RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità

3.4.2007 - (COM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Paolo Costa

Procedura : 2006/0183(COD)
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A6-0124/2007
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A6-0124/2007
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità

(COM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0570 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0332/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0124/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) I dispositivi per la visione indiretta, quali gli specchi grandangolari e di accostamento, telecamere, schermi o altri dispositivi migliorano il campo di visibilità del conducente ed aumentano le caratteristiche di sicurezza dei veicoli.

Motivazione

Evidente. Dispositivi migliori e altri dispositivi innovativi per la visione indiretta riducono gli angoli ciechi e possono influenzare il comportamento dei guidatori contribuendo così a impedire gli incidenti.

Emendamento 2

Considerando 6

(6) Per contribuire a ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali causati da tali veicoli e nei quali sono coinvolti utenti stradali vulnerabili, occorre nel frattempo provvedere a che nei veicoli di cui trattasi siano installati a posteriori dispositivi perfezionati per la visione indiretta.

(6) Per contribuire a ridurre il numero di morti e di feriti, vittime di incidenti stradali causati da tali veicoli e nei quali sono coinvolti utenti stradali vulnerabili, occorre nel frattempo provvedere a che nei veicoli di cui trattasi siano installati a posteriori dispositivi perfezionati per la visione indiretta.

Motivazione

Sebbene nella UE la sicurezza sia aumentata nel 2005, il numero di morti è stato pari a 41.000 e quello dei feriti ad oltre 1,7 milioni . Gli incidenti stradali collegati con gli angoli ciechi in cui sono coinvolti automezzi pesanti (HGV) non soltanto causano incidenti mortali ma anche lesioni (gravi e meno gravi), anch'essi importanti in termini d'impatto sociale ed economico. Va notato che secondo i dati forniti dall'analisi costi-benefici, per ogni incidente mortale ve ne sono 23 che causano lesioni per quanto riguarda i pedoni e gli utilizzatori di mezzi a due ruote.

Emendamento 3

Considerando 8

(8) È tuttavia adeguato e proporzionato prevedere esenzioni per i veicoli con durata di vita breve, per i veicoli dotati di specchi laterali il cui campo di visione è solo minimamente inferiore a quello previsto dalla direttiva 2003/97/CE e per i veicoli in cui è tecnicamente impossibile installare specchi conformi a suddetta direttiva.

(8) È tuttavia adeguato e proporzionato prevedere esenzioni e deroghe per i veicoli con durata di vita breve, per i veicoli dotati di specchi laterali il cui campo di visione è solo minimamente inferiore a quello previsto dalla direttiva 2003/97/CE e per i veicoli in cui non è tecnicamente possibile a costi ragionevoli installare specchi conformi a suddetta direttiva.

Motivazione

Visto che la misura proposta si applicherà solo a veicoli vecchi, già in circolazione nella UE, occorre prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'osservanza della vigente legislazione comunitaria per i nuovi HGV evitando ostacoli agli scambi. La flessibilità include esenzioni e deroghe limitate e specifiche per quanto riguarda i criteri del campo di visibilità e l'installazione di dispositivi per la visione indiretta fissati dalla direttiva 2003/97/CE, specialmente per gli automezzi nei quali il campo di visibilità non può essere coperto totalmente o nei quali non sono disponibili soluzioni a costi ragionevoli.

Emendamento 4

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) Gli automezzi appartenenti alle categorie N2 e N3 originariamente registrati e/o immatricolati e/o in servizio da oltre 10 anni prima della data di trasposizione della presente direttiva e che circolano principalmente per il loro interesse storico non devono sottostare alle norme e alle procedure contenute nella presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento tende a fornire una deroga per l'uso di veicoli storici visto che ciò non incide sui risultati della misura proposta. Il considerando intende anche riferirsi ai veicoli storici per i quali non esistono più registri o documentazione che ne provi la data iniziale di registrazione. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 5

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter) Per gli automezzi che non possono adeguarsi interamente ai criteri della presente direttiva per motivi tecnici e/o economici, le autorità competenti autorizzano e approvano soluzioni alternative. In questi casi gli Stati membri comunicano gli elenchi delle soluzioni tecniche consentite e approvate, incluse le prassi migliori sulle caratteristiche dell'installazione posteriore di specchi alla Commissione che a sua volta deve metterli a disposizione di tutti gli Stati membri.

Motivazione

È necessario prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda gli obblighi generali fissati per l'osservanza dei criteri della direttiva 2003/97/CE. In alcuni automezzi l'installazione a posteriori può non essere possibile tecnicamente o a livello economico, a mento di non prevedere modifiche fondamentali della struttura della cabina o delle portiere. Ai fini della sicurezza, della certezza giuridica e per evitare ostacoli agli scambi tutte le soluzioni tecniche, incluse le prassi migliori, dovrebbero essere comunicate alla Commissione che le divulgherà. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 6

Considerando 9

(9) Per consentire al mercato di far fronte a una forte domanda di specchi durante un periodo molto breve è opportuno prevedere periodi transitori.

(9) Per consentire al mercato di far fronte a una forte domanda di specchi durante un periodo molto breve è opportuno prevedere un periodo transitorio.

Motivazione

Non sembra che i produttori degli specchi condividano le stesse posizioni per quanto riguarda eventuali difficoltà del mercato per far fronte ad una forte domanda di tale dispositivi. Un lungo periodo transitorio come nella proposta non è giustificato in quanto i ritardi nell'applicazione di questa misura ne riducono l'efficacia. Inoltre il numero totale di HGV che deve essere dotato di specchi a posteriori probabilmente è inferiore alle valutazioni iniziali della Commissione, pertanto occorre prevedere un periodo transitorio breve.

Emendamento 7

Considerando 10

(10) I veicoli commerciali pesanti, sui quali, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2003/97/CE, sono stati installati dispositivi per la visione indiretta che coprono ampiamente il campo di visibilità richiesto dalla suddetta direttiva, devono essere esentati dagli obblighi della presente legislazione.

(10) I veicoli commerciali pesanti, sui quali, prima delle date di trasposizione della direttiva 2003/97/CE, sono stati installati dispositivi per la visione indiretta che coprono ampiamente il campo di visibilità richiesto dalla suddetta Direttiva, devono essere esentati dagli obblighi della presente legislazione.

Motivazione

Per aumentare la sicurezza stradale alcuni Stati membri, cioè i Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca, hanno applicato regimi nazionali per l'applicazione a posteriori degli specchi al proprio parco di veicoli commerciali, basati sui criteri fissati nella direttiva 2003/97/CE. Pertanto la deroga dovrebbe riguardare gli HGV modificati prima della scadenza fissati per la trasposizione (24 gennaio 2005) e non alla data dell'entrata in vigore della direttiva (corrispondente alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e cioè il 29.1.2004). (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 8

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Per chiarezza, laddove ci si riferisce al campo di visibilità degli specchi e di altri dispositivi per la visione indiretta applicati agli automezzi, che coprono solo un'aerea marginalmente inferiore al campo di visibilità previsto dalla direttiva 2003/97/CE, si devono applicare gli altri criteri e la flessibilità prevista dall'allegato III della direttiva in parola sul campo di visibilità e sull'installazione di specchi e altri dispositivi per la visione indiretta.

Motivazione

I criteri per l'installazione di specchi o di altri dispositivi per la visione indiretta sugli automezzi fissata dalla direttiva 2003/97/CE devono applicarsi anche agli automezzi nei quali si prevede un campo di visibilità ridotta. Pertanto tutte le condizioni o la flessibilità addizionale prevista nell'allegato III della direttiva in parola devono essere valide per l'installazione posteriore di specchi con un campo di visibilità ridotto, cioè con una riduzione del 10% del campo di visibilità specificata della categoria IV e V qualora vi sia un'ostruzione dovuta alla carrozzeria e a taluni dei suoi componenti, come altri specchi, maniglie delle portiere ecc. (Cfr. osservazioni 5.8.2. dell'allegato III della direttiva 2003/97/CE).

Emendamento 9

Considerando 11

(11) L'equipaggiamento dei veicoli già circolanti deve essere accompagnato da misure volte a sensibilizzare sui pericoli legati all'esistenza di angoli ciechi nei veicoli commerciali pesanti.

(11) L'equipaggiamento dei veicoli già circolanti deve essere accompagnato da misure adeguate volte a sensibilizzare sui pericoli legati all'esistenza di angoli ciechi nei veicoli commerciali pesanti, ad inclusione di campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti vulnerabili, quali i ciclisti, i motociclisti e i pedoni e riguardanti il corretto uso e posizionamento dei dispositivi per la visione indiretta.

Motivazione

È necessario che siano prese misure d'accompagnamento per trarre beneficio dall'installazione posteriore di specchietti sugli HGV e dai loro effetti per la prevenzione o la riduzione degli incidenti. Occorre lanciare campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti gli utenti della strada e in particolare i guidatori su due ruote e i pedoni. Inoltre visto che gli specchi devono essere posizionati adeguatamente, è necessaria una formazione speciale per i conducenti nonché per il personale incaricato delle ispezioni e dei controlli.

Emendamento 10

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Tipi di veicoli diversi da quelli coperti dalla presente direttiva, quali veicoli commerciali leggeri ed autobus, che non dispongono di dispositivi adeguati per la visione indiretta, sono spesso coinvolti in incidenti dovuti ad "angoli ciechi" ed è quindi necessario che la legislazione comunitaria riguardante i criteri di sicurezza attiva e passiva sia oggetto di una rassegna costante per migliorare e promuovere la sicurezza stradale.

Motivazione

Secondo l'articolo 71 del trattato CE la sicurezza dei trasporti è parte integrante della politica comune dei trasporti. Il campo di applicazione della proposta non copre (e neanche la direttiva 2003/97/CE), né i veicoli commerciali leggeri (22,5 milioni) né gli autobus/corriere (700.000), anch'essi coinvolti in incidenti collegati ad angoli di visuale cieca. Pertanto occorre un riesame continuo e un ulteriore sviluppo della sicurezza stradale collegata con gli incidenti dovuti ad un angolo di visuale cieco.

Emendamento 11

Considerando 11 ter (nuovo)

 

(11 ter) Al fine di disporre di un'analisi più completa e di una futura strategia per la riduzione del numero di incidenti dovuti all'angolo cieco, la Commissione, sulla base della decisione del Consiglio 93/704/CE del 30 novembre 1993 relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali1 e di altri atti comunitari pertinenti (Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 20022 sul programma statistico comunitario), dovrebbe raccogliere dagli Stati membri i dati attinenti e procedere ad un loro adeguato trattamento.

 

1 GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

2 GU L 358 del 31.12.2002, pagg. 1-27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 787/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé. Per favorire lo sviluppo di un approccio più integrato per la prevenzione degli incidenti dovuti all'angolo cieco, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, proceda alla raccolta e al trattamento di dati più completi e comparabili.

Emendamento 12

Considerando 11 quater (nuovo)

 

(11 quater) La direttiva 96/96/CE dispone che sui veicoli a motore utilizzati per il trasporto di merci con una massa autorizzata massima superiore ai 3.500 kg devono essere effettuati controlli tecnici periodici almeno su base annua. I veicoli commerciali pesanti tra l'altro devono installare specchi retrovisivi che osservino i criteri della presente direttiva al fine di passare il controllo tecnico.
I certificati di controllo tecnico rilasciati dagli Stati membri per i veicoli immatricolati sui rispettivi territori sono reciprocamente riconosciuti ai fini della libera circolazione dei veicoli sulle strade degli Stati membri.

Motivazione

Occorre effettuare controlli tecnici periodici (direttiva 96/96/CE) per garantire che gli HGV dispongano di un adeguato campo di visibilità conformemente ai criteri fissati nella misura proposta. I controlli in parola sono necessari per fornire la certezza giuridica e la sicurezza per quanto riguarda il campo di visibilità ridotto cui si applica la misura proposta per impedire distorsioni di mercato. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 13

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale su "Legiferare meglio"1, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere, per se stessi e nell'interesse della Comunità, proprie tabelle, che per quanto possibile illustrino la correlazione fra la presente direttiva e le rispettive misure di trasposizione, e a renderle pubbliche.

 

_____________________

1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Motivazione

L'emendamento è evidente. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica ai veicoli di categoria N2 e N3 di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 70/156/CEE che non sono contemplati dalla direttiva 2003/97/CE.

1. La presente direttiva si applica ai veicoli di categoria N2 e N3 di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 70/156/CEE che non sono omologati o non sono omologati come un unico veicolo ai sensi della direttiva 2003/97/CE.

Motivazione

L'emendamento chiarisce il campo d'applicazione ed è conforme alla redazione della direttiva 2003/97/CE. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) ai veicoli di categoria N2 e N3 immatricolati oltre 10 anni prima della data fissata all’articolo 7;

a) ai veicoli di categoria N2 e N3 immatricolati prima del 1° gennaio 2000;

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) ai veicoli di categoria N2 e N3 nei quali è impossibile installare specchi di categoria IV e V in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

b) ai veicoli di categoria N2 che abbiano una massa autorizzata totale massima che non supera le 7,5 tonnellate, nei quali è impossibile installare specchi di categoria V in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

Motivazione

Il testo si adegua alla legislazione vigente sui nuovi HGV (direttiva 2003/97/CE). La deroga dovrebbe riguardare solo i veicoli di categoria N2 che non superino le 7,5 tonnellate e non i veicoli N2 che superano le 7,5 tonnellate e i veicoli N3 in quanto non vi sono ostacoli all'installazione di specchi di categoria IV ai veicoli in parola, cioè a 2 m dal suolo. La direttiva 2003/97/CE prevede l'installazione obbligatoria degli specchi di categoria IV agli autoveicoli N2 superiori a 7,5 tonnellate e agli N3 . (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 17

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i)

i) nessuna parte degli specchi è situata a meno di 2 m (±10 cm) dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso totale tecnicamente ammissibile;

i) nessuna parte degli specchi è situata a meno di 2 m (+10 cm) dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso totale tecnicamente ammissibile e;

Motivazione

Il testo si adegua alla legislazione vigente sui nuovi HGV conformemente ai criteri della direttiva 2003/97/CE (vedi motivazione precedente). La condizione per l'installazione di uno specchio di categoria IV prevista all'allegato III della direttiva in parola non è non meno di 2 m dal suolo con tolleranza di ±10 cm, ma non meno di 2 m dal suolo con tolleranza di + 10 cm . (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 18

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

ii) gli specchi sono completamente visibili dal posto di guida;

ii) lo specchio è completamente visibile dal posto di guida;

Motivazione

Vedi le motivazioni precedenti. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 19

Articolo 2, paragrafo 2 lettera c)

c) ai veicoli di categoria N2 e N3 che erano subordinati, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2003/97/CE, a misure nazionali che impongono il montaggio di altri dispositivi per la visione indiretta che coprono almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella suddetta direttiva.

c) ai veicoli di categoria N2 e N3 che sono subordinati a misure nazionali che sono entrate in vigore prima delle date di trasposizione della direttiva 2003/97/CE, che impongono il montaggio, dal lato del passeggero, di altri dispositivi per la visione indiretta che coprono almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella suddetta direttiva.

Motivazione

La presente deroga dovrebbe riguardare i Paesi Bassi, il Belgio e la Danimarca che hanno attuato regimi nazionali sull'installazione di specchi posteriori sul loro parco veicoli in base ai criteri fissati nella direttiva 2003/97/CE prima della scadenza per la trasposizione (24 gennaio 2005) e non alla data dell'entrata in vigore della direttiva come proposto dalla Commissione. Inoltre essa introduce chiarezza. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 20

Articolo 3, paragrafo 1

A decorrere dalla data stabilita all'articolo 7, gli Stati membri garantiscono che in tutti i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono installati, nel lato del passeggero, specchi di accostamento e grandangolari conformi a quanto prescritto per gli specchi di categoria IV e V dalla direttiva 2003/97/CE.

A decorrere dalla data stabilita all'articolo 7, e non oltre il 30 giugno 2008 gli Stati membri garantiscono che in tutti i veicoli di cui all'articolo 2, sono installati, nel lato del passeggero, specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto prescritto per gli specchi di categoria IV e V dalla direttiva 2003/97/CE.

Motivazione

Ritardare l'introduzione delle misure proposte ne riduce l'efficacia e gli effetti benefici consistenti nel salvare vite umane. Altre 1.200 vite potrebbero essere salvate fino al 2020 se l'attuazione iniziasse dal 2008 con costi per la società di 2,4 miliardi di euro. È necessaria una migliore formulazione rispetto agli specchi grandangolari e di accostamento per una maggiore coerenza. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 21

Articolo 3, paragrafo 2

In deroga al primo paragrafo, le prescrizioni della presente direttiva sono ritenute rispettate se i veicoli sono dotati di specchi i cui campi di visibilità combinati coprono almeno il 99% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella direttiva 2003/97/CE.

In deroga al primo paragrafo, le prescrizioni della presente direttiva sono ritenute rispettate se i veicoli sono dotati, dal lato del passeggero, di specchi grandangolari e di accostamento i cui campi di visibilità combinati coprono almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e almeno l'85% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria V definiti nella direttiva 2003/97/CE.

Motivazione

La riduzione del campo di visibilità dal 99% al 95% incide sull'efficacia della misura ma fornisce flessibilità. Poiché il campo di visibilità totale degli specchi di categoria V è relativamente modesto (5,5 m2) contrariamente a quello degli specchi di categoria I V (307,9 m2) per garantire la sicurezza appare necessario introdurre un campo di visione a parte per gli specchi di categoria V che coprano fino all'85% del campo totale fissato nella direttiva 2003/97/CE. Inoltre istituire campi di visione separati per gli specchi di categoria IV e categoria V è più semplice e più chiaro. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 22

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) I veicoli di cui all'articolo 2, che a causa della mancanza di soluzioni tecniche disponibili ed economicamente efficienti non possono essere dotati di specchi in osservanza dei criteri fissati al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, possono essere dotati di specchi supplementari e/o di altri dispositivi di visione indiretta, purché la combinazione di tali dispositivi copra non meno del 95% del campo di visibilità a livello del suolo degli specchi di categoria IV e non meno dell'85% del campo di visibilità a livello del suolo degli specchi di categoria V ai sensi della direttiva 2003/97/CE.

Motivazione

Dovrebbero essere previste soluzioni alternative, quali specchi addizionali o altri dispositivi di visione indiretta per osservare i criteri della direttiva 2003/97/CE, soprattutto per gli automezzi per i quali sul mercato non esistono dispositivi pronti. Poiché è possibile coprire il campo di visione degli specchi di categoria IV e V con un dispositivo e al fine di garantire una migliore visibilità in termini di sicurezza, è necessario separare il campo di visione dello specchio di categoria IV da quello dello specchio di categoria V. Vedi motivazione precedente. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 23

Articolo 3, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

(2 ter) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco delle soluzioni tecniche, che includano le prassi migliori sugli aspetti dell'installazione dei dispositivi posteriori, in osservanza delle disposizioni del presente articolo. La Commissione mette a disposizione di tutti gli Stati membri detto elenco mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e qualsiasi altro mezzo appropriato.

Motivazione

Al fine di fornire sicurezza e certezza giuridica ed evitare ostacoli agli scambi e distorsioni del mercato tutte le soluzioni tecniche che includano le prassi migliori devono essere comunicate alla Commissione che le renderà disponibili mediante pubblicazione o altri mezzi adeguati. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 24

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

 

1. L'osservanza dei criteri fissati all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 2 bis), viene determinata in base alla prova rilasciata da uno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva del Consiglio 96/96/CE del 20 dicembre 1996 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 1.

 

2. La Commissione assistita dai comitati di cui all'articolo 8 della Direttiva 96/96/CE e all'articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva 70/156/CEE, nell'ambito dei rispettivi mandati, prende le misure appropriate per garantire che i dispositivi di cui all'articolo 3 sono installati e sottoposti a controllo tecnico di conformità e validità su strada rispetto ai criteri fissati dalla presente direttiva. Dette misure devono essere prese non oltre la data menzionata all'articolo 7.

 

1 GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dal Regolamento CE n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2003, pag. 1).

Motivazione

Per garantire che gli attuali HGV dispongano del campo di visibilità adeguato e conformemente ai criteri fissati nella misura proposta, i controlli tecnici devono essere effettuati periodicamente in base alla direttiva 96/96/CE. Detti controlli sono necessari per fornire la sicurezza e la certezza giuridica dell'osservanza rispetto ai vari campi di visibilità nella misura proposta e quindi per impedire eventuali distorsioni di mercato. (Il Consiglio nella sua impostazione generale ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 25

Articolo 3 ter (nuovo)

 

Articolo 3 ter

 

Gli Stati membri e, ove opportuno la Commissione, nei rispettivi settori di competenza, accompagnano le misure prese nel quadro della presente direttiva con iniziative volte a sensibilizzare gli utenti della strada nei confronti dei pericoli derivanti dalla presenza di angoli ciechi.

Motivazione

È necessario che siano prese misure d'accompagnamento per trarre beneficio dall'installazione posteriore di specchi sugli HGV e dei loro effetti per la prevenzione o la riduzione degli incidenti. Occorre lanciare campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti gli utenti della strada e in particolare i guidatori su due ruote e i pedoni. Inoltre visto che gli specchi devono essere posizionati in modo corretto, è necessaria una formazione speciale per i conducenti nonché per il personale incaricato delle ispezioni e dei controlli.

Emendamento 26

Articolo 4

Articolo 4

soppresso

In deroga al primo paragrafo dell’articolo 3, gli Stati membri possono disporre quanto segue:

 

(1) i veicoli immatricolati da 4 a 7 anni prima della data di cui all’articolo 7 rispettano le prescrizioni della presente direttiva entro un anno da suddetta data;

 

(2) i veicoli immatricolati da 7 a 10 anni prima della data di cui all’articolo 7 rispettano le prescrizioni della presente direttiva entro due anni da suddetta data.

 

Motivazione

Anche se la proposta della Commissione prevede addirittura l'applicazione ai veicoli immatricolati fino al 1998 visto l'elevato rapporto costi-benefici e un'immediata applicazione per i veicoli più recenti (immatricolati dopo il 2004), tuttavia l'installazione di dispositivi posteriori a carattere progressivo e che quindi preveda varie fasi può compromettere l'obiettivo globale consistente nel salvare vite umane. Posticipare l'introduzione della presente misura senza nessun motivo particolare non può essere giustificata. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 27

Articolo 5

Articolo 5

soppresso

I veicoli di categoria N2 e N3 nei quali, in assenza di soluzioni tecniche disponibili, non è possibile installare specchi che rispettino quanto prescritto dalla presente direttiva possono essere equipaggiati di altri dispositivi per la visione indiretta, purché tali dispositivi coprano almeno lo stesso campo di visibilità stabilito nel secondo paragrafo dell'articolo 3.

 

I veicoli equipaggiati a posteriori in conformità del primo paragrafo sono omologati individualmente dalle autorità competenti degli Stati membri.

 

Motivazione

Il testo è sostituito da un altro ai sensi dell'articolo 3. Cfr. gli emendamenti precedenti. (Il Consiglio nella sua "impostazione generale" ha introdotto un riferimento simile ai veicoli in parola).

Emendamento 29

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

 

Entro il [...]* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, insieme a uno studio sugli incidenti dovuti ad angoli ciechi che copra tutti i veicoli e tutti i costi sostenuti e volto a migliorare la sicurezza stradale. La relazione della Commissione effettuata sulla base di un'analisi costi-benefici più esaustiva, deve essere accompagnata se opportuno da una proposta per il riesame della legislazione vigente.

 

__________________

*[tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]

Motivazione

Dovrebbe essere presentata una relazione in merito all'applicazione della presente direttiva sugli aspetti riguardanti i costi degli incidenti dovuti alla presenza di angoli ciechi, che riferisca sull'applicazione di dispositivi di visione indiretta su altri tipi di veicoli ad esempio N1. Dovrebbe essere prevista anche l'ulteriore raccolta di dati e cifre per tracciare un quadro più globale dei costi e benefici derivanti dalla installazione di specchi posteriori che dovrebbe essere accompagnata da una proposta volta a riesaminare l'attuale legislazione o a introdurne una nuova.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1.        Introduzione

Per porre rimedio alle lacune del campo visivo esterno dei veicoli pesanti in circolazione nell'Unione Europea e per migliorare la sicurezza stradale, la Commissione propone l'installazione a posteriore di specchi sui veicoli commerciali pesanti (VCP) immatricolati nella Comunità.

Incidenti causati dagli angoli ciechi e dispositivi per la visibilità indiretta

Molti incidenti sono causati da conducenti di veicoli che non si accorgono della presenza di altri utenti stradali nelle immediate vicinanze o a fianco del proprio veicolo. Questi incidenti avvengono spesso in corrispondenza di incroci, confluenze e rotatorie allorché il conducente, cambiando direzione, non si rende conto della presenza di altri utenti della strada situati negli angoli ciechi della zona immediatamente circostante il veicolo. I veicoli di grandi dimensioni spesso sono coinvolti in incidenti dovuti agli angoli ciechi e si calcola che circa 400 persone muoiano ogni anno nell’Unione Europea in tali circostanze: si tratta, nella maggior parte dei casi, di utenti particolarmente vulnerabili quali pedoni, ciclisti e motociclisti. Dagli studi sugli incidenti accaduti è emerso che i veicoli dotati di dispositivi per la visibilità indiretta, come ad esempio specchi grandangolari (classe IV) e d'accostamento (classe V) o telecamere, migliorano la sicurezza degli utenti stradali più vulnerabili e permettono di evitare incidenti causati dagli angoli ciechi sul lato del passeggero. Alcuni Stati membri hanno deciso di introdurre misure e schemi per l'installazione di specchi aggiuntivi volti a ridurre gli angoli ciechi che limitano la visibilità del conducente, in particolare sul lato del passeggero a destra (o sinistra per il Regno Unito) del veicolo.

2.        Legislazione vigente sul campo esterno di visibilità indiretta per i nuovi VCP

L'installazione di dispositivi per la visibilità indiretta volti a eliminare gli angoli ciechi è obbligatoria per i nuovi VCP. Ai sensi della direttiva 2003/97/CE[1], l'installazione di specchi grandangolari (classe IV), specchi di accostamento (classe V) o dispositivi per maggiore visibilità è obbligatoria per i veicoli di categoria N2 di peso superiore a 7,5 t e inferiore a 12 t e per tutti i veicoli di categoria N3 (di peso superiore a 12 t) con decorrenza dal 26 gennaio 2006 per tutti i nuovi tipi di veicoli e dal 26 gennaio 2007 per tutti i nuovi veicoli. L'installazione obbligatoria di specchi di classe IV e V è stata estesa a tutti i nuovi veicoli della categoria N2 dalla direttiva 2005/27/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2003/97/CE relativa ai progressi tecnici al fine di ridurre gli angoli ciechi dei veicoli N2 ≤ 7,5 tonnellate.

3.        Proposta della Commissione relativa all'installazione a posteriori di specchi sui VCP immatricolati nella Comunità

Dato che il parco veicoli pesanti, che rappresenta gran parte dei veicoli in circolazione sulle strade europee, non era incluso nel campo laterale di visibilità obbligatorio nella Comunità, alcuni Stati membri (Paesi Bassi, Belgio e Danimarca) hanno adottato schemi nazionali perché ritenevano che l'obbligo limitato ai nuovi veicoli non fosse sufficiente. In seguito a una consultazione esaustiva, la Commissione ha scelto l'introduzione obbligatoria e graduale dell'installazione a posteriori di specchi grandangolari (classe IV) e d'accostamento (classe V) sul lato del passeggero nei veicoli commerciali pesanti in circolazione.

- Campo di applicazione della direttiva

Sebbene la misura proposta miri alla copertura del parco veicoli pesanti attuale e pertanto a integrare la legislazione CE esistente in materia di dispositivi per la visibilità indiretta, il campo di applicazione effettivo si limita ai VCP immatricolati non oltre dieci anni prima dell'entrata in vigore della direttiva. Secondo le stime, l'Unione Europea a 25 conta circa 5 milioni di veicoli commerciali pesanti attualmente in circolazione. La Commissione ha ritenuto che il costo dell'installazione a posteriori sui veicoli commerciali pesanti di oltre 10 anni (pari a 100 - 150 € per veicolo) supererebbe i vantaggi[2]. Se la Direttiva proposta entrasse in vigore entro il 2008, l'installazione riguarderebbe i VCP immatricolati dopo il 1998, stimati a circa 4 milioni (escludendo Bulgaria e Romania).

È prevista l'esenzione dalla prescrizione per i VCP nei tre Stati membri (NL, DK e BE) dove sono già state adottate misure nazionali per eliminare gli angoli ciechi.

- Differenziazione e misure di accompagnamento

Occorre menzionare che la proposta prevedeva una serie differenziata di requisiti principalmente in base alla direttiva 2003/97/CE al fine di accettare soluzioni alternative a costi contenuti e per evitare distorsioni nel mercato. Gli specchi vengono considerati conformi se il campo di visibilità copre non meno del 99% del campo visivo totale a livello terra dello specchio di classe IV e classe V. Gli Stati membri possono estendere il campo di applicazione della direttiva proposta ad altri veicoli, anche a quelli immatricolati prima del 1998.

Agli Stati membri è stato inoltre proposto di adottare misure di accompagnamento affinché gli utenti stradali siano più consapevoli dei pericoli derivanti dagli angoli ciechi dei veicoli.

- Periodi di trasposizione e di attuazione

Il periodo di trasposizione della direttiva a livello nazionale corrisponde a un anno dalla sua entrata in vigore. Per quanto concerne l'attuazione, la proposta prevede l'obbligo di conformità immediata per i veicoli immatricolati dopo il 2004, mentre per gli altri veicoli la decorrenza dell'obbligo dipenderebbe dall'anno di immatricolazione, ad esempio un anno in più per i veicoli immatricolati da quattro a sette anni prima della data di trasposizione e due anni in più per i veicoli immatricolati da sette a dieci anni prima della data di trasposizione.

- Valutazione dell'impatto elaborata dalla Commissione

In base all'analisi costi-benefici[3], la Commissione ritiene che, se la proposta entrasse in vigore nel 2008, fino al 2020 si potrebbero salvare altre 1200 vite, equivalenti a 2,4 miliardi di euro in termini di costi sociali calcolati sul costo medio di un incidente mortale, stimato a 2 milioni di euro. I benefici complessivi derivanti dalla direttiva proposta corrisponderebbero a circa 1,7 miliardi di euro, mentre i costi ammonterebbero a 400-600 milioni. Il rapporto tra costi e benefici della misura corrisponde a 3,5 : 1. Ciò significa che, per ogni euro speso, il risparmio per la società è di 3,5 €.

4.        Approccio generale del Consiglio (12/12/06)

L'approccio generale del Consiglio adottato dai ministeri dei Trasporti modifica la proposta della Commissione per quanto riguarda l'approccio di 10 anni e introduce la data limite del 1° gennaio 2000 per l'obbligo di dotazione di specchi. È stata proposta l'applicazione dei nuovi requisiti per gli Stati membri in 3 anni (1 per la trasposizione + 2 per l'attuazione) successivi all'entrata in vigore della direttiva (14 giorni dopo la pubblicazione). Riguardo la flessibilità e la conformità ai requisiti sul campo visivo degli specchi di classe IV e V ai sensi della direttiva 2003/97/CE, il campo visivo totale è fissato al 95% per la classe IV e all'85% per la classe V anziché al 99% (proposta della Commissione). Il testo del Consiglio comporta progressi sull'installazione a posteriori di specchi di classe IV, la certificazione e i controlli (revisione) e l'esenzione per i veicoli storici, ma al contempo non prevede campagne di sensibilizzazione.

 

Introduzione

Trasposizione

Attuazione

Proroghe

 

Proposta della Commissione

 

Camion con meno di 10 anni (1998)

 

 

Un (1) anno

 

Subito dopo la trasposizione (VCP immatricolati dopo il 2004)

- Un anno in più per i VCP immatricolati 4-7 anni prima della data di trasposizione

- Due anni in più per i VCP immatricolati 7-10 anni prima della data di trasposizione

Approccio generale del Consiglio

Camion immatricolati dopo il 1/1/2000

Un (1) anno

Due anni per tutti i VCP

 

Nessuna proroga

5.        Valutazione della proposta della Commissione

La misura è volta a migliorare la sicurezza riducendo gli angoli ciechi dal lato passeggero a destra (sinistra nel Regno Unito) del veicolo e crea una parità di condizioni sui dispositivi per la visibilità indiretta tra i camion nuovi e quelli esistenti.

- Data di introduzione e attuazione progressiva

L'approccio graduale dell'attuazione progressiva e le diverse fasi di realizzazione possono compromettere l'obiettivo ultimo: salvare vite umane. I timori sulle difficoltà di fornitura di un numero così elevato di specchi in un periodo molto breve non sono condivise dai produttori di tali dispositivi. Inoltre, il numero totale di VCP su cui installare nuovi specchi sarà verosimilmente inferiore a quello stimato dalla Commissione.

- Limiti dell'installazione a posteriori di specchi di classe IV ed esclusione dei VCL

Apparentemente il limite di installazione a posteriori di specchi di classe IV non è corretto, in quanto nella maggior parte dei casi lo specchio di classe IV viene installato su veicoli di altezza inferiore a 2 m. Pertanto, dovrà essere rettificato. Il campo di applicazione della proposta non si estende a VCL (22,5 milioni) e a pullman e autobus (700.000), visto il basso rapporto tra costi e benefici.

- Flessibilità di conformità

L'approccio differenziato ai requisiti della direttiva 2003/97/CE, seppur menzionato dalla Commissione, non si riflette interamente nel testo.

Proposte principali del relatore

Poiché l'attuazione progressiva e i ritardi nell'applicazione compromettono l'obiettivo principale (salvare vite umane), viene proposta l'adozione rapida e l'attuazione immediata dopo il periodo concesso agli Stati membri per la trasposizione della misura nel diritto nazionale, comunque non oltre il 30 giugno 2008. È compresa una data limite per l'introduzione dell'installazione a posteriori.

Viene proposto invece un approccio più flessibile alla percentuale del campo visivo stabilito nella direttiva 2003/97/CE per lo specchio grandangolare (classe IV, il 95% anziché il 99% proposto dalla Commissione) e per lo specchio di accostamento (classe V, l'85% anziché il 99% proposto dalla Commissione) al fine di evitare limitazioni nel mercato. Inoltre, la distinzione tra il campo di visibilità dello specchio grandangolare e dello specchio d'accostamento garantisce maggiore visibilità in termini di sicurezza e costituisce una certezza legale.

Laddove non esistano soluzioni disponibili per l'installazione a posteriori di specchi di classe IV e V, in termini di convenienza tecnica ed economica, viene proposta l'adozione di un approccio ugualmente flessibile per i dispositivi diversi dai tipi di specchi di classe IV e V.

Sono incluse le misure di accompagnamento, comprese le campagne di sensibilizzazione per tutti gli utenti stradali, ad opera degli Stati membri e, ove opportuno, della Commissione. Viene proposta inoltre la raccolta dei dati finalizzata a consentire un'analisi più completa e una strategia più efficace relativa agli angoli ciechi, unita a una relazione sullo stato di avanzamento dell'applicazione della misura e sull'opportunità di estendere i requisiti agli altri tipi di veicoli, ad esempio quelli della categoria N1.

Annexes

I. Definitions

- Vehicles N categories (Directive 70/156/EEC):

Category N1: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass not exceeding 3,5 tonnes.

Category N2: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a mass exceeding 3,5 tonnes but not exceeding 12 tonnes.

Category N3: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 12 tonnes.

- Light Goods Vehicle: less than 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

- Heavy Goods Vehicle: above 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

II. Table: requirements of Directive 2003/97/EC amended by Commission Directive 2005/27/EC (Source: Consolidated version of Directive

Vehicle category

Interior mirror

Exterior mirrors

                                      

Interior mirror

Class I

Main mirror (large)

Class II

Main mirror (small)

Class III

Wide-angle mirror

Class IV

Close-proximity mirror

Class V

Front mirror

Class VI

 

N1

Compulsory

Unless a mirror would not provide rearward vision (as defined in item 5.1 Annex III)

Optional

If the mirror does not

provide rearward vision

Optional

Compulsory

One on the driver's side

and one on the passenger's side. Class II mirrors may be fitted as an alternative.

Optional

One on the driver's side and/or one on the passenger's side

Optional

One on the driver's side and one on the passenger's side (both must be fitted at least 2 m above the ground)

Optional

(must be fitted at least 2 m above the ground)

 

N2 ≤7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

For both sides if a Class V mirror can be fitted

Optional

For both sides together if not

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

A tolerance of + 10 cm may be applied

Optional

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N2 >7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N3

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

*Class V and VI mirrors shall be mounted on vehicles in such a way that, regardless of their position after adjustment, no part of these mirrors or their holders is less than 2 m from the ground when the vehicle is under a load corresponding to its technically permissible maximum laden mass. These mirrors shall not, however, be mounted on vehicles the cab height of which is such as to prevent compliance with this requirement. In this case an other device for indirect vision is not required. In case the field of vision can be perceived through the combination of the field of vision from a Class IV wide-angle mirror and that of a Class VI front mirror, the installation of a Class V close proximity mirror is not compulsory.

III. Figures on mirrors with the field of indirect vision (extracted from Directive 2003/97/EC)

Figure 1: Field of vision of Class I mirror

Figure 2: Field of vision of Class II mirror

Figure 3: Field of vision of Class III mirror

Figure 4: Field of vision of Class IV wide-angle mirror

Figures 5a and 5b: Field of vision of Class V close-proximity mirror

Figure 6: Field of vision of Class VI front mirror

  • [1]  Direttiva 2003/97/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE.
  • [2]  I vantaggi dell'installazione a posteriori sui veicoli pesanti esistenti dipendono dal rischio di coinvolgimento in incidenti e diminuiscono con la vita residua del veicolo (16 anni per i VCP). Vedere la "Valutazione completa dell'impatto", SEC(2006)1238.
  • [3]  Analisi costi-benefici degli specchi che coprono gli angoli ciechi a cura di Jacobs Consultancy, relazione finale, agosto 2004. http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/mirrors_en.htm

PROCEDURA

Titolo

Montaggio a posteriori di retrovisori sui veicoli pesanti

Riferimenti

COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)

Presentazione della proposta al PE

5.10.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

18.12.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

18.12.2006

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

28.11.2006

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Paolo Costa

21.11.2006

 

 

Esame in commissione

24.1.2007

28.2.2007

26.3.2007

 

Approvazione

27.3.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marian-Jean Marinescu, Alexandru Athanasiu