RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

12.7.2007 - (COM(2006)0093 – C6‑0081/2006 – 2006/0031(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Gisela Kallenbach
Relatore per parere (*):
Alexander Alvaro, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(*) Commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Procedura : 2006/0031(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0276/2007

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(COM(2006)0093 – C6‑0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0093)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0081/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0276/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3

(3) L'adesione della Comunità al Protocollo rende necessaria la modifica di talune disposizioni della direttiva 91/477/CEE. Infatti va garantita un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza sulla direttiva.

(3) La Commissione ha firmato il Protocollo a nome della Comunità il 16 gennaio 2002. L'adesione della Comunità al Protocollo richiede la modifica di talune disposizioni della direttiva 91/477/CEE. Infatti va garantita un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza sulla direttiva. È inoltre necessario cogliere l'opportunità della presente revisione per apportare miglioramenti alla direttiva al fine di risolvere alcuni problemi, in particolare quelli identificati nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE.

Motivazione

Nel suo rapporto del 15 dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE, la Commissione europea ha identificato una serie di problemi incontrati nell'attuazione della direttiva e ha quindi previsto una serie di miglioramenti. Conformemente al principio di una migliore legislazione, l'attuale processo di revisione dovrebbe servire non solo ad adeguare la direttiva al Protocollo dell'ONU, ma anche ad apportare alla direttiva i miglioramenti necessari.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) È comprovato un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno dell'Unione europea, per cui è essenziale che tali armi trasformabili siano integrate nella definizione di "arma da fuoco" di cui alla presente direttiva

Emendamento 3

CONSIDERANDO 4

(4) In tale ottica è opportuno precisare le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ai fini della presente direttiva.

(4) In tale ottica è opportuno precisare le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché la nozione di tracciabilità, ai fini della presente direttiva.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 5

(5) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477 allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura.

(5) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477 allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi, è necessario usare unicamente simboli alfanumerici e includere nella marcatura l'anno di fabbricazione dell'arma (qualora non faccia parte del numero di serie). La Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1° luglio 1969, andrebbe usata come riferimento per il sistema di marcatura in tutta l'Unione europea.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 6

(6) Il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi deve essere esteso ad almeno dieci anni, come previsto dal Protocollo.

(6) Inoltre, mentre il Protocollo prevede che il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi debba essere esteso ad almeno dieci anni, è necessario prolungare tale periodo fino ad un minimo di vent'anni ai fini di un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco. È altresì necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato e centralizzato in cui ad ogni arma da fuoco sia attribuito un numero unico di identificazione e in cui figurino il nome e l'indirizzo di ogni proprietario successivo. L'accesso delle autorità giudiziarie e di polizia alle informazioni contenute in tale schedario centrale è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 7

(7) Va inoltre precisato che le attività di intermediazione, secondo la descrizione dell'articolo 15 del Protocollo, rientrano nella definizione di armaiolo fornita dalla direttiva.

(7) Va inoltre precisato che le attività di intermediazione di cui all'articolo 15 del Protocollo vanno definite ai fini della presente direttiva.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 7

(7) Va inoltre precisato che le attività di intermediazione, secondo la descrizione dell'articolo 15 del Protocollo, rientrano nella definizione di armaiolo fornita dalla direttiva.

(7) Va inoltre precisato che le attività di intermediazione, secondo la descrizione dell'articolo 15 del Protocollo, rientrano nella definizione di armiere fornita dalla direttiva.

Motivazione

Il concetto di “broker” (“intermediario”) è estraneo al mercato delle armi civili, mentre appartiene al mondo dei materiali d’armamento, esclusi dalla competenza della direttiva. Le attività di intermediazione sono quindi sostanzialmente estranee al suo campo di applicazione.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

 

(9 bis) Data la loro particolare natura, è necessario che le attività di armaiolo e di intermediario siano soggette ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l'integrità e le competenze professionali di tali armaioli e intermediari.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 9 TER (nuovo)

 

(9 ter) L'acquisto di armi da fuoco da parte di privati per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio attraverso Internet, dovrebbe essere sottoposto alle disposizioni della presente direttiva; l'acquisto di armi da fuoco da parte di persone in precedenza dichiarate colpevoli di taluni reati gravi da una sentenza passata in giudicato andrebbe vietato.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 9 QUATER (nuovo)

 

(9 quater) La carta europea d'arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e andrebbe considerata l'unico documento di cui necessitano i cacciatori e i tiratori per trasferire un'arma da fuoco in un altro Stato membro.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 9 QUINQUIES (nuovo)

 

(9 quinquies) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

 

La conservazione e lo scambio d'informazioni sono subordinati al rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 9 SEXIES (nuovo)

 

(9 sexies) Di recente numerosi Stati membri hanno semplificato la classificazione delle armi da fuoco, passando da quattro categorie a soltanto due categorie: armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero uniformarsi a tale classificazione semplificata, sebbene gli Stati membri che attualmente applicano un'ulteriore suddivisione in più categorie, in forza del principio di sussidiarietà, possano mantenere tale attuale classificazione e relativo regime di autorizzazione.

Motivazione

Si ritiene che le differenti specificità e tradizioni nei diversi paesi membri debbano essere rispettate, così come consegue dal principio di sussidiarietà, principio sempre salvaguardato nelle politiche dell'Unione europea.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 91/477/CEE)

 

-1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Ai fini della presente direttiva, si intende per "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un esplosivo, ad esclusione delle armi corrispondenti alla definizione ma escluse per una delle ragioni enunciate nel punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate nella punto II dell'allegato I."

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

-1 bis) All'articolo 1, è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per "parti" qualsiasi elemento o elemento di sostituzione specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, la carcassa o la scatola di culatta, l'otturatore o il tamburo, la culatta mobile o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco."

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO -1 TER (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

-1 ter) All'articolo 1, è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 ter. Ai fini della presente direttiva, si intende per "munizione" l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che essi siano sottoposti ad autorizzazione nello Stato interessato."

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUATER (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 quater (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

-1 quater) All'articolo 1, è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 quater. Ai fini della presente direttiva, si intende per "tracciabilità" il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti e condurre indagini."

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 quinquies (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

-1 quinquies) All'articolo 1, è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 quinquies. Ai fini della presente direttiva, si intende per "arma antica" qualsiasi arma fabbricata prima del 1900, ivi comprese le riproduzioni, oppure qualsiasi arma più recente definita arma antica da uno Stato membro sulla base di criteri tecnici. I criteri tecnici pertinenti rispondono almeno alle norme fissate in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 bis."

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEXIES (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 sexies (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

-1 sexies) All'articolo 1, è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 sexies. Ai fini della presente direttiva, si intende per "intermediario" qualsiasi persona fisica o giuridica che crei, con o senza remunerazione, le condizioni necessarie per la conclusione di un contratto concernente la fabbricazione, il commercio, lo scambio, la locazione, la riparazione o la trasformazione di armi da fuoco, loro parti e munizioni. Gli agenti e i rappresentanti che operano in nome e per conto di armieri autorizzati in forza di regolari contratti di mandato non possono essere considerati «intermediari» ai fini dell’applicazione della presente direttiva."

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEPTIES (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

 

-1 septies) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Ai fini della presente direttiva, si intende per "armaiolo" qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, loro parti e munizioni."

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 1, paragrafo 3, alinea (direttiva 91/477/CEE)

1) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2, si aggiungono i due nuovi paragrafi seguenti:

1) All'articolo 1, si inserisce il nuovo paragrafo seguente:

"3. Ai fini della presente direttiva si intende per "fabbricazione illecita" la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, loro parti ed elementi o munizioni:"

"1 bis. Ai fini della presente direttiva si intende per "fabbricazione illecita" la fabbricazione o l'assemblaggio in violazione della presente direttiva di armi da fuoco, loro parti e munizioni, anche con parti importate da paesi terzi:"

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 1, paragrafo 4 (direttiva 91/477/CEE)

"4. Ai fini della presente direttiva si intende per "traffico illecito" l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro e attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno segli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco non sono provviste di marcatura conformemente all'articolo 4, paragrafo 1."

"4. Ai fini della presente direttiva si intende per "traffico illecito" l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e munizioni in violazione della presente direttiva verso il territorio di uno Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco, loro parti e munizioni non sono registrati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o non sono provvisti di marcatura conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. L'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco non sono tuttavia da considerarsi traffico illecito soltanto perché dette armi sono sprovviste di marcatura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora tali armi siano state fabbricate o trasferite da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile prima del ...*, sempreché la marcatura risponda ai requisiti pertinenti applicabili prima di quella data."

 

_________________

* Data del recepimento della presente direttiva.

Motivazione

L'assenza di registrazione dovrebbe essere annoverata tra i requisiti che definiscono il traffico illecito. L'inserimento della dicitura "in violazione della presente direttiva" contribuisce alla certezza giuridica definendo illecito ogni traffico che non ottemperi a tutte le disposizioni della direttiva e assicurando che tutte le armi da fuoco presenti nel territorio dell'Unione europea siano trattate alla stessa stregua. Tuttavia, le transazioni aventi per oggetto armi da fuoco che rispondono alle norme di marcatura vigenti non dovrebbero essere considerate illecite se riguardano armi da fuoco fabbricate o trasferite prima della data di trasposizione della presente direttiva.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 4 (direttiva 91/477/CEE)

 

1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. La carta europea d'arma da fuoco è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri alla persona che diviene detentore e utilizzatore legittimo di un'arma da fuoco, su richiesta della stessa. Tale documento ha una validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità è prorogabile. La carta contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è un documento personale su cui figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Tale carta deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come la perdita o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta."

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

1 ter) All'articolo 1, si aggiunge il seguente paragrafo 4 bis:

 

"4 bis. La persona fisica o giuridica che svolge attività di intermediazione nel trasferimento di armi, loro parti e munizioni è soggetto al medesimo regime autorizzatorio dell’armiere."

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

1 quater) All'articolo 2, si aggiunge il seguente paragrafo:

 

"2 bis. La presente direttiva si applica altresì alle parti e alle munizioni di armi da fuoco, incluse quelle importate da paesi terzi.

 

Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni idonee all’uso è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate."

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 (direttiva 91/477/CEE)

1. Per poter identificare e rintracciare qualsiasi arma da fuoco gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco, o esigono una marcatura unica indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, oppure conservano qualsiasi altro tipo di marcatura utile e facile da applicare, che comporti simboli geometrici semplici unitamente ad un codice numerico o alfanumerico, tali da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

1. Per poter identificare e rintracciare qualsiasi arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco, o esigono una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante o il suo marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di produzione (qualora non costituisca parte del numero di serie) come stabilito dalla Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili (CIP), oppure conservano qualsiasi altro tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un codice numerico o alfanumerico, tali da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione. La marcatura è apposta su una parte essenziale o strutturale dell'arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile.

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

Gli Stati membri impongono la marcatura di ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete, in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione, secondo quanto disposto dalla CIP.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

2. Almeno per le categorie A e B ogni Stato membro prescrive che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che viene effettuato dopo aver verificato l'integrità privata e professionale dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica il controllo viene effettuato sulla persona che dirige l'impresa. Per le categorie C e D gli Stati membri che non subordinano l'esercizio dell'attività di armaiolo al rilascio di un'autorizzazione esigono una dichiarazione.

2. Ogni Stato membro prescrive che l'esercizio dell'attività di armaiolo e dell'attività di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che viene effettuato dopo aver verificato l'integrità privata e professionale e le competenze dell'armaiolo e dell'intermediario. Se si tratta di una persona giuridica il controllo viene effettuato sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)

3. Gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco delle categorie A, B e C in entrata e in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione, ovvero il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di fabbricazione, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente. L'armaiolo è tenuto a conservare il suddetto registro per un periodo di cinque anni, anche dopo aver cessato l'attività. Gli Stati membri garantiscono la conservazione delle informazioni contenute nel registro per un periodo minimo di dieci anni."

3. Ogni Stato membro garantisce la tenuta di un archivio di dati computerizzato e centralizzato, in cui ad ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva sia attribuito un numero unico di identificazione. Tale archivio registra e conserva per non meno di 20 anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di serie e l'anno di fabbricazione (qualora non faccia parte del numero di serie), il nome e l'indirizzo del fabbricante e del proprietario precedente e attuale, l'eventuale commercio o trasferimento, lo scambio, la locazione, la riparazione o la trasformazione dell'arma da fuoco e altre informazioni necessarie per consentirne la tracciabilità. L'archivio contiene altresì informazioni che consentono la tracciabilità di parti e munizioni.

 

 

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 3, comma 1 ter (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti presenti nel loro territorio siano provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva, o siano disattivate. L’importazione di un’arma da fuoco da uno stato terzo è subordinata alla marcatura, in conformità alla presente direttiva.

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/447/CEE)

 

3 bis. Gli Stati membri assicurano che tutte le armi da fuoco delle categorie A, B, C e D possano essere collegate ai loro attuali proprietari.

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

2 bis) È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

 

"Articolo 4 bis

 

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco delle categorie A, B, C o D solo alle persone in possesso della licenza o del permesso corrispondente ai sensi della legislazione nazionale."

Emendamento 32

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 5 (direttiva 91/477/CEE)

(2 ter) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 5

 

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

 

a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché le persone di età inferiore ai 18 anni siano sotto la supervisione e la guida di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi in corso di validità o facciano parte di un centro di addestramento autorizzato;

 

b) non siano state in precedenza condannate per un reato grave (ad esempio omicidio, rapina o incendio doloso).

 

Gli Stati membri possono ritirare il permesso di detenere le armi se non è più soddisfatta una delle condizioni che ha legittimato il rilascio.

 

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio."

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

L'aggiunta rappresenta un chiarimento ai sensi dell'articolo 83, lettera c), della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Emendamento 33

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 6 (direttiva 91/477/CEE)

 

2 quater) All'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

 

"L'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE è soggetta alle disposizioni della presente direttiva."

Emendamento 34

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

2 quinquies) All'articolo 6, va aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

 

"1 bis. Salvo che per gli armieri e gli intermediari, gli Stati membri controllano rigorosamente l'acquisizione di armi da fuoco, delle loro parti e delle munizioni tramite strumenti di comunicazione a distanza."

Motivazione

L'acquisizione di armi da fuoco tramite tecniche di comunicazione a distanza è sottoposta a un rigoroso controllo da parte degli Stati membri.

Emendamento 35

ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)

 

2 sexies) All’articolo 7 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le autorizzazioni di acquisizione e detenzione di un’arma da fuoco sono costituite da un unico provvedimento amministrativo."

Motivazione

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione.

Emendamento 36

ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEPTIES (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

"3 bis. Gli Stati membri possono concedere alle persone per le quali si è stabilito che soddisfano le condizioni per la concessione di autorizzazioni per armi da fuoco, una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando l'obbligo di notificare alle autorità competenti eventuali trasferimenti, la verifica periodica che esse continuano a soddisfare le condizioni prescritte e i limiti massimi per la detenzione stabiliti nella legislazione nazionale."

Emendamento 37

ARTICOLO 1, PUNTO 2 OCTIES (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 3 ter (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

"3 ter. Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono riconosciuti a norma delle disposizioni nazionali di legge come cacciatori, tiratori sportivi o collezionisti e sono in possesso di autorizzazione ai sensi della legislazione nazionale alla detenzione di armi da fuoco della categoria B, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva non abbiano bisogno di richiedere un'autorizzazione per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a motivo dell'entrata in vigore della presente direttiva. Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento di un'autorizzazione da parte del cessionario."

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 2 NONIES (nuovo)
Articolo 11, paragrafo 3, comma 2 (direttiva 91/477/CEE)

 

2 nonies) All'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Almeno cinque giorni lavorativi prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Le autorità pubbliche degli Stati membri interessati effettuano ispezioni casuali sul posto al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento."

Motivazione

Come menzionato nel Protocollo, i trasferimenti devono essere soggetti ad un'ispezione fisica, almeno su base casuale, da parte delle autorità al momento della spedizione o all'arrivo in presenza del destinatario, per garantire che le informazioni corrispondano effettivamente all'oggetto della spedizione. Per consentire dette ispezioni, le autorità dovrebbero essere informate almeno cinque giorni lavorativi prima del trasferimento.

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 2 DECIES (nuovo)
Articolo 12, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

 

2 decies) All'articolo 12, il paragrafo 2 è modificato come segue:

 

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i tiratori sportivi possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi. Nessun altro documento è richiesto a tal fine dagli Stati membri.

 

Questi ultimi non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco a requisiti di registrazione supplementari o al pagamento di tasse o diritti."

 

b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Tuttavia, la deroga di cui al primo comma non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione; in tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione."

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 2 UNDECIES (nuovo)
Articolo 12, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

2 undecies) All'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

 

"Nel caso di attività di istituzioni e associazioni storico-culturali che prevedono la manipolazione e l'uso di armi a scopi pacifici occorre, per il trasporto al seguito e l'uso al di là di confini di armi e munizioni, mirare a un riconoscimento reciproco di documenti nazionali, come quello previsto nell'accordo bilaterale tra la Germania e l'Austria del 28 giugno 20021."

 

1 Accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento reciproco di documenti per il trasporto di armi da fuoco e munizioni da parte di membri delle tradizionali società di tiro a segno e dei tiratori sportivi, concluso a Berlino il 28 giugno 2002 (Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria (Parte III) del 13 maggio2004).

Motivazione

Zur Erhaltung und Pflege der kulturellen Vielfalt und der historischen Brauchtumserhaltung in der Europäischen Union soll kultur-historischen Einrichtungen und Verbände zu diesem Zwecke der Umgang und Gebrauch von Brauchtumswaffen so weit wie möglich erleichtert werden. Diese Lösung konnte bereits im Falle des zitierten "Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Anerkennung von Dokumenten für die Mitnahme von Schusswaffen und Munition" mit Erfolg in die Praxis umgesetzt werden und resultierte entgegen mancher Befürchtungen nicht in einen unkontrollierten oder gar gefährlichen Umgang mit Waffen.

Emendamento 41

ARTICOLO 1, PUNTO 2 DUODECIES (nuovo)
Articolo 13 (direttiva 91/477/CEE)

 

2 duodecies) L'articolo 13 è modificato come segue:

 

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Tutte le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito";

 

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli Stati membri scambiano regolarmente informazioni riguardanti i sistemi e le tecniche di marcatura, il numero di armaioli e di intermediari autorizzati, i trasferimenti di armi da fuoco, di loro parti e munizioni, la legislazione e le prassi nazionali, le scorte esistenti nel loro territorio, le armi da fuoco sequestrate e i metodi e le tecniche di disattivazione. Inoltre, gli Stati membri, in conformità della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e di altri strumenti successivi che modifichino in tutto o in parte, sostituiscano o completino la Convenzione, scambiano informazioni sulle persone che, con sentenza definitiva, sono state dichiarate colpevoli di un reato grave ai sensi della presente direttiva. La Commissione istituisce, al più tardi entro il [...]*, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo e per la cooperazione in materia di tracciabilità di armi da fuoco illecite, di loro parti e munizioni. Ogni Stato membro indica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4. La Commissione, in conformità del paragrafo 4, prende le misure appropriate ai fini dell'applicazione del presente paragrafo."

 

c) È aggiunto il paragrafo seguente:

 

"3 bis. La Commissione, in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [X], prende le misure adeguate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e dell'allegato I, punto III, paragrafo 1 bis.

 

La Commissione, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo [Y], prende le misure adeguate a norma del paragrafo 3 del presente articolo."

 

* Un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 16, paragrafo 1, comma 3 (direttiva 91/477/CEE)

Il tentativo di commettere tali atti, la partecipazione e l'incitazione ai medesimi devono anch’essi essere considerati come infrazioni penali se commessi intenzionalmente.

L'atto di organizzare, dirigere, collaborare, istigare, favorire o prestare consulenza al fine di commettere un illecito quale definito nel presente articolo deve essere considerato un reato se commesso intenzionalmente.

Motivazione

L'integrazione alla modifica della Commissione è tratta dal Protocollo delle Nazioni Unite che sta alla base di questo atto ed è intesa a chiarificare la norma.

Emendamento 43

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 16, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

Il fatto di non essere detentore di una carta europea d'arma da fuoco non è soggetto ad arresto.

Motivazione

Tale aggiunta è intesa a impedire che i proprietari legittimi di armi rischino la prigione se si recano in un altro Stato membro e non sono in grado di presentare la carta europea d'arma da fuoco, ma posseggono tutti gli altri documenti richiesti.

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 17 (direttiva 91/477/CEE)

 

3 bis) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 17

 

Entro ...* e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.

 

La Commissione effettua uno studio sulla commercializzazione delle armi copiate all'interno della Comunità e riferisce su tale argomento al Parlamento europeo e al Consiglio entro [...]**.

 

La Commissione effettua altresì uno studio sulla semplificazione e il miglioramento del funzionamento del mercato interno delle armi da fuoco. Sulla base di tale studio, la Commissione, ove del caso, presenta al Parlamento e al Consiglio, entro [...] ***, una proposta per ridurre la classificazione delle armi da fuoco a due categorie, con eventuali deroghe per i cacciatori e gli sportivi.

 

----------------------

* Cinque anni dopo la data di trasposizione della presente direttiva.

** Un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva."

*** Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva."

Motivazione

In linea con le esigenze di una migliore normazione il requisito di reporting cui alla direttiva 91/477/CEE dovrebbe essere aggiornato e sistematicamente previsto. Inoltre la Commissione dovrebbe effettuare uno studio sulla questione complessa delle repliche di armi e della loro commercializzazione, compresa la loro vendita su internet, all'interno della Comunità europea.

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA -A) (nuova)
Allegato I, punto I, trattino 1 (direttiva 91/477/CEE)

 

-a) Al punto I, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

"– qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1;"

Emendamento 46

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA -A BIS) (nuova)
Allegato I, punto II, sezione A, punto 5 (direttiva 91/477/CEE)

 

- a bis) Al punto II, sezione A, il punto 5 è sostituito dal seguente:

 

“5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro sportivo per le persone abilitate ad usare tali armi.”

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

La dicitura “tiro sportivo” appare più appropriata e corretta rispetto a “tiro al bersaglio” in quanto include tutti gli sport praticati con le armi, anche qualora non prevedano un bersaglio.

Emendamento 47

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)
Allegato I, punto III, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

b) Dopo il primo comma viene inserito il comma seguente:

b) Al punto III, dopo il primo comma viene inserito il comma seguente:

"Gli Stati membri adottano disposizioni in base alle quali un'autorità competente verifica le misure di neutralizzazione di cui al punto a) al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono di rilasciare un certificato o un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco, o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile."

"Gli Stati membri adottano disposizioni in base alle quali un'autorità competente verifica le misure di neutralizzazione di cui al punto a) al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono di rilasciare un certificato o un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco, o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione pubblica orientamenti comuni, seguendo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, sulle norme e le tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano permanentemente inutilizzabili.

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B BIS) (nuova)
Allegato I, punto IV, lettera b) (direttiva 91/477/CEE)

 

b bis) Al punto IV, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"b) «arma da fuoco lunga» un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza superiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale supera i 60 cm;"

(Formulazione analoga a quella della direttiva)

Motivazione

Per quel che riguarda la lettera b) dell’allegato I punto IV, nonostante la formulazione della lettera a) appaia piuttosto chiara, la mancata definizione delle armi lunghe ha creato alcune difficoltà interpretative; in particolare in alcuni Stati membri è invalsa l’errata prassi di considerare come armi corte fucili dotati di canna di lunghezza totale superiore ai 30 cm, ma di lunghezza complessiva inferiore ai 60 cm. La formulazione proposta risulta quindi più chiara ed evita interpretazioni differenti.

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B TER) (nuova)
Allegato II, lettera f), comma 2 (direttiva 91/477/CEE)

 

b ter) All'allegato II, la lettera f), comma 2, è sostituita dalla seguente:

"L'autorizzazione preventiva di cui sopra non è necessaria per effettuare un viaggio con un'arma da fuoco per l'esercizio della caccia o per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso di una carta europea d'arma da fuoco."

Emendamento 50

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente al Parlamento europeo e alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Motivazione

Per poter essere in grado di controllare il recepimento della direttiva insieme alle altre Istituzioni dell'UE, il Parlamento dovrebbe ricevere, riguardo alle misure nazionali di recepimento, le stesse informazioni che riceve la Commissione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

La direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, resa necessaria dalla soppressione delle frontiere intracomunitarie avvenuta il 1° gennaio 1993, stabilisce norme comuni per il controllo all'interno degli Stati membri dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro. La direttiva definisce quattro categorie di armi (proibite, soggette ad autorizzazione, soggette a dichiarazione, altre armi senza obbligo di autorizzazione o di dichiarazione), stabilisce l'obbligo di registrazione di tutti i trasferimenti di armi e di conservazione di tali registri per 5 anni, istituisce la carta europea d'arma da fuoco per la circolazione delle armi all'interno della Comunità e incoraggia lo scambio delle informazioni tra gli Stati membri.

Nel dicembre del 2000 la Commissione ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva. Pur non individuando la necessità di modifiche sostanziali alla direttiva del 1991, la relazione ha tuttavia individuato una serie di problemi e di possibili soluzioni, in particolare per lo scambio di informazioni tra Stati membri (ad esempio con l'istituzione di un gruppo di contatto), la semplificazione della classificazione delle armi, la carta europea d'arma da fuoco (semplificazione della procedura di deroga per i cacciatori, accordi di reciprocità tra Stati membri, armonizzazione dei requisiti per l'ottenimento della carta, norme sul trasferimento temporaneo delle armi), la definizione di specifiche tecniche comuni sulla neutralizzazione e una definizione comune per le armi antiche.

Nel dicembre del 2001 la Commissione europea ha firmato a nome della Comunità europea il protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco.

Nel marzo del 2006 la Commissione ha proposto la modifica della direttiva del 1991 al fine di adattarla a quanto previsto dal protocollo ONU del 2001. La proposta riguarda 6 aspetti: definizione dei concetti di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco in linea con il protocollo dell'ONU; obbligo esplicito di marcatura delle armi da fuoco; estensione a 10 anni dell'obbligo di conservazione dei registri contenenti le informazioni sulle armi da fuoco; attività di intermediazione; obbligo di considerare la fabbricazione o il traffico intenzionalmente illeciti di armi come reati penalmente perseguibili; misure per la neutralizzazione delle armi da fuoco. La Commissione ha deciso di affrontare solamente gli aspetti che emergevano dal protocollo dell'ONU; per questo motivo una serie di aspetti della direttiva del 1991 pur menzionati nella relazione del 2000 come oggetto di possibili miglioramenti non è entrata a far parte della proposta.

Il 13 settembre 2006 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sulla proposta della Commissione in cui sottolinea che la criminalità transnazionale rappresenta una delle più gravi minacce all'integrità degli Stati. Il CESE suggeriva l'adozione di una legislazione armonizzata di prevenzione e repressione e di politiche comuni integrate nonché l'adozione di una definizione di armi antiche, raccomandando per gli Stati membri l'obbligo di imporre ai proprietari di armi di dichiarare le armi di proprietà, di essere in possesso di un permesso o comunque di conformarsi ad altre procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'uso e al porto delle armi.

La commissione IMCO ha chiesto al Centre for European Policy Studies di redigere una nota informativa sullo stato della trasposizione della direttiva in dieci Paesi membri dell'UE. Lo studio indica che nella maggior parte degli Stati membri: gli armaioli sono già tenuti per legge a conservare i registri per un periodo di 10 anni e oltre; esiste un sistema di marcatura standardizzato; l'acquisizione di un'arma da fuoco è sottoposta ad ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dalla direttiva; la maggior parte degli Stati membri impone ai titolari della carta europea d'arma da fuoco l'obbligo di presentare un invito quando entrano nel territorio nazionale; le attività di intermediazione sono regolate dalle singole legislazioni nazionali sulle armi da fuoco; gli armaioli devono essere muniti di un'autorizzazione al commercio di armi, indipendentemente dalla categoria; la neutralizzazione delle armi è, in genere, delegata al banco nazionale di prova o ad altri enti. In alcuni Stati membri non esistono le classificazioni C e D delle armi da fuoco.

La commissione IMCO ha organizzato una mini audizione, tenutasi il 4 ottobre 2006, al fine di valutare quali fossero i punti della direttiva del 1991 bisognevoli di modifica e di illustrare l'opportuno livello di armonizzazione a livello UE. Gli esperti invitati all'audizione hanno espresso pareri contrastanti sul possibile contenuto di una versione riveduta della direttiva. Alcuni hanno sottolineato il fatto che il processo di produzione già prevede ampie misure di collaudo a tutela della sicurezza dell'utilizzatore e che negli 11 Stati membri aderenti alla Commissione permanente internazionale (CIP)[2] sia già operativo un sistema di controllo. Altri hanno messo in evidenza il pericolo costituito dalle armi da fuoco trasformate e riattivate, ricordando che tali armi non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva attuale e che quindi si impongono norme più severe, segnatamente: un sistema di marcatura indelebile; il divieto dell'uso di una marcatura con simboli geometrici; severi requisiti per il rilascio dell'abilitazione agli armaioli; una chiara definizione della figura dell'intermediario; l'obbligo di conservazione di registri in formato digitale a tempo indeterminato; l'elaborazione di linee guida per la neutralizzazione delle armi; l'integrazione nella direttiva di misure che regolino l'importazione delle armi da fuoco nell'UE; la riduzione della classificazione delle armi da fuoco a due categorie (armi proibite e armi soggette ad autorizzazione); restrizioni sul numero di armi da fuoco che una singola persona può legittimamente detenere; procedure di ispezione fisica in caso di trasferimento delle armi.

Proposte della relatrice

La relatrice osserva che, a 5 anni dalla firma del protocollo dell'ONU, è tempo di recepire nella legislazione comunitaria quanto previsto dal protocollo stesso. La fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, di parti, elementi e munizioni hanno effetti negativi sulla sicurezza degli abitanti dell'UE. La prevenzione, la lotta contro tali attività e la loro eliminazione richiedono ulteriori misure. Il problema della detenzione illegale di armi da fuoco non può essere disgiunto dal problema delle morti violente causate da armi di piccolo calibro, legalmente detenute o meno. Le armi di piccolo calibro sono facilmente ottenibili, costano poco, sono trasportabili e semplici da usare e costituiscono mezzi per la perpetrazione di atti violenti nella nostra società. In base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la violenza tra individui e il suicidio occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione nella classifica mondiale delle cause di infermità o morte precoce per le persone di età compresa tra 15 e 44 anni; la guerra come causa di infermità occupa il sesto posto. Buona parte di queste infermità e di queste morti avvengono tramite l'uso di armi da fuoco. Tra i fattori che determinano l'uso delle armi di piccolo calibro vi è la loro disponibilità. La facile disponibilità delle armi da fuoco è risultata associata a percentuali più elevate di morte per arma da fuoco. Inoltre, a 15 anni dall'adozione della direttiva del 1991 e a 6 anni dalla relazione della Commissione europea sul suo recepimento, sarebbe opportuno inserire nella revisione attualmente in corso tutti gli elementi utili a migliorarne gli effetti sulla sicurezza delle persone. A tale riguardo la procedura di revisione della direttiva del 1991 che è attualmente in corso non dovrebbe essere limitata ai punti menzionati nel protocollo dell'ONU. Essa dovrebbe valutare anche se, alla luce della relazione della Commissione del 2000 e degli sviluppi registrati nelle legislazioni nazionali, potrebbe essere utile apportare ulteriori modifiche alla direttiva adesso in modo da ridurre la necessità di ulteriori modifiche nel breve periodo. Infatti, in considerazione dell'impegno dell'UE per migliorare la legislazione, è nell'interesse dei cittadini evitare di dover procedere a più revisioni successive della stessa normativa.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la relatrice avanza le seguenti proposte di modifica, riguardanti in particolare:

1.  il campo di applicazione della direttiva (non limitato solo alle armi da fuoco ma esteso anche alle relative parti e munizioni e anche ai collezionisti di armi e agli enti interessati agli aspetti culturali o storici legati alle armi);

2.  il sistema di marcatura (impiego di simboli alfanumerici, dati sull'anno di fabbricazione);

3.  tenuta dei registri (prolungamento del periodo obbligatorio di conservazione, responsabilità delle autorità pubbliche, informatizzazione, sistema centralizzato a livello nazionale di conservazione dei dati per ogni arma da fuoco contrassegnata da un numero di identificazione esclusivo);

4.  scambio di informazioni tra gli Stati membri (dati e tecniche dei sistemi di marcatura, trasferimenti, stock esistenti di armi e armi confiscate, istituzione di un gruppo di contatto ufficiale);

5.  professionalità dell'armaiolo (capacità professionali);

6.  attività di intermediazione (loro definizione);

7.  classificazione delle armi da fuoco;

8.  controlli (ispezioni materiali nei casi di trasferimento intracomunitario);

9.  carta europea d'arma da fuoco (riconoscimento della carta quale unico strumento appropriato che consente di recarsi legittimamente in un altro Stato membro, modifica della deroga per i cacciatori minori di 18 anni per quanto riguarda l'acquisizione e il possesso di armi da fuoco);

10.  neutralizzazione delle armi da fuoco (elaborazione di linee guida UE contenenti specifiche tecniche e misure per evitare la riattivazione);

11.  armi antiche (loro definizione); e

12.  ulteriori misure di sicurezza (controllo dell'acquisizione tramite comunicazione a distanza e dell'acquisizione di armi da fuoco da parte di chi è già stato condannato per reati penali).

La relatrice ritiene che la questione della repressione e della configurazione di reati penali vada affrontata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento e non formula quindi suggerimenti specifici al riguardo. La relatrice auspica di ricevere suggerimenti da parte della commissione LIBE sulle proposte che ha avanzato in merito alle ulteriori misure per la sicurezza indicate sopra al punto 12.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
  • [2]  A tale riguardo va osservato che nell'UE non esiste tuttora un quadro omogeneo per il rintracciamento delle armi da fuoco e delle munizioni. Per tale motivo sarebbe auspicabile che la legislazione comunitaria recepisse le norme del CIP e che contestualmente si prendesse in considerazione, in via particolare, l'inclusione di Russia e Cile, che pure non fanno parte dell'UE. Tuttavia, in considerazione del lungo processo negoziale che ciò comporterebbe, si impone la ricerca di una soluzione più efficace.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari internI (*) (12.6.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(COM(2006)0093 – C6‑0081/2006 – 2006/0031(COD))

Relatore per parere: Alexander AlvaroCommissioni associate – articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della direttiva

La proposta di direttiva che modifica la direttiva 91/477/CEE rappresenta la trasposizione intracomunitaria del protocollo delle Nazioni Unite, firmato dalla Commissione, contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e delle loro parti, elementi e munizioni, che si aggiunge alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata.

La direttiva 91/477/CEE è tesa a regolamentare l’introduzione di norme minime per la marcatura delle armi, la conservazione di documenti relativi alla fabbricazione e il commercio di armi (registri degli armaioli), la neutralizzazione delle armi da fuoco nonché la definizione e l’introduzione di provvedimenti sanzionatori.

Obiettivi concreti della Commissione

La proposta di direttiva modifica la normativa vigente come segue:

-         precisa i concetti di “fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco” ai sensi della direttiva,

-          ribadisce la necessità della marcatura delle armi da fuoco,

-         estende il periodo di conservazione obbligatoria dei registri previsti dalla direttiva 91/477/CEE,

-          chiarisce le sanzioni applicabili, e

-          riprende i principi generali di neutralizzazione delle armi da fuoco definiti dal Protocollo delle Nazioni Unite.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000)837)

Nella sua relazione COM(2000)837, la Commissione valuta l’applicazione della direttiva 91/477/CEE, formulando in linea di principio un giudizio positivo. La Commissione rileva, tuttavia, la necessità di migliorare alcuni aspetti.

Si è concordi nel riconoscere che la direttiva stabilisce il seguente principio: è proibito spostarsi da uno Stato membro all’altro con armi da fuoco. È possibile derogare solo seguendo una procedura che informa gli Stati membri che un’arma da fuoco viene introdotta nel loro territorio.

La Commissione rileva che esistono sostanziali carenze per quanto attiene allo scambio di informazioni, risultanti nella mancanza di informazioni dettagliate e di cooperazione fra gli Stati membri. Altro elemento considerato problematico è l’uso della carta europea d’arma da fuoco, che la Commissione considera, però, uno strumento adeguato alle esigenze dei cacciatori e dei tiratori che si spostano da uno Stato membro all’altro per svolgere attività di caccia o tiro.

Per quanto concerne la classificazione, l’acquisto e la detenzione di armi da fuoco, dalla relazione si evince che la netta maggioranza degli Stati membri considera superflua la classificazione della armi da fuoco, introdotta dalla Commissione, in base alle categorie A, B, C e D. La maggior parte degli Stati membri prevede esclusivamente una differenziazione fra armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione.

Finora le parti interessate non hanno manifestato particolari esigenze di modifica a causa di carenze specifiche della direttiva. Prevale dunque la convinzione che la direttiva sia recepita in modo accettabile e risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La posizione del relatore

Il relatore condivide la sostanziale valutazione espressa dalle parti interessate e dalla Commissione, approvando la modifica alla direttiva 91/477/CEE come proposta dalla Commissione. Onde chiarire alcuni singoli punti oscuri ancora presenti, il relatore ha tuttavia integrato le proposte di modifiche introdotte dalla Commissione con alcuni elementi fondamentali presenti nell’Accordo di Schengen e nel Protocollo delle Nazioni Unite.

Inoltre, il relatore è favorevole a includere nell’ambito d’applicazione della direttiva sia il commercio on-line che la messa a disposizione di piattaforme Internet d’appoggio al traffico di armi.

Dal recepimento della direttiva, avvenuto nel 1993, a oggi, Internet è stato oggetto di una grande evoluzione che lo ha condotto a divenire un vero e proprio mercato elettronico. L’obiettivo della direttiva di arginare il traffico illecito di armi da fuoco è pertanto conseguibile soltanto includendo tutti i luoghi di scambio per le armi da fuoco.

Inoltre, il relatore ritiene che il trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro all’altro non sia perseguibile in assenza di carta europea d’arma da fuoco. Ciò al fine di non limitare eccessivamente la libera circolazione delle persone.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) È comprovato un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno dell'Unione europea, per cui è essenziale che tali armi trasformabili siano integrate nella definizione di "arma da fuoco" della presente direttiva

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5

(5) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477 allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura.

(5) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477 allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura. Nella misura in cui la convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1° luglio 1969, (convenzione CIP) comprende tutte le prescrizioni del Protocollo, è opportuno prevedere l'applicazione della convenzione CIP a tutta l'Unione europea.

Motivazione

La convenzione CIP è in vigore in gran parte degli Stati membri dell'UE e permette di assicurare un sistema di marcatura e di controllo, comprese tutte le garanzie e i requisiti definiti nel protocollo delle Nazioni Unite.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 6

(6) Il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi deve essere esteso ad almeno dieci anni, come previsto dal Protocollo.

(6) Inoltre, mentre il Protocollo prevede che il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi debba essere esteso ad almeno dieci anni, è necessario prolungare tale periodo ai fini di un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco. È altresì necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato e centralizzato in cui ad ogni arma da fuoco sia attribuito un numero unico di identificazione e in cui figurino il nome e l'indirizzo di ogni proprietario successivo. L'accesso delle autorità giudiziarie e di polizia alle informazioni contenute in tale schedario centrale è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Motivazione

Il Protocollo prevede che le informazioni vengano conservate per non meno di dieci anni, ma tale periodo di tempo è inadeguato data la lunga vita delle armi da fuoco. L'informazione, pertanto, andrebbe conservata per almeno vent'anni. Inoltre, il Protocollo prevede che la conservazione delle informazioni sia di pertinenza delle autorità pubbliche. Un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco richiede sistemi di registrazione centralizzati che seguano l'arma piuttosto che la persona. L'automazione dei registri è assolutamente indispensabile nel XXI secolo. È importante che l'accesso alle informazioni contenute nello schedario centrale sia soggetto a regole che garantiscono il rispetto della vita privata e familiare.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

 

(6 bis) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere con efficacia la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco nonché dei loro pezzi, elementi e munizioni, è opportuno inoltre migliorare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

 

(6 ter) La conservazione e lo scambio d'informazioni sono subordinati al rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

 

______________________________________________________

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Motivazione

È importante ricordare la necessità di rispettare la direttiva quadro sulla protezione dei dati personali.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

 

(9 bis) Data la loro particolare natura, è necessario che le attività di armaiolo e di intermediario siano soggette ad un controllo rigoroso, in particolare per verificare le capacità e l'integrità professionali degli armaioli e degli intermediari.

Motivazione

Finora lo svolgimento dell'attività di armaiolo non è stata disciplinata adeguatamente, a differenza di molte altre professioni, sebbene si tratti di un'attività quanto mai specifica che necessita di controlli rigorosi. È pertanto auspicabile che gli armaioli e gli intermediari dimostrino la loro competenza professionale.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 9 TER (nuovo)

 

(9 ter) La Carta europea d'arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e andrebbe considerata l'unico documento di cui necessitano i cacciatori e i tiratori per trasferire un'arma da fuoco in un altro Stato membro.

Motivazione

Come menzionato nel rapporto della Commissione del 2000 e in vista di un corretto funzionamento del mercato interno, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di richiedere documenti diversi dalla Carta europea d'arma da fuoco o il pagamento di tasse per la circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 9 QUATER (nuovo)

 

(9 quater) È opportuno che la Commissione elabori rapidamente uno studio sui costi-benefici dell'impatto che una riduzione del numero delle categorie di armi avrebbe sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 91/477/CEE)

 

-1 bis) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

 

"1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un esplosivo, a meno che, pur corrispondendo alla definizione, sia esclusa per una delle ragioni citate nell'allegato I, punto III . Le armi da fuoco sono classificate nell'allegato I, punto II."

Motivazione

La definizione di arma da fuoco è coerente con il Protocollo. Essa dovrebbe tuttavia riconoscere che sono aumentati in tutta l'Europa l'impiego di armi trasformate nelle attività criminali e il contrabbando di armi convertibili dopo la firma del Protocollo nel 2001. La definizione "prontamente convertibile" utilizzata nel Protocollo è debole e comporta il rischio di interpretazioni divergenti negli Stati membri e quindi apre potenziali scappatoie nel controllo delle armi impiegate in attività criminali. La polizia riferisce altresì di tecniche sempre più avanzate usate dai criminali per trasformare le armi, con la conseguenza che si possono trasformare anche armi che non sono considerate "prontamente convertibili". Inoltre, la definizione dovrebbe essere coerente con l'esclusione delle armi da fuoco disattivate, le armi antiche e talune altre armi da fuoco citate nell'allegato I, punto III, della direttiva.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO -1 TER (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 2 (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

-1 ter) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per "armaiolo" qualsiasi persona fisica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, o nella fornitura di una piattaforma a tal fine, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco."

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUATER (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

- 1 quater) All'articolo 1, è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per "arma antica" qualsiasi arma fabbricata prima del 1900 oppure qualsiasi arma fabbricata successivamente e definita arma antica da uno Stato membro sulla base di criteri tecnici."

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica si rende necessaria una definizione di "arma antica" , in quanto tali armi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. D'altro canto gli Stati membri dovrebbero ammettere altre definizioni, purché siano basate su criteri tecnici.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 1, paragrafo 2 ter (direttiva 91/477/CEE)

4. Ai fini della presente direttiva si intende per "traffico illecito" l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro e attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno segli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco non sono provviste di marcatura conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

2 ter. Ai fini della presente direttiva si intende per "traffico illecito" l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni in violazione della presente direttiva a partire dal territorio di qualsiasi Stato e attraverso quest'ultimo verso il territorio di uno Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni non sono registrati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o non sono provvisti di marcatura conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. L'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, tuttavia, non sono da considerare traffico illecito solo perché queste non sono provviste di marcatura conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, se sono state fabbricate o trasferite da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile prima del ...*, sempre che la marcatura risponda ai requisiti pertinenti applicabili prima di quella data.

 

_________________

* [data della trasposizione della presente direttiva da parte degli Stati membri]

Motivazione

L'assenza di registrazione dovrebbe essere annoverata tra i requisiti che definiscono il traffico illecito. L'inserimento della dicitura "in violazione della presente direttiva" contribuisce alla certezza giuridica definendo illecito ogni traffico che non ottemperi a tutte le disposizioni della direttiva e assicurando che tutte le armi da fuoco presenti nel territorio dell'Unione europea siano trattate alla stessa stregua. Tuttavia, le transazioni aventi per oggetto armi da fuoco che rispondono alle norme di marcatura vigenti non dovrebbero essere considerate illecite se riguardano armi da fuoco fabbricate o trasferite prima della data di trasposizione della presente direttiva.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 4 (direttiva 91/477/CEE)

1 bis) L'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

 

"4. La carta europea d'arma da fuoco è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri alla persona che diviene detentore o utilizzatore legittimo di un'arma da fuoco, su richiesta della stessa. Tale documento ha una validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità e prorogabile. La carta europea d'arma contiene le indicazioni previste nell'allegato II. Essa è un documento personale su cui figurano l'arma o le armi da fuoco detenute o utilizzate dal titolare della carta. Tale carta deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come la perdita o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta."

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 (Direttiva 91/477/CEE)

“1. Per poter identificare e rintracciare qualsiasi arma da fuoco gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco, o esigono una marcatura unica indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, oppure conservano qualsiasi altro tipo di marcatura utile e facile da applicare, che comporti simboli geometrici semplici unitamente ad un codice numerico o alfanumerico, tali da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.”

1. Per poter identificare e rintracciare qualsiasi arma da fuoco, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco, o esigono una marcatura unica che comprenda il nome del produttore o il suo marchio, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie, ad esempio secondo quanto previsto dalla Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, del 1° luglio 1969, oppure conservano qualsiasi altro tipo di marcatura utile e facile da applicare, che comporti simboli geometrici semplici unitamente ad un codice numerico o alfanumerico, tali da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.”

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

2. Almeno per le categorie A e B ogni Stato membro prescrive che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che viene effettuato dopo aver verificato l'integrità privata e professionale dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica il controllo viene effettuato sulla persona che dirige l'impresa. Per le categorie C e D gli Stati membri che non subordinano l'esercizio dell'attività di armaiolo al rilascio di un'autorizzazione esigono una dichiarazione.

Ogni Stato membro prescrive che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che viene effettuato dopo aver verificato l'integrità privata e professionale dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica il controllo viene effettuato sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)

3. Gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco delle categorie A, B e C in entrata e in uscita, con i dati che ne consentono l’identificazione, ovvero il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di fabbricazione, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente. L’armaiolo è tenuto a conservare il suddetto registro per un periodo di cinque anni, anche dopo aver cessato l'attività. Gli Stati membri garantiscono la conservazione delle informazioni contenute nel registro per un periodo minimo di dieci anni.

3. Gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco in entrata e in uscita, nonché i dati che ne consentono l’identificazione, ovvero il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di fabbricazione, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente. L’armaiolo è tenuto a conservare il suddetto registro per un periodo di cinque anni, anche dopo aver cessato l'attività. Gli Stati membri garantiscono la conservazione delle informazioni summenzionate in un sistema di registrazione centralizzato e informatizzato per un periodo minimo di venti anni.

Motivazione

L'esistenza in ogni Stato membro di un sistema di registrazione centralizzato e informatizzato agevolerebbe la tracciabilità e lo scambio d'informazioni. Inoltre, visto quanto dura un'arma da fuoco, il periodo di conservazione delle informazioni, che nella proposta di direttiva è di dieci anni, dovrebbe essere portato a vent'anni.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 91/447/CEE)

 

(3 bis) Gli Stati membri assicurano che tutte le armi da fuoco delle categorie A, B, C e D possano essere collegate ai loro attuali proprietari.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (NUOVO)

Articolo 4 bis (nuovo) (Direttiva 91/477/CEE)

 

(2 ter) Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

 

"Articolo 4 bis

 

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco delle categorie A, B, C o D solo alle persone in possesso della licenza o del permesso corrispondente ai sensi della legislazione nazionale."

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)
Articolo 5 (direttiva 91/477/CEE)

(2 quater) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

 

"Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

 

a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo;

 

b) non possano costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

 

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono la detenzione delle armi da fuoco soltanto alle persone che non siano state in precedenza condannate per un reato grave (ad esempio omicidio, rapina, incendio doloso) o per la partecipazione ad esso.

 

Gli Stati membri possono ritirare il permesso di detenere le armi se non è più soddisfatta una delle condizioni di cui al primo comma, lettera b).

 

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio."

Motivazione

L'aggiunta rappresenta un chiarimento ai sensi dell'articolo 83, lettera c), della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 6 (Direttiva 91/477/CEE)

 

(2 quinquies) All'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

 

"L'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti, componenti e munizioni per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza1, è pienamente soggetta alle disposizioni della presente direttiva.

 

____________

GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 2 (Direttiva 91/477/CEE)

 

(2 sexies) L'articolo 12, paragrafo 2 è modificato come segue:

 

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori i tiratori sportivi possono detenere senza autorizzazione previa una o più armi da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi. A parte la carta europea di arma da fuoco, nessun altro documento è richiesto a tal fine dagli Stati membri. Questi ultimi non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco a requisiti di registrazione supplementari o al pagamento di tasse o diritti."

 

b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Tuttavia, tale deroga non si applica a viaggi verso uno Stato membro che vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma da fuoco in questione; in tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione."

Motivazione

Come menzionato nel rapporto della Commissione del 2000 e ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di richiedere documenti diversi dalla carta europea d'arma da fuoco o il pagamento di tasse per la circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEPTIES (nuovo)

Articolo 13, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)

 

(2 septies) All'articolo 13, il paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

 

"3. Gli Stati membri istituiscono delle reti per lo scambio, su base regolare, di tutte le informazioni di cui dispongono.

 

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione istituisce un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo.

 

Ogni Stato membro indica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità incaricate di trasmettere e di ricevere informazioni e di applicare la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 4."

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 16, paragrafo 1, comma 3 (direttiva 91/477/CEE)

Il tentativo di commettere tali atti, la partecipazione e l'incitazione ai medesimi devono anch’essi essere considerati come infrazioni penali se commessi intenzionalmente

L'atto di organizzare o dirigere la commissione di un illecito di cui al presente articolo, o di aiutare, istigare, agevolare o consigliare altri ai fini di tale commissione, deve essere considerato come reato se commesso intenzionalmente.

Motivazione

L'integrazione alla modifica della Commissione è tratta dal Protocollo delle Nazioni Unite che sta alla base di questo atto e serve alla chiarezza.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 16, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

 

Il fatto di non essere detentore di una carta europea d'arma da fuoco non è soggetto ad arresto.

Motivazione

Tale aggiunta è intesa a impedire che i proprietari legittimi di armi rischino la prigione se si recano in un altro Stato membro e non sono in grado di presentare la carta europea d'arma da fuoco, ma posseggono tutti gli altri documenti richiesti.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)
Allegato I, lettera f) (direttiva 91/477/CEE)

 

4 bis) All'allegato II, lettera f), il secondo comma è modificato come segue:

 

"La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma per l'esercizio della caccia o per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma."

Emendamento 26

ARTICOLO 2, PUNTO 2 BIS (nuovo)

 

(2 bis) "Entro cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.

 

La Commissione effettua uno studio sulla commercializzazione delle armi copiate all'interno dell'Unione europea e riferisce su tale argomento al Parlamento europeo e al Consiglio entro [...]*.

 

____________

* Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

In conformità con una migliore normativa, il requisito di riferire incluso nella direttiva 91/477/CEE deve essere aggiornato e reso regolare. Inoltre, la Commissione deve condurre una ricerca sulla questione complessa delle armi copiate e sulla loro commercializzazione, compresa la vendita via Internet, all'interno della Comunità europea.

PROCEDURA

Titolo

Controllo sull’acquisto e la detenzione di armi

Riferimenti

COM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

LIBE

3.4.2006

 

 

 

Cooperazione rafforzata - annuncio in Aula

3.4.2006

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Alexander Alvaro

13.9.2006

 

 

Esame in commissione

23.11.2006

25.1.2007

1.2.2007

8.5.2007

 

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Approvazione

11.6.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Claudio Fava, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Ona Juknevičienė

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luis de Grandes Pascual, Véronique Mathieu, Arlene McCarthy, Gisela Kallenbach

PROCEDURA

Titolo

Controllo sull’acquisto e le detenzione di armi

Riferimenti

COM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.3.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

3.4.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

LIBE

3.4.2006

 

 

 

Cooperazione rafforzata - annuncio in Aula

3.4.2006

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Gisela Kallenbach

2.5.2006

 

 

Esame in commissione

29.5.2006

4.10.2006

10.10.2006

28.11.2006

 

19.12.2006

24.1.2007

5.6.2007

 

Approvazione

27.6.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Buruiană-Aprodu, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Bernadette Vergnaud, Nicola Zingaretti

Supplenti presenti al momento della votazione finale

André Brie, Wolfgang Bulfon, Gisela Kallenbach, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luis de Grandes Pascual, Véronique Mathieu, Thomas Wise

Deposito

12.7.2007

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.