RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità (rifusione)

11.5.2007 - (COM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Arūnas Degutis

Procedura : 2006/0130(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0178/2007

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità (rifusione)

(COM(2006)0396 – C6‑0248/2006 – 2006/0130(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0396 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0248/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0178/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 6

(6) Per vigilare in modo coerente sul rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza di esercizio di tutti i vettori aerei comunitari è opportuno che le autorità competenti per il rilascio delle licenze procedano a valutazioni periodiche della situazione finanziaria dei vettori aerei. È opportuno, pertanto, che questi ultimi forniscano informazioni sufficienti circa la loro situazione finanziaria, in particolare nei primi due anni della loro esistenza, in quanto tale periodo è particolarmente critico per la sopravvivenza di un vettore aereo sul mercato.

(6) Per vigilare in modo coerente sul rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza di esercizio di tutti i vettori aerei comunitari è opportuno che le autorità competenti per il rilascio delle licenze procedano a valutazioni periodiche della situazione finanziaria dei vettori aerei. È opportuno, pertanto, che questi ultimi forniscano informazioni sufficienti circa la loro situazione finanziaria, in particolare nei primi due anni della loro esistenza, in quanto tale periodo è particolarmente critico per la sopravvivenza di un vettore aereo sul mercato. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione di norme diverse a livello nazionale, è necessario garantire la trasparenza e sottoporre la situazione finanziaria di tutti i vettori dell'Unione europea al controllo congiunto della Commissione e degli Stati membri.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei all'interno della Comunità e la determinazione del prezzo dei servizi aerei all'interno della Comunità.

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei all'interno della Comunità e la determinazione del prezzo dei servizi aerei effettuati all'interno della Comunità. Le disposizioni relative alle informazioni e alla non discriminazione di prezzo si applicano a voli in partenza da un aeroporto sito sul territorio di uno Stato membro e a voli effettuati da un vettore comunitario che parte da un aeroporto sito in un paese terzo verso un aeroporto sito sul territorio di uno Stato membro, a meno che i vettori aerei siano soggetti agli stessi obblighi nel paese terzo in parola.

Motivazione

Chiarimento.

Le disposizioni relative alle informazioni e alla non discriminazione di prezzo perseguono l'obiettivo di tutelare i passeggeri. L'estensione della portata delle presenti disposizioni garantirà un'applicazione più efficace.

Emendamento 3

Articolo 2, punto (15)

(15) "aeroporto regionale", qualsiasi aeroporto che rispetti almeno uno dei criteri di cui all'allegato II;

soppresso

Motivazione

Qualsiasi definizione di "aeroporto regionale" ai fini degli obblighi di servizio pubblico comprenderebbe alcuni aeroporti in regioni economicamente autosufficienti ed escluderebbe alcuni aeroporti in regioni che necessitano di un supporto economico e sociale. Gli oneri di servizio pubblico sono giustificati solo per gli aeroporti che servono regioni con esigenze economiche o sociali. Pertanto questa definizione deve essere soppressa.

Emendamento 4

Articolo 2, punto (19)

(19) "tariffa aerea passeggeri", il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti per il proprio trasporto e per il trasporto del proprio bagaglio sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie ed altri servizi ausiliari e compresi tutti i supplementi, tasse e imposte applicabili;

(19) "tariffa aerea passeggeri", il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti per il proprio trasporto e per il trasporto del proprio bagaglio sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie ed altri servizi ausiliari;

Motivazione

Si propone di mantenere la definizione IATA delle tariffe e di richiedere l'inclusione di supplementi, tasse e imposte all'articolo 24.

Emendamento 5

Articolo 2, punto (20)

(20) "tariffe aeree", il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie ed altri servizi ausiliari e compresi tutti i supplementi, diritti, tasse e imposte applicabili;

(20) "tariffe aeree", il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie ed altri servizi ausiliari;

Motivazione

Si propone di mantenere la definizione IATA delle tariffe e di richiedere l'inclusione di supplementi, tasse e imposte all'articolo 24.

Emendamento 6

Articolo 2, punto (24 bis) (nuovo)

 

(24 bis) "l'accordo di locazione senza equipaggio (dry lease)" è un accordo fra vettori aerei nel quale l'aeromobile è operato a norma del COA del conduttore;

Motivazione

Si propone di inserire la definizione conformemente alle EU-OSP.

Emendamento 7

Articolo 2, punto (24 ter) (nuovo)

 

(24 ter) "accordo di locazione con equipaggio (wet lease)" è un accordo fra vettori aerei ove l'aeromobile è operato in base al COA del locatore;

Motivazione

Si propone di inserire la definizione conformemente alle EU-OSP.

Emendamento 8

Articolo 2, punto 24 quater (nuovo)

 

(24 quater) "Principale centro di attività", il sito della sede centrale e, se esiste, la sede sociale di un vettore aereo della Comunità in uno Stato membro nel cui ambito, verso il quale o partire dal quale il vettore aereo comunitario effettua una parte considerevole delle proprie attività operative.

Motivazione

L'articolo va letto in relazione all'articolo 4, lettera a). Il concetto di "attività operative" è più ampio di quello di "servizi aerei" e include anche le operazioni non concernenti il volo come la gestione e l'ottimizzazione dei turni di lavoro e/o delle risorse umane. L'uso dei termini "servizi aerei" avrebbe l'effetto di escludere dalla portata del presente regolamento vettori aerei comunitari legittimi quali i vettori cargo che operano a livello mondiale, con un numero considerevole di voli al di fuori della Comunità. La modifica dovrebbe applicarsi anche all'emendamento 10 relativo all'articolo 4.


Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 1, comma 1

1. Le imprese non sono ammesse ad effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci nel territorio della Comunità, a meno che non abbiano ottenuto la licenza d'esercizio appropriata.

1. Le imprese con sede nella Comunità non sono ammesse ad effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci nel territorio della Comunità, a meno che non abbiano ottenuto la licenza d'esercizio appropriata.

Motivazione

Occorre specificare che i vettori di paesi terzi non sono esclusi dall'effettuare servizi aerei intracomunitari.

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b)

b) voli locali che non comportano il trasporto tra aeroporti diversi.

b) voli locali che non comportano il trasporto di passeggeri, posta o cargo tra aeroporti diversi.

Motivazione

Occorre specificare che i vettori di paesi terzi non sono esclusi dall'effettuare servizi aerei intracomunitari.

Emendamento 11

Articolo 4, lettera a)

a) abbia la sede principale e, se esiste, la propria sede sociale nella Comunità ed effettui la maggior parte delle sue attività operative nella Comunità;

a) abbia la principale sede di attività commerciale nella Comunità ed effettui la maggior parte dei suoi servizi aerei nell'ambito, verso o dalla Comunità;

Motivazione

Per evitare confusioni il testo deve essere preciso e si devono utilizzare i termini definiti all'articolo 2.

Emendamento 12

Articolo 4, lettera c)

c) ove la licenza sia richiesta all'autorità di uno Stato membro, abbia la sua sede principale e, se esiste, la sua sede sociale in quello Stato membro, svolga una parte considerevole delle sue attività operative in quello Stato membro e, nel caso in cui il certificato di operatore aereo sia rilasciato da un'autorità nazionale, lo stesso Stato membro sia responsabile per la sorveglianza del certificato di operatore aereo;

c) ove la licenza sia richiesta all'autorità di uno Stato membro, abbia la principale sede di attività commerciale in quello Stato membro;

Motivazione

Si propone di semplificare il testo utilizzando il termine definito all'articolo 2 e di eliminare i criteri relativi al COA di cui all'articolo 6.

Emendamento 13

Articolo 4, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) disponga di uno o più aeromobili sia di proprietà sia in base ad un accordo di locazione senza equipaggio;

Motivazione

Il criterio si trova all'articolo 13 della proposta della Commissione, tuttavia essendo questa una condizione per il rilascio di una licenza di esercizio, va inserita all'articolo 4.

Emendamento 14

Articolo 4, lettera d)

d) la sua attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, ovvero la riparazione e manutenzione di aeromobili;

d) la sua attività principale consista nell'effettuare servizi aerei, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, ovvero la riparazione e manutenzione di aeromobili;

Motivazione

Si deve utilizzare il termine definito all'articolo 2.

Emendamento 15

Articolo 4, lettera h bis) (nuova)

 

h bis) sia in grado di dimostrare che dispone di un'adeguata copertura assicurativa che consenta la restituzione degli importi pagati e la copertura dei costi di rimpatrio dei passeggeri nel caso in cui essa non sia in grado di effettuare i voli prenotati a causa di un'insolvenza o della revoca della sua licenza d'esercizio.

Motivazione

È necessario assicurare che, in caso di insolvenza di un vettore aereo, i passeggeri non subiscano altri danni finanziari.

Emendamento 16

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) il suo capitale netto ammonti ad almeno 100.000 euro.

Motivazione

L'importo del capitale netto è un indicatore importante della situazione finanziaria delle compagnie. Quindi ogni vettore aereo deve soddisfare un criterio minimo al proposito.

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 2

2. Ai fini del paragrafo 1, il richiedente presenta un piano economico per almeno i primi tre anni di attività. Il piano economico deve inoltre indicare i legami finanziari esistenti tra il richiedente e qualsiasi altra attività commerciale cui esso partecipi, sia direttamente che attraverso imprese associate. Il richiedente deve inoltre fornire tutte le informazioni pertinenti, in particolare i dati di cui all'allegato I, punto 1.

2. Ai fini del paragrafo 1, il richiedente presenta un piano economico per almeno i primi tre anni di attività. Il piano economico deve inoltre indicare i legami finanziari esistenti tra il richiedente e qualsiasi altra attività commerciale cui esso partecipi, sia direttamente che attraverso imprese associate. Il richiedente deve inoltre fornire tutte le informazioni pertinenti, in particolare i dati di cui all'allegato I, punto 1. Ogni richiedente deve contemplare disposizioni per evitare o alleviare le ripercussioni sociali del fallimento.

Motivazione

La proposta della Commissione non contempla disposizioni relative alle conseguenze sociali negative del fallimento di una compagnia aerea.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 3, comma 1

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai vettori aerei che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOW (peso massimo al decollo) inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 euro o di fornire, a richiesta dell'autorità che rilascia la licenza, le informazioni pertinenti ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai vettori aerei che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOW (peso massimo al decollo) inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 euro o di fornire, a richiesta della competente autorità che rilascia la licenza, le informazioni pertinenti ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2.

Motivazione

La formulazione deve essere conforme alle definizioni.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 2

2. Ogni eventuale modifica del COA di un vettore aereo comunitario deve figurare nella sua licenza di esercizio.

2. Ogni eventuale modifica del COA di un vettore aereo comunitario deve figurare, se del caso, nella sua licenza di esercizio.

Motivazione

Il COA è un documento frequentemente aggiornato in base alle modifiche della flotta di un operatore. Non vi è alcuna necessità di adeguare la licenza di esercizio dopo qualsiasi modifica del COA.

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Quando il COA è rilasciato da un'autorità nazionale, le autorità competenti di quello Stato membro sono responsabili del rilascio, del rifiuto, della revoca o della sospensione del COA e del certificato di operatore di un vettore comunitario.

Motivazione

Occorre chiarire la responsabilità di rilascio e di supervisione del COA e del certificato di operatore

Emendamento 21

Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

L'autorità competente per il rilascio delle licenze vigila attentamente sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo e, in ogni caso, riesamina l'osservanza di tali prescrizioni due anni dopo il rilascio di una nuova licenza d'esercizio, qualora si sospetti un potenziale problema oppure su richiesta della Commissione.

L'autorità competente per il rilascio delle licenze vigila attentamente sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo e, in ogni caso, riesamina l'osservanza di tali prescrizioni nei seguenti casi:

a) due anni dopo il rilascio di una nuova licenza d'esercizio, o

b) qualora si sospetti un potenziale problema, oppure

c) su richiesta della Commissione.

Motivazione

Va chiarito che l'osservanza deve essere riesaminata in ognuno dei tre casi suddetti.

Emendamento 22

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

b) abbia sospeso l'attività per oltre tre mesi.

b) abbia sospeso l'attività per oltre sei mesi.

Motivazione

Il termine di sei mesi in caso di sospensione dell'attività si è rivelato adeguato in pratica e andrebbe quindi mantenuto.

Emendamento 23

Articolo 8, paragrafo 5, lettera a)

a) in anticipo i programmi relativi a mutamenti sostanziali della portata della loro attività;

a) in anticipo i programmi relativi all'attivazione di un nuovo servizio di linea o non di linea verso un continente o una regione del mondo che non erano precedentemente serviti, cambiamenti del tipo o numero di aeromobili utilizzati o a mutamenti sostanziali della portata della loro attività;

Motivazione

L'attuale versione del regolamento n. 2407/92 specifica più chiaramente i casi in cui occorre notificare le competenti autorità abilitanti. Pertanto il suo testo dovrebbe essere mantenuto.

Emendamento 24

Articolo 8, paragrafo 8, comma 1

8. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano ai vettori aerei che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOW (peso massimo al decollo) inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 euro o di fornire, a richiesta dell'autorità che rilascia la licenza, le informazioni pertinenti ai fini del paragrafo 9 (2).

8. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano ai vettori aerei che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOW (peso massimo al decollo) inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 euro o di fornire, a richiesta della competente autorità che rilascia la licenza, le informazioni pertinenti ai fini del paragrafo 9 (2).

Motivazione

La formulazione deve essere conforme alle definizioni.

Emendamento 25

Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. L'autorità competente per il rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza d'esercizio qualora giunga alla conclusione che il vettore aereo comunitario non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi.

1. L'autorità competente per il rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza d'esercizio qualora nutra il fondato sospetto che il vettore aereo comunitario non sia più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi.

Motivazione

L'espressione "qualora (l'autorità competente) giunga alla conclusione" non è sostenibile dal punto di vista giuridico. Sono necessari invece punti di riferimento più oggettivi e applicabili, che sono normalmente disponibili nel caso in cui esista un fondato sospetto.

Emendamento 26

Articolo 9, paragrafo 1, comma 2

L'autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare una licenza provvisoria di durata non superiore a 12 mesi in attesa della ristrutturazione finanziaria del vettore aereo comunitario, purché tale licenza temporanea rifletta ogni eventuale modifica della COA e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro tale periodo di tempo.

L'autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare una licenza provvisoria di durata non superiore a 12 mesi in attesa della ristrutturazione finanziaria del vettore aereo comunitario, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e tale licenza temporanea rifletta ogni eventuale modifica della COA e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro tale periodo di tempo.

Motivazione

L'osservanza dei regolamenti di sicurezza dovrebbe rappresentare una delle condizioni esplicite necessarie per la concessione di una licenza temporanea.

Emendamento 27

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

Qualora sussistano chiari segnali dell'esistenza di problemi di natura finanziaria oppure qualora siano in corso procedimenti per insolvenza o di natura analoga nei confronti di un vettore aereo a cui abbia rilasciato una licenza, l'autorità competente per il rilascio delle licenze procede senza indugio a una valutazione approfondita della situazione finanziaria e sulla base dei risultati riesamina la conformità della licenza d'esercizio alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un periodo di tre mesi.

Qualora sussistano chiari segnali dell'esistenza di problemi di natura finanziaria oppure qualora siano in corso procedimenti per insolvenza o di natura analoga nei confronti di un vettore aereo comunitario a cui abbia rilasciato una licenza, l'autorità competente per il rilascio delle licenze procede senza indugio a una valutazione approfondita della situazione finanziaria e sulla base dei risultati riesamina la conformità della licenza d'esercizio alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un periodo di tre mesi.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 28

Articolo 9, paragrafo 3, comma 3

L'autorità competente per il rilascio delle licenze informa la Commissione della mancata trasmissione dei bilanci certificati da parte del vettore aereo entro il termine di sei mesi, nonché delle azioni che essa adotta di conseguenza.

L'autorità competente per il rilascio delle licenze informa la Commissione della mancata trasmissione dei bilanci certificati da parte del vettore aereo comunitario entro il termine di sei mesi, nonché delle azioni che essa adotta di conseguenza.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 29

Articolo 12, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo comunitario sono immatricolati nel registro nazionale dello Stato membro che rilascia la licenza d'esercizio o nella Comunità.

1. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo comunitario sono immatricolati nella Comunità. Lo Stato membro, la cui competente autorità che rilascia la licenza è responsabile per la concessione della licenza operativa del vettore aereo comunitario, può chiedere che detto vettore aereo sia registrato nel proprio registro nazionale.

Motivazione

La proposta della Commissione può causare problemi di sicurezza. Essa infatti può frammentare il controllo di sicurezza e confondere il principio di responsabilità. È importante che gli Stati membri possano continuare a chiedere che i propri operatori in possesso di licenza iscrivano il proprio aereo sul registro nazionale.

Emendamento 30

Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Ai fini della concessione o del mantenimento della licenza d'esercizio non deve essere prescritta come condizione la proprietà di aeromobili.

soppresso

Motivazione

Poiché si tratta di una condizione per la concessione di una licenza operativa essa deve essere spostata all'articolo 4.

Emendamento 31

Articolo 13, paragrafo 2, comma 1

2. L'autorità competente per il rilascio delle licenze può accordare deroghe alla prescrizione di immatricolazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, nel caso di contratti di locazione di breve durata atti a soddisfare esigenze temporanee di un vettore aereo comunitario oppure in circostanze eccezionali. Le deroghe accordate ai vettori aerei comunitari per soddisfare esigenze temporanee oppure in circostanze eccezionali non avranno in alcun caso una durata superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta per un secondo periodo massimo non consecutivo di altri sei mesi.

2. L'autorità competente per il rilascio delle licenze può accordare deroghe alla prescrizione di immatricolazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, nel caso di contratti di locazione wet di breve durata atti a soddisfare esigenze temporanee di un vettore aereo comunitario oppure in circostanze eccezionali purché:

a)il vettore comunitario possa giustificare detta locazione in base ad esigenze eccezionali, nel qual caso una deroga può essere concessa per un periodo massimo di sette mesi, che, in circostanze eccezionali può essere rinnovata una volta sola per un secondo periodo per un massimo di sette mesi; o

 

b) il vettore comunitario dimostri che la locazione è necessaria per soddisfare esigenze di capacità stagionale, che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante locazione di un aereo immatricolato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, nel qual caso la deroga può essere concessa per un periodo massimo di sette mesi, che può essere rinnovato; o

 

c) il vettore comunitario dimostri che la locazione è necessaria per superare difficoltà operative impreviste, quali problemi tecnici, e non è ragionevole procedere alla locazione di un aereo immatricolato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, nel qual caso la deroga è di durata limitata per il tempo strettamente necessario a superare le difficoltà.

Emendamento 32

Articolo 13, paragrafo 2, comma 2

2. Nel caso di utilizzazione di un aeromobile con equipaggio (wet lease), tali dereghe sono soggette all'esistenza di un accordo valido che preveda la reciprocità in materia di wet lease tra lo Stato membro interessato o la Comunità e il paese terzo di immatricolazione dell'aeromobile oggetto del contratto di utilizzazione.

2. L'autorizzazione di tali deroghe è subordinata all'esistenza di un accordo valido che preveda la reciprocità in materia di wet lease tra lo Stato membro interessato o la Comunità e il paese terzo di immatricolazione dell'aeromobile oggetto del contratto di utilizzazione.

Motivazione

I timori espressi dalla Commissione in merito alle norme sociali e di sicurezza riguardano solo il settore del "wet lease". La durata di sette anziché sei mesi corrisponde alle stagioni IATA (7 e 5 mesi).

Emendamento 33

Articolo 13, paragrafo 4

4. L'autorità competente per il rilascio delle licenze approva i contratti di locazione con equipaggio stipulati da un vettore aereo a cui ha rilasciato una licenza d'esercizio solo se essa ha stabilito e dichiarato per iscritto al vettore aereo in questione che sono rispettate le norme di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel diritto comunitario pertinente.

4. L'autorità competente per il rilascio delle licenze approva i contratti di locazione con o senza equipaggio stipulati da un vettore aereo a cui ha rilasciato una licenza d'esercizio solo se essa ha stabilito e dichiarato per iscritto al vettore aereo in questione che sono rispettate tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel diritto comunitario pertinente.

Motivazione

Gli standard di sicurezza non sono importanti solo nel caso di wet leasing ma anche in caso di dry leasing.

Emendamento 34

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Articolo 14 bis

Diritti di difesa

 

La competente autorità che rilascia le licenze e la Commissione garantiscono che al momento di adottare una decisione volta a sospendere o revocare la licenza operativa di un vettore aereo comunitario, a quest'ultimo sia data la possibilità di essere ascoltato, tenendo conto che in alcuni casi è necessaria la procedura di urgenza.

Motivazione

Le linee aeree che non sono ritenute finanziariamente valide devono avere il diritto di essere ascoltate prima che le loro attività subiscano un danno irreversibile.

Emendamento 35

Articolo 14 ter (nuovo)

 

Articolo 14 ter

Legislazione sociale

 

Per quanto riguarda i dipendenti di un vettore aereo comunitario che effettua servizi aerei da una base operativa al di fuori del territorio dello Stato membro nel quale lo stesso vettore aereo comunitario ha la principale sede di attività commerciale, gli Stati membri garantiscono l'opportuna applicazione della legislazione sociale nazionale e comunitaria.

Motivazione

Le attività svolte a partire da basi ubicate in paesi diversi dal paese di origine hanno già creato problemi per la determinazione della legislazione applicabile agli equipaggi impiegati. Per risolvere il problema in parola occorre introdurre una disposizione chiara.

Emendamento 36

Articolo 15, paragrafo 5

5. In deroga alle disposizioni contenute negli accordi bilaterali fra Stati membri, e fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza, gli Stati membri interessati consentono ai vettori aerei comunitari di combinare servizi aerei e di stipulare accordi di code sharing sui servizi aerei verso, da e via qualsiasi aeroporto del loro territorio da o verso qualsiasi punto nei paesi terzi.

5. In deroga alle disposizioni contenute negli accordi bilaterali fra Stati membri, e fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza e le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli Stati membri interessati consentono ai vettori aerei comunitari di combinare servizi aerei e di stipulare, con qualsiasi vettore aereo, accordi di code sharing sui servizi aerei verso, da e via qualsiasi aeroporto del loro territorio da o verso qualsiasi punto nei paesi terzi.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a specificare che la liberalizzazione sarà applicata esclusivamente all'interno dell'UE e ai vettori aerei comunitari, senza modificare gli accordi bilaterali esistenti con i paesi terzi. I vettori aerei dei paesi terzi verranno autorizzati solamente se godono dei diritti inerenti agli accordi sui servizi aerei, al fine di rispettare il principio di reciprocità.

Emendamento 37

Articolo 16, paragrafo 1, comma 1

1. Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto regionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.

1. Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.

Motivazione

Poiché il fine dichiarato di un onere di servizio pubblico consiste nel fornire servizi su una rotta "considerata vitale per lo sviluppo economico della regione", qualsiasi aeroporto che serva una regione che necessita di sviluppo economico deve essere ritenuto adatto ad una rotta di servizio pubblico. Qualsiasi definizione di "aeroporto regionale" ai fini degli oneri di servizio pubblico includerebbe alcuni aeroporti in regioni economicamente sane ed escluderebbe taluni aeroporti e regioni che necessitano di sostegno economico e sociale.

Pertanto il termine "aeroporto regionale" dovrebbe essere evitato. Inoltre è molto importante includere aeroporti che servano regioni che presentano esigenze sociali.

Emendamento 38

Articolo 16, paragrafo 6, comma 1

6. Allorché desidera imporre un onere di servizio pubblico, lo Stato membro trasmette alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai vettori aerei che effettuano il collegamento in questione il testo completo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista.

6. Allorché desidera imporre un onere di servizio pubblico, lo Stato membro trasmette alla Commissione, agli altri Stati membri interessati, agli aeroporti interessati e ai vettori aerei che effettuano il collegamento in questione il testo completo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista.

Motivazione

L'imposizione di oneri di servizio pubblico non riguarda solo i vettori aerei ma anche gli aeroporti. Quest'ultimi dovrebbero pertanto disporre degli stessi diritti in materia di consultazione.

Emendamento 39

Articolo 19, paragrafo 2, comma 1

2. Uno Stato membro può, previa consultazione dei vettori aerei interessati, regolamentare, senza discriminazioni tra le destinazioni all'interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che rispettano le seguenti condizioni:

2. Uno Stato membro può, previa consultazione dei vettori aerei e degli aeroporti interessati, regolamentare, senza discriminazioni tra le destinazioni all'interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che rispettano le seguenti condizioni:

Motivazione

L'imposizione di obblighi di servizio pubblico non riguarda solo i vettori aerei ma anche gli aeroporti. Quest'ultimi dovrebbero pertanto disporre degli stessi diritti in materia di consultazione.

Emendamento 40

Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

a) servono la stessa città o la stessa conurbazione;

a) servono la stessa città o una conurbazione in cui siano tutti situati;

Or. en

Motivazione

Per maggiore chiarezza. Alternativamente si potrebbe indicare la durata del tragitto con i mezzi di trasporto pubblici.

Emendamento 41

Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)

b) sono serviti da un'adeguata infrastruttura dei trasporti; e

b) sono serviti da un'adeguata infrastruttura dei trasporti, in modo da rendere possibile giungere all'aeroporto con mezzi di trasporto pubblico in meno di un'ora; e

Motivazione

Il testo della Commissione va formulato in modo più chiaro e concreto per evitare un'eccessiva estensione della distribuzione del traffico.

Emendamento 42

Articolo 19, paragrafo 2, lettera c)

c) sono collegati alla città o alla conurbazione che devono servire da servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti.

c) sono collegati l'uno all'altro e alla città o alla conurbazione che devono servire da servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti.

Motivazione

Per maggiore chiarezza. Alternativamente si potrebbe indicare la durata del tragitto con i mezzi di trasporto pubblici.

Emendamento 43

Articolo 21, alinea

Fatto salvo l'articolo 23, il presente capitolo non si applica:

Fatti salvi gli articoli 23 e 24, il presente capitolo non si applica:

Motivazione

Anche i vettori aerei dei paesi terzi e i servizi derivanti dagli oneri di servizio pubblico dovrebbero essere soggetti alle norme sulla trasparenza dei prezzi.

Emendamento 44

Articolo 23

Articolo 23

 

Leadership di prezzo

 

Fatti salvi gli accordi conclusi dalla Comunità con un paese terzo, per i servizi aerei tra aeroporti comunitari solo i vettori aerei comunitari sono autorizzati a introdurre nuovi prodotti o tariffe aeree ridotte rispetto a quelle esistenti per prodotti identici.

soppresso

Motivazione

Non è più necessario il criterio della leadership di prezzo in quanto anacronistico.

Emendamento 45

Articolo 24, paragrafo -1 (nuovo)

 

-1. Il presente articolo si applica ai voli in partenza da un aeroporto sito sul territorio di uno Stato membro e ai voli effettuati da un vettore comunitario in partenza da un aeroporto sito in un paese terzo verso un aeroporto sito sul territorio di uno Stato membro, a meno che i vettori aerei siano soggetti agli stessi obblighi nel paese terzo in parola.

Motivazione

Le disposizioni sull'informazione e sulla non discriminazione nella fissazione del prezzo hanno come obiettivo la tutela dei passeggeri. Estendere il campo di applicazione di dette disposizioni ne garantirebbe una più efficace applicazione.

Emendamento 46

Articolo 24, paragrafo 1

1. I vettori aerei che operano all'interno della Comunità forniscono al pubblico, informazioni complete circa le tariffe aeree praticate e le condizioni ad esse relative.

1. I vettori aerei che operano all'interno della Comunità forniscono al pubblico informazioni complete circa le tariffe aeree praticate conformemente all'articolo 2, paragrafi 19 e 20 e le condizioni ad esse relative, e circa tutte le imposte applicabili, gli oneri non evitabili, le sovrattasse e le tasse da esse imposte a beneficio di terzi.

 

Le tariffe aeree pubblicate in qualsiasi forma, anche su Internet, rivolte direttamente o indirettamente ai viaggiatori includono tutte le imposte applicabili, gli oneri non evitabili, le sovrattasse, le tasse noti al momento della pubblicazione. Le tariffe aeree non incorporano costi che non sono effettivamente sostenuti dai vettori aerei.

 

I supplementi di prezzi opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base di "opt-in". Accordi impliciti di accettare i supplementi in parola sono nulli.

 

Tutti i costi che non sono parte della tariffa aerea e che non sono riscossi da vettori aerei che operano all'interno della Comunità devono essere esaurientemente pubblicizzati dal "venditore di biglietti" ai sensi del disposto dell'articolo 2, lettera d) del regolamento 2111/2005.

Emendamento 47

Articolo 24, paragrafo 2

2. I vettori aerei fissano le tariffe aeree senza operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del passeggero o sul luogo di stabilimento dell'agente di viaggio all'interno della Comunità.

2. I vettori aerei consentono l'accesso alle tariffe aeree senza operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del passeggero o sul luogo di stabilimento dell'agente di viaggio all'interno della Comunità.

 

Un vettore aereo non può imporre norme sui passeggeri e sulle agenzie di viaggio che servano in pratica a limitarne l'accesso libero e paritario alle tariffe aeree.

Motivazione

La segmentazione dei prezzi dovrebbe essere possibile ma va garantito l'accesso senza discriminazioni alle tariffe aeree.

La presente formulazione non sarebbe sufficiente a impedire tutti i possibili casi di discriminazione in base al luogo di residenza dei passeggeri.

Emendamento 48

Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, i vettori aerei indicano le tariffe aeree praticate e le condizioni ad esse relative, nonché tutte le tasse, le imposte e i diritti applicabili riscossi a favore di terzi, basandosi sulle seguenti categorie:

 

- tasse e altre imposte e prelievi statali

 

- tasse relative al controllo del traffico aereo

 

- tasse, prelievi, diritti e altri costi a favore delle compagnie aeree

 

- tasse, prelievi, diritti e altri costi a favore dei gestori degli aeroporti.

Motivazione

Il prezzo finale a carico del consumatore comprende in determinati casi anche fattori di costo che non possono essere controllati e indicati dal vettore aereo (spese d'intermediazione per l'emissione dei biglietti, ecc.). Pertanto l'obbligo di informazione a carico dei vettori aerei deve riguardare unicamente i costi da loro imposti.

Inoltre il regolamento dovrebbe precisare in base a quali categorie deve avvenire la ripartizione dei diversi fattori di costo.

Emendamento 49

Articolo 24, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Al consumatore viene indicata una ripartizione dettagliata di eventuali tasse, diritti ed oneri aggiunti al prezzo del biglietto.

Motivazione

I passeggeri aerei devono essere trattati come gli altri consumatori e quindi avere diritto ad informazioni chiare ed esaurienti sul prezzo finale da pagare. Occorre contemplare in particolar modo le prenotazioni su Internet, in quanto rappresentano spesso l'unico modo per prenotare biglietti con i vettori a basso costo.

Emendamento 50

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Articolo 24 bis

Trasparenza dei costi

 

 

Qualora il prezzo di un biglietto aereo comprenda i costi della sicurezza in aeroporto o a bordo, tali costi sono riportati in modo distinto sul biglietto o sono indicati in altro modo ai passeggeri. Le tasse per la sicurezza, siano esse prelevate dagli Stati membri o dai vettori aerei o da altri soggetti, sono trasparenti e sono impiegate esclusivamente per sostenere i costi della sicurezza in aeroporto o a bordo dell'aeromobile.

Motivazione

I costi connessi alla sicurezza stanno aumentando e il consumatore ha il diritto di sapere a quanto ammontano e qual è il loro impiego.

Emendamento 51

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Articolo 24 bis
Sanzioni

 

Gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle norme fissate nel presente capitolo e prescrivono le sanzioni per le loro violazioni. Dette sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Il documento della Commissione non prevede nessuna sanzione in caso di mancata applicazione delle regole sui prezzi.

Emendamento 52

Articolo 26, paragrafo 1

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione del presente regolamento.

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione e nel monitoraggio del presente regolamento.

Motivazione

È necessario un monitoraggio costante, con la partecipazione di tutte le parti interessate, ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori.

Emendamento 53

Allegato II

ANNEX II

Definizione di aeroporti regionali ai fini dell'articolo 16

Sono considerati aeroporti regionali tutti gli aeroporti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

a) il volume di traffico annuale non supera i 900 000 passeggeri all'anno;

b) il volume di traffico annuale non supera le 50 000 tonnellate di merci all'anno;

c) l'aeroporto è situato su un'isola di uno Stato membro;

soppresso

Motivazione

Qualsiasi definizione di "aeroporto regionale" ai fini degli oneri di servizio pubblico includerebbe alcuni aeroporti in regioni economicamente sane ed escluderebbe taluni aeroporti in regioni che hanno esigenze di sostegno economico e sociale. Gli oneri di servizio pubblico sono giustificati soltanto per gli aeroporti che servono regioni con esigenze sociali o economiche. Pertanto la presente definizione deve essere soppressa.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il terzo pacchetto aereo – costituito dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92, 2408/92 e 2409/92 – rappresenta la fase finale della liberalizzazione del trasporto aereo. Le misure sono state adottate progressivamente dal gennaio 1993, allorché i regolamenti sono entrati in vigore, fino all'aprile 1997, quando il cabotaggio è stato liberalizzato nella Comunità.

Il regolamento (CEE) n. 2407/92 stabilisce le norme applicabili in tutti gli Stati membri per il rilascio e il ritiro delle licenze ai vettori aerei, introducendo quindi il concetto di vettore comunitario senza discriminazioni all'interno della Comunità. Inoltre, prevede le condizioni specifiche in base alle quali i vettori aerei comunitari possono noleggiare velivoli registrati al di fuori del territorio comunitario.

Il regolamento (CEE) n. 2408/92 stabilisce il principio fondamentale del libero accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte aeree intracomunitarie e definisce le norme relative alle eventuali deroghe a tale principio, in particolare per quanto concerne gli oneri di servizio pubblico e le situazioni che creano gravi problemi di congestione o ambientali. Il regolamento contiene altresì dei criteri per la definizione di un "sistema aeroportuale" e per la distribuzione del traffico fra i diversi aeroporti nell'ambito dello stesso sistema.

Il regolamento (CEE) n. 2409/92 liberalizza le tariffe aeree, ponendo nel contempo in essere una procedura che consente agli Stati membri sia di evitare tariffe eccessivamente elevate, svantaggiose per gli utenti, sia di bloccare qualsivoglia spirale al ribasso, che potrebbe compromettere l'equilibrio finanziario di tutti i vettori.

A seguito dell'introduzione del terzo pacchetto, in Europa è stato osservato uno sviluppo senza precedenti del trasporto aereo, i vecchi monopoli sono stati eliminati, è stato introdotto il cabotaggio intracomunitario e si è instaurata la concorrenza, soprattutto in materia tariffaria, a vantaggio dei consumatori. Si è assistito alla trasformazione del trasporto aereo europeo da mercato altamente regolamentato, basato su accordi bilaterali, a mercato unico altamente competitivo.

Tuttavia, dopo diversi anni di applicazione delle misure previste dal terzo pacchetto, è ormai chiaro che alcune di esse sono ormai obsolete, mentre altre vengono scarsamente applicate o necessitano di essere chiarite, riviste o eliminate.

2. Contenuto della proposta

La presente proposta è volta a integrare e modificare i tre succitati regolamenti in vigore. La rifusione del terzo pacchetto mira a semplificare la normativa, a eliminarne le parti obsolete, ma nel contempo introduce, in taluni casi, requisiti più rigorosi.

L'articolo 4 del regolamento prevede nuovi aspetti relativi alla determinazione dell'autorità competente per il rilascio delle licenze d'esercizio. L'elemento determinante non è più il principale centro di attività del vettore aereo, ma la sede sociale e il luogo in cui la linea aerea svolge una parte considerevole delle sue attività operative e nella quale viene controllato il certificato di operatore aereo.

L'articolo 5 del regolamento introduce condizioni finanziarie più rigorose per la concessione delle licenze d'esercizio, mentre l'articolo 8 aumenta i requisiti per la validità di tali licenze. Inoltre, il regolamento stabilisce che l'autorità competente per il rilascio delle licenze debba rivedere, in taluni casi, la conformità ai requisiti.

Il regolamento prevede altresì che qualsiasi modifica del certificato di operatore aereo sia riportata sulla licenza d'esercizio (articolo 6).

L'articolo 9 della proposta stabilisce che l'autorità competente per il rilascio delle licenze debba sospendere o revocare la licenza d'esercizio qualora non ritenga più che il vettore aereo sia in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi.

L'articolo 13 del regolamento concerne il contratto di locazione (leasing) e introduce una nuova disposizione in merito alla durata di qualsiasi tipo di locazione (con o senza equipaggio), che non dovrà in alcun caso avere una durata superiore a sei mesi. Ai vettori aerei sarà consentito rinnovare la locazione di velivoli registrati in paesi terzi per un secondo periodo massimo non consecutivo di altri sei mesi. In caso di locazione con equipaggio sarà altresì necessario un accordo che preveda la reciprocità.

L'articolo 14 della proposta stabilisce che la Commissione esamina l'osservanza delle prescrizioni del regolamento e, se necessario, decide in merito alla sospensione o alla revoca di una licenza d'esercizio.

L'articolo 15 del regolamento concerne i servizi aerei intracomunitari e il sorvolo. Viene eliminata qualsiasi restrizione alla libertà dei vettori aerei comunitari di fornire servizi aerei all'interno della UE prevista da accordi bilaterali tra gli Stati membri. Ai vettori aerei comunitari sarà consentito combinare servizi aerei o stipulare accordi di code sharing relativamente ai servizi aerei verso, da e via qualsiasi aeroporto del loro territorio da o verso qualsiasi punto nei paesi terzi.

Per contro, il regolamento stabilisce che i diritti di traffico all'intero della UE dei vettori di paesi terzi saranno soggetti a un accordo concluso dalla Comunità con il paese terzo in questione, fatti salvi eventuali accordi bilaterali già esistenti. Ai vettori aerei dei paesi terzi non sarà consentito il transito attraverso il territorio della Comunità ad eccezione del caso in cui il paese terzo interessato sia parte contraente dell'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali o abbia concluso un accordo in tal senso con la Comunità, fatti salvi eventuali accordi bilaterali già esistenti.

Gli articoli 16, 17 e 18 riguardano gli oneri di servizio pubblico (OSP). Il regolamento stabilisce che tali oneri possano essere imposti su una rotta verso un aeroporto regionale e fornisce una chiara definizione di aeroporto regionale. Il periodo di concessione viene aumentato da tre a quattro anni. Le norme che regolamentano gli obblighi di informazione e pubblicazione sono stati chiariti e semplificati. Inoltre, il regolamento introduce una procedura di emergenza al fine di gestire le interruzioni del servizio sui collegamenti soggetti a OSP. In base a un nuovo elemento introdotto nel regolamento, la Commissione potrà ora richiedere agli Stati membri di fornire diverse analisi al fine di giustificare la necessità degli OSP.

In merito alla distribuzione del traffico, l'articolo 19 della proposta introduce una procedura unica in sostituzione dell'attuale procedura in due fasi. Gli Stati membri possono regolamentare la distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti solo previa approvazione della Commissione. L'espressione "sistema aeroportuale" non viene più utilizzata. Il regolamento specifica la definizione di conurbazione.

Gli articoli 21-24 del regolamento concernono la trasparenza dei prezzi e la discriminazione. Allo scopo di evitare la pratica attualmente in uso presso alcuni vettori aerei, che consiste nel pubblicare le tariffe aeree non comprensive di tasse e imposte, il regolamento stabilisce che le tariffe aeree dovranno includere tutte le tasse, le imposte e i diritti applicabili. Inoltre, il pubblico dovrà essere informato in merito alle tariffe aeree e alle relative condizioni. La proposta stabilisce l'obbligo per i vettori aerei di fissare tariffe aeree senza alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o il luogo di residenza del passeggero o sul luogo di stabilimento dell'agente di viaggio nell'ambito della Comunità.

3. Osservazioni del relatore

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia ragionevole e condivide la necessità e l'obiettivo della rifusione. Tuttavia, a suo giudizio, alcuni aspetti rilevanti dovranno essere modificati.

Contratto di locazione (leasing)

Al momento, gli Stati membri attuano pratiche diverse in materia di locazione. Ciò potrebbe produrre una distorsione del mercato e creare problemi a livello sociale e di sicurezza. Per questo motivo, dovranno essere indiscutibilmente introdotti nuovi requisiti comuni. Tuttavia, le norme proposte nell'articolo 13 si spingono troppo oltre e non prendono in considerazione le caratteristiche di alcune compagnie aeree, soprattutto la stagionalità. È dunque auspicabile trovare un equilibrio ragionevole di interessi tra le preoccupazioni di carattere sociale e di sicurezza, da un lato, e il regolare funzionamento delle compagnie aeree, dall'altro. Per questa ragione, si propone di elevare la durata massima del noleggio a sette mesi e di non limitarne la frequenza.

Trasparenza dei prezzi

Il relatore sostiene l'obiettivo della Commissione di porre fine alla pratica attuata dalle compagnie aeree di pubblicare tariffe aeree non comprensive di diritti, tasse, oneri e supplementi. Tuttavia, egli ritiene che l'obbligo di pubblicare tariffe aeree comprensive di tasse vada espresso in maniera più esplicita. Inoltre, si propone di estendere il campo di applicazione di tali disposizioni, al fine di garantire un'attuazione più efficace della trasparenza dei prezzi.

Aspetti sociali

L'utilizzo di basi diverse dal paese di origine ha creato problemi relativamente alla determinazione del diritto del lavoro applicabile. Al fine di risolvere tale problema, si propone di introdurre una disposizione esplicita al riguardo.

Protezione dei passeggeri

La proposta della Commissione non prevede alcun meccanismo efficace per garantire che i passeggeri non debbano sopportare conseguenze pregiudizievoli in caso di fallimento delle compagnie aeree, come i mancati rimborsi per trasporti non effettuati o le soste forzate all'estero. Il relatore ritiene che il regolamento debba includere delle disposizioni volte a tutelare i passeggeri.

Onere di servizio pubblico e aeroporto regionale

Il relatore ritiene che qualsiasi definizione di "aeroporto regionale" ai fini degli oneri di servizio pubblico dovrà comprendere alcuni aeroporti siti in regioni economicamente vitali ed escludere alcuni aeroporti in regioni che richiedono un sostegno economico o sociale. Poiché gli OSP sono ammessi soltanto per gli aeroporti che servono regioni con necessità a livello economico o sociale, la definizione di aeroporto regionale dovrebbe essere eliminata.

Oltre ai suddetti punti chiave, dovranno essere chiarite diverse definizioni e condizioni, al fine di evitare malintesi e applicazioni divergenti.

Servizi aerei intracomunitari

Diversamente da quanto affermato a proposito dei suddetti argomenti, in merito ai quali sono state suggerite diverse modifiche, il relatore è fermamente convinto che, nel caso dei servizi aerei intracomunitari, sia opportuno sostenere l'ampliamento delle competenze della Commissione. I diritti di prima e quinta libertà potranno essere negoziati con maggiore efficacia dalla Commissione rispetto ai singoli Stati membri, come dimostrato altresì dall'accordo con la Russia concernente i diritti di sorvolo in Siberia. Il relatore non condivide i dubbi espressi da alcune delle parti interessate in merito alla sussidiarietà. Per questo motivo, suggerisce di accettare l'articolo 15 così come proposto dalla Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità (rifusione)

Riferimenti

COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.7.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

5.9.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

5.9.2006

ENVI

5.9.2006

IMCO

5.9.2006

 

Pareri non espressi

       Decisione

EMPL

12.9.2006

ENVI

14.9.2006

IMCO

4.10.2006

 

Relatore(i)

       Nomina

Arūnas Degutis

13.9.2006

 

 

Esame in commissione

19.12.2006

28.2.2007

10.4.2007

 

Approvazione

8.5.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pedro Guerreiro, Antonio López-Istúriz White, Salvatore Tatarella, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Árpád Duka-Zólyomi, Den Dover, Béla Glattfelder