RELAZIONE sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società

7.6.2007 - (2007/2011(INI))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatrice: Katerina Batzeli

Procedura : 2007/2011(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0212/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società

(2007/2011(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e in particolare gli articoli 37 e 40,

–   viste le regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile o "regole di Pechino" del 1985, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985,

–   viste le direttive delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile o "direttive di Riyad" del 1990, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/112 del 14 dicembre 1990,

–   viste le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990,

–   vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa, del 25 gennaio 1996, e in particolare gli articoli 1 e 3-9,

–   vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile (Rec(2003)20), del 24 settembre 2003,

–   vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile (Rec(87)20), del 17 settembre 1987,

–   vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza dei giovani provenienti da famiglie immigrate (Rec(88)6), del 18 aprile 1988,

–   visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 6 e le disposizioni del titolo VI concernenti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il titolo XI concernente la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù, e soprattutto l'articolo 137,

–   visti il programma quadro concernente la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS), conclusosi il 31 dicembre 2006, e il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali[1],

–   vista la sua posizione del 30 novembre 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea[2],

–   vista la posizione comune del Consiglio del 5 marzo 2007 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma "Daphne III") nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia",

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2006)0367),

–   vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo[3], in particolare i punti 8.22 e 8.23,

–   vista la decisione 2001/427/GAI del Consiglio[4], del 28 maggio 2001, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 marzo 2006, dal titolo "La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell'Unione europea"[5],

–   viste le conclusioni della conferenza tenutasi a Glasgow dal 5 al 7 settembre 2005, nel quadro della Presidenza britannica, sul tema "I giovani e la criminalità: una prospettiva europea",

–   viste le ultime relazioni annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6‑0212/2007),

A. considerando che la delinquenza giovanile rappresenta di per sé un problema più pericoloso rispetto alla criminalità adulta, poiché interessa una parte della popolazione particolarmente vulnerabile nella fase della costruzione della sua personalità ed espone molto presto i giovani al rischio di esclusione e di stigmatizzazione sociale,

B.  considerando che gli studi realizzati a livello nazionale, europeo e internazionale indicano che negli ultimi vent'anni la delinquenza giovanile è aumentata in modo allarmante,

C. considerando che la delinquenza giovanile diventa preoccupante per via delle considerevoli proporzioni che assume oggi essendosi abbassata l'età dell'entrata nella delinquenza ed essendo aumentato il numero dei reati commessi da ragazzi di età inferiore ai tredici anni, e per via del fatto che i loro atti sono sempre più crudeli,

D. considerando che il modo in cui vengono registrate e presentate oggi le statistiche sulla delinquenza giovanile non corrisponde alle esigenze reali né alle condizioni attuali, il che rende ancor più tassativa la necessità di disporre di dati statistici nazionali attendibili,

E.  considerando che è difficile classificare in modo assoluto le cause che inducono un giovane ad adottare un comportamento trasgressivo, in quanto il suo cammino verso forme di comportamento socialmente devianti e infine trasgressive costituisce volta per volta un caso individuale e specifico che riflette il suo vissuto e gli assi più importanti intorno ai quali ogni bambino e ogni adolescente si sviluppa: la famiglia, la scuola, la cerchia degli amici, come pure, più in generale, il contesto socioeconomico in cui vive,

F.  considerando che tra i principali fattori della delinquenza giovanile vi sono la mancanza di punti di riferimento, la mancanza di comunicazione e di valorizzazione di modelli adeguati all'interno della famiglia, spesso a causa dell'assenza dei genitori, problemi psicopatologici legati a violenze fisiche o abusi sessuali da parte di persone dell'ambiente familiare, le carenze dei sistemi educativi nella trasmissione di valori sociali, la povertà, la disoccupazione, l'esclusione sociale e il razzismo; considerando che altri fattori decisivi sono inoltre la marcata tendenza all'imitazione presente nei giovani nella fase della formazione della loro personalità, i disturbi della personalità legati al consumo di alcol e stupefacenti, e l'offerta, da parte dei mezzi di comunicazione, di taluni siti Internet e dei videogiochi, di modelli che esaltano una violenza gratuita, eccessiva e ingiustificata,

G. considerando che il comportamento deviante dei giovani non è sempre dovuto al contesto familiare,

H. considerando che l'aumento del consumo di cannabis e di altre droghe e/o di alcol da parte degli adolescenti va messo in relazione con l'aumento della delinquenza giovanile,

I.   considerando che i migranti, soprattutto se minori, sono molto più esposti al controllo sociale, il che può far credere che il problema della delinquenza giovanile riguardi soprattutto il mondo dell'immigrazione e non l'intera società, un approccio questo che non è solo sbagliato ma anche socialmente pericoloso,

J.   considerando che le due forme "moderne" di delinquenza giovanile sono rappresentate dalla formazione di "bande giovanili" e dalla recrudescenza della violenza in ambito scolastico, fenomeni che sono particolarmente estesi in taluni Stati membri e il cui studio e i cui rimedi eventuali risultano complessi,

K. considerando che l'intensificazione di fenomeni come quello delle bande giovanili ha indotto determinati Stati membri a rendere più severo il diritto penale minorile e a ripristinare sanzioni tradizionali quali la reclusione in istituti correzionali,

L.  considerando che in alcuni Stati membri le vicinanze e persino i cortili delle scuole, anche nei quartieri favoriti, sono divenuti zone di non diritto (offerta di droga, violenze, talvolta con l'utilizzazione di armi bianche, racket di diverso tipo, giochi pericolosi e, per esempio, il fenomeno dell'"happy slapping", ossia il trasferimento su siti Internet di foto di scene di violenza riprese con i telefoni cellulari),

M. considerando che negli ultimi anni si è assistito ad una riforma graduale delle legislazioni penali nazionali concernenti i minori, che dovrebbe essere incentrata su misure di rieducazione nonché sulla riabilitazione e la terapia, e non solo sulla reclusione, la quale, ammettendo che sia ritenuta necessaria, dovrebbe essere una misura di ultima istanza; considerando altresì che occorre tuttavia sottolineare che l'applicazione pratica di tali misure è molto spesso resa impossibile dalla mancanza di un'infrastruttura materiale e tecnica moderna e adattata, nonché di personale adeguatamente formato, come anche dal carattere limitato della partecipazione sociale e dall'insufficienza dei finanziamenti,

N. considerando che le legislazioni nazionali tendono a criminalizzare gli atti e i comportamenti dei minori, sebbene non siano considerati reati se provengono da persone adulte, il che rafforza il controllo penale e sociale nei confronti del minore, ma finisce altresì per criminalizzare abusivamente la povertà, l'esclusione sociale e le difficoltà occasionali di inserimento sociale dei giovani,

O. considerando che l'enorme quantità di scene di una violenza estrema e di materiale pornografico che viene diffusa da mezzi di comunicazione e da mezzi audiovisivi, come i giochi, la televisione e Internet, come anche lo sfruttamento, da parte dei mass media, dell'immagine di minori delinquenti e vittime sfiorano spesso la violazione dei diritti fondamentali del bambino e contribuiscono a diffondere una banalizzazione della violenza,

P.  considerando che, nel quadro della Rete europea di prevenzione della criminalità creata nel 2001, è stato istituito un gruppo di lavoro specifico per lottare contro la delinquenza giovanile, che ha intrapreso l'elaborazione di uno studio comparato approfondito nei 27 Stati membri, il quale dovrà fungere da base per i futuri sviluppi della politica dell'Unione in tale ambito,

1.  sottolinea che, per combattere in modo efficace la delinquenza giovanile, è necessario prevedere una strategia integrata a livello nazionale ma anche europeo, che combini misure incentrate sui tre principi guida seguenti: misure di prevenzione, misure di inclusione sociale di tutti i giovani e misure di gestione legislativa;

Politiche nazionali

2.   sottolinea che è fondamentale che tutte le parti interessate della società – ossia lo Stato in quanto amministrazione centrale, i responsabili degli enti regionali e locali, i responsabili della comunità scolastica, la famiglia, le ONG, in particolare le ONG giovanili, la società civile e ogni singolo individuo – partecipino direttamente alla programmazione e all'attuazione di una strategia nazionale integrata; sostiene che, per porre in atto azioni intese a lottare in modo radicale contro la delinquenza giovanile, è indispensabile poter disporre di risorse finanziarie sufficienti;

3.   reputa che per risolvere con efficacia il problema della delinquenza giovanile sia necessario porre in atto una politica integrata e valida in ambito scolastico, sociale, familiare ed educativo, che contribuisca alla trasmissione dei valori sociali e civici, e alla socializzazione precoce dei giovani; ritiene che sia inoltre necessario definire una politica incentrata su una migliore coesione politica e sociale, volta a ridurre le disparità sociali e a lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, riservando un'attenzione particolare alla povertà dei bambini;

4.   ritiene che la prevenzione nel settore della delinquenza giovanile vada distinta in tre livelli fondamentali, e cioè: quella primaria, che è rivolta a tutti i cittadini, quella secondaria, che si rivolge a delinquenti minorenni occasionali o potenziali, e infine quella terziaria, che si rivolge ai minori che denotano sistematicamente un comportamento delinquenziale e che mira a porvi termine;

5.   ritiene che sia necessario fissare una serie di limiti e punti di riferimento concreti che la famiglia, gli educatori e la società devono trasmettere ai giovani fin dall'infanzia;

6.   ritiene che la prevenzione della delinquenza giovanile richieda altresì politiche pubbliche in altri settori fra cui l'alloggio, l'occupazione, la formazione professionale, le attività del tempo libero e gli scambi di giovani;

7.   ricorda che sia le famiglie che le scuole, come pure la società in generale, devono collaborare nella lotta contro il fenomeno crescente della violenza giovanile;

8.   richiama l'attenzione degli Stati membri sul ruolo specifico che è assegnato alla famiglia in ogni fase della lotta contro la delinquenza giovanile e li invita a predisporre un sostegno adeguato per i genitori;

9.   incoraggia gli Stati membri a prevedere, nelle loro politiche nazionali, l'istituzione di un congedo parentale di un anno, che consenta alle famiglie che lo desiderano di privilegiare in tal modo la prima educazione del loro bambino, la quale riveste un'importanza capitale per il suo sviluppo affettivo;

10. invita gli Stati membri a fornire particolare sostegno alle famiglie che devono far fronte a problemi economici e sociali; sottolinea che l'adozione di provvedimenti volti a soddisfare esigenze essenziali in fatto di alloggio e alimentazione, la garanzia dell'accesso per tutti i membri della famiglia, soprattutto i bambini, all'istruzione di base e all'assistenza sanitario-farmaceutica, come pure azioni volte a garantire un accesso equo dei membri di queste famiglie al mercato del lavoro e alla vita sociale, economica e politica contribuiranno ad assicurare un contesto familiare sano ed equilibrato per lo sviluppo e la prima socializzazione dei minori;

11. invita gli Stati membri a mettere a disposizione le risorse necessarie per ampliare in modo efficace l'offerta di consulenza psicosociale, prevedendo fra l'altro punti di contatto per le famiglie con problemi che sono interessate dalla delinquenza giovanile;

12. sottolinea il ruolo particolare assegnato alla scuola e alla comunità scolastica nella formazione della personalità dei bambini e degli adolescenti; sottolinea che due caratteristiche fondamentali della scuola di oggi, vale a dire il multiculturalismo e l'accentuazione delle differenze fra classi sociali, possono – in mancanza di adeguate strutture di intervento, sostegno e approccio dei discenti al sistema educativo – portare a fenomeni di violenza all'interno delle scuole e creare un ambiente ostile tra alunni aggressivi che svolgono il ruolo di carnefice e alunni che ne sono vittime;

13. invita, in questo contesto, gli Stati membri a impartire alle autorità scolastiche le opportune direttive per introdurre una procedura moderna di soluzione delle controversie in ambito scolastico, grazie ad organi di mediazione cui parteciperanno alunni, genitori, insegnanti e servizi competenti degli enti locali;

14. ritiene assolutamente necessario fornire un adeguato addestramento agli insegnanti affinché possano essere in grado di gestire l'eterogeneità delle classi, sviluppare un'attività pedagogica basata non sul moralismo, bensì sulla prevenzione e sulla solidarietà, e rifuggire dalla stigmatizzazione e dall'emarginazione sia dei minori delinquenti sia dei loro compagni che ne sono le vittime;

15. invita gli Stati membri ad inserire nella loro politica in materia di istruzione la prestazione di un particolare sostegno psicologico e di consulenza ai minori che denotano problemi di socializzazione, la possibilità di fornire assistenza medica in ogni scuola, la nomina in ognuno degli istituti scolastici di un assistente sociale, di un sociologo-criminologo, di un pedopsichiatra e di esperti in materia di delinquenza giovanile, rigorosi controlli per quanto riguarda il consumo di alcol e l'uso di sostanze stupefacenti da parte degli alunni, la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di membri della comunità scolastica, la nomina di un mediatore comunitario che faccia da collegamento tra la scuola e la comunità, come pure la cooperazione tra le varie comunità scolastiche per quanto riguarda l'ideazione e l'attuazione di programmi contro la violenza;

16. invita gli Stati membri e le competenti autorità di regolamentazione nazionali e regionali a dare un'attuazione rigorosa e assoluta alla legislazione comunitaria e nazionale relativa alla segnalazione del contenuto delle trasmissioni televisive e di altri programmi che possono contenere scene di particolare violenza o inadatte ai minori; invita altresì gli Stati membri a concordare con i responsabili dei mezzi di comunicazione di massa una "guida" per la tutela dei diritti dei minori, e in particolare dei delinquenti giovanili, per quanto attiene al divieto sia di trasmettere immagini estreme in determinate ore del giorno sia di rivelare l'identità dei minori implicati in comportamenti delinquenziali;

17. raccomanda agli Stati membri di rafforzare il ruolo e di valorizzare sotto il profilo qualitativo i centri giovanili quali luoghi di scambio tra giovani, e sottolinea che l'inserimento dei giovani delinquenti in tali spazi ne coadiuverà l'operosità sociale e rafforzerà il loro sentimento di appartenere ad una categoria normale della società;

18. sottolinea che i mezzi di comunicazione di massa possono svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la prevenzione del fenomeno della delinquenza giovanile assumendo iniziative di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, come pure fornendo trasmissioni di elevata qualità, che promuovano il contributo positivo dei giovani alla società e contenendo, viceversa, la diffusione dell'uso della violenza, della pornografia e del consumo di sostanze stupefacenti, e ciò sulla base di accordi da inserire nella "guida" per la tutela dei diritti dei minori;

19. invita gli Stati membri ad ammodernare i provvedimenti giudiziari e legislativi di gestione della delinquenza giovanile in direzione di una decriminalizzazione, depenalizzazione, degiudizializzazione e deistituzionalizzazione; raccomanda, in tale contesto, di ridurre al minimo i provvedimenti che comportano la privazione della libertà e quelli riguardanti la reclusione totale o parziale del minore, sostituendoli con misure alternative di carattere pedagogico e dando ampia scelta al giudice nazionale, come ad esempio l'offerta di un lavoro socialmente utile, il risarcimento e l'intermediazione con la vittima, corsi di formazione professionale e di istruzione alla guida, come pure la prescrizione di speciali terapie in tema di dipendenza dalla droga o dall'alcol;

20. invita gli Stati membri ad adottare nuovi provvedimenti innovativi di approccio giudiziale, come la diretta partecipazione dei genitori o dei tutori del minore al procedimento penale, dalla fase dell'esercizio dell'azione penale fino all'applicazione di provvedimenti, accompagnata da un approccio pedagogico o da un sostegno psicologico intensivo, la possibilità di scegliere una famiglia di adozione affinché educhi il minore quando ciò sia ritenuto necessario e l'assistenza e l'informazione ai genitori, agli insegnanti e agli alunni in caso di comportamento violento manifestato in ambito scolastico;

21. ricorda che, in materia di delinquenza giovanile, lo svolgimento della procedura giudiziaria e la sua durata, la scelta della misura da adottare nonché la sua esecuzione ulteriore devono essere guidati dal principio dell'interesse superiore del bambino e dal rispetto del diritto procedurale; sottolinea, a tale riguardo, che qualsiasi misura di carcerazione deve avvenire solo in ultima istanza ed essere eseguita in infrastrutture adeguate ai minori delinquenti;

22. invita gli Stati membri a prevedere, nell'ambito di un approccio integrato alla delinquenza giovanile, stanziamenti di bilancio specifici ed autonomi finalizzati all'adozione di provvedimenti di prevenzione della delinquenza giovanile, un aumento dei fondi per i programmi di integrazione sociale e di inserimento professionale dei giovani, e il potenziamento delle risorse destinate sia alla valorizzazione e all'ammodernamento delle infrastrutture di accoglienza dei giovani delinquenti a livello centrale e regionale che alla formazione specialistica e all'aggiornamento continuo di tutti i professionisti e i responsabili interessati;

Verso una strategia europea

23. raccomanda agli Stati membri di procedere con urgenza, in cooperazione con la Commissione, all'elaborazione e all'adozione di una serie di norme minime e di principi guida comuni a tutti gli Stati membri in materia di delinquenza giovanile, incentrati sui quattro pilastri fondamentali della prevenzione, delle sanzioni educative, dell'integrazione e del reinserimento sociale, e delle misure giudiziarie ed extragiudiziarie sulla base dei principi sanciti a livello internazionale nelle "regole di Pechino" e nelle "direttive di Riyad", nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nonché in altre convenzioni internazionali adottate in tale settore;

24. reputa che l'obiettivo di un approccio europeo comune debba consistere nel definire modelli di intervento volti a fronteggiare e a gestire la delinquenza giovanile, mentre il ricorso a misure detentive e a sanzioni penali dovrebbe avvenire solo in ultima istanza e quando ciò sia giudicato assolutamente necessario;

25. ribadisce che l'interessamento e la partecipazione dei giovani a tutte le questioni e decisioni che li concernono sono indispensabili per reperire soluzioni comuni che siano coronate da successo; ritiene che per questo motivo occorra assicurare, in fase di intervento degli assessori ai tribunali minorili, non solo che essi abbiano un'esperienza nel settore dell'educazione dei giovani, ma anche che abbiano ricevuto una formazione per quanto riguarda il problema della violenza e dei giovani;

26. chiede alla Commissione di definire criteri specifici, destinati a tutti gli Stati membri, concernenti l'elaborazione di statistiche nazionali, al fine di garantire che queste ultime siano comparabili e pertanto utilizzabili durante la pianificazione delle misure da adottare a livello europeo; invita gli Stati membri a partecipare attivamente al lavoro della Commissione diffondendo e fornendo informazioni provenienti da tutte le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale nonché dalle associazioni, dalle ONG e da altre organizzazioni della società civile operanti nel settore in questione;

27. invita la Commissione e le autorità nazionali e locali degli Stati membri ad ispirarsi alle migliori prassi in vigore nei paesi dell'Unione, che siano atte a mobilitare l'intera società e che comprendano azioni e interventi concreti da parte delle associazioni di genitori e delle ONG nelle scuole e dei residenti nei quartieri, nonché a fare un bilancio delle esperienze maturate dagli Stati membri in materia di accordi di cooperazione tra autorità di polizia, istituti scolastici, enti locali, organizzazioni giovanili e servizi sociali a livello locale, rispettando la regola del segreto condiviso, e strategie e programmi nazionali a favore dei giovani; invita gli Stati membri ad ispirarsi alle migliori pratiche in vigore negli stessi per lottare contro l'inquietante sviluppo del consumo di droghe da parte dei minori e della delinquenza ad esso connessa, come anche alle migliori soluzioni da applicare in caso di consumo problematico, in particolare in materia di cure mediche;

28. si compiace delle iniziative nazionali che includono azioni positive di integrazione, come "l'animatore extrascolastico", che comincia a svilupparsi in regioni come La Rioja;

29. invita la Commissione e gli Stati membri ad attivare, in una prima fase, gli strumenti e i programmi europei già esistenti, inserendovi azioni per il contenimento e la prevenzione del fenomeno della delinquenza giovanile e prevedendo anche il regolare reinserimento sociale degli autori e delle vittime; fa in particolare riferimento:

      –  al programma speciale "Prevenzione e lotta contro la delinquenza" (2007-2013), che si pone gli obiettivi fondamentali di prevenire la criminalità e proteggere le vittime,

      –  al programma speciale "Giustizia penale" (2007-2013), per la promozione della cooperazione giudiziaria in materia penale sulla base del riconoscimento e della fiducia reciproci, e per il miglioramento dei contatti e degli scambi di informazioni tra le autorità nazionali competenti,

      –  al programma DAPHNE ΙΙΙ, per combattere la violenza contro i bambini e i giovani,

      –  al programma "Gioventù in azione" (2007-2013), fra le cui priorità principali figura il sostegno dei giovani che hanno più scarse opportunità o che vivono in un contesto meno favorevole,

      –  alle azioni del Fondo sociale europeo e del programma Equal in materia di potenziamento dell'inserimento sociale e di lotta contro le discriminazioni, come pure di agevolazione dell'accesso al mercato del lavoro delle persone meno favorite,

      –  al programma di iniziativa Urbact sostenuto dall'Unione, che mira allo scambio delle migliori prassi tra le città europee finalizzato a realizzare un ambiente più vivibile per i cittadini e che include azioni intese a creare un ambiente urbano più sicuro per i giovani come pure azioni di inserimento sociale per i giovani meno avvantaggiati, incentrate sull'intensificazione della loro attività e partecipazione sociale,

      –  a vari programmi di iniziativa interstatali come "Let bind safe net for children and youth at risk", incentrati sull'individuazione di azioni a favore dei bambini e dei giovani a rischio o in condizioni di esclusione sociale, programmi ai quali possono e devono partecipare partner provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri,

      –  alla linea europea a favore dei bambini scomparsi, fra cui figurano le vittime della delinquenza giovanile;

30. sottolinea che uno degli elementi di prevenzione e di lotta contro la delinquenza giovanile consiste nello sviluppo di una politica di comunicazione che consenta di sensibilizzare il pubblico ai problemi, nell'eliminazione della violenza dai mezzi di comunicazione e nella promozione dei mezzi audiovisivi la cui programmazione non sia incentrata esclusivamente su programmi violenti; chiede di conseguenza che vengano fissate norme europee intese limitare la diffusione della violenza sia nei mezzi di comunicazione audiovisivi che nella stampa scritta;

31. sottolinea che la direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere"[6] pone considerevoli limitazioni alla proiezione di immagini contenenti violenza e, più in generale, di scene inadatte all'educazione di bambini, il che costituisce un'opportuna misura di prevenzione della violenza perpetrata dai giovani a danno dei giovani; invita la Commissione a porre in essere ulteriori azioni in tal senso, estendendo tali obblighi anche al settore della telefonia mobile e di Internet, azioni che dovrebbero costituire una delle priorità politiche fondamentali nell'ambito della succitata comunicazione della Commissione sui diritti del fanciullo;

32. plaude all'attuazione di un quadro europeo di autoregolamentazione delle imprese europee per un uso più sicuro dei telefoni cellulari da parte di adolescenti e bambini, e sottolinea che l'informazione e l'avvertenza in merito ad una navigazione sicura su Internet e ad un utilizzo sicuro dei telefoni cellulari dovrà in futuro formare oggetto di proposte concrete della Commissione che siano vincolanti su scala europea;

33. chiede alla Commissione di istituire senza indugio un Osservatorio europeo sulla delinquenza giovanile, il cui obiettivo consista nel raccogliere e comparare le statistiche di tutti gli Stati membri, diffondere le esperienze e le buone prassi, programmare e promuovere iniziative e programmi innovativi a livello internazionale, interregionale e comunitario, fornire consulenza, organizzare seminari con la partecipazione delle autorità nazionali e infine avviare una cooperazione tecnica e scientifica su questioni riguardanti la formazione del personale e lo scambio di professionisti; sottolinea che l'efficacia dell'azione di detto Osservatorio europeo dipende dalla mobilitazione e dal funzionamento degli osservatori nazionali dotati di competenze analoghe;

34. chiede alla Commissione di incoraggiare l'istituzione di un numero verde gratuito a livello europeo per i bambini e gli adolescenti con problemi, in quanto questi sistemi possono apportare un importante contributo alla prevenzione della delinquenza giovanile;

35. invita la Commissione a presentare, una volta completati i necessari studi a livello europeo, un programma quadro comunitario integrato, che preveda misure preventive a livello dell'UE, un sostegno alle iniziative delle ONG e alla cooperazione transnazionale, il finanziamento di programmi pilota a livello regionale e locale che si fondino sulle migliori prassi nazionali e si propongano di diffonderle in tutta Europa, e rispondano nel contempo alle necessità in materia di infrastrutture sociali e pedagogiche;

36. sottolinea che vi sono due linee dell'azione comunitaria che occorre definire con urgenza:

      –  il finanziamento di misure preventive nel quadro dei programmi comunitari esistenti e la creazione di una nuova linea di bilancio per le azioni integrate e le reti di lotta contro la delinquenza giovanile;

      –  la pubblicazione di uno studio e, successivamente, di una comunicazione della Commissione sull'ampiezza del fenomeno in Europa e preparativi adeguati, mediante una rete di esperti nazionali, in vista dell'elaborazione di un programma quadro integrato volto a combattere la delinquenza giovanile;

37. invita in tale contesto la Commissione a predisporre un programma di misure cofinanziate comprendente:

      –  la ricerca delle migliori prassi in materia di prevenzione e, in particolare, di modelli di cooperazione tra responsabili pubblici e privati,

      –  la valutazione e l'analisi dell'efficacia a lungo termine di taluni metodi sviluppati di recente in materia di criminalità giovanile, quale la "giustizia riparativa",

      –  lo scambio delle migliori prassi a livello internazionale, nazionale e locale, tenendo conto delle esperienze assai positive maturate nel quadro del programma europeo Daphne contro la violenza, che può essere considerato come un esempio di "migliori prassi" grazie ai suoi numerosi progetti efficaci contro la violenza,

      –  la garanzia che tali prassi e servizi siano incentrati in via prioritaria sulla protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nonché un adeguato sostegno ai genitori,

      –  lo sviluppo di un modello europeo per la protezione dei giovani che non abbia come scopo principale la comminazione di sanzioni, ma che sia sostanzialmente incentrato sull'integrazione sociale e l'educazione dei giovani, sulla promozione dei valori del rispetto e dell'uguaglianza, nonché dei diritti e degli obblighi di tutti,

      –  l'elaborazione di programmi educativi e di formazione professionale per i giovani al fine di facilitarne l'integrazione sociale, e la realizzazione di un'autentica parità di opportunità attraverso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; una formazione che sia efficace per tutti e sin dalle prime fasi e la realizzazione degli obiettivi di Barcellona, che costituiscono una condizione preliminare per qualsiasi prevenzione efficace della violenza; il sostegno alle attuali iniziative prese in questo campo dalle organizzazioni giovanili,

      –  l'istituzione di un programma coordinato di formazione continua per i difensori civici nazionali, gli agenti di polizia, i funzionari della magistratura, gli organi nazionali competenti e le autorità di controllo,

      –  la messa in rete dei servizi competenti degli enti locali e regionali, delle organizzazioni giovanili e della comunità scolastica;

38. raccomanda alla Commissione di proporre con urgenza, nel contesto dei lavori preliminari dell'Osservatorio europeo della delinquenza giovanile e del relativo programma quadro, le seguenti misure per la promozione e la diffusione delle esperienze e delle conoscenze:

      –  ricerca collettiva e diffusione dei risultati delle politiche nazionali,

      –  organizzazione di seminari e di forum con la partecipazione di esperti nazionali,

      –  promozione della comunicazione e dell'informazione tra le autorità competenti e gli attori sociali grazie ad Internet e alla creazione di un sito web dedicato a tali questioni,

     –   istituzione di un centro di eccellenza internazionale;

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Traduzione esterna

  • [1]  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
  • [2]  Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0510.
  • [3]  GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.
  • [4]  GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.
  • [5]  GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.
  • [6]  GU L 298 del 7.10.1989, pag. 23.

MOTIVAZIONE

Oggi, nella maggior parte delle società europee vi è la diffusa percezione di un progressivo aumento della delinquenza minorile e dell'intensificarsi del pericolo che essa rappresenta, una percezione confermata altresì dalle statistiche nazionali e da ricerche e studi a livello internazionale.

L'approccio eziologico alla delinquenza minorile odierna

È estremamente difficile individuare i motivi precisi del comportamento delinquenziale in un minore, poiché l'atto specifico che questi commette si esprime nel contesto di un processo di socializzazione e di controllo sociale complesso. Nondimeno, è possibile individuare due fattori attendibili: in primo luogo, non è affatto vero che la delinquenza minorile è una "malattia sociale" e che il comportamento dei giovani delinquenti è attribuibile ad anomalie fisiche, intellettuali o mentali. In secondo luogo, per poter analizzare il comportamento dei minori – non soltanto quelli che delinquono – è necessario esaminare l'ambiente in cui essi crescono: la famiglia, la scuola, gli amici e il contesto sociale. Di conseguenza, è lecito ricondurre a tali punti di riferimento tutte le cause e i fattori legati al comportamento delinquenziale minorile. Tuttavia, l'individuazione delle cause reali richiede cautela. Si osservi, ad esempio, che non è l'assenza fisica frequente dei genitori o il fatto di crescere in una famiglia monoparentale a determinare necessariamente comportamenti delinquenziali, quanto piuttosto la fondamentale incapacità dei genitori di assolvere la loro funzione educativa o la mancanza di un rapporto sano e di qualità tra genitori e figli o tra i genitori stessi, a motivo di problemi finanziari, sociali e/o interpersonali. La causa di tali comportamenti non è neppure attribuibile agli insuccessi scolastici dei singoli studenti, ma all'incapacità del sistema scolastico di impedire che questi ultimi siano stigmatizzati ed emarginati. Analogamente, non è l'identità culturale di un immigrato a produrre espressioni delinquenziali, ma la sua emarginazione sociale. Nonostante ciò, nell'epoca in cui viviamo, i minori che si ritrovano catapultati nel mondo degli adulti da fattori esterni quali i media, la tecnologia e soprattutto Internet spesso reagiscono aggressivamente a tale invasione nella loro vita.

I modelli di gestione della delinquenza minorile

In termini generali, la gestione della delinquenza e il suo controllo sociale si sono evoluti significativamente. Si è partiti dal modello protetto, mediante il quale gli adulti stabiliscono per ogni singolo caso i diritti dei minori che commettono reato e i metodi per "migliorare" il loro comportamento. In seguito è stato elaborato un modello della responsabilità, per mezzo del quale ai minori vengono riconosciuti fin dal principio diritti specifici; l'obiettivo delle misure adottate per contrastare il comportamento delinquenziale è quello di "educare attraverso la responsabilità". L'approccio attuale tenta di integrare la giustizia riparativa nel modello della responsabilità, coinvolgendo le stesse vittime al fine di riconciliare le parti, rimediando così al danno. Si impone tuttavia un'altra considerazione fondamentale in relazione alla gestione della delinquenza minorile e ai modelli attualmente in uso. In generale, i minori sono particolarmente ostili al sistema ufficiale di controllo sociale, al quale essi sono maggiormente soggetti, in ragione della loro personalità ancora incompleta, dell'età e delle loro risorse finanziarie limitate.

Al tempo stesso, il sistema penale è particolarmente rigido nei confronti dei minori e considera delittuosa ogni ribellione giovanile contro la società alimentata dalla povertà e dall'esclusione sociale, anche laddove essa non ha carattere criminale, approccio che non viene adottato nei confronti degli adulti. Oltre a ciò, anche i comportamenti pre-delinquenziali o le situazioni che presentano anche soltanto un semplice rischio di delinquenza (come l'abbandono della casa dei genitori e il perseguimento della propria indipendenza) vengono ingiustificabilmente equiparati al comportamento delinquenziale.

La legislazione e le misure atte a gestire i minori dovrebbero essere liberali e mostrare quanto più possibile comprensione e tolleranza nei confronti dei giovani e dei loro problemi, senza etichettarli come affetti da forme di patogenesi sociale né descrivere ogni tentativo di autodeterminazione come delinquenziale.

L'approccio gestionale moderno dovrebbe fare un altro passo avanti e, dopo avere gradualmente sostituito le misure detentive con altre alternative (deistituzionalizzazione e degiudizializzazione), passare alla decriminalizzazione e depenalizzazione degli atti minorili. Ciò comporta in gran parte dei casi l'abolizione delle pene e, al tempo stesso, il rafforzamento delle organizzazioni di socializzazione e l'adozione di autentiche misure preventive.

La morale e le norme di comportamento non si modificano mediante leggi e condanne, bensì attraverso l'educazione dei minori "nella libertà" e il più ampio coinvolgimento sociale possibile, che servirà a consolidare la fiducia tra le generazioni, la famiglia, la comunità scolastica, lo Stato, il quartiere, le amicizie e la società nel suo insieme.

I tre pilastri della prevenzione, dell'integrazione sociale e delle misure di gestione legislativa

A. Meccanismi di prevenzione

La prevenzione dovrebbe costituire il primo essenziale elemento di una strategia per la lotta alla delinquenza minorile. Il motivo per cui, storicamente, è stata privilegiata la "repressione", e per il quale ancora oggi si continua a porre l'accento sulla penalizzazione, è che le politiche di prevenzione sono a lungo termine (i loro risultati non sono subito visibili, fattore che priva i governi e i decisori di riscontri politici immediati) e particolarmente dispendiose. Un tempestivo intervento dello stato sociale per assistere le famiglie e i minori prima che emergano comportamenti delinquenziali è evidentemente molto più oneroso dei procedimenti penali o civili, tanto più nei casi in cui una strategia di prevenzione richiede l'azione di settori diversi, nonché la responsabilità congiunta e la partecipazione sociale diretta e indiretta delle organizzazioni interessate.

A tale proposito, l'adozione di un codice di prevenzione sociale e di solidarietà per i minori (autori dei reati e vittime), disgiunto dai sistemi giudiziari, rappresenterebbe una grande conquista per la società e lo Stato, sia a livello nazionale che comunitario.

B. Meccanismi d'integrazione sociale

Malgrado l'attuale tendenza a concentrasi sulle modalità di sviluppo del comportamento delinquenziale e sulle sue cause, è altresì estremamente importante fornire una via di uscita. Come già accennato, il procedimento penale (anche nella sua forma educativa) è, nel migliore dei casi, inadeguato e, nel peggiore, del tutto inidoneo alla reintegrazione e ad un efficace reinserimento dei delinquenti minorenni nel contesto sociale della famiglia, della scuola o dell'ambiente al quale essi tentavano di opporsi con il loro comportamento.

Ristabilire la fiducia dei minori nel loro ambiente sociale immediato e in quello più ampio, così come il loro senso di appartenenza a questo contesto, rappresenta la principale via di uscita dalla delinquenza. Per raggiungere tale obiettivo, non serve a nulla infliggere pene e sanzioni, ma occorre integrare i giovani in tutti gli aspetti e le attività del tessuto sociale di appartenenza, garantendo loro l'integrazione, un regolare inserimento nel mercato del lavoro, la protezione del diritto di esprimersi e partecipare attivamente ai processi decisionali a livello locale e nazionale, e fornendo loro occasioni ricreative e di svago che favoriscano la creatività.

C. Misure di gestione legislativa

Come precedentemente osservato, le quattro misure legislative più appropriate sono caratterizzate dal prefisso "de-":

– decriminalizzazione – derubricazione di atti quali il comportamento pre-delinquenziale o i reati minori;

– depenalizzazione – abolizione delle pene per la grande maggioranza dei reati e la loro sostituzione con misure educative e integrative;

– degiudizializzazione – trasferimento dell'amministrazione della giustizia dai tribunali a mediatori sociali, ruolo che, a seconda del tipo di comportamento delinquenziale, potrebbe essere svolto da comitati scolastici (docenti, alunni e genitori), associazioni di quartiere o locali (ad esempio, il mediatore o ombudsman sociale), assistenti sociali ecc;

– deistituzionalizzazione – eliminazione, ove possibile, di condanne a pene detentive da scontare in istituti correzionali o penitenziari.

Il ruolo della famiglia

– La famiglia come fattore e causa: l'impatto delle condizioni familiari esterne (la struttura della famiglia) e interne (il suo funzionamento) è fondamentale. La mancanza di supervisione e di controllo da parte dei genitori e un comportamento delinquenziale degli stessi genitori sono considerati fattori particolarmente aggravanti.

– La famiglia nel contesto delle politiche di prevenzione: la famiglia come istituzione socializzante contribuisce a educare all'osservanza e al rispetto della legge.

– La famiglia durante il processo di reinserimento sociale: il più importante punto di partenza per il processo di reinserimento è l'integrazione globale del minore nell'ambito familiare, attuata ristabilendo i rapporti con i genitori e gli altri membri della famiglia. Affinché tale strategia produca effetti positivi, è essenziale fornire al minore un supporto finanziario, sociale e psicologico.

– La famiglia durante la fase del processo penale: nei casi in cui il minore venga condannato a scontare una pena detentiva in un istituto, è particolarmente importante che egli mantenga i contatti con i membri della famiglia mentre, nel caso di misure alternative, la supervisione e l'assistenza dei genitori sono essenziali. Altrettanto necessario è coinvolgere attivamente i genitori nel corso del procedimento giudiziario e durante la detenzione del minore, e fornire ad essi una preparazione e informazioni continue tali da permettere loro di sostenere adeguatamente il figlio.

Il ruolo della scuola

– La scuola come luogo di manifestazione del comportamento delinquenziale: la violenza nelle scuole è una forma particolare di delinquenza minorile, utilizzata dal giovane per esprimere l'ostilità creatasi fin dal principio nell'ambiente scolastico o per proiettare su quell'ambiente problemi familiari o associati al proprio quartiere.

– La scuola come fattore scatenante: la scuola di oggi è estremamente legata alla classe di appartenenza e multiculturale. Quando gli insegnanti e i genitori non riescono a chiarire le differenze fra i compagni di scuola e ad insegnare la tolleranza e il rispetto dell'"altro", del "diverso", gli alunni incapaci di integrare nella loro cultura tali concetti reagiscono e si comportano violentemente, assumendo, a seconda dei casi, il ruolo di carnefice o di vittima.

– La scuola come vettore di lotta contro tale fenomeno: la scuola e i suoi funzionari devono intervenire in modo correttivo e stimolante, e non considerare il minore come un caso irrecuperabile, cosa che porta alla sua emarginazione. L'insegnante colloca l'aggressività dei suoi allievi in un contesto sociale, mettendo l'accento sugli aspetti positivi degli allievi aggressivi. Inoltre, la scuola rappresenta il luogo principe della messa in atto di piani innovativi di lotta contro la delinquenza minorile, ad esempio, il sistema scolastico di risoluzione dei conflitti, in cui gli allievi sono essi stessi mediatori, la giustizia riparatrice, in virtù della quale l'allievo si fa carico di riparare i danni che ha causato, e la cooperazione fra scuole in programmi di lotta contro la violenza.

– La scuola come veicolo di prevenzione: la scuola crea strutture di sostegno che evitano la stigmatizzazione e consentono agli allievi di sentirsi accettati; essa funziona altresì come "terreno di dialogo" e si mostra lucida, disponibile e ricettiva nelle sue risposte.

– La partecipazione sociale alla lotta contro la violenza nelle scuole: le azioni di lotta contro la violenza in ambito scolastico rappresentano un esempio caratteristico di partecipazione sociale ampia e di corresponsabilità di numerosi attori sociali: insegnanti, psicologi, associazioni di genitori, associazioni di insegnanti, mediatori comunitari e autorità locali, che condividono tutti le responsabilità e lavorano di concerto.

La dimensione europea

Il principale argomento opposto al tentativo di definire, a livello dell'Unione europea, modelli e metodi comuni di lotta contro la delinquenza giovanile è che un'impresa di questo tipo si scontra con le divergenze nelle normative penali nazionali, soprattutto quando si tratta di definire l'età del minore e gli atti che costituiscono un comportamento delinquenziale.

D'altro canto, gli studi realizzati a livello nazionale riguardo alle cause, alla recrudescenza di determinate forme di comportamento delinquenziale e al retrocedere di altre, nonché il fatto che i sistemi penali si orientino verso forme di punizione alternative e non tanto verso la reclusione dei minori in istituti correzionali, sono alcuni degli aspetti che presentano similitudini particolarmente significative.

Tali similitudini ci portano a due conclusioni. Da un lato, i modelli convenzionali e tradizionali di gestione penale hanno ormai raggiunto i loro limiti, non potendo più far fronte alle sfide che si presentano oggi nella maggior parte degli Stati membri. Dall'altro, queste sfide contemporanee, come anche i metodi che gli Stati membri applicano per farvi fronte, presentano forti analogie da uno Stato membro all'altro. Sono precisamente queste analogie che rendono oggi possibili e giustificate la definizione e l'attuazione di misure a livello europeo. Se prendiamo poi in considerazione anche la possibilità offerta ai giovani di circolare liberamente all'interno dell'Unione europea e l'utilizzo diffuso di Internet e delle nuove tecnologie e forme di comunicazione, che estendono in modo significativo il concetto di localizzazione di un reato, allora l'approccio europeo non appare solo come possibile e giustificato, ma anche come necessario.

Per quanto riguarda le migliori prassi nazionali, esistono già una tradizione e un'esperienza considerevoli. Citiamo, fra l'altro:

– l'esempio delle Comunità autonome spagnole delle Asturie e di La Rioja e, in particolare, il programma del "Mediador Escolar", destinato alla comunità scolastica, i programmi del servizio comunitario "Servicio de Atención a la Familia" (SAF), che beneficiano di finanziamenti comunitari e che sono intesi ad istruire e a formare professionisti competenti, e il programma di orientamento, formazione e occupazione dell'istituto correzionale di Sogradio;

– le pratiche di analisi delle persone e delle regioni ad alto rischio, basate su un sistema elettronico di registrazione in Baviera (lista PROPER), che suscitano tuttavia una certa perplessità per quanto concerne il ruolo della polizia ed eventuali violazioni dei diritti dei minori;

– l'organizzazione di una "giornata della sicurezza a scuola" in Lettonia, che prevede che gli agenti di polizia si rechino nelle scuole per informare gli alunni;

– l'organizzazione di escursioni che riuniscono alunni e delinquenti minorenni, affinché vengano in contatto e si sentano più vicini in un ambiente sociale amichevole e organizzato;

– lo sviluppo, da parte di commissioni specifiche con sede in comuni o comunità dell'Irlanda, di programmi ricreativi volti ad allontanare i giovani da comportamenti antisociali o delinquenziali ("Garda Youth Diversion Projects");

– l'istituzione del "Children's Reporter" e di accordi volontari tra famiglie, minori e autorità locali, noti come "Acceptable Behaviour Contracts (ABCs)" in Scozia;

– il Memorandum d'intesa fra il ministero della Sanità greco e le ONG per quanto riguarda la ripartizione delle competenze fra le autorità ufficiali e le ONG, e i ruoli rispettivi.

L'Unione europea deve coordinare nonché promuovere politiche di riforma che prevedano non solo l'adozione immediata di misure di lotta contro la delinquenza minorile, ma anche, principalmente, di misure e strategie complementari volte ad instaurare un equilibrio tra la politica familiare, la socializzazione della politica in materia di istruzione, la lotta sostanziale contro la povertà e l'esclusione sociale, l'integrazione sociale regolare e piena dei migranti, e la creazione di principi culturali comuni.

I bambini "cattivi" sono solitamente anche bambini "tristi". Dobbiamo restituire loro il sorriso.

PROCEDURA

Titolo

Delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società

Numero di procedura

2007/2011(INI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

FEMM
18.1.2007

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula



 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione


 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula


 

 

 

 

Relatore
  Nomina

Katerina Batzeli
20.12.2006

 

Relatore sostituito

 

 

Esame in commissione

2.5.2007

5.6.2007

 

 

 

Approvazione

5.6.2007

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

15
0
3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Astrid Lulling, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Maria Petre

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Evangelia Tzampazi

Deposito

7.6.2007

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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