RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
7.5.2007 - (COM(2006)0411 – C6‑0281/2006 – 2006/0134(CNS)) - *
Commissione per la pesca
Relatore: Zdzisław Kazimierz Chmielewski
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
(COM(2006)0411 – C6‑0281/2006 – 2006/0134(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0411)[1],
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale il Parlamento è stato consultato dal Consiglio (C6‑0281/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0163/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 1 | |
(1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile. |
(1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta, e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile. |
Motivazione | |
Il regolamento di base della politica comune della pesca (2371/2002/CE) definisce i limiti biologici di sicurezza ed entrambi gli stock di merluzzo bianco del Baltico sono al di sotto di tale livello. | |
Emendamento 2 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) Un piano di gestione pluriennale per la pesca del merluzzo bianco sufficientemente incisivo e sostenibile e basato sul principio di precauzione consentirebbe di mettere in atto modalità di pesca sostenibili e permanenti su scala molto più ampia rispetto a quanto avvenga attualmente. |
Motivazione | |
Il merluzzo bianco è importante per l’ecosistema baltico nel suo insieme. A medio e lungo termine è di beneficio sia per il settore della pesca che per l’ecosistema consentirne la ricostituzione e adottare misure oltremodo severe affinché ciò avvenga. Se non si interviene con urgenza si rischia di dover affrontare gli stessi problemi incontrati in Terranova. | |
Emendamento 3 Considerando 3 | |
(3) Occorre adottare misure volte a stabilire un piano pluriennale per la gestione della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico. |
(3) Nel 2003, sotto gli auspici della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, è stato adottato un piano di gestione pluriennale per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico. |
Emendamento 4 Considerando 3 bis (nuovo) | |
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(3 bis) La ripartizione del Mar Baltico in una zona occidentale (sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24) e orientale (sottodivisioni CIEM da 25 a 32) è dovuta al fatto che le due zone costituiscono ecosistemi separati aventi caratteristiche totalmente differenti. |
Motivazione | |
È importante mantenere la ripartizione del Mar Baltico in due zone distinte dal momento che si tratta di due ecosistemi con caratteristiche totalmente differenti. È pertanto necessario fissare le quote per ciascuna delle due parti. In caso contrario sussiste il rischio che l'attività di pesca si concentri maggiormente in una delle due zone provocandone il totale esaurimento. La parte orientale, la più estesa, ha caratteristiche uniche e gli stock di merluzzo bianco ivi presenti sono unicamente adattati al Baltico. | |
Emendamento 5 Considerando 3 ter (nuovo) | |
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(3 ter) Secondo le ultime informazioni del CIEM, circa il 35-45% del merluzzo bianco sbarcato nel Mar Baltico orientale è pescato illegalmente. |
Motivazione | |
Questa cifra è stata indicata da Hans Lassen del CIEM nel corso di una presentazione alla commissione per la pesca nel febbraio 2007. | |
Emendamento 6 Considerando 3 quater (nuovo) | |
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(3 quater) Secondo il piano di azione internazionale dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca IUU ): "Gli Stati dovrebbero adottare misure per garantire che i loro importatori, trasbordatori, acquirenti, consumatori, fornitori di materiale, banchieri, assicuratori, altri prestatori di servizi e il pubblico siano consapevoli degli effetti negativi delle relazioni commerciali con navi la cui pratica della pesca IUU è stata determinata". |
Motivazione | |
Citazione del paragrafo 73 del Piano di azione contro la pesca IUU della FAO. | |
Emendamento 7 Considerando 4 bis (nuovo) | |
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(4 bis) L’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive che il Consiglio adotti in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza. |
Motivazione | |
Il piano relativo allo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 dovrebbe essere un piano di ricostituzione con tutti i requisiti previsti dal regolamento 2371/2002. | |
Emendamento 8 Articolo 7 | |
In deroga all’articolo 6, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può adottare un TAC inferiore a quello conseguente all’applicazione del suddetto articolo. |
In deroga all’articolo 6, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può adottare un TAC diverso da quello conseguente all’applicazione del suddetto articolo. |
Motivazione | |
Il presente emendamento aumenta la flessibilità della procedura atta a fissare il TAC. | |
Emendamento 9 Articolo 8, titolo | |
Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca con attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi. |
Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca del merluzzo bianco con attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm. |
Motivazione | |
È necessario chiarire che le restrizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente alla pesca del merluzzo bianco. È inoltre sconsigliabile limitare l'uso dei palangari fissi dato che i pescatori utilizzano questo strumento anche per la cattura di altre specie: i pesci piatti, il rombo chiodato, il salmone, la trota di mare, la sandra e la passera. | |
Emendamento 10 Articolo 8, paragrafo 1, alinea | |
1. La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata. |
1. La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm è vietata. |
Motivazione | |
I palangari fissi sono utilizzati dai pescatori per pescare anche altre specie: i pesci piatti, il rombo chiodato, il salmone, la trota di mare, la sandra e la passera. | |
Emendamento 11 Articolo 8, paragrafo 3 | |
3. Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10% il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10% rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell’anno in corso. |
3. Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10% il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto dell'8% rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell’anno in corso. |
Motivazione | |
L'industria della pesca è del parere che, come espresso in seno al Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico, una riduzione del 10% del numero di giorni in cui è autorizzata la pesca sia eccessiva. |
Emendamento 12
Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)
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6 bis. In deroga alle disposizioni sulle taglie minime del pesce sbarcato relative al merluzzo bianco, di cui al regolamento (CE) n. 2187/2005, la taglia minima di sbarco per il merluzzo delle sottodivisioni da 22 a 32 è di 40 cm. |
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Motivazione
Per rafforzare gli stock di merluzzo del Mar Baltico è necessario modificare le disposizioni relative alla loro taglia minima di sbarco. Portando la taglia minima di sbarco a 40 cm si aumenta la possibilità di riproduzione della specie e di ricostituzione degli stock.
Emendamento 13 Articolo 12, paragrafo 1 | |
1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93. |
1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri, e che sono titolari di un permesso speciale di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico, rilasciato conformemente all'articolo 11 del presente regolamento, tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93. |
Motivazione | |
Il presente emendamento tiene conto delle caratteristiche specifiche delle sottodivisioni 29-32, in cui il merluzzo bianco è praticamente inesistente; i pescherecci operanti in detta zona possono dichiarare le loro catture conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93. | |
Emendamento 14 Articolo 16 | |
In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari all’8% della cifra indicata nel giornale di bordo. Per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari all’8% del quantitativo totale detenuto a bordo. |
In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari al 10% della cifra indicata nel giornale di bordo. Per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10% del quantitativo totale detenuto a bordo. |
Motivazione | |
Tanto il Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico quanto gli Stati membri raccomandano di aumentare il margine di tolleranza al 10%. | |
Emendamento 15 Articolo 17, paragrafo 2 | |
2. Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 100 kg di merluzzo bianco a bordo, esso: a) raggiunge direttamente un porto situato entro la zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce; b) raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce. c) Nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, le reti devono essere riposte conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato: i) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; ii) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura. |
2. Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 100 kg di merluzzo bianco a bordo, il comandante del peschereccio notifica immediatamente all'Ispettorato per la pesca competente la quantità di catture effettuate nella zona che ha lasciato. |
Motivazione | |
Sarebbe estremamente difficile attuare le complesse disposizioni stabilite dalla Commissione che complicherebbero inutilmente la pesca ai confini delle zone in questione. | |
Emendamento 16 Articolo 20, paragrafo 1 | |
1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 100 kg di merluzzo bianco danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco. |
1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di merluzzo bianco danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco. |
Motivazione | |
Tanto il Consiglio consultivo regionale per la pesca quanto gli Stati membri ritengono che sarebbe opportuno aumentare fino a 300 kg il limite quantitativo di merluzzo bianco a partire dal quale la cattura di merluzzo bianco deve essere notificata. | |
Emendamento 17 Articolo 27, paragrafo 1 | |
1. Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate. |
1. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate. |
Motivazione | |
L'attuazione del regolamento avrà notevoli conseguenze, tanto per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico quanto per il settore della pesca. Di conseguenza, sarebbe importante ottenere quanto prima le informazioni relative all'impatto delle misure di gestione sugli stock. | |
Emendamento 18 Articolo 27, paragrafo 2 | |
2. Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento. |
2. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni due anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento. |
Motivazione | |
L'attuazione del regolamento avrà notevoli conseguenze, tanto per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico quanto per il settore della pesca. Di conseguenza, sarebbe importante ottenere quanto prima le informazioni relative all'impatto delle misure di gestione sugli stock. | |
Emendamento 19 Articolo 27 bis (nuovo) | |
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Articolo 27 bis Controllo dell'impatto socioeconomico dell'attuazione del regolamento La Commissione elabora una relazione sull'impatto socioeconomico dell'attuazione del presente regolamento sul settore della pesca, in particolare relativamente all'occupazione e alla situazione economica dei pescatori, degli armatori e delle imprese attive nella pesca e nella trasformazione del merluzzo bianco. La Commissione elabora detta relazione nel corso del secondo anno di attuazione del presente regolamento e in seguito ogni due anni, e la presenta al Parlamento europeo anteriormente al 30 aprile dell'anno pertinente. |
Motivazione | |
Tenute presenti le notevoli conseguenze del regolamento sul settore della pesca, è essenziale un controllo permanente della sua attuazione e delle sue eventuali conseguenze negative sul piano socioeconomico. |
Traduzione esterna
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Il regolamento del Consiglio in esame è una proposta legislativa importante e attesa da tempo che mira a trovare soluzioni a esigenze vitali e di vecchia data in uno dei settori della pesca più tipici dell’Europa. In questo senso agli autori vanno le nostre più sincere congratulazioni per essersi assunti il compito davvero difficile di elaborare un programma a lungo termine per la ricostituzione delle scorte e la pesca del merluzzo bianco del Mar Baltico, la specie ittica più importante di questo mare. L’elaborazione di un piano appropriato che garantisse il raggiungimento dei risultati desiderati ha imposto la raccolta di dati (scientifici) iniziali completi e un’attenta valutazione dei probabili effetti socio-economici. Un corollario essenziale al riguardo è stata l’esigenza di svolgere consultazioni realmente aperte e ampie con le parti interessate: pescatori, ricercatori e politici. Resta da appurare se tale requisito sia stato soddisfatto in maniera adeguata.
Nel regolamento in esame l’attenzione è concentrata innanzitutto sul merluzzo bianco stesso, il che si riflette sulla formulazione della proposta. L’ermeticità che la caratterizza è finalizzata ad avvolgere questa fondamentale proposta legislativa in uno strato protettivo contro aggiunte “ingiustificate”. Dal momento che parliamo di merluzzo bianco, una specie da cui dipende la sussistenza di molte famiglie, qualunque aggiunta immotivata finirebbe per incidere sull’impatto socio-economico delle limitazioni delle attività di pesca proposte. Simili limitazioni sono fonte di serie preoccupazioni per le migliaia di persone la cui sussistenza è legata al Mar Baltico. L’industria ittica vive la questione con ancora più apprensione poiché la motivazione della proposta non contiene alcun riferimento a possibili stanziamenti da parte del Fondo europeo per la pesca per risarcire eventuali effetti economici negativi provocati dal piano proposto. Inoltre, nel regolamento stesso non vi è praticamente traccia di dati biologici sul Baltico. Il piano sembra trattare la pesca del merluzzo bianco del Baltico come un settore uniforme, senza tenere in alcuna considerazione il settore specifico della pesca costiera.
Il relatore ha le seguenti osservazioni specifiche da fare:
1. Si potrebbe mettere in discussione lo stesso titolo del regolamento. È stata proposta la seguente modifica: “regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per la gestione degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e delle attività di pesca che sfruttano questi stock”. È opportuno rilevare, en passant, che la proposta si basa sul tradizionale approccio alla gestione delle attività di pesca adottato fino ad oggi, un approccio imperniato su tre principi: quote inferiori, minore spesa per le attività di pesca e più ispezioni.
2. La proposta è stata redatta nel 2006 e deve essere aggiornata, per esempio con un riferimento alla dichiarazione di Johannesburg, che impone, per quanto possibile, di ricostituire e pescare gli stock ittici a livelli di MSY (massimo rendimento sostenibile) entro il 2015. Inoltre, in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio di Lussemburgo, l’articolo 16 del capitolo V dovrebbe essere aggiornato: il margine di tolleranza nel giornale di bordo è stato portato dall’8% al 10%, una correzione a lungo perseguita dalla maggior parte degli Stati membri. La questione è trattata nell’emendamento 7 di cui sopra.
3. Date l’importanza della proposta e la sua reale bontà, la seguente dichiarazione riportata a pag. 2 della motivazione è sconcertante. Essa recita: “Data l’incertezza nel valutare le dimensioni degli stock, il CIEM non è in grado di produrre previsioni di cattura con l’accuratezza necessaria all’attuazione del piano”. Erano proprio i dati del CIEM che avrebbero dovuto fornire la prova scientifica decisiva per giustificare la stesura del regolamento nella sua forma attuale.
4. È difficile sfuggire all’impressione che la convinzione che la capacità di pesca del merluzzo bianco della flotta baltica sia, per lo stato attuale delle cose, indiscutibilmente troppo elevata rispetto alle quote di pesca disponibili abbia avuto una significativa influenza sul programma di ricostituzione delineato nella proposta. Tuttavia, nessuno, a livello UE o di Stati membri, ha ancora proposto una soluzione sistematica a questo problema. È sempre più riconosciuta la necessità di usare estrema cautela nel prendere decisioni automatiche sullo smantellamento della flotta. Si dovrebbero piuttosto compiere sforzi per reperire i mezzi necessari per mantenere una data capacità di pesca finché gli stock non saranno stati ricostituiti, poiché ci servirà qualcosa con cui pescare quando arriverà quel momento.
5. Per quanto riguarda i suoi emendamenti al regolamento, il relatore non ha ancora preso una decisione definitiva sull’opportunità di affrontare la questione della durata dei periodi di chiusura estivi. Vale la pena di notare che negli Stati membri determinati a ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca con l’introduzione di giorni aggiuntivi in cui la pesca del merluzzo bianco è vietata sta emergendo la tendenza a favore di un approccio basato sui “giorni in mare” anziché sui periodi di chiusura, sui quali è imperniato l’approccio seguito fino ad oggi. Non vi sono dubbi che prima o poi la questione verrà inserita nelle discussioni sul piano.
6. Tra le altre questioni non trattate dagli emendamenti, si dovrebbe prestare attenzione alle seguenti:
(a) a pag. 3 della motivazione della proposta si sottolinea che l’uso della rete da traino “Bacoma” ha ridotto significativamente le catture di merluzzi sottotaglia. È un peccato che non venga citata l’altrettanto efficace rete T90, di cui abbiamo discusso a lungo anche durante i nostri incontri in commissione;
(b) si dovrebbe esaminare il problema sollevato negli articoli 15 e 17 del regolamento. Per quanto concerne l’articolo 15, Lettonia e Lituania premono, per esempio, per cancellare l’ultima frase del paragrafo 2 e l’intero paragrafo 3 a causa dei costi amministrativi eccessivamente elevati e ingiustificati ai quali darebbero luogo. Il Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico raccomanda invece di prendere in considerazione la possibilità di applicare l’articolo 17 anche alla sottodivisione 28-2 (Lettonia), nella zona A;
(c) le seguenti questioni sono state sollevate dai pescatori del Baltico meridionale:
- la minaccia estremamente seria alla sicurezza degli stock di merluzzo bianco rappresentata dall’uso di reti fisse a corrente e ami;
- l’ingiusta minimizzazione della minaccia rappresentata dai pescatori con la canna per gli stock di merluzzo bianco;
- la pressante esigenza di aumentare gli effettivi poteri dei Consigli consultivi regionali; tale punto di vista trova espressione anche in altri paesi;
- la necessità di tenere in debito conto il fatto che l’accesso dei pescatori ai sistemi di comunicazione è limitato a causa di problemi tecnici.
7. Il relatore ha approfittato dell’opportunità concessa dalle disposizioni concernenti la stesura di relazioni per presentare 13 emendamenti alla proposta di regolamento e desidera conquistare l’approvazione dei colleghi; scopo degli emendamenti è razionalizzare la politica comunitaria sul merluzzo bianco e tentare di mantenere un equilibrio adeguato tra la necessità di ricostituire gli stock e l’esigenza di mantenere le condizioni basilari affinché le comunità di pescatori possano continuare a pescare, e quindi a sopravvivere. Ecco perché il relatore propone, tra le altre cose, di portare la riduzione dei giorni di pesca dal 10% all’8% e di innalzare la soglia di notifica da 100 kg a 300 kg, e sta propugnando un metodo per semplificare le attività di pesca ai confini delle aree interessate. Il relatore propone di sottoporre l’articolo 13 ad ulteriore discussione e ha introdotto un articolo finale con cui si richiede alla Commissione di monitorare costantemente eventuali effetti socio-economici negativi.
Per concludere, il relatore sottolinea che l’intenzione del precedente regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, citato nella proposta in esame, era quella di mantenere un approccio precauzionale, sia alla gestione degli stock sia alla valutazione dell’impatto socio-economico dei cambiamenti apportati, durante l’introduzione di cambiamenti fondamentali alla politica della pesca. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicabile anche dopo l’adesione dei quattro paesi baltici.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (1.3.2007)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
(COM(2006)0411 – C6‑0281/2006 – 2006/0134(CNS))
Relatore per parere: Christofer Fjellner
BREVE MOTIVAZIONE
La situazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è grave. Nonostante la riduzione delle quote di pesca nel corso degli ultimi anni, alcune parti degli stock di merluzzo sono scese al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Ciò rappresenta una notevole minaccia per l'ambiente marino unico ed estremamente sensibile del Mar Baltico. La conservazione degli stock di merluzzo in tutto il Mar Baltico è importante sia da un punto di vista ambientale, sia in termini di futuro accesso a tali stock.
È nostra comune responsabilità rendere possibile la pesca al merluzzo nel Mar Baltico anche in futuro. Le disposizioni attualmente in vigore sono un passo nella giusta direzione, ma non potranno sortire alcun effetto se non saranno rispettate. Sebbene le minacce che incombono sul merluzzo bianco, e di conseguenza sul Mar Baltico, siano numerose e complesse, il pericolo principale resta la pesca illegale. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (ICES) stima che il 35/45% delle catture di merluzzo bianco dello stock orientale siano da imputare alla pesca illegale. Per tale motivo, lo strumento più importante per tutelare gli stock di merluzzo bianco non sarà rappresentato da nuove regole di pesca, bensì dalla garanzia che il regolamento in vigore sia effettivamente attuato.
Spetta agli Stati membri far sì che tale regolamento venga rispettato. Si rilevano attualmente gravi carenze nel modo in cui essi assolvono tale compito, a detrimento sia degli stock di merluzzo sia dell'ambiente marino del Baltico. Dal momento che la Comunità non può controllare direttamente le attività di pesca o comminare sanzioni per la pesca illegale, i suoi sforzi devono essere rivolti a indurre gli Stati membri a rispettare il regolamento.
Gli stock di merluzzo bianco sono anche minacciati per il fatto che troppi merluzzi vengono pescati quando sono ancora troppo giovani e quindi si sono potuti riprodurre una sola volta, oppure non si sono mai riprodotti. A diretta conseguenza di ciò vengono ridotte la crescita degli stock e la loro capacità di ricostituirsi. Occorre altresì rilevare che il valore di mercato del pesce catturato diminuisce in quanto i merluzzi sono troppo giovani.
Se si vuole evitare il crollo degli stock di merluzzo bianco nel Mar del Baltico, occorre continuare ad applicare una rigorosa ripartizione delle quote. Le valutazioni scientifiche annuali degli stock di merluzzo, che sono alla base delle decisioni del Consiglio, devono essere seguite senza restrizioni. Occorre innanzitutto rispettare l'ambiente e gli obiettivi a lungo termine, e non gli obiettivi socio-politici a breve scadenza.
In generale, si può affermare che, per salvare l'ambiente e la pesca del merluzzo nel Mar Baltico, è necessaria una nuova politica per la pesca che induca i pescatori di tutta l'Unione a riconoscere l'importanza della futura sopravvivenza degli stock ittici e ad assumersene la responsabilità. Un sistema che si è dimostrato efficace per proteggere gli stock ittici e consentire ai pescatori di portare avanti la propria attività, è quello delle quote individuali trasferibili (QIT), il quale conferisce un diritto individuale di pesca attribuendo al pescatore una quota individuale per ciascuna specie di pesce, zona di pesca e periodo dell'anno. La quota totale viene inizialmente fissata dall'autorità competente, nella fattispecie il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF), per poi essere adeguata in base a proposte provenienti dalle stesse organizzazioni che rappresentano i pescatori.
Le QIT sono un incentivo per i pescatori a non catturare troppi pesci poiché ciò ha conseguenze negative dirette nel lungo periodo. È interesse diretto dei pescatori rispettare tali norme, monitorare e combattere la pesca illegale e proteggere le zone di riproduzione. Poiché le QIT possono essere cedute, vi è tra l'altro una possibilità realistica per coloro che desiderano interrompere la propria attività di pesca di ricevere una contropartita che consenta loro di avviare una nuova attività. Le QIT sono state utilizzate con profitto in Nuova Zelanda, Alaska e Islanda.
La pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico potrebbe essere utilizzata come progetto pilota per le QIT nell'UE. Si tratta di una zona di pesca limitata con due stock di merluzzi, ma che presenta distanze relativamente brevi affinché i pescatori si possano muovere tra le varie zone di pesca e i vari stock.
In sintesi, si propongono le seguenti misure:
1. Nelle sottodivisioni da 25-32, fissare il tasso di mortalità per pesca a 0. Ciò significa che non è consentita alcuna attività di pesca.
2. Introdurre norme più rigorose sui controlli e le sanzioni da parte degli Stati membri per quanto riguarda la pesca illegale del merluzzo e invitare la Commissione a nominare gli Stati che non vi si conformano e pubblicarne un elenco.
3. Aumentare la taglia minima di sbarco a 40 cm, dando modo ai merluzzi di riprodursi, e di conseguenza, rendendo possibile la ricostituzione degli stock.
4. Consentire agli scienziati di determinare l'entità delle quote del merluzzo e non permettere agli Stati membri di ignorare gli aspetti ambientali al momento di fissare le quote.
5. Invitare la Commissione a vagliare la possibilità di introdurre le QIT per la pesca del merluzzo nel Mar Baltico, incentivando in tal modo il singolo pescatore alla conservazione degli stock.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo proposto dalla Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 1 | |
(1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile. |
(1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta, e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile. |
Motivazione | |
Il regolamento di base della politica comune della pesca (2371/2002/CE) definisce i limiti biologici di sicurezza ed entrambi gli stock di merluzzo bianco del Baltico sono al di sotto di tale livello. | |
Emendamento 2 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) Un piano di gestione pluriennale per la pesca del merluzzo bianco sufficientemente incisivo e sostenibile e basato sul principio di precauzione consentirebbe di mettere in atto modalità di pesca sostenibili e permanenti su scala molto più ampia rispetto a quanto avvenga attualmente. |
Motivazione | |
Il merluzzo bianco è importante per l’ecosistema baltico nel suo insieme. A medio e lungo termine è di beneficio sia per il settore della pesca che per l’ecosistema consentirne la ricostituzione e adottare misure oltremodo severe affinché ciò avvenga. Se non si interviene con urgenza si rischia di dover affrontare gli stessi problemi incontrati in Terranova. | |
Emendamento 3 Considerando 3 | |
(3) Occorre adottare misure volte a stabilire un piano pluriennale per la gestione della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico. |
(3) Nel 2003, sotto gli auspici della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC), è stato adottato un piano di gestione pluriennale per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico. |
Emendamento 4 Considerando 3 bis (nuovo) | |
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(3 bis) La ripartizione del Mar Baltico in una zona occidentale (sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24) e una zona orientale (sottodivisioni CIEM da 25 a 32) è dovuta al fatto che le due zone costituiscono ecosistemi separati aventi caratteristiche totalmente differenti. |
Motivazione | |
È importante mantenere la ripartizione del Mar Baltico in due zone distinte dal momento che si tratta di due ecosistemi con caratteristiche totalmente differenti. È pertanto necessario fissare le quote per ciascuna delle due parti. In caso contrario sussiste il rischio che l'attività di pesca si concentri maggiormente in una delle due zone provocandone il totale esaurimento. La parte orientale, la più estesa, ha caratteristiche uniche e gli stock di merluzzo bianco ivi presenti sono unicamente adattati al Baltico. | |
Emendamento 5 Considerando 4 bis (nuovo) | |
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(4 bis) Le disposizioni contenute nel piano dell’IBSFC relative alla fissazione dei TAC non sono state seguite nelle decisioni adottate dal Consiglio. |
Motivazione | |
Il Consiglio ha sistematicamente adottato TAC troppo elevati. | |
Emendamento 6 Considerando 4 ter (nuovo) | |
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(4 ter) Sebbene il cambiamento climatico e l’inquinamento abbiano causato alterazioni significative nell’ecosistema del Mar Baltico, le minacce più gravi a una gestione sostenibile nel Mar Baltico sono le quote di pesca eccessivamente generose attribuite in passato e la pesca illegale, quest’ultima dovuta a una mancanza di controllo delle attività di pesca e alla riluttanza a perseguire le infrazioni alla regolamentazione in vigore. |
Motivazione | |
La pesca illegale è un grave problema ma lo è anche l’attribuzione di quote generose. Per l’area di gestione orientale (sottodivisioni CIEM da 25 a 32) un divieto di pesca temporaneo sembra rappresentare l’unica opzione sicura ai fini della ricostituzione degli stock. Nel 2005 le catture nella zona occidentale sono ammontate a 25 000 tonnellate mentre in quella orientale a 40 000. Eppure secondo i ricercatori le catture nella parte orientale avrebbero dovuto ammontare a zero. Il rapporto tra pesca legale e illegale indica che quest’ultima costituisce circa il 40% dell’attività di pesca totale. | |
Emendamento 7 Considerando -5 (nuovo) | |
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(-5) L’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive che il Consiglio adotti in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza. |
Motivazione | |
Il piano relativo allo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 dovrebbe essere un piano di ricostituzione con tutti i requisiti previsti dal regolamento 2371/2002. | |
Emendamento 8 Considerando 5 | |
(5) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede in particolare che, per conseguire tale obiettivo, la Comunità debba applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Esso dovrebbe essere finalizzato alla progressiva adozione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell’ambito di un settore competitivo ed economicamente redditizio, garantendo buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca del merluzzo bianco del Mar Baltico e tenendo conto degli interessi dei consumatori. |
(5) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede in particolare che i piani di ricostituzione (i) siano elaborati sulla base dell'approccio precauzionale, (ii) garantiscano lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili nonché (iii) abbiano carattere pluriennale e indichino il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. |
Emendamento 9 Considerando 9 | |
(9) Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare da un anno all’altro la variazione dei TAC. |
(9) Al fine di prevenire un collasso della pesca e di agevolare una rapida ricostituzione degli stock a livelli in grado di sostenere un TAC più elevato, è importante che il livello dei TAC sia fissato conformemente ai pareri del CIEM. |
Motivazione | |
L’UE sostiene di conformarsi ai pareri scientifici, ma i livelli raccomandati dal CIEM sono stati sistematicamente superati, con il conseguente esaurimento attuale degli stock. | |
Emendamento 10 Articolo 4, punto 2 | |
2) 0,3 per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle sottodivisioni da 25 a 32. |
2) 0 per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle sottodivisioni da 25 a 32. |
Motivazione | |
Nei loro pareri scientifici, gli esperti hanno espresso profonda preoccupazione per il rapido esaurimento degli stock di merluzzo bianco nell'area di gestione orientale e hanno proposto un divieto totale temporaneo delle attività di pesca per consentire la ricostituzione degli stock. Ai fini della ricostituzione è preferibile un divieto totale contemporaneo per tutti i paesi piuttosto che periodi di divieto diversi per i vari paesi. Un divieto totale rende in pratica impossibile la pesca illegale. | |
Emendamento 11 Articolo 6 | |
1. Per gli stock di merluzzo bianco in questione, il Consiglio adotta il TAC che, secondo una valutazione scientifica condotta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), risulta più elevato fra i seguenti: |
1. Per gli stock di merluzzo bianco in questione, il Consiglio adotta il TAC che, secondo una valutazione scientifica condotta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), consentirebbe di ottenere quantità di pesce adulto in mare superiori a quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
a) il TAC che consentirebbe di ottenere, nell’anno della sua applicazione, una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente; |
Se la valutazione scientifica conferma tale risultato, il Consiglio adotta il TAC che consentirebbe di ottenere il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
b) il TAC che consentirebbe di raggiungere il livello di mortalità per pesca di cui all’articolo 4. |
Se la valutazione scientifica non conferma tale risultato, il Consiglio adotta il livello TAC più basso possibile. |
2. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% al TAC di tale anno. |
2. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% al TAC di tale anno. |
3. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% a quello di tale anno. |
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4. Il paragrafo 3 non si applica qualora una valutazione scientifica condotta dallo CSTEP mostri che il tasso di mortalità per pesca nell’anno di applicazione del TAC supera un valore dell’1% annuo per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle sottodivisioni 22, 23 e 24 o un valore dello 0,6% annuo per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 25 a 32. |
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Motivazione | |
La Commissione propone che i TAC non vengano ridotti più del 15% annuo, ma laddove gli stock siano esauriti o necessitino di misure urgenti di conservazione, un’attesa troppo lunga può accrescere i rischi per lo stock. |
Emendamento 12
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
b) dal 15 giugno al 14 settembre nelle sottodivisioni da 25 a 27. |
Nelle sottodivisioni da 25 a 32 non è autorizzata alcuna attività di pesca. |
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Motivazione
Il presente emendamento è correlato all’emendamento all’articolo 4, punto 2, presentato da Frieda Brepoels e Anders Wijkman.
Emendamento 13
Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)
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6 bis. In deroga alle disposizioni sulle taglie minime del pesce sbarcato relative al merluzzo bianco, di cui al regolamento (CE) n. 2187/2005, la taglia minima di sbarco per il merluzzo delle sottodivisioni da 22 a 32 è di 40 cm. |
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Motivazione
Per rafforzare gli stock di merluzzo del Mar Baltico è necessario modificare le disposizioni relative alla loro taglia minima di sbarco. Portando la taglia minima di sbarco a 40 cm si aumenta la possibilità di riproduzione della specie e di ricostituzione degli stock.
Emendamento 14 Articolo 11, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per i pescherecci comunitari, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità almeno equivalente, espressa in chilowatt (kW), dello sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al paragrafo 1. |
2. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per i pescherecci comunitari, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità almeno equivalente a 1,2 volte, espressa in chilowatt (kW), lo sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al paragrafo 1. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a ridurre la capacità eccessiva delle flotte baltiche dedite alla pesca del merluzzo bianco. | |
Emendamento 15 Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. La capacità equivalente di cui al paragrafo 2 può non includere pescherecci smantellati con l’aiuto di fondi pubblici. |
Motivazione | |
Dato che le flotte nel Baltico dedite alla pesca del merluzzo bianco sono troppo grandi, tale provvedimento consentirebbe di ridurne la capacità. |
Emendamento 16
Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)
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4 bis. Ogni anno la Commissione effettua un'esauriente valutazione delle attività di controllo e monitoraggio e delle sanzioni comminate ai pescatori che abbiano violato il presente regolamento da parte degli Stati membri. Tale relazione viene pubblicata e indica chiaramente i progressi dei vari Stati membri nell'attuazione del presente regolamento nonché i rispettivi successi e insuccessi. |
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Motivazione
Spetta agli Stati membri fare in modo che il presente regolamento venga seguito. Si rilevano attualmente gravi carenze nei controlli, che contribuiscono a deteriorare la situazione degli stock ittici e dell'ambiente marino sensibile del Mar Baltico. Poiché la Commissione non può controllare direttamente il modo in cui gli Stati membri attuano il regolamento, una soluzione potrebbe essere di citare esplicitamente quali Stati membri si conformano alle disposizioni e quali se ne discostano.
Emendamento 17
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. La Commissione vaglia la possibilità di fare del Mar Baltico una zona pilota ove sperimentare il sistema delle quote individuali trasferibili (ITQ) per il merluzzo, allo scopo di creare un sistema sostenibile nel lungo periodo per la pesca di tale specie. Ciò avviene contestualmente ad una valutazione del presente regolamento, tre anni dopo la sua entrata in vigore. Si terrà conto del risultato di detta valutazione al momento di stabilire un eventuale nuovo piano. |
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Motivazione
Il sistema delle quote individuali trasferibili (ITQ) si è dimostrato efficace per la protezione sia degli stock ittici che del futuro delle attività di pesca. Esso conferisce un diritto di pesca individuale in virtù del quale al pescatore vengono assegnate determinate quote per ciascuna specie ittica, zona di pesca e anno. In un primo momento, la quota totale viene fissata dall'autorità competente e in seguito dalle stesse organizzazioni dei pescatori. Ciò contribuisce ad incentivare i pescatori a gestire gli stock di merluzzo in modo sostenibile.
PROCEDURA
Titolo |
Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock |
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Riferimenti |
COM(2006)0411 - C6-0281/2006 - 2006/0134(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
PECH |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 7.9.2006 |
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Relatore per parere Nomina |
Christofer Fjellner 5.10.2006 |
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Esame in commissione |
20.11.2006 |
27.2.2007 |
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Approvazione |
27.2.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: -: 0: |
53 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Jiří Maštálka, Andres Tarand, Radu Ţîrle |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Elisa Ferreira, Catherine Stihler |
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- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
Titolo |
Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock |
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Riferimenti |
COM(2006)0411 - C6-0281/2006 - 2006/0134(CNS) |
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Consultazione del PE |
1.9.2006 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 7.9.2006 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 7.9.2006 |
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Relatore(i) Nomina |
Zdzisław Kazimierz Chmielewski 27.9.2006 |
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Esame in commissione |
10.4.2007 |
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Approvazione |
3.5.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
12 4 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Paolo Costa, Carl Schlyter, Thomas Wise |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Iratxe García Pérez |
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Deposito |
7.5.2007 |
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