RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
20.4.2007 - (COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Paul Rübig
Relatore per parere (*):
Joseph Muscat, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0382 )[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0244/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0155/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1 | |
(1) I prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione. Nella sua riunione plenaria del maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei ha osservato, tra l'altro, come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che esistono forti legami tra i mercati di differenti Stati membri. |
(1) I prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche, ad esempio studenti, viaggiatori di commercio e turisti, per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione. Nella sua riunione plenaria del maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei ha osservato, tra l'altro, come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che esistono forti legami tra i mercati di differenti Stati membri. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto tariffe di roaming che offrono ai clienti condizioni più favorevoli, è evidente che i prezzi continuano a non rispecchiare correttamente i costi. |
Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo) | |
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(1 bis) Il mercato interno dà più spazio alla mobilità, soprattutto per i lavoratori, i datori di lavoro, gli studenti, gli insegnanti e i tirocinanti che partecipano a programmi europei quali "Apprendimento lungo tutto l'arco della vita", "Gioventù" ed "Europa per i cittadini". Il "prezzo della mobilità" non dovrebbe pertanto essere eccessivo e proibitivo per i viaggiatori. |
Motivazione | |
I costi del roaming non dovrebbero essere eccessivi e proibitivi per i viaggiatori che usano i loro telefoni cellulari all'estero. | |
Emendamento 3 CONSIDERANDO 1 TER (nuovo) | |
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(1 ter) La creazione di un'area sociale, dell'istruzione e culturale europea basata sulla mobilità degli individui dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria "Europa per i cittadini". |
Motivazione | |
La comunicazione è uno degli aspetti più importanti del modello europeo. È essenziale poter utilizzare le nuove tecnologie al fine di agevolare la comunicazione tra i cittadini. | |
Emendamento 4 CONSIDERANDO 4 | |
(4) La raccomandazione individua nel mercato nazionale all'ingrosso dei servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione (sia singolarmente che nel gruppo dei regolatori europei) per analizzare i mercati nazionali all'ingrosso dei servizi internazionali di roaming ha dimostrato tuttavia che le singole autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere efficacemente il problema dei prezzi all'ingrosso elevati dei servizi internazionali di roaming perché è difficile individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera. |
(4) La raccomandazione individua nel mercato nazionale all'ingrosso dei servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione (sia singolarmente che nel gruppo dei regolatori europei) per analizzare i mercati nazionali all'ingrosso dei servizi di roaming intracomunitario ha dimostrato tuttavia che le singole autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere efficacemente il problema dei prezzi all'ingrosso elevati dei servizi di roaming intracomunitario perché è difficile individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming intracomunitario e in particolare la sua natura transfrontaliera. Di conseguenza, dovrebbe essere valutata la possibilità di istituire un ente comunitario di regolamentazione. |
Emendamento 5 CONSIDERANDO 9 | |
(9) Sebbene il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni che apparivano ovvie in quel momento, prevedesse la rimozione di tutti gli ostacoli al commercio nel settore che armonizza, attualmente appare necessario adeguare le norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori migliorando al tempo stesso le condizioni di funzionamento del mercato interno. |
(9) Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni che apparivano ovvie in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizza, tra l'altro per quanto attiene alle misure che riguardano i prezzi per gli utenti negli altri Stati membri. Tuttavia, appare necessario adeguare le norme armonizzate laddove, tenuto conto dell'esperienza, tale adeguamento si riveli necessario per migliorare il funzionamento del mercato interno e, al contempo, fornire mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori. |
Motivazione | |
Onde evidenziare l'impatto della proposta sul funzionamento del mercato interno e sulla protezione dei consumatori. | |
Emendamento 6 CONSIDERANDO 10 | |
(10) È pertanto necessario modificare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per permettere di derogare alle norme altrimenti applicabili, in particolare al principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi devono essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo l'introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming internazionale. |
(10) Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 deve pertanto essere completato da norme specifiche relative ai servizi di roaming intracomunitario. Dette norme specifiche devono comprendere gli obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming intracomunitario. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 9. | |
Emendamento 7 CONSIDERANDO 12 | |
(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming internazionale. |
(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming intracomunitario non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming intracomunitario. Occorrerà prestare particolare attenzione al rischio che le condizioni per la fornitura di servizi di roaming offerte a operatori più piccoli, indipendenti o che abbiano recentemente avviato l'attività, siano tali da ridurre la loro capacità concorrenziale in modo da poter adottare azioni rapide e appropriate in caso di abusi accertati. La Commissione dovrebbe analizzare gli effetti del presente regolamento sulla situazione in termini di competitività degli operatori più piccoli, indipendenti e che abbiano recentemente avviato l'attività. |
Emendamento 8 CONSIDERANDO 13 | |
(13) È opportuno che gli obblighi corrispondenti si applichino direttamente in tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per adattare i prezzi e le offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi. |
(13) È opportuno che gli obblighi corrispondenti si applichino direttamente in tutti gli Stati membri ed entrino in vigore immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, concedendo agli operatori interessati un periodo di 1 mese per adattare i prezzi e le offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi. |
Emendamento 9 CONSIDERANDO 14 | |
(14) È opportuno utilizzare un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", per garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario un meccanismo comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo. |
(14) È opportuno utilizzare un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", per garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi vocali e di trasmissione di dati in roaming intracomunitario quando effettuano o ricevono chiamate vocali o utilizzano servizi di trasmissione di dati; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario un meccanismo comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo. Ai fini di una vera concorrenza al dettaglio, e onde garantire che tutti gli operatori di telefonia mobile della Comunità siano in grado di competere effettivamente tra loro, gli operatori di telefonia mobile dovrebbero avere l'obbligo di fornire servizi di roaming intracomunitario all'ingrosso a tutti gli altri operatori con sede nella Comunità che ne facciano richiesta. |
Motivazione | |
Perché vi sia vera concorrenza, è opportuno che gli operatori di telefonia mobile siano tenuti a fornire servizi di roaming intracomunitario all'ingrosso a tutti gli altri operatori. Ciò garantirà che a nessun operatore sia precluso l'accesso ai servizi di roaming all'ingrosso. | |
Emendamento 10 CONSIDERANDO 15 | |
(15) In base alle considerazioni che precedono, il meccanismo più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi delle chiamate in roaming internazionale consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe massime al minuto sia al dettaglio che all'ingrosso. |
(15) In base alle considerazioni che precedono, il meccanismo più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi dell'effettuazione e della ricezione delle comunicazioni vocali in roaming intracomunitario consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe massime al minuto sia al dettaglio che all'ingrosso. È opportuno introdurre al dettaglio un'eurotariffa che gli operatori sono tenuti a offrire ai clienti in roaming. Questa dovrebbe diventare il valore di riferimento rispetto al quale vengono confrontate le altre offerte al dettaglio, garantendo così ai consumatori prezzi equi. Il tetto massimo dell'eurotariffa va fissato ad un livello che garantisca un margine sufficiente agli operatori e incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. Per i servizi di trasmissione di dati, stanti la rapida evoluzione della tecnologia e il ruolo crescente di SMS (Short Message Service) ed MMS (Multimedia Messaging Service), è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sorveglino le tariffe dei servizi di trasmissione di dati all'ingrosso e al dettaglio, incluse le tariffe per i messaggi SMS e MMS, e inseriscano tali prezzi nella futura revisione del quadro regolamentare qualora essi non diminuiscano. |
Emendamento 11 CONSIDERANDO 16 | |
(16) Tale meccanismo comune dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming internazionale riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. |
(16) Tale meccanismo comune dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming intracomunitario riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio, in quanto l'eurotariffa che sarà offerta ai clienti in roaming comporta un margine ragionevole rispetto ai costi all’ingrosso sostenuti per la fornitura del servizio di roaming, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. |
Emendamento 12 CONSIDERANDO 18 | |
(18) È opportuno che i limiti massimi di prezzo tengano conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming internazionale (come costi generali, segnalazione, raccolta, transito e terminazione delle chiamate) e dei diversi costi della fornitura di servizi di roaming internazionale, da un lato per le chiamate a destinazione di numeri del paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a destinazione del paese d'origine del cliente o di un altro paese della Comunità. |
(18) È opportuno che le tariffe massime tengano conto dei pertinenti elementi che entrano in gioco nell'effettuazione e nella ricezione di una chiamata in roaming intracomunitario (come costi generali, segnalazione, raccolta, transito e terminazione delle chiamate). Poiché le differenze tra i costi della fornitura di servizi di roaming intracomunitario per le chiamate effettuate o ricevute all'interno del paese visitato, per le chiamate a partire da e verso il paese d'origine del cliente e per le chiamate a partire da e verso un altro paese sembrano essere trascurabili, è opportuno utilizzare un fattore moltiplicatore unico per calcolare la tariffa massima all'ingrosso. |
Emendamento 13 CONSIDERANDO 20 | |
(20) Il limite massimo di prezzo applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano una chiamata in roaming regolamentata, assicurando agli operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori. |
(20) L'eurotariffa applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano o ricevono una chiamata in roaming regolamentata, assicurando agli operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori. |
Emendamento 14 CONSIDERANDO 21 | |
(21) È opportuno che i fornitori di servizi di roaming internazionali relativi alle chiamate effettuate all’estero, contemplate dal presente regolamento, beneficino di un periodo di tempo che permetta loro di adeguare volontariamente le tariffe al dettaglio per conformarsi ai limiti massimi previsti dal medesimo regolamento. A tal fine appare adeguato un periodo di sei mesi per permettere agli operatori di realizzare gli adattamenti necessari. |
soppresso |
Emendamento 15 CONSIDERANDO 23 | |
(23) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più convenienti delle tariffe massime al minuto fissate dal medesimo. |
(23) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più convenienti dell'eurotariffa prevista dal medesimo e, anzi, dovrebbero incoraggiare la creazione di offerte innovative ai clienti in roaming a prezzi inferiori alla soglia massima della stessa. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse potrebbero essere state abolite completamente (ad esempio nell'attuale mercato insulare della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord), né prevede il mantenimento delle tariffe di roaming esistenti. |
Emendamento 16 CONSIDERANDO 23 BIS (nuovo) | |
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(23 bis) Se da un lato le tecniche di gestione del traffico possono contribuire ad assicurare che gli utenti paghino sempre la tariffa di roaming più conveniente a disposizione, ciò d'altro canto può limitare la loro scelta. Gli utenti dovrebbero pertanto scegliere manualmente la rete ospitante di preferenza. |
Emendamento 17 CONSIDERANDO 24 | |
(24) Le disposizioni in materia di prezzi di cui al presente regolamento devono essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento, per garantire gli stessi vantaggi a tutti gli utenti della telefonia vocale mobile. |
(24) Le disposizioni in materia di prezzi di cui al presente regolamento devono essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming abbiano sottoscritto un contratto di prepagamento o postpagamento presso il loro operatore del paese d'origine, e a prescindere dal fatto che l'operatore del paese d'origine sia un rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile o meno, per garantire gli stessi vantaggi a tutti gli utenti della telefonia vocale mobile. |
Motivazione | |
Onde chiarire che il regolamento si applica anche ai cosiddetti operatori di reti mobili virtuali. | |
Emendamento 18 CONSIDERANDO 26 | |
(26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere informazioni gratuite, a richiesta, sulle spese di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in particolare in caso di variazioni sostanziali delle stesse. |
(26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile forniscano ai loro clienti in roaming informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Tali informazioni devono comprendere le tariffe al minuto o all'unità (ivi compresa l'IVA) per effettuare e ricevere chiamate vocali e anche per inviare e ricevere SMS, MMS e altri servizi disponibili di trasmissione di dati su qualunque rete nello Stato membro visitato. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori del paese d'origine forniscano a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa e una tariffa forfettaria tutto compreso, al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti in roaming su tali tariffe, tempestivamente, ogniqualvolta vi siano variazioni delle stesse. Anche per motivi di trasparenza, i fornitori di servizi del paese d'origine sono tenuti a fornire ai loro clienti in roaming un servizio gratuito che consenta loro di ottenere, su richiesta, un calcolo personalizzato delle migliori tariffe disponibili in funzione del suo profilo di traffico telefonico. |
Motivazione | |
Onde chiarire che il regolamento si applica anche ai cosiddetti operatori di reti mobili virtuali. | |
Emendamento 19 CONSIDERANDO 26 BIS (nuovo) | |
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(26 bis) Al fine di salvaguardare la mobilità transfrontaliera delle persone che si spostano per ragioni turistiche e non di lavoro, gli operatori del paese d'origine hanno l'obbligo, su richiesta del cliente, di informare il cliente stesso sulla tariffa ottimale riferita allo Stato membro visitato o perlomeno di predisporre una tariffa di roaming specifica per usi turistici. |
Emendamento 20 CONSIDERANDO 27 | |
(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso. Tali autorità dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento. |
(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate o ricevute nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso. Tali autorità dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale azione di monitoraggio ogni sei mesi a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti aziendali, i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento e i clienti che utilizzano una scheda ricaricabile. |
Emendamento 21 CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo) | |
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(27 bis) Dal momento che, oltre alla telefonia vocale, i nuovi servizi di trasmissione mobile di dati stanno guadagnando sempre più terreno, il presente regolamento dovrebbe consentire di monitorare gli sviluppi di mercato anche per questi servizi. La Commissione, pertanto, che tutela gli interessi dei consumatori pur facendo contemporaneamente attenzione ad evitare interventi superflui nei meccanismi di mercato, dovrebbe effettuare un monitoraggio più intensivo del mercato comunitario dei servizi di trasmissione mobile di dati sulla base delle disposizioni relative alle tariffe di roaming per le chiamate locali e, laddove ciò risulti necessario in base ai dati forniti dalle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbe vagliare la possibilità di ridurre le tariffe ingiustificatamente elevate. |
Motivazione | |
Grazie al rapido sviluppo della tecnologia, il ruolo del mercato internazionale dei servizi di trasmissione di dati sta diventando sempre più importante. La trasmissione del suono basata su Internet (VoiP) sta rivoluzionando la telefonia fissa, aprendo la via ad una trasmissione del suono più economica. La presenza e la diffusione di reti 3G e di altre tecnologie correlate stanno avendo un forte impatto sul mercato dei servizi mobili. Nell'interesse dei consumatori e per garantire la concorrenza, si dovrebbe effettuare un monitoraggio più intensivo dei processi del mercato e, se essi non funzionano in modo soddisfacente, si dovrebbe prevedere la possibilità di un intervento proporzionato. | |
Emendamento 22 CONSIDERANDO 27 TER (nuovo) | |
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(27 ter) Al fine di salvaguardare una concorrenza equa in seno all'Unione europea, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere a imporre un obbligo di trasmissione sulle reti ospitanti. |
Motivazione | |
Gli operatori minori devono avere la garanzia di poter accedere alle reti ospitanti in ogni momento. | |
Emendamento 23 CONSIDERANDO 29 BIS (nuovo) | |
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(29 bis) In particolare, occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare emendamenti agli allegati del presente regolamento al fine di adeguarli agli sviluppi tecnici o di mercato. Poiché tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
Emendamento 24 CONSIDERANDO 30 | |
(30) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'istituzione di un meccanismo comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming internazionali quando effettuano o ricevono chiamate vocali, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e pertanto possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(30) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'istituzione di un meccanismo comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario quando effettuano o ricevono chiamate vocali, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e pertanto possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. |
Motivazione | |
È un'ovvietà e il testo va soppresso nell'ottica di legiferare meglio. | |
Emendamento 25 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E 1 BIS (nuovo) | |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", destinato a garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano e ricevono chiamate; tale meccanismo mira a conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del paese d'origine. |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", destinato a garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate; tale meccanismo mira a conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dagli operatori del paese d'origine. |
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1 bis. Il presente regolamento fissa altresì norme volte ad aumentare la trasparenza dei prezzi e per migliorare la fornitura di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario, inclusi i servizi di trasmissione di dati intracomunitaria. |
Emendamento 26 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 | |
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, s'intende per: |
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, s'intende per: |
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- a) "eurotariffa", qualunque tariffa al di sotto della tariffa massima al minuto che gli operatori del paese d'origine possono addebitare per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate; |
a) "operatore del paese d'origine", l'impresa che fornisce al cliente in roaming i servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al dettaglio; |
a) "operatore del paese d'origine", l'impresa che fornisce al cliente in roaming i servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al dettaglio; |
b) "rete del paese d'origine", la rete mobile pubblica terrestre di uno Stato membro, utilizzata dall'operatore del paese d'origine per la fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al cliente in roaming; |
b) "rete del paese d'origine", la rete mobile pubblica terrestre di uno Stato membro, utilizzata dall'operatore del paese d'origine, sia esso o meno un rivenditore, per la fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al cliente in roaming; |
c) "roaming internazionale", l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate mentre si trova al di fuori dello Stato membro in cui è situata la rete del paese d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante; |
c) "roaming intracomunitario", l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate, all'interno della Comunità, mentre si trova al di fuori dello Stato membro in cui è situata la rete del paese d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante; |
d) "chiamata in roaming regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità; |
d) "chiamata in roaming regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da o a destinazione di una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità; |
e) "cliente in roaming", il cliente di un fornitore di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso una rete mobile pubblica terrestre situata nella Comunità, che utilizza un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate su una rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante; |
e) "cliente in roaming", il cliente di un fornitore di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso una rete mobile pubblica terrestre situata nella Comunità, che utilizza un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate su una rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante; |
f) "rete ospitante", la rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate in virtù di accordi con l'operatore della rete del paese d'origine. |
f) "rete ospitante", la rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate in virtù di accordi con l'operatore della rete del paese d'origine. |
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f bis) "servizio intracomunitario di trasmissione di dati in roaming", un servizio pubblico di telefonia mobile, distinto dalla telefonia mobile vocale, che viene fornito da una rete pubblica di telefonia mobile terrestre situata in uno Stato membro e che può essere utilizzato da un cliente in roaming in virtù di accordi tra l'operatore del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante. |
Emendamento 27 ARTICOLO 3 | |
Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate |
Tariffe all'ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate |
La tariffa all'ingrosso complessiva che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, compresi, tra l'altro, la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo al minuto applicabile determinato conformemente all'allegato I. |
La tariffa all'ingrosso complessiva che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, compresi, tra l'altro, la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo al minuto applicabile determinato conformemente all'allegato I. |
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1 bis. Ai fini della fornitura di servizi di roaming intracomunitario, ciascun operatore del paese d'origine ha accesso e utilizza le reti di telefonia mobile pubbliche terrestri situate in Stati membri diversi dal paese d'origine. |
Emendamento 28 ARTICOLO 4 | |
Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate |
Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate |
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-1. Gli operatori del paese d'origine offrono a tutti i clienti, secondo modalità chiare e trasparenti, l'eurotariffa di cui al paragrafo 1. L'eurotariffa non comporta alcun abbonamento contestuale o altri costi fissi e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio. |
Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che un operatore del paese d'origine può applicare a un cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata non può superare il 130% della tariffa all'ingrosso massima in vigore per tale chiamata, determinata conformemente all'allegato I. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. |
Fatto salvo l’articolo 5, l'eurotariffa al dettaglio massima, al netto dell'IVA, che un operatore del paese d'origine può applicare a un cliente in roaming non può superare, al minuto, il 175% [EUR 0,40] della tariffa all'ingrosso massima in vigore per tale chiamata, determinata conformemente all'allegato I, per l'effettuazione di una chiamata in roaming regolamentata e il 66% [EUR 0,15] della tariffa all'ingrosso massima in vigore per tale chiamata, determinata conformemente all'allegato I, per il ricevimento di una chiamata regolamentata. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, ivi compresi, ma non solo, lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. |
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1 bis. Oltre all'eurotariffa di cui al paragrafo 1, ciascun operatore del paese d'origine offre una tariffa forfettaria mensile tutto compreso equa, alla quale non si applicano limiti tariffari. La tariffa forfettaria copre i servizi di roaming intracomunitario per le chiamate vocali e la trasmissione di dati (inclusi Short Message Service (SMS) e Multimedia Messaging Service (MMS)) all'interno della Comunità. |
Emendamento 29 ARTICOLO 4 BIS (nuovo) | |
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Articolo 4 bis |
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Scelta della tariffa |
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1. L'eurotariffa di cui all'articolo 4 viene automaticamente offerta a tutti i clienti esistenti e ai nuovi clienti in roaming, a meno che essi non optino deliberatamente per un'altra tariffa. |
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2. I clienti in roaming possono passare all'eurotariffa o da quest'ultima ad un'altra tariffa, entro un periodo di 30 giorni dalla presentazione di una domanda in tal senso. Tali passaggi si effettuano a titolo gratuito e senza penali e non comportano condizioni o limitazioni relative agli elementi esistenti dell’abbonamento. |
Emendamento 30 ARTICOLO 5 | |
Acquisto di efficacia delle tariffe massime al dettaglio applicabili alle chiamate in roaming regolamentate |
Acquisto di efficacia degli articoli 3, 4 e 7 |
Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. |
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5, gli obblighi di cui agli articoli 3 e 7 acquistano efficacia immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. |
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1 bis. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5, gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano efficacia 1 mese dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 31 ARTICOLO 6 BIS (nuovo) | |
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Articolo 6 bis |
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Gestione del traffico |
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Le tecniche di gestione del traffico non devono essere utilizzate per impedire all'abbonato di scegliere manualmente una rete ospitante. Detta scelta resta possibile fintantoché l'abbonato in roaming abbia spento l'apparecchio o abbia lasciato la rete ospitante. |
Emendamento 32 ARTICOLO 7, PARAGRAFI DA 1 A 5 E 5 BIS (nuovo) | |
Trasparenza delle tariffe al dettaglio |
Trasparenza delle tariffe al dettaglio |
1. Ciascun operatore del paese di origine fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro richiesta, informazioni personalizzate sui prezzi al dettaglio loro addebitati per l'effettuazione o la ricezione di chiamate vocali nello Stato membro visitato. |
1. Salvo notifica contraria da parte dell'abbonato in roaming, ciascun operatore del paese di origine fornisce automaticamente, senza indugio e gratuitamente, mediante un SMS, ai suoi clienti in roaming che siano entrati in un altro Stato membro, informazioni di base personalizzate sui prezzi al dettaglio per minuto (IVA inclusa) loro addebitati per l'effettuazione o la ricezione di chiamate vocali nello Stato membro visitato. |
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Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il messaggio SMS automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere all'operatore del paese d'origine di fornire nuovamente tale servizio. |
2. L'utente può scegliere di formulare la richiesta attraverso una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS (Short Messagge Service), in entrambi i casi a destinazione di un numero indicato dall'operatore del paese di origine e può scegliere di ricevere l'informazione nel corso della chiamata vocale oppure per SMS (in quest'ultimo caso senza indugio). |
2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, l'utente ha il diritto di richiedere informazioni più dettagliate e personalizzate sui prezzi attraverso una chiamata dal cellulare a destinazione di un numero verde dedicato a tale scopo dall'operatore del paese di origine. |
3. Il servizio di informazione suddetto è fornito gratuitamente, sia per la richiesta che per la ricezione delle informazioni. |
soppresso |
4. Le informazioni personalizzate relative ai prezzi previste al presente articolo si riferiscono alle tariffe applicabili, in base al piano tariffario del cliente in roaming, all'effettuazione e alla ricezione di chiamate su qualunque rete ospitante dello Stato membro visitato. |
4. Le informazioni personalizzate più dettagliate relative ai prezzi, di cui al paragrafo 2, si riferiscono alle tariffe in roaming per minuto o per bit (IVA inclusa) applicabili in base al piano tariffario del cliente in roaming, all'effettuazione e alla ricezione di chiamate nonché all'invio e alla ricezione di SMS e MMS e ad altri servizi di trasmissione dati in roaming su ogni rete dello Stato membro visitato. |
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4 bis. Tutti gli operatori forniscono ai clienti in roaming un'icona o un messaggio d'avviso sullo schermo del loro cellulare da cui risulta che stanno per effettuare o per ricevere una chiamata in roaming. |
5. Gli operatori del paese di origine forniscono ai nuovi clienti informazioni complete sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione del servizio. Gli stessi operatori aggiornano periodicamente i loro clienti sulle tariffe di roaming applicabili e, in particolare, ad ogni variazione sostanziale delle stesse. |
5. Gli operatori del paese di origine forniscono a tutti gli utenti informazioni complete sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa, al momento della sottoscrizione del servizio. Gli stessi operatori aggiornano senza indugio i loro clienti sulle tariffe di roaming applicabili e, in particolare, ad ogni variazione delle stesse. |
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5 bis. Gli operatori del paese d'origine prendono le misure necessarie per garantire che tutti i loro clienti siano a conoscenza della disponibilità dell'eurotariffa e della tariffa forfettaria mensile tutto compreso di cui all'articolo 4. In particolare essi comunicano immediatamente a tutti i loro clienti le condizioni relative all'eurotariffa e alla tariffa forfettaria mensile tutto compreso in modo chiaro e imparziale. Successivamente inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo al riguardo a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa. |
Emendamento 33 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 TER (nuovo) | |
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5 ter. Se un operatore procede ad un aumento delle tariffe nazionali in virtù del presente regolamento, deve presentare la sua contabilità interna dei costi. |
Motivazione | |
È necessaria la piena trasparenza della contabilità dei costi se l'impresa giustifica l'aumento delle tariffe nazionali per la telefonia vocale richiamandosi al presente regolamento. | |
Emendamento 34 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 QUATER (nuovo) | |
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5 quater. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a punto un simulatore di costi in grado di calcolare preventivamente le tariffe di roaming imposte dai vari operatori. I simulatori di questo tipo sono collegati tra di loro a livello europeo. |
Motivazione | |
Ai fini della massima trasparenza è opportuno che l'utente possa calcolare preventivamente, con l'ausilio di un simulatore, i costi di roaming e sappia quale operatore è in grado di offrirgli le tariffe più convenienti. Il simulatore va messo a punto dall'autorità nazionale di regolamentazione come garanzia dell'imparzialità dell'informazione. A termine tali simulatori vanno interconnessi fra loro ai fini di una maggiore trasparenza nel mercato paneuropeo. Un simulatore di questo tipo è tecnicamente realizzabile, sul modello di quelli disponibili sul sito web della GSM Association. | |
Emendamento 35 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, 5, 6 e 8 BIS (nuovo) | |
1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e sorvegliano il rispetto del presente regolamento all'interno del loro territorio. |
1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano, sorvegliano e garantiscono il rispetto del presente regolamento all'interno del loro territorio. |
5. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente. |
5. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, e in particolare degli articoli 3 e 4, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente. |
6. Le autorità nazionali di regolamentazione procedono al monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, come i messaggi SMS (Short Messagge Service) e MMS (Multimedia Messagging Service), in particolare nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, e comunicano i risultati di tale monitoraggio alla Commissione, a richiesta. |
6. Le autorità nazionali di regolamentazione procedono al monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, come i messaggi SMS e MMS, in particolare nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, e controllano altresì la particolare situazione di roaming involontario dei cittadini che vivono e lavorano e delle imprese che operano nelle regioni transfrontaliere degli Stati membri vicini e comunicano i risultati di tale monitoraggio alla Commissione con cadenza semestrale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Per i clienti societari, i clienti che utilizzano un abbonamento e i clienti che utilizzano una scheda ricaricabile, le informazioni sono fornite separatamente. |
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8 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione sostengono una campagna pubblicitaria condotta attraverso i mass media come la televisione, la radio, le riviste, i giornali e il cinema in tutta la Comunità per richiamare l'attenzione sulle condizioni relative all'eurotariffa di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La campagna ha inizio immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 36 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo) | |
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6 bis. Sulla base delle relazioni delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un'analisi delle tariffe all'ingrosso e al dettaglio per i servizi di trasmissione intracomunitaria di dati in roaming nella Comunità. Qualora le tariffe del roaming intracomunitario per i servizi di trasmissione di dati risultino ingiustificatamente elevate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di regolamentazione per tali tariffe sulla base della regolamentazione relativa alle tariffe di roaming per la telefonia vocale. |
Motivazione | |
Grazie al rapido sviluppo della tecnologia, il ruolo del mercato internazionale dei servizi di trasmissione di dati è sempre più importante. La trasmissione via internet di suoni (ViP)sta rivoluzionando la telefonia fissa e aprendo la strada a trasmissioni di suoni meno costose. La diffusione e la presenza di reti 3G e di altre tecnologie connesse sta avendo un notevole impatto sull'attuale mercato dei servizi mobili. Nell'interesse dei consumatori e per garantire la concorrenza andrebbe realizzato un monitoraggio più intenso dei processi di mercato e, qualora non funzionino in modo soddisfacente, andrebbe offerta la prospettiva di un intervento proporzionato. | |
Emendamento 37 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 TER (nuovo) | |
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6 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che le riduzioni delle tariffe di roaming derivanti dagli obblighi del presente regolamento non siano neutralizzate dai costi della telefonia mobile nello stesso Stato membro. |
Emendamento 38 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3 | |
3. La Commissione pubblica regolarmente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili determinata in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4. |
3. La Commissione pubblica regolarmente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo portale Internet "La tua Europa" la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili determinata in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4. |
Emendamento 39
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6
6. Le modifiche necessarie per adattare l'allegato II ai progressi tecnici o all'andamento del mercato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3. |
6. Le modifiche necessarie per adattare l'allegato II ai progressi tecnici o all'andamento del mercato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2 bis. |
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Emendamento 40
ARTICOLO 12
Procedura di riesame |
Procedura di riesame |
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La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione la Commissione spiega i motivi per cui, alla luce dell'andamento del mercato e della concorrenza, ritiene che il regolamento debba rimanere in vigore oppure possa essere abrogato. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni che devono esserle fornite senza indugio. |
La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta se gli obiettivi del presente regolamento siano stati raggiunti e, se del caso, presenta proposte adeguate. Nella sua relazione, la Commissione illustra i motivi per cui ritiene che la regolamentazione debba rimanere in vigore e la questione se, alla luce dell'andamento del mercato e in considerazione sia della concorrenza che della protezione dei consumatori, vi sia la necessità di estendere la durata del presente regolamento oltre il periodo fissato all'articolo 1 ter, tenendo conto dell'esigenza di creare un vero mercato interno delle telecomunicazioni che sia efficiente e concorrenziale e che preveda l'eliminazione dei costi transfrontalieri e dell'evoluzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile a livello nazionale, in particolare se le tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming all'interno dell'UE superano quelle delle chiamate nazionali. |
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Nell’ambito di questa relazione, la Commissione, prestando un'attenzione particolare alle conseguenze degli squilibri tra le regioni e agli squilibri tra gli operatori, esamina l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, inclusi messaggi SMS e MMS e di altri servizi di trasmissione intracomunitaria di dati in roaming. Se del caso, la relazione comprende raccomandazioni quanto alla necessità di regolamentazione di tali servizi. |
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1 bis. Ai fini dell'elaborazione della detta relazione, la Commissione può avvalersi delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2. |
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1 ter. Il presente regolamento decade dopo tre anni dalla data della sua entrata in vigore, a meno che, prima della sua scadenza, la Commissione non presenti al Parlamento europeo e alla Commissione una proposta volta a prolungarne la durata. |
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Emendamento 41
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 QUATER (nuovo)
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1 quater. La Commissione analizza gli effetti del presente regolamento sulla situazione competitiva degli operatori più piccoli, indipendenti e di quelli che abbiano recentemente avviato la loro attività. In particolare la Commissione esamina se gli operatori piccoli, indipendenti o quelli che abbiano recentemente avviato la loro attività sono soggetti a tariffazioni discriminatorie, e se si debba disciplinare l'accesso a condizioni non discriminatorie per gli operatori più piccoli, indipendenti o che abbiano recentemente avviato la loro attività. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se del caso, tale relazione comprende una proposta d'intervento. La proposta può anche essere presentata separatamente allorché giustificata dagli sviluppi del mercato o dalla mancanza degli stessi. |
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Motivazione
Esplorare l'impatto di questo regolamento sugli operatori più piccoli, indipendenti o che hanno recentemente avviato l'attività fornirebbe maggiore chiarezza sull'analisi della Commissione.
Emendamento 42
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 quINQUIES (nuovo)
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1 quinquies. La Commissione pubblica una relazione annuale sugli sviluppi del settore contemplato dal presente regolamento all'interno della Comunità. |
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Motivazione
L'emendamento intende fornire una relazione annuale più ampia.
Emendamento 43
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
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2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della decisione stessa. |
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Emendamento 44
ALLEGATO I
Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate di cui all'articolo 3 |
Tariffe all'ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate di cui agli articoli 3 e 4 |
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Le tariffe all'ingrosso complessive che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per l'effettuazione di una chiamata in roaming regolamentata a partire dalla rete ospitante non possono superare, per minuto di conversazione, un importo pari alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata: |
La tariffa all'ingrosso complessiva che l'operatore di una rete ospitante può applicare a qualsiasi operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per l'effettuazione di una chiamata in roaming regolamentata a partire dalla rete ospitante non possono superare, per minuto di conversazione, un importo pari alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata per un fattore pari a due per chiamate verso una rete telefonica pubblica, sia nello stesso Stato membro in cui si trova la rete ospitante sia in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la rete ospitante. |
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a) per un fattore pari a due, nel caso di una chiamata in roaming regolamentata ad un numero assegnato a una rete telefonica pubblica dello stesso Stato membro in cui si trova la rete ospitante; oppure |
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b) per un fattore pari a tre, nel caso di una chiamata in roaming regolamentata ad un numero assegnato a una rete telefonica pubblica di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la rete ospitante. |
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I limiti tariffari di cui al presente allegato comprendono tutti i costi fissi, come lo scatto alla risposta. |
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Emendamento 45 ALLEGATO I, COMMA 1 BIS (nuovo) | |
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1 bis. Per le chiamate effettuate da e verso reti i cui operatori di telefonia mobile sono titolari di licenze che coprono esclusivamente le regioni ultraperiferiche della Comunità, si devono aggiungere a questi limiti tariffari i sovraccosti associati al carattere ultraperiferico e all'inoltro delle chiamate tra l'Europa continentale e dette regioni ultraperiferiche. |
Motivazione | |
Nelle zone ultraperiferiche, l'inoltro delle chiamate comporta costi che non si possono paragonare ai costi sostenuti dagli altri operatori europei, tenendo presente la discontinuità geografica. I limiti tariffari previsti obbligherebbero gli altri operatori europei ad accogliere i clienti di operatori attivi nelle zone ultraperiferiche senza poter coprire i loro costi e potrebbero pertanto incitarli a chiudere le loro destinazioni ai clienti degli operatori delle zone ultraperiferiche. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Introduzione
La possibilità per i cittadini europei di utilizzare i loro apparecchi di telefonia mobile quando viaggiano all'estero è un elemento essenziale per la realizzazione del mercato interno delle comunicazioni mobili in Europa. L'attuale mercato del roaming mostra evidenti carenze, che ostacolano i cittadini europei nell'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile allorché essi si spostano da uno Stato membro all'altro.
Naturalmente, condividiamo la sostanza della proposta di regolamento della Commissione concernente il roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità. Nonostante ciò, intravediamo un margine di miglioramento per quanto riguarda una maggiore trasparenza dei prezzi per gli utenti, al fine di consentire al consumatore di compiere una scelta informata e di creare condizioni di parità per gli operatori delle reti mobili, onde aumentare la concorrenza nel mercato interno del roaming.
Il Parlamento europeo comprende le preoccupazioni espresse dalla Commissione in materia di regolamentazione dei prezzi dei servizi internazionali di trasferimento di dati mobili sulla base delle informazioni attualmente disponibili riguardo a tale segmento del mercato, soprattutto in assenza di un'adeguata valutazione dell'impatto. Nondimeno, il Parlamento europeo sottolinea la pressante necessità di valutare e monitorare accuratamente tale segmento di mercato, poiché sembrano emergere chiari segni di carenza.
I. Carenze del mercato
1. Prezzi molto elevati
Il livello dei prezzi dei servizi di comunicazioni mobili in roaming offerti ai clienti è generalmente elevato e spesso eccessivo. Sebbene siano soprattutto i prezzi al dettaglio a essere ingiustificatamente elevati, risulta che anche all'ingrosso i prezzi praticati dagli operatori delle reti ospitanti, in particolare quelli minori, sono di molto superiori ai costi sostenuti dagli operatori della rete ospitante e quindi ostacolano una concorrenza leale.
2. Mancanza di trasparenza
I cittadini europei hanno bisogno di una comunicazione efficace e di qualità. Tale necessità è resa evidente dal fatto che otto cittadini della UE su dieci posseggono un apparecchio di telefonia mobile e in alcuni Stati membri il tasso di penetrazione supera il 100% (Italia 123,2%, Portogallo 117,1%, Regno Unito 116,3%)[1]. A tal fine, sono essenziali dei meccanismi trasparenti di fissazione dei prezzi. Anche a livello di servizi per le aziende (business-to-business), la trasparenza deve garantire il funzionamento del mercato interno. A livello di servizi per i privati (business-to-customer), l'obiettivo principale è quello di fornire al cliente un'informazione completa e comparabile relativamente ai prezzi attuali, al fine di consentirgli di compiere una scelta ben informata.
II. Svantaggi di un mercato interno delle telecomunicazioni carente
1. Mancata realizzazione degli obiettivi strategici di Lisbona
L'obiettivo principale del programma di Lisbona è quello di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva al mondo entro il 2010. Il Consiglio europeo del marzo 2005 ha invitato la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rilanciare la strategia di Lisbona, rifocalizzando l'attenzione sulla crescita e l'occupazione in Europa. Un equo funzionamento del mercato del lavoro potrebbe promuovere la crescita e fornire nuovo slancio per un'economia europea competitiva. Allo scopo di garantire la competitività globale del mercato europeo è necessario un mercato interno dinamico senza barriere interne. I prezzi ingiustificatamente elevati, che impediscono ai clienti di utilizzare i loro apparecchi di telefonia mobile, costituiscono una barriera al mercato interno dei servizi.
2. Assenza di un mercato interno basato sulla conoscenza
Il mercato delle comunicazioni mobili, in quanto parte del più ampio mercato dei servizi della società dell'informazione, non comprende esclusivamente la telefonia vocale, ma anche la fornitura di altri servizi di comunicazione mobile più innovativi. In particolare, VOIP, reti 3G, GPS, Wi-Fi, Internet e televisione mobili, nonché i nuovi telefoni cellulari che supportano il trasferimento di dati mobili su scala più vasta, rappresentano altrettanti sviluppi promettenti che non devono essere ostacolati dalla mancanza di domanda causata da prezzi disincentivanti.
3. Inefficacia dell'autoregolamentazione
L'autoregolamentazione consiste nella negoziazione e determinazione di orientamenti a livello europeo tra gli operatori o le associazioni del settore. Gli operatori devono garantire sostanziali riduzioni dei prezzi sia all'ingrosso che al dettaglio. Finora non sembra che tali proposte siano state attuate.
4. L'inefficienza in cifre
I sondaggi hanno rivelato che:
· quasi otto cittadini europei su dieci posseggono un telefono cellulare;
· gli utenti dei telefoni cellulari fanno largo uso dei servizi internazionali di roaming, poiché optano in grande maggioranza (9 su 10) per questa formula quanto viaggiano all'estero, anziché acquistare una nuova carta SIM;
· la netta maggioranza degli utenti limita il numero delle comunicazioni mobili quando si trova all'estero;
· i costi eccessivi delle comunicazioni sono il primo motivo (81% delle risposte fornite) per cui gli europei utilizzano con minor frequenza i loro telefoni cellulari quando si trovano all'estero;
· esiste una notevole mancanza di trasparenza relativamente ai prezzi, poiché 4 cittadini europei su 10 non hanno le idee chiare sul costo effettivo delle chiamate che effettuano;
· la netta maggioranza degli europei (70% delle risposte fornite) desidera che l'Unione europea intervenga al fine di regolamentare il prezzo delle chiamate e dei messaggi di testo, in modo che i prezzi del roaming non risultino irragionevolmente più elevati rispetto ai prezzi del traffico locale.
B Miglioramenti proposti
La creazione di un mercato interno europeo delle telecomunicazioni ben funzionante è l'obiettivo ultimo del presente regolamento. Le barriere geografiche che ostacolano una concorrenza dinamica devono essere abbattute. La trasparenza per i consumatori e per l'industria deve essere incrementata e può contribuire in parte al raggiungimento dell'obiettivo generale.
5. Regolamentazione del mercato all'ingrosso
La regolamentazione dei prezzi all'ingrosso è l'elemento determinante per la realizzazione degli obiettivi suesposti. La regolamentazione dei prezzi dovrà creare condizioni di parità per gli operatori grandi e piccoli, vecchi e nuovi (accesso al mercato), settentrionali e meridionali (turismo), orientali e occidentali (livello di reddito), al fine di garantire la concorrenza. Perché tale concorrenza sia leale, tutti gli operatori dovranno essere soggetti all'obbligo di trasmissione (must-carry) per i servizi di roaming all'ingrosso.
La base della regolamentazione per la vendita all'ingrosso deve essere trasparente, non soggetta a manipolazioni, ugualmente applicabile in tutti gli Stati membri e non costituire un onere amministrativo eccessivo per le autorità di regolamentazione.
La regolamentazione per il mercato all'ingrosso dovrebbe essere basata sulle tariffe medie di terminazione delle chiamate mobili, calcolate sulla media di tutti i 27 Stati membri. Il prezzo massimo assoluto all'ingrosso viene calcolato moltiplicando la tariffa media di terminazione per un fattore singolo. Nessun operatore di reti mobili potrà praticare prezzi superiori a tale limite a qualsiasi altro operatore.
La regolamentazione dei prezzi all'ingrosso dovrebbe entrare in vigore senza indugi.
6. Clausola di cessazione dell'efficacia
Qualora l'industria dovesse istituire un mercato azionario che coprisse l'intero mercato del roaming europeo (chiamate in entrata e in uscita), gli operatori che scambiassero il loro intero volume di minuti di roaming sul mercato azionario non sarebbero più soggetti alla regolamentazione all'ingrosso.
7. Regolamentazione del mercato al dettaglio
La regolamentazione dei prezzi al dettaglio dovrebbe anzitutto garantire che le riduzioni di prezzo concesse dagli operatori all'ingrosso vengano trasferite anche ai consumatori, lasciando nel contempo agli operatori un margine sufficiente per l'introduzione di nuovi servizi e pacchetti tariffari.
Il prezzo massimo assoluto al dettaglio dovrebbe applicarsi soltanto a una tariffa al dettaglio regolamentata ("eurotariffa") che dovrà essere obbligatoriamente offerta da qualsiasi operatore. Tale tariffa sarà costituita da un prezzo omnicomprensivo per chiamata o per unità di tempo e potrà essere adattata, ove necessario, dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Gli operatori sono obbligati a fornire informazioni complete riguardo alle condizioni di tale tariffa e a consentire al cliente di passare facilmente all'"eurotariffa".
Al fine di incrementare la concorrenza nel mercato per il trasferimento di dati mobili e di creare un'ampia comparabilità tra i prezzi dei servizi di roaming a livello europeo, gli operatori saranno inoltre tenuti a offrire una tariffa forfettaria mensile tutto compreso internazionale. Tale tariffa forfettaria dovrà comprendere la tariffa di base, i prezzi per le chiamate in roaming nazionale e internazionale, i prezzi per il trasferimento di dati mobili (SMS, MMS, televisione mobile ecc.) e i prezzi per eventuali servizi offerti al cliente in un momento successivo. Nessuna regolamentazione dei prezzi si applicherà alla tariffa forfettaria.
Qualora gli operatori adempiano a entrambi i requisiti ("eurotariffa" e tariffa forfettaria tutto compreso) tutti gli altri modelli tariffari di roaming internazionale esistenti o nuovi non saranno soggetti a regolamentazione, lasciando così agli operatori la libertà di personalizzare i loro pacchetti tariffari.
La regolamentazione dei prezzi al dettaglio dovrà entrare in vigore senza indugio e scadrà allorché le barriere geografiche verranno abbattute e sarà istituito un mercato interno ben funzionante.
8. Trasparenza
Un sistema d'informazione sulle tariffe di tipo "push" (attivo) sarà preferibile a un sistema "pull" (a richiesta dell'utente). Al fine di evitare comunicazioni indesiderate, sarà necessario limitare le informazioni all'indicazione dei prezzi, e ai clienti dovrà essere consentito, qualora lo desiderino, di passare a un sistema "pull".
I clienti dovranno essere informati in tempo reale relativamente ai costi da essi sostenuti durante il roaming.
Dovrà essere garantita la proporzionalità dei costi delle informazioni fornite ai clienti.
Allo scopo di far beneficiare i clienti delle riduzioni di prezzo concesse all'ingrosso, dovrà essere incrementata la trasparenza sui prezzi praticati tra i diversi operatori. Finché non vi sarà un'autorità di regolamentazione europea, le autorità nazionali competenti dovranno garantire la trasparenza.
9. Misure complementari
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di monitorare attentamente gli sviluppi dei prezzi relativi al trasferimento internazionale di dati mobili e di valutare la necessità di regolamentazioni complementari nel settore. Il relatore sottolinea l'elevato rischio per l'innovazione di nuove tecnologie e servizi in tale settore, a causa dei prezzi eccessivi.
C. Obiettivi da realizzare
In tale contesto, la regolamentazione proposta dovrà realizzare un approccio equilibrato che prenda in considerazione sia gli interessi del consumatore che gli interessi dell'industria delle telecomunicazioni mobili. In tal modo, dovrebbe essere possibile realizzare una significativa riduzione dei prezzi del roaming, nonché mantenere condizioni concorrenziali di parità per gli operatori di telefonia mobile.
- [1] Alla fine dell'ultimo trimestre del 2005.
Fonte: Credit Suisse, analisi del prof. Gerpott.
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (22.3.2007)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 –2006/0133 (COD))
Relatore per parere: Andrea Losco
BREVE MOTIVAZIONE
1. Premessa
Nel settore della telefonia mobile, il problema delle tariffe di roaming internazionale estremamente elevate, applicate per effettuare o semplicemente ricevere telefonate all'estero, interessa attualmente almeno 147 milioni di cittadini dell'Unione europea (37 milioni di turisti e 110 milioni di clienti d'affari)[1].
Tali chiamate sono rese possibili da accordi di roaming internazionale stipulati tra l'operatore, titolare del rapporto con il cliente, e l'operatore estero sulla cui rete il cliente viene ospitato.
Come unanimemente rilevato da associazioni di consumatori, autorità nazionali di regolamentazione e dalla maggior parte degli esponenti politici, l'effetto dinamico della concorrenza tra operatori telefonici non ha determinato una riduzione delle tariffe dei servizi di roaming, fenomeno che si è invece verificato per le comunicazioni mobili nazionali. Al contrario, le tariffe di roaming continuano ad essere ingiustificatamente elevate, mancano di trasparenza e sono sorprendentemente simili fra i diversi operatori presenti in uno stesso Stato membro.
Data la manifesta mancanza di volontà degli operatori telefonici di ridurre le tariffe di roaming, nonostante gli avvertimenti lanciati da diversi anni a livello nazionale ed europeo e da ultimo dallo stesso Parlamento europeo con la sua risoluzione del dicembre 2005, lo scorso luglio la Commissione ha presentato la proposta di regolamento in esame.
2. I principali punti della proposta della Commissione
A) Regolamentazione delle tariffe all'ingrosso
Vengono stabiliti limiti massimi di prezzo per le tariffe all'ingrosso. Per le chiamate locali, cioè effettuate all'interno del paese visitato, il limite massimo di prezzo all'ingrosso è pari al doppio della tariffa comunitaria media di terminazione. Per le chiamate internazionali, cioè effettuate dal cliente sia verso il proprio paese d'origine che verso un altro paese della Comunità, il limite massimo di prezzo all'ingrosso è pari al triplo della tariffa comunitaria media di terminazione.
B) Regolamentazione delle tariffe al dettaglio
Il limite massimo dei prezzi per la fornitura di servizi roaming al dettaglio è fissato al 130% del limite applicato all'ingrosso. Per le chiamate ricevute, questo tetto massimo si applica sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento. Per le chiamate effettuate, invece, i limiti i massimi di prezzo al dettaglio entrano in vigore automaticamente dopo 6 mesi.
C) Trasparenza dei prezzi al dettaglio
La proposta favorisce anche la trasparenza dei prezzi di dettaglio instaurando l'obbligo, per i prestatori di servizi di telefonia mobile, di fornire ai loro abbonati informazioni personalizzate sul prezzo del roaming, via SMS o tramite chiamate vocali, a richiesta e gratuitamente.
3. Le proposte
Il vostro relatore per parere non nasconde una certa perplessità di fronte a questa anomala proposta di regolamento. Egli è infatti fermamente convinto che l'obiettivo, altamente condivisibile, della riduzione dei prezzi di un prodotto debba essere perseguito attraverso una sana concorrenza tra le forze di mercato, piuttosto che attraverso un intervento dirigistico di regolamentazione diretta dei prezzi.
Tenuto conto di queste riserve di principio, il relatore per parere riconosce tuttavia che, per questo particolare servizio della telefonia mobile, le normali regole della concorrenza non hanno funzionato.
Alla luce della specificità dei mercati di roaming internazionale e della natura transfrontaliera dei servizi, constatate l'inadeguatezza del quadro normativo vigente nonché l'impossibilità per le autorità nazionali di regolamentazione di intervenire in modo efficace, considerato che in questo contesto i fornitori all'ingrosso sono situati in Stati membri diversi da quello dei consumatori che utilizzano i servizi, il relatore per parere concorda con la Commissione circa la pressante necessità di intervenire con misure eccezionali.
Rimanendo quindi nel quadro tracciato dalla Commissione, si ritiene opportuno proporre solo pochi emendamenti mirati, relativi agli aspetti seguenti:
A) Tariffe al dettaglio
Il relatore per parere ritiene che la percentuale del 130% proposta dalla Commissione sia eccessivamente ridotta. Questo tetto, che dovrebbe coprire sia i costi al dettaglio che i profitti, potrebbe comportare una eccessiva compressione degli stessi incentivi alla competizione ed alla differenziazione delle offerte. Presumibilmente i prezzi finirebbero per attestarsi uniformemente sul valore maggiore del limite proposto e ciò potrebbe essere negativo per i piccoli operatori non allineati (ai grandi gruppi o alleanze europee), che potrebbero perdere una leva competitiva, ed in generale per la flessibilità delle tariffe. Pertanto si propone un limite massimo dei prezzi al dettaglio pari al 150 % del valore proposto all'ingrosso.
B) Trasparenza
Si ritiene importante potenziare la trasparenza dei prezzi al dettaglio, instaurando l'obbligo automatico per i prestatori di servizi di telefonia mobile di fornire ai loro abbonati informazioni sulle tariffe roaming, al momento dell'attraversamento della frontiera.
C) Futuro quadro normativo per gli SMS e i MMS
Infine, si propone di includere nella futura revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche gli SMS e gli MMS, servizi attualmente esclusi dalla proposta di regolamento, ma oggetto di veri abusi tariffari.
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[2] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 CONSIDERANDO 14 | |
(14) È opportuno utilizzare un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", per garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario un meccanismo comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo. |
(14) È opportuno utilizzare un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", per garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi vocali e di trasmissione di dati in roaming internazionale quando effettuano o ricevono chiamate vocali o utilizzano servizi di trasmissione di dati; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario un meccanismo comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo. Ai fini di una vera concorrenza al dettaglio, e onde garantire che tutti gli operatori di telefonia mobile della Comunità siano in grado di competere effettivamente tra loro, gli operatori di telefonia mobile dovrebbero avere l'obbligo di fornire servizi di roaming internazionale all'ingrosso a tutti gli altri operatori con sede nella Comunità che ne facciano richiesta. |
Motivazione | |
Perché vi sia vera concorrenza, è opportuno che gli operatori di telefonia mobile siano tenuti a fornire servizi di roaming internazionale all'ingrosso a tutti gli altri operatori. Ciò garantirà che a nessun operatore sia precluso l'accesso ai servizi di roaming all'ingrosso. | |
Emendamento 2 CONSIDERANDO 15 | |
(15) In base alle considerazioni che precedono, il meccanismo più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi delle chiamate in roaming internazionale consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe massime al minuto sia al dettaglio che all'ingrosso. |
(15) In base alle considerazioni che precedono, il meccanismo più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi delle comunicazioni vocali in roaming internazionale consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe massime al minuto sia al dettaglio che all'ingrosso. Per i servizi di trasmissione di dati, stanti la rapida evoluzione della tecnologia e il ruolo crescente di SMS (short message service) ed MMS (multimedia messaging service), è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sorveglino i prezzi all'ingrosso e al dettaglio, incluse le tariffe per i messaggi SMS e MMS, e inseriscano tali prezzi nella futura revisione del quadro regolamentare qualora essi non diminuiscano. |
Emendamento 3 CONSIDERANDO 26 | |
(26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere informazioni gratuite, a richiesta, sulle spese di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in particolare in caso di variazioni sostanziali delle stesse. |
(26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ricevere informazioni gratuite sull'esistenza di accordi di instradamento tra l'operatore del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante nonché sulle tariffe di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Tali informazioni dovrebbero riguardare anche le tariffe per l'effettuazione e la ricezione di chiamate nello Stato membro in questione. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in particolare in caso di variazioni sostanziali delle stesse. |
Emendamento 4 CONSIDERANDO 27 | |
(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all'ingrosso. Tali autorità dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento. |
(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare nel loro territorio le disposizioni previste dal presente regolamento. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all'ingrosso. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero trasmettere ogni sei mesi alla Commissione i risultati di tale monitoraggio. Esse dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 5 CONSIDERANDO 31 | |
(31) Il presente regolamento dovrà essere riesaminato entro due anni dall'entrata in vigore per accertarsi che continui ad essere necessario e rispondente alle condizioni del mercato delle comunicazioni elettroniche, |
(31) Il presente regolamento mira a rettificare le carenze nel funzionamento del mercato interno attraverso l'introduzione di misure volte a ripristinare immediatamente un'effettiva concorrenza a vantaggio dei consumatori. Esso non ha valore definitivo e dovrà pertanto essere riesaminato entro due anni dalla sua entrata in vigore, per accertarsi che un intervento legislativo inteso a regolamentare le tariffe all'ingrosso e al dettaglio continui ad essere necessario e rispondente alle condizioni del mercato delle comunicazioni elettroniche e verificare se il regolamento non dovrebbe essere abrogato o temporaneamente sostituito da una misura meno restrittiva, |
Emendamento 6 CONSIDERANDO 31 BIS (nuovo) | |
|
(31 bis) Nel caso della Bulgaria e della Romania l'applicazione del presente regolamento è sospesa, in attesa dei risultati di una valutazione d'impatto specifica che la Commissione dovrà effettuare per i due Stati membri. L'applicazione di massimali per le tariffe di roaming all'ingrosso e al dettaglio nei due paesi in questione dovrebbe comunque avvenire in modo graduale, secondo un percorso regolamentare (glide path). |
Motivazione | |
In Bulgaria e Romania il mercato non è ancora abbastanza maturo e sono necessari investimenti sostanziali per migliorare le reti. È dunque essenziale disporre di una valutazione d'impatto specifica per questi due Stati membri prima di passare all'applicazione del regolamento sul roaming. | |
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PARAGRAFO -1 (nuovo) | |
|
-1. Il presente regolamento stabilisce norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e a migliorare la fornitura di informazioni relative alle tariffe ai clienti di servizi di roaming internazionale. |
Motivazione | |
Tra le finalità del presente regolamento dovrebbe figurare la definizione di norme volte ad aumentare la trasparenza dei prezzi e a migliorare la fornitura di informazioni ai clienti di servizi di roaming internazionale. | |
Emendamento 8 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERE E BIS) ed E TER) (nuove) | |
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e bis) "nuovi clienti in roaming", i clienti in roaming di cui alla lettera e) che, dopo l'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 4,(i) hanno sottoscritto per la prima volta un contratto con un operatore del paese d'origine, (ii) hanno firmato un contratto con un nuovo operatore del paese d'origine o (iii) hanno acquistato una carta SIM (Subscriber Identity Model) prepagata; |
|
e ter) "clienti in roaming esistenti", i clienti in roaming di cui alla lettera e) che non rientrano nella definizione figurante alla lettera e bis), come pure i nuovi clienti in roaming che hanno rinunciato alla tariffa di protezione del consumatore prevista all'articolo 4. |
Motivazione | |
L'emendamento introduce le definizioni di "nuovi clienti in roaming" e di "clienti in roaming esistenti", coerentemente con gli altri emendamenti presentati. | |
Emendamento 9 ARTICOLO 3, TITOLO | |
Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate |
Tariffe all'ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate |
Motivazione | |
L'esistenza di massimali distinti per le chiamate locali e le altre chiamate causerà grande confusione. Pertanto, sarebbe più opportuno un unico massimale più elevato, equivalente alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata per un fattore pari a 3,0. | |
Emendamento 10 ARTICOLO 4 | |
Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate |
Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate |
Fatto salvo l'articolo 5, la tariffa al dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che un operatore del paese d'origine può applicare a un cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata non può superare il 130% della tariffa all'ingrosso massima in vigore per tale chiamata, determinata conformemente all'allegato I. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. |
Fatto salvo l'articolo 5, la tariffa media al dettaglio, al netto dell'IVA, che un operatore del paese d'origine può applicare a un cliente in roaming per l'effettuazione o la ricezione di una chiamata in roaming regolamentata non può superare il 150% della tariffa all'ingrosso massima in vigore per tale chiamata, determinata conformemente all'allegato I. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. |
Motivazione | |
I limiti massimi proposti per i prezzi delle chiamate al dettaglio sono troppo bassi e non lasciano spazio per una fruttuosa concorrenza tra i vari tipi di operatori e di servizi. È dunque necessario fissare un unico limite massimo più elevato per la tariffa media al dettaglio, abbinato a massimali per le singole chiamate, onde garantire maggiore flessibilità agli operatori, e quindi servizi migliori agli utenti. | |
Emendamento 11 ARTICOLO 4 BIS (nuovo) | |
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Articolo 4 bis Tariffa di protezione del consumatore |
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1. Gli operatori del paese d'origine hanno l'obbligo di offrire a tutti i clienti in roaming, in modo chiaro e trasparente, una tariffa di protezione del consumatore rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 2. |
|
2. La tariffa al dettaglio al minuto, al netto dell'IVA, che l'operatore del paese d'origine può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming non può superare 0,50 euro per le chiamate effettuate e 0,25 euro per le chiamate ricevute. |
|
3. I clienti in roaming già esistenti hanno la possibilità di passare alla tariffa di protezione del consumatore. Il passaggio è gratuito e non può essere subordinato a condizioni o restrizioni per quanto riguarda gli elementi esistenti del contratto. |
|
4. La tariffa di protezione del consumatore viene automaticamente offerta ai nuovi clienti in roaming al momento della sottoscrizione del contratto, a meno che essi non optino deliberatamente per un'altra tariffa. Qualora un nuovo cliente in roaming opti deliberatamente per un'altra tariffa, egli è libero di passare nuovamente, entro sei mesi al massimo, alla tariffa di protezione del consumatore, mantenendo immutati gli altri elementi del contratto. |
|
5. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. |
Emendamento 12 ARTICOLO 6 | |
Articolo 6 Tariffe al dettaglio per la ricezione di chiamate in roaming nella Comunità |
soppresso |
La tariffa al dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che un operatore del paese di origine può applicare a un cliente in roaming per la ricezione di una chiamata vocale in roaming su una rete ospitante non può superare, al minuto, il 130% della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. |
|
Emendamento 13 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 | |
1. Ciascun operatore del paese di origine fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro richiesta, informazioni personalizzate sui prezzi al dettaglio loro addebitati per l'effettuazione o la ricezione di chiamate vocali nello Stato membro visitato. |
1. Ciascun operatore del paese di origine fornisce automaticamente ai suoi clienti in roaming informazioni personalizzate sui prezzi al dettaglio loro addebitati e sull'esistenza di specifici accordi di instradamento con altri fornitori di servizi di telefonia mobile per l'effettuazione o la ricezione di chiamate vocali nello Stato membro visitato. |
Motivazione | |
Per migliorare la trasparenza e la concorrenza, gli utenti dovrebbero essere informati in merito ai prezzi al dettaglio e all'esistenza di accordi di instradamento tra l'operatore del paese di origine e gli operatori delle reti visitate, così da poter fare una scelta basata su informazioni complete. | |
Emendamento 14 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 | |
2. L'utente può scegliere di formulare la richiesta attraverso una chiamata vocale dal cellulare o un SMS (Short Message Service), in entrambi i casi a destinazione di un numero indicato dall'operatore del paese di origine e può scegliere di ricevere l'informazione nel corso della chiamata vocale oppure per SMS (in quest'ultimo caso senza indugio). |
2. L'utente in roaming riceve le informazioni di cui al paragrafo 1 attraverso una chiamata vocale dal cellulare o un SMS. Tutti gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile nel paese visitato ed hanno accordi di instradamento con l'operatore del paese d'origine forniscono le informazioni entro un'ora dall'ingresso dell'utente nel territorio dello Stato membro visitato. |
Emendamento 15 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo) | |
|
3a. L'utente può richiedere in qualsiasi momento la soppressione del suddetto servizio di informazione gratuito. |
Motivazione | |
Per evitare l'invio di messaggi non desiderati, in particolare per gli utenti transfrontalieri, vi dovrebbe essere la possibilità di optare in qualsiasi momento per un sistema volontario ("pull system"). | |
Emendamento 16 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 BIS | |
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1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento e, in particolare, dei suoi articoli 3, 4 e 4bis, in modo atto a consentire alle parti interessate di accedervi facilmente. |
Motivazione | |
I risultati delle procedure di verifica e di sorveglianza stabilite al paragrafo 1 dell'articolo in oggetto devono essere trasparenti e pubblici onde consentire una corretta informazione delle parti interessate e dei consumatori. | |
Emendamento 17 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 | |
6. Le autorità nazionali di regolamentazione procedono al monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, come i messaggi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service), in particolare nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, e comunicano i risultati di tale monitoraggio alla Commissione, a richiesta. |
6. Le autorità nazionali di regolamentazione procedono al monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali, in particolare nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, e comunicano i risultati di tale monitoraggio alla Commissione ogni sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Per garantire la rapida adozione del presente regolamento, è opportuno che il roaming relativo alla trasmissione di dati non sia direttamente incluso nel suo campo d'applicazione. È tuttavia importante che le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sorveglino i costi del roaming in questo settore, valutino i risultati e, ove necessario, presentino strumenti legislativi in proposito. La posizione corretta di questo punto è all'articolo 12, "Procedura di riesame" - cfr. altri emendamenti. | |
Emendamento 18 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5 | |
5. Le imprese soggette alle disposizioni del presente regolamento assicurano che eventuali modifiche delle tariffe praticate, rese necessarie per garantire il rispetto degli articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore entro due mesi dalle rispettive pubblicazioni previste dai precedenti paragrafi del presente articolo. |
5. Le imprese soggette alle disposizioni del presente regolamento assicurano che eventuali modifiche delle tariffe praticate, rese necessarie per garantire il rispetto degli articoli 3 e 4, entrino in vigore entro due mesi dalle rispettive pubblicazioni previste dai precedenti paragrafi del presente articolo. |
Motivazione | |
I limiti massimi proposti per i prezzi delle chiamate al dettaglio sono troppo bassi e non lasciano spazio per una fruttuosa concorrenza tra i vari tipi di operatori e di servizi. È dunque necessario fissare un unico limite massimo più elevato per la tariffa media al dettaglio, abbinato a massimali per le singole chiamate, onde garantire maggiore flessibilità agli operatori, e quindi servizi migliori agli utenti. | |
Emendamento 19 ARTICOLO 11 BIS (nuovo) | |
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Articolo 11 bis Servizi di trasmissione di dati |
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1. Le autorità nazionali di regolamentazione procedono al monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di trasmissione di dati, SMS ed MMS, raccogliendo fra l'altro dati sui prezzi medi all'ingrosso del roaming internazionale addebitati dagli operatori di telefonia mobile all'interno della Comunità, e comunicano alla Commissione i risultati di tale attività di monitoraggio 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, su richiesta. |
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2. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 2, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando un'analisi dei prezzi all'ingrosso del roaming internazionale di dati nella Comunità. Se dopo l'entrata in vigore del presente regolamento i prezzi all'ingrosso del roaming internazionale di dati non sono scesi a livelli commisurati a quelli del roaming vocale, la Commissione valuta la necessità di introdurre norme volte a ridurre i prezzi all'ingrosso per la fornitura agli utenti in roaming di servizi di trasmissione di dati e, se necessario, propone una regolamentazione in materia. |
Motivazione | |
Per garantire la rapida adozione del presente regolamento, è opportuno che il roaming relativo alla trasmissione di dati non sia direttamente incluso nel suo campo d'applicazione. È tuttavia importante che le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sorveglino i costi del roaming in questo settore, valutino i risultati e, ove necessario, presentino strumenti legislativi in proposito. | |
Emendamento 20 ARTICOLO 12 | |
La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione la Commissione spiega i motivi per cui, alla luce dell'andamento del mercato e della concorrenza, ritiene che il regolamento debba rimanere in vigore oppure possa essere abrogato. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni che devono esserle fornite senza indugio. |
La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione la Commissione spiega i motivi per cui, alla luce dell'andamento del mercato e della concorrenza, e segnatamente dell'impatto economico sui piccoli operatori indipendenti e la loro competitività, nonché alla luce della relazione di cui all'articolo 11 sulle tariffe in roaming dei servizi di trasmissione di dati, essa ritiene che il regolamento debba rimanere in vigore oppure debba essere temporaneamente sostituito da misure meno restrittive. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni che devono esserle fornite senza indugio. |
Emendamento 21 ARTICOLO 16 BIS (nuovo) | |
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Articolo 16 bis |
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Deroghe |
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Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla Bulgaria e alla Romania. |
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La Commissione segue l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura di servizi di comunicazione vocale in roaming da parte di operatori nazionali in Bulgaria e in Romania ed elabora una valutazione d'impatto entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
In Bulgaria e Romania il mercato non è ancora abbastanza maturo e sono necessari investimenti sostanziali per migliorare le reti. È dunque essenziale disporre di una valutazione d'impatto specifica per questi due paesi prima di passare all'applicazione del regolamento sul roaming. | |
Emendamento 22 ALLEGATO I | |
Le tariffe all'ingrosso complessive che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per l'effettuazione di una chiamata in roaming regolamentata a partire dalla rete ospitante non possono superare, per minuto di conversazione, un importo pari alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata: |
Le tariffe all'ingrosso complessive che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per l'effettuazione di una chiamata in roaming regolamentata a partire dalla rete ospitante non possono superare, per minuto di conversazione, un importo pari alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata per un fattore pari a due e mezzo. |
a) per un fattore pari a due, nel caso di una chiamata in roaming regolamentata ad un numero assegnato a una rete telefonica pubblica dello stesso Stato membro in cui si trova la rete ospitante; oppure |
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b) per un fattore pari a tre, nel caso di una chiamata in roaming regolamentata ad un numero assegnato a una rete telefonica pubblica di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la rete ospitante. |
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I limiti tariffari di cui al presente allegato comprendono tutti i costi fissi, come lo scatto alla risposta. |
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Motivazione | |
I massimali proposti per le tariffe all'ingrosso sono troppo bassi e avrebbero gravi ripercussioni negative sugli operatori, soprattutto nei paesi turistici. Inoltre, un massimale distinto per le chiamate locali e per le altre chiamate provocherà notevole confusione. Sarebbe quindi più adeguato un singolo massimale, più elevato, pari alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata per un fattore pari a due e mezzo. |
PROCEDURA
Titolo |
Roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile |
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Riferimenti |
COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ITRE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 5.9.2006 |
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Cooperazione rafforzata - annuncio in aula |
5.9.2006 |
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Relatore per parere Nomina |
Andrea Losco 25.9.2006 |
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Esame in commissione |
30.1.2007 |
20.3.2007 |
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Approvazione |
21.3.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 15 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin |
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PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (28.3.2007)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))
Relatore per parere (*): Joseph Muscat(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento
Traduzione esterna
BREVE MOTIVAZIONE
Introduzione
Il relatore condivide il significato generale della proposta della Commissione, considerandola un buon punto di partenza per creare una legislazione proattiva.
La proposta presenta possibili margini di miglioramento, al fine di tutelare meglio i diritti dei consumatori e renderla più sostenibile dal punto di vista industriale.
Il Parlamento europeo ha l’opportunità di mostrare le sue doti di mediazione raggiungendo un accordo che sia favorevole agli operatori e, cosa ancora più importante, ai consumatori.
Motivazioni
Il settore del roaming è caratterizzato da un evidente fallimento del mercato, che occorre affrontare.
I consumatori, in special modo i più vulnerabili, hanno diritto a essere tutelati, ma sono comunque intelligenti è possono decidere da soli. Il nostro ruolo non è di decidere per loro, ma di fornire informazioni esaurienti, evitare gli abusi e permettere loro di prendere una decisione con piena cognizione di causa.
Gli operatori, molti dei quali hanno effettuato ingenti investimenti e apportato miglioramenti al settore delle telecomunicazioni in Europa, hanno diritto a ottenere profitti equi e legittimi.
Occorre aumentare la concorrenza, prevedendo la presenza sul mercato di operatori piccoli e grandi e offrendo in tal modo ai consumatori servizi di alto livello a prezzi equi.
La prospettiva a lungo termine è quella di un mercato interno europeo efficiente nel settore delle telecomunicazioni.
Principi
Trasparenza
Una soluzione chiara, trasparente e sostenibile, che non nasconda sorprese per i consumatori.
Semplicità
Un regolamento comprensibile e chiaro.
Flessibilità
I consumatori dovrebbero ricevere informazioni esaurienti, onde poter decidere fra le varie offerte degli operatori.
Questioni specifiche
Trasparenza
Il relatore propone un sistema di informazione tramite SMS (Short Message Service) detto “push”, per mezzo del quale il consumatore, non appena registrato su una rete, riceve automaticamente un SMS contenente una sintesi delle informazioni.
Le informazioni complete devono risultare accessibili gratuitamente tramite un sistema SMS “pull” o tramite comunicazione vocale.
I consumatori devono avere la possibilità di bloccare il ricevimento di informazioni “push” in qualsiasi momento.
Sono previste disposizioni particolari per i disabili (con difetti della vista).
Tariffe all’ingrosso
Viene proposto un tetto massimo per le tariffe all’ingrosso, che semplifica il sistema e sul quale esiste un ampio consenso fra Parlamento, Commissione e Consiglio.
Tariffe al dettaglio
Occorre regolamentare le tariffe al dettaglio onde assicurarsi che i vantaggi tariffari arrivino ai consumatori.
La regolamentazione non dovrebbe condurre a un’offerta unica su tutto il mercato. Il relatore è pertanto favorevole a introdurre un’adeguata revisione dei tetti massimi onde considerare le spese generali pertinenti e favorire la concorrenza senza minacciare gli interessi dei consumatori.
Flessibilità
Il relatore chiede maggiore concorrenza a prezzi più equi. I consumatori dovrebbero essere in grado di scegliere fra diversi pacchetti, pur risultando comunque tutelati rispetto alle pratiche tariffarie sleali. Per questo motivo viene proposto un sistema che offre in automatico a tutti i nuovi consumatori la tariffa di protezione del consumatore. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni del caso, i consumatori saranno in grado di scegliere se mantenere questa tariffa oppure optare per un’altra soluzione.
Semplicità
Il regolamento dovrebbe prevedere un limite massimo di prezzo, in modo che i consumatori non possano vedersi addebitare importi superiori a tale prezzo se non dopo aver effettuato una scelta informata su una possibile alternativa. Vi sarà un unico prezzo massimo per tutta l’Unione europea e rappresenterà un risultato chiaro e tangibile raggiunto dal Parlamento europeo a favore dei consumatori.
Tariffe nazionali
Occorre chiarire che avendo mostrato la necessaria flessibilità in qualità di legislatori, riteniamo inaccettabile e soggetta a verifica qualsiasi variazione delle tariffe nazionali da parte degli operatori onde compensare i mancati introiti derivanti dal roaming.
Operatori minori indipendenti
Non risulta esserci una motivazione economica per sostenere la questione emozionale e sensibile di alcuni piccoli operatori indipendenti, che chiedono una clausola di non discriminazione, in base alla quale un operatore minore si vedrebbe addebitare da un altro operatore la stessa tariffa all’ingrosso offerta a un operatore più grande (magari appartenente alla stessa rete). Vi è motivo di credere che con questo provvedimento i prezzi si stabilizzerebbero verso l’alto e in alcuni casi potrebbero ridurre il potere di contrattazione degli operatori minori.
Si tratta di un problema preesistente, che non è causato dalla proposta di regolamento. Al contempo, la proposta di regolamento non è il mezzo ideale per affrontarlo.
Sebbene ciò possa dar luogo a questioni rientranti nelle competenze delle autorità garanti della concorrenza, detta procedura non potrebbe essere eseguita fino al punto di divenire efficace.
Pertanto, partendo dal presupposto che i piccoli operatori indipendenti sono ritenuti essenziali per la concorrenza, il relatore chiede alla Commissione di considerare il problema e presentare una proposta entro dodici mesi.
SMS, MMS e dati
L’analisi effettuata dalla Commissione si limita alla telefonia vocale, non prendendo in considerazioni la situazione dei mercati relativi a SMS, MMS e dati, che sono di diversa natura persino fra loro.
Un’analisi non regolamentata viola i principi del “legiferare meglio”, rende vulnerabile il regolamento e potrebbe, di fatto, ritardare la sua adozione di almeno un anno.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1 | |
(1) I prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione. Nella sua riunione plenaria del maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei ha osservato, tra l'altro, come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che esistono forti legami tra i mercati di differenti Stati membri. |
(1) Numerosi operatori hanno recentemente introdotto sistemi tariffari che riducono le tariffe di roaming per i consumatori. Tuttavia, i prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità restano una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione, come pure per le associazioni di consumatori e per il Parlamento europeo. Nella sua riunione plenaria del maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei ha osservato, tra l'altro, come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che esistono forti legami tra i mercati di differenti Stati membri. |
Motivazione | |
Onde rispecchiare la situazione attuale. | |
Emendamento 2 CONSIDERANDO 9 | |
(9) Sebbene il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni che apparivano ovvie in quel momento, prevedesse la rimozione di tutti gli ostacoli al commercio nel settore che armonizza, attualmente appare necessario adeguare le norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori migliorando al tempo stesso le condizioni di funzionamento del mercato interno. |
(9) Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni che apparivano ovvie in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizza, tra l'altro per quanto attiene alle misure che riguardano i prezzi per gli utenti negli altri Stati membri. Tuttavia, appare necessario adeguare le norme armonizzate laddove, tenuto conto dell'esperienza, tale adeguamento si riveli necessario per migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno e, al contempo, fornire mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori migliorando al tempo stesso le condizioni di funzionamento del mercato interno. |
Motivazione | |
Onde evidenziare l'impatto della proposta sul funzionamento del mercato interno e sulla protezione dei consumatori. | |
Emendamento 3 CONSIDERANDO 10 | |
(10) È pertanto necessario modificare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per permettere di derogare alle norme altrimenti applicabili, in particolare al principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi devono essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo l'introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming internazionale. |
(10) Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 deve pertanto essere completato da norme specifiche relative ai servizi di roaming internazionale. Dette norme specifiche devono comprendere gli obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming internazionale. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione dell'emendamento 9. | |
Emendamento 4 CONSIDERANDO 11 | |
(11) I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002. |
soppresso |
Emendamento 5 CONSIDERANDO 12 | |
(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming internazionale. |
(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming internazionale. Si deve accordare un'attenzione particolare al rischio che gli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che abbiano recentemente avviato l'attività beneficino di condizioni di fornitura di servizi di roaming che ostacolano la loro capacità concorrenziale, in modo da poter intervenire rapidamente ed appropriatamente nei casi in cui venga accertato un qualsivoglia abuso. La Commissione analizza le incidenze di detto regolamento sulla situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che abbiano recentemente avviato l'attività. |
Motivazione | |
Onde evidenziare la necessità di seguire attentamente qualsiasi impatto negativo sulla concorrenza. | |
Emendamento 6 CONSIDERANDO 13 | |
(13) È opportuno che gli obblighi corrispondenti si applichino direttamente in tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per adattare i prezzi e le offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi. |
(13) È opportuno che gli obblighi corrispondenti si applichino direttamente in tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile. |
Motivazione | |
Onde tener conto dell'emendamento all'articolo 5 della proposta della Commissione, il quale che prevede che l'entrata in vigore della regolamentazione dei prezzi al dettaglio dopo tre mesi, anziché sei mesi come proposto dalla Commissione. | |
Emendamento 7 CONSIDERANDO 1 | |
(15) In base alle considerazioni che precedono, il meccanismo più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi delle chiamate in roaming internazionale consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe massime al minuto sia al dettaglio che all'ingrosso. |
(15) In base alle considerazioni che precedono, il meccanismo più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi delle chiamate in roaming internazionale consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe massime al minuto sia al dettaglio che all'ingrosso. È opportuno stabilire al dettaglio una tariffa di protezione del consumatore che gli operatori sono tenuti a offrire ai clienti in roaming. Ciò diventerà il valore di riferimento rispetto al quale saranno confrontate le altre offerte al dettaglio garantendo così ai consumatori prezzi equi. La tariffa di protezione del consumatore deve essere fissata a un livello che garantisca un margine sufficiente agli operatori e incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. |
Emendamento 8 CONSIDERANDO 16 | |
(16) Tale meccanismo comune dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming internazionale riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. |
(16) Tale meccanismo comune dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming internazionale riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio, mediante l’introduzione di una tariffa prestabilita di protezione del consumatore offerta ai clienti in roaming che comporti un margine ragionevole rispetto ai costi all’ingrosso sostenuti per la fornitura del servizio di roaming, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. |
Emendamento 9 CONSIDERANDO 18 | |
(18) È opportuno che i limiti massimi di prezzo tengano conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming internazionale (come costi generali, segnalazione, raccolta, transito e terminazione delle chiamate) e dei diversi costi della fornitura di servizi di roaming internazionale, da un lato per le chiamate a destinazione di numeri del paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a destinazione del paese d'origine del cliente o di un altro paese della Comunità. |
(18) È opportuno che qualsiasi regolamentazione del mercato tenga conto di tutti gli elementi utili che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming internazionale (come costi generali, segnalazione, raccolta, transito e terminazione delle chiamate) e dei diversi costi della fornitura di servizi di roaming internazionale, da un lato per le chiamate a destinazione di numeri del paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a destinazione del paese d'origine del cliente o di un altro paese della Comunità. Per motivi di semplicità il limite di prezzo all’ingrosso deve essere espresso come un unico massimale misto. |
Emendamento 10 CONSIDERANDO 19 | |
(19) Il limite massimo di prezzo per la fornitura di una chiamata in roaming internazionale all'ingrosso dovrebbe essere basato sulla tariffa media al minuto di terminazione di chiamate mobili praticato dagli operatori detentori di un significativo potere di mercato, visto che tali tariffe di terminazione sono già oggetto di vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione a norma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 e dovrebbero, pertanto, essere determinate in base al principio dell'orientamento ai costi. Viste le caratteristiche del mercato della terminazione delle chiamate sulle singole reti mobili pubbliche e la natura transfrontaliera del roaming internazionale, tali tariffe costituiscono inoltre una base stabile per la regolamentazione e rappresentativa delle strutture dei costi delle reti mobili nella Comunità. La tariffa media di terminazione delle chiamate mobili costituisce un parametro attendibile dei principali costi di base all'ingrosso, per cui un limite massimo del prezzo all'ingrosso basato su un adeguato multiplo di tale tariffa media di terminazione dovrebbe garantire la copertura dei costi reali di fornitura di servizi di roaming regolamentati. |
(19) La tariffa massima per la fornitura di una chiamata in roaming internazionale all'ingrosso dovrebbe essere basata sulla tariffa media al minuto di terminazione di chiamate mobili praticato dagli operatori detentori di un significativo potere di mercato, visto che tali tariffe di terminazione, calcolate come media delle tariffe nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta, sono già oggetto di vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione a norma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 e dovrebbero, pertanto, essere determinate in base al principio dell'orientamento ai costi. Viste le caratteristiche del mercato della terminazione delle chiamate sulle singole reti mobili pubbliche e la natura transfrontaliera del roaming internazionale, tali tariffe costituiscono inoltre una base stabile per la regolamentazione e rappresentativa delle strutture dei costi delle reti mobili nella Comunità. La tariffa media di terminazione delle chiamate mobili costituisce un parametro attendibile dei principali costi di base all'ingrosso, per cui un limite massimo del prezzo all'ingrosso basato su un adeguato multiplo di tale tariffa media di terminazione dovrebbe garantire la copertura dei costi reali di fornitura di servizi di roaming regolamentati. |
Emendamento 11 CONSIDERANDO 20 | |
(20) Il limite massimo di prezzo applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano una chiamata in roaming regolamentata, assicurando agli operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori. |
(20) La tariffa di protezione del consumatore applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti in roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano o ricevono una chiamata vocale in roaming, praticando una tariffa strettamente connessa al costo di fornitura del servizio e assicurando agli operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori. |
Emendamento 12 CONSIDERANDO 21 | |
(21) È opportuno che i fornitori di servizi di roaming internazionali relativi alle chiamate effettuate all’estero, contemplate dal presente regolamento, beneficino di un periodo di tempo che permetta loro di adeguare volontariamente le tariffe al dettaglio per conformarsi ai limiti massimi previsti dal medesimo regolamento. A tal fine appare adeguato un periodo di sei mesi per permettere agli operatori di realizzare gli adattamenti necessari. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione del considerando 13. | |
Emendamento 13 CONSIDERANDO 21 | |
(21) È opportuno che i fornitori di servizi di roaming internazionali relativi alle chiamate effettuate all’estero, contemplate dal presente regolamento, beneficino di un periodo di tempo che permetta loro di adeguare volontariamente le tariffe al dettaglio per conformarsi ai limiti massimi prevista dal medesimo regolamento. A tal fine appare adeguato un periodo di sei mesi per permettere agli operatori di realizzare gli adattamenti necessari. |
(21) È opportuno che i fornitori di servizi di roaming internazionali relativi alle chiamate effettuate all’estero, contemplate dal presente regolamento, beneficino di un periodo di tempo che permetta loro di adeguare volontariamente le tariffe al dettaglio per conformarsi alla tariffa di protezione del consumatore prevista dal medesimo regolamento. A tal fine appare adeguato un periodo di tre mesi per permettere agli operatori di realizzare gli adattamenti necessari. |
Emendamento 14 CONSIDERANDO 22 | |
(22) Analogamente, è opportuno applicare un limite massimo al prezzo che può essere addebitato ai clienti in roaming per la ricezione di chiamate vocali mentre sono in viaggio all'interno della Comunità, in modo da garantire che tali prezzi riflettano più fedelmente il costo della fornitura di tale servizio e da offrire ai clienti una maggiore certezza circa le spese che dovranno sostenere rispondendo alle telefonate che ricevono sul loro cellulare all'estero. |
soppresso |
Emendamento 15 CONSIDERANDO 23 | |
(23) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più convenienti delle tariffe massime al minuto fissate dal medesimo. |
(23) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più convenienti della tariffa di protezione del consumatore fissata dal medesimo e, anzi, incoraggiano le offerte innovative ai clienti in roaming a prezzi inferiori ad essa. È importante chiarire che il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse potrebbero essere state abolite completamente (ad esempio l'attuale mercato insulare esistente tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord), né prevede il mantenimento delle tariffe di roaming esistenti. |
Emendamento 16 CONSIDERANDO 23 BIS (nuovo) | |
|
(23 bis) Le tecniche di gestione del traffico, che contribuiscono a garantire che i clienti in roaming paghino sempre il prezzo di roaming più basso, possono altresì limitare la loro scelta. Il cliente in roaming deve sempre esser in grado di scegliere manualmente la rete ospitante che preferisce. |
Motivazione | |
L'emendamento è volto a spiegare il nuovo articolo 6 bis. | |
Emendamento 17 CONSIDERANDO 24 | |
(24) Le disposizioni in materia di prezzi di cui al presente regolamento devono essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento, per garantire gli stessi vantaggi a tutti gli utenti della telefonia vocale mobile. |
(24) Le disposizioni in materia di prezzi di cui al presente regolamento devono essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming abbiano sottoscritto un contratto di prepagamento o postpagamento presso il loro operatore del paese d'origine, e a prescindere dal fatto che l'operatore del paese d'origine sia un rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile o meno, per garantire gli stessi vantaggi a tutti gli utenti della telefonia vocale mobile. |
Motivazione | |
Onde chiarire che il regolamento si applica anche ai cosiddetti operatori di reti mobili virtuali. | |
Emendamento 18 CONSIDERANDO 26 | |
(26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere informazioni gratuite, a richiesta, sulle spese di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in particolare in caso di variazioni sostanziali delle stesse. |
(26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere informazioni gratuite, a richiesta, sulle spese di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in particolare in caso di variazioni sostanziali delle stesse. Anche per motivi di trasparenza, ogni fornitore di servizi del paese d'origine è tenuto a fornire ai clienti in roaming un servizio gratuito che consenta loro di ottenere, su richiesta, un calcolo personalizzato delle migliori opzioni tariffarie in funzione del suo profilo di traffico telefonico. |
Motivazione | |
Per garantire una trasparenza ottimale e rafforzare la concorrenza nel settore, il consumatore deve potersi informare con facilità sulle tariffe per lui più vantaggiose calibrate sul suo profilo di traffico telefonico. | |
Emendamento 19 CONSIDERANDO 27 | |
(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso. Tali autorità dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento. |
(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso. Esse dovrebbero monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati e garantire che le riduzioni dei prezzi del roaming previste dal presente regolamento non siano neutralizzate dai costi delle chiamate mobili effettuate all'interno dello stesso Stato membro. Tali autorità dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento. Esse devono pubblicare i risultati di detti controlli con cadenza semestrale. È opportuno che le informazioni siano fornite separatamente per i clienti societari, i clienti con un contratto di postpagamento e i clienti con un contratto di prepagamento. |
Emendamento 20 CONSIDERANDO 29 | |
(29) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. |
(29) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. |
__________ |
___________ |
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. |
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione quale modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). |
Motivazione | |
Emendamento tecnico relativo alla nuova procedura di comitatologia. | |
Emendamento 21 CONSIDERANDO 29 BIS (nuovo) | |
|
(29 bis) In particolare, la Commissione deve essere abilitata a modificare gli allegati del presente regolamento onde adattarli agli sviluppi tecnici o del mercato. Poiché dette misure hanno una portata generale e sono destinate a modificare parti non fondamentali del presente regolamento, la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE è d'applicazione. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione del considerando 19. | |
Emendamento 22 CONSIDERANDO 30 | |
(30) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'istituzione di un meccanismo comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming internazionali quando effettuano o ricevono chiamate vocali, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e pertanto possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(30) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'istituzione di un meccanismo comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming internazionali quando effettuano o ricevono chiamate vocali, prevedendo un prezzo massimo standard più strettamente legato al costo della fornitura del servizio, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e pertanto possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione del considerando 14. | |
Emendamento 23 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 | |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", destinato a garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano e ricevono chiamate; tale meccanismo mira a conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del paese d'origine. |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", destinato a garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano e ricevono chiamate prevedendo una tariffa al dettaglio di protezione del consumatore. Esso stabilisce altresì norme atte a migliorare la fornitura delle informazioni sulle tariffe ai clienti in roaming, compresi i servizi di trasmissione di dati; tale meccanismo mira a conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del paese d'origine. |
Emendamento 24 ARTICOLO 1 BIS (nuovo) | |
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Articolo 1 bis |
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Il presente regolamento stabilisce norme atte a migliorare la trasparenza dei prezzi e l'informazione dei consumatori in merito ai prezzi dei servizi di roaming. |
Emendamento 25 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA A) | |
a) "operatore del paese d'origine", l'impresa che fornisce al cliente in roaming i servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al dettaglio; |
a) "operatore del paese d'origine", l'impresa che fornisce al cliente in roaming i servizi di telefonia mobile pubblica terrestre; |
Motivazione | |
Il presente emendamento con i seguenti emendamenti collegati all'articolo 2 è volto a semplificare e a chiarire le definizioni proposte dalla Commissione. | |
Emendamento 26 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA B) | |
b) "rete del paese d'origine", la rete mobile pubblica terrestre di uno Stato membro, utilizzata dall'operatore del paese d'origine per la fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al cliente in roaming; |
b) "rete del paese d'origine", la rete di telefonia mobile pubblica terrestre di uno Stato membro, utilizzata dall'operatore del paese d'origine, rivenditore o meno, per la fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al cliente in roaming; |
Motivazione | |
L'emendamento è volto a esplicitare che gli operatori della rete mobile virtuale sono inclusi, come si proponeva la Commissione. | |
Emendamento 27 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA C) | |
c) "roaming internazionale", l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate mentre si trova al di fuori dello Stato membro in cui è situata la rete del paese d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante; |
c) "roaming internazionale", l'utilizzo di un'apparecchiatura mobile da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere chiamate vocali mentre si trova al di fuori dello Stato membro in cui è situata la rete del paese d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante; |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). | |
Emendamento 28 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA D) | |
d) "chiamata in roaming regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità; |
soppressa |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). | |
Emendamento 29 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA E) | |
e) "cliente in roaming", il cliente di un fornitore di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso una rete mobile pubblica terrestre situata nella Comunità, che utilizza un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate su una rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante; |
e) "cliente in roaming", il cliente di un operatore del paese d'origine, a prescindere dal fatto che il cliente abbia un contratto di prepagamento o postpagamento, che utilizza un'apparecchiatura mobile per effettuare o ricevere chiamate vocali su una rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante; |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). | |
Emendamento 30 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA E BIS) (nuova) | |
|
e bis) "nuovi clienti in roaming" sono i clienti in roaming che non erano clienti del fornitore di servizi del paese di origine in questione al momento dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 4. |
Motivazione | |
La definizione di cliente in roaming "nuovo" ed "esistente" riguarda il dibattito mirante a stabilire se la proposta tariffa di protezione del consumatore richieda un consenso esplicito per aderirvi o un consenso esplicito per rinunciarvi o una soluzione ibrida. La tariffa di protezione del consumatore dovrebbe essere applicata automaticamente per i nuovi clienti che non optano espressamente per un'altra tariffa, mentre i clienti esistenti dovrebbero avere la possibilità di sceglierla. Per favorire la chiarezza e la certezza giuridica, pare opportuno introdurre definizioni inequivocabili di cliente "nuovo" ed "esistente". | |
Emendamento 31 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA E TER) (nuova) | |
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e ter) " clienti in roaming esistenti" sono i clienti in roaming che erano già clienti del fornitore di servizi del paese di origine in questione al momento dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 4. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e bis) (nuovo). | |
Emendamento 32 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA F) | |
f) "rete ospitante", la rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate in virtù di accordi con l'operatore della rete del paese d'origine. |
f) "rete ospitante", la rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate vocali in virtù di accordi con l'operatore della rete del paese d'origine. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). | |
Emendamento 33 ARTICOLO 3, TITOLO | |
Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate |
Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming |
Emendamento 34 ARTICOLO 3 | |
La tariffa all'ingrosso complessiva che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, compresi, tra l'altro, la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo al minuto applicabile determinato conformemente all'allegato I. |
La tariffa all'ingrosso media che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di qualsiasi rete del paese d'origine per la fornitura di una chiamata vocale in roaming non può essere superiore a 0,25 euro al minuto per qualsiasi periodo a partire dal 1° settembre fino al 31 agosto, tranne per gli operatori autorizzati a operare nelle regioni ultraperiferiche della Comunità che devono rispettare i massimali specifici di cui all'allegato. La tariffa all'ingrosso media è calcolata per un periodo di dodici mesi. |
|
La tariffa all'ingrosso media è calcolata dividendo le entrate totali all'ingrosso derivanti dal roaming e percepite per le chiamate effettuate durante il periodo in questione per il numero corrispondente di minuti all'ingrosso in roaming. |
Motivazione | |
An average wholesale cap allows operators flexibility to set different rates to reflect differences in the cost of using their network, between peak and off-peak times or across different routes for example. Allowing this flexibility incentivises operators to use their network as efficiently as possible, sending the right price signals to the market and so facilitating the development of competition. Applying a maximum cap is likely to lead to uniform wholesale prices set at the maximum permitted level. Specifying an absolute number, rather than formulae, for the wholesale cap is simpler and aids transparency and legal certainty. The period over which the average is to be measured and the method of calculating the average needs to be specified. The dates stated assume that the Regulation is dated 1 July 2007 and hence wholesale regulation would come into effect 2 months after publication of the Regulation. The average must be respected for transactions between any pair of operators to ensure that each network operator benefits from the protection of regulated wholesale rates. | |
Due to their specific costs, the case of outermost regions should be handled separately. | |
Emendamento 35 ARTICOLO 3 BIS (nuovo) | |
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Articolo 3 bis |
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Una rete pubblica terrestre di telefonia mobile situata in uno Stato membro mette a disposizione di tutte le altre reti pubbliche terrestri di telefonia mobile servizi di roaming all'ingrosso per chiamate vocali, Short Message Service (SMS) e trasmissione di dati. |
Motivazione | |
The Commission’s regulation would ensure that wholesale roaming charges are set at reasonable levels. However, there is no requirement on operators to offer wholesale roaming services to other operators. Some operators may decide in future not to offer roaming services to their rivals in other countries, taking the view that the competitive harm done to rivals is worth more than the (regulated) profit foregone. In many cases, operators have no option but to buy wholesale roaming services from their direct competitors. Without an obligation to supply, some operators, especially smaller operators, may find they are unable to get wholesale roaming services at all. As the Commission recognizes at recitals 4 and 6, national regulatory authorities have been unable to address effectively the wholesale market failures in international roaming. This Regulation must contain powers to ensure that wholesale roaming services are available. | |
Emendamento 36 ARTICOLO 4, TITOLO | |
Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate |
Tariffa di protezione del consumatore |
Emendamento 37 ARTICOLO 4 | |
Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che un operatore del paese d'origine può applicare a un cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata non può superare il 130% della tariffa all'ingrosso massima in vigore per tale chiamata, determinata conformemente all'allegato I. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. |
Fatti salvi gli articoli 2, 4 bis e 5, a tutti i nuovi clienti in roaming è assegnata automaticamente la tariffa di protezione del consumatore. Essi hanno comunque la possibilità di rinunciare a tale tariffa a favore di una tariffa alternativa, senza incorrere in penali. Tutti i clienti in roaming esistenti hanno la possibilità di optare per la tariffa di protezione del consumatore senza penali. Tale tariffa è pari a 0,50 euro al minuto per una chiamata vocale in roaming effettuata all'interno della Comunità di 0,25 euro al minuto per una chiamata vocale in roaming ricevuta nella Comunità. |
Motivazione | |
L'emendamento intende accrescere la flessibilità e la certezza giuridica, conservando al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori. | |
Emendamento 38 ARTICOLO 4 BIS (nuovo) | |
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Articolo 4 bis |
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Modalità di applicazione della tariffa di protezione del consumatore |
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1. La tariffa di protezione del consumatore di cui all'articolo 4 è automaticamente applicabile a ogni nuovo cliente in roaming di un operatore del paese d'origine, a meno che il nuovo cliente richieda esplicitamente una tariffa diversa fra quelle offerte. |
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2. La tariffa di protezione del consumatore di cui all'articolo 4 si applica ai clienti in roaming esistenti, solo se questi abbiano liberamente ed esplicitamente optato per le stesse. |
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3. Tutti i clienti devono essere chiaramente ed esplicitamente informati delle possibilità summenzionate. |
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4. Le informazioni e gli atti di rinuncia e consenso preventivo (opt-out e opt-in) devono essere semplici e gratuiti. |
Motivazione | |
I nuovi clienti in roaming devono poter beneficiare della tariffa di protezione del consumatore, salvo espressa rinuncia. L'inclusione automatica di tutta la clientela esistente nel sistema di tariffazione protettiva provocherebbe problemi pratici sia per gli operatori del paese d'origine che per la clientela stessa. I clienti in roaming esistenti debbono avere tuttavia la possibilità, se lo desiderano, di passare alla tariffa protettiva. L'operatore del paese d'origine deve dare o ogni cliente informazioni complete al riguardo, in forma semplice e a titolo gratuito. | |
Emendamento 39 ARTICOLO 5, TITOLO | |
Acquisto di efficacia delle tariffe massime al dettaglio applicabili alle chiamate in roaming regolamentate |
Acquisto di efficacia della tariffa di protezione del consumatore |
Motivazione | |
Un sistema tariffario che protegge i consumatori (sistema TPC) è preferibile a un sistema che opera con un limite massimo assoluto (cap), in quanto oltre ad offrire adeguata tutela al consumatore lascia maggiore libertà alla concorrenza, e questo può tornare a vantaggio dello stesso consumatore. | |
Emendamento 40 ARTICOLO 5 | |
Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento |
Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano efficacia tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento |
Emendamento 41 ARTICOLO 6 | |
Articolo 6 |
soppresso |
Tariffe al dettaglio per la ricezione di chiamate in roaming nella Comunità |
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La tariffa al dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che un operatore del paese di origine può applicare a un cliente in roaming per la ricezione di una chiamata vocale in roaming su una rete ospitante non può superare, al minuto, il 130% della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. |
|
Motivazione | |
Il contenuto di detto articolo è stato integrato nell'articolo 4. | |
Emendamento 42 ARTICOLO 6 BIS (nuovo) | |
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Articolo 6 bis |
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Gestione del traffico |
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Le tecniche di gestione del traffico non devono essere utilizzate per impedire all'abbonato di scegliere manualmente una rete ospitante. Detta scelta resta possibile fintantoché l'abbonato in roaming abbia spento l'apparecchiatura o abbia lasciato la rete ospitante. |
Motivazione | |
Cfr. la motivazione del considerando 23 bis. | |
Emendamento 43 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 | |
1. Ciascun operatore del paese di origine fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro richiesta, informazioni personalizzate sui prezzi al dettaglio loro addebitati per l'effettuazione o la ricezione di chiamate vocali nello Stato membro visitato. |
1. Ciascun operatore del paese di origine fornisce senza indebito indugio ai suoi clienti in roaming, al loro ingresso nella rete ospitante, un messaggio SMS con l'indicazione delle tariffe di protezione del consumatore applicabili. Il messaggio comunica anche il numero di telefono che il consumatore può chiamare con il suo cellulare per avere tutte le informazioni in merito alle tariffe di roaming applicabili. |
|
L'operatore del paese d'origine dà ai suoi clienti in roaming l'opzione, esercitabile con mezzi semplici e senza spese, di non ricevere più queste informazioni. |
|
L'operatore del paese d'origine fornisce a richiesta ai clienti non vedenti o ipovedenti dette informazioni vocalmente. |
Motivazione | |
Con un solo SMS (160 caratteri) il consumatore potrà ricevere le informazioni essenziali circa la tariffa di protezione del consumatore e un numero verde per ottenere ulteriori informazioni sul roaming. Si evita in tal modo di sovraccaricare di informazioni l'utente, che potrà comunque, se lo ritiene opportuno, ottenere le informazioni stesse mediante un numero verde. L'utente avrà in tal modo la possibilità di rinunciare a tali informazioni in modo semplice e a titolo gratuito. Infine, si tiene conto delle esigenze dei clienti non vedenti o ipovedenti. | |
Emendamento 44 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 | |
2. L'utente può scegliere di formulare la richiesta attraverso una chiamata vocale dal cellulare o un SMS (Short Messagge Service), in entrambi i casi a destinazione di un numero indicato dall'operatore del paese di origine e può scegliere di ricevere l'informazione nel corso della chiamata vocale oppure per SMS (in quest'ultimo caso senza indugio). |
2. Nei casi in cui le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 non includano dati sulle tariffe di roaming applicate da tutte le reti dello Stato membro in cui il cliente chiama in roaming, l'utente può richiedere che tali dati gli siano forniti senza indebito indugio. Gli operatori possono soddisfare la richiesta del cliente in roaming fornendo l'informazione nel corso della chiamata vocale oppure per SMS, tenendo pienamente conto delle esigenze dei clienti non vedenti ed ipovedenti. |
Motivazione | |
Il cliente in roaming deve poter richiedere informazioni relative alle tariffe vigenti per le chiamate vocali nello Stato membro visitato, per tutte le reti di quello Stato membro. In tal modo egli potrà comparare le tariffe e scegliere la rete che presenta la migliore offerta. | |
Emendamento 45 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3 | |
3. Il servizio di informazione suddetto è fornito gratuitamente, sia per la richiesta che per la ricezione delle informazioni. |
3. I servizi di informazione suddetto sono forniti gratuitamente, sia per la richiesta, se del caso, che per la ricezione delle informazioni. |
Emendamento 46 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 | |
4. Le informazioni personalizzate relative ai prezzi previste al presente articolo si riferiscono alle tariffe applicabili, in base al piano tariffario del cliente in roaming, all'effettuazione e alla ricezione di chiamate su qualunque rete ospitante dello Stato membro visitato. |
4. Le informazioni relative ai prezzi previste al paragrafo 1 riassumono in un formato standardizzato le tariffe, IVA compresa, applicabili, in base al piano tariffario del cliente in roaming, all'effettuazione e alla ricezione di chiamate vocali sulla rete ospitante dello Stato membro visitato. I fornitori di servizi del paese d'origine sottopongono alle rispettive autorità regolamentari nazionali il formato standardizzato che intendono utilizzare. |
|
Le informazioni tariffarie complete di cui al paragrafo 2 riguardano le tariffe applicabili, in base alla formula scelta dal cliente in roaming, per le chiamate vocali effettuate e ricevute e per i dati inviati e ricevuti a o da qualunque destinazione nella Comunità, sulla rete ospitante dello Stato membro in cui l'abbonato in roaming si trova. Le informazioni evidenziano le differenze tra le tariffe praticate nelle ore di punta e quelle praticate nelle ore non di punta e qualsiasi altra variazione a seconda del momento della comunicazione. |
Emendamento 47 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 | |
5. Gli operatori del paese di origine forniscono ai nuovi clienti informazioni complete sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione del servizio. Gli stessi operatori aggiornano periodicamente i loro clienti sulle tariffe di roaming applicabili e, in particolare, ad ogni variazione sostanziale delle stesse. |
5. Gli operatori del paese di origine forniscono, senza indebito indugio dopo ogni pubblicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a ciascun cliente informazioni complete sulle tariffe di roaming applicabili. Dette informazioni comprendono il prezzo al minuto pagabile ad oggi dal cliente per comunicazioni vocali in roaming e altresì, se del caso, il prezzo per SMS, Multimedia Messaging Service (MMS) e unità di dati in roaming. Dette informazioni sono fornite per iscritto ai nuovi abbonati al momento della sottoscrizione del servizio. Gli stessi operatori includono anche un aggiornamento delle tariffe di roaming applicabili quando forniscono ai loro clienti informazioni generali sulle tariffe o le modifiche apportate e quando le tariffe di roaming vengono modificate. Le attuali tariffe di roaming sono messe in evidenza sul sito web dell'operatore del paese d'origine in permanenza. |
Emendamento 48 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo) | |
|
5 bis. Gli operatori del paese d'origine prendono misure chiare e definitive per far sì che tutti i loro clienti in roaming siano informati dell'esistenza della tariffa di protezione del consumatore. In particolare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, essi inviano a ciascun cliente una comunicazione che descrive in termini chiari e obiettivi la tariffa di protezione del consumatore e ne ripetono l'invio ad intervalli regolari. Durante i primi 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, essi includono altresì informazioni chiare sui dettagli e la disponibilità della tariffa di protezione del consumatore in tutte le comunicazioni relative alla fatturazione. |
|
I clienti in roaming devono poter accedere o rinunciare alle offerte tariffarie di roaming, senza indebiti ritardi e gratuitamente, un numero illimitato di volte. |
Emendamento 49 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 TER (nuovo) | |
|
5 ter. Ogni operatore del paese d'origine è tenuto a fornire gratuitamente al cliente in roaming un servizio che permetta al cliente di ottenere, su richiesta, un prospetto personalizzato delle migliori tariffe a sua disposizione in funzione del profilo del suo traffico telefonico. |
Motivazione | |
Per assicurare la massima trasparenza e per accrescere la concorrenza nel settore, l'utente deve potersi informare con mezzi semplici in merito alle tariffe per lui più vantaggiose in funzione del suo traffico telefonico. | |
Emendamento 50 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 QUATER (nuovo) | |
|
5 quater. Per creare la massima trasparenza e per disporre di una chiara fonte di informazione sui livelli tariffari consultabile preventivamente dall'utente, le autorità nazionali di regolamentazione mettono a punto un simulatore di costi in grado di calcolare preventivamente le tariffe di roaming per i vari operatori. I simulatori di questo tipo devono essere reciprocamente collegati a livello europeo. |
Motivazione | |
Ai fini della massima trasparenza è opportuno che l'utente possa calcolare preventivamente, con l'ausilio di un simulatore, i costi di roaming e sappia quale operatore è in grado di offrirgli le tariffe più convenienti. Il simulatore va messo a punto dall'autorità nazionale di regolamentazione come garanzia dell'imparzialità dell'informazione. A termine tali simulatori vanno interconnessi fra loro ai fini di una maggiore trasparenza nel mercato paneuropeo. Un simulatore di questo tipo è tecnicamente realizzabile, sul modello di quelli disponibili sul sito web della GSM Association. | |
Emendamento 51 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 | |
1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e sorvegliano il rispetto del presente regolamento all'interno del loro territorio. |
1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e sorvegliano il rispetto del presente regolamento all'interno del loro territorio. Esse controllano, in particolare, il rispetto dei prezzi medi per comunicazioni effettuate o ricevute, sulla base delle tariffe in roaming complessive al dettaglio e del numero totale di minuti in roaming per le chiamate effettuate e ricevute. |
Emendamento 52 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5 | |
5. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente. |
5. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente. Esse controllano l'evoluzione dei prezzi al dettaglio e all'ingrosso per la fornitura agli abbonati in roaming di servizi di comunicazioni vocali e di dati, compresi i servizi SMS e MMS in particolare, ma non soltanto, nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, in relazione ai costi specifici delle chiamate in roaming effettuate in tali regioni a alla necessità di assicurare che essi possano essere recuperati sul mercato all'ingrosso, e rendono pubblici i risultati di detto controllo ogni 12 mesi. Le informazioni sono fornite separatamente per i clienti societari, i clienti con un contratto di postpagamento e i clienti con un contratto di prepagamento. |
(Cfr. emendamento all'articolo 8, paragrafo 6) | |
Motivazione | |
L'emendamento è volto a raggruppare i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 8 della proposta della Commissione, a rafforzare gli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di controllo di attuazione del regolamento e a diffondere i risultati. | |
L'obbligo di detto controllo è formulato in termini molto generali ("…riguardante l'attuazione del presente regolamento…"), il che potrebbe portare a disparate informazioni in tutta la Comunità. Si dovrebbe dunque definire un insieme di dati di base da raccogliere e da diffondere in ciascuno Stato membro e da includere nel presente regolamento prima che venga finalizzato. | |
Emendamento 53 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 | |
6. Le autorità nazionali di regolamentazione procedono al monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, come i messaggi SMS (Short Messagge Service) e MMS (Multimedia Messagging Service), in particolare nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, e comunicano i risultati di tale monitoraggio alla Commissione, a richiesta. |
soppresso |
(Cfr. emendamento all'articolo 8, paragrafo 5) | |
Motivazione | |
Detto paragrafo è stato raggruppato con il paragrafo 5 dell'articolo 8. | |
Emendamento 54 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo) | |
|
6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che le riduzioni delle tariffe di roaming nel quadro del presente regolamento non siano neutralizzate dai costi della telefonia mobile nello stesso Stato membro. |
Emendamento 55 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 8 | |
8. Le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, stabilite ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE, possono anch'esse essere utilizzate per le controversie irrisolte che coinvolgono i consumatori e (se previsto dall'ordinamento nazionale) altri utilizzatori finali in relazione ad aspetti disciplinati dal presente regolamento. |
8. Le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, stabilite ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE, possono anch'esse essere utilizzate per le controversie irrisolte che coinvolgono clienti in roaming che siano consumatori e (se previsto dall'ordinamento nazionale) altri clienti in roaming in relazione ad aspetti disciplinati dal presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento apporta piccoli adeguamenti tecnici onde tener presente il fatto che il regolamento riguarda i clienti in roaming. | |
Emendamento 56 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5 | |
5. Le imprese soggette alle disposizioni del presente regolamento assicurano che eventuali modifiche delle tariffe praticate, rese necessarie per garantire il rispetto degli articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore entro due mesi dalle rispettive pubblicazioni previste dai precedenti paragrafi del presente articolo. |
5. Le imprese soggette alle disposizioni del presente regolamento assicurano che eventuali modifiche delle tariffe praticate, rese necessarie per garantire il rispetto degli articoli 3 e 4, entrino in vigore entro due mesi dalle rispettive pubblicazioni previste dai precedenti paragrafi del presente articolo. |
Motivazione | |
Emendamento susseguente alla soppressione dell'articolo 6. | |
Emendamento 57 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6 | |
6. Le modifiche necessarie per adattare l'allegato II ai progressi tecnici o all'andamento del mercato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3. |
6. Le modifiche progettate per adattare elementi non fondamentali dell'allegato II ai progressi tecnici o all'andamento del mercato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2 bis. |
Motivazione | |
Nuova procedura di comitatologia. | |
Emendamento 58 ARTICOLO 12, TITOLO | |
Procedura di riesame |
Procedura di riesame e relazioni della Commissione |
Motivazione | |
Si aggiungono tre obblighi diversi per la Commissione di presentare una relazione. | |
Emendamento 59 ARTICOLO 12 | |
La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione la Commissione spiega i motivi per cui, alla luce dell'andamento del mercato e della concorrenza, ritiene che il regolamento debba rimanere in vigore oppure possa essere abrogato. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni che devono esserle fornite senza indugio. |
1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione include un'analisi dettagliata della necessità persistente di un regolamento ed è corredata, se del caso, delle proposte legislative appropriate. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni che devono esserle fornite senza indugio. |
Motivazione | |
L'emendamento apporta precisioni relativamente alla relazione della Commissione e riprende formulazioni standard. | |
Emendamento 60 ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo) | |
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1 bis. La Commissione segue continuamente l'evoluzione dei prezzi sul mercato delle comunicazioni di dati, compresi gli SMS e i MMS. Essa presenta una relazione sull'evoluzione di detto mercato al più tardi entro ...1. Detta relazione comporta, qualora lo ritenga necessario, una proposta ed illustra dettagliatamente i motivi di ogni azione proposta. Detta proposta può altresì essere presentata separatamente ogni volta che l'evoluzione o l'assenza di evoluzione del mercato lo giustifichi. |
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__________ |
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1 12 mesi dopo l'entrata di entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento è volto a permettere, qualora necessario, di regolamentare senza indugio le comunicazioni di dati, il che non è permesso dall'attuale assenza di dati. | |
Emendamento 61 ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 TER (nuovo) | |
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1 ter. La Commissione analizza le incidenze del presente regolamento sulla situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno recentemente avviato la loro attività. Essa presenta una relazione al più tardi entro …1. Detta relazione comporta, qualora lo ritenga necessario, una proposta. Detta proposta può altresì essere presentata separatamente ogni volta che l'evoluzione o l'assenza di evoluzione del mercato lo giustifichi. |
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__________ |
|
1 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Onde permettere una rapida regolamentazione, qualora necessario, per controbilanciare qualsiasi impatto negativo sulla concorrenza. | |
Emendamento 62 ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 QUATER (nuovo) | |
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1 quater. La Commissione pubblica una relazione annuale sull'evoluzione verificatasi nella Comunità nel settore coperto dal presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento è volto a prevedere una revisione generale annuale. | |
Emendamento 63 ARTICOLO 12 BIS (nuovo) | |
|
Articolo 12 bis |
|
Il presente regolamento decade tre anni dopo la data della sua entrata in vigore. Al termine di tale periodo il settore interessato e l'Unione europea si sforzeranno di creare un reale mercato interno dei servizi di telefonia mobile che permetta ai consumatori di scegliere liberamente un contratto d'abbonamento con qualsiasi operatore telefonico dell'Unione europea, senza essere soggetti all'obbligo di risiedere nello Stato membro nel quale tale operatore è stabilito. |
Motivazione | |
Con l'instaurarsi della piena concorrenza sul mercato, il regolamento diverrà superfluo. | |
Emendamento 64 ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) | |
|
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della decisione stessa. |
Motivazione | |
Nuova procedura di comitatologia. | |
Emendamento 65 ALLEGATO I, TITOLO | |
Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate di cui all'articolo 3 |
Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di talune chiamate in roaming di cui all'articolo 3 |
Motivazione | |
Onde tener presenti le modifiche apportate alle definizioni. | |
Emendamento 66 ALLEGATO I, COMMA 1, ALINEA | |
Le tariffe all'ingrosso complessive che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per l'effettuazione di una chiamata in roaming regolamentata a partire dalla rete ospitante non possono superare, per minuto di conversazione, un importo pari alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata: |
Ove applicabile, le tariffe all'ingrosso complessive che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per l'effettuazione di una chiamata in roaming a partire dalla rete ospitante non possono superare, per minuto di conversazione, un importo pari alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata: |
Emendamento 67 ALLEGATO II, PUNTO (4 BIS) (nuovo) | |
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4 bis) Per gli operatori mobili con licenza di esercizio nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, la pertinente tariffa media di terminazione delle chiamate mobili (MTR) è pari alla media del 75 percentile delle MTR di tali operatori nel 2006, ponderata sulla base del traffico vocale complessivo in entrata realizzato in quell'anno da tali operatori nelle regioni ultraperiferiche. La pertinente tariffa media all'ingrosso per i servizi di roaming è calcolata allo stesso modo. |
Motivazione | |
Si tiene conto del caso specifico degli operatori in possesso di una licenza di esercizio nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, onde consentire a tali operatori di recuperare i relativi costi. |
PROCEDURA
Titolo |
Roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile |
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Riferimenti |
COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ITRE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 5.9.2006 |
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Cooperazione rafforzata - annuncio in aula |
5.9.2006 |
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Relatore per parere Nomina |
Joseph Muscat 4.10.2006 |
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Esame in commissione |
22.11.2006 |
19.12.2006 |
23.1.2007 |
25.1.2007 |
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1.3.2007 |
21.3.2007 |
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Approvazione |
22.3.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 19 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Georgi Bliznashki, Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
André Brie, Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Ieke van den Burg |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Sharon Bowles |
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- [1] GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (29.3.2007)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(COM(2006)0382 – C6‑0244/2006 – 2006/0133(COD))
Relatore per parere: Manolis Mavrommatis
EMENDAMENTI
La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1 | |
(1) I prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione. Nella sua riunione plenaria del maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei ha osservato, tra l'altro, come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che esistono forti legami tra i mercati di differenti Stati membri. |
(1) I prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche, ad esempio studenti, viaggiatori di commercio e turisti, per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione. Nella sua riunione plenaria del maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei ha osservato, tra l'altro, come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che esistono forti legami tra i mercati di differenti Stati membri. |
Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo) | |
|
(1 bis) Il mercato interno da più spazio alla mobilità, soprattutto per i lavoratori, i datori di lavoro, gli studenti, gli insegnanti e i tirocinanti che partecipano a programmi europei quali Apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il programma Gioventù e il programma Europa per i cittadini. Il "prezzo della mobilità" non dovrebbe pertanto essere eccessivo e proibitivo per i viaggiatori. |
Motivazione | |
I costi del roaming non dovrebbero essere eccessivi e proibitivi per i viaggiatori che usano i loro telefoni cellulari all'estero. | |
Emendamento 3 CONSIDERANDO 1 TER (nuovo) | |
|
(1 ter) La creazione di un'area sociale, dell'istruzione e culturale europea basata sulla mobilità degli individui dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria "Europa per i cittadini". |
Motivazione | |
La comunicazione è uno degli aspetti più importanti del modello europeo. È essenziale poter utilizzare le nuove tecnologie al fine di agevolare la comunicazione tra i cittadini. | |
Emendamento 4 CONSIDERANDO 12 | |
(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming internazionale. |
(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming internazionale. |
|
È opportuno considerare in particolare il fatto che taluni operatori indubbiamente sostengono costi all'ingrosso più elevati della media a causa di circostanze che essi non controllano. Ad esempio, gli operatori in zone a bassa densità demografica, con una topografia difficile o con afflussi, imponenti ma di breve durata, di turisti che di solito effettuano chiamate nelle ore di punta, tendono ad avere costi di rete più elevati degli operatori di paesi che non lavorano in circostanze simili. |
|
Di conseguenza, prezzi di roaming estremamente bassi possono ridurre gli investimenti degli operatori in alcune delle suddette aree e pertanto diminuire la qualità dei servizi di roaming. |
Motivazione | |
È indubbio che taluni operatori mobili sostengono costi superiori a quelli di altri operatori per l'installazione, il mantenimento e il miglioramento delle reti mobili. | |
Emendamento 5 CONSIDERANDO 18 | |
(18) È opportuno che i limiti massimi di prezzo tengano conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming internazionale (come costi generali, segnalazione, raccolta, transito e terminazione delle chiamate) e dei diversi costi della fornitura di servizi di roaming internazionale, da un lato per le chiamate a destinazione di numeri del paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a destinazione del paese d'origine del cliente o di un altro paese della Comunità. |
(18) È opportuno che i limiti massimi di prezzo tengano conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming internazionale (come costi generali, segnalazione, raccolta, transito e terminazione delle chiamate) e dei diversi costi della fornitura di servizi di roaming internazionale, da un lato per le chiamate a destinazione di numeri del paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a destinazione del paese d'origine del cliente o di un altro paese della Comunità. È inoltre opportuno tener conto del fatto che un'ampia fascia della popolazione, ad esempio gli anziani, continua ad usare le vecchie tecnologie (telefonia fissa), e che qualsiasi riduzione dei profitti derivante dal presente regolamento non dovrebbe quindi essere compensata aumentando i costi della telefonia fissa. |
Motivazione | |
Le vecchie tecnologie sono ancora molto importanti per una certa fascia della popolazione. Pertanto, non si dovrebbe "penalizzarle" a vantaggio dei nuovi mezzi di comunicazione. | |
Emendamento 6 CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo) | |
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(18 bis) Qualsiasi modifica dei prezzi deve tener presente il rischio di distorsione del mercato ed il danno potenziale per la maggior parte degli utenti. È pertanto opportuno adoperarsi per equilibrare l'impatto che i turisti stagionali hanno sui costi degli operatori di ricezione e di trasmissione. Tenuto presente che il 66% degli utenti di telefonia mobile dell'Unione europea non utilizza il roaming internazionale, si deve altresì evitare di arrecare pregiudizio a detti utenti con tale misura. |
Emendamento 7 CONSIDERANDO 26 | |
(26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere informazioni gratuite, a richiesta, sulle spese di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in particolare in caso di variazioni sostanziali delle stesse. |
(26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in particolare in caso di variazioni sostanziali delle stesse. |
Motivazione | |
Il cliente deve ottenere, senza dover farne richiesta, le necessarie informazioni sulle tariffe di roaming mediante un SMS, analogamente ai messaggi di benvenuto del nuovo operatore scelto. | |
Emendamento 8 CONSIDERANDO 27 | |
(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso. Tali autorità dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento. |
(27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati nonché della trasmissione di dati (come SMS e MMS) per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, tenendo conto della posizione geografica dei piccoli Stati membri alle frontiere della Comunità e di quegli Stati membri che, in determinati periodi dell'anno, sono la destinazione tradizionale di imponenti afflussi di turisti stagionali. Essi sono tenuti a monitorare l'evoluzione dei prezzi al dettaglio per i servizi di comunicazione vocale e di trasmissione di dati, garantendo che le riduzioni delle tariffe di roaming ai sensi del presente regolamento non siano vanificate dalle tariffe per le chiamate da telefoni cellulari nello stesso paese. Tali autorità dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento. |
Motivazione | |
Si dovrebbe tener conto del fatto che in molti piccoli Stati membri si possono attraversare le frontiere in breve tempo. | |
Emendamento 9 CONSIDERANDO 30 BIS (nuovo) | |
|
(30 bis) Dato che l'Unione europea è un luogo in cui i cittadini comunicano, le nuove tecnologie possono costituire un importante strumento in questo ambito. Tutti i mezzi di comunicazione dovrebbero pertanto essere accessibili ad ognuno, in termini di prezzo, evitando eventuali aumenti dei costi dei servizi di telefonia tradizionale ancora utilizzati da un'ampia fascia della popolazione, che potrebbero portare a divisioni sociali. Inoltre, le conseguenti modifiche non dovrebbero ostacolare i progressi e gli investimenti relativi all'ammodernamento della rete. |
Motivazione | |
La comunicazione è uno degli aspetti più importanti del modello europeo. È essenziale poter usare le nuove tecnologie al fine di agevolare la comunicazione tra i cittadini. | |
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 | |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", destinato a garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano e ricevono chiamate; tale meccanismo mira a conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del paese d'origine. |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", destinato a garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano e ricevono chiamate o quando spediscono e ricevono dati (invio di SMS a un prezzo adeguato, MMS, ecc.); tale meccanismo mira a conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del paese d'origine.
|
Motivazione | |
La maggioranza degli utenti di telefonia mobile, soprattutto i più giovani, usano gli SMS come sistema più economico per comunicare. Per tale motivo, la regolamentazione del roaming internazionale dovrebbe disciplinare anche questo servizio. | |
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo) | |
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1 bis. Il presente regolamento fissa le norme volte ad aumentare la trasparenza dei prezzi e a migliorare la disponibilità di informazioni tariffarie ai consumatori dei servizi internazionali di roaming, inclusi i servizi di comunicazioni vocali e di dati. |
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo) | |
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1 bis. Il presente regolamento stabilisce le norme per aumentare la trasparenza dei prezzi e migliorare le disposizioni in materia d'informazione sulle tariffe per gli utenti dei servizi di roaming internazionale, compresi i servizi vocali e di comunicazione dati nonché gli SMS. |
Motivazione | |
È importante che la regolamentazione disciplini tutti i servizi forniti dagli operatori mobili. | |
Emendamento 13 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA d) | |
d) "chiamata in roaming regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità; |
d) chiamata in roaming regolamentata", una chiamata vocale o di trasferimento dati effettuata da un telefono cellulare da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità; |
Emendamento 14 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 | |
1. Ciascun operatore del paese di origine fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro richiesta, informazioni personalizzate sui prezzi al dettaglio loro addebitati per l'effettuazione o la ricezione di chiamate vocali nello Stato membro visitato. |
1. Ciascun operatore del paese di origine fornisce automaticamente ai suoi clienti in roaming, quando i clienti entrano in un altro Stato membro, mediante un SMS e in tempi brevi, informazioni sui prezzi di roaming loro addebitati per l'effettuazione o la ricezione di chiamate vocali nonché per l'invio e la ricezione di dati nello Stato membro visitato. Inoltre il cliente può scegliere di formulare una richiesta mediante invio di un SMS o mediante una chiamata vocale per ricevere le informazioni sulle tariffe di roaming applicabili. Il contenuto dell'SMS deve essere preciso e contenere informazioni chiare sulle tariffe di roaming, senza fornire informazioni inutili nel corso del viaggio. |
Motivazione | |
Sarebbe più efficiente se le informazioni fossero inviate automaticamente sempre e comunque al cliente, indipendentemente dalla sua richiesta. | |
Emendamento 15 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 | |
2. L'utente può scegliere di formulare la richiesta attraverso una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS (Short Messagge Service), in entrambi i casi a destinazione di un numero indicato dall'operatore del paese di origine e può scegliere di ricevere l'informazione nel corso della chiamata vocale oppure per SMS (in quest'ultimo caso senza indugio). |
soppresso |
Motivazione | |
Sarebbe più efficiente collocare questa situazione nel primo paragrafo. | |
Emendamento 16 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) | |
|
2. Entro un'ora dall'entrata in un altro Stato membro il cliente in roaming riceve un SMS automatico dal proprio operatore nazionale, che include informazioni personalizzate sulle tariffe al dettaglio applicabili all'effettuazione e alla ricezione di chiamate e all'invio e alla ricezione di dati e SMS da parte di tale cliente su ogni rete disponibile nello Stato membro visitato. |
Motivazione | |
L'SMS che riceviamo con piacere all'arrivo in un paese ospite potrebbe essere più utile. | |
Emendamento 17 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3 | |
3. Il servizio di informazione suddetto è fornito gratuitamente, sia per la richiesta che per la ricezione delle informazioni. |
3. L'operatore del paese d'origine fornisce almeno un servizio di informazione gratuito per l'informazione sopradescritta, sia ai fini della richiesta che della ricezione dell'informazione sollecitata. |
Motivazione | |
Deve essere unicamente necessaria la fornitura di un servizio di informazione gratuito, benché gli operatori debbano essere liberi di scegliere altri metodi. | |
Emendamento 18 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 | |
4. Le informazioni personalizzate relative ai prezzi previste al presente articolo si riferiscono alle tariffe applicabili, in base al piano tariffario del cliente in roaming, all'effettuazione e alla ricezione di chiamate su qualunque rete ospitante dello Stato membro visitato. |
4. Le informazioni personalizzate relative ai prezzi previste al presente articolo si riferiscono alle tariffe applicabili, in base al piano tariffario del cliente in roaming, all'effettuazione e alla ricezione di chiamate e all'invio e alla ricezione di servizi di comunicazione, tra cui gli SMS (Short Message Service) e gli MMS (Multimedia Message Service), su ogni rete ospitante dello Stato membro visitato. Le informazioni fornite includono anche i dettagli di eventuali differenze tariffarie dipendenti dall'ora o dal giorno in cui si effettuano le chiamate. |
Emendamento 19 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo) | |
|
5 bis. Le informazioni sulle tariffe di roaming sono inoltre sempre disponibili sul sito Internet del fornitore di servizi. |
Emendamento 20 ARTICOLO 9 | |
Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche. |
Le autorità nazionali di regolamentazione controllano, vigilano e garantiscono l'osservanza del presente regolamento all'interno del proprio territorio. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche. |
Motivazione | |
Le autorità nazionali di regolamentazione sono le autorità competenti a controllare l'applicazione del presente regolamento. | |
Emendamento 21 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3 | |
3. La Commissione pubblica regolarmente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili determinata in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4. |
3. La Commissione pubblica regolarmente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul portale Internet "La tua Europa" la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili determinata in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica |
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Riferimenti |
COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ITRE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
CULT |
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Cooperazione rafforzata - annuncio in aula |
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Relatore per parere Nomina |
Manolis Mavrommatis |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
18.12.2006 |
29.1.2007 |
0.0.0000 |
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||
Approvazione |
22.3.2007 |
||||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 0 0 |
|||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Giusto Catania, Mario Mauro, Nina Škottová |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
|
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
||||||
- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica |
|||||||
Riferimenti |
COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
12.7.2006 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 5.9.2006 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ECON 5.9.2006 |
IMCO 5.9.2006 |
CULT 5.9.2006 |
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||||
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula |
IMCO 5.9.2006 |
|
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||||
Relatore(i) Nomina |
Paul Rübig 12.9.2006 |
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|
|||||
Esame in commissione |
23.11.2006 |
27.2.2007 |
27.3.2007 |
12.4.2007 |
||||
Approvazione |
12.4.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 3 1 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Manolis Mavrommatis, Sharon Bowles, Michał Tomasz Kamiński |
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Deposito |
20.4.2007 |
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