RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
13.4.2007 - (16522/2006 – COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS)) - *
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Helmuth Markov
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
(16522/2006 – COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0777)[1],
– vista la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (16522/2006),
– visti l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5 e l’articolo 181, insieme all’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0077/2007),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l’articolo 35 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6‑0138/2007),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti messicani.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Visto 1 | |
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5 e l’articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 3, primo comma, |
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5 e l’articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma, |
Motivazione | |
Questo protocollo di adeguamento di un accordo di partenariato e di cooperazione, la cui conclusione richiede il parere conforme del Parlamento, deve essere deferito al Parlamento nel quadro della procedura di parere conforme, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE, invece che nel quadro della semplice consultazione. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Il contenuto della presente proposta consiste in un unico articolo per l'approvazione delle conclusioni del secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione. Lo scopo del presente protocollo aggiuntivo è indicato nell'articolo 1 del protocollo stesso in base al quale: "La Repubblica di Bulgaria e la Romania divengono Parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra". L'articolo indica che lo scopo è di incorporare due nuove Parti nell'accordo principale.
Il relatore ritiene che non siano implicate questioni sostanziali importanti e acconsente all'estensione dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione a Bulgaria e Romania.
Vi è tuttavia un'importante questione giuridica e procedurale che richiede un'attenta considerazione. La Commissione sta infatti proponendo di concludere il protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione con gli Stati uniti del Messico su una base giuridica diversa da quella utilizzata per l'accordo principale. Questa modifica non trova purtroppo spiegazione nella relazione della Commissione.
Dopo un attento esame, in attesa dell'opinione della commissione giuridica e in considerazione dell'opinione del servizio giuridico, il relatore ritiene che questo protocollo di adeguamento di un accordo di partenariato e cooperazione, che necessita del parere conforme del Parlamento per la sua conclusione, debba essere esso stesso rinviato al Parlamento nell'ambito della procedura del parere conforme ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE e non per semplice consultazione.
Il relatore ha pertanto presentato un singolo emendamento per modificare una delle basi giuridiche. In particolare, si propone la sostituzione del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE, rendendo pertanto necessario il parere conforme del Parlamento e non la semplice consultazione.
I fondamenti giuridici di questo emendamento sono i seguenti:
a) L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione con gli Stati uniti del Messico (accordo principale) è stato concluso sulla base degli articoli 44, par. 2, 47, 55, 57, par. 2, 71, 80, par. 2, 133 e 181 dello stesso, unitamente alla seconda frase dell'articolo 300, paragrafo 2 e al secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE, con conseguente richiesta del parere conforme del Parlamento. Si ritiene che il parere conforme del Parlamento fosse necessario in quanto l'accordo prevede "un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione" in base al secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE;
b) Il protocollo aggiuntivo modifica l'accordo principale e costituisce parte integrante dello stesso. Una volta concluso l'accordo, il quadro istituzionale dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra UE e Messico verrà formalmente modificato poiché il Consiglio congiunto e il Comitato misto verranno estesi mediante l'annessione di due nuovi Stati membri, ovvero Bulgaria e Romania;
c) Si può pertanto ritenere che la proposta di una decisione del Consiglio sia finalizzata a una modifica del "quadro istituzionale specifico" previsto nell'accordo principale ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE e che la procedura del parere conforme del Parlamento europeo sia pertanto necessaria.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Helmuth Markov
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2006)0777 – C6‑0077/2007 – 2006/0259(CNS))[1]
Onorevole Presidente,
Con lettera dell'8 marzo 2007, Ella, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento ha sottoposto all'esame della commissione giuridica la validità e la pertinenza della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
La commissione ha esaminato la questione nella sua riunione del 20 marzo 2007.
Come base giuridica si propongono l'articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafo 5 e l’articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 3, primo comma del trattato CE.
Ella ci ha informato che la Sua commissione sta valutando l'opportunità di modificare la base giuridica, facendo riferimento al secondo anziché al primo comma all'articolo 300, paragrafo 3.
Tale modifica della base giuridica darebbe al Parlamento la prerogativa del parere conforme invece della semplice consultazione.
La commissione competente per il merito ha chiesto il parere del Servizio giuridico, che si è espresso a favore della predetta modifica della base giuridica.
Pertinenti disposizioni del trattato CE
Articolo 300, paragrafo 3
3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.
In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.
Valutazione
Occorre accertare se l'accordo in questione crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione.
Si noti, in limine, che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia[2], la scelta della base giuridica per gli atti comunitari va operata unicamente con riferimento a criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale, e in particolare alla finalità e ai contenuti dell'atto proposto.
Il contenuto della proposta in esame consiste di un solo articolo che approva la conclusione del Secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione. La finalità del protocollo aggiuntivo è enunciata al suo articolo 1, il quale dispone che "La Repubblica di Bulgaria e la Romania divengono Parti dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra". Dall'articolo si evince chiaramente che la finalità consiste nell'adesione di due nuove Parti all'accordo principale.
Va osservato che l'accordo principale ha richiesto il parere conforme del Parlamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3, avendo chiaramente creato un "quadro istituzionale specifico" (un Consiglio congiunto avente la prerogativa di adottare decisioni vincolanti per le Parti e di deliberare l'istituzione di specifiche procedure commerciali o di composizione delle controversie in ambito commerciale, e un Comitato misto avente il compito di assistere il Consiglio congiunto).
Come rilevato dal Servizio giuridico nel suo parere, la Corte di giustizia deve ancora interpretare la nozione di "quadro istituzionale specifico" ex secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3.
Tuttavia, i protocolli sono generalmente fondati sulla stessa base giuridica dell'accordo principale, di cui il protocollo forma parte integrante a norma dell'articolo 3 del protocollo stesso.
Inoltre, la stipula del protocollo aggiuntivo modificherà formalmente lo stesso quadro istituzionale, giacché sia il Consiglio congiunto che il Comitato misto accoglieranno due nuovi membri, ossia i membri del Consiglio che rappresentano la Bulgaria e la Romania. Si può pertanto ritenere che la proposta di decisione del Consiglio sia finalizzata a una modifica del "quadro istituzionale specifico" previsto nell'accordo principale e che occorra pertanto far riferimento all'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE.
Conclusione
Stante quanto precede si conclude che la proposta di decisione del Consiglio miri a modificare il "quadro istituzionale specifico" indicato nell'accordo principale, di cui il proposto protocollo forma parte integrante.
Nella sua riunione del 20 marzo 2007 la commissione giuridica ha pertanto stabilito all'unanimità[3] di raccomandare che la base giuridica si modificata facendo riferimento al secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE, che prevede il parere conforme e non la semplice consultazione del Parlamento.
Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia più viva stima.
Giuseppe Gargani
Presidente della commissione giuridica
- [1] Non ancora pubblicata sulla GU.
- [2] V. causa C-338/01, Commissione c. Consiglio [2004], Racc. I-7829, par. 54; causa C-211/01, Commissione c. Consiglio [2003], Racc. I-8913, par. 38; causa 62/88, Grecia c. Consiglio [1990], Racc.I-01527, par. 62.
- [3] Erano presenti per la votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Cristian Dumitrescu (vicepresidente), Rainer Wieland (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
PROCEDURA
Titolo |
Secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione CE/Messico per tener conto dell’adesione di Bulgaria e Romania |
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Riferimenti |
COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS) |
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Consultazione del PE |
19.2.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 13.3.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 13.3.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 27.2.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Helmuth Markov 28.2.2007 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 20.3.2007 |
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Esame in commissione |
21.3.2007 |
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Approvazione |
11.4.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Kader Arif, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Panagiotis Beglitis, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Pia Elda Locatelli, Ivo Strejček, Margrietus van den Berg |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Markus Pieper |
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Deposito |
13.4.2007 |
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