RELAZIONE sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo
14.5.2007 - (2006/2184(INI))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Hubert Pirker
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 63, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea,
– vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento della revoca dello status di rifugiato[1],
– vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[2],
– visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo[3],
– vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[4],
– visto il programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004,
– vista la propria posizione sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, del 27 settembre 2005[5],
– vista la comunicazione della Commissione "sul rafforzamento della cooperazione pratica, nuove strutture, nuovi approcci: migliorare la qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo" (COM(2006)0067),
– vista la comunicazione della Commissione per adattare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia per una tutela giurisdizionale più effettiva (COM(2006)0346),
– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0182/2007),
A. ricordando che, con l'adozione dei quattro strumenti previsti dall'articolo 63, paragrafo 1 del trattato CE, si è conclusa la prima fase dell'introduzione del regime comune in materia d'asilo; che esistono difficoltà, sia politiche sia tecniche, da superare per pervenire alla seconda fase del regime che ha l'obiettivo di instaurare una procedura comune in materia d'asilo e uno status uniforme per le persone che hanno diritto all'asilo o ad una protezione sussidiaria e che è auspicabile che la scadenza prevista, nella fattispecie il 2010, potrà essere rispettata,
B. considerando che ha già dato il proprio sostegno alla definizione di "rifugiato" quando è apparsa nella direttiva del Consiglio 2004/83/CE e che tale definizione è quindi valida anche per quanto riguarda la presente relazione,
C. considerando che, quando si tratta di applicare norme comuni, l'adozione di direttive costituisce solo una prima tappa e che questa fase deve essere necessariamente seguita da una trasposizione adeguata in tutti gli Stati membri delle disposizioni adottate a livello comunitario; che il controllo di questa trasposizione da parte della Commissione ha un'importanza fondamentale e che devono quindi essere messe a disposizione risorse adeguate per svolgere tale compito,
D. considerando che gli strumenti adottati finora in materia di asilo hanno unicamente stabilito norme minime, e tenendo presente che si deve superare la tendenza ad accettare un minimo comune denominatore onde evitare un livellamento verso il basso che porti a una diminuzione della protezione e della qualità dell'accoglienza, delle procedure e della protezione,
E. ricordando che nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a mettere a punto strutture adeguate comprendenti i servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo per agevolare la cooperazione concreta e che il rafforzamento di tale cooperazione concreta nonché degli scambi di informazioni e dettagli sulle migliori prassi tra Stati membri costituisce un importante strumento per conseguire l'obiettivo di una procedura comune di asilo e uno status uniforme,
F. considerando che il rafforzamento della fiducia reciproca è uno degli elementi fondamentali della creazione di un regime comune in materia di asilo e che una cooperazione concreta e regolare tra i diversi livelli amministrativi degli Stati membri incaricati degli stessi compiti, condotta in modo trasparente con funzioni informative adeguate, comprese informazioni al Parlamento europeo, costituisce il migliore strumento per instaurare tale fiducia; che il rafforzamento della fiducia reciproca è necessario per garantire la qualità e rafforzare altresì la fiducia dell'opinione pubblica nella gestione dell'asilo, rendendo così il processo meno controverso e più efficace,
G. considerando che un'efficace attuazione della politica in materia d'asilo presuppone il perseguimento di vari obiettivi complementari come il miglioramento della qualità del processo decisionale, il trattamento rapido e sicuro delle richieste di protezione nonché l'organizzazione di campagne d'informazione nei paesi di origine e transito che illustrino le possibilità d'immigrazione legale, le modalità di acquisizione dello status di rifugiato o della protezione umanitaria, i pericoli connessi al traffico di esseri umani, in particolare donne e minori non accompagnati, e le conseguenze sia di un'immigrazione illegale che del rifiuto dello status di rifugiato,
H. considerando che, al fine di migliorare la qualità del trattamento delle domande di asilo e di ridurre così i procedimenti giudiziari e i ritardi procedurali, può essere utile ricorrere al sostegno di organizzazioni specializzate quali l'UNHCR, che ha messo a punto un metodo per aiutare le autorità a migliorare la qualità dei loro processi decisionali (Quality Initiative),
I. considerando che, come ha dichiarato il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 27 e 28 aprile 2006, l'instaurazione di una procedura uniforme deve essere incoraggiata per evitare ritardi e fornire un contributo concreto al miglioramento dell'efficacia delle procedure,
J. sottolineando che, nonostante un corpus comune di misure adottate in materia di asilo dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli Stati membri continuano ad adottare a livello nazionale misure o decisioni che hanno implicazioni per gli altri Stati membri, in particolare per quanto concerne la concessione di protezione internazionale,
K. considerando che l'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE prevede la costituzione di un elenco comune minimo di paesi terzi di origine considerati sicuri e che, purtroppo, da una parte tale elenco non è stato ancora messo a punto e, dall'altra, il Consiglio non ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo al momento di adottare la direttiva, ragion per cui è attualmente all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee (Corte di giustizia) un'azione volta all'annullamento della direttiva 2005/85/CE; che tale elenco, che dovrebbe essere adottato in base alla procedura di codecisione, costituirebbe chiaramente un fattore chiave per l'introduzione di un regime comune in materia d'asilo e per decisioni rapide in materia di status; che l'inclusione di un paese in tale elenco non comporta automaticamente che ai richiedenti asilo di tale paese venga di norma rifiutato l'asilo ma piuttosto che, in base alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 concernente lo status di rifugiato, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (Convenzione di Ginevra), si procederà ad una valutazione individuale di ogni singola domanda,
L. deplorando che, per quanto concerne la messa a punto dell'elenco dei paesi terzi sicuri, il Consiglio non abbia ritenuto necessario applicare la procedura di codecisione e considerando che è attesa con interesse la sentenza al riguardo della Corte di giustizia,
M. considerando che gli Stati membri devono poter disporre di informazioni di elevata qualità in merito agli attuali pericoli nei paesi di origine, se intendono garantire procedure affidabili ed eque per assicurare il rispetto dei diritti dei richiedenti asilo,
N. considerando che la violenza e la minaccia di violenze contro le donne rappresentano una violazione del diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e psichica, nonché una grave minaccia alla salute fisica e mentale delle vittime di simili violenze,
O. considerando che, sebbene esistano problemi tecnici e politici che ostacolano la condivisione di informazioni sensibili in merito ai paesi d'origine, in ultima analisi va certo istituita una base dati comune sui paesi d'origine in modo che tutte le persone coinvolte nella procedura possano basarsi sulla stessa informazione quando trattano una domanda individuale,
P. considerando che, per migliorare le procedure decisionali, è necessario innalzare il livello di formazione dei funzionari che prendono tali decisioni,
Q. considerando che la procedura più adeguata a consentire alla Corte di giustizia di garantire l'unità del diritto comunitario è quella della pronuncia in via pregiudiziale prevista all'articolo 234 del trattato CE, e che un elemento essenziale di tale procedura è il principio secondo cui ogni giurisdizione nazionale può rivolgersi alla Corte di giustizia; considerando tuttavia che, a causa della deroga a tale principio introdotta dall'articolo 68 del trattato CE, la Corte di giustizia è purtroppo abilitata a interpretare le disposizioni in materia di asilo solo se la questione le viene sottoposta delle giurisdizioni nazionali di ultima istanza;
1. si compiace degli sforzi compiuti per migliorare la cooperazione pratica nel quadro del regime comune europeo in materia di asilo; ritiene che un miglioramento della qualità delle procedure e delle decisioni sia nell'interesse tanto degli Stati membri che dei richiedenti asilo;
2. ribadisce la necessità di una politica UE comune in materia di asilo che sia proattiva e basata sull'obbligo di ammettere i richiedenti asilo e sul rispetto del principio del non respingimento; ricorda, in tale contesto, il ruolo fondamentale di una forte politica estera e di sicurezza comune, che promuova e salvaguardi la democrazia e i diritti fondamentali;
3. ribadisce fermamente che l'obiettivo ultimo dell'instaurazione di un regime comune in materia d'asilo deve essere quello di garantire un'alta qualità di protezione, di valutazione delle richieste individuali di asilo e delle procedure che portino a decisioni debitamente documentate ed eque; richiama l'attenzione sul fatto che il miglioramento della qualità del processo decisionale deve garantire a quanti necessitano di protezione la possibilità di avere accesso sicuro al territorio dell'UE nonché di vedere le loro richieste debitamente esaminate, come pure garantire un rigoroso rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e di rifugiati, in particolare del principio del non respingimento;
4. condanna l'evidente carenza di risorse a disposizione della Commissione per controllare l'attuazione delle diverse direttive in materia di asilo ed esorta gli Stati membri ad agevolare tale compito della Commissione fornendole sistematicamente una tabella di corrispondenze in cui figuri esattamente quali misure sono state adottate per attuare quali disposizioni delle direttive;
5. invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi per l'introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica per un processo decisionale equo ed efficace, al fine di garantire che lo status di rifugiato sia concesso con la massima rapidità a tutti coloro che ne hanno diritto;
6. rileva che, in relazione alle condizioni e alle modalità per la concessione della protezione internazionale e, in particolare della protezione sussidiaria, continueranno ad esistere differenze tra gli Stati membri e la realtà dell'"asyl-shopping" resterà un problema fino a quando le disposizioni nel settore del diritto d'asilo si fonderanno su norme minime e sul minimo comune denominatore;
7. sottolinea che uno degli obiettivi degli strumenti adottati in materia di asilo è quello di limitare i movimenti detti "secondari"; esorta quindi gli Stati membri ad adoperarsi ora concretamente per realizzare il massimo livello di convergenza tra le loro rispettive politiche in materia di asilo;
8. ritiene che uno dei miglioramenti da apportare al regime UE in materia di asilo dovrebbe consistere, ai fini di una maggiore solidarietà, in una ripartizione più equa dell'onere sostenuto in particolare dagli Stati membri alle frontiere esterne dell'Unione europea e attende già con interesse la valutazione della Commissione sul regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento Dublino II) e qualsiasi proposta questa possa avanzare nel settore;
9. ritiene che occorra vigilare a che i funzionari incaricati della concessione dello status di rifugiato dispongano di una formazione adeguata sulla base di un curriculum europeo, con la possibilità di introdurre qualifiche obbligatorie o un livello obbligatorio di qualifica;
10. chiede di effettuare nei paesi di origine e di transito campagne di informazione che illustrino ai potenziali migranti i rischi dell'immigrazione illegale e le conseguenze in caso di rifiuto dello status di rifugiato nonché le caratteristiche dell'immigrazione legale e la possibilità di chiedere asilo in casi giustificati, come pure i pericoli del traffico di esseri umani, in particolare di donne e minori non accompagnati;
11. chiede che, una volta esperite tutte le possibilità giudiziarie, le misure applicabili alle persone cui non è stato concesso lo status di rifugiato o il cui status di rifugiato è stato revocato, vengano attuate rapidamente ed equamente, nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali delle persone che vanno rimpatriate; chiede inoltre, al riguardo, la messa a punto, quanto più rapida possibile, di una procedura UE di rimpatrio;
12. chiede un’attuazione rapida ed equa delle misure da applicare alle persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato o la protezione umanitaria al fine di favorire condizioni di vita decorose, un’integrazione effettiva nella vita sociale e politica e la partecipazione attiva e condivisa alle scelte della comunità di accoglienza;
13. invita la Commissione a risolvere quanto più rapidamente possibile i problemi tecnici e politici inerenti all'introduzione di una base dati comune contenente informazioni sui paesi di origine; ritiene che una base dati UE dovrebbe operare come sistema aperto, in modo che tutte le persone coinvolte nella procedura possano basarsi sulle stesse informazioni quando trattano una domanda individuale; auspica che si trovi una soluzione pragmatica al problema del multilinguismo;
14. si compiace, da una parte, degli sforzi finora compiuti dalla Commissione, in base alle disposizioni dell'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE, per elaborare un elenco dei paesi d'origine sicuri, ma ricorda, dall'altra, l'azione di annullamento intentata dinanzi alla Corte di giustizia e ancora all'esame, concernente tale direttiva, ragion per cui l'elaborazione di un siffatto elenco è attualmente sospesa, e invita il Consiglio a tener conto di tali elementi contrastanti e di decidere di conseguenza; rileva, inoltre, che il concetto di paese terzo sicuro non esime gli Stati membri dai loro obblighi a norma del diritto internazionale, in particolare le disposizioni della Convenzione di Ginevra concernenti il principio di non respingimento e la valutazione individuale di ogni singola domanda di asilo;
15. ritiene che le attività di coordinamento connesse alla cooperazione concreta in materia di asilo debbano restare di competenza della Commissione che deve poter disporre di risorse adeguare a tal fine; chiede alla Commissione di privilegiare tale opzione nella relazione che presenterà all'inizio del 2008 sui progressi realizzati nella prima fase delle attività e, qualora scelga un'altra opzione, di spiegare perchè si ritenga necessaria la creazione di una nuova struttura nella forma di una "Agenzia europea di sostegno", dato che si dovrebbe tener conto del rapporto costi-benefici; ritiene che, se la Commissione prevede la creazione dell'Agenzia europea di sostegno, dovrebbe farlo imponendosi un rigoroso obbligo di garantire trasparenza e rendicontazione;
16. incoraggia gli Stati membri a cooperare pienamente con l'UNHCR, a fornirgli il sostegno adeguato e a realizzare una operazione "Quality Iniziative" nonché a pubblicarne i risultati, al fine di far conoscere e di promuovere le migliori prassi nel trattamento delle domande di protezione internazionale;
17. sottolinea la necessità di realizzare centri di accoglienza con strutture separate per le famiglie, le donne e i bambini nonché strutture adeguate per gli anziani e i portatori di handicap richiedenti asilo; chiede che, nel contesto dell'applicazione della direttiva 2003/9/CE, si proceda a una valutazione delle condizioni di accoglienza; sottolinea che in materia occorre utilizzare pienamente le possibilità offerte dal nuovo Fondo europeo per i rifugiati;
18. si compiace delle misure previste dalla Commissione per aiutare quegli Stati membri che sono soggetti a notevoli pressioni a far fronte ai problemi di accoglienza dei richiedenti asilo e di trattamento delle domande di asilo; si compiace, in particolare e soprattutto, della proposta di inviare gruppi di esperti comprendenti membri di diversi Stati membri;
19. insiste sul fatto che spetta alla Commissione controllare l'applicazione delle direttive adottate in materia di asilo e che le risorse a sua disposizione a tal fine risultano attualmente del tutto insufficienti per realizzare efficacemente un compito di tale portata; ritiene che ne vada della credibilità dell'Unione in questo settore nonché del futuro della politica comune in materia di asilo;
20. incoraggia la Commissione a facilitare l'accesso agli strumenti finanziari quali il Fondo europeo per i rifugiati e il programma ARGO per permettere agli Stati membri di ottenere rapidamente finanziamenti in caso di situazioni d'emergenza;
21. richiama l'attenzione sul fatto che il corpus del diritto comunitario nel settore della politica in materia di asilo necessita di un'interpretazione e di una applicazione uniformi in tutta l'Unione; ritiene che il processo di armonizzazione in materia di asilo sarà agevolato e accelerato se la Corte di giustizia potrà essere adita anche da tribunali diversi da quelli nazionali di ultima istanza, come avviene attualmente; invita, quindi, il Consiglio a restituire alla Corte di giustizia tutte le sue competenze pregiudiziali a norma del titolo IV del trattato CE; accoglie con favore il documento di riflessione della Corte di giustizia[6] relativo al trattamento delle questioni pregiudiziali concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e incoraggia un dibattito sulla necessità di una procedura adattata alla natura specifica delle cause in materia di asilo e immigrazione;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Introduzione
Il 1º dicembre 2005, con l’adozione dei quattro strumenti previsti all’articolo 63, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, si è completata la prima fase di introduzione del regime comune in materia di asilo. Ora si tratta di consolidare le strutture introdotte per passare alla seconda fase di tale regime, che prevede l’instaurazione di un regime comune in materia di asilo e di uno status uniforme per coloro sono già stati riconosciuti come rifugiati o che hanno ottenuto protezione sussidiaria.
Nel programma dell’Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato che la politica in materia d’asilo dovrebbe d’ora in poi basarsi su tre assi principali: introdurre una procedura unica, procedere congiuntamente all’utilizzo di informazioni sui paesi di origine e migliorare la cooperazione fra Stati membri, in special modo per aiutare gli Stati UE sottoposti a particolari sollecitazioni, a causa della loro posizione geografica, a far fronte a tale situazione.
Per raggiungere tali obiettivi e poter passare alla seconda fase del regime comune in materia di asilo, occorre innanzitutto promuovere la cooperazione pratica fra gli Stati membri, con il fine ultimo di migliorare la qualità del processo decisionale, che a giudizio del relatore dovrebbe essere più rapido, equo e affidabile. Il rafforzamento di tale cooperazione pratica è al centro della comunicazione della Commissione che è oggetto della presente relazione. A tale proposito, il relatore riprende alcuni aspetti, qui appresso indicati, che potrebbero apportare un contributo decisivo per migliorare la cooperazione e, di conseguenza anche il processo decisionale, nell’ambito delle politiche in materia d’asilo.
Procedura unica
La procedura unica sveltisce il processo decisionale e pertanto deve essere incoraggiata. La maggior parte degli Stati membri ha già introdotto una procedura unica, che riunisce in un unico procedimento la valutazione dei criteri per ottenere lo status di rifugiato e per accedere alla protezione sussidiaria. Si tratta di una scelta assolutamente degna di lode, nel senso che nella norma è poco probabile che chi presenta domanda di protezione internazionale sia in grado di stabilire se la sua richiesta risponde ai criteri della Convenzione di Ginevra o ad altre forme di protezione internazionale. Tale modo di procedere è anche più razionale, poiché è una sola istanza a decidere e quindi a valutare l’insieme dei criteri che consentono di accedere alla protezione internazionale, evitando che il richiedente sia eventualmente obbligato a presentare più domande a istituzioni diverse, chiamate a valutare situazioni analoghe.
Banca dati comune
La qualità delle decisioni prese in primo grado dipende dalla qualità delle informazioni su cui tali decisioni si basano. Occorre pertanto migliorare la raccolta delle informazioni sui paesi di origine e, al fine di armonizzare quanto possibile i criteri decisionali dei paesi dell’Unione, occorre fare in modo che tutti gli Stati membri dispongano delle stesse informazioni. Un uso comune delle informazioni disponibili sui paesi di origine si rivela ancora più necessario, dal momento che gli strumenti usati per raccogliere tali informazioni sono molto diversi da paese a paese. In tale ambito, mentre alcuni Stati membri hanno istituito banche dati avanzate accessibili ai responsabili del processo decisionale, altri non dispongono di fonti di informazione proprie e si affidano pertanto a fonti esterne, come, ad esempio, le organizzazioni non governative e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Onde garantire però un maggiore grado di omogeneità a livello decisionale, sarebbe senz’altro fondamentale che le decisioni venissero prese sulla base degli stessi dati. È pertanto ragionevole prefiggersi come obiettivo quello di istituire una banca dati comune sui paesi di origine, obiettivo che relatore appoggia vivamente, facendo in modo che il “portale comune”, come indicato nella comunicazione della Commissione, rappresenti solo una fase transitoria quanto più breve possibile. Si tratterebbe, di fatto, come ipotizza anche la Commissione, di elaborare orientamenti comuni in merito alla raccolta e all’analisi delle informazioni da parte delle competenti autorità nazionali, onde consentire l’istituzione di una banca dati europea relativa alle informazioni sui paesi d’origine, sulla base di norme comunitarie comuni.
Formazione del personale
Se l’obiettivo è quello di migliorare il processo decisionale, è ovvio che si debba badare a che le persone coinvolte in tale processo dispongano in prima persona delle competenze necessarie e dunque di una formazione qualitativamente elevata. A tale riguardo, è degna di plauso l’iniziativa presa da alcuni paesi, come ad esempio il Regno Unito e l’Austria, di rivolgersi a un organismo specializzato in materia, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché questi, tramite proposte concrete, possa aiutarli nella prassi comune a controllare il trattamento delle richieste di asilo e a migliorarne il disbrigo,. Si tratta di un esempio da seguire, che potrebbe condurre all’elaborazione di un manuale sulle “migliori pratiche”. Il relatore accoglie con favore i diversi provvedimenti adottati nel quadro dell’Eurasil[1] volti ad armonizzare le qualifiche del personale operante nel settore e si esprime a favore della loro diffusione. Inoltre, egli auspica che gli Stati membri si impegnino a introdurre misure di diversa natura tese non solo ad aumentare le competenze del personale ma anche a tenere conto della loro motivazione, fattore questo di primaria importanza secondo gli esperti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. A riguardo si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di elaborare un programma di formazione a livello comunitario che consenta agli operatori degli Stati membri di conoscersi e scambiare esperienze. Grazie a tale programma, gli interessati potrebbero approfondire le proprie conoscenze sia in relazione al quadro legislativo vigente che ai diversi aspetti pratici del loro lavoro, quali, ad esempio, le tecniche d’intervista, i criteri per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, nonché il rispetto delle esigenze specifiche delle persone traumatizzate e che necessitano protezione, che essi sono chiamati ad aiutare.
Ruolo della Corte di giustizia
Il relatore ritiene che per agevolare e accelerare l’armonizzazione in materia d’asilo sarebbe opportuno che d’ora in avanti a ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee non fossero soltanto i tribunali nazionali supremi, come accade ora. Inoltre, il relatore è del parere che un’applicazione uniforme dell’acquis comunitario contribuirebbe in particolare ad arginare i movimenti secondari fra gli Stati membri, un fenomeno che è costante motivo di preoccupazione. Egli pertanto accoglie con favore le iniziative tese ad adattare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea al fine di rendere più efficace la tutela giurisdizionale, tanto più che la deroga attualmente vigente determina ripercussioni in settori politici particolarmente sensibili in relazione ai diritti fondamentali, in quanto riguardanti la tutela delle persone che necessitano protezione.
Ruolo della Commissione
Per poter garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario in materia d’asilo, la Commissione deve essere in grado di esercitare un adeguato controllo in merito al recepimento delle direttive adottate in tale settore. Le risorse di cui dispone sono però palesemente insufficienti, determinando un’esternalizzazione dei compiti che, a giudizio del relatore, potrebbe mettere in pericolo l’esercizio della sua funzione di custode dei trattati. Il relatore ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe istituire team di giuristi provenienti dai singoli Stati membri nonché team di traduttori, al fine di svolgere al meglio la propria funzione di controllo. Dal canto loro, gli Stati membri dovrebbero sistematicamente presentare alla Commissione una tabella d’equivalenza da cui si evinca chiaramente a quali norme delle direttive facciano riferimento le misure nazionali oggetto di notifica. Si tratta di una procedura amministrativa sperimentata che rientra nell’ambito della leale collaborazione. Pertanto è difficile comprendere il motivo del mancato rispetto da parte degli Stati membri.
Infine, il relatore è consapevole del fatto che la gestione delle attività in rapporto alla cooperazione pratica, come definito nella comunicazione, potrebbe a lungo andare oltrepassare le capacità di una rete di cooperazione in materia d’asilo. Ciononostante egli ritiene che sia compito della Commissione assumere il coordinamento delle attività fra gli Stati membri in relazione al regime europeo comune in materia di asilo e mette in guardia contro la tentazione di affidare tale incarico a una nuova agenzia. Il relatore si pronuncia nettamente contro tale ipotesi.
Nell’insieme, il relatore accoglie con favore le proposte concrete, contemplate nella comunicazione della Commissione, volte a migliorare la cooperazione fra gli Stati membri in materia d’asilo e auspica che, grazie a tale metodo pragmatico, si renda possibile realizzare entro il 2010 un regime comune in materia.
- [1] EURASIL, la rete europea di esperti in materia d’asilo, è stata istituita nel 2002.
PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (25.1.2007)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale nell'ambito del regime comune europeo in materia di asilo
(2006/2184(INI))
Relatrice per parere: Bernadette Vergnaud
SUGGERIMENTI
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[1],
– visto il documento 11103 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2006 dal titolo "Migliorare la qualità e la coerenza delle decisioni in materia di asilo negli Stati membri del Consiglio l'Europa",
A. considerando che la violenza e la minaccia di violenze contro le donne rappresentano una violazione del diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e psichica, nonché una grave minaccia alla salute fisica e psichica delle vittime di simili violenze,
B. considerando che da alcuni anni il numero di richieste di asilo presentate nei paesi industrializzati è continuamente calato, arrivando al livello più basso dopo il 1987, mentre l'Europa è la meta di circa l'80% delle richieste,
C. considerando che la tendenza al calo del numero di richiedenti asilo può essere attribuita tra l'altro alle migliori condizioni in alcuni dei principali paesi di origine dei richiedenti asilo, nonché all'introduzione di politiche più restrittive in materia di asilo e immigrazione,
1. si compiace degli sforzi compiuti per migliorare la cooperazione pratica nel quadro del regime comune europeo in materia di asilo; ritiene che un miglioramento della qualità nelle procedure e nelle decisioni sia nell'interesse tanto degli Stati membri che dei richiedenti asilo;
2. rileva con preoccupazione che la comunicazione della Commissione ignora completamente gli aspetti connessi ai diritti delle donne e all'uguaglianza di genere, all'omosessualità, alla bisessualità e alla transessualità, nonché alla protezione dei minori;
3. rileva con altrettanta preoccupazione che la stessa cosa avviene per le violenze sessuali, domestiche e di genere inflitte alle donne, ai bambini e alle bambine, le mutilazioni genitali femminili, la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, le violenze subite a motivo dell'applicazione crudele ed inumana della legge della Sharia osservata in taluni paesi, i crimini d'onore e gli abusi sessuali, nonché lo stupro in quanto arma di guerra, i quali costituiscono persecuzioni legate al genere a norma della direttiva 2004/83/CE; ricorda che è necessario introdurre criteri concreti per la concessione dell'asilo e uno statuto umanitario specifico per le donne vittime di questo tipo di violenze; sottolinea la necessità di integrare nell'esame delle domande di asilo la dimensione di genere e, in particolare, di tener conto delle violenze commesse nei confronti delle donne;
4. chiede l'adozione di linee direttrici in materia di persecuzione legata al genere che servano da strumento per contribuire all'interpretazione giuridica delle domande di asilo presentate da donne, destinate ai governi, ai giuristi e a tutti gli operatori che concorrono alle procedure decisionali legate alle domande di asilo;
5. chiede alla Commissione di istituire, nel quadro della fase preparatoria della procedura unica e in conformità del regime europeo comune in materia di asilo, un gruppo di esperti ad hoc per l'elaborazione di linee direttrici europee in materia di persecuzioni legate al genere;
6. ricorda che l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione primordiale degli Stati membri all'atto dell'esame delle domande di asilo presentate da minorenni; sottolinea che in detto contesto le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei rischi e delle persecuzioni riguardanti in modo specifico i minori;
7. invita gli Stati membri a dotarsi degli strumenti necessari per assicurare piena protezione alle donne che cadono nelle reti della prostituzione o siano vittime di violenze domestiche, che osano denunciare la loro situazione e chiedono asilo a causa di persecuzioni fondamentali connesse al genere;
8. ricorda che il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita in famiglia e che esso contribuisce a creare quella stabilità socioculturale che agevola l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo in tal modo di promuovere la coesione economica e sociale; si compiace inoltre delle disposizioni della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[2], il cui articolo 8 prevede che gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo famigliare presente nel loro territorio qualora lo Stato membro in questione fornisca al richiedente asilo un alloggio;
9. sottolinea la necessità di migliorare la raccolta e il trattamento delle informazioni sui paesi di origine - compresi i dati statistici disaggregati per sesso - ove costituiscano componenti essenziali delle decisioni degli Stati membri in materia di asilo;
10. ricorda che la formazione del personale dei servizi di asilo riveste un'importanza capitale per l'attuazione del regime d'asilo europeo comune e sottolinea la necessità per gli Stati membri di formare personale responsabile dell'esame delle domande di asilo sulle problematiche di un approccio integrato per la parità tra uomini e donne, le questioni di genere e le specificità della persecuzione delle donne e dei minori; ricorda l'importanza di fornire ai richiedenti asilo, uomini e donne, un'assistenza giuridica e un'assistenza in una lingua che possano comprendere, onde assicurare il corretto espletamento delle procedure di asilo e la qualità delle informazioni ricevute;
11. sottolinea che le esperienze di persecuzioni subite dalle donne nonché le loro attività politiche, possono essere diverse da quelle di un uomo e quindi esigono uno schema diverso di domande da formulare; sottolinea che deve essere disponibile personale femminile tra gli interpreti, i responsabili decisionali e i consulenti legali;
12. sottolinea che la necessità di migliorare la cooperazione per quanto riguarda le informazioni sui paesi di origine non va confusa con l'elaborazione dell'elenco di paesi d'origine sicuri: nessuno Stato può essere dichiarato Stato terzo sicuro per tutti i richiedenti asilo; ritiene inoltre che la definizione di paese terzo non sia conforme agli obblighi degli Stati membri in virtù del diritto internazionale poiché la responsabilità principale della protezione internazionale incombe allo Stato che ha ricevuto la domanda di asilo e non può essere trasferita a uno Stato terzo; propone di stabilire, anziché una lista, criteri che tengano conto della difesa dei diritti fondamentali, inclusa la protezione delle donne e dei minori vittime di violenza sessuale, domestica o di genere;
13. chiede l'abolizione di un elenco generalizzato di paesi terzi sicuri; raccomanda una valutazione individuale sulla base dei diritti umani e in particolare una considerazione specifica per i diritti delle donne;
14. sottolinea la necessità di realizzare centri di accoglienza con strutture separate per le famiglie, le donne e i bambini nonché strutture adeguate per gli anziani e i portatori di handicap richiedenti asilo; chiede che, nel contesto dell'applicazione della direttiva 2003/9/CE, si proceda a una valutazione delle condizioni di accoglienza; sottolinea che in materia occorre utilizzare pienamente le possibilità offerte dal nuovo fondo europeo per i rifugiati;
15. propone agli Stati membri di sviluppare politiche e programmi specifici per garantire un'assistenza medica, sociale, legale e psicologica calibrata sulla situazione delle donne, dei bambini e delle bambine richiedenti asilo;
16. ricorda l'importanza della prevenzione nei paesi di origine sul piano sociale e nel campo della criminalità organizzata; sottolinea tuttavia che in materia di tratta degli esseri umani l'attenzione va concentrata sull'intera filiera, dal paese di origine fino a quello di accoglienza, passando per i paesi di transito;
17. intende fare in modo che il sesso, l'espressione sessuale e l'orientamento sessuale siano considerati motivi per concedere l'asilo in tutti gli Stati membri, adottando come principio il diritto di ogni individuo a vivere in modo aperto e libero, mentre questo diritto è negato a omosessuali, bisessuali o transessuali nei paesi in cui ogni orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità è condannato o non è accettato dalla società; ritiene altresì che fenomeni criminali come il matrimonio forzato o le mutilazioni genitali debbano essere ritenuti motivi giuridici per concedere l'asilo.
PROCEDURA
Titolo |
Asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale nell'ambito del regime comune europeo in materia di asilo |
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Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Parere espresso da |
FEMM |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Bernadette Vergnaud |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
23.11.2006 |
20.12.2006 |
24.1.2007 |
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Approvazione |
24.1.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 10 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christa Klaß, Zita Pleštinská, Bernadette Vergnaud |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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PROCEDURA
Titolo |
Asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo |
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Numero di procedura |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Commissione(i) competente(i) per parere |
AFET |
DEVE |
FEMM |
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Pareri non espressi |
AFET |
DEVE |
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Cooperazione rafforzata |
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Relatore(i) |
Hubert Pirker |
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Relatore(i) sostituito(i) |
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Esame in commissione |
5.10.2006 |
28.2.2007 |
8.5.2007 |
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Approvazione |
8.5.2007 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
38 4 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Jean Lambert, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Eva-Britt Svensson |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Tobias Pflüger |
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Deposito |
14.5.2007 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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