Relazione - A6-0278/2007Relazione
A6-0278/2007

RELAZIONE sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

6.7.2007 - (2007/2094(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Kathalijne Maria Buitenweg


Procedura : 2007/2094(INI)
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A6-0278/2007
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A6-0278/2007
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

(2007/2094(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0278/2007),

Attuazione della direttiva sulla parità razziale

A. considerando che l'UE è un progetto politico basato su valori comuni quali la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come affermato all'articolo 6 del TUE e nella Carta dei diritti fondamentali, e promuove l'uguaglianza e la non discriminazione attraverso le sue politiche e leggi, anche in base all'articolo 13 del TEC,

B.  considerando che è importante che le dichiarazioni politiche sulla lotta contro la discriminazione siano accompagnate dal progressivo sviluppo e dalla piena e corretta applicazione delle politiche e delle leggi, in particolare delle direttive antidiscriminazione e dei progetti che promuovono l'uguaglianza, come l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti,

C. considerando che la relazione annuale relativa al 2006 dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia conferma che la discriminazione resta un serio problema negli Stati membri,

D. considerando che una recente inchiesta di Eurobarometro[1] dimostra che 64% dei cittadini dei 25 Stati membri sottoposti ad inchiesta pensano che la discriminazione sulla base dell'origine etnica è ancora ampiamente diffusa,

E.  considerando che l'adozione della direttiva del Consiglio n. 2000/43/CE, del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[2] può considerarsi una tappa fondamentale nel miglioramento del livello di protezione per le vittime della discriminazione in base all'origine razziale o etnica e nel migliorare le possibilità di giustizia,

Onere della prova

F.  considerando che la norma sull'onere della prova costituisce un aspetto fondamentale della direttiva, in quanto contribuisce all'attuazione effettiva della protezione da essa fornita,

G. considerando che la giurisprudenza sull'onere della prova mostra che esistono ancora considerevoli differenze tra Stati membri per quanto riguarda ciò che è accettato come prova non manifestamente infondata dai ricorrenti; ritiene che sarebbe quindi auspicabile incoraggiare gli Stati membri a scambiare opinioni al proposito per contemplare le possibilità esistenti di ravvicinamento delle procedure giudiziarie,

H. considerando che l'attuazione effettiva del principio di parità sarebbe facilitata se le norme sull'onere della prova in casi civili e amministrativi fossero estese alle disposizioni giurisdizionali contro la vittimizzazione,

Organi di parità

I.   considerando che quasi tutti gli Stati membri dispongono attualmente di organi di parità o hanno assegnato le funzioni relative a organi esistenti,

J.   considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a prendere l'iniziativa molto positiva di ampliare il mandato dei loro organismi incaricati di promuovere la parità, in modo che questi ultimi possano occuparsi anche della discriminazione basata su motivi diversi dall'origine razziale o etnica,

K. considerando che gli organi di parità dovrebbero disporre di risorse adeguate in termini sia di personale che di finanziamenti,

L.  considerando che gli organi di parità dovrebbero essere in grado di funzionare indipendentemente dal governo e dovrebbero essere percepiti come indipendenti, cioè non far parte del governo,

M. considerando che, nonostante esistano organismi specializzati contro la discriminazione e per l'uguaglianza, il numero di ricorsi registrati rimane modesto in molti Stati membri,

N. considerando che, in realtà, gli organismi incaricati di promuovere la parità presentano purtroppo soltanto un esiguo numero di cause dinanzi ai tribunali per mancanza di risorse finanziarie e umane, e che sono spesso le ONG che aiutano fino alla fine le vittime di discriminazione a sporgere denuncia,

O. considerando che la formazione dei pubblici ufficiali prescritta dalla direttiva è vitale a causa delle responsabilità che hanno per la sua attuazione,

Campo di applicazione

P.  considerando che non è sempre possibile distinguere tra discriminazioni in base all'origine razziale o etnica e discriminazioni sulla base della religione, dell'opinione o della nazionalità,

Q. considerando che non è sempre facile stabilire se la discriminazione è basata sul genere, l'appartenenza etnica, la razza, le condizioni sociali, l'orientamento sessuale o altri fattori,

Diffusione dell'informazione e campagna di sensibilizzazione

R.  considerando che la recente inchiesta Eurobarometro conferma che la sensibilizzazione sull'esistenza di una normativa antidiscriminazione nell'Unione europea è minima e che in media solo 1/3 dei cittadini dell'Unione dichiarano di conoscere i propri diritti in caso fossero vittime di discriminazione o di molestie,

S.  considerando tuttavia che alcuni Stati membri hanno preso molte iniziative di informazione/sensibilizzazione (siti web, campagne, pubblicità televisiva, pubblicità sui giornali),

T.  considerando che alcuni Stati membri hanno preso l'importante iniziativa di incorporare nella legislazione nazionale un obbligo per i datori di lavoro di informare i loro impiegati sulla normativa antidiscriminazione,

U. considerando che alcuni organismi specializzati negli Stati membri hanno creato linee telefoniche che forniscono informazioni e sostegno alle vittime di discriminazione,

V. considerando inoltre che alcuni Stati membri hanno attuato attività limitate in materia di informazione e di sensibilizzazione e in alcuni paesi non si sono viste campagne di sensibilizzazione,

W. considerando specialmente nel contesto dell'Anno europeo per le pari opportunità che sia le Istituzioni UE che gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi sostanziali al fine di informare i cittadini sui loro diritti, e che questi dovrebbero nel 2008, Anno europeo per il dialogo interculturale, garantire continuità alle azioni iniziate nel 2007,

Raccolta di dati

X. considerando che la raccolta di dati è fondamentale nella lotta alla discriminazione e dati statistici ripartiti per origine etnica possono essere essenziali per dimostrare la discriminazione indiretta e nell'ideare e sviluppare strategie ed azioni positive, ma allo stesso tempo sollevano molte questioni etiche e giuridiche,

Y. considerando che tale raccolta dei dati non deve violare la privacy della persona rivelando singole identità o costituire una base per un profilo etnico o razziale,

Accesso alla giustizia

Z.  considerando che procedure alternative di risoluzione delle controversie non debbono impedire l'accesso ai tribunali,

Za. considerando che moltissime vittime di discriminazione non si rivolgono ai tribunali con le loro denunce per diverse ragioni, fra cui i costi e il timore di subire conseguenze negative,

Zb. considerando che gli obiettivi della lotta alla discriminazione possono essere raggiunti soltanto se le misure giuridiche sono affiancate da azioni positive a livello di UE e di Stati membri,

Zc. considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha il compito di raccogliere e analizzare le informazioni rilevanti, affidabili, comparabili e i dati relativi ai diritti fondamentali,

1.  reitera l'importanza della direttiva 2000/43/CE;

2.  ricorda che la direttiva 2000/43/CE costituisce uno standard minimo e deve quindi funzionare da fondamento su cui costruire una politica antidiscriminatoria completa ;

3.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (COM(2006)0643) globale, la quale mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica al fine di consolidare il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, delle pari opportunità e della parità di trattamento negli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali; nell’apprezzare il lavoro di sintesi effettuato nella comunicazione della Commissione sull’applicazione della direttiva, rileva che sarebbe utile disporre anche della descrizione dettagliata del recepimento delle disposizioni della direttiva 2000/43/CE nel diritto nazionale, così come previsto nella direttiva stessa; a questo fine ricorda anche che la Commissione si era impegnata non solo a raccogliere dettagliate informazioni, ma a riferirne al Parlamento e al Consiglio e che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 giugno 2006 su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti[3], ha già chiesto alla Commissione "di esaminare con urgenza la qualità e il contenuto delle leggi di attuazione delle direttive antidiscriminatorie";

4.  sollecita gli Stati membri a trasporre quanto prima tutta la legislazione antidiscriminazione comunitaria e ad utilizzare tutte le disposizioni che comprendano azioni positive per garantire l'uguaglianza nella pratica;

5.  sottolinea che la direttiva va oltre l'accesso all'occupazione, al lavoro autonomo e all'impiego, ma si applica anche ad aree quali l'istruzione, la protezione sociale compresa la sicurezza sociale e la sanità, i vantaggi sociali e l'accesso e la fornitura di beni e servizi al fine di salvaguardare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che permettano la partecipazione di tutti indipendentemente dall'origine razziale o etnica;

6.  nota con soddisfazione che la maggior parte degli Stati membri agiscono al fine di attuare la direttiva, ma manifesta delusione che soltanto alcuni abbiano adeguatamente trasposto in pieno tutte le sue norme;

7.  nota in particolare che in molti paesi numerose disposizioni della direttiva come le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, le molestie e l'onere della prova non sono state trasposte correttamente;

8.  chiede, in particolare, un controllo stringente sull'applicazione della regola dell’inversione parziale dell’onere della prova, particolarmente efficace qualora la controversia riguardi l'occupazione;

9.  esprime preoccupazione che gli Stati membri abbiano esentato dal campo di applicazione della direttiva molte più aree di attività di quanto sia desiderabile o giustificabile;

10. ricorda che la direttiva è stata adottata nel giugno 2000 e che gli Stati membri erano tenuti ad attuarla prima del giugno 2003, il che dava loro il tempo di adottare le misure necessarie di attuazione; invita la Commissione ad adottare un'impostazione più attiva, ad esempio emanando comunicazioni interpretative e orientamenti di applicazione per garantire la piena e corretta attuazione da parte degli Stati membri; chiede alla Commissione di proseguire con vigilanza nel controllo della corretta attuazione della direttiva, di pubblicare quanto prima uno studio di valutazione e di iniziare procedure di infrazione quando necessario, senza ritardi e comunque entro il 2007;

11. ribadisce che le sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2000/43/CE devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;

12. sollecita l'adozione di piani d'azione nazionali integrati al fine di affrontare efficacemente tutte le forme di discriminazione;

13. chiede agli Stati membri di sviluppare e attuare piani d'azione nazionali volti a combattere il razzismo e la discriminazione, che comprendano una parte concernente la raccolta e il controllo dei dati in settori politici fondamentali quali la parità e la non-discriminazione, l'inclusione sociale, la coesione comunitaria, l'integrazione, il genere, l'istruzione e l'occupazione;

14. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio un piano d’azione specifico sui meccanismi e metodi di osservazione e descrizione dell’impatto delle misure di attuazione nazionali; sottolinea l’importanza di sviluppare meccanismi per la raccolta di dati sulla discriminazione particolarmente per quanto concerne i rapporti di lavoro, ponendo l'enfasi sul lavoro clandestino, non dichiarato, scarsamente retribuito e non assicurato, in linea con la legislazione sulla protezione dei dati quale strumento efficace per individuare, controllare e riesaminare le politiche e le prassi di lotta contro la discriminazione, nel rispetto dei modelli nazionali di integrazione; invita la Commissione ad elaborare standard comuni di dati, al fine rendere efficacemente confrontabili le informazioni trasmesse; invita a tener conto dell’importanza di considerare non solo i contenuti legislativi del recepimento, ma anche la loro efficacia;

15. invita la Commissione a chiedere che gli Stati membri, nelle loro relazioni annuali, sull'attuazione della direttiva 2000/43/CE, analizzino l'efficacia della legislazione anti-discriminazione nella lotta alla segregazione sistematica delle minoranze e delle donne, in particolare nell'ambito dell'istruzione e per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria, ai beni e ai servizi, e inoltre a incorporare una prospettiva di parità di genere nelle proprie relazioni al fine di alleviare le molteplici discriminazioni cui sono confrontate molte persone;

16. ricorda alla Commissione il fatto che il Parlamento vorrebbe ricevere un documento che elenchi le esenzioni attuate nella legislazione degli Stati membri, così che si possa avviare un dibattito su tali esenzioni;

17. ricorda che gli Stati membri dovrebbero avviare inchieste indipendenti sull'impatto delle scadenze nazionali e l'efficacia della protezione contro la vittimizzazione;

18. esprime preoccupazione per il basso livello di sensibilizzazione sulla normativa antidiscriminazione tra i cittadini negli Stati membri e invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per migliorare questo livello di sensibilizzazione;

19. incoraggia la Commissione a facilitare gli scambi di buone pratiche tra Stati membri nel settore della lotta contro le discriminazioni sul mercato del lavoro, compresi i tirocini, nonché per quanto concerne l'anonimato delle candidature di lavoro;

20. ritiene che la comunità ROMA, insieme ad altre comunità etniche riconosciute, necessiti una protezione sociale particolare soprattutto in seguito all'allargamento, poiché si sono riacutizzati i problemi di sfruttamento, discriminazione ed esclusione nei loro confronti;

21. sottolinea che le norme sono efficaci soltanto quando i cittadini sono coscienti dei loro diritti ed hanno un accesso facile ai tribunali, poiché il sistema di protezione fornito dalla direttiva dipende dall'iniziativa dei cittadini;

22. ricorda che l'articolo 10 della direttiva impone agli Stati membri un obbligo di diffondere fra il pubblico l'informazione sulle norme rilevanti della direttiva in tutti i modi appropriati;

23. sollecita gli Stati membri ad adottare una serie di standard minimi nel quadro del metodo aperto di coordinamento, in modo da garantire l'accesso dei minori appartenenti a minoranze etniche - soprattutto le ragazze - all'istruzione di elevata qualità e a pari condizioni, ed inoltre ad approvare una legislazione positiva che renda obbligatorio porre fine alla segregazione nelle scuole e a redigere programmi dettagliati per porre fine all'istruzione separata e di qualità inferiore impartita a ragazzi e ragazze appartenenti a minoranze etniche;

24. ricorda agli Stati membri il loro obbligo di divulgare tra i cittadini le informazioni pertinenti e di incoraggiare e promuovere campagne di sensibilizzazione in merito alla legislazione nazionale vigente e agli organismi attivi nella lotta contro la discriminazione;

25. invita gli Stati membri a garantire che tutte le persone appartenenti a minoranze etniche - in particolare le donne - abbiano accesso ai servizi sanitari di base, preventivi e d'urgenza, organizzando e attuando politiche che garantiscano che anche le comunità più emarginate abbiano pieno accesso al sistema sanitario organizzando corsi di formazione e di sensibilizzazione per gli operatori sanitari, per porre fine ai pregiudizi esistenti;

26. sollecita i governi a garantire pari trattamento e opportunità nel quadro delle politiche occupazionali e di inclusione sociale per diminuire i tassi estremamente elevati di disoccupazione che si registrano soprattutto tra le donne appartenenti a minoranze etniche eliminando in particolare i gravi ostacoli posti dalla discriminazione diretta nelle procedure di assunzione;

27. crede fermamente che sia di vitale importanza che gli ufficiali pubblici siano formati sulle finalità e le disposizioni della direttiva, vista la loro responsabilità nella sua attuazione all'interno della società nel suo insieme e per eliminare tutti i rischi di razzismo istituzionale all'interno degli organi governativi stessi; invita gli Stati membri a impegnarsi in tale formazione e incoraggia gli Stati membri e la Commissione a istituire programmi europei di scambio tra le varie amministrazioni nazionali;

28. invita gli Stati membri a raccogliere, compilare e pubblicare annualmente statistiche globali, precise, affidabili e disaggregate per genere – concernenti il mercato del lavoro, l'edilizia abitativa, l'istruzione e la formazione, la sanità e la previdenza sociale, il pubblico accesso a beni e servizi, la giustizia penale e la partecipazione civile e politica – nonché a stabilire obiettivi e indicatori precisi e quantitativi nell'ambito degli orientamenti sull'occupazione e l'inclusione sociale che consentano loro di misurare l'evoluzione della situazione dei migranti e/o delle minoranze;

29. raccomanda che gli Stati membri dotino di risorse e di poteri gli organi di parità così che possano adempiere in maniera efficace alle loro importanti funzioni e, ove dispongano di notevoli poteri, possano esercitarli in pieno;

30. raccomanda che gli Stati membri diano risorse e poteri alle ONG che operano per informare i cittadini e fornire loro assistenza legale in caso di discriminazione;

31. sottolinea che sulle organizzazioni non governative che informano i cittadini e forniscono sostegno legale grava una parte sproporzionata dell'onere senza che esse godano dei finanziamenti e di una posizione corrispondenti da parte delle autorità degli Stati membri;

32. raccomanda che la Commissione controlli con cura il funzionamento indipendente degli organi di parità, e a tal fine può utilizzare quale riferimento i principi relativi allo stato delle istituzioni nazionali ("i principi di Parigi") adottati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993, che includono principi sull'adeguato finanziamento di tali organi[4];

33. ricorda alla Commissione la posizione del Parlamento secondo cui gli Stati membri devono garantire che gli organi indipendenti ricevano adeguate risorse finanziarie al fine di almeno essere in grado di assicurare l'esame gratuito dei ricorsi nel caso in cui i ricorrenti non dispongano di risorse finanziarie, e invita la Commissione a discutere con gli Stati membri la maniera di raggiungere tale obiettivo;

34. raccomanda agli Stati membri di utilizzare le pratiche migliori degli altri Stati membri, quale quella di permettere agli organi di parità di avviare procedimenti giurisdizionali o parteciparvi in veste di "amicus curiae";

35. raccomanda che i dati dei ricorrenti e i risultati delle rilevanti procedure nei tribunali, negli organismi specializzati, in altri organismi o tribunali siano disaggregati in base al livello di discriminazione, cosa che migliorerebbe la valutazione dell'efficacia dell'attuazione della normativa, specialmente nei paesi in cui organismi specializzati e/o tribunali si occupano di tutte le ragioni di discriminazione;

36. invita gli Stati membri ad accordare, agli organismi nazionali incaricati di promuovere la parità di trattamento, delle risorse finanziarie e umane sufficienti affinché siano in grado di ottemperare ai compiti previsti dalla direttiva 2000/43/CE, ivi compresa un'assistenza adeguata alle vittime di discriminazioni; ritiene che dovrebbero altresì essere dotati dei poteri necessari ad indagare sui casi di discriminazione;

37. incoraggia gli Stati membri a potenziare il dialogo con le ONG che lottano contro tutte le forme di discriminazione associandole strettamente alle politiche attuate per promuovere il principio di parità di trattamento;

38. sottolinea che le vittime di discriminazione dovrebbero essere assistite nei procedimenti giurisdizionali e ricorda che organizzazioni statutarie e non statutarie a tal riguardo possono veramente aiutare le vittime;

39. invita gli Stati membri a raccogliere e fornire informazioni e dati pertinenti, affidabili e comparabili all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

40. raccomanda che gli Stati membri garantiscano a tali organizzazioni statutarie e non statutarie adeguate risorse;

41. chiede alla Commissione di studiare con attenzione le varie questioni giuridiche e i parametri sulla questione della raccolta di dati e presentare proposte per migliorare la registrazione dei casi di discriminazione; occorre fare in modo che i 27 Stati membri mettano a disposizione serie comparabili di dati. Attualmente questo tipo di dati non è disponibile per tutti gli Stati membri mentre dati comparabili sono essenziali per formare una piattaforma solida sulla quale articolare la politica necessaria;

42. chiede alla Commissione di studiare con attenzione le varie questioni giuridiche e i parametri sulla questione della raccolta di dati e presentare proposte per migliorare la registrazione dei casi di discriminazione garantendo che questa rilevazione dei dati non violi la privacy personale rivelando identità individuali o costituendo la base di attività di profiling etnico o razziale;

43. sottolinea quanto sia delicato trattare dati relativi alla razza e all'appartenenza etnica e ricorda l'applicabilità delle direttive sulla protezione dei dati ai dati trattati in applicazione della direttiva stessa; sottolinea che garanzie addizionali dovrebbero essere fornite per i dati sulla razza e sull'appartenenza etnica, in quanto i dati suddetti potrebbe essere distolti e utilizzati per altri fini nel settore della giustizia e degli affari interni, ad esempio per attività di profiling etnico; ribadisce la sua richiesta di approvare una decisione quadro sulla protezione dei dati, per garantire che qualsiasi interazione di dati fra il primo e il terzo pilastro rientri nelle rigide norme per la protezione dei dati;

44. si raccomanda che gli Stati membri esaminino la rilevazione di dati statistici, utilizzando le adeguate salvaguardie sulla protezione dei dati personali in modo da escluderne l'uso per attività di profiling etnico, relativamente alla rappresentazione di gruppi razziali ed etnici in vari settori della società, incluso il settore pubblico e quello privato, e elaborino politiche sulla base di questi dati volte a garantire pari accesso all'occupazione, al lavoro indipendente, all'istruzione, alla protezione sociale e alla sicurezza sociale, ai benefici sociali e all'accesso e alla fornitura di beni;

45. invita la Commissione a svolgere uno studio che esamini quali Stati membri godano di disposizioni in merito ad azioni positive, quali test devono essere superati, come dette disposizioni siano state applicate in pratica da enti governativi e non governativi, e quale sia stata la loro efficacia;

46. invita gli Stati membri a rendere disponibili al pubblico statistiche dettagliate su reati di stampo razzista e ad elaborare indagini sulla criminalità e/o sulle vittime della criminalità che consentano la raccolta di dati quantitativi e comparabili sulle vittime di reati di stampo razzista;

47. invita la Commissione a studiare e a fornire dati riguardanti le discriminazioni multiple;

48. chiede alla Commissione di controllare con attenzione la discriminazione occulta basata su "criteri occupazionali genuini e determinanti", sull'interazione fra le discriminazioni basate sull'applicazione di questa esenzione per motivi religiosi nel quadro della direttiva sull'occupazione e le sue conseguenze per la razza e l'appartenenza etnica prestando particolare attenzione alla discriminazione nel campo dell'istruzione;

49. reitera l'opportunità politica, sociale e giuridica di porre fine alla gerarchia di protezione in base ai diversi motivi di discriminazione, e accoglie con favore a tale riguardo l'intenzione della Commissione di presentare una proposta di estendere il campo di applicazione della direttiva a tutti gli altri motivi di discriminazione, come dichiarato nel suo Programma legislativo annuo per il 2008; prevede quindi che la Commissione avvii i lavori preparatori già quest'anno per formulare le sue proposte quanto prima, in ogni caso prima della fine del 2008;

50. accoglie con favore l’interesse della Commissione nei confronti della discriminazione multipla, anche mediante l’avvio di uno studio su questo tema; invita la Commissione ad accogliere una definizione ampia della discriminazione multipla, in grado di tener conto della esposizione a più di un fattore di rischio di discriminazione;

51. invita gli Stati membri ad attribuire maggiore importanza alla prova della discriminazione; raccomanda che essi seguano gli orientamenti relativi alla prova della discriminazione redatti dall'ILO, come proposto dal Centro europeo di controllo per il razzismo e la xenofobia e che formino personale che produca prove nei settori chiave dell'occupazione, del lavoro, dell'istruzione, dell'alloggio e dell'abitazione, della sanità, dell'accesso a beni e servizi e della violenza razzista;

52. invita la Commissione ad associare l'Agenzia dei diritti fondamentali, in funzione delle sue competenze, al quadro legislativo comunitario esistente nella lotta contro le discriminazioni, in modo che quest'ultima svolga un ruolo importante fornendo regolarmente informazioni precise e aggiornate, pertinenti per l'elaborazione della futura legislazione;

53. esorta le Istituzioni dell'Unione europea a continuare ad utilizzare, quale criterio fondamentale per valutare la preparazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, la situazione delle minoranze etniche e in particolare delle donne in tali paesi;

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54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
  • [2]  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
  • [3]  Testi approvati, P6_TA (2006)0261.
  • [4]  http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel 1997 il trattato di Amsterdam integrava l'articolo 13 sulla non discriminazione al trattato che istituisce la Comunità europea. Tale articolo funge da base per due direttive, quella sulla parità in materia di occupazione[1] e quella sull'uguaglianza razziale[2]. Quest'ultima doveva essere attuata dagli Stati membri entro il 19 luglio 2003.

La relazione della Commissione europea[3] fornisce un'analisi sull'applicazione della direttiva sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. In una fase successiva dell'anno in corso, la Commissione europea cercherà di fornire informazioni su eventuali procedure di infrazione.

La relatrice ritiene che la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) sia una parte significativa della legislazione: essa ha rappresentato un notevole progresso nella protezione degli individui contro la discriminazione e ha offerto loro l'opportunità di ottenere una riparazione. Da segnalare è anche il fatto che tale direttiva si applica a tutte le persone, a prescindere dalla cittadinanza o dalla residenza.

Resta molto lavoro da svolgere per una corretta applicazione della direttiva. La relatrice invita la Commissione non solo a controllare la corretta trasposizione giuridica delle direttive, ma anche a considerare gli impedimenti presenti. Molti individui non conoscono i propri diritti o incontrano difficoltà nell'adire la giustizia. Occorre attribuire un'importanza prioritaria alle informazioni in materia di leggi antidiscriminazione e diritto di riparazione.

Nonostante i progressi compiuti in termini di trasposizione delle direttive antidiscriminazione, il razzismo non è diminuito, al contrario. All'interno dell'Unione europea il numero di atti razzisti è aumentato drasticamente. A ciò si accompagnano prove di una maggiore tolleranza verso tali atti discriminatori, soprattutto se rivolti a immigrati e musulmani. Il razzismo è contrario ai principi dell'Unione europea, ne mina la coesione sociale e impedisce l'emancipazione dell'individuo. È fondamentale che il Parlamento europeo conferisca maggiore slancio alla volontà politica di affrontare il tema.

Per quanto concerne l'attuazione della direttiva, la relatrice ha esaminato campo di applicazione, riparazione giuridica, onere della prova, organismi per la promozione della parità di trattamento, diffusione delle informazioni e sensibilizzazione.

1. Campo di applicazione

Ai tempi della sua approvazione, la direttiva sull'uguaglianza razziale appariva rivoluzionaria, poiché non circoscriveva la protezione contro la discriminazione all'area del mondo del lavoro. L'articolo 3 include nel campo di applicazione materiale, tra l'altro, sicurezza sociale, istruzione e accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

Il campo di applicazione più ampio della direttiva 2000/43/CE non trova corrispondenza in quella in materia di occupazione (2000/78/CE), che vieta ogni forma di discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali, ma solo nell'area lavorativa e occupazionale. La relatrice accoglie favorevolmente il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato il campo di applicazione ampio della direttiva sull'uguaglianza razziale per tutti i tipi di discriminazione, spingendosi in tal modo oltre le disposizioni della direttiva stessa.

La relatrice ritiene che la direttiva in materia di occupazione debba essere modificata, affinché abbia lo stesso campo di applicazione della direttiva sull'uguaglianza razziale. Ciò è necessario al fine di evitare sia la creazione di una gerarchia nelle forme di discriminazione sia i problemi in caso di discriminazione multiple.

Inoltre, dato che il razzismo è interconnesso alla discriminazione fondata su nazionalità e/o religione o convinzioni personali, un adeguamento del campo di applicazione della direttiva potrebbe rivelarsi necessario per aumentare le possibilità di accedere a un'effettiva riparazione.

Per quanto la maggior parte dei paesi sembri rispettare il campo di applicazione materiale della direttiva sull'uguaglianza razziale, permangono ancora carenze significative che occorre prendere in esame. Cinque Stati membri, ad esempio, non hanno ancora trasposto adeguatamente la direttiva negli ambiti esterni al mondo del lavoro[4].

Inoltre, in alcuni Stati membri la trasposizione si è limitata al settore privato. In due paesi il servizio militare viene escluso dal campo di applicazione delle disposizioni di recepimento[5]. Il settore pubblico non è incluso adeguatamente in molti Stati membri e in un paese l'applicazione della direttiva è addirittura limitata al settore privato[6]. Dato che sia gli enti pubblici sia quelli privati rientrano nel campo di applicazione materiale della direttiva, è necessario individuare le ragioni per cui certi settori ne sono rimasti esclusi.

La relatrice desidera inoltre che la Commissione chiarisca se la direttiva sia applicabile anche alle attività delle autorità di polizia degli Stati membri, ad esempio al profiling etnico.

2. Riparazione giuridica

Ogni Stato unisce procedimenti giudiziali e procedimenti non giudiziali. È necessario segnalare tale aspetto poiché nei procedimenti civili l'onere della prova non ricade solo sulla vittima e quest'ultima non dipende dal pubblico ministero per sporgere denuncia.

In termini generali, la giurisprudenza disponibile in materia di discriminazione è limitata. Alcuni potrebbero dedurre che il razzismo non è un gran problema, ma le ricerche ci mostrano una realtà diversa. La presenza di molti ostacoli alla giustizia sembra essere una motivazione più vicina alla realtà. La lunghezza e la complessità delle procedure possono fungere da deterrente per le vittime[7].

Al contrario, per quanto riguarda la presentazione della denuncia, i tempi sono talvolta troppo stretti. Per esempio, le vittime hanno a disposizione solamente 30 giorni in Ungheria o 2 mesi nei Paesi Bassi e in Irlanda per adire la giustizia.

In alcuni Stati membri l'insufficienza dei mezzi finanziari può realmente ostacolare l'avvio di una causa[8].

Le associazioni possono rappresentare un aiuto concreto per le vittime. Ciononostante, molti Stati membri non prevedono regole specifiche per la loro partecipazione ai procedimenti nei casi di discriminazione[9]. Pochi Stati permettono alle associazioni di avviare i procedimenti "a nome" delle vittime di discriminazione. Ci sono alcuni esempi positivi, come Spagna o Lettonia, dove soggetti giuridici autorizzati legalmente alla difesa di diritti e interessi legittimi e collettivi possono partecipare a nome del denunciante a ogni procedimento giudiziale (previa autorizzazione dello/a stesso/a) per dare effetto al principio della parità di trattamento fondato sulla razza e sull'origine etnica.

L'infrazione delle leggi antidiscriminazione deve essere oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Sono tuttavia pochi, in questa fase, i paesi le cui sanzioni possono considerarsi appropriate.

3. Onere della prova

Provare una discriminazione è notoriamente difficile. Soprattutto nel mondo dell'impiego il datore di lavoro si trova in una posizione decisamente più forte rispetto al dipendente, poiché le informazioni riguardanti una presunta decisione discriminatoria sono normalmente nelle mani del primo e i testimoni spesso si mostrano riluttanti a testimoniare contro di lui. Per questo motivo, l'articolo 8 prevede un cosiddetto test a due fasi. Nella prima fase, gli individui che ritengono essere stati oggetto di discriminazione devono esporre dei fatti da cui si può presumere che ci sia stata una discriminazione diretta o indiretta. L'onere della prova passa quindi all'imputato, che deve provare come non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Tale procedura non si applica alle cause penali.

Molti degli Stati membri non hanno trasposto (adeguatamente) le disposizioni sull'onere della prova[10]. Inoltre, in molti Stati membri le disposizioni di recepimento relative all'onere della prova non possono essere messe alla prova a causa della mancanza di giurisprudenza.

Le prime indicazioni di giurisprudenza sembrano suggerire che anche la prova di una causa prima facie rimane un ostacolo difficile da superare per i denuncianti. Ottenere statistiche risulta spesso complicato e i test situazionali devono soddisfare delle condizioni rigorose.

La raccolta di dati sensibili, che dovrebbero essere necessari per stabilire la discriminazione indiretta o per valutare la diffusione della discriminazione nella società, continua ad alimentare preoccupazioni e timori in molti Stati membri.

4. Organismi per la promozione della parità di trattamento

La quasi totalità degli Stati membri[11] ha oggi istituito degli organismi per la promozione della parità di trattamento o ne ha delegato le funzioni a organismi già esistenti, quali gli istituti nazionali per i diritti umani. Proporzionalmente sono molti gli organismi competenti in materia di discriminazione, fondata non solo su razza o origine etnica ma anche su altri motivi. I rispettivi enti offrono assistenza alle vittime di discriminazione in diversi modi, avviando un'azione legale[12] o fornendo opinioni non vincolanti sulle denunce che vengono loro presentate[13]. Alcuni organismi specializzati possono aprire un'inchiesta sulle denunce in materia di discriminazione e generalmente possono obbligare tutte le persone coinvolte a adeguarsi ai risultati delle indagini[14].

Resta da vedere se tutti gli organismi saranno in grado di proseguire il loro lavoro in maniera indipendente come richiesto dalla direttiva[15]. Per esempio, sia in Italia sia in Spagna, gli enti per la parità di trattamento si trovano all'interno dei ministeri.

In alcuni paesi, i mezzi finanziari a disposizione degli organismi sono insufficienti per lo svolgimento delle loro funzioni.

5. Diffusione dell'informazione e sensibilizzazione

I diritti servono poco a coloro che non li conoscono. Pertanto, l'articolo 10 della direttiva obbliga gli Stati membri a portare all'attenzione del pubblico le disposizioni pertinenti della direttiva con qualsiasi mezzo appropriato.

Sia la Commissione europea sia la Rete di esperti giuridici indipendenti rilevano che molti Stati membri, da questo punto di vista, hanno fallito. Anche il recente sondaggio Eurobarometro conferma che la consapevolezza dell'esistenza di una legislazione antidiscriminazione è limitata. Solamente il 35% degli intervistati ritiene che nel loro paese sia in vigore una legge che proibisce la discriminazione basata sull'origine etnica. E solamente un terzo dei cittadini UE afferma di sapere come agire quando è vittima di discriminazioni o molestie. In particolare, i livelli di sensibilizzazione più bassi si sono registrati nei dieci nuovi Stati membri.

Ciononostante la direttiva ha alimentato il dibattito pubblico sulla lotta alla discriminazione e ha portato a molte iniziative significative. Alcuni Stati membri, tra cui Malta, Polonia e Portogallo, hanno integrato nelle rispettive legislazioni nazionali l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di informare i propri dipendenti sulle leggi antidiscriminazione. Particolare successo ha avuto l'iniziativa promossa dalla Finlandia, che ha realizzato un volantino sulla legge antidiscriminazione in braille e lo ha reso disponibile, sia in versione cartacea sia on-line, in finlandese, svedese, inglese, sami, russo, arabo e spagnolo.

Nel contesto dell'anno europeo per le pari opportunità, rimane tuttavia l'imperativo per le istituzioni dell'UE e per gli Stati membri di garantire che qualsiasi individuo in Europa sia a conoscenza dei propri diritti.

  • [1]  Direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
  • [2]  Direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
  • [3]  COM(2006) 643 def./2, del 15 dicembre 2006.
  • [4]  Malta, Lettonia, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca.
  • [5]  Lettonia, Malta.
  • [6]  Ungheria.
  • [7]  È il caso, ad esempio, di Portogallo e Slovenia, dove sussistono preoccupazioni riguardo alcuni procedimenti giudiziari che potrebbero richiedere anche più di cinque anni.
  • [8]  Repubblica Ceca, Lettonia, Slovacchia.
  • [9]  Danimarca, Finlandia, Lituania, Svezia o Regno Unito.
  • [10]  Austria, Italia, Lettonia, Polonia, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Germania. Si veda la "Rete di esperti indipendenti", pag. 73.
  • [11]  Le eccezioni sono Repubblica ceca, Lussemburgo, Malta e Germania.
  • [12]  Organismi finlandesi, belgi, ungheresi, irlandesi, britannici e svedesi.
  • [13]  Tale è la situazione in Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Grecia e Slovenia.
  • [14]  In Austria, Cipro, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania e Svezia.
  • [15]  Si veda la relazione "Developing anti-discrimination law in Europe; the 25 Member States compared", Rete europea di esperti indipendenti nel campo dell'antidiscriminazione, novembre 2006.

PARERE DI MINORANZA

Dichiarazione scritta in base all'articolo 48 del regolamento sul parere di minoranza in merito alla relazione BUITENWEG, adottata dalla commissione LIBE

di Koenraad DILLEN

La base costituzionale della direttiva 2000/43/CE è dubbia; ci si trova in violazione del principio di sussidiarietà.
Il piccolo numero di condanne da parte dei tribunali non indica una "mancanza di conoscenza", ma piuttosto il fatto che il problema della "discriminazione" in Europa è grandemente esagerato.
Non bisognerebbe accogliere richieste di "maggiori finanziamenti", visto che l'Unione europea spende ogni anno 9 milioni di euro per un Centro di controllo e 1 milione di euro l'anno per una rete ENAR, che svolge lo stesso tipo di lavoro.
L'inversione dell'onere della prova è da condannarsi, poiché, in una democrazia fondata sullo stato di diritto, ogni persona è presunta innocente fino alla prova di colpevolezza.
La direttiva in oggetto crea confusione tra discriminazione ed espressione di opinioni critiche.
La libertà di espressione dovrebbe essere restaurata. È da rigettarsi la recente pericolosa dichiarazione del Centro europeo di controllo che suggerisce che l'"islamofobia" rappresenta una nuova forma di discriminazione e che la  questione del clamore a proposito dei disegni danesi debba essere risolta con una legge contro la blasfemia.
Permettere a qualsiasi tipo di associazione di avviare procedure proprie costituisce una forma inaccettabile di privatizzazione del sistema giudiziario.
E' inappropriato invocare altri illegittimi motivi di discriminazione, fornendo a gruppi militanti di omosessuali un'opportunità a livello europeo, come accade in Belgio, di presentare ricorso contro i dignitari della chiesa cattolica.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (11.5.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine
(2007/2094(INI))

Relatrice per parere: Patrizia Toia

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, stando a un recente sondaggio dell'Eurobarometro, il 51% degli europei ritiene che non siano stati compiuti sforzi sufficienti per lottare contro le discriminazioni nei loro paesi,

B.  considerando che i risultati dell'Eurobarometro riguardo all'assenza di strategie d'informazione e alla conseguente scarsa conoscenza, tra il pubblico, delle normative antidiscriminazione europee e nazionali mettono in evidenza la preoccupazione dei cittadini in merito,

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica al fine di consolidare il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, delle pari opportunità e della parità di trattamento negli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali; nell’apprezzare il lavoro di sintesi effettuato nella relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva, rileva che sarebbe utile disporre anche della descrizione dettagliata del recepimento delle disposizioni della direttiva 2000/43/CE nel diritto nazionale, così come previsto nella direttiva stessa; a questo fine ricorda anche che la Commissione si era impegnata non solo a raccogliere dettagliate informazioni, ma a riferirne al Parlamento e al Consiglio e che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 giugno 2006 su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti[1], ha già chiesto alla Commissione "di esaminare con urgenza la qualità e il contenuto delle leggi di attuazione delle direttive antidiscriminatorie";

2.  riconosce che le discriminazioni basate sulla razza o sull’origine etnica e le diverse forme di sfruttamento dei lavoratori migranti, che includono principalmente il lavoro clandestino e non dichiarato, pregiudicano il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la coesione economica e sociale, la crescita e l'efficienza economica e la solidarietà;

3.  riconosce che l'agenda della politica sociale per il periodo 2005-2010, che integra e consolida la strategia di Lisbona, rafforza la dimensione comunitaria dello sviluppo economico e promuove le pari opportunità per tutti, contribuendo a creare una società che offre maggiori possibilità di integrazione sociale;

4.  sottolinea che occorre riservare pari attenzione a tutti i motivi di discriminazione, inclusa la discriminazione sulla base della nazionalità;

5.  con particolare riferimento all’occupazione, sollecita una riflessione rivolta ad alcuni specifici ambiti di lavoro in tutti gli Stati membri, come il lavoro di prestazione di cure o di assistenza familiare e domestica, scarsamente regolato e tutelato, e il lavoro nei servizi sanitari, dove emergono anche difficoltà derivanti dalle legislazioni nazionali sull’accesso al lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

6.  sollecita gli Stati membri e le parti sociali che non l’hanno ancora fatto a fornire alla Commissione le informazioni necessarie riguardanti le modalità utilizzate e i risultati ottenuti nella lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica;

7.  incoraggia la Commissione a mettere in atto le azioni necessarie per garantire una piena e corretta attuazione della direttiva; sostiene e incoraggia la Commissione ad avviare procedure di infrazione a norma dell’articolo 226 del trattato CE nei confronti di quegli Stati membri le cui disposizioni nazionali di attuazione non siano conformi alla direttiva 2000/43/CE, segnatamente per quanto riguarda le competenze e l'esigenza di indipendenza degli organismi di promozione della parità di trattamento di cui all'articolo 13 della suddetta direttiva, e a provvedere ad una vasta informazione dei cittadini europei in merito allo stato della situazione;

8.  chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio un piano d’azione specifico sui meccanismi e metodi di osservazione e descrizione dell’impatto delle misure di attuazione nazionali; sottolinea l’importanza di sviluppare meccanismi per la raccolta di dati sulla discriminazione particolarmente per quanto concerne i rapporti di lavoro, ponendo l'enfasi sul lavoro clandestino, non dichiarato, scarsamente retribuito e non assicurato, in linea con la legislazione sulla protezione dei dati quale strumento efficace per individuare, controllare e riesaminare le politiche e le prassi di lotta contro la discriminazione, nel rispetto dei modelli nazionali di integrazione; invita la Commissione ad elaborare standard comuni di dati, al fine rendere efficacemente confrontabili le informazioni trasmesse; invita a tener conto dell’importanza di considerare non solo i contenuti legislativi del recepimento, ma anche la loro efficacia;

9.  riconosce che i servizi di interesse generale (SGI) possono svolgere un ruolo importante nella lotta alla discriminazione e all'emarginazione basata sulle origini razziali o etniche; invita, pertanto, gli Stati membri a garantire che i fornitori di servizi di interesse generale, nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati e delle libertà civili, facciano ricorso ad un monitoraggio etnico al fine di garantire parità di trattamento e partecipazione, sottolineando in tal modo il ruolo fondamentale che tali fornitori svolgono nel settore; sottolinea che i fornitori di servizi di interesse generale potrebbero costituire un esempio di organismi che applicano le migliori prassi in materia di parità di trattamento delle minoranze razziali e etniche, sia come datori di lavoro che come erogatori di servizi;

10. chiede, in particolare, un controllo stringente sull'applicazione della regola dell’inversione parziale dell’onere della prova, particolarmente efficace qualora la controversia riguardi l'occupazione;

11. incoraggia la Commissione ad esaminare le disposizioni nazionali che trascendono le esigenze comunitarie e a redigere un bilancio dei vantaggi e degli inconvenienti delle misure nazionali avanzate, nonché a cooperare alla definizione di possibili soluzioni volte a migliorare la situazione delle vittime di discriminazione;

12. sottolinea che il divieto di trattamento discriminatorio non deve pregiudicare il mantenimento o l'introduzione di misure intese a evitare o compensare una situazione di svantaggio di cui risultano oggetto le persone di una determinata razza o origine etnica, allorché l'obiettivo principale di tali misure è quello di rispondere alle esigenze specifiche degli interessati; invita la Commissione a portare avanti le sue riflessioni sulla tematica delle azioni positive, al fine di definire con maggiore chiarezza la sua posizione in proposito;

13. sostiene le iniziative promosse dal Fondo sociale europeo (ad esempio l'iniziativa EQUAL) e dal programma PROGRESS per il periodo 2007-2013 intese a migliorare, tra le altre cose, l’integrazione sociale dei disabili, nonché a promuovere la lotta contro le discriminazioni; invita gli Stati membri e le stesse istituzioni comunitarie ad adoperarsi per la promozione di obiettivi strategici che rispondano maggiormente alle preoccupazioni dei cittadini di ogni età e a predisporre adeguati fondi per una maggiore solidarietà all’interno dell’Unione europea e al di là delle sue frontiere, segnatamente in occasione del riesame della struttura delle spese comunitarie nel 2008-2009;

14. accoglie con favore l’interesse della Commissione nei confronti della discriminazione multipla, anche mediante l’avvio di uno studio su questo tema; invita la Commissione ad accogliere una definizione ampia della discriminazione multipla, in grado di tener conto della esposizione a più di un fattore di rischio di discriminazione;

15. invita i datori di lavoro a una più ampia partecipazione nella promozione, nel sostegno e nel rafforzamento del processo di non discriminazione sul luogo di lavoro; sottolinea l'importanza della partecipazione costruttiva dei datori di lavoro nonché gli effetti positivi della politica della diversità per il luogo di lavoro; accoglie con favore la conclusione dei negoziati delle parti sociali europee su un accordo quadro in materia di molestie e di violenza sul posto di lavoro e l'applicazione della legislazione esistente in tale ambito quale esempio di promozione del lavoro dignitoso in Europa; invita la Commissione a monitorare che tali accordi siano effettivamente rispettati e applicati; esorta i datori di lavoro, conformemente al principio della responsabilità sociale delle imprese, a difendere l'uguaglianza e a lottare contro la discriminazione e l'esclusione razziale ed etnica per quanto concerne la formazione dei lavoratori;

16. sottolinea l'importanza della cooperazione tra i diversi livelli - locale, nazionale, europeo - dell'amministrazione pubblica nella lotta contro le discriminazioni;

17. si compiace per la crescente consapevolezza in materia di diversità e per l'utilizzo della gestione della diversità come buona prassi imprenditoriale; sottolinea i vantaggi della gestione della diversità per le imprese; riconosce che la diversità può presentare una sfida per quanto riguarda la gestione e il reclutamento di manodopera; invita le associazioni delle PMI a fornire assistenza ai loro membri in tale settore affinché le PMI possano beneficiare del valore aggiunto di una forza lavoro diversificata;

18. ricorda la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su "la responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato"[2], che pone l'accento sulla lotta contro la discriminazione nel quadro di tale responsabilità; ribadisce la richiesta rivolta alla Commissione di incoraggiare la diffusione delle buone prassi scaturite dalle iniziative volontarie delle imprese in materia di responsabilità sociale, chiedendo nel contempo a quest'ultima di inserire la parità di trattamento e la promozione della diversità nell'elenco dei criteri che le imprese sarebbero tenute a rispettare;

19. incoraggia la Commissione a facilitare gli scambi di buone pratiche tra Stati membri nel settore della lotta contro le discriminazioni sul mercato del lavoro, compresi i tirocini, nonché per quanto concerne l'anonimato delle candidature di lavoro;

20. sottolinea la preoccupazione dei sindacati europei di fronte al fatto che gli Stati membri, in materia di discriminazione, privilegiano il dialogo con le organizzazioni non governative piuttosto che con le parti sociali; insiste sul ruolo essenziale svolto dalle parti sociali nella promozione della parità di trattamento in seno alle imprese, nell'applicazione del principio di responsabilità sociale delle imprese e nell'aiuto fornito ai lavoratori vittime di discriminazione;

21. apprezza la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) - Verso una società giusta[3]; richiama tuttavia l’attenzione sulla necessità di collegare l’anno 2007 al 2008, anno europeo del dialogo interculturale; si compiace delle iniziative in corso nell’ambito dell’anno europeo delle pari opportunità per tutti e della valorizzazione delle differenze a fianco alla lotta alle discriminazioni; sottolinea l'importanza dei diritti esistenti nella legislazione in vigore; invita gli Stati membri, nell'anno delle pari opportunità per tutti, ad avviare un'azione di sensibilizzazione dei cittadini in merito ai loro diritti legali; osserva che si sta finalmente diffondendo la consapevolezza che le società inclusive, vale a dire quelle che considerano le sfide e le opportunità derivanti dalle diversità, sono quelle più competitive;

22. ritiene necessarie la coesione e la complementarietà con le altre misure comunitarie, con particolare riferimento alle politiche volte a lottare contro le discriminazioni e l'esclusione sociale e a conseguire miglioramenti in relazione ai diritti fondamentali, all'istruzione, alla formazione professionale, al dialogo interculturale e alle questioni riguardanti i giovani, la cittadinanza, l'immigrazione, l'asilo e la parità di genere; invita la Commissione a rafforzare il coordinamento tra le suddette politiche;

23. nel quadro della strategia europea per l’occupazione, invita gli Stati membri a definire, nei piani d’azione nazionali, più ampie misure e metodi volti a facilitare l’integrazione di tutte le minoranze nel mercato del lavoro, in particolare le minoranze razziali o etniche; al fine di definire un approccio più coerente volto a tale integrazione, richiede alla Commissione di tenere conto, nei prossimi orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, delle principali raccomandazioni sulle politiche da attuare in questo campo che saranno presentate entro la fine del 2007 dal gruppo consultivo di esperti ad alto livello sull’integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro istituito dalla decisone 2006/33/CE della Commissione del 20 gennaio 2006[4];

24. ritiene che la partecipazione, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, debba essere estesa a settori quali l'istruzione e la formazione professionale, compreso il diritto di apprendere la lingua del paese di origine e di conservarne la padronanza;

25. ritiene che la comunità rom, come pure le altre comunità etniche riconosciute, necessitino di una protezione sociale speciale, in particolare a seguito dell’allargamento, giacché i problemi di sfruttamento, discriminazione ed esclusione sono divenuti più acuti;

26. riconosce le difficoltà che si trovano ad affrontare i neoimmigrati nell'Unione europea, in particolare le donne, che subiscono una duplice forma di discriminazione, vale a dire a causa delle loro origini etniche e del loro genere; invita gli Stati membri a potenziare le risorse e i servizi sociali per assicurare un'integrazione agevole di queste persone, informandole allo stesso tempo dei loro diritti e obblighi conformemente ai principi e alla legislazione applicabili negli Stati membri;

27. rileva come sia necessario adottare un approccio integrato al tema dei divieti di discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica, tenendo conto degli stretti collegamenti da un lato con il riconoscimento e la protezione dei diritti delle minoranze all'interno degli Stati membri, e, dall’altro, con i provvedimenti contro la xenofobia; ritiene che la necessità di un approccio integrato si estenda alle interconnessioni con il tema delle immigrazioni, con particolare riferimento al piano di azione sull’immigrazione legale, la lotta contro l’immigrazione clandestina, il futuro della rete europea sulle migrazioni e la regolamentazione del ricongiungimento familiare e dell’ingresso negli Stati membri dell’Unione europea, e che questo coordinamento possa consentire di migliorare l’informazione e la conoscenza della normativa, ma anche di introdurre chiarezza e semplificazione del quadro giuridico, evitando sovrapposizioni di disciplina, particolarmente negative nel campo dell’occupazione;

28. chiede che le ONG agiscano in difesa dei diritti delle vittime della tratta umana e svolgano un ruolo maggiore nel facilitare la concessione di permessi di soggiorno; invita gli Stati membri a promuovere le regolamentazioni necessarie per aumentare il numero degli enti governativi che sostengono le vittime dello sfruttamento e ad estendere le reti di assistenza sanitaria e di sostegno psicologico laddove necessario; chiede inoltre l'avvio di ispezioni sul lavoro al fine di sradicare ogni forma di sfruttamento e di lavoro forzato;

29. invita gli Stati membri ad accertarsi che tutti i lavoratori, compresi quelli in attesa di regolarizzazione, abbiano accesso ai tribunali del lavoro e alle autorità competenti per la parità di trattamento, al fine di tutelare i diritti connessi ad ogni prestazione lavorativa, anche se avvenuta in un periodo non coperto da permesso di soggiorno; ove necessario, invita gli Stati membri a creare le condizioni giuridiche per garantire l'accesso ai competenti organismi giudiziali anche ai lavoratori immigrati non ancora regolarizzati, e a garantire che per tutti i lavoratori sia prevista una adeguata assistenza durante, prima e dopo i procedimenti giudiziari;

30. invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di approfondire l’applicazione del principio della parità di trattamento nel campo previdenziale, soprattutto qualora la presenza e il lavoro svolto negli Stati membri dell’Unione europea siano di durata limitata nel tempo;

31. invita la Commissione ad attivarsi immediatamente per promuovere una normativa europea che vieti ogni tipo di discriminazione, comprese le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, sugli handicap, l'età o le tendenze sessuali, garantendo che si tenga debitamente conto delle disposizioni della nuova Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

32. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'esistenza di forme multiple di discriminazione e ad assicurare che ciò trovi riscontro nelle politiche e nei programmi futuri.

PROCEDURA

Titolo

Applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica

Riferimenti

2007/2094(INI)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

EMPL
26.4.2007

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

no

Relatore per parere
  Nomina

Patrizia Toia
22.11.2006

Relatore per parere sostituito

---

Esame in commissione

21.3.2007

7.5.2007

 

 

 

Approvazione

8.5.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Donata Gottardi, Richard Howitt, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Agnes Schierhuber, Patrizia Toia

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

---

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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  • [1]  Testi approvati, P6_TA (2006)0261.
  • [2]  Testi approvati, P6_TA(2007)0062.
  • [3]  GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1.
  • [4]  GU L 21 del 25.1.2006, pag. 20.

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (26.6.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
(2007/2094(INI))

Relatrice per parere: Lívia Járóka

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, nonostante esistano organismi specializzati contro la discriminazione e per l'uguaglianza, il numero di reclami registrati rimane modesto in una serie di Stati membri,

B.  considerando che non è sempre facile stabilire se la discriminazione è basata sul genere, l'appartenenza etnica, la razza, le condizioni sociali, l'orientamento sessuale o altri fattori,

C. osservando con estrema preoccupazione che comportamenti discriminatori talora emergono anche al più alto livello politico,

1.  invita gli Stati membri a trasporre adeguatamente la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica al fine di combattere le molteplici discriminazioni cui sono confrontate le donne; sottolinea che la direttiva 2000/43/CE contiene notevoli lacune per quanto riguarda la protezione giuridica delle minoranze; sottolinea inoltre che l'applicazione e l'esecuzione della presente direttiva ha avuto un limitato impatto sulla situazione delle donne appartenenti a minoranze etniche, in particolare alla minoranza Rom che continuano a soffrire di pregiudizi sia di genere sia "anti-zingari";

2.  raccomanda alla Commissione di avviare procedimenti giudiziari e, in ultima istanza, di imporre multe dissuasive agli Stati membri che ancora non hanno recepito nel loro ordinamento nazionale le direttive contro la discriminazione e/o non le applicano pienamente, e di controllare l'esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, in caso di inadempimento degli obblighi;

3.  invita la Commissione a chiedere che gli Stati membri nelle loro relazioni annuali sull'attuazione della direttiva 2000/43/CE, analizzino l'efficacia della legislazione anti-discriminazione nella lotta alla segregazione sistematica delle minoranze e delle donne, in particolare nell'ambito dell'istruzione e per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria, ai beni e ai servizi, e inoltre a incorporare una prospettiva di parità di genere nelle suddette relazioni al fine di alleviare le molteplici discriminazioni cui sono confrontate molte persone;

4.  invita l'Istituto europeo per la parità di genere a esaminare con sistematicità la discriminazione di genere in connessione con i tipi di discriminazione descritti nella direttiva 2000/43/CE per garantire non soltanto che avvenga un coordinamento giuridico ma che siano conclusi accordi da parte delle istituzioni comunitarie per affrontare la discriminazione multipla;

5.  sollecita l'adozione di piani d'azione nazionali integrati al fine di affrontare efficacemente tutte le forme di discriminazione;

6.  incoraggia gli Stati membri a procedere a uno scambio delle prassi ottimali sullo sviluppo degli strumenti necessari per l'inserimento della problematica di genere, che possano essere usati dalle amministrazioni nazionali e dagli enti locali, dagli organi giudiziari e da altri organi amministrativi per sviluppare i propri programmi di formazione e di sviluppo dell'infrastruttura per l'attuazione della direttiva 2000/43/CE;

7.  invita gli Stati membri ad accordare, agli organismi nazionali incaricati di promuovere la parità di trattamento, delle risorse finanziarie e umane sufficienti affinché siano in grado di ottemperare ai compiti previsti dalla direttiva 2000/43/CE, ivi compresa un'assistenza adeguata alle vittime di discriminazioni;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative volte a divulgare l'informazione sui diritti delle donne e sulle norme anti-discriminazione concernenti, in particolare, l'accesso all'occupazione e ai servizi sanitari; sottolinea il ruolo dei media nel rafforzare stereotipi dannosi, ma anche il loro potenziale nell'aiutare a combattere questi stessi stereotipi;

9.  invita gli Stati membri a garantire che le associazioni interessate siano in grado di aiutare le donne a più basso reddito che sono vittime di discriminazioni ad adire le vie legali;

10. invita gli Stati membri a mantenere o ad adottare misure specifiche per prevenire o compensare gli svantaggi legati al genere o all'origine razziale o etnica;

11. invita la Commissione a sviluppare un formato standardizzato per la raccolta di dati disaggregati per genere sulla discriminazione razziale in ordine, in particolare, all'occupazione, all'istruzione, alla situazione abitativa e alla violenza razzista, e sottolinea che i programmi nazionali per lo sviluppo dell'infrastruttura devono ancora concentrarsi sulla raccolta e il controllo di dati disaggregati per genere;

12. ricorda agli Stati membri il loro obbligo di divulgare tra i cittadini le informazioni pertinenti e di incoraggiare e promuovere campagne di sensibilizzazione in merito alla legislazione nazionale vigente e agli organismi attivi nella lotta contro la discriminazione;

13. invita gli Stati membri a raccogliere, compilare e pubblicare annualmente statistiche globali, precise, affidabili e disaggregate per genere – concernenti il mercato del lavoro, l'edilizia abitativa, l'istruzione e la formazione, la sanità e la previdenza sociale, il pubblico accesso a beni e servizi, la giustizia penale e la partecipazione civile e politica – nonché a stabilire obiettivi e indicatori precisi e quantitativi nell'ambito degli orientamenti sull'occupazione e l'inclusione sociale che consentano loro di misurare l'evoluzione della situazione dei migranti e/o delle minoranze;

14. esorta gli Stati membri a adottare una serie di norme minime, nel quadro del metodo aperto di coordinamento, destinate a garantire l'accesso delle donne e dei minori ad un'istruzione di qualità e a condizioni di uguaglianza, e in particolare a adottare misure legislative che rendano obbligatorio sopprimere la segregazione nelle scuole e a definire piani particolareggiati volti a porre fine all'istruzione separata e di qualità inferiore ricevuta dai minori maschi e femmine appartenenti a minoranze etniche;

PROCEDURA

Titolo

Applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Riferimenti

2007/2094(INI)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

FEMM
26.4.2007

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Lívia Járóka
22.3.2007

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

5.6.2007

25.6.2007

 

 

 

Approvazione

25.6.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Esther De Lange, Edite Estrela, Věra Flasarová, Esther Herranz García, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Maria Petre, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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PROCEDURA

Titolo

Applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Numero di procedura

2007/2094(INI)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula dell'autorizzazione

LIBE
26.4.2007

Commissione(i) competente(i) per parere  

Annuncio in Aula

EMPL
26.4.2007

FEMM

26.4.2007

 

 

 

Pareri non espressi

Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata

Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Kathalijne Maria Buitenweg
19.12.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)     

 

Esame in commissione

20.3.2007

5.6.2007

27.6.2007

 

 

Approvazione       

27.6.2007

Esito della votazione finale

+

-

0

48

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale  

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther de Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Adamos Adamou, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Iratxe García Pérez, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Deposito

6.7.2007

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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