RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio
16.4.2007 - (13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD)) - ***II
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Jacques Toubon
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio
(13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (13484/1/2006 – C6‑0039/2007),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM2004/0708),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0171),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6‑0144/2007),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio | Emendamenti del Parlamento | |||||||||
Emendamento 1 CONSIDERANDO 4 | ||||||||||
(4) La tutela dei consumatori è facilitata dalle direttive adottate in seguito alle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, in particolare la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. |
(4) La tutela dei consumatori è facilitata dalle direttive adottate in seguito alle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, in particolare la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto devono valutare se applicare la direttiva 98/6/CE, su base volontaria, anche alle piccole imprese al dettaglio. | |||||||||
Emendamento 2 CONSIDERANDO 9 | ||||||||||
(9) Poiché il mantenimento delle quantità nominali obbligatorie andrebbe considerato una deroga, dovrebbe essere rivalutato periodicamente alla luce dell'esperienza acquisita e per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei produttori. Per questi settori la legislazione comunitaria in vigore dovrebbe essere adattata, in particolare per limitare le quantità nominali comunitarie imposte solo ai prodotti più venduti ai consumatori. |
(9) Poiché il mantenimento delle quantità nominali obbligatorie andrebbe considerato una deroga, eccettuato il settore dei vini e delle sostanze alcoliche che presenta caratteristiche specifiche, dovrebbe essere rivalutato periodicamente alla luce dell'esperienza acquisita e per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei produttori. Per questi settori, quando la Commissione constati una perturbazione del mercato e/o una destabilizzazione del comportamento dei consumatori, in particolare dei consumatori più vulnerabili, essa può autorizzare gli Stati membri a mantenere i termini transitori previsti all'articolo 2, paragrafo 2, e a mantenere in particolare i formati della gamma obbligatoria di maggior consumo. | |||||||||
Emendamento 3 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo) | ||||||||||
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(9 bis) Il pane costituisce un alimento di base, che in molti Stati membri è soggetto a regolamentazione nazionale per peso ed ingredienti. Negli Stati membri in cui le forme di pane pre-confezionato costituiscono gran parte del normale consumo, la dimensione della confezione è strettamente correlata al peso del pane. | |||||||||
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 | ||||||||||
1. La presente direttiva stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati. Si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati, di cui all’articolo 2 della direttiva 76/211/CEE. |
1. La presente direttiva stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati. Si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati, di cui all’articolo 2 della direttiva 76/211/CEE. Senza pregiudizio di quanto disposto all'articolo 2, non si applica al pane pre-confezionato, cui continuano ad applicarsi le norme nazionali sulle quantità nominali. | |||||||||
Motivazione | ||||||||||
Questo emendamento vuole garantire che i consumatori continuino a disporre del loro prodotto usuale, prodotto localmente. | ||||||||||
Emendamento 5 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, COMMA 2 | ||||||||||
Gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per lo zucchero bianco possono continuare a farlo fino a...**. _______________ ** 72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
soppresso | |||||||||
Emendamento 6 ARTICOLO 3 | ||||||||||
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti elencati nell'allegato, punto 2 e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nell'allegato, punto 1 siano commercializzati solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all'allegato, punto 1. |
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti elencati nell'allegato, punto 2 e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nell'allegato, punti 1 e 1bis siano commercializzati solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all'allegato, punti 1 e 1bis. | |||||||||
Emendamento 7 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3 | ||||||||||
3. La Commissione sorveglia l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, in base alle proprie constatazioni ed alle relazioni degli Stati membri interessati. |
3. La Commissione sorveglia l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, in base alle proprie constatazioni ed alle relazioni degli Stati membri interessati. Più in particolare, la Commissione analizzerà gli sviluppi di mercato dopo la trasposizione e, alla luce dei risultati di tale analisi, giudicherà se adottare misure di applicazione della direttiva, mantenendo le dimensioni obbligatorie delle confezioni per i beni al paragrafo 2 dell'articolo 2. | |||||||||
Emendamento 8 ALLEGATO, PUNTO 1 BIS (nuovo) | ||||||||||
1 BIS. Prodotti venduti a peso (quantità in grammi) | ||||||||||
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Emendamento 9 ALLEGATO, PUNTO 2, voce 6 bis (nuova) | ||||||||||
Zucchero bianco |
Zucchero quale definito alla sezione A, punti 1, 2 e 3 dell'allegato della direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana1. ________________________ 1 GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53. | |||||||||
Emendamento 10 ALLEGATO, PUNTO 2, (DEFINIZIONE) AGGIUNGERE voce 6 ter (nuova) | ||||||||||
Pane preconfezionato |
'Standard British Loaf' |
- [1] Testi approvati del 2.2.2006, P6_TA(2006)0036.
MOTIVAZIONE
Questo testo dall'apparenza tecnica riguarda, di fatto, tutti i prodotti di maggior consumo quotidiano dei consumatori dell'Unione. Dobbiamo pertanto ricercare il giusto equilibrio tra libera circolazione delle merci, protezione dei consumatori e contenimento dei costi di produzione per permettere alle PMI interessate di restare competitive.
Nella misura in cui gli emendamenti da me presentati alla posizione comune del Consiglio permetterebbero agli Stati membri di salvaguardare a termine l'interesse dei consumatori, e in particolare quello dei consumatori vulnerabili, il vostro relatore è pronto ad accettare il principio chiave che sottende alla posizione comune: gli Stati membri che applicano formati obbligatori per il latte, la pasta, il burro e il caffè possono continuare a farlo durante una fase transitoria precedente alla deregolamentazione totale dei formati di confezionamento di tali prodotti. Il Consiglio ha cercato manifestamente una posizione di compromesso rispetto al rifiuto intransigente della Commissione di mantenere qualche formato obbligatorio, qualunque esso sia, ad eccezione dei vini e degli alcolici.
Tuttavia, il vostro relatore avrebbe preferito che il Consiglio andasse più lontano e si avvicinasse maggiormente alla nostra posizione fondata sulle realtà della distribuzione e del consumo.
È per questo motivo che il vostro relatore propone gli emendamenti seguenti:
Il Parlamento europeo deve esigere una clausola di revisione incisiva. L'articolo 9, paragrafo 1, della posizione comune fa menzione di una relazione della Commissione, nonché della sorveglianza della situazione per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2(2) che essa dovrà effettuare conformemente all'articolo 9(3). In seconda lettura il vostro relatore insiste in particolare perché la relazione della Commissione sia di sostegno ad un'autentica clausola di revisione o ancora di salvaguardia per tali prodotti di prima necessità onde permettere alla Commissione, ove constati un rischio di perturbazione del mercato o di destabilizzazione delle pratiche di consumo, di autorizzare gli Stati membri a prorogare ancora una volta i termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e di mantenere in particolare i formati della gamma obbligatoria più richiesti per ciascuno di tali prodotti, in attesa di una appropriata proposta di revisione della Commissione.
Noi non possiamo accettare che tali formati siano di fatto deregolamentati alla fine della fase transitoria qualora si avverta una manifesta perturbazione del mercato.
Inoltre, il vostro relatore tiene a stabilire un più forte legame tra la presente direttiva e la direttiva "indicazione dei prezzi (1998/6/CE)". La Commissione giustifica la necessità di una deregolamentazione dei formati di confezionamento sulla base della direttiva del 1998. Tuttavia, i consumatori e in particolare i consumatori vulnerabili, non beneficiano attualmente di una adeguata protezione, dato che non sono sufficientemente informati dell'esistenza del prezzo all'unità di misura e che tale obbligo non si applicherà ai piccoli dettaglianti, a differenza dei supermercati. Solo due Stati membri, la Francia e la Finlandia, applicano il prezzo per unità di misura ai piccoli dettaglianti. Occorre pertanto incoraggiare gli Stati membri ad estendere l'obbligo del prezzo per unità di misura a tutte le forme di esercizio.
Inoltre, conformemente agli impegni presi dalla Commissione in occasione della conciliazione sulla direttiva zucchero (2001/111/CE) e consapevole degli sconvolgimenti che creerebbe la deregolamentazione in tale settore, il relatore desidera mantenere una gamma di formato obbligatori per lo zucchero bianco e non già limitarsi ad una fase transitoria di sei anni come prevede la posizione comune.
Infine, su richiesta dei produttori britannici di pane preconfezionato (loaf) e dei suoi colleghi del Regno Unito, il vostro relatore ritiene indispensabile mantenere una gamma per questo tipo particolarissimo di pane tradizionale diffuso nel Regno Unito.
PROCEDURA
Titolo |
Disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati |
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Riferimenti |
13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
2.2.2006 T6-0036/2006 |
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Proposta della Commissione |
COM(2004)0708 - C6-0160/2004 |
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Proposta modificata della Commissione |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
18.1.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 18.1.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Jacques Toubon 23.1.2007 |
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Esame in commissione |
1.3.2007 |
20.3.2007 |
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Approvazione |
12.4.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 3 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Struan Stevenson, Reinhard Rack |
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