RELAZIONE sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera
24.5.2007 - (6566/2007 – C6‑0079/2007 – 2007/0804(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Fausto Correia
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera
(6566/2007 – C6‑0079/2007 – 2007/0804(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia (6566/2007)[1],
– visti i progetti di emendamenti del Consiglio (7273/1/2007 del 17 aprile 2007)[2],
– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0079/2007),
– visto il parere della commissione giuridica ...
– visti gli articoli 93, 51 e 35 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0207/2007),
1. approva l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia;
5. deplora l'obbligo imposto al Parlamento dal Consiglio di esprimere con urgenza il proprio parere, senza il tempo necessario per una revisione parlamentare, per la mancanza sia di una valutazione completa di impatto, sia di uno studio aggiornato sull'applicazione del trattato di Prüm, nonché di una decisione quadro adeguata concernente la protezione dei dati personali nella cooperazione giudiziaria e di polizia, in quanto la ritiene necessaria prima di adottare norme legislative in base al terzo pilastro;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia.
| Testo del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
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DECISIONE 2007/.../GAI DEL CONSIGLIO del ... sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, |
DECISIONE QUADRO 2007/.../GAI DEL CONSIGLIO del ... sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, |
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(L'emendamento si applica a tutto il testo. L'adozione comporta degli adeguamenti in tutto il testo.) |
Motivazione | |
Dal momento che l'obiettivo dell'iniziativa è di ravvicinare le legislazioni e le regolamentazioni degli Stati membri, lo strumento adeguato è una decisione quadro, anziché una decisione. | |
Emendamento 2 Visto 1 | |
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visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), |
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), |
Emendamento 3 Visto 2 bis (nuovo) | |
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visto il parere del garante europeo della protezione dei dati, del 4 aprile 2007, |
Emendamento 4 Considerando 1 | |
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(1) Il Consiglio dell'Unione europea annette fondamentale importanza alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è una delle preoccupazioni essenziali della popolazione degli Stati che fanno parte dell'Unione. |
(1) Il Consiglio dell'Unione europea annette fondamentale importanza a uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è essenziale per la popolazione degli Stati dell'Unione europea. |
Emendamento 5 Considerando 10 | |
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(10) Il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, (trattato di Prüm), del 27 maggio 2005, soddisfa tali requisiti. Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia possano essere soddisfatti per tutti gli Stati membri e per realizzare nei tempi previsti gli obiettivi che esso si prefigge, occorre rendere applicabili a tutti gli Stati membri le parti essenziali del trattato di Prüm. La presente decisione del Consiglio dovrebbe essere basata pertanto sulle principali disposizioni di tale trattato. |
(10) Il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, (trattato di Prüm), del 27 maggio 2005, soddisfa tali requisiti. Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia possano essere soddisfatti per tutti gli Stati membri, occorre rendere applicabile a tutti gli Stati membri il trattato di Prüm. La presente decisione quadro del Consiglio integra pertanto le principali disposizioni di tale trattato, segnatamente le disposizioni in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea. |
Emendamento 6 Considerando 11 bis (nuovo) | |
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(11 bis) Tali miglioramenti nello scambio di dati rappresentano un progresso verso la messa a disposizione di informazioni agli ufficiali di polizia giudiziaria negli Stati membri. È opportuno vigilare affinché le ricerche automatizzate nei casellari nazionali di analisi DNA e di identificazione dattiloscopica siano motivate quando si tratta di dati di carattere personale. |
Motivazione | |
Un sistema a doppio livello per l'accesso ai dati di carattere personale combina il principio di disponibilità (ricerche automatizzate e reciproche nelle basi di dati nazionali) e un approccio più tradizionale (ricerca su domanda motivata, dopo una concordanza ("hit")). | |
Emendamento 7 Considerando 15 | |
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(15) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera. |
(15) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera e il cui obiettivo è di prevenire attacchi terroristici. La trasmissione dei dati dovrebbe essere necessaria e proporzionata ed è fondata su circostanze particolari che danno motivo di pensare che saranno commessi attacchi terroristici. |
Motivazione | |
È opportuno citare i capitoli 3 e 4, basati sull'ipotesi che vi siano motivi di pensare che le persone in questione commetteranno atti terroristici, e non sul verificarsi (o le possibilità obiettive che si verifichino) degli atti terroristici. | |
Emendamento 8 Considerando 15 bis (nuovo) | |
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(15 bis) Nell'ambito del suo mandato, Europol dovrebbe anche avere accesso alle basi di dati nazionali. |
Emendamento 9 Considerando 16 | |
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(16) Poiché occorre migliorare ulteriormente la cooperazione internazionale, in particolare nella lotta alla criminalità transfrontaliera, la presente decisione, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, dovrebbe consentire anche una collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, ad esempio mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad es. pattugliamenti congiunti) ed operazioni transfrontaliere in caso di pericolo imminente per la vita o l'incolumità individuale. |
(16) Poiché occorre migliorare ulteriormente la cooperazione internazionale, in particolare nella lotta alla criminalità transfrontaliera, la presente decisione quadro, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, dovrebbe consentire anche una collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, ad esempio mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad es. pattugliamenti congiunti). |
Motivazione | |
La regolamentazione riguardante l'intervento transfrontaliero in caso di pericolo imminente per la vita o l'incolumità individuale è esclusa dalla presente proposta. | |
Emendamento 10 Considerando 18 | |
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(18) Gli Stati membri, consci dell'importanza della presente decisione per la protezione dei diritti dell'individuo e consapevoli del fatto che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente, dovrebbero provvedere all'efficace attuazione di tutte le norme sulla protezione dei dati contenute nella decisione. |
(18) Il sistema di concordanza/non concordanza ("hit/no hit") offre una struttura che consente di comparare profili anonimi, in cui i dati personali supplementari sono scambiati solo dopo una concordanza, e che garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, fermo restando che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente. |
Motivazione | |
Benché la presente iniziativa consenta unicamente la trasmissione di dati tra gli Stati membri, il livello di protezione stabilito deve essere adeguato (e armonizzato). | |
Emendamento 11 Considerando 18 bis (nuovo) | |
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(18 bis) Categorie particolari di dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, al credo religioso o filosofico, all'appartenenza a un partito o a un sindacato, all'orientamento sessuale o alla salute, dovrebbero essere trattate solo in caso di assoluta necessità e in modo proporzionato ai fini di un determinato caso, nonché nel rispetto di garanzie specifiche. |
Emendamento 12 Considerando 18 ter (nuovo) | |
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(18 ter) Queste norme specifiche sulla protezione dei dati sono create in mancanza di uno strumento giuridico adeguato sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Se approvato, tale strumento giuridico generale dovrebbe essere applicato all'intero settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a condizione sempre che il suo livello di protezione dei dati sia sufficiente e non inferiore alla protezione prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati personali del 28 gennaio 1981 e dal suo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 e tenere conto della Raccomandazione n. R(87)15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri degli Stati membri che disciplina l'utilizzazione dei dati personali nel settore della polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano elaborati automaticamente. |
Motivazione | |
Si stabilisce un rapporto tra decisione quadro sull'incentivazione della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera e la decisione quadro sulla protezione dei dati. | |
Emendamento 13 Considerando 18 quater (nuovo) | |
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(18 quater) Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato su ogni misura di attuazione di questa direttiva quadro. |
Emendamento 14 Considerando 18 quinquies (nuovo) | |
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(18 quinquies) È opportuno sottolineare che il Consiglio deve adottare quanto prima la decisione quadro relativa a taluni diritti procedurali per stabilire una certa quantità di regole minime sulla messa a disposizione di assistenza legale alle persone negli Stati membri. |
Motivazione | |
In mancanza di tale decisione quadro, gli unici limiti posti alla legislazione nazionale sono i principi e i diritti fondamentali di cui all'articolo 7, paragrafo 2 (quale emendato). | |
Emendamento 15 Considerando 18 sexies (nuovo) | |
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(18 sexies) Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni e l'assistenza relative ai grandi eventi e alle manifestazioni di massa, il quadro globale deve essere armonizzato con l'azione comune 97/339/GAI, del 26 maggio 1997, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza1, con la risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza2 e con l'Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia transfrontaliera in occasione di eventi che vedono riunirsi un grande numero di persone provenienti da Stati membri diversi e in occasione dei quali l'azione di polizia è innanzitutto intesa a mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché a prevenire e a reprimere i reati3. |
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------------- 1 GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1. 2 GU C 116 del 30.4.2004, pag. 18. |
Motivazione | |
Il quadro generale deve essere coordinato con strumenti specifici. | |
Emendamento 16 Considerando 20 | |
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20. La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
20. La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella presente direttiva quadro si cerca in particolare di assicurare il completo rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini come il rispetto per la vita privata e per il diritto alle comunicazioni e alla protezione dei dati personali, come previsto agli articoli 7 e 8 della Carta. |
Emendamento 17 Considerando 20 bis (nuovo) | |
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La completa revisione e valutazione del funzionamento a tutt'oggi del Trattato di Prüm e l'adozione di una decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del Terzo pilastro sono requisiti fondamentali per l'efficacia e la corretta esecuzione della presente direttiva quadro. |
Emendamento 18 Articolo 1, paragrafo 1, alinea | |
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Con la presente decisione gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le agenzie responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori: |
Con la presente decisione quadro gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le agenzie responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini, come previsto all'articolo 2 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri1 nonché agli articoli 1-4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo2 assicurando al contempo un adeguato livello di protezione dei dati. A tal fine la presente decisione quadro contiene disposizioni nei seguenti settori: |
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1 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. |
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(Questo emendamento si applica a tutto il testo. La sua adozione renderà necessari cambiamenti a tutto il testo.) |
Motivazione | |
Scopo dell'emendamento è la limitazione del campo d'applicazione della decisione quadro ai reati criminali e terroristici elencati nel mandato di cattura europeo e nella decisione che definisce i reati di terrorismo. | |
Emendamento 19 Articolo 1, punto 4 | |
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4) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per rafforzare la cooperazione di polizia alle frontiere attraverso varie misure (capo 5). |
4) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per rafforzare la cooperazione di polizia alle frontiere attraverso varie misure definite (capo 5). |
Emendamento 20 Articolo 1, paragrafo 1, punto 4 bis (nuovo) | |
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4 bis) disposizioni relative alla protezione dei dati (Capo 6, articolo 14, paragrafo 2 e articolo 16, paragrafi 2 e 4). |
Motivazione | |
Con questo emendamento si aggiungono le norme sulla protezione dei dati del Capo 6 agli obiettivi e al campo di applicazione della direttiva quadro. | |
Emendamento 21 Articolo 1 bis (nuovo) | |
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Articolo 1 bis |
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Ai fini della presente decisione quadro, si intende per: |
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1) "reati penali": reati enumerati all'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio; |
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2) "reati terroristici": reati enumerati agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio; |
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3) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica o fisiologica; |
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4) "trattamento di dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati applicati a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione; ai fini della presente decisione quadro, il trattamento comprende altresì la notifica dell'esistenza o dell'assenza di un hit; |
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5) "consultazione automatizzata": l'accesso diretto ad uno schedario che dà origine a una risposta interamente automatizzata; |
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6) "indicizzazione": contrassegno dei dati personali memorizzati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; |
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7) "blocco": contrassegno dei dati memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; |
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8) "parte non codificante del DNA": le aree cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, ovvero non note per fornire informazioni su caratteristiche ereditarie specifiche; senza pregiudizio di eventuali progressi scientifici, non verranno rivelate, né ora né in futuro, ulteriori informazioni sulla parte non codificante del DNA. |
Motivazione | |
L'articolo comporta le definizioni che figuravano in precedenza agli articoli 26 e 16, paragrafo 1, e definisce altresì i dati a carattere personale (in assenza di un quadro generale su tale tema) e i reati penali (nella prospettiva di stabilire un certo livello di armonizzazione delle norme sull'accesso alle basi di dati di altri Stati membri). I reati enumerati nel mandato d'arresto europeo sono più suscettibili di non rispettare la sfera delle libertà, della sicurezza e della giustizia, rispetto ai crimini minori. Pertanto, per soddisfare i requisiti in materia di sussidiarietà e di proporzionalità, la presente decisione quadro deve avere come oggetto unicamente questi reati. | |
Emendamento 22 Articolo 1 ter (nuovo) | |
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Articolo 1 ter |
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Gli Stati membri devono operare una netta distinzione fra i dati personali relativi a: |
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– una persona sospettata di aver commesso un reato penale o di aver partecipato a tale reato, |
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– una persona condannata per un reato penale, |
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– una persona al cui riguardo sussistono validi motivi per credere che commetterà un reato penale, |
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– una persona suscettibile di essere chiamata a testimoniare nel quadro di inchieste relative a reati penali o in procedure penali ulteriori, |
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– una persona vittima di un reato penale o al cui riguardo taluni fatti consentono di credere che potrebbe essere vittima di un reato penale, |
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– una persona in grado di fornire informazioni su reati penali, |
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– una persona con cui una delle succitate persone è stata in contatto o ad essa associata, e |
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– una persona che non rientra in alcuna delle succitate categorie. |
Emendamento 23 Articolo 2, paragrafo 1 | |
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1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati contenuti negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione. |
1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini. Ai sensi della presente decisione quadro, il trattamento dei dati personali negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alle norme sulla protezione dei dati, di cui al capo 6, e in ossequio alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione. |
Motivazione | |
Il riferimento al "trattamento dei dati personali", qual è definito all'articolo 1 bis, serve a precisare che le disposizioni relative alla protezione dei dati si applicano altresì alla raccolta dei (nuovi) dati (e non solo ai dati già raccolti). | |
Emendamento 24 Articolo 2, paragrafo 2 | |
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2. Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA di cui al paragrafo 1, prima frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno ("profili DNA non identificati") sono riconoscibili come tali. |
2. Allo scopo di attuare la presente decisione quadro, gli Stati membri garantiscono che siano accessibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA, aperti per inchieste su reati penali. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno ("profili DNA non identificati") sono riconoscibili come tali. |
Motivazione | |
Il termine "accessibili" anziché "disponibili" precisa che i due sistemi non sono analoghi, come indicato al considerando 11 bis. Il riferimento agli "schedari nazionali di analisi del DNA aperti per inchieste su reati penali" sottolinea che la consultazione di altri tipi di schedari di analisi del DNA, come quelli stabiliti per fini sanitari e di ricerca, non è ammissibile. | |
Emendamento 25 Articolo 3, paragrafo 1 | |
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1. Per le indagini sui reati gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri di cui all’articolo 6 ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente. |
1. Per le indagini sui reati penali gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, di cui al capo 6, e della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente. |
Emendamento 26 Articolo 5 | |
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Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria. |
Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria e in base alle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6. |
Motivazione | |
Il riferimento alla protezione dei dati è particolarmente necessario nella misura in cui il capo 6 definisce i dati personali a cui è possibile accedere, in modo da stabilire norme comuni a tutti gli Stati membri (e non di basarsi esclusivamente sul diritto nazionale di ogni Stato membro). | |
Emendamento 27 Articolo 6 | |
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Articolo 6 |
soppresso |
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Punto di contatto nazionale e misure di attuazione |
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1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 3 e 4. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. |
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2. Le misure di attuazione di cui all’articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte negli articoli 3 e 4. |
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Motivazione | |
Tale disposizione viene trasferita al Capo 7 (disposizioni di applicazione e disposizioni finali). | |
Emendamento 28 Articolo 7, paragrafo 1, alinea | |
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Se, nell’ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest’ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se: |
1. Se, nell’ambito di indagini o procedimenti penali in corso relativi alla commissione dei reati penali, il profilo DNA di una determinata persona sospettata di aver commesso tale reato penale che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest’ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se: |
Emendamento 29 Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Il prelievo di materiale genetico avviene unicamente in virtù del diritto nazionale e a fini specifici e risponde ai requisiti in materia di necessità e di proporzionalità. |
Motivazione | |
È opportuno insistere sul rispetto dei diritti e principi fondamentali qualora si tratti di prelievo di materiale genetico. | |
Emendamento 30 Articolo 8 | |
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Al fine dell’attuazione della presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno ("dati dattiloscopici non identificati") devono essere riconoscibili come tali. |
Al fine dell’attuazione della presente decisione quadro, gli Stati membri garantiscono che siano accessibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno ("dati dattiloscopici non identificati") devono essere riconoscibili come tali. |
Emendamento 31 Articolo 9, paragrafo 1 | |
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1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all’articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente. |
1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all’articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui al Capo 6 e della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente. |
Emendamento 32 Articolo 10 | |
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Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria. |
Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria e le norme sulla protezione dei dati di cui al Capo 6. |
Motivazione | |
Il riferimento alla protezione dei dati è particolarmente necessario nella misura in cui il capo 6 definisce i dati personali a cui è possibile accedere, in modo da stabilire norme comuni a tutti gli Stati membri (e non di basarsi esclusivamente sul diritto nazionale di ogni Stato membro). | |
Emendamento 33 Articolo 11 | |
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Articolo 11 |
soppresso |
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Punto di contatto nazionale e misure di attuazione |
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1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui all’articolo 9. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. |
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2. Le misure di attuazione di cui all’articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte nell’articolo 9. |
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Motivazione | |
Tali disposizioni vengono trasferite al Capo 7 (disposizioni di applicazione e disposizioni finali). | |
Emendamento 34 Articolo 12, paragrafo 1 | |
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1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, nonché allo scopo di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso: |
1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso: |
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1) i dati relativi ai proprietari o agli utenti, e |
1) i dati relativi ai proprietari o agli utenti, e |
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2) i dati relativi ai veicoli. |
2) i dati relativi ai veicoli. |
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Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione. |
Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui al Capo 6 e della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione. |
Motivazione | |
La soppressione de "l'ordine e la sicurezza pubblici" in qualità di motivi autonomi di consultazione automatizzata dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli si spiega con l'imprecisione dei concetti (in mancanza di nesso con un evento specifico) e con il fatto che le corrispondenti preoccupazioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblici sono già prese in considerazione con la necessità di indagare sui reati penali o di altro tipo (ad esempio, di carattere amministrativo). | |
Emendamento 35 Articolo 12, paragrafo 2 | |
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2. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Le misure di attuazione di cui all’articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici della procedura. |
soppresso |
Motivazione | |
Tale disposizione viene trasferita al Capo 7 (disposizioni di applicazione e disposizioni finali). | |
Emendamento 36 Articolo 14, paragrafo 1 | |
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1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio Europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, semprechè la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette. |
1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio Europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, sempreché la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette e qualora sia necessaria e proporzionata in una società democratica nonché per fini specifici e in base ai singoli casi. |
Emendamento 37 Articolo 15 | |
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Articolo 15 |
soppresso |
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Punto di contatto nazionale |
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Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 13 e 14. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. |
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Motivazione | |
Tale disposizione viene trasferita al Capo 7 (disposizioni di applicazione e disposizioni finali). | |
Emendamento 38 Articolo 16, paragrafo 1 | |
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1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo. |
1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale, dei principi giuridici di base e dei diritti fondamentali, e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno reati terroristici. |
Motivazione | |
Il diritto internazionale e quello comunitario, e non soltanto il diritto nazionale, devono essere il parametro cui si rifà la trasmissione di dati. | |
Emendamento 39 Articolo 16, paragrafo 2 | |
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2. I dati da trasmettere comprendono cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1. |
2. I dati da trasmettere comprendono solo i dati personali e una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1. |
Motivazione | |
La definizione proposta all'articolo 1 bis (quale emendata) è una definizione migliore dei dati personali. | |
Emendamento 40 Articolo 16, paragrafo 3 | |
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3. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio delle informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. |
soppresso |
Motivazione | |
Tale disposizione viene trasferita al Capo 7 (disposizioni di applicazione e disposizioni finali). | |
Emendamento 41 Articolo 16, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
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4 bis. A prescindere da tali condizioni, i dati personali possono essere trattati unicamente per i fini di cui al paragrafo 1. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati allorché i fini di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti o non possono essere raggiunti e, in ogni caso, al più tardi due anni dopo la data di trasmissione. |
Motivazione | |
Vista la necessità di proteggere le persone in caso di trasmissione di dati ai sensi del presente articolo, è necessaria una norma restrittiva applicata alla conservazione e alla cancellazione dei dati, analoga a quella concernente gli eventi più importanti. | |
Emendamento 42 Articolo 17, paragrafo 2 | |
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2. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l’assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione che si assume la responsabilità del loro operato. |
2. I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l’assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. |
Motivazione | |
Per ottenere dei risultati, è essenziale una definizione chiara del diritto applicabile alle operazioni congiunte. Le disposizioni relative ai poteri esecutivi dei funzionari degli altri Stati membri non sono sufficientemente precise. Inoltre, è importante limitare rigorosamente i poteri esecutivi esercitati in assenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. | |
Emendamento 43 Articolo 17 bis (nuovo) | |
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Articolo 17 bis |
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Misure in caso di pericolo imminente |
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1. In situazioni di emergenza, i funzionari di uno Stato membro possono, senza il consenso preliminare di un altro Stato membro, attraversare la frontiera comune in modo che, in una zona vicino alla frontiera del territorio dell'altro Stato membro e nel rispetto delle leggi nazionali dello Stato membro ospitante, siano in grado di adottare misure provvisorie necessarie per evitare l'imminente pericolo all'integrità fisica delle persone. |
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2. La situazione di emergenza di cui nel paragrafo 1 sorge qualora esista il rischio che in attesa di un'azione da parte dei funzionari dello Stato membro ospitante, il pericolo si concretizzi o che tali funzionari ritardino l'azione prevista all'articolo 17, paragrafo 2. |
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3. I funzionari che attraversano la frontiera debbono notificarlo senza indugio allo Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante conferma il ricevimento di tale notifica e adotta senza indugio le misure necessarie per evitare il pericolo e assumersi la responsabilità dell'operazione. I funzionari che attraversano la frontiera possono operare nello Stato membro ospitante soltanto fino a che lo Stato membro non avrà adottato le misure protettive necessarie. I funzionari che attraversano la frontiera sono tenuti a seguire le istruzioni dello Stato membro ospitante. |
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4. Gli Stati membri precisano in un accordo separato quali sono le autorità da notificare senza indugio, come previsto dal paragrafo 3. I funzionari che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente articolo e le leggi dello Stato membro sul cui territorio operano. |
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5. Lo Stato membro ospitante assume le responsabilità per le misure prese dai funzionari che attraversano la frontiera. |
Motivazione | |
Questo emendamento è identico all'articolo 25 della Convenzione di Prüm. Le disposizioni in caso di pericolo imminente dovrebbero anche essere inserite nella decisione quadro del Consiglio per assicurare una più efficiente cooperazione di polizia nelle zone di frontiera. | |
Emendamento 44 Articolo 18 bis (nuovo) | |
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Articolo 18 bis |
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Cooperazione su richiesta |
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1. Le autorità competenti degli Stati membri si concedono reciprocamente assistenza su richiesta, entro i limiti dei loro poteri e nel rispetto delle proprie leggi nazionali. |
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2. Le autorità competenti degli Stati membri si concedono reciprocamente assistenza a norma della prima fase dell'articolo 39, paragrafo 1 della Convenzione del 19 giugno 1990 che attua l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sull'abolizione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in particolare: |
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1) identificando i proprietari e gli operatori dei veicoli e fornendo informazioni sugli autisti, conducenti e capitani di veicoli, imbarcazioni e aerei per quanto ciò non sia già stato previsto all'articolo 12; |
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2) fornendo informazioni sulle patenti di guida, licenze di navigazione e permessi analoghi; |
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3) accertando il luogo in cui si trovano le persone e la loro residenza; |
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4) controllando i permessi di residenza; |
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5) accertando l'identità degli abbonati telefonici e degli abbonati ad altri servizi di telecomunicazione, qualora tali informazioni siano pubblicamente accessibili; |
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6) accertando l'identità delle persone; |
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7) indagando l'origine di articoli come armi, veicoli a motore e imbarcazioni (accertamenti via canali commerciali); |
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8) fornendo informazioni dalle basi di dati della polizia e dagli archivi della polizia e fornendo informazioni ottenute da archivi ufficiali accessibili al pubblico; |
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9) emanando allarmi urgenti concernenti armi ed esplosivi nonché su contraffazioni di valute e frodi sui mercati mobiliari; |
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10) emanando allarmi urgenti concernenti armi ed esplosivi nonché su contraffazioni di valute e frodi sui mercati mobiliari; |
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11) accertando la disponibilità di una persona di fare una dichiarazione. |
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3. Se l'autorità consultata non ha il potere di trattare una richiesta, essa passa la richiesta all'autorità che ha il potere di farlo. L'autorità consultata notifica all'autorità richiedente la trasmissione della richiesta e il nominativo dell'autorità che ha il potere di trattarla. Quest'ultima autorità tratta la richiesta e trasmette il risultato all'autorità richiedente. |
Motivazione | |
Questo emendamento è identico all'articolo 27 della Convenzione di Prüm. Le disposizioni sulla cooperazione su richiesta dovrebbero essere inserite nella decisione quadro del Consiglio per assicurare una più efficiente cooperazione di polizia nelle zone di frontiera. | |
Emendamento 45 Articolo 19, paragrafo 1 | |
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1. I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un’operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro possono indossare l'uniforme nazionale. Possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare alcune armi, munizioni o attrezzature. |
1. I funzionari di uno Stato membro di origine possono portare tali armi di servizio, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare alcune armi, munizioni o attrezzature di servizio, nella misura in cui la sua legislazione applica lo stesso divieto ai propri funzionari. |
Motivazione | |
La parte soppressa viene trasferita al paragrafo 2 bis (nuovo) del presente articolo. È opportuno allineare le disposizioni applicabili al porto d'armi di servizio per i funzionari di altri Stati membri alle disposizioni applicabili ai funzionari nazionali. | |
Emendamento 46 Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. I funzionari di uno Stato membro che partecipano ad un'operazione congiunta sul territorio di un altro Stato membro possono indossare l'uniforme di servizio nazionale. Tutte le persone che partecipano ad un'operazione congiunta devono portare un distintivo. Lo Stato membro di destinazione rilascia un documento di riconoscimento ai funzionari degli altri Stati membri, con il nome, il grado e una foto numerizzata del funzionario. |
Motivazione | |
Queste disposizioni, che traggono ispirazione dal compromesso sul "quadro d'intervento rapido alle frontiere", sembrano adeguate per identificare un'"operazione congiunta", che è molto più della somma dei propri elementi. | |
Emendamento 47 Articolo 24, paragrafo 1 | |
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1. Ai sensi del presente capo, si intende per: |
soppresso |
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1) "trattamento di dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l'informazione relativa all'esistenza o meno di una risposta positiva (hit); |
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2) "procedura di consultazione automatizzata": l’accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un’altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata; |
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3) "indicizzazione": contrassegno dei dati personali memorizzati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; |
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4) "blocco": contrassegno dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. |
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Motivazione | |
Queste definizioni figurano già al Capo 1. | |
Emendamento 48 Articolo 24, paragrafo 2 | |
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2. Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi. |
2. Le seguenti disposizioni si applicano alla raccolta e all'elaborazione di materiali DNA e impronte digitali in uno Stato membro e alla trasmissione di ulteriori dati personali che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione quadro. |
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Le seguenti disposizioni si applicano anche ai dati che sono o che sono stati trasmessi a norma della presente direttiva quadro. |
Motivazione | |
Con questo emendamento si chiarisce e si allinea il testo alla proposta GEPD. | |
Emendamento 49 Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Gli Stati membri tengono conto delle varie categorie di dati personali e dei molteplici scopi per cui sono stati raccolti al fine di stabilire limiti temporali per la loro conservazione e condizioni idonee per la loro raccolta, ulteriore elaborazione e trasferimento. I dati personali di coloro che non sono sospettati di aver commesso o partecipato ad un reato penale possono essere trattati soltanto per lo scopo per cui sono stati raccolti e durante un periodo limitato. Gli Stati membri stabiliscono limitazioni appropriate per quanto riguarda l'accesso e la trasmissione di tali dati. |
Motivazione | |
A seconda del livello di coinvolgimento, occorre applicare disposizioni appropriate sulla protezione dei dati (cfr. emendamento 14 del testo approvato dal Parlamento il 14 giugno 2006 sulla proposta concernente una decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali elaborati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale). | |
Emendamento 50 Articolo 25, paragrafo 3 | |
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3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione è stata già avviata a norma del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale ("trattato di Prüm"). |
soppresso |
Motivazione | |
Tale deroga non è necessaria, dal momento che una decisione all'unanimità del Consiglio è sufficiente per verificare che le condizioni siano state soddisfatte. | |
Emendamento 51 Articolo 25, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. I dati elaborati a norma della presente direttiva quadro non sono trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo o di organizzazioni internazionali. |
Emendamento 52 Articolo 26, paragrafo 1 | |
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1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L’autorizzazione può essere concessa semprechè la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per altri fini. |
1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione quadro. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L’autorizzazione può essere concessa, caso per caso, semprechè la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per altri fini. |
Emendamento 53 Articolo 27 | |
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I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all’articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. |
I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all’articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione, caso per caso, dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. |
Emendamento 54 Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Categorie speciali di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la fede religiosa, le idee filosofiche, l'appartenenza a un partito o a un sindacato, l'orientamento sessuale e la salute, sono elaborati soltanto se assolutamente necessario e in modo proporzionato all'obiettivo di un caso specifico e nel rispetto di salvaguardie specifiche. |
Motivazione | |
I dati personali forniti dovrebbero riguardare soltanto i dati personali individuali. Tutti gli altri dati debbono essere richiesti specificamente da parte delle autorità dello Stato membro richiedente. | |
Emendamento 55 Articolo 28, paragrafo 3, punto (2) | |
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2) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l’autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all’autorità ricevente all’atto della trasmissione. |
2. al termine del periodo massimo di conservazione di due anni, salvo nei casi previsti dagli articoli 14 e 16. |
Motivazione | |
È necessario armonizzare il periodo di conservazione dei dati per evitare differenze nella protezione dei dati personali. | |
Emendamento 56 Articolo 29, paragrafo 2, punto (1) | |
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1) l'adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità; |
1) l'adozione delle migliori misure tecniche a disposizione per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità; |
Motivazione | |
Il criterio relativo alle migliori tecniche a disposizione (e non soltanto l'utilizzo degli strumenti abituali) deve essere applicato al settore della protezione dei dati. | |
Emendamento 57 Articolo 30, paragrafo 2, alinea | |
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2. Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per il raffronto automatizzato in base all’articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni: |
soppresso |
Motivazione | |
Le norme applicabili alla registrazione devono essere applicabili in modo generale a tutti i tipi di dati trasmessi (automatizzati o no) e a tutte le ragioni invocate per le domande di trasmissione di dati (compresi gli eventi maggiori e la prevenzione degli attacchi terroristici). | |
Emendamento 58 Articolo 30, paragrafo 4 | |
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4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati. |
4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per tre anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati. |
Emendamento 59 Articolo 31, paragrafo 1 | |
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1. Su richiesta della persona interessata, ai sensi della legislazione nazionale, essa, dopo aver provato la sua identità, riceve, conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, informazioni sui dati trattati che la riguardano, sull'origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e la base giuridica che lo disciplina. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. |
1. Informazioni sulla trasmissione dei dati agli altri Stati membri e le autorizzazioni riguardanti tali dati vengono trattati conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, sui dati trattati che la riguardano, sull'origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e la base giuridica che lo disciplina. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. La persona interessata viene anche informata in merito a tale diritto. |
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Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo o a un'autorità indipendente di controllo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l'esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso. |
Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo o a un'autorità indipendente di controllo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l'esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso. |
Emendamento 60 Articolo 32 bis (nuovo) | |
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Articolo 32 bis |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione integrale delle disposizioni del presente Capo e prevedono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di infrazione a tali disposizioni, in particolare le disposizioni volte a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali. |
Motivazione | |
In mancanza di una decisione quadro, è opportuno prevedere una disposizione sulle sanzioni penali onde prevenire o punire le infrazioni alle norme relative alla protezione dei dati. | |
Emendamento 61 Articolo 32 ter (nuovo) | |
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Articolo 32 ter |
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1. Ai fini della trasmissione dei dati, di cui agli articoli 3, 4, 9, 12, 14 e 16, ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali. |
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2. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla normativa nazionale vigente. I punti di contatto nazionali sono disponibili in qualsiasi momento. |
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3. L'elenco di tutti i punti di contatto nazionali è trasmesso da ogni Stato membro agli altri Stati membri ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 62 Articolo 33, paragrafo 2 | |
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2. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al Segretariato generale del Consiglio. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri e alla Commissione. |
2. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al Segretariato generale del Consiglio. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo deve svolgere un ruolo più importante nell'applicazione della presente decisione quadro. | |
Emendamento 63 Articolo 33, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Le dichiarazioni, fatte salve quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 4, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quelle relative a piani operazionali specifici, devono essere pubblicate per consentirne il controllo. | |
Emendamento 64 Articolo 34 | |
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Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione a livello dell’Unione seconda la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c, seconda frase del trattato UE. |
1. Il Consiglio adotta le misure di applicazione soltanto previa consultazione del Parlamento europeo. |
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2. Le misure di applicazione vengono anche comunicate al garante europeo della protezione dei dati che può esprimere il suo parere in merito. |
Emendamento 65 Articolo 35 | |
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Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall’applicazione della presente decisione. In casi particolari, gli Stati membri interessati possono concordare modalità differenti. |
1. Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall’applicazione della presente decisione. Tuttavia il bilancio generale dell'Unione europea si assume i costi relativi al funzionamento di TESTA II (Servizio Telematico Transeuropeo tra Amministrazioni) o di qualsiasi altra rete utilizzata per scambiare i dati di cui al Capo 2 della presente decisione quadro. |
Emendamento 66 Articolo 36, paragrafo 2 | |
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2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali che riguardano l'ambito di applicazione della presente decisione dopo la sua entrata in vigore, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l’estensione o l'ampliamento degli obiettivi della presente decisione. |
2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali che riguardano l'ambito di applicazione della presente decisione quadro dopo la sua entrata in vigore, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l’estensione o l'ampliamento degli obiettivi della presente decisione quadro, compresi gli obiettivi di protezione dei dati della presente decisione quadro. |
Emendamento 67 Articolo 36, paragrafo 4 | |
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4. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro [… anni] dall’entrata in vigore della presente decisione in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 1, che desiderano continuare ad applicare. |
4. Gli Stati membri informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione entro [… anni] dall’entrata in vigore della presente decisione quadro in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 1, che desiderano continuare ad applicare. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo deve essere informato di ulteriori misure che riguardano la decisione quadro del Consiglio. | |
Emendamento 68 Articolo 36, paragrafo 5 | |
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5. Gli Stati membri informano inoltre il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell’adozione della presente decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore. |
5. Gli Stati membri informano inoltre il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell’adozione della presente decisione quadro, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo deve essere informato di ulteriori misure che riguardano la decisione quadro del Consiglio. | |
Emendamento 69 Articolo 37, paragrafo 2 | |
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2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione. |
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le notifiche pervenute agli Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione. |
Motivazione | |
Coordinamento dell'articolo 37 con l'articolo 33. | |
Emendamento 70 Articolo 37 bis (nuovo) | |
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Articolo 37 bis |
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1. Il Consiglio effettua ogni due anni una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché dell'applicazione della presente decisione quadro. |
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2. Le modalità della consultazione automatizzata e della comparazione dei dati sul DNA e dattiloscopici sono valutate sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro. Nel caso dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, la prima valutazione ha luogo tre mesi dopo tale data. |
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3. Le relazioni di valutazione sono trasmesse al Parlamento europeo e alla Commissione. |
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA | |
Jean-Marie Cavada
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
Oggetto: parere relativo alla base giuridica dell'iniziativa di decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2007/0804(CNS))
Signor Presidente,
con lettera del 19 aprile 2007 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, sulla legittimità e sull'opportunità della base giuridica della decisione proposta.
La commissione ha preso in esame tale quesito nel corso della riunione del 2 maggio 2007.
La base giuridica proposta è l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE. Il relatore della commissione di merito, on. Correia, ritiene invece che sarebbe più opportuno adottare una decisione quadro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), piuttosto che una decisione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c).
Per quanto attiene al Parlamento europeo, la differenza fondamentale tra le decisioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) e le decisioni quadro adottate a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) risiede nel fatto che, mentre il Parlamento è consultato sulla decisione o sulla decisione quadro a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) attribuisce al Consiglio il potere di adottare successivamente, a maggioranza qualificata, misure di attuazione senza consultare il Parlamento.
Disposizioni pertinenti del trattato UE
Articolo 34
1 Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.
2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:
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(a) |
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adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica; |
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(b) |
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adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta; |
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(c) |
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adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione; |
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(d) |
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stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio. Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti |
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Finalità e contenuto dell'iniziativa di decisione del Consiglio
La decisione del Consiglio proposta intende favorire la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, agevolando e intensificando la cooperazione transfrontaliera mediante lo scambio di informazioni tra le agenzie responsabili della prevenzione dei reati e delle relative indagini.
La motivazione alla base dello strumento si evince dal preambolo: per una cooperazione internazionale efficiente è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Per l'uso congiunto dei dati, occorre che tali procedure siano affidabili e prevedano adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate. Il trattato fra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (trattato di Prüm) del 27 maggio 2007, soddisfa tali requisiti. Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia possano essere soddisfatti per tutti gli Stati membri e per realizzare nei tempi previsti gli obiettivi che esso si prefigge, occorre rendere applicabili a tutti gli Stati membri le parti essenziali del trattato di Prüm. La presente decisione del Consiglio dovrebbe essere basata, pertanto, sulle principali disposizioni di tale trattato.
La finalità e il contenuto del documento, secondo il preambolo, possono essere analizzati come segue:
il considerando 2 chiarisce che uno degli obiettivi che si è prefissa l'Unione europea è quello di dare ai cittadini un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia "sviluppando procedure comuni fra gli Stati membri nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale".
Il considerando 9 sottolinea che per poter scambiare informazioni precise per "una cooperazione internazionale efficiente" occorrono procedure che negli Stati membri "promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni".
Il preambolo spiega inoltre che occorre un sistema "hit/no hit", che consenta allo Stato membro che effettua la consultazione di accedere ai dati degli schedari nazionali di analisi del DNA e ai sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri. Gli Stati membri devono poter disporre dei diritti di accesso ai rispettivi schedari di analisi del DNA. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso il collegamento in rete delle banche dati nazionali.
Inoltre, la decisione dovrebbe consentire una cooperazione più stretta tra le autorità di polizia, mediante operazioni di sicurezza congiunte ed operazione transfrontaliere.
Il preambolo fa inoltre riferimento all'esigenza di garantire il diritto alla riservatezza e la protezione dei dati personali. Poiché l'accesso in linea transfrontaliero alle banche dati non consente di effettuare controlli preliminari, occorre effettuare una verifica a posteriori ad hoc. Il considerando 18 chiarisce che gli Stati membri dovranno provvedere "all'efficace attuazione di tutte le norme sulla protezione dei dati contenute nella decisione".
Il Capo 2 affronta la questione dell'accesso in linea e del seguito dato alle richieste e contiene norme relative ai profili DNA, ai dati dattiloscopici e ai dati di immatricolazione dei veicoli. Tutte le sezioni fanno riferimento a "punti di contatto nazionali" competenti per la trasmissione dei dati e disciplinati dalla "legislazione nazionale applicabile" (articolo 6, articolo 11 e articolo 12).
Il Capo 3, che riguarda gli "eventi di rilievo", chiarisce che la trasmissione di dati non personali deve avvenire "nel rispetto della legislazione dello Stato membro che li trasmette" (articolo 13).
Il Capo 4 riguarda la trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici e prevede che lo Stato membro che trasmette i dati possa, "nel rispetto della legislazione nazionale", fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati da parte dello Stato membro ricevente (articolo 16).
Il Capo 5 riguarda altre forme di cooperazione, tra cui le operazioni congiunte, in merito alle quali occorre fare riferimento a quanto consentito dalla legislazione degli Stati membri e, per le norme in materia di responsabilità civile, alla "legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi stanno operando" (articolo 17 e articolo 21).
Il Capo 6 contiene disposizioni generali relative alla protezione dei dati e chiarisce che ogni Stato membro garantisce "nella propria legislazione nazionale" un livello di protezione dei dati personali corrispondente, quanto meno, a quello fornito dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone (articolo 25 e articolo 27).
Oggetto del problema
La lettera del presidente della commissione di merito recita come segue:
"L'iniziativa intende conseguire il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. In tali circostanze, il relatore ritiene che sarebbe opportuno adottare una decisione quadro ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), piuttosto che una decisione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c)".
Si tratta quindi di accertare se lo strumento proposto intenda conseguire l'obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; in tal caso, lo strumento dovrebbe assumere la forma di una decisione quadro, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) e non di una decisione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), dato che quest'ultima disposizione esclude espressamente che il contenuto di una decisione possa riguardare il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Considerazioni generali attinenti alla base giuridica tratte dalla giurisprudenza
Tutti gli atti comunitari devono fondarsi su una base giuridica stabilita dal trattato (o un altro atto giuridico che essi sono destinati ad attuare). La base giuridica definisce la competenza comunitaria ratione materiae e specifica le modalità di esercizio di tale competenza, ossia lo strumento o gli strumenti legislativi che possono essere utilizzati e la procedura decisionale.
Dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia emerge chiaramente che la scelta della base giuridica non è a discrezione del legislatore comunitario, ma deve essere determinata da fattori obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale[3], quali l'obiettivo e il contenuto della misura in question[4]. Inoltre, l'elemento determinante dovrebbe essere l'obiettivo principale di una misura[5].
Valutazione
Vale la pena di prendere spunto da due considerazioni preliminari, benché la prima non abbia un'attinenza diretta con l'opportunità della base giuridica scelta dal Consiglio.
Al vertice di Edimburgo, gli Stati membri hanno concordato che il principio di proporzionalità, codificato all'articolo 3B (terzo paragrafo) del trattato CE (ora articolo 5) dovrebbe essere inteso nel senso di preferire (laddove sia richiesto un intervento legislativo comunitario) le direttive ai regolamenti e le direttive quadro alle misure dettagliate. La stessa posizione è stata successivamente avallata nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Amsterdam e nel Libro bianco sulla governance europea[6].
In secondo luogo (e questa osservazione è attinente alla questione dell'opportunità della base giuridica scelta), la Corte di giustizia ha chiarito, nella sentenza del 16 giugno 2005 riguardante la causa C-105/03 Pupino, che "la formulazione dell'art. 34, n. 2, lett. b) UE è strettamente ispirata a quella dell'art. 249, terzo comma, CE. L'art. 34, n. 2, lett. b), UE attribuisce un carattere vincolante alle decisioni quadro nel senso che queste ultime sono "vincolanti" per gli Stati membri "quanto al risultato da raggiungere, salvo restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi" (paragrafo 33). Pertanto una decisione quadro è equivalente a una direttiva del primo pilastro, pur essendo priva di effetti diretti.
Poiché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari non può essere oggetto delle "decisioni" di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) in quanto espressamente escluso, è evidente che se l'iniziativa oggetto della valutazione comporta tale ravvicinamento, dovrebbe assumere la forma di una decisione quadro, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b).
A tale proposito, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer sottolinea, nel parere del 12 settembre 2006 sulla causa C-303/05 Advocaten voor de Wereld c. Leden van de Ministerraad, che la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo è stata una disposizione di armonizzazione poiché "i mandati di arresto sono istituti tradizionali nel diritto processuale penale nazionale e la decisione quadro attribuisce a tali istituti, in taluni casi e nel rispetto di determinate condizioni, effetti transfrontalieri, essendo necessaria, a tal fine, una concordanza tra i rispettivi sistemi nazionali" (paragrafo 49). Egli sottolinea inoltre (al paragrafo 55) che "le altre fonti – decisioni quadro, decisioni e convenzioni – costituiscono provvedimenti che richiedono una trasposizione negli ordinamenti nazionali. Tuttavia, nel caso che ci occupa, dobbiamo eliminare le decisioni cui si riferisce l'art. 34, n. 2, lett. c) UE, poiché tali strumenti escludono qualunque finalità armonizzatrice, premessa imprescindibile per il funzionamento del mandato d'arresto europeo."
Analogamente, l'iniziativa in esame ricorre a meccanismi esistenti (procedure per i diritti di accesso agli archivi automatizzati del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli) e, in talune circostanze e nel rispetto di determinate condizioni, attribuisce loro effetti transfrontalieri, un aspetto che, come emerge chiaramente dall'analisi del testo, richiede il ravvicinamento delle norme nazionali pertinenti. Inoltre, il testo attualmente all'esame del Consiglio contiene un capo importante sulla protezione dei dati, che può essere inteso, anch'esso, come una misura di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
Si ritiene pertanto che l'iniziativa di decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, dovrebbe assumere la forma di una decisione quadro basata sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE e non di una decisione basata sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c).
Nella riunione del 2 maggio 2007, la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[7], di raccomandare che, alla luce di quanto precedentemente esposto, l'iniziativa di decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2007/0804(CNS)) dovrebbe adottare quale base giuridica l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
Giuseppe Gargani
PROCEDURA
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Titolo |
Trattato di Prüm: rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera |
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Riferimenti |
06566/2007 - C6-0079/2007 - 2007/0804(CNS) |
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Consultazione del PE |
1.3.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 13.3.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Fausto Correia 20.3.2007 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 2.5.2007 |
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Esame in commissione |
20.3.2007 |
11.4.2007 |
23.4.2007 |
7.5.2007 |
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21.5.2007 |
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Approvazione |
21.5.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Rainer Wieland |
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Deposito |
24.5.2007 |
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- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
- [2] Non ancora pubblicati in Gazzetta ufficiale.
- [3] Causa 45/86, Commissione c. Consiglio [1987] ECR 1439, paragrafo 5.
- [4] Causa C-300/89, Commissione c. Consiglio [1991] ECR I-287, paragrafo 10, e causa C-42/97, Parlamento europeo c. Consiglio [1999] ECR I-869, paragrafo 36.
- [5] Causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi c. Parlamento europeo e Consiglio [2001] ECR I-7079, paragrafo 27.
- [6] Cfr. Prechal, Adieu à la Directive? European Constitutional Law Review, 1: 481–494, 2005.
- [7] Erano presenti al momento della votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Cristian Dumitrescu, Francesco Enrico Speroni (vicepresidenti), Manuel Medina Ortega (relatore), Mario Borghezio, Mogens N.J. Camre, Carlo Casini, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Gary Titley, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina.