RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

27.6.2007 - (COM(2006)0852 – C6‑0012/2007 – 2006/0278(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Bogusław Liberadzki

Procedura : 2006/0278(COD)
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A6-0253/2007
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(COM(2006)0852 – C6‑0012/2007 – 2006/0278(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0852 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 271 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0012/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0253/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Le disposizioni della presente direttiva non si dovrebbero applicare al trasporto di merci pericolose effettuato sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate. Il trasporto di merci pericolose effettuato da fornitori commerciali per conto delle forze armate dovrebbe tuttavia rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, a meno che gli obblighi contrattuali non siano esercitati sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate.

Emendamento 2

Considerando 6 ter (nuovo)

 

(6 ter) Uno Stato membro privo di sistema ferroviario e che non intenda crearne uno nell'immediato sarebbe soggetto ad un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva relative alle ferrovie. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esentato dall'obbligo di recepire e attuare la presente direttiva relativamente alle ferrovie fintantoché non disporrà di un sistema ferroviario.

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) Fatti salvi il diritto comunitario e le disposizioni del Capo 1.9 degli allegati I, punto 1, II, punto 1 e III, punto 1, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, ai fini della sicurezza del trasporto, di mantenere o introdurre disposizioni in settori non contemplati dalla presente direttiva. Queste disposizioni dovrebbero essere specifiche e chiaramente definite.

Emendamento 4

Considerando 7 ter (nuovo)

 

(7 ter) Ciascuno Stato membro dovrebbe conservare il diritto di regolamentare o proibire il trasporto di merci pericolose nel proprio territorio, esclusivamente per motivi diversi dalla sicurezza, come i motivi di sicurezza nazionale o di protezione ambientale.

Emendamento 5

Considerando 8

(8) I mezzi di trasporto immatricolati in paesi terzi devono essere autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose sul territorio degli Stati membri a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN.

(8) I mezzi di trasporto immatricolati in paesi terzi devono essere autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose sul territorio degli Stati membri a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN e della presente direttiva.

Emendamento 6

Considerando 9

(9) Ciascuno Stato membro deve inoltre conservare il diritto di regolamentare o proibire, esclusivamente per motivi diversi dalla sicurezza, il trasporto nazionale di merci pericolose.

soppresso

Motivazione

Il testo è stato inserito nel considerando 7 ter.

Emendamento 7

Considerando 10

(10) È opportuno che ciascuno Stato membro abbia facoltà di applicare norme più rigorose alle operazioni di trasporto nazionale effettuate mediante veicoli immatricolati o messi in circolazione sul suo territorio.

(10) È opportuno che ciascuno Stato membro abbia facoltà di applicare norme più rigorose alle operazioni di trasporto nazionale effettuate mediante mezzi di trasporto immatricolati o messi in circolazione sul suo territorio.

Emendamento 8

Considerando 11

(11) L'armonizzazione delle condizioni applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose non deve impedire di tenere conto di circostanze nazionali particolari. La presente direttiva deve pertanto accordare agli Stati membri la possibilità di accordare alcune deroghe a condizioni determinate. Tali deroghe devono figurare nella presente direttiva nella sezione “Disposizioni nazionali supplementari".

(11) L'armonizzazione delle condizioni applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose non deve impedire di tenere conto di circostanze nazionali particolari. La presente direttiva deve pertanto accordare agli Stati membri la possibilità di accordare alcune deroghe a condizioni determinate. Tali deroghe devono figurare nella presente direttiva nella sezione “Deroghe nazionali".

Motivazione

Poiché gli allegati I.3, II.3 e potenzialmente III.3 prevedono deroghe, la formulazione della rubrica dovrebbe essere corrispondente. Le "deroghe" sono normalmente temporanee e meno rigorose. Le "disposizioni" invece sono applicabili fino a che non vengono modificate da nuove disposizioni e potrebbero essere più rigorose delle disposizioni di ADR, RID e ADN rispettivamente.

Emendamento 9

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Per far fronte a situazioni insolite ed eccezionali, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di rilasciare autorizzazioni individuali che consentano il trasporto di merci pericolose nel loro territorio, che altrimenti sarebbe vietato dalla presente direttiva.

Emendamento 10

Considerando 12

(12) In considerazione del livello d'investimento richiesto in questo settore, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere temporaneamente alcune specifiche disposizioni nazionali applicabili ai requisiti per la costruzione dei mezzi o delle attrezzature di trasporto, al trasporto attraverso il tunnel della Manica e al trasporto tra gli Stati membri e gli Stati parte dell'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD). Tali disposizioni devono figurare nella presente direttiva nella sezione “Disposizioni transitorie aggiuntive".

(12) In considerazione del livello d'investimento richiesto in questo settore, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere temporaneamente alcune specifiche disposizioni nazionali applicabili ai requisiti per la costruzione dei mezzi o delle attrezzature di trasporto e al trasporto attraverso il tunnel della Manica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter mantenere ed elaborare disposizioni per il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra gli Stati membri e gli Stati che sono parti contraenti dell'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) in attesa dell'armonizzazione delle norme dell'allegato II dell'accordo relativo al traffico internazionale di merci per ferrovia (SMGS) con le disposizioni dell'allegato II, punto 1 e quindi con quelle del RID. Entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe valutare le conseguenze di queste disposizioni e, se necessario, presentare le proposte del caso. Queste disposizioni dovrebbero figurare nella presente direttiva nella sezione "Disposizioni transitorie aggiuntive".

Emendamento 11

Considerando 13

(13) È necessario che gli allegati della presente direttiva siano adattati rapidamente al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, in particolare per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte nell'ADR, nel RID e nell'ADN.

(13) È necessario che gli allegati della presente direttiva siano adattati rapidamente al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, in particolare per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte nell'ADR, nel RID e nell'ADN. Le modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN e i corrispondenti adattamenti degli allegati dovrebbero entrare in vigore simultaneamente. La Commissione dovrebbe fornire un supporto finanziario, se del caso, agli Stati membri per le traduzioni dell'ADR, del RID e dell'ADN e delle relative modifiche nelle lingue ufficiali degli stessi.

Emendamento 12

Considerando 14

(14) La Commissione deve inoltre poter rivedere gli elenchi delle disposizioni nazionali supplementari e decidere l'applicazione e l'attuazione di provvedimenti di emergenza in caso di incidenti o sinistri.

(14) La Commissione deve inoltre poter rivedere gli elenchi delle deroghe nazionali e decidere l'applicazione e l'attuazione di provvedimenti di emergenza in caso di incidenti o sinistri.

Motivazione

Poiché gli allegati I.3, II.3 e potenzialmente III.3 prevedono deroghe, la formulazione della rubrica dovrebbe essere corrispondente. Le "deroghe" sono normalmente temporanee e meno rigorose. Le "disposizioni" invece sono applicabili fino a che non vengono modificate da nuove disposizioni e potrebbero essere più rigorose delle disposizioni di ADR, RID e ADN rispettivamente.

Emendamento 13

Considerando 22 bis (nuovo)

 

(22 bis) Agli Stati membri dovrebbe essere accordato un periodo transitorio della durata massima di due anni per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva in relazione alle vie navigabili interne, in modo da dare tempo sufficiente per l'adeguamento delle disposizioni nazionali, la creazione del quadro giuridico e la formazione del personale.

 

Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio generale di cinque anni per tutti i certificati relativi alle navi e al personale rilasciati prima o durante il periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva in relazione alle vie navigabili interne, a meno che sul certificato non sia indicato un periodo di validità più breve.

Emendamento 14

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis) Secondo il paragrafo 34 dell'Accordo interistituzionale sul miglioramento della legislazione1 gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare, per sé stessi e nell'interesse della Comunità, le proprie tabelle che, per quanto possibile, dovranno illustrare la correlazione tra la direttiva e le misure di recepimento e a pubblicarle.

 

____________

1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Motivazione

Queste disposizioni dovrebbero migliorare il processo legislativo e il controllo dell'esecuzione della presente direttiva.

Emendamento 15

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Le disposizioni dell'allegato II.1 non si applicano agli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario, fino a che tale sistema non esista sul loro territorio.

Motivazione

Alcuni Stati membri dell'UE non hanno ferrovie.

Emendamento 16

Articolo 1, paragrafo 3

3. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano in alcun modo il diritto degli Stati membri di stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale o internazionale di merci pericolose nel territorio nazionale, nella misura in cui tali requisiti non siano contemplati dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne:

 

a) il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, carri e navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva;

 

b) l'utilizzazione di rotte prescritte;

 

c) norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.

 

La Commissione è informata di queste disposizioni e ne informa a sua volta gli altri Stati membri.

Emendamento 17

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli Stati membri possono disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio.

 

L'applicazione della presente disposizione presuppone che l'autorità competente provi la necessità delle misure. Gli Stati membri notificano anticipatamente alla Commissione le disposizioni aggiuntive. La Commissione porta tali disposizioni all'attenzione degli Stati membri.

Motivazione

La disposizione concerne il campo di applicazione della direttiva. Questo è il motivo per cui dovrebbe essere spostata dall'articolo 5 all'articolo 1. Gli Stati membri che vogliano imporre restrizioni ai trasporti dovrebbero provare in anticipo la necessità delle misure. L'emendamento mira a garantire la coerenza con i paragrafi 1.9.3. e 1.9.4. del RID nei casi in cui gli Stati membri disciplinano o vietano il trasporto di merci pericolose per motivi non inerenti alla sicurezza sul loro territorio, al fine di garantire l'affidabilità della pianificazione.

Emendamento 18

Articolo 2, punto 4

(4) “veicolo”: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h e qualsiasi macchina mobile;

(4) “veicolo”: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino a una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

Emendamento 19

Articolo 4

Il trasporto di merci pericolose tra il territorio della Comunità e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del RID o dell'ADN.

Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.

Motivazione

La Comunità è composta da Stati membri e non ha "territorio proprio". Secondo tale principio tutte le operazioni di trasporto iniziano o finiscono sul territorio di uno Stato membro. Aggiungere la frase "qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato" riflette alcune disposizioni transitorie degli allegati I.2, II.2 e, potenzialmente, III.2, che riguardano il trasporto di merci pericolose.

Emendamento 20

Articolo 5

Articolo 5

soppresso

Limitazioni per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto

 

Gli Stati membri conservano il diritto di disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio.

 

Motivazione

Questa disposizione riguarda il campo di applicazione della direttiva. Questo è il motivo per cui andrebbe spostata dall'articolo 5 all'articolo 1. Questo emendamento è giustificato dal desiderio di rendere più breve la direttiva.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono applicare, per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto, norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, ad eccezione delle prescrizioni di costruzione, effettuato da veicoli immatricolati o ammessi a circolare nel loro territorio.

1. Gli Stati membri possono applicare, per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto, norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, ad eccezione delle prescrizioni di costruzione, effettuato da mezzi di trasporto come veicoli, treni e imbarcazioni, immatricolati o ammessi a circolare nel loro territorio.

Motivazione

Il termine "veicoli" riguarda principalmente i trasporti stradali ma l'intenzione è di estendere questa disposizione a tutti i mezzi di trasporto: strade, ferrovie e vie navigabili interne.

Emendamento 22

Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di lingue diverse da quelle contemplate nell'allegato per le operazioni di trasporto limitate esclusivamente al loro territorio.

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di lingue diverse da quelle contemplate nell'allegato per le operazioni di trasporto limitate al loro territorio.

Motivazione

La soppressione della parola "esclusivamente" rende più elastiche le operazioni transfrontaliere.

Emendamento 23

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare le disposizioni dell'allegato III.1 al più tardi fino al 30 giugno 2011. In questo caso gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni delle direttive 96/35/CE e 2000/18/CE, per quanto riguarda la navigazione interna, applicabili fino alla data di cui all'articolo 11.

Emendamento 24

Articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte al primo e secondo comma del presente paragrafo e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, se gli Stati membri interessati possono adottare tali deroghe e di aggiungerle all'elenco degli allegati I.3, II.3 o III.3.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte al primo e secondo comma del presente paragrafo e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, se gli Stati membri interessati possono adottare tali deroghe e di aggiungerle all'elenco delle deroghe nazionali degli allegati I.3, II.3 o III.3.

Motivazione

Poiché gli allegati I.3, II.3 e potenzialmente III.3 prevedono deroghe, la formulazione della rubrica dovrebbe essere corrispondente. Le "deroghe" sono normalmente temporanee e meno rigorose. Le "disposizioni" invece sono applicabili fino a che non vengono modificate da nuove disposizioni e potrebbero essere più rigorose delle disposizioni di ADR, RID e ADN rispettivamente.

Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 3, comma 1

3. Il periodo di validità delle deroghe è fissato a 5 anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione.

3. Il periodo di validità delle deroghe previste dall'articolo 7, paragrafo 2 è fissato per un termine non superiore a 6 anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione che sarà fissata nella decisione sull'autorizzazione. Per quanto riguarda le esistenti deroghe di cui agli allegati I.3, II.3 e III.3, la data di cui all'articolo 11 sarà considerata come la data dell'autorizzazione di tali deroghe. Se non indicato altrimenti in una deroga, esse saranno valide per un periodo di 6 anni.

Motivazione

La modifica del termine da 5 a 6 anni agevola eventuali soppressioni, modifiche o aggiunte di deroghe negli allegati I.3, II.3 e (potenzialmente) III.3 tenendo conto del ritmo biennale degli emendamenti a ADR, RID e ADN. Entro tale limite di tempo sarebbe più facile che gli Stati membri possano fare entrare in vigore modifiche alle deroghe - decise in base alla procedura di comitatologia - e alle stesse date degli emendamenti a AD, RID e ADN che sono decisi a livello internazionale da parte di organismi decisionali internazionali o intergovernativi extra UE.

Emendamento 26

Articolo 7, paragrafo 4, comma 2

Se non è stata adottata alcuna modifica agli allegati I.1, II.1, o III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione proroga l'autorizzazione per un ulteriore periodo di cinque anni.

Se non è stata adottata alcuna modifica agli allegati I.1, II.1, o III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce in base alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, proroga l'autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni a partire dalla data dell'autorizzazione che sarà stabilita nella decisione di autorizzazione..

Motivazione

La modifica del termine da 5 a 6 anni agevola eventuali soppressioni, modifiche o aggiunte di deroghe negli allegati I.3, II.3 e (potenzialmente) III.3 tenendo conto del ritmo biennale degli emendamenti a ADR, RID e ADN. Entro tale limite di tempo sarebbe più facile che gli Stati membri possano fare entrare in vigore modifiche alle deroghe - decise in base alla procedura di comitatologia - e alle stesse date degli emendamenti a AD, RID e ADN che sono decisi a livello internazionale da parte di organismi decisionali internazionali o intergovernativi extra UE.

Emendamento 27

Articolo 7, paragrafo 4, lettera c)

(c) prorogare l'autorizzazione per un ulteriore periodo di cinque anni.

(c) prorogare l'autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni dalla data dell'autorizzazione che verrà stabilita nella decisione sull'autorizzazione.

Motivazione

La modifica del periodo da 5 a 6 anni agevola eventuali soppressioni, modifiche o aggiunte di deroghe degli allegati I.3, II.3 e (potenzialmente) III.3 tenendo conto del ritmo biennale degli emendamenti ADR, RID e ADN. Entro tale limite di tempo sarebbe più facile per gli Stati membri fare entrare in vigore modifiche alle deroghe - decise in base alla procedura di comitatologia - e alle stesse date degli emendamenti all'AD, RID e ADN che sono decisi a livello internazionale da parte di organismi decisionali internazionali o intergovernativi extra UE.

Emendamento 28

Articolo 7, paragrafo 5

5. Ciascuno Stato membro ha diritto, sul suo territorio, di rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose proibite dalla presente direttiva o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, a condizione che dette operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo.

5. Ciascuno Stato membro ha diritto, in via eccezionale e a condizione che non venga compromessa la sicurezza, di rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul suo territorio che sono proibite dalla presente direttiva o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, a condizione che dette operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo.

Motivazione

La clausola proposta dalla Commissione è troppo "aperta" e solleva preoccupazioni per un potenziale abuso a causa di troppe esenzioni nazionali. La nuova formulazione serve a   chiarire che tale esenzione rappresenta un caso eccezionale e che il livello di sicurezza di ADR RID e ADN non sarà pregiudicato.

Emendamento 29

Articolo 8

Gli Stati membri possono mantenere, sul loro territorio, le disposizioni contenute negli allegati I.2, II.2 e III.2.

Gli Stati membri possono mantenere, sul loro territorio, le disposizioni contenute negli allegati I.2, II.2 e III.2.

Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni ne informano la Commissione. A sua volta, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni ne informano la Commissione. A sua volta, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2 gli Stati membri possono stabilire di non applicare le disposizioni dell'allegato III.1 fino al 30 giugno 2001 al più tardi. In questo caso gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni delle direttive 96/35/CE e 2000/18/CE per quanto riguarda le vie navigabili interne, in base alla data di cui all'articolo 11.

Motivazione

Entro tale limite di tempo sarebbe più facile per gli Stati membri far entrare in vigore i cambiamenti alle deroghe - decisi in base alla procedura di comitatologia - alle stesse date degli emendamenti ad ADR, RID e ADN che sono decisi a livello internazionale da organismi internazionali o intergovernativi extra UE.

Emendamento 30

Articolo 11, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009.

Motivazione

La modifica del periodo da 5 a 6 anni agevola eventuali soppressioni, modifiche o aggiunte di deroghe degli allegati I.3, II.3 e (potenzialmente) III.3 tenendo conto del ritmo biennale degli emendamenti ADR, RID e ADN. Entro tale limite di tempo sarebbe più facile per gli Stati membri fare entrare in vigore modifiche alle deroghe - decise in base alla procedura di comitatologia - e alle stesse date degli emendamenti all'AD, RID e ADN che sono decisi a livello internazionale da parte di organismi decisionali internazionali o intergovernativi extra UE. Il dovere di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni è passato all'articolo 3.

Emendamento 31

Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE sono abrogate.

1. Le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE saranno abrogate al 30 giugno 2009.

Motivazione

Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per attuare questa direttiva entro il 30 giugno 2009.

Emendamento 32

Allegato I, capo I.2., punto 3

3. Gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo, sul loro territorio, di fusti a pressione, incastellature di bombole e cisterne prodotti anteriormente al 1° luglio 2007 e di altri contenitori costruiti prima del 1º luglio 2003 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni applicabili alla data della loro costruzione, ma non dopo il 1º luglio 2005 per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne, e non dopo il 1º luglio 2001 per gli altri contenitori, purché queste attrezzature siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

soppresso

Emendamento 33

Allegato I, capo I.2., punto 6

6. Per le operazioni nazionali di trasporto effettuate sul loro territorio, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni delle loro legislazioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l'apposizione di un codice di azione d'urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall'allegato I.1 della presente direttiva.

6. Per le operazioni di trasporto effettuate da veicoli immatricolati nel loro territorio, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni delle loro legislazioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l'apposizione di un codice di azione d'urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall'allegato I.1 della presente direttiva.

Emendamento 34

Allegato I, capo I.2., punto 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni nazionali al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

Emendamento 35

Allegato I, capo I.3., titolo

Disposizioni nazionali supplementari

Deroghe nazionali

Emendamento 36

Allegato II, capo II.1.

II.1. Regolamento riguardante il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come Appendice C alla Convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1º gennaio 2009.

II.1. Allegato al regolamento riguardante il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come Appendice C alla Convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1º gennaio 2009.

Emendamento 37

Allegato II, capo II.2., punto 2

2. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo di carri e carri-cisterna con scartamento di 1520 mm, costruiti prima del 1º luglio 2005 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali in vigore al 30 giugno 2005, purché tali carri siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

2. Uno Stato membro può autorizzare, sul suo territorio, l'utilizzo di carri e carri-cisterna con scartamento di 1520/1524 mm, costruiti prima del 1º luglio 2005 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti in conformità dell'allegato II dell'SMGS ovvero secondo le prescrizioni nazionali di tale Stato membro in vigore al 30 giugno 2005, purché tali carri siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Emendamento 38

Allegato II, capo II.2., punto 4

4. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo di fusti a pressione, incastellature di bombole e cisterne costruite anteriormente al 1º luglio 2007 e di altri contenitori costruiti prima del 1º luglio 2003 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali applicabili alla data della loro costruzione, ma non dopo il 1° luglio 2005 per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne, e non dopo il 1º luglio 2001 per gli altri contenitori, sempre che tali attrezzature siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

soppresso

Emendamento 39

Allegato II, capo II.2., punto 7

7. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sul loro territorio, disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l'apposizione di un codice di azione d'urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall'allegato II.1 della presente direttiva.

7. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, per operazioni di trasporto effettuate con carri registrati nel loro territorio, disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l'apposizione di un codice di azione d'urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall'allegato I.1 della presente direttiva.

Emendamento 40

Allegato II, capo II.2., punto 9

9. La presente direttiva non pregiudica il diritto di uno Stato membro di adottare regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, applicabili sul suo territorio e a quelle Parti contraenti dell'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) che non sono Parti contraenti del COTIF. Tali regolamentazioni si applicano soltanto al trasporto di merci pericolose per ferrovia tramite carri autorizzati in uno Stato che non è Parte contraente del COTIF. Gli Stati membri interessati devono garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dal RID mediante l'adozione di misure ed obbligazioni appropriate.

9. Uno Stato membro può mantenere in vigore e elaborare disposizioni relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, applicabili sul suo territorio e a quelle Parti contraenti dell'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD). Gli Stati membri interessati devono garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dall'allegato II.1. mediante l'adozione di misure ed obbligazioni appropriate.

 

La Commissione è informata di tali disposizioni e ne informa a sua volta gli altri Stati membri.

 

Entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione valuta le conseguenze delle disposizioni di cui al comma precedente. La Commissione, se necessario, presenta proposte adeguate, corredate di una relazione.

Emendamento 41

Allegato II, capo II.2., punto 9 bis (nuovo)

 

9 bis. Gli Stati membri possono mantenere in vigore le restrizioni nazionali relative al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

Emendamento 42

Allegato III, capo III.2.

III.2. Disposizioni transitorie aggiuntive

III.2. Disposizioni transitorie aggiuntive

 

1. Gli Stati membri possono mantenere restrizioni al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al ... [data di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis per il recepimento della nuova direttiva per quanto riguarda la parte sulle vie navigabili interne].

 

2. I certificati di cui al Capo 8.1 dell'allegato III.1. rilasciati prima o durante il periodo transitorio in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, sono validi fino al 30 giugno 2016, salvo indicazione sul certificato stesso di un periodo di validità più breve.

Emendamento 43

Allegato III, capo III.3., titolo

Disposizioni nazionali supplementari

Deroghe nazionali

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

La presente proposta di direttiva rappresenta un adempimento delle richieste di semplificazione e unificazione della legislazione europea. Il volume dei trasporti interni nell'UE è in costante aumento, accompagnato a sua volta dall'aumento del volume delle merci pericolose.

Tra i compiti e le responsabilità principali dell'EU vi è la creazione di condizioni di vita sicure per i cittadini europei. Ciò richiede la sicurezza dei trasporti sul territorio dell'UE, incluso il trasporto delle merci pericolose. Il crescente volume d'affari di beni e servizi richiede trasporti più rapidi e sicuri delle merci pericolose. L'accorpamento del trasporto ferroviario, su strada e sulle vie di navigazione interna in una sola direttiva può facilitare la multimodalità.

Queste sfide sono state riconosciute a livello globale e le Nazioni unite hanno adottato alcune raccomandazioni specifiche per le diverse modalità di trasporto (strada-ADR, ferrovia-RID, vie di navigazione interne-ADN). La maggioranza degli Stati membri sono firmatari degli accordi ADR e RID. L'entrata in vigore dell'accordo ADN è prevista a breve.

Attualmente quattro direttive regolano il trasporto delle merci pericolose all'interno dell'UE, ovvero le direttive 94/55/CE (ADR) e 96/49/CE (RID), nonché le direttive 96/35/CE e 2000/18/CE sui consulenti per la sicurezza. Altre quattro decisioni della Commissione concedono deroghe nazionali dalle direttive quadro (2005/263/CE, 2005/903/CE, 2005/180/CE e 2005/777/CE). La legislazione europea regolamenta solo il trasporto ferroviario e su strada delle merci pericolose. Non esistono ancora norme europee che regolano il trasporto delle merci pericolose sulle vie di navigazione interna.

Lo scopo dell'attuale proposta è l'introduzione degli obiettivi internazionali degli accordi ADR, RID e ADN nel trasporto nazionale da parte degli Stati membri dell'UE. Alcune soluzioni basate sulle raccomandazioni delle Nazioni Unite verranno aggiornate nella proposta. Tutte e tre le modalità di trasporto (strada, ferrovia e vie di navigazione interna), inoltre, verranno regolamentate da un unico atto. Ciò significa un servizio migliore per i trasporti, per tutti coloro che sono coinvolti nel trasporto delle merci pericolose e per cittadini europei in genere, a sostegno della sicurezza sociale e ambientale. La politica dei trasporti del trasferimento modale [Libro Bianco – La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte (COM(2001)370)], verrà applicata e i costi, in particolare per gli operatori multimodali, saranno ridotti.

Commento del relatore

Il relatore supporta in generale la proposta della Commissione. Ritiene tuttavia che alcuni elementi di tale proposta debbano essere precisati. Ciò riguarda principalmente la corrispondenza della formulazione (deroghe anziché disposizioni) e l'armonizzazione del periodo di transizione con cadenza biennale degli emendamenti agli accordi ADR, RID e ADN.

PROCEDURA

Titolo

Trasporto interno di merci pericolose

Riferimenti

COM(2006)0852 - C6-0012/2007 - 2006/0278(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.12.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

17.1.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

17.1.2007

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

27.2.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Bogusław Liberadzki

6.2.2007

 

 

Esame in commissione

7.5.2007

25.6.2007

 

 

Approvazione

26.6.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Robert Navarro, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Fausto Correia, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool