RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro
7.5.2007 - (COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS)) - *
Commissione per la pesca
Relatore: Joop Post
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro
(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0804)[1],
– visto l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0506/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A6‑0161/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) Se le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista sono inferiori a quelle indicate al capo I dell'allegato, la Groenlandia dovrebbe compensare la Comunità attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno ovvero attraverso la deduzione di una quota della contropartita finanziaria convenuta. |
Motivazione | |
Nel caso improbabile che una compensazione in termini di possibilità di pesca risulti impossibile, sarà opportuno adeguare di conseguenza la contropartita finanziaria. | |
Emendamento 2 Considerando 2 ter (nuovo) | |
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(2 ter) La Comunità dovrebbe riservarsi il diritto di modificare i contingenti di pesca qualora, dopo il 2010, risultassero non essere in linea con la politica dell'UE in materia di sostenibilità. |
Motivazione | |
La politica della pesca dell'UE deve essere coerente sia all'interno che all'esterno dell'UE. | |
Emendamento 3 Considerando 2 quater (nuovo) | |
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(2 quater) Nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo è necessario tener conto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo stesso. |
Motivazione | |
La politica della pesca dell'UE deve essere coerente sia all'interno che all'esterno dell'UE. | |
Emendamento 4 Articolo 3 bis (nuovo) | |
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Articolo 3 bis La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui risultati della politica settoriale della pesca di cui all'articolo 4 del protocollo. |
Motivazione | |
Al fine di valutare se la contropartita versata dall'UE è utilizzata correttamente e promuove effettivamente l'utilizzazione sostenibile delle risorse alieutiche in Groenlandia, la Commissione deve presentare una relazione annuale al Parlamento. | |
Emendamento 5 Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano in base al presente protocollo abbiano rispettato gli obblighi in materia di dichiarazione; in caso di mancato rispetto, la Commissione respinge le loro domande di licenza di pesca per l'anno successivo. |
Motivazione | |
Le navi che non rispettano l'obbligo fondamentale di dichiarazione delle catture non dovrebbero usufruire di un contributo finanziario dell'UE. | |
Emendamento 6 Articolo 4 bis (nuovo) | |
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Articolo 4 bis Prima della scadenza del protocollo e prima dell'inizio di nuovi negoziati per un possibile rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprendente un'analisi costi-benefici. |
Motivazione | |
Prima dell'inizio di nuovi negoziati è necessaria una valutazione del protocollo in vigore, al fine di determinare quali eventuali modifiche debbano essere apportate nel caso di un possibile rinnovo. |
- [1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Il presente accordo di partenariato tra l'UE, la Danimarca e la Groenlandia nel settore della pesca ha un carattere particolare. Gli importi finanziari ad esso relativi sono di fatto più elevati di quelli che sarebbe lecito attendersi da un semplice accordo di pesca.
Colpisce il fatto che il settore versi un contributo relativamente ridotto, ciò che indica che tale accordo di pesca rientra in un ampio pacchetto di attività di cooperazione tra Groenlandia e UE. Stupisce inoltre che l'accordo si soffermi poco su di uno sforzo comune per quanto concerne la sostenibilità e la gestione comune degli stock ittici. L'attuale riscaldamento del mare fa ritenere che le varietà di pesce si sposteranno più a nord e che, ad esempio, le limitate scorte di merluzzo del Mare del Nord saranno compensate dagli stock dei mari più settentrionali. La Commissione europea farebbe bene ad adottare un approccio integrale più forte per il territorio dell'Atlantico del nord.
PARERE della commissione per i bilanci (11.4.2007)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro
(COM(2006)0804 – C6‑0506/2006 – 2006/0262(CNS))
Relatore per parere: Helga Trüpel
Traduzione esterna
BREVE MOTIVAZIONE
La Groenlandia ha un accordo di pesca con l’UE sin dal 1985, ossia da quando non fa più parte della Comunità. Come afferma la Commissione nella sua relazione, il precedente protocollo, in vigore dal 2001 al 2006, è stato criticato dal Parlamento europeo[1] e dalla Corte dei conti poiché tentava di fare due cose contemporaneamente: pagare una compensazione per poter praticare attività di pesca in acque groenlandesi e offrire un sostegno finanziario al governo locale della Groenlandia. Al momento della revisione intermedia dell’accordo, nel 2004, la Commissione è intervenuta, in una qualche misura, sulla questione, portando i contingenti concessi all’UE più in linea con la realtà, una manovra che è stata accolta favorevolmente. Intanto, il Consiglio dichiarava la propria intenzione di basare la cooperazione con la Groenlandia su due pilastri separati: un accordo di partenariato nel settore della pesca e un accordo generale di cooperazione con la Groenlandia. Il presente documento si occupa del primo accordo, mentre il secondo sarà oggetto di una decisione del Consiglio a sé stante.
La commissione per i bilanci dovrebbe apprezzare la separazione di questi due aspetti delle relazioni con la Groenlandia, poiché aumenterà la trasparenza e l’attendibilità del bilancio della Comunità rendendo molto più chiaro quanto denaro verrà speso e per quali finalità.
Ne consegue che questo sarà un accordo di partenariato in materia di pesca più tipico, simile per molti versi agli accordi vigenti con i paesi ACP. La contropartita finanziaria è fissata a 15 847 244 EUR all’anno, di cui 3 261 449 EUR sono destinati ad aiutare la Groenlandia a sviluppare e ad attuare un proprio programma pluriennale di politica settoriale della pesca. In cambio, alle flotte pescherecce dell’UE saranno concessi contingenti per importanti stock di pesce, tra cui il merluzzo bianco, lo scorfano, l’ippoglosso nero, l’ippoglosso atlantico, il gambero, il capelin e la grancevola artica. La contropartita comprende una riserva finanziaria di 1 540 000 EUR, che sarà versata solo se all’UE saranno concessi quantitativi supplementari di merluzzo bianco e di capelin oltre a quelli previsti dai contingenti annuali; tale concessione sarà subordinata a valutazioni scientifiche degli stock.
Una sostanziale differenza tra gli accordi con i paesi ACP e quello stipulato con la Groenlandia consisteva nel fatto che quest’ultimo non prevedesse il pagamento di un canone da parte degli armatori dell’UE, la qual cosa ha suscitato accuse di discriminazione. Durante la revisione di metà periodo la Commissione ha pertanto introdotto un regime di canoni per le licenze. Nel presente accordo la Commissione stima che l’importo complessivo dei canoni sarà di circa 2 milioni di EUR l’anno.
Come la relatrice ha già sottolineato, l’idea di un programma pluriennale nel settore della pesca, che dovrà essere concordato dalla Groenlandia e dall’UE attraverso una commissione mista, ha la potenzialità di migliorare la gestione dell’accordo e, se le informazioni saranno rese pubbliche, anche la sua trasparenza. La commissione per i bilanci dovrebbe insistere per essere tenuta informata su tali valutazioni. Trattandosi di un nuovo sviluppo nell’ambito dei protocolli, è troppo presto per dire se si rivelerà utile e favorirà attività di pesca più responsabili e sostenibili in Groenlandia, pertanto deve essere seguito attentamente.
Dei tre emendamenti proposti, due riguardano le informazioni che la Commissione dovrebbe fornire al Parlamento, incluse una dettagliata valutazione ex-post dell’accordo prima del suo rinnovo e le relazioni sui risultati del programma settoriale pluriennale. Il terzo propone di non rinnovare le licenze di pesca per l’anno seguente agli Stati membri che non ottemperino all’obbligo di dichiarare le loro catture alla Commissione come previsto dalla politica comune della pesca. Il commissario Borg ha giustamente attribuito una priorità altissima alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e, qualora gli Stati membri dell’UE non dovessero rispettare la loro responsabilità fondamentale di dichiarare le catture, sembra ragionevole non consentire loro di beneficiare dei significativi sussidi offerti da questi accordi di accesso alle zone di pesca.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[2] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Articolo 3 bis (nuovo) | |
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Articolo 3 bis La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui risultati della politica settoriale pluriennale della pesca di cui all'articolo 4 del protocollo. |
Motivazione | |
Al fine di valutare se la compensazione versata dall'UE è utilizzata correttamente e promuove effettivamente l'utilizzazione sostenibile delle risorse alieutiche in Groenlandia, la Commissione deve presentare una relazione annuale al Parlamento. | |
Emendamento 2 Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del presente protocollo abbiano rispettato gli obblighi in materia di dichiarazione; in caso di mancato rispetto, la Commissione respinge le loro domande di licenza di pesca per l'anno successivo. |
Motivazione | |
Le navi che non rispettano l'obbligo fondamentale di dichiarazione delle catture non dovrebbero usufruire di un contributo finanziario dell'UE. | |
Emendamento 3 Articolo 4 bis (nuovo) | |
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Articolo 4 bis Prima della scadenza del protocollo e prima dell'inizio di nuovi negoziati per un possibile rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprendente un'analisi costi-benefici. |
Motivazione | |
Prima dell'inizio di nuovi negoziati è necessaria una valutazione del protocollo in vigore, al fine di determinare quali eventuali modifiche debbano essere apportate nel caso di un possibile rinnovo. |
PROCEDURA
Titolo |
Partenariato nel settore della pesca tra la CE e la Danimarca e la Groenlandia |
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Riferimenti |
COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
PECH |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 17.1.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
Helga Trüpel 20.9.2004 |
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Esame in commissione |
10.4.2007 |
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Approvazione |
10.4.2007 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
22 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski |
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PROCEDURA
Titolo |
Partenariato nel settore della pesca tra la CE e la Danimarca e la Groenlandia |
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Riferimenti |
COM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS) |
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Consultazione del PE |
22.12.2006 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 17.1.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
DEVE 17.1.2007 |
BUDG 17.1.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
DEVE 30.1.2007 |
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Relatore Nomina |
Joop Post 21.12.2006 |
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Relatore sostituito |
Albert Jan Maat |
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Esame in commissione |
22.3.2007 |
10.4.2007 |
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Approvazione |
3.5.2007 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
15 2 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Thomas Wise |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Iratxe García Pérez |
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Deposito |
7.5.2007 |
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