RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

24.4.2007 - (COM(2006)0684 – C6‑0428/2006 – 2006/0236(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Eva-Britt Svensson

Procedura : 2006/0236(COD)
Ciclo di vita in Aula
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A6-0157/2007
Testi presentati :
A6-0157/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

(COM(2006)0684 – C6‑0428/2006 – 2006/0236(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0684)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 133 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0428/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0157/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Di conseguenza, i commercianti di pellicce, soprattutto quelli che commercializzano pellicce la cui specie d'origine non è indicata e non è facilmente riconoscibile o che acquistano articoli contenenti questo tipo di pellicce, sono esposti al rischio che tali prodotti non possano essere legittimamente commercializzati in uno o più Stati membri o che il commercio in uno o più Stati membri debba conformarsi ad ulteriori prescrizioni intese ad impedire l'utilizzo di pellicce di cane o di gatto.

(4) Di conseguenza, i commercianti di pellicce dell'UE hanno adottato un codice di condotta volontario per vietare l'importazione, l'esportazione o il commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia ciò non è bastato per impedire l'importazione e la vendita di pellicce di cane e di gatto, soprattutto nel caso dei commercianti che trattano pellicce la cui specie d'origine non è indicata e non è facilmente riconoscibile o che acquistano articoli contenenti questo tipo di pellicce e sono esposti al rischio che tali prodotti non possano essere legittimamente commercializzati in uno o più Stati membri o che il commercio in uno o più Stati membri debba conformarsi ad ulteriori prescrizioni intese ad impedire l'utilizzo di pellicce di cane o di gatto.

Motivazione

Neppure il codice di condotta adottato su base volontaria dall'industria UE della pellicceria è riuscito ad impedire che commercianti senza scrupoli facciano passare pellicce di cane e di gatto per pellicce "legittime" provenienti da aziende autorizzate, utilizzando nomi fittizi come Sobaki, Gae Wolf e Asian Jackal.

Emendamento 2

Considerando 5

(5) Le divergenze fra le misure nazionali riguardanti le pellicce di cane e di gatto costituiscono ostacoli al commercio delle pellicce in generale. Tali misure impediscono il regolare funzionamento del mercato interno poiché l'esistenza di diverse prescrizioni giuridiche ostacola la produzione di pellicce in generale e rende più difficile la libera circolazione nella Comunità delle pellicce legittimamente importate o prodotte nella Comunità. Le diverse prescrizioni giuridiche dei vari Stati membri comportano oneri e costi aggiuntivi per i commercianti di pellicce.

(5) Le divergenze fra le misure nazionali riguardanti le pellicce di cane e di gatto impediscono il regolare funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Il regolare funzionamento del mercato interno è una ragione sufficiente per procedere all'armonizzazione della normativa comunitaria mediante il regolamento proposto. Non c'è bisogno di una lunga spiegazione sul commercio di pellicce in generale.

Emendamento 3

Considerando 6

(6) I consumatori abituali di prodotti di pellicceria sono inoltre dissuasi dall'acquistare in altri Stati membri a causa dell'incertezza sul quadro giuridico applicabile in un paese diverso dal proprio.

(6) L'opinione pubblica è inoltre confusa dalla diversità delle prescrizioni giuridiche vigenti negli Stati membri, che costituisce un ostacolo al commercio.

Motivazione

L'obiettivo del regolamento in esame non è di incoraggiare il pubblico dell'UE ad acquistare prodotti di pellicceria, ma di vietare il commercio di pellicce di cane e di gatto.

Emendamento 4

Considerando 7

(7) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi agevolare la commercializzazione delle pellicce e dei prodotti in pelliccia di specie diverse dai cani e dai gatti ed evitare perturbazioni del mercato interno delle pellicce e dei prodotti di pellicceria in generale.

(7) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi chiarire le prescrizioni giuridiche vigenti in tutti gli Stati membri per quanto concerne il divieto di vendita, fabbricazione, offerta di vendita e distribuzione delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono ed evitare così perturbazioni del mercato interno per tutti i prodotti simili.

Motivazione

L'obiettivo del regolamento in esame non è di incoraggiare il pubblico dell'UE ad acquistare prodotti di pellicceria, ma di vietare il commercio di pellicce di cane e di gatto e di chiarire le prescrizioni giuridiche vigenti negli Stati membri.

Emendamento 5

Considerando 8

(8) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione nella Comunità, di importazione e di esportazione di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

(8) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione nella Comunità, di importazione e di esportazione di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

Motivazione

L'obiettivo del regolamento in esame non è di incoraggiare il pubblico dell'UE ad acquistare prodotti di pellicceria, ma di vietare il commercio di pellicce di cane e di gatto.

Emendamento 6

Considerando 9

(9) L'introduzione di un obbligo di etichettatura non permetterebbe di conseguire lo stesso risultato poiché imporrebbe un onere sproporzionato a tutti i commercianti di pellicce, indipendentemente dal fatto che commercino o meno in pellicce di cane e di gatto. Esso comporterebbe inoltre costi sproporzionati nei casi in cui la pelliccia rappresenta solo una piccolissima parte del prodotto.

(9) L'introduzione di un obbligo di etichettatura non permetterebbe di conseguire lo stesso risultato poiché imporrebbe un onere sproporzionato al commercio di articoli di abbigliamento in generale, compresi i commercianti specializzati in pellicce finte, e comporterebbe inoltre costi sproporzionati. Esso imporrebbe peraltro l'onere finanziario agli Stati membri, che sarebbero tenuti a controllare gli articoli in pelliccia di cane e di gatto che, a loro avviso, sarebbero falsamente etichettati come qualcosa di diverso.

Motivazione

In alcuni paesi terzi è più conveniente utilizzare pellicce di cane e di gatto piuttosto che produrre pellicce sintetiche o finte. Queste pellicce, tinte in modo da sembrare finte, si possono trovare in vendita in negozi d'abbigliamento e grandi magazzini nell'UE. Un obbligo di etichettatura verrebbe regolarmente violato, ignorato o distorto da commercianti senza scrupoli e comporterebbe costi sproporzionati per l'intera industria dell'abbigliamento. Gli Stati membri dovrebbero peraltro sostenere il costo per il controllo degli articoli che, a loro avviso, sarebbero etichettati in modo fraudolento.

Emendamento 7

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) L'imposizione di un divieto di vendita, fabbricazione, offerta di vendita e distribuzione di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono, a prescindere dalla loro provenienza, è compatibile con gli obblighi internazionali dell'UE, in quanto si applica allo stesso modo ai produttori nazionali e a quelli esteri ed evita qualsiasi discriminazione in merito alla provenienza estera di prodotti in concorrenza. Un siffatto divieto è compatibile anche con le disposizioni degli accordi internazionali conclusi dall'UE che autorizzano espressamente misure volte a tutelare la salute e il benessere degli animali e ad impedire l'uso di pratiche commerciali ingannevoli nel commercio internazionale o nazionale.

Motivazione

L'applicazione di un regolamento di questo tipo ai prodotti e ai commercianti nazionali ed esteri garantirebbe la sua compatibilità con le norme dell'OMC.

Emendamento 8

Considerando 10

(10) Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti per la loro pelliccia di fabbricazione di pellicce a partire da pellicce importate di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane o di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. Per essere più efficace il divieto imposto sul commercio intracomunitario dovrebbe quindi essere accompagnato da un divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità. Il divieto di importazione risponderebbe inoltre alle preoccupazioni di natura etica espresse dai cittadini riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e uccisi con crudeltà.

(10) Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti per la loro pelliccia, benché siano stati rilevati casi di fabbricazione di pellicce a partire da pellicce importate di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane o di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. Per essere più efficace il divieto imposto sul commercio intracomunitario dovrebbe quindi essere accompagnato da un divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità. Il divieto di importazione risponderebbe inoltre alle preoccupazioni di natura etica espresse dai cittadini riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e uccisi con crudeltà.

Motivazione

All'interno dell'UE vengono acquistati capi in pelliccia prodotti interamente con pelli di cane importate, come pure coperte e tappeti fabbricati con pelli di cane e di gatto.

Emendamento 9

Considerando 12

(12) È opportuno tuttavia prevedere la possibilità di derogare al divieto generale di commercializzazione, importazione nella Comunità ed esportazione da quest'ultima di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono qualora si possa garantire che le pellicce provengano da cani e da gatti che non sono stati allevati o uccisi per la loro pelliccia e le pellicce siano etichettate in tal senso, per cui la loro presenza non potrà incidere negativamente sulla fiducia dei consumatori nelle pellicce e nei prodotti di pellicceria. È altresì opportuno prevedere la possibilità di derogare al divieto se le pellicce sono introdotte nella Comunità o esportate a partire da quest'ultima unicamente ad uso personale e non possono pertanto essere considerate come un ostacolo al regolare funzionamento del mercato interno.

soppresso

Motivazione

Poiché non è compito dell'UE giudicare le tradizioni culturali di paesi terzi, la possibilità di derogare al divieto generale è inutile e inopportuna. I paesi terzi che decidono di allevare cani e gatti per utilizzarne la carne sono liberi di disporre delle loro pelli sui propri mercati interni. L'UE non dovrebbe accettare forniture di tali pelli prevedendo una deroga speciale al divieto generale. Una siffatta deroga creerebbe un vuoto legislativo che in futuro verrebbe inevitabilmente sfruttato dai commercianti in tutte le forniture di pellicce di cane e di gatto, rendendo così inutile l'intero regolamento.

Emendamento 10

Considerando 15

(15) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(15) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, gli Stati membri che sequestrano spedizioni di pellicce di cane e di gatto in applicazione del presente regolamento dovrebbero avere il potere, in base alla rispettiva legislazione nazionale, di confiscare e distruggere tali partite alla prima violazione del presente regolamento, e, in caso di recidiva, di procedere alla revoca totale delle licenze di importazione/esportazione del commerciante in questione per il commercio di tutti i tipi di pellicce.

Motivazione

Benché il Parlamento europeo e il Consiglio non intendano interferire nei processi legislativi degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento, la pratica di confiscare e distruggere le spedizioni di pellicce di cane e di gatto che tentano di entrare nella Comunità in violazione del presente regolamento, unitamente alla revoca delle licenze di importazione/esportazione per tutti i tipi di pellicce, avrebbe un'influenza salutare sui commercianti che cercano di violare la legge.

Emendamento 11

Articolo 1

Sono vietate la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Sono vietate la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, come pure la vendita, la fabbricazione, l'offerta di vendita e la distribuzione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Motivazione

Per evitare ogni dubbio, il regolamento viene ulteriormente chiarito aggiungendo il riferimento alla vendita, alla fabbricazione, all'offerta in vendita, al trasporto e alla distribuzione.

Emendamento 12

Articolo 2, trattino 1

– ‘gatto’ un animale della specie felis catus;

– ‘gatto’ un animale della specie felis silvestris;

Emendamento 13

Articolo 2, trattino 2

– ‘cane’ un animale della specie canis familiaris.

– ‘cane’ un animale della specie canis lupus familiaris;

Emendamento 14

Articolo 2, trattino 2 bis (nuovo)

 

- 'pellicce' pellicce, pelli e pelli non conciate o qualsiasi altra parte degli animali di cui al presente articolo da cui si possa ricavare una pelliccia.

Motivazione

Questa definizione ricalca la normativa vigente in materia negli Stati Uniti e in Australia. Il suo obiettivo è di impedire che possano essere collocati sul mercato tutti i prodotti diversi dalle semplici pellicce, dal momento che, a quanto risulta, vengono commercializzati anche articoli fabbricati con pelli o pelli non conciate di cane/gatto.

Emendamento 15

Articolo 4, punto 2

2. disposizioni che derogano ai divieti di cui all'articolo 1 per le pellicce di cane e di gatto e i prodotti che le contengono

soppresso

muniti di etichette indicanti che provengono da cani o gatti che non sono stati allevati o uccisi per la produzione di pelliccia, o

 

– che sono effetti personali o domestici introdotti nella Comunità ovvero esportati dalla stessa.

 

Motivazione

La legislazione non dovrebbe consentire di introdurre sul mercato dell'UE i prodotti vietati muniti di etichette false. Poiché l'etichettatura delle pellicce non è ancora disciplinata dalla normativa comunitaria, tale disposizione non potrebbe garantire un'accurata etichettatura delle pellicce importate e comporterebbe un elevato rischio di etichette false e di disinformazione dei consumatori. A titolo di confronto, né la legislazione degli Stati Uniti né quella australiana prevedono una siffatta deroga in tale ambito.

Emendamento 16

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

 

Relazione

 

Un anno dopo la presentazione della seconda relazione annuale da parte degli Stati membri, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione sarà aggiornata dopo la presentazione della quarta relazione annuale da parte degli Stati membri. Le relazioni della Commissione sono messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 17

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [gg/mm/aa] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni, ove opportuno penali, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. In particolare, gli Stati membri che confiscano spedizioni di pellicce di cane e di gatto in applicazione del presente regolamento adottano leggi che consentono loro di confiscare e distruggere tali partite e di sospendere o revocare le licenze di importazione/esportazione concesse ai commercianti in questione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [gg/mm/aa] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Motivazione

Cinque Stati membri hanno introdotto un divieto legislativo per le pellicce di cane e di gatto e altri dieci hanno previsto misure che vietano o limitano il commercio di tali prodotti. Diversi Stati membri applicano la normativa penale in caso di reati contro gli animali, in particolare cani e gatti. È importante che tali reati siano perseguiti penalmente, se possibile ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento 18

Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri esaminano anche l'eventualità di avviare, se del caso, azioni collettive.

Motivazione

Al fine di consentire l'intervento delle parti interessate dall'attuazione del regolamento, è opportuno prevedere la possibilità di avviare azioni collettive qualora tale opzione sia compatibile con l'approccio giuridico dello Stato membro in merito a tali questioni.

Emendamento 19

Articolo 6, comma 1 ter (nuovo)

 

Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione sull'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma.

Motivazione

E' importante garantire che gli Stati membri non si sottraggano alla loro responsabilità di comminare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Ciò non può avvenire senza che essi riferiscano regolarmente sul numero di procedimenti avviati, sulle sanzioni comminate e su altre pertinenti informazioni.

Emendamento 20

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Articolo 6 bis

 

Attuazione

 

Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione sull'attuazione del presente regolamento e sull'adeguatezza delle risorse impiegate a tal fine. Tali relazioni contengono informazioni sulle disposizioni relative alla formazione dei funzionari doganali e sulle procedure con le quali tali funzionari garantiscono l'effettiva identificazione degli articoli in pelliccia di cane e di gatto e svolgono le azioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Motivazione

Affinché il presente regolamento realizzi l'obiettivo di evitare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, è necessario garantirne un'attuazione efficace in tutta la Comunità. Gli Stati membri dovrebbero, dunque, essere tenuti a riferire regolarmente, in modo sufficientemente dettagliato, in merito agli sforzi compiuti in materia di attuazione per consentire un giudizio sull'efficacia delle loro azioni.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Facendo seguito a numerose petizioni e a diverse espressioni di preoccupazione da parte di consumatori e cittadini di ogni parte dell’Unione, il presente regolamento propone alfine di vietare la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione da e verso la Comunità delle pellicce di cani e gatti e dei prodotti che le contengono (come nei casi in cui la pelliccia è utilizzata come fodera oppure ornamento nei capi d’abbigliamento, o nei giocattoli). Il divieto si sostituirebbe alle diverse misure attualmente in vigore in molti Stati membri al fine di proibire la produzione e/o la commercializzazione di pellicce di cane e di gatto. La proposta si prefigge altresì di garantire che le informazioni relative a nuovi metodi per identificare le pellicce di cani e gatti rispetto a quelle di altre specie animali siano messe a disposizione della Commissione e siano oggetto di scambio fra gli Stati membri.

In generale, risulta esserci un ampio consenso in tutti gli Stati membri riguardo all’inammissibilità del commercio e delle importazioni di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti derivati nel territorio della Comunità. Inoltre, tramite la sua base giuridica, la presente proposta si prefigge di evitare ostacoli al funzionamento del mercato interno e di garantire la libera circolazione delle pellicce e in generale dei prodotti derivati che sono commercializzati in modo legale.

La relatrice è decisamente favorevole alla proposta, sottolineando tuttavia l’esigenza di eliminare in modo netto qualsiasi scappatoia giuridica che indebolisca il divieto di commercializzazione e importazione nella sua forma attuale, di rafforzare i controlli alle frontiere e di inasprire le sanzioni amministrative – e laddove possibile anche penali – da parte degli Stati membri al fine di creare un contesto realmente dissuasivo in grado di contrastare in modo certo questo commercio vergognoso e illegale.

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (21.3.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono
(COM(2006)0684 – C6‑0428/2006 – 2006/0236(COD))

Relatore per parere: Struan Stevenson

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale accoglie con favore la proposta di regolamento che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Per troppo tempo gli inconsapevoli consumatori europei hanno ignorato che molti degli articoli di pelliccia che acquistavano erano in realtà realizzati con pelli di cane e di gatto. I cappucci dei giacconi, i cappotti da donna, i maglioni, i guanti e i cappelli sono spesso bordati di pelliccia. Nei cesti dei negozi di souvenir di tutt'Europa è possibile trovare talvolta dei graziosi animaletti in pelo. Test del DNA condotti su pellicce lunghe, importate dalla Cina e vendute nella UE, hanno rivelato la presenza di pelli di oltre 40 cuccioli di pastore tedesco. L'etichetta di questi articoli raramente rivela l'origine della pelliccia. Quando è presente, spesso riporta nomi mistificanti come Sobaki, Gae Wolf, Asian Jackal ecc., che confondono il consumatore e occultano la vera origine della pelliccia. Certo è che l'etichetta non rivela mai l'orrenda verità, ovvero che spesso questi articoli sono realizzati con pelli di cani e gatti.

Le ONG che operano in questo settore stimano che, solo in Cina, ogni anno vengono uccisi circa 2 milioni di cani e gatti semplicemente per rifornire il mercato europeo. Il massacro di questi animali è orrendo: i gatti vengono strangolati fuori delle gabbie davanti ai loro simili e i cani vengono appesi a un cappio metallico e scuoiati dall'inguine e lì vengono lasciati finché muoiono dissanguati mentre il cappio lacera loro la gola. Con il presente regolamento si intende chiudere il lucrativo mercato della UE che ha favorito questo crudele commercio in Cina e in altre parti dell'Asia.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale desidera tuttavia esprimere alcune osservazioni sul progetto di regolamento proposto dalla Commissione.

1) Desidera sottolineare che il codice di condotta volontario sottoscritto dalle pelliccerie della UE si è rivelato insufficiente ad impedire l'importazione e la vendita di questi prodotti.

2) Pur approvando le misure volte a garantire il regolare funzionamento del mercato interno, non ritiene necessario che la proposta di regolamento promuova l'ampliamento del commercio di pellicce nella UE. Non è questo l'obiettivo del presente regolamento, che non si propone di incoraggiare i cittadini della UE ad acquistare prodotti di pelliccia, ma intende piuttosto vietare i prodotti realizzati con pellicce di cani e gatti.

3) Gli obblighi giuridici dovrebbero chiarire che il divieto si applica alla vendita, alla fabbricazione, all'offerta a scopo di vendita, al trasporto e alla distribuzione di pelli di cani e gatti e di prodotti che le contengono.

4) L'obbligo di etichettatura non consentirebbe di raggiungere il risultato auspicato di porre fine a questo crudele commercio. Per giunta, imporrebbe un onere economico inopportuno al settore dell'abbigliamento in generale e agli Stati membri in particolare.

5) Un tale divieto sarebbe conforme all'OMC in quanto si applicherebbe ugualmente ai produttori nazionali e stranieri ed è coerente con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dalla UE, che prevedono espressamente l'adozione di misure volte a proteggere la salute e il benessere degli animali e a impedire l'uso di pratiche commerciali ingannevoli nel commercio internazionale o nazionale.

6) La possibilità di derogare al divieto generale di importare pellicce in caso di pellicce provenienti da animali che sono stati allevati per il consumo di carne anziché per la loro pelliccia è inutile e inopportuna e dovrebbe essere interamente stralciata dalla proposta di regolamento. I paesi terzi che scelgono di allevare cani e gatti per il consumo di carne sono liberi di utilizzarne le pellicce sui loro mercati nazionali. La UE non dovrebbe consentire l'ingresso di carichi contenenti queste pellicce per effetto dell'introduzione di una speciale deroga al divieto generale. Una siffatta deroga offrirebbe in ogni caso un'enorme scappatoia grazie alla quale i carichi di pellicce di cani e gatti continuerebbero ad arrivare nella UE sotto la pretestuosa dicitura di prodotti derivati da animali allevati per il consumo di carne.

7) Una volta introdotto il divieto, gli Stati membri che sequestreranno i carichi di pellicce di cani e gatti dovrebbero avere il potere di confiscare e distruggere tali merci alla prima trasgressione constatata e, in caso di recidiva, di ritirare totalmente la licenza d'importazione e di esportazione per il commercio di qualsiasi tipo di pelliccia.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Di conseguenza, i commercianti di pellicce, soprattutto quelli che commercializzano pellicce la cui specie d'origine non è indicata e non è facilmente riconoscibile o che acquistano articoli contenenti questo tipo di pellicce, sono esposti al rischio che tali prodotti non possano essere legittimamente commercializzati in uno o più Stati membri o che il commercio in uno o più Stati membri debba conformarsi ad ulteriori prescrizioni intese ad impedire l'utilizzo di pellicce di cane o di gatto.

(4) Di conseguenza, i commercianti di pellicce dell'UE hanno introdotto un codice di condotta volontario che vieta l'importazione o l'esportazione o il commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia, ciò si è rivelato insufficiente a impedire l'importazione e la vendita di pellicce di cane e di gatto, soprattutto nel caso in cui i commercianti trattano pellicce la cui specie d'origine non è indicata e non è facilmente riconoscibile o acquistano articoli contenenti questo tipo di pellicce e sono esposti al rischio che tali prodotti non possano essere legittimamente commercializzati in uno o più Stati membri o che il commercio in uno o più Stati membri debba conformarsi ad ulteriori prescrizioni intese ad impedire l'utilizzo di pellicce di cane o di gatto.

Motivazione

Persino un codice di condotta volontario introdotto dall'industria UE delle pellicce non è riuscito a impedire che commercianti senza scrupoli tentino di far passare le pellicce di cane e di gatto come pellicce "lecite" provenienti da allevamenti di animali da pelliccia autorizzati utilizzando nomi immaginari come Sobaki, Gae Wolf e Asian Jackal.

Emendamento 2

Considerando 5

(5) Le divergenze fra le misure nazionali riguardanti le pellicce di cane e di gatto costituiscono ostacoli al commercio delle pellicce in generale. Tali misure impediscono il regolare funzionamento del mercato interno poiché l'esistenza di diverse prescrizioni giuridiche ostacola la produzione di pellicce in generale e rende più difficile la libera circolazione nella Comunità delle pellicce legittimamente importate o prodotte nella Comunità. Le diverse prescrizioni giuridiche dei vari Stati membri comportano oneri e costi aggiuntivi per i commercianti di pellicce.

(5) Le divergenze fra le misure nazionali riguardanti le pellicce di cane e di gatto impediscono il regolare funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Il regolare funzionamento del mercato interno costituisce di per sé una giustificazione sufficiente per l'armonizzazione della normativa comunitaria mediante il proposto regolamento. Non è necessario attardarci sul commercio di pellicce in generale.

Emendamento 3

Considerando 6

(6) I consumatori abituali di prodotti di pellicceria sono inoltre dissuasi dall'acquistare in altri Stati membri a causa dell'incertezza sul quadro giuridico applicabile in un paese diverso dal proprio.

(6) Inoltre, il pubblico è confuso per la diversità delle prescrizioni giuridiche nei vari Stati membri, che creano un ostacolo al commercio.

Motivazione

Il presente regolamento non mira a incoraggiare i cittadini UE a comprare prodotti di pellicceria. L'obiettivo è piuttosto di vietare il commercio di pellicce di cane e di gatto.

Emendamento 4

Considerando 7

(7) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi agevolare la commercializzazione delle pellicce e dei prodotti in pelliccia di specie diverse dai cani e dai gatti ed evitare perturbazioni del mercato interno delle pellicce e dei prodotti di pellicceria in generale.

(7) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi chiarire le prescrizioni giuridiche in tutti gli Stati membri vietando la vendita, la fabbricazione, la commercializzazione, il trasporto e la distribuzione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono e in tal modo evitare perturbazioni del mercato interno per tutti gli altri prodotti analoghi.

Motivazione

Il presente regolamento non mira a incoraggiare i cittadini UE a comprare prodotti di pellicceria. L'obiettivo è piuttosto di vietare il commercio di pellicce di cane e di gatto e di chiarire le prescrizioni giuridiche nei vari Stati membri.

Emendamento 5

Considerando 8

(8) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione nella Comunità, di importazione e di esportazione di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

(8) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione nella Comunità, di importazione e di esportazione di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

Motivazione

Il presente regolamento non mira a incoraggiare i cittadini UE a comprare prodotti di pellicceria. L'obiettivo è piuttosto di vietare il commercio di pellicce di cane e di gatto.

Emendamento 6

Considerando 9

(9) L'introduzione di un obbligo di etichettatura non permetterebbe di conseguire lo stesso risultato poiché imporrebbe un onere sproporzionato a tutti i commercianti di pellicce, indipendentemente dal fatto che commercino o meno in pellicce di cane e di gatto. Esso comporterebbe inoltre costi sproporzionati nei casi in cui la pelliccia rappresenta solo una piccolissima parte del prodotto.

(9) L'introduzione di un obbligo di etichettatura non permetterebbe di conseguire lo stesso risultato poiché imporrebbe un onere sproporzionato all'industria dell'abbigliamento in generale, compresi i commercianti specializzati in pellicce false, e comporterebbe anche costi sproporzionati. Inoltre imporrebbe l'onere dei costi di una tale misura agli Stati membri, che sarebbero tenuti a testare i capi sospettati di essere stati etichettati in modo fraudolento, quando in realtà sono fatti di pellicce di cane o di gatto.

Motivazione

In taluni paesi terzi è meno costoso utilizzare pelli di cane e di gatto piuttosto che produrre pellicce sintetiche o false. Siffatte pellicce, tinte per sembrare false, sono state riscontrate in capi di abbigliamento in vendita in negozi e magazzini nell'UE. L' obbligo di etichettatura verrebbe regolarmente violato, ignorato o manipolato da commercianti senza scrupoli per invalidare detta prescrizione e in ogni caso imporrebbe un costo sproporzionato all'intera industria dell'abbigliamento, compresi i commercianti che utilizzano solamente pellicce false. Gli Stati membri dovrebbero a loro volta sopportare il costo di testare capi sospettati di essere stati etichettati in modo fraudolento come prodotti con pellicce false o altri tipi di pelliccia quando in realtà sono fatti di pellicce di cane o di gatto.

Emendamento 7

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) L'imposizione di un divieto di vendita, fabbricazione, commercializzazione, trasporto e distribuzione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, indipendentemente dalla loro origine, è in linea con gli obblighi internazionali dell'UE, in quanto si applicherebbe in uguale misura ai produttori nazionali ed esteri ed eviterebbe qualsiasi discriminazione di prodotti concorrenti di origine straniera. Un siffatto divieto è altresì in linea con le disposizioni degli accordi internazionali di cui l'UE è parte contraente, che consentono espressamente misure volte a tutelare la salute e il benessere degli animali e a impedire l'uso di pratiche commerciali ingannevoli nel commercio internazionale o nazionale.

Motivazione

L'applicazione del regolamento in questione ai prodotti e ai commercianti nazionali ed esteri assicurerebbe la conformità del regolamento alle norme OMC.

Emendamento 8

Considerando 10

(10) Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti per la loro pelliccia né di fabbricazione di pellicce a partire da pellicce importate di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane o di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. Per essere più efficace il divieto imposto sul commercio intracomunitario dovrebbe quindi essere accompagnato da un divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità. Il divieto di importazione risponderebbe inoltre alle preoccupazioni di natura etica espresse dai cittadini riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e uccisi con crudeltà.

(10) Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti per la loro pelliccia sebbene siano stati rilevati esempi di fabbricazione di pellicce a partire da pellicce importate di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane o di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. Per essere più efficace il divieto imposto sul commercio intracomunitario dovrebbe quindi essere accompagnato da un divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità. Il divieto di importazione risponderebbe inoltre alle preoccupazioni di natura etica espresse dai cittadini riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e uccisi con crudeltà.

Motivazione

Nell’UE sono stati acquistati cappotti di pelliccia lunghi confezionati con pelli di cane importate come pure tappetini e coperte prodotti con pelli di cane e di gatto.

Emendamento 9

Considerando 12

(12) È opportuno tuttavia prevedere la possibilità di derogare al divieto generale di commercializzazione, importazione nella Comunità ed esportazione da quest'ultima di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono qualora si possa garantire che le pellicce provengano da cani e da gatti che non sono stati allevati o uccisi per la loro pelliccia e le pellicce siano etichettate in tal senso, per cui la loro presenza non potrà incidere negativamente sulla fiducia dei consumatori nelle pellicce e nei prodotti di pellicceria. È altresì opportuno prevedere la possibilità di derogare al divieto se le pellicce sono introdotte nella Comunità o esportate a partire da quest'ultima unicamente ad uso personale e non possono pertanto essere considerate come un ostacolo al regolare funzionamento del mercato interno.

soppresso

Motivazione

Seda un lato non spetta all'UE esprimere giudizi sulle tradizioni culturali di paesi terzi, dall'altro è inutile e inopportuno prevedere una deroga al divieto generale di pellicce di cani e gatti che sono stati allevati per la loro carne piuttosto che per la loro pelliccia. I paesi terzi che scelgono di allevare cani e gatti per la loro carne sono liberi di disporre delle pelli di questi ultimi nei loro mercati nazionali. L'UE non dovrebbe accettare spedizioni di tali pelli prevedendo deroghe speciali al divieto generale. Una siffatta deroga offrirebbe infatti un'enorme scappatoia che verrebbe sfruttata senza riserve dai commercianti di tutte le future consegne di pellicce di cane e gatto, rendendo così inutile l'intero regolamento.

Emendamento 10

Considerando 15

(15) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(15) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. In particolare, gli Stati membri che sequestrano spedizioni di pellicce di cane e di gatto in applicazione del presente regolamento dovrebbero avere il potere, in base alla rispettiva legislazione nazionale, di confiscare e distruggere tali partite alla prima trasgressione del presente regolamento, e, in caso di recidiva, di procedere alla revoca totale delle licenze di importazione/esportazione dei commercianti in questione per il commercio di tutti i tipi di pellicce.

Motivazione

Benché il Parlamento europeo e il Consiglio non intendano interferire nei processi legislativi degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento, la pratica di confiscare e distruggere le spedizioni di pellicce di cane e di gatto che tentano di entrare nella Comunità in violazione del presente regolamento, unitamente alla revoca delle licenze di importazione/esportazione per tutti i tipi di pellicce, avrebbe un'influenza salutare sui commercianti che cercano di violare la legge.

Emendamento 11

Articolo 1

Sono vietate la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Sono vietate la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, nonché la vendita, la fabbricazione, la commercializzazione, il trasporto e la distribuzione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Motivazione

L'inclusione della vendita, della produzione, della commercializzazione, del trasporto e della distribuzione rende più chiaro il regolamento onde evitare qualsiasi dubbio.

Emendamento 12

Articolo 4

Possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

soppresso

1. disposizioni sull'utilizzo di metodi analitici per identificare la specie d'origine delle pellicce;

 

2. disposizioni che derogano ai divieti di cui all'articolo 1 per le pellicce di cane e di gatto e i prodotti che le contengono

 

– muniti di etichette indicanti che provengono da cani o gatti che non sono stati allevati o uccisi per la produzione di pelliccia, o

 

– che sono effetti personali o domestici introdotti nella Comunità ovvero esportati dalla stessa.

 

Motivazione

Se da un lato non spetta all'UE di esprimere giudizi sulle tradizioni culturali di paesi terzi, dall'altro è inutile e inopportuno prevedere una deroga al divieto generale di pellicce di cani e gatti che sono stati allevati per la loro carne piuttosto che per la loro pelliccia. I paesi terzi che scelgono di allevare cani e gatti per la loro carne sono liberi di disporre delle pelli di questi ultimi nei loro mercati nazionali. L'UE non dovrebbe accettare spedizioni di tali pelli prevedendo deroghe speciali al divieto generale. Una siffatta deroga offrirebbe infatti un'enorme scappatoia che verrebbe sfruttata senza riserve dai commercianti di tutte le future consegne di pellicce di cane e gatto, rendendo così inutile l'intero regolamento.

Emendamento 13

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [gg/mm/aa] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. In particolare, gli Stati membri che confiscano spedizioni di pellicce di cane e di gatto in applicazione del presente regolamento adottano leggi che consentono loro di confiscare e distruggere tali partite e di sospendere o revocare le licenze di importazione/esportazione concesse ai commercianti in questione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [gg/mm/aa] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Motivazione

Benché il Parlamento europeo e il Consiglio non intendano interferire nei processi legislativi degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento, la pratica di confiscare e distruggere le spedizioni di pellicce di cane e di gatto che tentano di entrare nella Comunità in violazione del presente regolamento, unitamente alla revoca delle licenze di importazione/esportazione per tutti i tipi di pellicce, avrebbe un'influenza salutare sui commercianti che cercano di violare la legge.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

Riferimenti

COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AGRI

29.11.2006

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Struan Stevenson

19.12.2006

 

 

Esame in commissione

27.2.2007

20.3.2007

 

 

Approvazione

21.3.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Alyn Smith, Marc Tarabella, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Christa Klaß, Albert Jan Maat, Zdzisław Zbigniew Podkański, Brian Simpson, Struan Stevenson

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (23.3.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono
(COM(2006)0684 – C6‑0428/2006 –2006/0236 (COD))

Relatrice per parere: Caroline Lucas

BREVE MOTIVAZIONE

In tutta Europa vi sono molti cittadini membri di associazioni animaliste e come ha dichiarato il Commissario Kyprianou nel giugno 2005 all’Intergruppo parlamentare per il benessere degli animali:

“Ho ricevuto un enorme numero di lettere su questo toccante argomento [le pellicce di cani e gatti ] sia da parte di uomini politici che di cittadini e tutti esprimevano profonda indignazione e disgusto riguardo a tale commercio. Questi sentimenti nascono dalla visione delle immagini raccapriccianti che mostrano in che modo vengono trattati in Asia i cani e i gatti usati per produrre pellicce.”

A livello comunitario, l’importanza di migliorare la protezione e il rispetto del benessere degli animali in quanto esseri sensibili è stata riconosciuta fin dalla conclusione del trattato di Amsterdam e dall’adozione di un protocollo che impone di tener conto delle esigenze connesse al benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie in materia di mercato interno (e di altre politiche). L’adozione a livello europeo di azioni concrete tese ad aumentare il benessere degli animali contribuirebbe a ridurre le distanze fra le istituzioni europee e i cittadini dell’Unione.

Come riconosce la Commissione, fra i cittadini europei esiste una diffusa e crescente preoccupazione riguardo all’eventualità di poter acquistare senza saperlo pellicce o prodotti derivati provenienti da cani e gatti. Tale preoccupazione si riflette nella dichiarazione scritta del Parlamento adottata a grande maggioranza il 18 dicembre 2003, nel parere della commissione per il commercio internazionale in merito al programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 e nella risoluzione adottata in plenaria il 12 ottobre 2006, in cui si chiede di vietare il commercio di pellicce di cani e gatti. La presente proposta di regolamento rappresenta pertanto un passo nella giusta direzione, di cui si riconosce il merito alla Commissione e, in particolare, al Commissario Kyprianou.

Al contempo tale merito è stemperato dal rammarico per i tempi che si sono resi necessari per formulare la proposta legislativa in esame. La relatrice per parere ha scritto all’allora Commissario Byrne il 12 aprile 2002 chiedendo la messa al bando di tali prodotti, ma le è stato risposto che la Commissione “stava riflettendo” su quella che era considerata una “questione complessa”. Dovremmo trarre insegnamento da tale esperienza e fare in modo che la Commissione sia disposta a reagire in modo più rapido e più incisivo in risposta a simili questioni, come nel caso della commercializzazione dei prodotti derivati dalle foche. Per questo motivo il presente progetto di parere propone di tipi di emendamenti. Il primo tipo tenta di colmare alcune vie di fuga lasciate aperte dalla proposta della Commissione, in special modo

· chiarendo che il termine “pelliccia” si riferisce a pelle, pellame e peli dell’animale;

· garantendo che il regolamento riguardi non solo i gatti domestici ma anche gli animali risultanti dall’incrocio fra gatti domestici e gatti selvatici;

· eliminando la possibilità, tramite comitatologia, di concedere deroghe che consentirebbero la commercializzazione e l’importazione di pellicce di cani e gatti allevati per altri scopi.

Altri emendamenti di questo tipo sono tesi a rafforzare il sistema di scambio di informazioni fra Stati membri e Commissione in modo da contribuire alla diffusione delle migliori pratiche. Si propone, inoltre, di introdurre la regolare presentazione di relazioni al Parlamento e alla Commissione, onde agevolare un’efficace valutazione degli effetti legislativi, in linea con l’intento di “legiferare meglio”.

Il secondo tipo di emendamenti è teso a prendere atto della preoccupazione altrettanto evidente manifestata dai cittadini europei riguardo all’eventuale commercializzazione dei prodotti derivati dalle foche nell’Unione europea. Nel 2005, 500 000 cittadini italiani hanno firmato una petizione che chiede di mettere al bando a livello nazionale le pellicce di foca. Il divieto totale di importare i prodotti derivati dalle foche è quanto chiedono sia la risoluzione sulla protezione e il benessere degli animali 2006-2010 sia la dichiarazione scritta per vietare i prodotti derivati dalle foche nell’Unione europea, adottata il 26 settembre 2006. A dire il vero, le risoluzioni del Parlamento concernenti il commercio di prodotti derivati dalle foche risalgono addirittura all’11 marzo 1982.

Nel 2005, l’Italia ha introdotto un divieto temporaneo sui prodotti derivati dalle foche, mentre nel gennaio 2007 il Parlamento belga ha adottato un divieto permanente. È probabile che i Paesi Bassi presenteranno una proposta legislativa per la messa al bando di tali prodotti in un prossimo futuro, mentre anche altri paesi stanno considerando tale eventualità. Altri Stati membri dispongono di sistemi di gestione delle licenze che, di fatto, limitano le importazioni. Tale legislazione è compatibile con le norme dell’OMC in quanto rientra nell’ambito delle eccezioni contemplate all’articolo XX del GATT e non risulta discriminatoria fra beni nazionali ed esteri. Al di fuori dell’UE, Australia, Messico, Nuova Zelanda e Stati Uniti proibiscono il commercio di prodotti derivati da mammiferi marini. Nessuno di questi divieti è stato impugnato ricorrendo alla procedura di risoluzione delle controversie.

Alla luce della legislazione vigente o in via di definizione, risulta evidente che i cittadini europei e i loro rappresentanti eletti considerano il commercio dei prodotti derivati dalle foche inaccettabile quanto quello delle pellicce di cani e gatti. Al contempo, gli operatori del settore sono tenuti a rispettare obblighi giuridici diversi nei vari Stati membri in cui intendono svolgere le loro attività commerciali. Poiché tale situazione rappresenta esattamente il punto di partenza della proposta della Commissione che vieta la commercializzazione delle pellicce di cani e gatti, non è chiaro perché la Commissione non abbia proposto un simile divieto anche nel caso dei prodotti derivati dalle foche. Gli emendamenti proposti si prefiggono di offrire alla Commissione le necessarie informazioni riguardo alla situazione legislativa degli Stati membri cosicché essa possa riprendere in esame la necessità di agire contro i prodotti derivati dalle foche. Dobbiamo sperare che ciò non richieda una procedura lunga e interminabile come quella che ha caratterizzato la gradita ma tanto attesa proposta che vieta il commercio di pellicce di cani e gatti.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Gli Stati membri stanno sempre più spesso adottando una legislazione volta a proibire la produzione e la commercializzazione di prodotti originati dalle foche.

Motivazione

Nel 2005, l'Italia ha introdotto un divieto temporaneo sui prodotti derivati dalle foche e, nel gennaio 2007, il Parlamento belga ha approvato un divieto permanente. I Paesi Bassi dovrebbero legiferare in materia nei prossimi mesi, mentre altri Stati membri impiegano o stanno esaminando sistemi di licenze. La divergenza legislativa che la Commissione ha individuato per quanto riguarda le pellicce di gatto e di cane esiste, quindi, anche per le pelli di foca e per i prodotti derivati da tale animale.

Emendamento 2

Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) È probabile che in un futuro prossimo verranno introdotti ulteriori divieti a livello nazionale sulla produzione e sulla commercializzazione di pelli di foca e altri prodotti derivati dalle foche, benché gli Stati membri riconoscano che avrebbe maggiore efficacia una legislazione a livello europeo. La Commissione dovrebbe pertanto preparare “senza indugio una proposta di regolamento volta a vietare l'importazione, l'esportazione e la vendita di tutti i prodotti derivati dalla foca groenlandica e dalla foca cistofora crestata”1, ricorrendo all’articolo 95 del trattato CE quale base giuridica.

 

1 Testi approvati del 26.9.2006, P6_TA(2006)0369.

Motivazione

Nel febbraio 2007, il Ministero britannico per il commercio ha invitato la Commissione europea a proporre a livello dell’UE un divieto sull’importazione di prodotti derivati dalla foca, mentre il Ministero federale tedesco per l’alimentazione, l’agricoltura e la protezione dei consumatori ha annunciato che, visto che la Commissione non ha risposto alle ripetute richieste di intervento, la legislazione nazionale in materia di protezione degli animali sarebbe stata modificata in modo da proibire i prodotti derivati dalla foca.

Emendamento 3

Considerando 6

(6) I consumatori abituali di prodotti di pellicceria sono inoltre dissuasi dall'acquistare in altri Stati membri a causa dell'incertezza sul quadro giuridico applicabile in un paese diverso dal proprio.

(6) I consumatori europei sono inoltre dissuasi dall'acquistare in altri Stati membri e potrebbero non comprendere appieno le differenziazioni operate nell’ambito del quadro giuridico applicabile in ciascuno Stato membro.

Motivazione

È opportuno che il regolamento si concentri sul proposto divieto di commercio di pellicce di cane e di gatto.

Emendamento 4

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) La fiducia dei consumatori richiede non solo il divieto della commercializzazione di pellicce di cane e di gatto ma altresì la garanzia che i doganieri siano in grado di identificare tali pellicce senza eccessiva difficoltà. Per questo motivo è opportuno che il divieto riguardi specie la cui pelliccia potrebbe essere confusa con quella proveniente da cani e gatti domestici, come nel caso dei gatti selvatici o dei cani procioni.

Motivazione

L’esperienza acquisita negli Stati Uniti e altrove mostra che, per essere efficace, un divieto sulle pellicce di cane e di gatto dovrebbe riguardare non solo le specie domestiche (felis catus e canis familiaris) ma anche altre specie correlate la cui pelliccia non è facilmente distinguibile da quella delle prime.

Emendamento 5

Considerando 7

(7) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi agevolare la commercializzazione delle pellicce e dei prodotti in pelliccia di specie diverse dai cani e dai gatti ed evitare perturbazioni del mercato interno delle pellicce e dei prodotti di pellicceria in generale.

(7) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero proteggere i consumatori dall’acquisto inconsapevole di prodotti ricavati dalle pellicce di cane e di gatto. Tale misura accrescerà la fiducia del consumatore nell’efficienza del funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe concentrarsi sul divieto del commercio di pellicce di cane e di gatto, un divieto che si rende necessario in parte per ripristinare la fiducia del consumatore nell'efficienza del funzionamento del mercato interno.

Emendamento 6

Considerando 8

(8) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione nella Comunità, di importazione e di esportazione di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

(8) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione nella Comunità, di importazione e di esportazione di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe concentrarsi sul proposto divieto di commercio di pellicce di cane e di gatto.

Emendamento 7

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Esiste un'analoga possibilità di legislazione nazionale con conseguenze sul mercato interno per prodotti di altre specie, segnatamente foche. La Commissione dovrebbe, pertanto, raccogliere informazioni sulla legislazione nazionale e riferire regolarmente al Parlamento e al Consiglio affinché tali sviluppi possano essere individuati tempestivamente e possano essere adottate le misure adeguate.

Motivazione

Cfr. motivazione presentata in precedenza per l'emendamento volto a introdurre il considerando 2 bis (nuovo).

Emendamento 8

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Un divieto di commercializzazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, a prescindere dalla loro provenienza, eviterebbe discriminazione tra i produttori dell’UE e quelli di paesi terzi e tra produttori di paesi terzi fra loro. Il divieto sarebbe pertanto conforme agli obblighi internazionali dell'UE.

Motivazione

È opportuno che il regolamento in esame assicuri il rispetto delle norme OMC relativo alla non discriminazione dei paesi terzi nelle importazioni nel mercato europeo.

Emendamento 9

Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Simili considerazioni etiche sono espresse dai cittadini per quanto riguarda l'importazione di pelli di foca e di prodotti derivati dalle foche, segnatamente poiché vi sono indicazioni chiare che tali animali sono uccisi con crudeltà.

Motivazione

Come evidenziato dalla dichiarazione (approvata il 26 settembre 2006) del Parlamento europeo sul divieto nell'UE dei prodotti derivati dalle foche, un gruppo di veterinari internazionali ha concluso che il 42% delle foche uccise, che essi avevano esaminato, era stato scuoiato ancora in stato cosciente. Nell'ottobre 2006, il presidente dell'associazione veterinaria tedesca ha affermato che i veterinari, nella loro qualità di migliori protettori degli animali, sono sdegnati dai metodi orribili con cui le foche vengono spesso uccise.

Emendamento 10

Considerando 12

(12) È opportuno tuttavia prevedere la possibilità di derogare al divieto generale di commercializzazione, importazione nella Comunità ed esportazione da quest'ultima di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono qualora si possa garantire che le pellicce provengano da cani e da gatti che non sono stati allevati o uccisi per la loro pelliccia e le pellicce siano etichettate in tal senso, per cui la loro presenza non potrà incidere negativamente sulla fiducia dei consumatori nelle pellicce e nei prodotti di pellicceria. È altresì opportuno prevedere la possibilità di derogare al divieto se le pellicce sono introdotte nella Comunità o esportate a partire da quest'ultima unicamente ad uso personale e non possono pertanto essere considerate come un ostacolo al regolare funzionamento del mercato interno.

soppresso

Motivazione

Per un’applicazione efficace del regolamento, non dovrebbero essere previste deroghe come quella proposta dalla Commissione, la quale consentirebbe l’importazione di pellicce di cani e gatti uccisi per la loro carne o per uso personale. Tale deroga offrirebbe una scappatoia che vanificherebbe l’intero regolamento. Questo è un punto cruciale per quanto riguarda l’applicazione e l’effettiva osservanza del futuro regolamento.

Emendamento 11

Articolo 2, trattino 1

‘gatto’ un animale della specie felis catus;

- 'gatto’ un animale della specie felis catus o di una qualsiasi specie o sottospecie del sottogenere felis silvestris;

Motivazione

Sebbene il gatto domestico (Felis silvestris catus o Felis catus, a seconda della classificazione utilizzata) costituisca la specie più comune e sia più probabilmente oggetto del commercio, gatti di specie simili sono diffusi in regioni dell'Europa e nel resto del mondo. Una legislazione efficace esige si evitino elusioni o che si renda difficile l’applicazione, tenendo presente che esiste il rischio di confusione tra prodotti che provengono da specie strettamente collegate, segnatamente in considerazione della possibilità di incrocio tra gatti domestici e selvatici.

Emendamento 12

Articolo 2, trattino 2

– ‘cane’ un animale della specie canis familiaris.

– ‘cane’ un animale della specie canis familiaris o della specie Nyctereutes procyonoides (comunemente conosciuto come cane procione).

Motivazione

L’esperienza acquisita negli Stati Uniti con l’applicazione di una legislazione che dal 2000 vieta l’importazione di pellicce di cane e di gatto mostra che, affinché i doganieri possano identificare prontamente le pellicce sottoposte a divieto, è necessario estendere tale divieto anche ad altri canidi, in particolare al cane procione. Secondo la Humane Society degli Stati Uniti, molti giacconi di pelliccia o con riporti in pelliccia venduti negli Stati Uniti come contenenti “pelliccia finta”, o venduti senza alcuna etichettatura, sono in realtà prodotti almeno in parte con pelliccia di cane. In molti casi, dalle analisi le pellicce sono risultate di cane procione.

Emendamento 13

Articolo 2, trattino 2 bis (nuovo)

– "pelliccia" anche la pelle o il pelo, o qualsiasi altra parte da cui si possa ricavare una pelliccia degli animali di cui al presente articolo;

Motivazione

Il presente emendamento è rivolto ad evitare potenziali elusioni.

Emendamento 14

Articolo 4, trattino 2 ter (nuovo)

 

– “commercializzazione” la detenzione di pellicce derivate dalle specie di cui all’articolo 1 o di prodotti che le contengono a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;

Motivazione

L’emendamento adotta una definizione standard conforme al codice doganale e ad altra legislazione, quale il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Emendamento 15

Articolo 2, trattino 2 quater (nuovo)

.

– “oggetti personali o domestici” animali morti delle specie felis catus e canis familiaris, inclusi quelli conservati mediante tassidermia, o parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire e limitare la potenziale deroga che potrebbe essere introdotta mediante comitatologia (nuova procedura di regolamentazione con controllo) per consentire l’importazione di animali domestici deceduti (si veda l’articolo 4, paragrafo 2).

Emendamento 16

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis.

 

Informazione

 

La Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio entro il [30 marzo 2012] e successivamente ogni due anni sul funzionamento del presente regolamento.

Motivazione

Tali sistematiche relazioni consentiranno al Parlamento europeo e al Consiglio di rivedere l'efficacia del regolamento e di prevedere un incentivo per un’efficace applicazione.

Emendamento 17

Articolo 3 ter (nuovo), titolo

Articolo 3 ter

 

Contenuto delle relazioni biennali

Motivazione

Questa serie di emendamenti definisce l'informazione che dovrebbe essere compresa nelle relazioni proposte nel precedente emendamento (articolo 3 bis). Ciò garantirà che il Parlamento e il Consiglio ricevano informazioni sufficienti per poter valutare l'efficacia della legislazione.

Emendamento 18

Articolo 3 ter (nuovo), introduzione

 

Le relazioni biennali di cui all'articolo 3 bis comprendono:

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 17.

Emendamento 19

Articolo 3 ter (nuovo), trattino 1

 

- un compendio dell’informazione ricevuta dagli Stati membri a norma dell'articolo 3;

Motivazione

Relazioni regolari, che riassumano i metodi analitici utilizzati per identificare le specie d’origine delle pellicce, saranno necessarie per la diffusione della migliori prassi e permetteranno di controllare l'efficacia pratica dal regolamento.

Emendamento 20

Articolo 3 ter (nuovo), trattino 2

- un'analisi comparativa delle prassi di applicazione negli Stati membri, congiuntamente a raccomandazioni sulla miglior prassi;

Motivazione

Come indica la proposta della Commissione (considerando 13) “le misure per vietare l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di pellicce dovrebbero essere applicate uniformemente in tutta la Comunità”. È pertanto importante che la Commissione raccolga informazioni, non solo sui metodi analitici ma sull'applicazione in modo più generale. Ciò consentirà la diffusione delle migliori prassi da uno Stato membro all'altro.

Emendamento 21

Articolo 3 ter (nuovo), trattino 3

- un compendio delle disposizioni di ogni Stato membro in materia di sanzioni notificate ai sensi dell'articolo 6

Motivazione

L'informazione sulle sanzioni adottate dai vari Stati membri contribuirà anch'essa a diffondere le migliori prassi senza, in alcun modo, limitare le differenze che potrebbero essere opportune in considerazione dei differenti sistemi giuridici e delle diverse tradizioni degli Stati membri.

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 2, introduzione e trattino 1

2. disposizioni che derogano ai divieti di cui all'articolo 1 per le pellicce di cane e di gatto e i prodotti che le contengono  

soppresso

- muniti di etichette indicanti che provengono da cani o gatti che non sono stati allevati o uccisi per la produzione di pelliccia, o

 

Motivazione

L'introduzione di tali deroghe attraverso la comitatologia impedirebbe al presente regolamento di affrontare le preoccupazioni etiche di cui al considerando 10 della proposta della Commissione. È difficile immaginare come gli agenti doganali (o chiunque altro) possano distinguere tra pellicce di animali che sono stati allevati per la produzione di pelliccia e quelli allevati per altri scopi. Inoltre, in mancanza di requisiti obbligatori dell'UE in materia di etichettatura, una deroga basata sull'etichettatura pregiudicherebbe l'efficacia del regolamento e faciliterebbe le frodi.

Emendamento 23

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2

– che sono effetti personali o domestici introdotti nella Comunità ovvero esportati dalla stessa.

soppresso

Motivazione

Per un’applicazione efficace del regolamento, non dovrebbero essere previste deroghe come quella proposta dalla Commissione, la quale consentirebbe l’importazione di pellicce di cani e gatti uccisi per la loro carne o per uso personale. Tale deroga offrirebbe una scappatoia che vanificherebbe l’intero regolamento. Questo è un punto cruciale per quanto riguarda l’applicazione e l’effettiva osservanza del futuro regolamento.

Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. disposizioni che ampliano i divieti di cui all'articolo 1 a specie addizionali e collegate e che si aggiungono alle definizioni di cui all'articolo 2.

Motivazione

Sebbene il gatto domestico (Felis silvestris catus o Felis catus, a seconda della classificazione utilizzata) costituisca la specie più comune e sia più probabilmente oggetto del commercio, gatti di specie simili sono diffusi in regioni dell'Europa e nel resto del mondo. Una legislazione efficace esige si evitino elusioni o che si renda difficile l’applicazione, tenendo presente che esiste il rischio di confusione tra prodotti che provengono da specie strettamente collegate, segnatamente in considerazione della possibilità di incrocio tra gatti domestici e selvatici.

Emendamento 25

Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

 

Specie diverse da gatti e cani

 

6 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il [30 marzo 2009] le eventuali limitazioni legislative approvate o in fase di esame da parte di un parlamento nazionale e volte a limitare o a vietare la produzione o la commercializzazione di pelli o pellicce di specie diverse da gatti e cani e notificano in modo tempestivo ogni successiva modifica della legislazione o ogni nuova proposta.

Motivazione

Seguendo l’impostazione della proposta, la Commissione ha anche bisogno di informazioni sugli eventuali ostacoli al commercio di pellicce o pelli di specie diverse da gatti e cani poiché gli Stati membri hanno adottato o stanno per adottare misure divergenti (sentenza della Corte del 14 dicembre 2004 per la causa C-434/02). Sebbene vi siano obblighi di informazione ai sensi della direttiva 98/34 e del regolamento 3285/94, tale emendamento chiarisce senza ombra di dubbio la necessità per la Commissione di ricevere informazioni sulla pertinente legislazione nazionale per poter proporre adeguate misure di armonizzazione.

Emendamento 26

Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter

 

Comunicazione

 

6 ter. La Commissione informa il Parlamento e il Consiglio entro il [30 marzo 2010] e successivamente ogni anno sulla misura in cui gli Stati membri hanno adottato o intendono adottare misure divergenti per quanto riguarda specie diverse da gatti e cani.

(Collegato alla proposta di articolo 6 bis)

Motivazione

Tali relazioni annuali consentiranno un controllo adeguato della misura in cui possono insorgere ostacoli che possano avere un impatto sul funzionamento del mercato interno.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

Riferimenti

COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

29.11.2006

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Caroline Lucas

18.12.2006

 

 

Esame in commissione

23.1.2007

27.2.2007

 

 

Approvazione

21.3.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Eduard Raul Hellvig, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Corien Wortmann-Kool, Sepp Kusstatscher

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

Riferimenti

COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.11.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

29.11.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

29.11.2006

ENVI

29.11.2006

AGRI

29.11.2006

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

14.3.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Eva-Britt Svensson

28.11.2006

 

 

Esame in commissione

25.1.2007

1.3.2007

21.3.2007

11.4.2007

Approvazione

12.4.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Struan Stevenson, Reinhard Rack

Deposito