RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

19.9.2007 - (COM(2007)0076 – C6‑0090/2007 – 2007/0033(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Alexandru Athanasiu

Procedura : 2007/0033(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0335/2007
Testi presentati :
A6-0335/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

(COM(2007)0076 – C6‑0090/2007 – 2007/0033(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0076),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0090/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0335/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Devono essere prese iniziative specifiche per includere quanto prima nelle statistiche tutti i dati riguardanti le unità con meno di dieci dipendenti.

Emendamento 2

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) È importante comunicare i dati alle parti sociali a livello europeo e nazionale e informarle dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 2, comma 2

Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le statistiche si estendono all'insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali.

Fatto salvo il paragrafo 3, le statistiche si estendono all'insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali.

 

È opzionale coprire le attività agricole, silvicole e di pesca, quali definite dal vigente NACE. Gli Stati membri che lo desiderino forniscono dati relativi ai settori in parola conformemente al presente regolamento. In considerazione della crescente importanza dei servizi alla persona (segnatamente attività fornite a individui e famiglie nelle loro case o altrove da parte di uffici governativi o organizzazioni private) per la creazione di posti di lavoro, gli Stati membri sono altresì invitati a trasmettere, se possibile, dati relativi ai posti vacanti per siffatti servizi.

Motivazione

I servizi personali sono diventati un'importante fonte per la creazione di posti di lavoro, in quanto soddisfano nuove esigenze ed offrono un'occupazione di alto livello. È importante che siano disponibili dati affidabili relativamente a questo settore anche se la tipologia del datore di lavoro varia, ad esempio imprese private, autorità pubbliche.

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 3

3. La copertura delle attività in agricoltura, silvicoltura e pesca, quali definite nella versione attuale della NACE, è facoltativa per gli Stati membri per i quali tali attività non sono importanti in termini di percentuale dell'occupazione totale.

soppresso

La soglia di pertinenza della percentuale dell'occupazione totale di cui al primo comma è stabilita conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2. Ove necessario, si tiene opportunamente conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 8.

 

Emendamento 5

Articolo 2, comma 2 bis (nuovo)

 

Le statistiche trasmesse distinguono, nella misura del possibile, i posti vacanti a durata determinata dai posti permanenti.

Motivazione

È importante poter operare una distinzione nelle statistiche tra i CDD (contratti a durata determinata) e i CDI (contratti a durata indeterminata) in quanto ciò consente di disporre di informazioni sulla stabilità del mercato del lavoro.

Emendamento 6

Articolo 3, punto 1

1. 'posto occupato': un posto retribuito in seno all'organizzazione al quale il dipendente è stato assegnato;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 7

Articolo 5, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

Sarà specificata la fonte di tutti i dati forniti.

Emendamento 8

Articolo 5, paragrafo 3, comma 1

3. La Commissione (Eurostat) istituisce e coordina programmi di campionamento europei per produrre stime comunitarie laddove i programmi di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali programmi, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3. La Commissione (Eurostat) può istituire e coordinare programmi di campionamento europei per produrre stime comunitarie laddove i programmi di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali programmi, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Contemporaneamente vengono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Anche la data del primo trimestre di riferimento è determinata conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Contemporaneamente vengono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.

Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto i)

i) agricoltura, silvicoltura e pesca,

i) attività di servizio fornite a individui e famiglie nelle loro case o altrove da parte di uffici governativi o organizzazioni private

Emendamento 11

Articolo 8, paragrafo 3

3. I provvedimenti adottati sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti.

3. I provvedimenti adottati sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti e tiene conto dei problemi iniziali di attuazione.

Emendamento 12

Articolo 8, paragrafo 4

4. L'attuazione di misure approvate sulla scorta dei risultati degli studi di fattibilità rende possibile la trasmissione dei dati entro il primo trimestre del 2011.

4. Appena i risultati degli studi di fattibilità sono resi disponibili, la Commissione adotta misure, di concerto con gli Stati membri e entro un periodo di tempo ragionevole, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 13

Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Possono essere presi in considerazione ulteriori finanziamenti per i lavori di attuazione in relazione alle misure adottate a seguito dei risultati degli studi di fattibilità.

Motivazione

Un finanziamento di tre anni segnatamente per i nuovi Stati membri non sarà forse sufficiente per perpetuare il sistema di trasferimento dei dati.

Emendamento 14

Articolo 10

Disposizioni di attuazione

soppresso

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente all'articolo 11.

 

Emendamento 15
Articolo 12

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dello stesso. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri e rileva i punti suscettibili di miglioramento.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dello stesso. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri nonché la qualità degli aggregati europei e rileva i punti suscettibili di miglioramento.

Emendamento 16
Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

Appena possibile, ma preferibilmente entro un anno dalla pubblicazione della relazione triennale di cui al primo paragrafo, gli Stati membri attuano le eventuali raccomandazioni in essa contenute e riferiscono sullo stato di attuazione delle raccomandazioni precedenti.

Emendamento 17
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

 

Pubblicazione di dati statistici

 

1. Le statistiche fornite dagli Stati membri ed una relativa analisi sono pubblicate regolarmente sul sito web della Commissione (Eurostat).

 

2. Gli Stati membri inoltre pubblicano i dati e ne divulgano l'informazione per garantire che il maggior numero di cittadini europei abbia accesso agli stessi, in particolare mediante il portale EURES.

 

3. Vengono prese iniziative specifiche per garantire che i servizi di orientamento scolastici e gli enti per la formazione professionale ricevano i dati in parola.

Motivazione

Occorre evitare la duplicazione delle iniziative e occorre utilizzare gli strumenti di mobilità professionale già esistenti in particolare il portale EURES.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I – Introduzione

Nell’ambito della strategia di Lisbona l’elaborazione di statistiche di qualità sui posti di lavoro vacanti è un obiettivo prioritario. Il Consiglio europeo del marzo 2005, che si è svolto nel segno del rilancio della strategia di Lisbona, ha sollecitato un intervento, diretto in particolare all’inserimento di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro e alla creazione di nuova occupazione, il che ha rafforzato la necessità di migliorare l’informazione sul fabbisogno di manodopera. Il comitato per l’occupazione ha ritenuto necessario elaborare e pubblicare un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti per misurare la rigidità del mercato del lavoro e la carenza di manodopera specializzata. La raccolta di dati trimestrali e annuali sui posti di lavoro vacanti può essere uno strumento per controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di manodopera ed individuare la carenza di forze di lavoro, le strozzature e gli squilibri tra domanda e offerta per regione, settore d’attività e professione, come previsto dagli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008). In linea con la precedente affermazione, i dati sono rilevati anche a fini nazionali: essi consentono alle autorità nazionali di vagliare e controllare il mercato del lavoro e di prendere le loro decisioni in materia di politica del mercato del lavoro.

Inoltre, la Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti per controllare le variazioni congiunturali per settore di attività economica. Le offerte di posti di lavoro non soddisfatte sono incluse nella serie dei principali indicatori economici europei (PIEE) e sono necessarie per la valutazione delle condizioni del mercato del lavoro nell’UE/nella zona euro nel quadro del piano d’azione dell’UME.

Al fine di soddisfare tali richieste, Eurostat prevede l’attribuzione di una base giuridica per la rilevazione dei dati sui posti di lavoro vacanti.

II – Proposta della Commissione

I dati nazionali sui posti di lavoro vacanti e sui posti occupati sono raccolti dal 2003 sulla base di un “gentlemen’s agreement”. Soltanto un numero assai ristretto di paesi trasmette dati annuali, con un livello di dettaglio molto eterogeneo e una comparabilità ridotta. L’adozione dell’atto giuridico garantirà l’elaborazione di statistiche trimestrali armonizzate e di elevata qualità, necessarie per consentire un raffronto tra gli Stati membri e garantire la continuità e la coerenza della rilevazione dei dati trimestrali.

L’obiettivo dell’azione proposta non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello di Comunità sulla base di un atto giuridico comunitario, in quanto soltanto la Commissione è in grado di coordinare la necessaria armonizzazione dell’informazione statistica a livello comunitario, mentre la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sui posti di lavoro vacanti possono essere organizzate dagli Stati membri stessi. Il regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dell’obiettivo fissato e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

Un regolamento è da preferire a una direttiva quale atto di base perché, a differenza di questa, introduce le stesse norme in tutta la Comunità, evitando il rischio che gli Stati membri possano applicarle in maniera parziale o selettiva e non lasciando loro alcuna possibilità di scelta circa la forma e i metodi da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi. Inoltre, un regolamento è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere attuato nell’ordinamento giuridico nazionale, evitando così i ritardi associati al recepimento delle direttive negli ordinamenti nazionali e consentendo in tal modo una più rapida introduzione di una normativa migliore.

I costi di finanziamento saranno sostenuti dal programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale – PROGRESS.

PROCEDURA

Titolo

Statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

Riferimenti

COM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.3.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

15.3.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

15.3.2007

ECON

15.3.2007

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

29.3.2007

ECON

22.5.2007

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Alexandru Athanasiu

21.3.2007

 

 

Esame in commissione

11.9.2007

 

 

 

Approvazione

11.9.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Agnes Schierhuber

Deposito

19.9.2007