RELAZIONE sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri

23.7.2007 - (2006/2049(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Lasse Lehtinen

Procedura : 2006/2049(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0294/2007
Testi presentati :
A6-0294/2007
Testi approvati :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri

(2006/2049(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 95 e 153 del trattato CE,

–   vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, sulla responsabilità del prestatore di servizi (COM(1990)0482),

–   vista la comunicazione della Commissione relativa a nuovi orientamenti in materia di responsabilità del prestatore di servizi (COM(1994)0260),

–   vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[1] (in appresso "la direttiva sui servizi"),

–   visto il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM(2006)0744),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 (COM(2007)0099),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sicurezza dei servizi destinati ai consumatori (COM(2003)0313),

–   visto lo studio sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri pubblicato nel marzo 2007 e richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–   vista la risposta della Commissione in data 12 gennaio 2006 all'interrogazione scritta dell'on. Diana Wallis[2],

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A6‑0294/2007),

–   viste le raccomandazioni contenute nella relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della "Equitable Life Assurance Society",

A. considerando che lo sviluppo economico e sociale dell'UE dipende in ampia misura dal settore dei servizi, che è in continua crescita e contribuisce per quasi il 70% al PIL dell'Unione europea,

B.  considerando che i consumatori europei hanno poca fiducia nei consumi transfrontalieri, come dimostra il fatto che nel 2006 solo il 6% di essi ha effettuato acquisti transfrontalieri,

C. considerando che le cifre relative agli scambi transfrontalieri di servizi sono estremamente basse se paragonate a quelle relative alle merci,

D. considerando che nel 1985 è stata adottata una direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi[3] e nel 2001 una direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti[4],

E.  considerando che, per quanto concerne la fornitura di servizi transfrontalieri, la situazione dei consumatori varia da uno Stato membro all'altro in termini di sicurezza e livello di tutela, mentre nel settore delle merci sia la normativa internazionale che quella comunitaria garantiscono un'adeguata tutela dei consumatori,

F.  considerando che in un recente sondaggio Eurobarometro il 33% dei consumatori ha segnalato casi di imprese che hanno rifiutato la vendita o la fornitura di servizi adducendo a motivazione il fatto che il consumatore non risiedeva nel paese in cui esse avevano sede,

G. considerando che la politica dei consumatori è importante quanto la politica di concorrenza, dal momento che consumatori ben informati creano una pressione competitiva sul mercato,

H. considerando che l'acquis dell'UE relativo ai consumatori è frammentato dal momento che, in linea con la ripartizione delle competenze stabilita nei trattati, l'Unione europea ha fissato norme chiare solo per taluni settori o servizi, come i contratti a distanza, le pratiche commerciali sleali, il credito al consumo, i pacchetti vacanze e la multiproprietà,

I.   considerando che i dati a disposizione sembrano indicare che l'attuale frammentazione del quadro normativo può dissuadere i consumatori dal concludere transazioni transfrontaliere e potrebbe offrire spazi inopportuni alle truffe transfrontaliere e alle frodi,

J.   considerando che il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori non affronta la questione degli obblighi dei prestatori di servizi,

K. considerando che né i consumatori, né i prestatori di servizi sono sempre in grado di stabilire con chiarezza quale regime giuridico si applica ai singoli aspetti delle loro attività, vale a dire se si applica il diritto civile del paese ospitante o quello del paese d'origine, la regolamentazione del paese ospitante o quella del paese d'origine,

L.  considerando che, in alcuni Stati membri, gli utenti dei servizi forniti da privati sono meglio tutelati degli utenti dei servizi forniti da enti pubblici,

M. considerando che l'attuale legislazione non disciplina, come regola generale, gli obblighi di servizio concreti del prestatore, né prevede mezzi di riparazione specifici a disposizione del consumatore, contrariamente alle misure adottate in materia di libera circolazione delle merci,

N. considerando che la mancanza, a livello comunitario, di una struttura giuridica che consenta ai consumatori di avviare azioni giudiziarie collettive su base transfrontaliera nei confronti di frodatori e prestatori di servizi di cattiva qualità costituisce una lacuna della regolamentazione, ma soprattutto una barriera che impedisce ai consumatori di ottenere riparazione per via legale e un risarcimento a livello transfrontaliero a costi ragionevoli,

O. considerando che in alcuni Stati membri non esistono organi competenti che forniscano assistenza per la soluzione extragiudiziale delle controversie e che le strutture esistenti a livello comunitario, nella fattispecie la Rete CEC (la rete dei centri europei dei consumatori) e la rete FIN (la rete per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di servizi finanziari nello Spazio economico europeo), sono entrambe poco conosciute e dotate di risorse insufficienti,

Mercato interno dei servizi

1.  incoraggia lo sviluppo di misure intese a completare il mercato interno dei servizi;

2.  è convinto che sia necessario un regime più uniforme per quanto attiene agli obblighi dei prestatori di servizi, dal momento che il mercato dei servizi sta assumendo sempre più carattere transfrontaliero, onde favorire ulteriormente lo sviluppo di un mercato interno dei servizi omogeneo;

3.  è consapevole del fatto che la direttiva sui servizi, che dovrà essere recepita nelle legislazioni nazionali di tutti gli Stati membri entro il 28 dicembre 2009, dovrebbe avere un impatto considerevole sulla fornitura di servizi transfrontalieri, ma fa presente che essa non disciplina gli obblighi sostanziali dei prestatori di servizi;

4.  ritiene che chiarendo il sistema giuridico degli obblighi dei prestatori di servizi nell'UE si aumenterà la concorrenza e si offriranno maggiori possibilità di scelta ai consumatori, senza creare nel contempo ostacoli ingiustificati alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno;

5.  è convinto che la diversità delle disposizioni regolamentari e legislative e delle prassi amministrative degli Stati membri sia fonte di insicurezza e mancanza di trasparenza, sia per i prestatori di servizi che per i consumatori, e renda più difficile l'uso delle risorse comuni dell'UE, pur fornendo nel contempo un'opportunità per la concorrenza ai fini di una maggiore protezione dei consumatori;

6.  deplora che l'attuale commistione di strumenti legislativi, che vede affiancati alle norme sui conflitti di legge gli strumenti del mercato interno, e l'incapacità di determinare chiaramente la loro interazione fanno sì che né il consumatore né il prestatore di servizi siano sempre in grado di sapere con esattezza quale regime giuridico sia applicabile a ciascun aspetto della loro attività, vale a dire, se si applichi il diritto civile del paese ospite o del paese d'origine, il regime regolamentare del paese ospite o quello del paese d'origine;

7.  è convinto che, quando i consumatori nutrono incertezze circa la sicurezza e la qualità dei servizi, essi tendono a erigere barriere mentali nei confronti dei prestatori stranieri e si astengono quindi dall'avvalersi di servizi transfrontalieri, così come spesso, dopo un'esperienza negativa, essi la generalizzano ingiustamente a tutti i prestatori di servizi stranieri;

8.  fa presente che, per quanto concerne la prestazione di servizi, i consumatori non sono protetti dall'acquis comunitario allo stesso modo che nel caso dell'acquisto di merci;

9.  esprime tuttavia le proprie riserve, in attesa della piena applicazione della direttiva sui servizi, in merito al ricorso a nuovi strumenti orizzontali di vasta portata per il completamento del mercato interno dei servizi;

10. è consapevole del fatto che i servizi sono spesso strutture complesse che implicano l'interazione tra le persone e richiedono discrezione;

11. è convinto che non solo i consumatori, ma anche e soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), sia in qualità di acquirenti che di venditori di servizi transfrontalieri, potrebbero trarre beneficio da una maggiore certezza giuridica, da una maggiore semplicità e da una riduzione dei costi;

12. ricorda che, come sancito nell'Accordo generale sugli scambi di servizi, i servizi transfrontalieri possono essere forniti in molti modi diversi (vendita online, viaggio del cliente in un altro paese per acquistare il servizio o visita del prestatore del servizio nel paese di residenza del cliente), le cui specificità devono essere prese in considerazione;

13. segnala che sono all'esame varie iniziative legislative volte a garantire certezza giuridica in relazione ai diritti e, soprattutto, agli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri, nella fattispecie la proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (COM(2005)0650), la proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (COM(2003)0247) e il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori;

14. sottolinea che l'articolo 5 della proposta Roma I è di fondamentale importanza al fine di stabilire se, per quanto riguarda la protezione dei consumatori, deve essere applicata la legislazione del paese d'origine (del prestatore del servizio) o del cliente (fruitore del servizio); evidenzia che è importante attendere il risultato della procedura legislativa;

15. è convinto che la creazione di un mercato interno dei servizi il cui quadro giuridico si basi sul principio del paese d'origine presuppone che le misure pertinenti siano chiare, sia dal punto di vista giuridico che da quello pratico;

Prestatori pubblici e privati

16. invita la Commissione a tenere presente che, per quanto attiene agli obblighi dei prestatori di servizi, non si dovrebbero fare differenze tra prestatori pubblici e privati, che dovrebbero essere entrambi soggetti alle direttive sulla protezione dei consumatori;

17. riconosce che, anche se la legislazione vigente nell'UE, ad esempio la direttiva sui servizi e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali[5], non contiene disposizioni specifiche sulla responsabilità transfrontaliera dei prestatori di servizi, essa può avere un effetto indiretto sulla normativa degli Stati membri in materia;

18. chiede alla Commissione di verificare attentamente il recepimento e l'attuazione della legislazione orizzontale e settoriale, attuale e futura, sulla responsabilità dei prestatori di servizi transfrontalieri;

19. chiede alla Commissione di prendere in considerazione misure tra cui l'introduzione di standard a livello dell'UE, quale strumento per promuovere la sicurezza dei servizi e garantire i diritti dei consumatori in relazione ai servizi transfrontalieri forniti da Stati membri;

20. invita la Commissione a stilare un codice di condotta volontario cui i prestatori di servizi potrebbero aderire per acquisire in maggior misura la fiducia dei consumatori, corredato di un meccanismo di certificazione di qualità e di un sistema interno di composizione delle controversie, inclusi organismi adeguati che potrebbero fornire assistenza ai fini di una soluzione semplificata delle controversie;

21. riconosce l'esistenza, in tutti gli Stati membri, di regimi che disciplinano, anche se in misura diversa, la responsabilità dei prestatori di servizi, ma ritiene che per assicurare chiarezza e ottenere la fiducia dei consumatori sia indispensabile un certo grado di convergenza, soprattutto nei settori transfrontalieri più importanti; ritiene inoltre che sia necessario intensificare la cooperazione tra le organizzazioni professionali e gli organi di regolamentazione nazionali, laddove opportuno;

Richiesta di presentazione di una proposta di strumento orizzontale sugli obblighi dei prestatori di servizi

22. invita la Commissione a presentare entro dodici mesi, pur continuando a lavorare a livello settoriale negli ambiti più importanti, un programma di lavoro che permetta di valutare adeguatamente l'impatto sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri della legislazione attuale e futura relativa al mercato interno, nonché di valutare la necessità di un eventuale strumento orizzontale di ampio respiro per armonizzare le disposizioni sulla prestazione di servizi transfrontalieri, onde garantire un elevato livello di protezione dei consumatori;

23. ritiene che, nell'ambito di una siffatta valutazione, sia opportuno prendere in considerazione un possibile strumento di ampio respiro, che dovrebbe contemplare almeno norme generali di base che impongano un'informazione adeguata in merito ai prezzi, alle condizioni contrattuali e ai mezzi di ricorso in caso di lacune o ritardi nei servizi;

24. invita la Commissione a definire chiaramente l'interazione tra strumenti di diritto internazionale privato e strumenti del mercato interno, in modo da fugare ogni dubbio circa l'applicabilità del diritto o della regolamentazione del paese d'origine o di quello ospitante ed eliminare così, per quanto possibile, qualsiasi lacuna nel regime di responsabilità applicabile ai prestatori di servizi;

25. ritiene che la Commissione dovrebbe tener conto delle conseguenze per le PMI di qualsiasi iniziativa;

26. invita tutte le Direzioni generali della Commissione che si occupano della legislazione relativa al settore dei servizi a partecipare ai lavori in corso sul Quadro comune di riferimento, allo scopo di includervi capitoli sui contratti di servizi, specialmente nei settori in cui esiste già o è probabile che si sviluppi un'attività transfrontaliera, come ad esempio i servizi finanziari e quelli sanitari;

27. invita la Commissione a sviluppare, finanziare e promuovere ulteriormente l'attività della reti CEC e FIN e, qualora negli Stati membri continuino a non essere disponibili meccanismi alternativi di composizione delle controversie in settori fondamentali dei servizi, a prendere in considerazione almeno una raccomandazione su tale argomento;

°

° °

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Traduzione esterna

  • [1]  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
  • [2]  P-4797/05.
  • [3]  Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
  • [4]  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
  • [5]  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

MOTIVAZIONE

Lo studio del marzo 2007 sugli obblighi dei prestatori transfrontalieri di servizi, richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, esamina la vitale questione della fiducia dei consumatori nella UE, come qui di seguito sintetizzato.

La libera prestazione di servizi e il mercato interno

La libera prestazione di servizi è una delle quattro libertà fondamentali del mercato interno previste dall'articolo 49 del trattato CE. Oggi essa è considerata una libertà fondamentale a sé stante, in ragione dell'immenso valore economico e sociale del settore dei servizi nell'ambito del mercato interno. La sua funzione principale è quella di consentire la prestazione o l'utilizzo di servizi transfrontalieri senza che il prestatore o l'utilizzatore debbano spostarsi.

Il settore dei servizi, che costituisce quasi il 70% del PIL europeo, è di enorme importanza per lo sviluppo economico e sociale della UE. Per valorizzare meglio il potenziale del mercato interno in questo settore, negli ultimi anni la UE e la CE hanno adottato una serie di misure in determinati ambiti, oltre a creare un nuovo quadro di riferimento generale con la nuova direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (2006/123/CE).

La fiducia del consumatore

Rispetto alle misure adottate per promuovere il mercato interno e la protezione dei consumatori in relazione alla fornitura transfrontaliera di beni, nel settore dei servizi permane un deficit considerevole, in particolare per quanto concerne le norme relative agli obblighi dei prestatori di servizi e ai mezzi di ricorso del consumatore. Ciò riguarda i casi in cui il fornitore di servizi non eroga la prestazione del servizio o la eroga in modo scorretto, nonché i casi in cui la sicurezza del consumatore, nel contesto della prestazione del servizio, risulta compromessa. Contrariamente all'armonizzazione delle leggi sulla fornitura di beni (attuata, fra l'altro, mediante la direttiva sui contratti e la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi), si rileva la mancanza di strumenti analoghi, in termini di obiettivi e campo di applicazione, per il settore dei servizi.

L'eterogeneità delle strutture e delle singole disposizioni contenute nelle leggi degli Stati membri, pertanto, determina attualmente una grande mancanza di trasparenza e un'incertezza in materia di servizi transfrontalieri, sia per il consumatore che per il prestatore. Lo studio effettuato per conto della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nel marzo 2007 cita cinque settori di particolare importanza per il mercato interno (intrattenimento, telecomunicazioni, trasporto ferroviario, consulenza legale e sanità). Esistono notevoli differenze per quanto riguarda gli obblighi dei prestatori di servizi, soprattutto relativamente ai seguenti aspetti:

-          condizioni alle quali esistono tali obblighi;

-          mezzi di ricorso disponibili per i consumatori in caso di violazione di detti obblighi;

-          ammissibilità e limiti delle esclusioni di responsabilità mediante singoli accordi o condizioni standard; eventuali massimali in relazione ai danni; onere della prova dell'esistenza di un obbligo da parte del prestatore di servizi, della violazione di un obbligo e di eventuali danni;

-          terminologia giuridica e struttura sistematica delle disposizioni riguardanti gli obblighi dei prestatori.

Le misure volte ad armonizzare la legge relativa agli obblighi dei prestatori di servizi possono consentire alle piccole e medie imprese di valutare meglio i propri obblighi, nonché le opportunità e i rischi associati alle transazioni transfrontaliere. Al tempo stesso, verrebbe rafforzata la fiducia del consumatore nell'avvalersi di servizi transfrontalieri e quindi nell'utilizzare maggiormente il mercato interno (al passo con le maggiori possibilità tecnologiche offerte soprattutto da Internet). Tali misure, per essere del tutto efficaci in tal senso, devono consolidare la tendenza già esistente ad applicare le regole relative agli obblighi dei prestatori di servizi sia del settore pubblico che privato.

Gli obblighi dei prestatori di servizi nei confronti dei clienti

Il diritto comunitario garantisce la libera prestazione di servizi tramite la summenzionata disposizione del trattato CE, ma non fornisce alcuna ulteriore regolamentazione generale in merito al rapporto tra prestatori di servizi e consumatori mediante disposizioni di diritto secondario.

La maggior parte delle norme applicabili al rapporto tra prestatore di servizi e cliente sono contenute nelle leggi degli Stati membri e differiscono notevolmente tra loro. Nel 1990 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta a stabilire un insieme di norme per la regolamentazione di un importante capitolo degli obblighi del prestatore di servizi (COM(90) 482 def.). Le disposizioni proposte riguardavano la responsabilità per i danni causati dal prestatore di servizi alla salute e all'incolumità fisica, nonché ai beni mobili e immobili, ivi compresi quelli oggetto del servizio.

Tuttavia, la Commissione ha ritirato tale proposta nel 1994, dunque nel diritto comunitario non esiste una regolamentazione orizzontale del settore. In generale, la maggior parte delle norme attinenti al rapporto tra prestatori di servizi e clienti è contenuta nelle leggi degli Stati membri e differisce da un paese all'altro. Qualora un prestatore di servizi desideri fornire servizi in tutta la Comunità, avvalendosi della libera prestazione di servizi, dovrà ottemperare alle diverse norme giuridiche che regolano le operazioni relative alla sua attività in ciascuno Stato membro. Lo stesso vale per un consumatore che utilizzi i servizi di un altro Stato membro o desideri confrontare le offerte di prestatori di servizi in diversi Stati membri.

Di fatto, in tutti questi casi l'esercizio della libertà di prestazione e utilizzo di servizi (illimitata dal punto di vista giuridico) impone al prestatore e al cliente l'ulteriore onere di informarsi sulle diverse condizioni giuridiche esistenti negli altri Stati membri (e i relativi costi) o di accettare un rischio incalcolabile relativamente al quadro giuridico per la transazione in questione.

Ciò è particolarmente oneroso non solo per i consumatori, ma anche per le piccole e medie imprese in qualità di fruitori di servizi, dal momento che, rispetto al prestatore, spesso esse si trovano in una posizione più debole dal punto di vista economico e hanno una minore esperienza. Perlopiù, esse non saranno in grado di impedire, sulla base delle vigenti norme di diritto privato internazionale, l'applicazione delle leggi nazionali dello Stato membro in cui il prestatore del servizio è stabilito.

Sebbene tali circostanze indichino già di per sé una particolare esigenza di strumenti giuridici per facilitare le transazioni commerciali transfrontaliere, finora – né all'interno né all'esterno del diritto comunitario – non sono stati fissati dei punti di partenza per favorire la prestazione transfrontaliera di servizi sulla falsariga di quelli adottati i beni.

La protezione dei consumatori

Ogni anno, le violazioni sistematiche delle norme comunitarie sulla protezione dei consumatori danneggiano milioni di consumatori. I frodatori approfittano dei diversi sistemi giuridici vigenti nella UE per colpire persone vulnerabili mediante truffe come false lotterie o club vacanze fittizi.

Uno studio sulle denunce transfrontaliere condotto nel 2005 dalla Rete dei centri europei dei consumatori (centri europei di consulenza per i consumatori) ha rivelato che:

-          le denunce più comuni (46%) riguardavano problemi relativi alle consegne, quali mancata consegna, consegna parziale o ritardi nella consegna;

-          la seconda principale causa di denunce (25%) riguardava difetti delle merci o mancanza di conformità rispetto alle merci ordinate;

-          l'8% delle richieste di consulenza era riferito a problemi di prezzo e pagamento: nella maggior parte dei casi l'operatore commerciale su Internet aveva incassato importi superiori a quelli convenuti o aveva addebitato spese aggiuntive;

-          anche i termini contrattuali rappresentavano un problema: il 9% dei quesiti riguardava l'impossibilità di annullare un ordine e di far rispettare il periodo di riflessione;

-          il 5% delle richieste concerneva l'impossibilità per gli acquirenti di adire le vie legali e la maggior parte dei istanze lamentava il fatto che taluni operatori commerciali su Internet non onoravano le loro garanzie;

-           il numero totale di denunce ricevuto dai centri europei dei consumatori è aumentato del 74% rispetto al dato contenuto nella relazione del 2004 (in ragione anche dell'incremento complessivo dell'attività online).

Dal punto di vista della protezione dei consumatori, le carenze sono evidenti e particolarmente rilevanti per quanto attiene allo stato attuale della normativa concernente i servizi transfrontalieri. Accrescere la fiducia dei consumatori nel condurre transazioni transfrontaliere è utile sia per sviluppare ulteriormente il mercato interno, uno dei principali obiettivi della Comunità europea, sia per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, nonché per promuovere i loro diritti di informazione e di educazione e la loro libertà di organizzarsi per salvaguardare i propri interessi.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno, anche le disposizioni fondamentali del trattato CE in materia di protezione dei consumatori riguardano, in linea di principio, tutte le attività economiche e dei consumatori. Esse si applicano ugualmente alla protezione dei consumatori, sia nel contesto della fornitura di beni che in quello della prestazione di servizi.

In merito alla fornitura di beni, il diritto secondario garantisce al consumatore un livello di protezione ampio e relativamente elevato sia contro la mancata esecuzione che contro l'insufficiente sicurezza dei prodotti. Naturalmente, è possibile che in alcuni Stati membri il livello di protezione sia più elevato rispetto a tale standard; tuttavia, il consumatore può star certo che il livello previsto da tali direttive, sia per le transazioni all'interno del proprio paese che per quelle transfrontaliere, è garantito. Questa capillare protezione, alla base della fiducia del consumatore nelle transazioni transfrontaliere nell'ambito del mercato interno, è comunque garantita dalle direttive concernenti la fornitura di beni e la sicurezza dei prodotti (ovvero essenzialmente i beni mobili).

Al momento, per i servizi non esiste un livello di protezione neppure lontanamente comparabile, benché essi siano, alla stessa stregua della circolazione dei beni, estremamente importanti per il mercato interno.

Enti di diritto pubblico come prestatori di servizi

In diversi Stati membri, gli enti pubblici svolgono un ruolo particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi in una serie di importanti settori dell'economia. Ciò può influire sulla libera circolazione dei servizi nell'ambito del mercato interno, nonché sul livello di protezione dei consumatori. Ad esempio, gli enti pubblici che erogano servizi di pubblica utilità non sono necessariamente soggetti alle norme riguardanti le clausole abusive e/o beneficiano della protezione contro la concorrenza.

PARERE della commissione giuridica (27.6.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri
(2006/2049(INI))

Relatrice per parere: Piia-Noora Kauppi

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  incoraggia lo sviluppo di misure che completino il mercato interno dei servizi;

2.  esprime tuttavia le sue riserve, in attesa della piena applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, in merito ai nuovi strumenti orizzontali e di vasta portata in tale ambito;

3.  segnala che sono in corso varie iniziative legislative volte a garantire la certezza del diritto in relazione ai diritti e, in particolare, agli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri, quali la proposta di regolamento sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (Roma I), la proposta di regolamento sulla legge applicabile agli obblighi extracontrattuali (Roma II) e il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis in materia di consumatori;

4.  sottolinea che l'articolo 5 del regolamento proposto sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali è di fondamentale importanza al fine di stabilire se deve essere applicata la legislazione sulla protezione dei consumatori del paese d'origine (del prestatore del servizio) o del cliente (fruitore del servizio); evidenzia l'importanza di attendere il risultato di tale procedura legislativa;

5.  deplora che l'attuale mescolanza di strumenti legislativi tra norme di conflitto e strumenti del mercato interno e la mancanza di chiarezza nel determinare la loro interazione fanno sì che né il consumatore né il prestatore di servizi siano sempre in condizione di determinare con chiarezza quale regime giuridico sia applicabile a ciascun aspetto della loro attività, vale a dire, se si applichi il diritto civile del paese ospite o del paese d'origine, oppure se si applichi il regime regolamentare del paese ospite o del paese d'origine;

6.  ricorda che, come sancito nell'Accordo generale sugli scambi di servizi, i servizi transfrontalieri possono essere forniti in molti modi diversi (vendita online, viaggio del cliente in un altro paese per acquistare il servizio, o visita del prestatore del servizio nel paese di residenza del cliente), le cui specificità devono essere prese in considerazione;

7.  ritiene fermamente che la creazione di un mercato interno dei servizi il cui quadro giuridico si basa sul principio del paese d'origine dipenda dalla chiarezza delle misure pertinenti, sia dal punto di vista giuridico che pratico.

PROCEDURA

Titolo

Obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri

Riferimenti

2006/2049(INI)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

JURI

16.3.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatrice per parere
  Nomina

Piia-Noora Kauppi

30.5.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

13.7.2006

20.3.2007

 

 

 

Approvazione

25.6.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

17
0
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Francesco Enrico Speroni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PROCEDURA

Titolo

Obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri

Numero di procedura

2006/2049(INI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

IMCO
16.3.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

JURI

16.3.2006

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Lasse Lehtinen
21.2.2006

 

Esame in commissione

13.9.2006

19.12.2006

8.5.2007

27.6.2007

 

Approvazione

17.7.2007

Esito della votazione finale

+

-

0

33

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

André Brie, Wolfgang Bulfon, Konstantinos Hatzidakis, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Pier Antonio Panzeri, Béatrice Patrie, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Holger Krahmer, Riitta Myller

Deposito

23.7.2007

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)