RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro
17.9.2007 - (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6‑0210/2007 – 2006/0058(CNS)) - *
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Saïd El Khadraoui
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro
(8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6‑0210/2007 – 2006/0058(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (COM(2006)0169)[1],
– vista la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, contenente il progetto di accordo firmato il 30 aprile 2007 dalle delegazioni dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America (8044/3/2007),
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione[2],
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2007 sulla conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro[3],
– visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0210/2007),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0320/2007),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.
Traduzione esterna
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
- [2] GU C 287E del 24.11.2006, pag. 84.
- [3] Testi approvati, P6_TA(2007)0071.
MOTIVAZIONE
Verso la conclusione di un accordo UE-USA sui trasporti aerei
Attualmente i servizi aerei tra l'UE e gli Stati Uniti sono operati sulla base di accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e gli Stati Uniti. Questi accordi bilaterali contengono disposizioni che, nel novembre 2002, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha giudicato incompatibili con il diritto comunitario. Per tale motivo è stato deciso di istituire un nuovo quadro regolamentare per i rapporti UE-USA in materia di aviazione e sono stati avviati negoziati per la conclusione di un Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, negoziati che la Commissione ha condotto sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio nel giugno 2003. Tale mandato fissava l'obiettivo di istituire uno spazio aereo senza frontiere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, realizzando un mercato unico del trasporto aereo tra l'UE e gli USA, all'interno del quale gli investimenti potessero muoversi liberamente e le compagnie aeree europee e degli Stati Uniti fossero in grado di fornire servizi aerei senza alcuna restrizione, anche nel mercato domestico di ciascuna regione.
La piena attuazione del mandato richiederà modifiche significative a livello della legislazione statunitense, in particolare la rimozione delle attuali restrizioni giuridiche in materia di proprietà e controllo delle compagnie aeree statunitensi e in materia di cabotaggio. Si tratta di questioni particolarmente delicate sul piano politico negli Stati Uniti. Per tale ragione, il mandato riconosce la possibilità di attuare un accordo in più fasi, a condizione che vengano fornite garanzie circa il passaggio alle fasi successive. Nel corso dei negoziati, pur accettando l'esclusione del cabotaggio dalla prima fase dell'accordo, l'UE ha indicato chiaramente agli Stati Uniti che avrebbe considerato accettabile questa prima fase solo se fossero stati compiuti progressi significativi verso la soppressione delle restrizioni in materia di proprietà e controllo delle compagnie aeree statunitensi. In risposta a ciò, nel novembre 2005 il Ministero dei Trasporti (DOT, Department of Transportation) degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso di proposta legislativa ("Notice of Proposed Rulemaking", NPRM) che reinterpreta l'obbligo giuridico imposto alle compagnie aeree degli Stati Uniti di essere sotto il controllo effettivo di cittadini statunitensi, nel senso che amplia le possibilità dei cittadini stranieri di investire nelle compagnie aeree degli Stati Uniti e di partecipare alla loro gestione. L'UE ha giudicato questa iniziativa sufficiente, a condizione che l'NPRM porti all'adozione di una regolamentazione definitiva che confermi un cambiamento chiaro, significativo e inequivocabile della politica degli Stati Uniti in materia di proprietà e controllo.
Tuttavia, nel dicembre 2006, dopo aver vagliato i numerosi commenti espressi dall'opinione pubblica, compresi quelli del Congresso USA, il Ministero dei Trasporti degli Stati Uniti ha deciso di ritirare l'NPRM. Questo stato di cose ha reso necessaria una nuova tornata di negoziati sul progetto di accordo, al fine di conferirgli una forma comunque accettabile per l'UE. I negoziati sono sfociati nel nuovo progetto di accordo del 2 marzo 2007, firmato in occasione del vertice UE-USA del 30 aprile 2007. Il Consiglio ha accettato il progetto di accordo e ha deciso di applicarlo in via provvisoria a partire dal 30 marzo 2008. |
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Prima valutazione del Parlamento
Il Parlamento ha reagito prontamente al nuovo progetto di accordo e il 14 marzo 2007 ha approvato una risoluzione sulla conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (P6_TA(2007)0071), accogliendo con favore l'accordo scaturito dalla prima fase negoziale, che è stato giudicato un importante passo avanti verso un mercato transatlantico integrato dell'aviazione che andrà a vantaggio dei consumatori. Sebbene avesse preferito la conclusione di un unico accordo complessivo ed equilibrato, il Parlamento ha valutato di poter accettare l'approccio in più fasi in quanto l'articolo 21 del progetto di accordo fornisce un programma e uno scadenzario preciso per i negoziati sull'accordo di seconda fase, nonché disposizioni che consentono alle parti di sospendere i diritti precisati nell'accordo di prima fase nel caso in cui, 30 mesi dopo l'inizio dei negoziati per un accordo di seconda fase, non si dovesse pervenire a un'intesa. L'accordo di seconda fase dovrebbe affrontare argomenti come il cabotaggio, il diritto di stabilimento, la proprietà e il controllo de facto e gli aiuti di Stato.
Il Parlamento ha anche osservato che il progetto di accordo tratta solo in parte il tema dello sviluppo della convergenza normativa, affidandolo in larga misura al Comitato misto. Tuttavia, ha accolto con favore la cooperazione tra le autorità della UE e degli USA responsabili del settore della sicurezza dell'aviazione. In materia di sicurezza, appunto, è stata riconosciuta l'importanza delle misure di sicurezza per l'aviazione, che debbono basarsi tuttavia su una corretta valutazione del rischio, senza essere eccessive o scoordinate. Gli USA e la Commissione dovranno rivedere l'efficacia delle misure di sicurezza addizionali poste in essere dal 2001, così da eliminare le sovrapposizioni e gli anelli deboli nella catena della sicurezza. Il Parlamento si è espresso a favore del concetto di "sistema di sicurezza unico", che implica che il controllo dei passeggeri e dei bagagli venga effettuato una sola volta all'inizio del viaggio, e non ad ogni trasbordo successivo. Nello scambio dei dati personali dei passeggeri tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti va garantito il rispetto della privacy dei cittadini europei e statunitensi.
È stato inoltre riconosciuto che il settore dell'aviazione produce molti effetti negativi sul piano ambientale, in particolare in quanto fonte di rumore e perché contribuisce al cambiamento climatico, e che questi effetti aumenteranno con la crescita del settore medesimo. È stata sottolineata la necessità per l'Unione europea e gli Stati Uniti di adottare misure efficaci per ridurre l'impatto negativo dell'aviazione sull'ambiente. A tale proposito il Parlamento si è compiaciuto della proposta della Commissione di includere l'aviazione nel sistema europeo di scambio di quote di emissioni, sottolineando tuttavia che bisognerà avviare per tempo i negoziati con gli USA se si vuole inglobare il traffico aereo transatlantico nel suddetto sistema di scambio entro il 2012. Infine, le parti interessate del settore dell'aviazione USA e UE devono avviare un dialogo permanente sulle norme sociali con l'obiettivo di promuovere, nel contempo, la comprensione reciproca, condizioni di parità e norme sociali di livello elevato; va inoltre applicata la legislazione sociale internazionale.
Il Parlamento ha invitato la Commissione a garantire la sua piena informazione e consultazione prima e durante la seconda fase negoziale e ha espresso parere favorevole a che si tengano riunioni regolari tra i membri del Parlamento europeo e il Congresso USA per discutere tutte le questioni del caso inerenti all'accordo UE-USA in materia di aviazione. Il relatore cercherà pertanto un dialogo e uno scambio di informazioni più sistematici direttamente con l'Amministrazione USA e il Congresso al fine di monitorare meglio l'attuazione dell'accordo esistente e la preparazione di quello di seconda fase.
Osservazioni supplementari
Con lettera del 7 giugno 2007, il Consiglio ha invitato il Parlamento a pronunciarsi sul progetto di accordo. Nella stessa lettera, il Consiglio ha informato il Parlamento che l'Accordo sarà applicato in via provvisoria a partire dal 30 marzo 2008.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra in merito alle tappe che hanno portato al presente Accordo, nonché alla luce della risoluzione del Parlamento del 14 marzo 2007, il relatore propone di approvare l'Accordo medesimo. Allo stesso tempo, egli sottolinea la necessità di risolvere tutte le questioni non sufficientemente sviluppate in questa prima fase dell'accordo e che dovranno essere trattate nel testo che scaturirà dalla seconda fase negoziale.
PROCEDURA
Titolo |
Accordo CE-Stati Uniti sui trasporti aerei |
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Riferimenti |
COM(2006)0169 - C6-0210/2007 - 2006/0058(CNS) |
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Consultazione del PE |
7.6.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 9.7.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
LIBE
9.7.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
LIBE 3.9.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Saïd El Khadraoui 30.6.2006 |
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Esame in commissione |
22.11.2006 |
24.1.2007 |
27.8.2007 |
11.9.2007 |
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Approvazione |
11.9.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Johannes Blokland, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Willem Schuth, Catherine Stihler, Ari Vatanen |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ralf Walter |
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Deposito |
17.9.2007 |
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