RELAZIONE sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

14.9.2007 - (COM(2007)0217 – C6‑0157/2007 –2007/0077(CNS)) - *

Commissione giuridica
Relatore: Cristian Dumitrescu

Procedura : 2007/0077(CNS)
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A6-0319/2007
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

(COM(2007)0217 – C6‑0157/2007 –2007/0077(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2007)0217)[1],

–   visto il trattato CE,

–   visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

–   visto l'articolo 3, paragrafo 4 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania[2], a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0157/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0319/2007),

1.  approva la raccomandazione della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 3).

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

L’atto del 2005 relativo all’adesione della Bulgaria e della Romania ha introdotto una procedura semplificata per l’adesione dei due paesi alle convenzioni (e ai protocolli) conclusi dagli Stati membri in base all’articolo 34 del trattato UE o all’articolo 293 del trattato CE.

In effetti, ormai non è più necessario negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a tali convenzioni (che avrebbero reso necessaria una ratifica da parte dei 27 Stati): l’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto prevede semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscano a tali convenzioni e protocolli in virtù dell’atto di adesione. I paragrafi 3 e 4 del summenzionato articolo 3 stabiliscono che, a tal fine, il Consiglio adotta una decisione per fissare la data di entrata in vigore di tali convenzioni riguardo alla Bulgaria e alla Romania e procede a tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione dei due nuovi Stati membri (in particolare, quanto meno, l’adozione delle convenzioni in lingua bulgara e romena, affinché tali versioni possano "far fede anch’esse"). A tal fine il Consiglio agisce su raccomandazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

L’allegato I all’atto di adesione elenca i 7 testi, tra convenzioni e protocolli, in materia di "Giustizia e affari interni". L’elenco comprende in particolare:

·   la convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980;

·   la convenzione del 10 aprile 1984 relativa all’adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980;

·   il primo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l’interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980;

·   il secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l’interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980;

·   la convenzione del 18 maggio 1992 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980;

·   la convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, la Commissione ha elaborato una proposta per aggiungere a tale elenco la convenzione relativa all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio, proposta dalla Commissione, mira a procedere agli adattamenti resi necessari dall’adesione della Bulgaria e della Romania alle convenzioni e ai protocolli summenzionati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione.

Conseguentemente non si applica la procedura di parere conforme ed è prevista la sola consultazione del Parlamento.

II. Effetti dell’adesione

Gli effetti dell’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione possono essere riassunti come segue:

a) il testo della convenzione di Roma del 1980 e dei protocolli nelle lingue bulgara e romena faranno fede alle stesse condizioni dei testi di tali strumenti nelle altre lingue dell’Unione;

b) le autorità giudiziarie dei nuovi Stati membri possono adire la Corte di giustizia per una domanda pregiudiziale relativa all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Roma del 1980 o dei protocolli;

c) ai sensi degli articoli 23 e 24 della convenzione di Roma, i nuovi Stati membri possono richiedere consultazioni su qualsiasi nuova scelta di norme legislative che una parte contraente desideri adottare o sulle convenzioni multilaterali per la fissazione di norme di diritto internazionale privato relative a materie disciplinate dalla convenzione di Roma;

d) i nuovi Stati membri possono richiedere consultazioni ai sensi dell’articolo 25 della convenzione di Roma;

e) in base all’articolo 26, i nuovi Stati membri possono anche richiedere la revisione della convenzione di Roma;

f) in ragione dell’universalità del campo di applicazione della convenzione, l’adesione della Bulgaria e della Romania non cambia la situazione tra gli stati membri dell’UE per quanto riguarda il diritto applicabile.

III. Conclusioni

Ricordando che, anche a seguito dell’entrata in vigore del regolamento sul diritto applicabile alle obbligazioni, attualmente in fase di prima lettura nell’ambito della procedura di codecisione, la Convenzione di Roma resterà in vigore per la Danimarca e, eventualmente, anche per il Regno Unito, il relatore raccomanda la tempestiva adozione della proposta di decisione del Consiglio allo scopo di permettere ai nuovi Stati membri di adeguare le rispettive legislazioni al diritto comunitario.

PROCEDURA

Titolo

Adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

Riferimenti

COM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS)

Consultazione del PE

7.6.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

19.6.2007

Relatore(i)

       Nomina

Cristian Dumitrescu

25.6.2007

 

 

Approvazione

11.9.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Albert Deß, María Sornosa Martínez