RELAZIONE sulle modificazioni da apportare al regolamento del Parlamento europeo per adeguare le procedure interne alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria

16.4.2007 - (2005/2238(REG))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatrice: Marie-Line Reynaud

Procedura : 2005/2238(REG)
Ciclo di vita in Aula
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A6-0143/2007
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A6-0143/2007
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle modificazioni da apportare al regolamento del Parlamento europeo per adeguare le procedure interne alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria

(2005/2238(REG))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di modifica del suo regolamento B6‑0582/2005,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo" (COM(2005)0535),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo, del 15 e 16 giugno 2006, in particolare il punto 41,

–   vista la sua risoluzione del 16 maggio 2006 su una strategia di semplificazione del contesto normativo[1],

–   vista la sua risoluzione, del 16 maggio 2006, sul risultato dell'esame di proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore[2],

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" (COM(2006)0689),

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6‑0143/2007),

A. considerando che il Parlamento si è impegnato, nella sua predetta risoluzione del 16 maggio 2006 su una strategia di semplificazione del contesto normativo (punto 21), "a riflettere sul miglioramento delle sue procedure e delle sue tecniche legislative interne onde accelerare il dossier "semplificazione" nel rispetto delle procedure previste dal diritto primario, nella fattispecie il trattato CE",

B.  considerando che le tecniche di codificazione e di rifusione rientrano tra gli strumenti più importanti della semplificazione della legislazione comunitaria, che si iscrive nel quadro della nuova strategia di Lisbona a favore della crescita e dell'occupazione in Europa,

C. considerando che il regolamento prevede una disposizione sulla codificazione che dovrebbe essere rivista, ma non prevede alcuna disposizione sulla rifusione,

D. considerando che il Parlamento auspica, mediante un riesame ed una chiarificazione delle sue procedure, di contribuire seriamente agli sforzi di semplificazione e di incoraggiare la Commissione a presentare un maggior numero di proposte in tal senso,

E.  considerando l'opportunità che il Consiglio assuma un'iniziativa simile,

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  ricorda che tali modifiche in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigoreEmendamenti

Emendamento 1

Articolo 80

1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 43.

1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest'ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale¹ onde verificare che si tratti soltanto di una codificazione pura e semplice, senza modifiche materiali.

2. All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.

2. La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua propria richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all'opportunità della codificazione.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, a una proposta di codificazione ufficiale non può applicarsi la procedura semplificata se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione competente per le questioni giuridiche o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.

3. Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili.

Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima emendamenti relativi ad adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non comportino alcuna modifica materiale della proposta.

 

4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non comporti alcuna modifica materiale, la deferisce al Parlamento per approvazione.

 

Se la commissione ritiene che la proposta comporti una modifica materiale della legislazione comunitaria, essa propone al Parlamento il respingimento della proposta.

 

In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione.

_______________

¹ Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4, GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Emendamento 2

Articolo 80 bis (nuovo)

 

Articolo 80 bis

 

Rifusione

 

1. Se al Parlamento è sottoposta una proposta della Commissione che comporta una rifusione della legislazione comunitaria, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.

 

2. La commissione competente per le questioni giuridiche la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale¹ onde verificare che non contenga alcuna modifica materiale diversa da quelle che vi sono state identificate come tali.

 

Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 80, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.

 

3. Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non implica alcuna modificazione sostanziale se non quelle espressamente indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.

 

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

 

Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo e eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento.

 

4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta comporti modifiche sostanziali diverse da quelle che vi sono state identificate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.

 

In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente prende atto del fatto che la procedura è divenuta senza oggetto e ne informa il Consiglio. Qualora la Commissione non ritiri la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura.

___________

¹ Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

In seguito a una proposta di modificazione dell'articolo 80 del regolamento (Codificazione) avanzata dal Richard Corbett[1], la nostra commissione è stata autorizzata a redigere una relazione sulle eventuali modificazioni del regolamento tese ad adeguare le procedure interne del Parlamento alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria[2].

Tale progetto si iscrive nel quadro della replica del Parlamento all'ultima iniziativa della Commissione in materia di semplificazione.[3]

Il Parlamento si è impegnato "a riflettere sul miglioramento delle sue procedure e delle sue tecniche legislative interne onde accelerare il dossier 'semplificazione' nel rispetto delle procedure previste dal diritto primario, nella fattispecie il trattato CE"[4].

È necessario rivedere il disposto del regolamento concernente la codificazione, l'articolo 80, istituendo una procedura specifica e diversa dalle attuali procedure semplificate o accelerate, al fine di rispondere alle esigenze proprie della codificazione e di recepire nel regolamento taluni obblighi assunti dal Parlamento in base ad accordi interistituzionali.

È bene inoltre introdurre nel regolamento la tecnica della rifusione, prevedendo una procedura anch'essa specifica e fondata sulla procedura di "codificazione".

È curioso constatare che successivamente alla sua formalizzazione sotto forma di accordo tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio nel 2001[5], la rifusione non è stata mai introdotta nel regolamento. Probabilmente ciò non è stato mai considerato necessario o addirittura utile. Di conseguenza, le modalità di esercizio della tecnica di rifusione quali stabilite dall'accordo non figurano nel regolamento pur costituendo, dal punto di vista materiale, una delle "altre procedure" ai sensi del suo capitolo 11.

L'introduzione di una disposizione appositamente dedicata alla rifusione colma dunque tale lacuna e tende, al pari della revisione dell'articolo 80 sulla codificazione, a chiarire le procedure del Parlamento e, "last but not least", a incoraggiare la Commissione ad elaborare un maggior numero di proposte di rifusione, contribuendo in tal modo agli sforzi di semplificazione del diritto comunitario.

Dobbiamo dare una risposta, a livello del regolamento, alla domanda che talvolta si pone in sede di esame delle proposte di rifusione, vale a dire, in quale misura la parte codificatrice di una proposta è suscettibile di essere modificata dagli emendamenti. La vostra relatrice ha proposto in un primo tempo, sotto forma di documento di lavoro, cinque opzioni tese a risolvere tale problema. La soluzione adottata al paragrafo 4 del nuovo articolo gli appare come la più rispondente alla necessità di una certa flessibilità in situazioni eccezionali e alla volontà di non complicare eccessivamente le procedure.

  • [1]  B6-0582/2005 del 26.10.2005.
  • [2]  Processo verbale della seduta plenaria del 15.12.2005.
  • [3]  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 25.10.2005, "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Una strategia per la semplificazione del contesto normativo", COM(2005)535 def.
  • [4]  Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia per la semplificazione del contesto normativo, del 16.5.2006, A6-80/2006, punto 21. 
  • [5]  Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, GU C 77, del 28.3.2002, pag. 1.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO (B6‑0582/2005) (26.10.2005)

presentata in conformità dell'articolo 202 del regolamento

da Richard Corbett

Modifica dell'articolo 80

Codificazione

Testo in vigoreEmendamenti

Emendamento 1

Articolo 80

1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 43.

1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione o semplificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 43.

 

2. All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.

2. All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione o semplificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, a una proposta di codificazione ufficiale non può applicarsi la procedura semplificata se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione competente per le questioni giuridiche o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, a una proposta di codificazione o semplificazione ufficiale non può applicarsi la procedura semplificata se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione competente per le questioni giuridiche o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.

PARERE della commissione giuridica (21.12.2006)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulle modificazioni da apportare al regolamento del Parlamento europeo per adeguare le procedure interne alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria
(2005/2238(REG))

Relatore per parere: Bert Doorn

BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore per parere concorda con l'impostazione complessiva adottata dalla relatrice della commissione competente per il merito. Uno degli obblighi principali del Parlamento europeo è quello di migliorare le sue procedure e le sue tecniche legislative interne al fine di accelerare l'esame dei dossier di "semplificazione".

Tuttavia tale sforzo non deve allontanarci dalle procedure stabilite dal diritto primario, specialmente la procedura di codecisione, nella quale il ruolo del Parlamento è della massima importanza in virtù del suo contributo democratico al processo decisionale dell'UE. In breve ciò significa che qualsiasi modifica delle procedure interne del Parlamento deve rispettare le pertinenti disposizioni dei trattati.

Il vostro relatore propone pertanto alcune modifiche al regolamento, che vanno prese in considerazione allo scopo di assicurare agli obiettivi della semplificazione sufficiente credibilità e facilità di realizzazione.

Alla luce degli impegni assunti da tutte le parti interessate riguardo al processo di semplificazione, per snellire il meccanismo di adozione delle codificazioni appare necessaria una revisione dell'articolo 80 del regolamento. L'articolo 80 modificato consentirà alla commissione giuridica di esaminare la portata di una proposta di codificazione e di deferirla direttamente all'Assemblea se non contiene modifiche di sostanza. Se invece ne contiene, la commissione proporrà di respingere la proposta della Commissione..

Si dovrebbe poi introdurre un nuovo articolo 80 bis per prevedere una procedura specifica per i testi legislativi di rifusione. Come già affermato nella risoluzione del PE su una strategia per la semplificazione del contesto normativo, insieme alla codificazione la rifusione è uno degli strumenti più importanti di semplificazione dell'acquis comunitario e andrebbe utilizzata il più ampiamente possibile.

Il nuovo articolo 80 bis conferirà pertanto alla commissione giuridica il potere di esaminare le proposte di rifusione. Ciascuna di tali proposte sarà deferita, per esame, alla commissione competente per il merito, la quale, in base al risultato dell'esame svolto dalla commissione giuridica, avrà specifiche facoltà in ordine alla presentazione di emendamenti.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo attualeEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 80, paragrafo 1

1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 43.

1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche, la quale la esamina al fine di accertare che essa sia solo una mera codificazione non contenente alcuna modificazione di natura sostanziale.

Motivazione

L'emendamento mira a semplificare l'esame delle proposte di codificazione in seno alla commissione competente per le questioni giuridiche, attraverso un testo più chiaro e una procedura più rigorosa, poiché sopprimendo ogni riferimento all'articolo 43 si eviterebbero inutili complessità a livello di commissione e, nel contempo, si lascerebbero immutate le attuali prerogative dell'Assemblea. Il risultato sarà che la prima fase della procedura, che si svolgerà in seno alla commissione giuridica, sarà più semplice e più efficace.

Emendamento 2

Articolo 80, paragrafo 2

2. All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.

2. La commissione competente per le questioni giuridiche può chiedere alla commissione competente per il merito di esaminare la proposta al fine di esprimere il proprio parere.

Motivazione

La modifica proposta riguarda la possibilità che la commissione giuridica chieda un parere alla commissione competente per il merito, quale elemento di valutazione in sede di esame della proposta di codificazione. Questo emendamento rispecchia la prassi attualmente seguita e in ogni caso consentirebbe alla commissione competente per il merito di intervenire mediante un parere, se ciò le viene richiesto. Il risultato sarà che la prima fase della procedura, da svolgersi in seno alla commissione giuridica, sarà più semplice e più rigorosa.

Emendamento 3

Articolo 80, paragrafo 3

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, a una proposta di codificazione ufficiale non può applicarsi la procedura semplificata se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione competente per le questioni giuridiche o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.

3. Se conclude che la proposta non contiene modificazioni sostanziali della legislazione comunitaria, la commissione competente per le questioni giuridiche la deferisce al Parlamento per approvazione attraverso un'unica votazione, essendo irricevibili gli emendamenti al testo della proposta.

Motivazione

Gli articoli 43 e 131, relativi rispettivamente alla "procedura semplificata" e alla "procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione", prevedono la possibilità di autorizzare la presentazione di emendamenti alla proposta. Ma tale possibilità è contraria all'idea stessa di codificazione e non è compatibile con l'accordo interistituzionale esistente in materia, segnatamente al suo punto 6, da cui si può dedurre che il Parlamento e il Consiglio avevano la volontà di impegnarsi a non apportare modificazioni sostanziali a una proposta di codificazione.

Emendamento 4

Articolo 80, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Se conclude che la proposta contiene modificazioni sostanziali della legislazione comunitaria, la commissione competente per le questioni giuridiche propone di respingere la proposta.

Motivazione

Respingere la proposta sembra una soluzione più ragionevole che passare alla procedura normale. Infatti, se la Commissione non ha rispettato nella sua proposta le regole in materia di codificazione, è più coerente, nel quadro di una strategia di semplificazione, rinviarle detta proposta e chiederle di "ripensarla" (proponendo ad esempio in sostituzione un testo di rifusione), piuttosto che accrescere ulteriormente il carico di lavoro del Parlamento.

Emendamento 5

Articolo 80 bis (nuovo)

 

Articolo 80 bis

Rifusione

 

1. Quando una proposta della Commissione relativa alla rifusione ufficiale della legislazione comunitaria è sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche, che la esamina. Per proposta di rifusione ufficiale della legislazione comunitaria si intende una proposta di adozione di un atto normativo consistente in un unico testo che contiene modificazioni sostanziali di atti normativi esistenti e, allo stesso tempo, codifica le disposizioni di tali atti che si intendono lasciare immutate. Il nuovo atto normativo sostituisce ed abroga gli atti precedenti.

 

2. Se la commissione competente per le questioni giuridiche conclude che la proposta non contiene modificazioni sostanziali della legislazione comunitaria oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa, essa ne informa il Presidente, il quale, a norma dell'articolo 40, deferisce la proposta in questione, per esame, alla commissione competente, affinché sia esaminata con la normale procedura prevista per le proposte legislative. In tal caso, e alle condizioni stabilite agli articoli 150 e 151, emendamenti alla proposta sono ricevibili solo se riguardano le parti della proposta che contengono modificazioni sostanziali. Non sono pertanto ricevibili emendamenti alle disposizioni che si intendono lasciare immutate.

 

3. Il presidente della commissione competente per il merito può tuttavia dichiarare ricevibili emendamenti siffatti, se presentati da singoli deputati, qualora ciò sia necessario per ragioni obiettive di coerenza del testo con le modificazioni sostanziali introdotte dalla proposta. La stessa norma si applica, mutatis mutandis, in seduta plenaria.

 

4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche conclude che la proposta contiene altre modificazioni sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa, essa propone di respingere la proposta.

Motivazione

Respingere la proposta sembra una soluzione più ragionevole che passare alla procedura normale. Infatti, se la Commissione non ha rispettato nella sua proposta le regole in materia di rifusione, è più coerente, nel quadro di una strategia di semplificazione, rinviarle detta proposta e chiederle di "ripensarla" (proponendo ad esempio in sostituzione un testo di rifusione appropriato), piuttosto che accrescere ulteriormente il carico di lavoro del Parlamento.

PROCEDURA

Titolo

Modificazioni da apportare al regolamento del Parlamento europeo per adeguare le procedure interne alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria

Riferimenti

2005/2238(REG)

Commissione competente per il merito

AFCO

Parere espresso da

        Annuncio in Aula

JURI
16.3.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere

        Nomina

Bert Doorn
30.1.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

3.10.2006

20.12.2006

 

 

 

Approvazione

20.12.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PROCEDURA

Titolo

Modificazioni da apportare al regolamento del Parlamento europeo per adeguare le procedure interne alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria

Numero di procedura

2005/238(REG)

Proposta(e) di modifica di base

B6‑0582/2005

 

 

Commissione competente per il merito

         Annuncio in Aula

AFCO
15.12.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

JURI
16.3.2006

 

 

 

 

Relatore(i)

        Nomina

Marie-Line Reynaud

24.1.2006

 

Esame in commissione

4.10.2006

22.1.2007

28.2.2007

 

 

Approvazione

10.4.2007

Esito della votazione finale

+: 20

–: 0

0: 0

 

 

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito

16.4.2007

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...