'incidenza delle azioni realizzate a norma del presente regolamento, se del caso corredata da opportune proposte legislative. |
Emendamento 12 Articolo 1, alinea | |
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 2007 al 2013, una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 e che gravano sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito denominata “compensazione”): |
Il presente regolamento istituisce una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 causati dall'ultraperifericità e connessi allo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni ultraperiferiche a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito denominata “compensazione”) |
Emendamento 13 Articolo 3, paragrafo 1, alinea | |
1. La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca: |
La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari causati dall'ultraperifericità e connessi allo smercio dei prodotti della pesca delle regioni di cui all'articolo 1: |
Motivazione | |
L'emendamento è coerente con il titolo proposto per il regolamento in esame. Si veda anche l'emendamento 1 del relatore. | |
Emendamento 14 Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) | |
c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione. |
c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sulla produzione, sulla lavorazione e sullo smercio dei prodotti in questione. |
Motivazione | |
In merito alle regioni ultraperiferiche vanno considerati anche altri fattori, segnatamente l'assenza di economie di scala e i costi di produzione elevati. Pertanto non bisogna concentrarsi troppo solo sui costi di trasporto e occorre tenere in conto gli altri costi di produzione e di smercio. Vanno considerati anche i costi supplementari connessi alla lavorazione dei prodotti ittici. | |
Emendamento 15 Articolo 4, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova) | |
|
c bis) monitoraggio. |
Motivazione | |
Va osservato il monitoraggio delle catture in quanto requisito della PCP. | |
Emendamento 16 Articolo 4, paragrafo 4, lettera b) | |
b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all’articolo 1; |
b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all’articolo 1, ad eccezione del ricorso al pesce catturato da pescherecci comunitari, quando le catture delle regioni di cui all'articolo 1 sono insufficienti a rifornire la loro industria di trasformazione; |
Motivazione | |
Dovrà essere mantenuta, come previsto dal regime precedente, la possibilità che i pescherecci comunitari riforniscano regolarmente l'industria locale di trasformazione, quando le catture delle flotte locali sono insufficienti, in modo da garantire l'attività economica e l'occupazione in queste regioni. | |
Emendamento 17 Articolo 4 bis (nuovo) | |
|
Articolo 4 bis |
|
Altri prodotti ammissibili |
|
La compensazione può essere concessa anche a prodotti utilizzati nella lavorazione dei prodotti della pesca purché non si verifichino sovrapposizioni tra aiuti comunitari agli stessi prodotti. |
Motivazione | |
Nella sua relazione COM(2006)0734, in relazione alle regioni ultraperiferiche la Commissione osserva che "alcune industrie hanno bisogno di importare per realizzare economie di scala e sfruttare appieno la capacità dell'impresa" (pag. 9, punto 3.1.1). Prodotti come l'olio d'oliva, il sale e di altro tipo, utilizzati nella trasformazione del pesce, devono essere ammissibili ai fini del sostegno. | |
Emendamento 18 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) | |
a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il continente europeo; |
a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il continente europeo nonché tra le regioni vicine di cui all'articolo 1; |
Motivazione | |
La compensazione dei costi supplementari deve inoltre tener conto dello smercio tra regioni ultraperiferiche. | |
Emendamento 19 Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) | |
b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari. |
b) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari relativi alle spese di trasporto all'interno di ciascuna regione elencata all'articolo 1, derivanti dalla dispersione geografica; |
Motivazione | |
L'emendamento intende considerare i maggiori costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche ad elevata dispersione geografica, com'è il caso delle Azzorre e delle Canarie, al fine di promuovere il mercato locale. | |
Emendamento 20 Articolo 5, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova) | |
|
b bis) il tipo di destinatario, riservando particolare attenzione alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale; |
Motivazione | |
La compensazione dei costi supplementari deve altresì tener conto del tipo di destinatario, riservando particolare attenzione alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale. | |
Emendamento 21 Articolo 5, paragrafo 2, lettera b ter) (nuova) | |
|
b ter) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari. |
Motivazione | |
La compensazione dei costi supplementari deve altresì tener conto degli altri fattori che incidono sul livello dei costi supplementari. | |
Emendamento 22 Articolo 5, paragrafo 3 | |
3. La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare e non può superare il 75% dei costi di trasporto verso il continente europeo e di altri costi correlati. |
3. La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare e deve sostenere i costi di trasporto verso il continente europeo e tra le regioni elencate all'articolo 1 nonché altri costi correlati. |
Motivazione | |
La compensazione dovrà poter coprire integralmente i costi complementari dovuti all'ultraperifericità, in particolare quando è in causa la coesione economica e sociale, ferma restando la debita flessibilità degli Stati membri nella valutazione della compensazione. | |
Emendamento 23 Articolo 5, paragrafo 4, lettera a) | |
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 283 992; |
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 855 314; |
Motivazione | |
Si aumenta la dotazione finanziaria annua di 2 milioni di euro, mantenendo la chiave di ripartizione tra gli Stati membri, per far fronte all'aumento dei costi energetici e di trasporto a partire dal 2003 e tenendo conto della nuova flessibilità garantita dal regolamento, che consentirà un migliore assorbimento degli stanziamenti. Va ricordato che la dotazione finanziaria passa così da circa 15 a circa 17 milioni di euro, un importo di per sé poco significativo, a fronte delle limitazioni strutturali permanenti delle regioni ultraperiferiche, che però contribuisce al conseguimento della coesione economica e sociale. | |
Emendamento 24 Articolo 5, paragrafo 4, lettera b) | |
b) per le isole Canarie: EUR 5 844 076 |
b) per le isole Canarie: EUR 6 623 454 |
Motivazione | |
Si aumenta la dotazione finanziaria annua di 2 milioni di euro, mantenendo la chiave di ripartizione tra gli Stati membri, per far fronte all'aumento dei costi energetici e di trasporto a partire dal 2003 e tenendo conto della nuova flessibilità garantita dal regolamento, che consentirà un migliore assorbimento degli stanziamenti. Va ricordato che la dotazione finanziaria passa così da circa 15 a circa 17 milioni di euro, un importo di per sé poco significativo, a fronte delle limitazioni strutturali permanenti delle regioni ultraperiferiche, che però contribuisce al conseguimento della coesione economica e sociale. | |
Emendamento 25 Articolo 5, paragrafo 4, lettera c) | |
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 4 868 700 |
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 5 518 000 |
Motivazione | |
Si aumenta la dotazione finanziaria annua di 2 milioni di euro, mantenendo la chiave di ripartizione tra gli Stati membri, per far fronte all'aumento dei costi energetici e di trasporto a partire dal 2003 e tenendo conto della nuova flessibilità garantita dal regolamento, che consentirà un migliore assorbimento degli stanziamenti. Va ricordato che la dotazione finanziaria passa così da circa 15 a circa 17 milioni di euro, un importo di per sé poco significativo, a fronte delle limitazioni strutturali permanenti delle regioni ultraperiferiche, che però contribuisce al conseguimento della coesione economica e sociale. | |
Emendamento 26 Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
|
4 bis. Gli importi di cui al paragrafo 4 sono annualmente soggetti agli adeguamenti tecnici previsti al paragrafo 16 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1. |
|
____________ 1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. |
Emendamento 27 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l’insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione". |
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e un elenco dettagliato delle misure da applicare per garantire il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 2, e 4, paragrafo 4; l’insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione". |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è quello di far sì che solo il pesce pescato legalmente fruisca della compensazione prevista dal regolamento. | |
Emendamento 28 Articolo 7, paragrafo 4 | |
4. Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata e la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis. |
4. Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata. Se la Commissione non si attiva entro quattro settimane dalla data in cui perviene il piano modificato, esso è ritenuto approvato. |
Emendamento 29 Articolo 7 bis (nuovo) | |
|
Articolo 7 bis |
|
Modulazione degli importi |
|
È possibile procedere alla modulazione degli importi tra regioni appartenenti a uno stesso Stato membro, entro i limiti del quadro finanziario globale del presente regolamento. |
Emendamento 30 Articolo 7 ter (nuovo) | |
|
Articolo 7 ter |
|
Aiuti di Stato |
|
1. Per i prodotti della pesca ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento onde ridurre gli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, legati all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità. |
|
2. In tal caso, l'aiuto di Stato è notificato dagli Stati membri alla Commissione, in quanto parte dei dispositivi di compensazione ed è approvato da quest'ultima in conformità dell'articolo 7. L'aiuto così notificato soddisfa all'obbligo d'informazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato. |
Emendamento 31 Articolo 8, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno. |
1. Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. |
Motivazione | |
Alcuni Stati membri come la Francia hanno bisogno di più tempo per perfezionare la propria relazione su basi informative solide. | |
Emendamento 32 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative. |
2. Entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative. |
Emendamento 33 Articolo 10 | |
Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. |
Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti della pesca devono essere sufficientemente dettagliate in modo da consentire l'identificazione dei prodotti non ammissibili alla compensazione. |
Motivazione | |
Occorre introdurre obblighi più particolareggiati per far sì che solo i prodotti della pesca legale possano essere coperti dalle compensazioni. | |
Emendamento 34 Articolo 14, comma 2 | |
Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. |
Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2007. |
Motivazione | |
Il regime non deve essere limitato nel tempo, visto che la compensazione mira a rispondere ad ostacoli strutturali permanenti riconducibili alla ultraperifericità. Non si comprende, quindi, la presenza di una clausola di caducità, al contrario di quanto accade nel POSEI Agricoltura (regolamento (CE) n. 247/2006). |
(Traduzione esterna)
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Introduzione
Dal 1992, l'Unione europea assegna degli aiuti alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei "prodotti della pesca" delle regioni ultraperiferiche, a titolo di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di tali prodotti delle regioni ultraperiferiche sul mercato comunitario continentale. Tale regime di compensazione, istituito nel 1992 e prorogato nel 1994, 1995, 1998 e 2002, è stato inizialmente concesso agli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie ed è stato poi esteso ai dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione nel 1998.
La presente proposta di regolamento del Consiglio ha per obiettivo rinnovare detto regime di aiuti, applicabile fino al 31 dicembre 2006, in virtù del regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, e garantirne l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007, fino al 31 dicembre 2013.
Contesto generale della proposta
– La presente proposta prevede, per il periodo 2007-2013, un regime di aiuti alle regioni ultraperiferiche, volto a compensare i costi supplementari sostenuti dagli operatori per lo smercio di taluni "prodotti della pesca" così come definiti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
– L'aiuto potrà essere concesso:
* ai produttori;
* ai proprietari o armatori di pescherecci;
* agli operatori del settore della trasformazione.
– Gli Stati membri interessati determineranno, per le loro regioni ammissibili al regime di compensazione, l'elenco dei prodotti della pesca e le relative quantità oggetto della compensazione comunitaria. Inoltre, ciascuno Stato membro stabilirà per le proprie regioni il livello della compensazione per ogni prodotto della pesca, livello che potrà variare all'interno della stessa regione o tra regioni diverse dello stesso Stato membro.
– In totale, l'importo della compensazione non potrà superare:
a) per le Azzorre e Madera 4 283 992 euro;
b) per le isole Canarie 5 844 076 euro;
c) per la Guiana e la Riunione 4 868 700 euro.
– Si terrà conto dell'evoluzione delle circostanze e gli Stati membri interessati potranno adattare l'elenco e le quantità di prodotti della pesca ammissibili, nonché i livelli di compensazione, fatto salvo il rispetto degli importi complessivi.
– Poiché non presenta alcun aspetto strutturale, l'aiuto concesso dalla UE sarà finanziato mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), per un importo annuale complessivo di 15 milioni di euro.
– Ciascuno Stato membro interessato dovrà stilare una relazione annuale sull'impiego della compensazione e trasmetterla alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.
Carattere ultraperiferico delle regioni
A motivo della lontananza, dell'insularità, della superficie ridotta e delle difficili condizioni orografiche e climatiche, le regioni ultraperiferiche della Comunità registrano un ritardo socioeconomico. La loro dipendenza economica da determinati prodotti, i loro mercati limitati, la loro doppia identità di regioni appartenenti alla Comunità e nel contempo situate in un contesto di paesi in via di sviluppo ne condizionano il tessuto socioeconomico. Lo stesso dicasi per il settore della pesca, che, in ragione della limitata capacità di assorbimento sui mercati locali, deve sostenere dei costi supplementari di trasporto verso il continente europeo.
In questo contesto è utile sottolineare taluni aspetti della situazione socioeconomica di tali regioni:
– un PIL pro capite inferiore alla media comunitaria;
– tassi di disoccupazione particolarmente elevati in alcune regioni e situazioni preoccupanti di sottoimpiego;
– un settore primario che dipende ancora in larga misura da filiere tradizionali e assorbe una parte cospicua della popolazione; nel caso della pesca, l'importanza e il peso di questo settore risentono della preponderanza delle aziende a carattere familiare;
– costi supplementari di approvvigionamento, di trasporto e logistici connessi alla dinamica delle imprese dedite alla cattura e alla trasformazione del pesce, all'insufficienza di mercati locali e alle difficoltà di accesso ai mercati in cui vengono commercializzati i prodotti di tali imprese.
Importanza del regime di compensazione per le regioni ultraperiferiche
Benché non esistano indicatori quantitativi di impatto per tutte le regioni ultraperiferiche interessate, sembra lecito affermare che il regime favorisce condizioni propizie al proseguimento dell'attività commerciale nel settore, il che ridonda ovviamente a vantaggio delle comunità locali. Il mantenimento in attività del settore della pesca garantisce occupazione in regioni con scarse opportunità di lavoro alternative. I prodotti della pesca contemplati dal regime rappresentano una quota sostanziale delle esportazioni delle regioni ultraperiferiche.
Il regime stimola pertanto le attività locali di produzione, trasformazione e commercializzazione e permette alle imprese del settore della pesca di far fronte alla concorrenza delle aziende comunitarie operanti nel medesimo comparto.
I risultati dello studio pubblicato dalla Commissione europea dimostrano che, nel complesso, il regime di compensazione ha permesso al settore della pesca di far fronte alla crescente concorrenza sul mercato interno, che si apre sempre più ai paesi terzi e in particolare ai paesi ACP. La politica di compensazione consente ai beneficiari di realizzare economie di scala e di ottenere introiti finanziari considerevoli, ponendoli così in condizioni di concorrenza paritarie con le imprese dell'Europa continentale. Grazie al regime, i destinatari hanno potuto mantenere una quota di mercato che altrimenti sarebbe stata loro sottratta dalla concorrenza.
Il regime di compensazione ha inoltre favorito lo sviluppo e il consolidamento di talune
attività. Il settore dell'acquacoltura nelle Canarie, ad esempio, produce essenzialmente per il
mercato europeo e ha ampiamente beneficiato del regime. Lo stesso dicasi dell'industria
conserviera del tonno nelle Azzorre, dei filetti di tonno e del pesce sciabola nero a Madera e
dell'industria dei gamberetti nella Guiana. Tutto ciò ha contribuito a stabilizzare e persino a
incrementare l'occupazione.
Casi specifici
- Azzorre e Madera -
- Per quanto riguarda le regioni delle Azzorre e di Madera, va rilevato che le industrie conserviere locali rappresentano un volume di produzione equivalente a circa la metà delle esportazioni e assorbono una percentuale significativa della popolazione attiva. La produzione è principalmente destinata al Portogallo continentale e al mercato italiano, nonché a un mercato che sembra emergere nell'Europa centrale.
Tuttavia le condizioni specifiche di tali regioni, riconducibili alla loro ridotta superficie e alla loro posizione geografica, così come menzionato nell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, comportano costi supplementari di produzione e commercializzazione e incidono negativamente sulla competitività delle industrie locali rispetto a industrie analoghe situate nel continente europeo.
La lontananza e il notevole isolamento di tali regioni rispetto al territorio comunitario comportano dei costi supplementari legati ai seguenti fattori:
– costi di trasporto elevati;
– costi supplementari per le materie prime (sale, olio, scatole ecc.);
– costi supplementari di energia;
– costi di assicurazione associati al trasporto;
– ecc.
Non dimentichiamo che le Azzorre sono una delle trenta regioni dell'Unione europea maggiormente dipendenti dalla pesca!
- Canarie -
Quanto sopra affermato per gli arcipelaghi portoghesi vale anche per le isole Canarie, per quanto riguarda il tonno, la sardina, lo sgombro, i cefalopodi e i prodotti dell'acquacoltura, con costi supplementari anche in questo caso dovuti alle materie prime, all'energia e alle spese di trasporto.
- Guiana e Riunione-
I dipartimenti della Guiana e della Riunione avvertono gli stessi problemi, aggravati tuttavia da fattori quali:
– mancanza di credito marittimo per le spese finanziarie;
– necessità di costituire ingenti riserve di pezzi di ricambio per le imbarcazioni;
– prezzi dei pescherecci più elevati rispetto a quelli del continente;
– concorrenza diretta delle esportazioni di taluni paesi terzi dell'America del Sud e centrale.
Osservazioni del relatore
Considerazioni generali
Il relatore apprezza che la proposta della Commissione includa finalmente, nella sua base giuridica, l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea introduce nel diritto primario dell'Unione europea il concetto di regione ultraperiferica (caratterizzata da grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, e dipendenza economica da alcuni prodotti) e costituisce la base giuridica che permette al Consiglio di adottare, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, misure specifiche applicabili alle regioni ultraperiferiche.
Le particolari caratteristiche delle regioni ultraperiferiche, riconosciute dagli estensori del trattato di Maastricht, con l'introduzione della dichiarazione n. 26, del trattato di Amsterdam (con il summenzionato articolo 299, paragrafo 2) e di una base giuridica per le regioni ultraperiferiche, e confermate di recente dal trattato costituzionale, costituiscono il fondamento dell'azione comunitaria di discriminazione positiva a favore di tali regioni, al fine di attenuare le conseguenze degli svantaggi permanenti legati al carattere ultraperiferico di tali regioni e favorire lo sviluppo e la convergenza di queste ultime con il resto dello spazio comunitario.
Il relatore approva la visione strategica del Consiglio, confermata dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni, la quale sottolinea la necessità di adottare una vera e propria strategia specifica per l'aiuto allo sviluppo delle regioni ultraperiferiche, soprattutto nel settore della pesca, presentata nella comunicazione della Commissione relativa a un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche (COM(2004)0543).
Malgrado la progressiva eliminazione delle barriere commerciali all'interno del mercato unico europeo, che ha contribuito a rafforzare le economie di scala, il persistere di ostacoli naturali agli scambi nelle regioni ultraperiferiche indebolisce la posizione delle imprese stabilite in tali regioni, rispetto a quelle che possono accedere pienamente al mercato comunitario. Le imprese delle regioni ultraperiferiche operano su un mercato locale limitato, frammentato e lontano, che non consente loro di beneficiare, alle stesse condizioni, delle economie di scala.
Il caso specifico della pesca
Il relatore ritiene fondamentale che, ai fini della sopravvivenza del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche, il regime di compensazione che la presente proposta intende attuare tenga conto delle attuali peculiarità del mercato e suggerisce di apportare alcune modifiche al testo di base presentato dalla Commissione europea.
Suggerimenti del relatore
– Il regime POSEI pesca (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità) dovrà diventare un regime permanente e non limitato nel tempo, alla stessa stregua del programma POSEI agricoltura, poiché i vincoli geografici e strutturali che ne giustificano l'applicazione non sono modificabili.
– La compensazione non deve basarsi unicamente sui costi di trasporto e non deve essere limitata al 75% di tali costi (non vi è alcun limite nel POSEI agricoltura), fermo restando che occorre evitare un'eccessiva compensazione.
– Il ricorso all'importazione dovrà essere autorizzato qualora le catture dei pescherecci delle regioni ultraperiferiche non siano sufficienti a garantire la redditività degli impianti di trasformazione del pesce in dette regioni. Del resto, la Commissione afferma nella propria relazione COM(2006)0734, pag. 9, che "alcune industrie hanno bisogno di importare per realizzare economie di scala e sfruttare appieno la capacità dell'impresa."
– L'aiuto concesso nel quadro di tale regime dovrà essere più elevato e non essere destinato unicamente a coprire i costi di trasporto legati allo smercio dei prodotti della pesca. Occorre, infatti, tener conto di altri costi supplementari d'approvvigionamento e logistici connessi con la cattura e la trasformazione del pesce, nonché con la sua commercializzazione sui mercati di destinazione.
– Anche i costi supplementari legati all'impiego di materie prime come olio, sale ecc. devono essere ammessi alla compensazione.
– Entro i limiti della dotazione annuale assegnata alle regioni interessate, dovrà essere possibile modulare gli importi della compensazione tra le regioni di uno stesso Stato membro e tra Stati membri, in modo da ottimizzarne l'utilizzo.
– La Commissione europea dovrà introdurre un regime di eccezioni per le regioni ultraperiferiche in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, analogamente alle disposizioni previste nella recente revisione del POSEI agricoltura.
– Il relatore concorda con la proposta della Commissione europea di promuovere una maggiore flessibilità per gli Stati membri, affinché possano determinare e adeguare, per le proprie regioni, i prodotti della pesca ammissibili e le quantità corrispondenti e fissare i rispettivi importi di compensazione, entro i limiti della dotazione annuale assegnata alle regioni interessate.
PARERE della commissione per i bilanci (21.3.2007)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013
(COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 –2006/0247 (CNS))
Relatore per parere: Helga Trüpel
BREVE MOTIVAZIONE
Nel periodo 2003-2006, conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE relativo alle misure specifiche per le regioni ultraperiferiche e al regolamento del Consiglio n. 2328/2003, il bilancio comunitario ha previsto una compensazione dei costi supplementari sostenuti per lo smercio di prodotti della pesca provenienti dalle Azzorre, Madera, le Isole Canarie, la Guiana francese e la Riunione. Scopo dell'attuale proposta relativa a un nuovo regolamento del Consiglio è quella di prorogare la compensazione di tali costi al periodo 2007-2013 e apportare alcune modifiche a tale regime.
Secondo la Commissione lo scopo generale delle modifhe proposte nel nuovo regolamento, rispetto al precedente, è quello di inasprire le condizioni per la concessione della compensazione e dare nel contempo agli Stati membri una certa flessibilità in merito alle specie e ai quantitativi ammessi a beneficiare della compensazione. Il migliore esempio dell'inasprimento delle condizioni è il limite della compensazione che è fissato al 75% dei costi effettivi di trasporto, una misura che introdurrebbe infatti una base più chiara per determinare l'importo dell'aiuto concesso rispetto alla situazione precedente e ciò è positivo.
Quanto all'ammissibilità dei prodotti pescati da pescherecci battenti bandiera venezuelana (articolo 4, paragrafo 4, lettera a)), che potrebbe destare sorpresa, secondo le informazioni della Commissione vi sono attualmente 45 pescherecci venezuelani ammessi a pescare nelle acque della Guiana francese. Dato che sono tenuti a sbarcare dal 50 al 75% delle loro catture nella Guiana e che le compensazioni sono erogate soltanto alle aziende di trasformazione con sede nella Guiana (e non agli armatori dei pescherecci), tale disposizione pare accettabile.
In generale, la vostra relatrice è favorevole alla proposta: il sostegno alle regioni ultraperiferiche è una misura concordata e confermata dal trattato e la maggior parte della pesca effettuata in tali acque, o il pesce ivi sbarcato, è il risultato di una pesca locale e su scala relativamente piccola e, in quanto tale, dovrebbe beneficiare di aiuti per raggiungere il mercato del continente europeo. È comunque di importanza capitale assicurare che i finanziamenti a titolo del bilancio dell'UE siano impiegati conformemente agli obiettivi sanciti dal trattato. In realtà c'è un porto, Las Palmas de Gran Canaria, che è ampiamente riconosciuto come porto di comodo e funge da snodo per il pesce pescato illegalmente e immesso sul mercato dell'UE. Mentre la pesca locale effettuata nelle acque delle Isole Canarie merita di essere sostenuta dal fondo proposto dalla Commissione, la pesca illegale non dovrebbe in nessun caso beneficiare di tali sovvenzioni.
La Commissione ha deciso che una delle sue principali priorità per il 2007 è la lotta alla pesca illegale e sta attualmente redigendo un nuovo piano d'azione che sarà accompagnato da una proposta legislativa di ampia portata e ambiziosa. Una delle principali componenti della proposta sarà il rafforzamento dei controlli nei porti per impedire l'accesso del pesce pescato illegalmente nell'UE. L'attuale proposta relativa alle regioni ultraperiferiche prevede che la compensazione non sia concessa a prodotti della pesca "provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)." (articolo 4, paragrafo 4, lettera d)). La vostra relatrice condivide pienamente tale impostazione.
In sintonia con l'accento che pone la Commissione sulla lotta alla pesca illegale, sono proposti due emendamenti alla presente proposta, entrambi i quali sono pensati per completare questo obiettivo lodevole e garantire che il bilancio comunitario non sia utilizzato per sostenere i prodotti della pesca illegale.
L'articolo 7 fa obbligo agli Stati membri interessati di presentare piani di compensazione alla Commissione, indicanti le specie e i quantitativi di prodotti ittici ammissibili agli aiuti nonché l'importo della compensazione. È inserito un emendamento volto a obbligare gli Stati membri a indicare i controlli da effettuare allo scopo di garantire che soltanto il pesce pescato legalmente, a norma delle disposizioni della politica comune della pesca (articolo 4, paragrafo 3), fruisca della compensazione oggetto del presente regolamento.
L'articolo 10 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto del regolamento. Vista l'importanza della lotta alla pesca illegale e gli eccellenti sforzi della Commissione in tal senso, sono proposti alcuni dettagli in merito al tipo di controlli che gli Stati membri dovrebbero prevedere al fine di impedire l'accesso dei prodotti della pesca illegale nell'UE.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Articolo 5, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni elencate all’articolo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'entità della compensazione per ciascun prodotto della pesca compreso nell’elenco di cui all’articolo 4. Tale valore può variare all’interno di una singola regione o da una regione all'altra di uno stesso Stato membro. |
1. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni elencate all’articolo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'entità della compensazione per ciascun prodotto della pesca compreso nell’elenco di cui all’articolo 4. Tale valore può variare all’interno di una singola regione o da una regione all'altra di uno stesso Stato membro. La Commissione stabilisce una metodologia comune ai fini del calcolo del livello della compensazione. |
Emendamento 2 Articolo 5, paragrafo 4 | |
4. L'importo totale annuo della compensazione è limitato ai seguenti valori: |
4. L'importo totale annuo della compensazione è limitato ai seguenti valori: |
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 283 992 |
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 546 207 |
b) per le isole Canarie: EUR 5 844 076 |
b) per le isole Canarie: EUR 6 201 780 |
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 4 868 700. |
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 5 166 703. |
Motivazione | |
La Commissione propone di mantenere lo stesso valore utilizzato per questo programma nel 2003. Questa proposta punta a tener conto dell'applicazione dell'adeguamento tecnico della rubrica 1 delle prospettive finanziarie previsto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio del 1999, in vigore dall'anno scorso. | |
Emendamento 3 Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
|
4 bis. Gli importi di cui al paragrafo 4 saranno soggetti agli adeguamenti tecnici annuali previsti dal punto 16 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria1. |
|
________________ 1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. |
Emendamento 4 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l’insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione". |
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e un elenco dettagliato delle misure da applicare per garantire il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 2, 4, paragrafo 3, e 4, paragrafo 4; l’insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione". |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è quello di far sì che solo il pesce pescato legalmente fruisca della compensazione prevista dal regolamento. | |
Emendamento 5 Articolo 10 | |
Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. |
Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti della pesca devono essere sufficientemente dettagliate in modo da consentire l'identificazione dei prodotti non ammissibili alla compensazione. |
Motivazione | |
Occorre introdurre obblighi più particolareggiati per far sì che solo i prodotti della pesca legale possano essere coperti dalle compensazioni. |
PROCEDURA
Titolo |
Compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, della Guiana e della Riunione (2007 - 2013) |
|||||||
Riferimenti |
COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
PECH |
|||||||
Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 17.1.2007 |
|
|
|
||||
Relatore per parere Nomina |
Helga Trüpel 20.9.2004 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
21.3.2007 |
|
|
|
||||
Approvazione |
21.3.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter |
|||||||
- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (21.3.2007)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013
(COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))
Relatore per parere: Pedro Guerreiro
Traduzione esterna
BREVE GIUSTIFICAZIONE
La presente proposta di regolamento fa seguito alla relazione di esecuzione presentata dalla Commissione, con un certo ritardo, il 30.11.2006 conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni[1]. La relazione di esecuzione è stata redatta sulla basse di uno studio esterno, pubblicato a metà settembre 2006, il quale ha concluso che il regime di compensazione per il periodo 2003-2006 ha contribuito a ridurre i costi supplementari legati al carattere ultraperiferico di tali regioni e ha favorito lo sviluppo e il consolidamento delle attività economiche a monte e a valle, contribuendo così a stabilizzare e persino a incrementare l'occupazione in zone in cui vi sono ben poche alternative economiche. Si citano, a titolo di esempio, l'industria conserviera del tonno nelle Azzorre, dei filetti di tonno e del pesce sciabola nero a Madera e dell'industria dei gamberetti nella Guiana.
Tale regime è stato introdotto nel 1992 per aiutare i produttori, i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle Azzorre, di Madera e delle sole isole Canarie, nonché gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione. In seguito, il regime è stato esteso ai dipartimenti francesi della Guaina, nel 1994, e della Riunione, nel 1998. Il regime è stato rinnovato per la prima volta nel 2003 mediante il regolamento (CE) n. 2328/2003, scaduto il 31 dicembre 2006. Nel corso di quest'ultimo periodo, 60 milioni di euro sono stati stanziati a favore del regime, ovvero all'incirca 15 milioni di euro l'anno; è importante sottolineare che le previsioni di esecuzione sono state elevate – circa l'85% – malgrado l'insufficiente flessibilità nell'applicazione de regolamento (CE) n. 2328/2003.
Le regioni ultraperiferiche della Comunità[2] svantaggiate da fattori quali la lontananza,
l'insularità, l'isolamento, l'esiguità del territorio e le difficili condizioni topografiche e
climatiche, sono rimaste arretrate sul piano socioeconomico; tale ritardo si avverte anche nel settore della pesca, che per alcune di queste regioni rappresenta una delle principali attività economiche. Tali ostacoli allo sviluppo sono di natura strutturale e permanente; pertanto, tenuto conto dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e dello statuto delle regioni ultraperiferiche, e pur giudicando positiva la proposta di mantenimento dell'attuale regime di compensazione e le modifiche che conferiscono agli Stati membri maggiore flessibilità nella sua applicazione, è lecito chiedersi per quale ragione tale regime non resti aperto, come il programma POSEI agricoltura, eliminando il limite temporale. Occorre altresì interrogarsi sul massimale di compensazione finanziaria dei costi supplementari, pari (solamente) al 75% dei costi di trasporto effettivi e delle annesse spese, nonché sull'eccessivo accento posto sui costi di trasporto anziché sulla logica globale di smercio, che comporterebbe la considerazione dei costi legati alla produzione e alla commercializzazione nelle regioni ultraperiferiche. In questo senso, e tenuto conto dell'aumento di tali costi, in particolare delle spese di trasporto dal 2003, nonché della flessibilità conferita al futuro regime, sarebbe opportuno aumentare la dotazione finanziaria proposta, pur mantenendo la ripartizione esistente tra gli Stati membri.
Il relatore per parere ricorda che il futuro regolamento dovrà continuare a prevedere, nel caso della compensazione per i prodotti trasformati, il ricorso all'utilizzo del pesce pescato dai pescherecci comunitari, qualora la cattura effettuata dalle flotte locali non sia sufficiente ad alimentare la loro industria di trasformazione.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[3] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013 |
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni |
Motivazione | |
Dato che si intende prorogare l'attuale regime di compensazione dei costi supplementari causati dall'ultraperifericità che incidono sullo smercio di determinati prodotti della pesca di talune RUP, di cui al regolamento (CE) n. 2328/2003, scaduto il 31 dicembre 2006, non sussistono motivi per modificarne il titolo. | |
Inoltre, essendo destinato a compensare i costi supplementari sostenuti dagli operatori nello smercio dei prodotti della pesca di dette RUP a causa degli svantaggi specifici e permanenti, il regime non deve essere limitato nel tempo. | |
Emendamento 2 Considerando -1 (nuovo) | |
|
(-1) Le regioni ultraperiferiche hanno economie fragili, con vincoli strutturali permanenti che condizionano il loro sviluppo e scarse possibilità di diversificazione economica, nell'ambito delle quali il settore della pesca e le antiche comunità di pescatori svolgono un ruolo importante nella salvaguardia dell'attività economica e dell'occupazione, a monte e a valle, nonché nella promozione della coesione economica e sociale. |
Motivazione | |
Occorre tener conto dei vincoli strutturali e permanenti che si frappongono allo sviluppo delle regioni ultraperiferiche così come dell'importanza socioeconomica che riveste il settore della pesca in questo contesto che spesso costituisce una delle poche alternative economiche per queste regioni e contribuisce alla coesione economica e sociale. | |
Emendamento 3 Considerando -1 bis (nuovo) | |
|
(-1 bis) Occorre tener conto delle specificità e delle disparità settoriali esistenti tra le regioni ultraperiferiche, visto che esse evidenziano necessità differenziate. |
Motivazione | |
È necessario tener conto del fatto che le regioni ultraperiferiche, condividendo una serie di difficoltà comuni, presentano altresì notevoli disparità che devono essere tenute in considerazione dal presente regolamento e nell'ambito della sua attuazione. | |
Emendamento 4 Considerando -1 ter (nuovo) | |
|
(-1 ter) Occorre tener conto dell'aumento dei costi di trasporto e delle spese connesse, verificatosi soprattutto dopo il 2003 a causa del notevole aumento dei prezzi del petrolio che aggravano ancor di più i costi supplementari connessi all'ultraperifericità. |
Motivazione | |
È necessario sottolineare l'aumento dei costi di trasporto derivanti dall'aumento del prezzo del petrolio che ha aggravato i costi supplementari connessi alla ultraperifericità. | |
Emendamento 5 Considerando 1 | |
(1) Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati principalmente alle spese di trasporto verso l'Europa continentale. |
(1) Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sulla produzione e sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati in particolare alle spese di trasporto verso l'Europa continentale. |
Motivazione | |
Esistono altri fattori di cui occorre tener conto in relazione alla regioni ultraperiferiche, segnatamente la mancanza di economie di scala e gli elevati costi di produzione. Per questo motivo, non bisogna porre esclusivamente l'accento sui costi di trasporto, ma anche su altri costi di produzione e smercio. | |
Emendamento 6 Considerando 5 bis (nuovo) | |
|
(5 bis) Occorre tenere in debito conto l'importanza socioeconomica della piccola pesca costiera e della pesca artigianale per le regioni ultraperiferiche nonché la necessità di creare le condizioni per il loro sviluppo. |
Motivazione | |
È importante che il regolamento riconosca altresì l'importanza della piccola pesca costiera e della pesca artigianale per lo sviluppo economico di queste regioni nonché la necessità di sostenere in modo particolare questo segmento della flotta. | |
Emendamento 7 Considerando 5 ter (nuovo) | |
|
(5 ter) Occorre autorizzare l'approvvigionamento dal mercato comunitario, nei limiti dell'attuale capacità produttiva, qualora le catture delle flotte da pesca delle regioni ultraperiferiche non siano sufficienti per alimentare l'industria locale di trasformazione del pesce. |
Motivazione | |
Il ricorso all'importazione intracomunitaria dovrebbe essere autorizzato quando le catture delle flotte delle RUP siano insufficienti per garantire la redditività delle strutture di trasformazione del pesce in dette regioni. Del resto, nella sua relazione COM(2006)0734, pagina 9, la Commissione osserva che "alcune industrie hanno bisogno di importare per realizzare economie di scala e sfruttare appieno la capacità dell'impresa". | |
Emendamento 8 Considerando 7 bis (nuovo) | |
|
(7 bis) Per compensare i vincoli specifici della produzione ittica nelle regioni ultraperiferiche, legati alla loro grande distanza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, alla topografia, al clima e alla dipendenza economica da alcuni prodotti, può essere concessa una deroga alla politica praticata dalla Commissione di non autorizzare aiuti pubblici al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca rientranti nel trattato. |
Or. fr | |
Motivazione | |
In analogia con le disposizioni previste nella recente revisione del POSEI agricoltura, la Commissione dovrebbe predisporre un regime di deroghe per le RUP per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore della pesca. | |
Emendamento 9 Considerando 9 | |
(9) Affinché una decisione possa essere adottata in merito alla proroga del regime di compensazione dopo il 2013 è necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo, con debito anticipo rispetto alla scadenza del regime, una relazione basata su una valutazione indipendente. |
(9) Per consentire una revisione del regime di compensazione, tenendo conto dell'effettiva prosecuzione degli obiettivi del presente regolamento, è necessario che entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo una relazione basata su una valutazione indipendente, corredata eventualmente di proposte legislative. |
Motivazione | |
Il regime istituito non deve essere limitato nel tempo visto che tale compensazione mira a far fronte agli ostacoli strutturali permanenti derivanti dall'ultraperifericità. Non si capisce quindi che venga posta una clausola temporale, al contrario di quanto avviene nell'ambito di POSEI-Agricultura (regolamento (CEE) 247/2006). | |
Emendamento 10 Articolo 1 | |
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 2007 al 2013, una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 e che gravano sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito denominata “compensazione”): |
Il presente regolamento istituisce una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 e che gravano sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni ultraperiferiche a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito denominata “compensazione”): |
Motivazione | |
Il regime istituito non deve essere limitato nel tempo visto che tale compensazione mira a far fronte agli ostacoli strutturali permanenti derivanti dall'ultraperifericità. Non si capisce quindi che venga posta una clausola temporale, al contrario di quanto avviene nell'ambito di POSEI-Agricultura (regolamento (CEE) 247/2006). | |
Emendamento 11 Articolo 3, alinea | |
1. La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca: |
1. La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca derivanti dalla ultraperifericità delle regioni di cui all'articolo 1: |
Motivazione | |
Si capisce da sé. | |
Emendamento 12 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) | |
c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione. |
c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sulla produzione e sullo smercio dei prodotti in questione. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, occorre considerare anche altri fattori, segnatamente l'assenza di economia di scala e gli elevati costi di produzione. Pertanto non deve essere prevista un'attenzione specifica soltanto per i costi di trasporto, occorre considerare anche gli altri costi di produzione e di smercio. | |
Emendamento 13 Articolo 4, paragrafo 4, lettera b) | |
b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all’articolo 1; |
b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all’articolo 1, ad eccezione del ricorso all'utilizzo del pesce catturato da pescherecci comunitari, quando le catture delle regioni di cui all'articolo 1 siano insufficienti ad alimentare la loro industria di trasformazione; |
Motivazione | |
Occorrerà mantenere, come previsto nel regime precedente, la possibilità - in caso di insufficienti catture delle flotte locali - del regolare rifornimento dell'industria di trasformazione locale da parte dei pescherecci comunitari, in modo da garantire l'attività economica e l'occupazione in queste regioni. | |
Emendamento 14 Articolo 5, paragrafo 2 | |
2. La compensazione tiene conto dei seguenti fattori: |
2. La compensazione tiene conto dei seguenti fattori: |
a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il continente europeo; |
a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il continente europeo nonché tra le regioni vicine di cui all'articolo 1; |
b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari. |
b) per ogni prodotto della pesca, i costi supplementari relativi alle spese di trasporto all'interno di ogni regione di cui all'articolo 1 derivanti dalla dispersione geografica; |
|
b bis) il tipo di destinatari, riservando particolare attenzione alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale; |
|
b ter) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari. |
Motivazione | |
La compensazione dei costi supplementari deve inoltre tener conto dello smercio tra regioni ultraperiferiche. L'emendamento mira altresì a tener conto dei maggiori costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche con un'elevata dispersione geografica come è il caso delle Azzorre e delle Canarie, al fine di promuovere il mercato locale. Si aggiunge inoltre una valutazione del tipo di destinatario, con particolare attenzione alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale. | |
Emendamento 15 Articolo 5, paragrafo 3 | |
3. La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare e non può superare il 75% dei costi di trasporto verso il continente europeo e di altri costi correlati. |
3. La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare. |
Motivazione | |
La compensazione non deve fare riferimento soltanto ai costi di trasporto né limitarsi al 75% dei costi (nel POSEI agricoltura non sono previsti limiti), anche se si ammette l'opportunità di evitare una compensazione eccessiva. | |
Emendamento 16 Articolo 5, paragrafo 4 | |
4. L'importo totale annuo della compensazione è limitato ai seguenti valori: |
4. L'importo totale annuo della compensazione è limitato ai seguenti valori: |
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 283 992 |
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 855 314 |
b) per le isole Canarie: EUR 5 844 076 |
b) per le isole Canarie: EUR 6 623 454 |
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 4 868 700 |
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 5 518 000 |
Motivazione | |
Viene aumentata di 2 milioni di euro la dotazione finanziaria annuale, mantenendo il criterio di ripartizione tra gli Stati membri, onde far fronte all'aumento dei costi di trasporto e dell'energia dal 2003 e tenendo conto della nuova flessibilità garantita dal regolamento, la quale permetterà un migliore utilizzo degli stanziamenti. Va ricordato che il pacchetto finanziario passa così da 15 a circa 17 milioni di euro, un importo comunque poco significativo visti i limiti strutturali permanenti delle regioni ultraperiferiche, al fine di contribuire anche all'obiettivo della coesione economica e sociale. | |
Emendamento 17 Articolo 6 bis (nuovo) | |
|
Articolo 6 bis |
|
Modulazione degli importi |
|
Si può procedere ad una modulazione tra regioni appartenenti ad uno stesso Stato membro, entro i limiti del quadro finanziario globale del presente regolamento. |
Emendamento 18 Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 | |
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l’insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione". |
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l’insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione". |
2. Se il piano di compensazione non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento, entro due mesi la Commissione chiede allo Stato membro di adeguarlo di conseguenza. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione il piano di compensazione adattato. |
2. Se il piano di compensazione non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento, entro un mese la Commissione chiede allo Stato membro di adeguarlo di conseguenza. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione il piano di compensazione adattato. |
3. Se la Commissione non si esprime entro due mesi dal ricevimento del piano di compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2, esso si considera approvato. |
3. Se la Commissione non si esprime entro un mese dal ricevimento del piano di compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2, esso si considera approvato. |
Motivazione | |
Ai fini di un'adeguata e tempestiva applicazione del presente regolamento nel 2007, visto il ritardo nella presentazione della proposta da parte della Commissione, e per rendere più rapida la presentazione e l'approvazione dei piani di compensazione, si propone di ridurre tutti i termini di un mese. | |
Emendamento 19 Articolo 7, paragrafo 4 | |
4. Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata e la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis. |
4. Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata. Se la Commissione non si esprime entro quattro settimane dal ricevimento del piano di compensazione modificato, esso si considera approvato. |
Motivazione | |
Occorre prevedere una procedura più spedita in caso di modifica dei piani di compensazione. | |
Emendamento 20 Articolo 7 bis (nuovo) | |
|
Articolo 7 bis |
|
Aiuti di stato |
|
1. Per quanto riguarda i prodotti della pesca cui si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione può autorizzare aiuti al funzionamento nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione, per compensare gli svantaggi specifici della produzione ittica nelle regioni ultraperiferiche, derivanti dalla loro grande distanza, dall'insularità e dalla ultraperifericità, tenuto conto dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. |
|
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento complementare all'applicazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 7. In tal caso gli aiuti di stato devono essere comunicati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione, in conformità con il presente regolamento, come parte dei piani di compensazione. Gli aiuti così comunicati sono considerati comunicati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, prima frase del trattato. |
Motivazione | |
Come avviene con POSEI-Agricultura e tendendo conto dei vincoli delle regioni ultraperiferiche, dovrà essere garantita la possibilità di integrare le misure presenti nell'attuale regolamento con gli aiuti di Stato, nel rispetto del contesto giuridico degli aiuti di Stato a livello comunitario. | |
Emendamento 21 Articolo 8, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno. |
1. Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. |
Motivazione | |
L'emendamento tiene conto delle difficoltà di disporre di dati statistici prima della fine del primo trimestre. | |
Emendamento 22 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative. |
2. Entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni cinque anni la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative. |
Motivazione | |
L'emendamento tiene conto della soppressione dei riferimenti al periodo 2007-2013 e della clausola di decadenza, nonché della necessità di una clausola di revisione analoga a quella di POSEI agricoltura. | |
Emendamento 23 Articolo 14, comma 2 | |
Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. |
Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2007. |
Motivazione | |
Il regime istituito non deve essere limitato nel tempo visto che tale compensazione mira a far fronte agli ostacoli strutturali permanenti derivanti dall'ultraperifericità. Non si capisce quindi che venga posta una clausola temporale, al contrario di quanto avviene nell'ambito di POSEI-Agricultura (regolamento (CEE) 247/2006). |
PROCEDURA
Titolo |
Compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, della Guiana e della Riunione (2007 - 2013) |
|||||||
Riferimenti |
COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
PECH |
|||||||
Parere espresso da Annuncio in Aula |
REGI 17.1.2007 |
|
|
|
||||
Relatore per parere Nomina |
Pedro Guerreiro 1.2.2007 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
27.2.2007 |
|
|
|
||||
Approvazione |
20.3.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 3 2 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Christa Prets, Toomas Savi, László Surján, Károly Ferenc Szabó, Nikolaos Vakalis |
|||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Věra Flasarová |
|||||||
PROCEDURA
Titolo |
Compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, della Guiana e della Riunione (2007 - 2013) |
|||||||
Riferimenti |
COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) |
|||||||
Consultazione del PE |
20.12.2006 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 17.1.2007 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 17.1.2007 |
REGI 17.1.2007 |
|
|
||||
Relatore(i) Nomina |
Duarte Freitas 17.1.2007 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
27.2.2007 |
|
|
|
||||
Approvazione |
22.3.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 1 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise |
|||||||
Deposito |
28.3.2007 |
|||||||