RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente
20.9.2007 - (COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Manfred Weber
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente
(COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0391 )[1],
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0266/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A6‑0339/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Visto 1 bis (nuovo) | |
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- visti i 20 orientamenti sul rimpatrio forzato, adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (CM(2005)40), |
Emendamento 2 Considerando -1 (nuovo) | |
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(-1) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 'ottobre 1999 ha istituito un approccio coerente in materia d'immigrazione e asilo, finalizzato alla creazione di un sistema d'asilo comune e di una politica per l'immigrazione legale nonché alla lotta contro l'immigrazione clandestina. |
Emendamento 3 Considerando -1 bis (nuovo) | |
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(-1 bis) Al fine di agevolare il processo di ritorno, si sottolinea la necessità di accordi bilaterali e multilaterali di riammissione tra l'UE e i paesi terzi. |
Emendamento 4 Considerando 1 bis (nuovo) | |
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(1 bis) Si riconosce che è legittimo che gli Stati procedano al rimpatrio delle persone. La base fondamentale di questo concetto è che esistano sistemi di asilo giusti ed efficienti che rispettano pienamente il principio di non respingimento. |
Emendamento 5 Considerando 1 ter (nuovo) | |
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(1 ter) In conformità dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 concernente lo status dei rifugiati, gli Stati membri non possono espellere o imporre il rimpatrio dei rifugiati in qualsivoglia maniera verso frontiere di Stati o territori in cui la loro vita o la loro libertà sarebbero minacciate. Il principio del non-refoulement si applica parimenti alle persone localizzate in zone di transito. |
Emendamento 6 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) La cooperazione internazionale con i paesi d'origine in tutte le fasi del processo di ritorno è la condizione preliminare per un rimpatrio sostenibile. |
Emendamento 7 Considerando 2 ter (nuovo) | |
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(2 ter) La cooperazione a tutti i livelli tra le istituzioni coinvolte nel processo di ritorno nonché lo scambio e la promozione delle migliori pratiche dovrebbero accompagnare l'applicazione della presente direttiva e assicurare un valore aggiunto europeo. |
Emendamento 8 Considerando 4 | |
(4) È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare secondo una procedura equa e trasparente. |
(4) È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi nell'UE secondo una procedura equa e trasparente; in conformità dei principi generali del diritto comunitario, le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere applicate caso per caso, tenendo conto di criteri individuali ed obiettivi. |
Emendamento 9 Considerando 6 | |
(6) Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, si deve preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria. |
(6) Si deve preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria. |
Motivazione | |
Il testo è poco chiaro e dovrebbe prevedere principalmente il rimpatrio volontario. | |
Emendamento 10 Considerando 11 | |
(11) È auspicabile che il ricorso alla custodia temporanea sia limitato e vincolato al rispetto del principio di proporzionalità. La custodia temporanea andrebbe disposta soltanto se necessaria per prevenire rischi di fuga o se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente. |
(11) È auspicabile che il ricorso al trattenimento sia limitato e vincolato al rispetto del principio di proporzionalità. Il trattenimento andrebbe disposto soltanto se necessaria per prevenire rischi di fuga o se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente. |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame) |
Motivazione | |
La "custodia temporanea" dovrebbe essere chiamata onestamente per quello che è in effetti, ovvero un "trattenimento", data la dimensione di privazione della libertà che la caratterizza e la sua durata, fino a sei mesi, motivi per cui riveste un carattere che non è sicuramente temporaneo. Tale proposta di modifica semantica riguarda altresì tutto il capitolo IV. | |
Emendamento 11 Considerando 11 bis (nuovo) | |
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(11 bis) Dovrebbero essere prese in considerazione tutte le possibilità per offrire una prospettiva o un'occupazione utile a un cittadino di paesi terzi che si trova in custodia temporanea. |
Motivazione | |
Si ritiene che sia nell'interesse della persona da rimpatriare avere l'opportunità d'impiegare il periodo di custodia temporanea per studiare, svolgere un'occupazione utile o qualsiasi altra attività. La disposizione è importante anche per ridurre il livello di aggressività e potenziare le chance di un rimpatrio riuscito. | |
Emendamento 12 Articolo 1 | |
La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario, e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. |
La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno regolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario, e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. |
Emendamento 13 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) | |
b) il cui soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro è dovuto ad altri motivi. |
b) che, per altri motivi non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno regolare nel territorio di uno Stato membro. |
Emendamento 14 Articolo 2, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi cui sia stato rifiutato l’ingresso in una zona di transito di uno Stato membro. Tuttavia provvedono affinché a quei cittadini di paesi terzi siano riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto agli articoli 8, 10, 13 e 15. |
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi cui sia stato rifiutato l’ingresso in una zona di confine o di transito di uno Stato membro in conformità dell'articolo 35 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato1. Tuttavia provvedono affinché a quei cittadini di paesi terzi siano riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto agli articoli 8, 10, 13 e 15. |
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___________ 1 GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13. |
Emendamento 15 Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. La presente direttiva non pregiudica i divieti di reingresso che sono stati pronunciati anteriormente alla sua entrata in vigore. |
Emendamento 16 Articolo 3, lettera a bis) (nuova) | |
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(a bis) "zona di transito": un'area chiaramente designata e delimitata, localizzata in un aeroporto, in un porto o ai confini terrestri esterni sul territorio di uno Stato membro, in cui un cittadino di paesi terzi che non ha ancora superato un posto di frontiera o di controllo è collocato, temporaneamente, in attesa di una decisione delle autorità competenti di quello Stato concernente l'ingresso o il rifiuto d'ingresso nel territorio dello Stato membro in questione; |
Emendamento 17 Articolo 3, lettera b) | |
b) “soggiorno irregolare”: la presenza sul territorio di uno Stato membro di un cittadino di paesi terzi che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di presenza o soggiorno in quello Stato membro; |
b) “soggiorno irregolare”: la presenza sul territorio di uno Stato membro di cittadini di paesi terzi che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni di soggiorno regolare in quello Stato membro; |
Emendamento 18 Articolo 3, lettera c) | |
c) “rimpatrio”: il processo di ritorno nel proprio paese di origine o di transito o in un altro paese terzo, volontario o forzato; |
c) “rimpatrio”: il processo di ritorno nel proprio paese di origine o nel paese di transito nel quale il cittadino del paese terzo ha legami solidamente stabiliti; |
Emendamento 19 Articolo 3, lettera g bis) (nuova) | |
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g bis) "rischio di fuga": l'esistenza di ragioni gravi, definite sulla base di criteri individuali ed obiettivi, per ritenere che un cittadino di un paese terzo che è già oggetto di una decisione di rimpatrio o di allontanamento possa fuggire; il rischio di fuga non si deduce automaticamente dal fatto che un cittadino di un paese terzo risieda illegalmente nel territorio di uno Stato membro; |
Emendamento 20 Articolo 3, lettera g ter) (nuova) | |
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g ter) "centri di custodia temporanea": appositi centri nei quali sono tenuti sotto custodia temporanea i cittadini di paesi terzi che sono o saranno oggetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, per impedir loro di fuggire durante i preparativi per il loro allontanamento; |
Emendamento 21 Articolo 3, lettera g quater) (nuova) | |
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g quater) "persone vulnerabili": i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; |
Motivazione | |
Al dispositivo previsto dalla presente proposta va aggiunta una definizione della nozione di "persone vulnerabili". Si riprende qui la definizione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. | |
Emendamento 22 Articolo 5, titolo | |
Vincoli familiari e interesse superiore del minore |
Non refoulement, vincoli familiari a interesse superiore del minore e stato di salute |
Emendamento 23 Articolo 5 | |
Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, la durata del suo soggiorno nello Stato membro e l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine. Tengono altresì conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. |
Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione: |
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(a) il principio di non refoulement; |
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(b) le relazioni familiari, in conformità dell'articolo 8 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali per quanto concerne la natura e la solidità delle relazioni familiari di un cittadino di un paese terzo e l'esistenza di legami familiari con il suo paese di origine nonché la durata del suo soggiorno nello Stato membro; le famiglie accompagnate da uno o più minori non dovrebbero essere soggette ad alcuna misura coercitiva, attribuendo priorità a forme alternative alla custodia temporanea; |
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(c) l'interesse superiore del bambino: l'interesse del bambino deve essere salvaguardato dai servizi sociali competenti o da un avvocato designato al più tardi al momento della emanazione dell'ordine temporaneo di custodia o di allontanamento; i minori non accompagnati non dovrebbero essere né allontanati né detenuti; la presente lettera non si applica a persone condannate; |
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(d) lo stato di salute: gli Stati membri accordano ad una persona sofferente di una grave malattia un permesso di residenza autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca a tale persona un diritto di soggiorno tale da consentire un accesso adeguato all'assistenza sanitaria, a meno che non si possa dimostrare che la persona in oggetto può ricevere un trattamento o un'assistenza medica adeguati nel paese di origine. |
Emendamento 24 Articolo 6, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri prendono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio. |
1. Fatte salve le eccezioni di cui ai paragrafi 1 bis, 4 e 5, gli Stati membri prendono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio. |
Emendamento 25 Articolo 6, paragrafo 1 bis) (nuovo) | |
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1 bis. I cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio di uno Stato membro, titolari di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisce loro il diritto di soggiorno, emessi da un altro Stato membro, sono tenuti a trasferirsi nel territorio di quello Stato membro immediatamente. In tale caso gli Stati membri possono astenersi dall'adottare una decisione di rimpatrio. |
Emendamento 26 Articolo 6, paragrafo 2 | |
2. La decisione di rimpatrio fissa un termine congruo per la partenza volontaria di quattro settimane al massimo, salvo quando sussistono elementi oggettivi per ritenere che l’interessato possa tentare la fuga in quel periodo. Per la durata del termine, possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo. |
2. In linea generale, la decisione di rimpatrio fissa un termine congruo per la partenza volontaria di almeno quattro settimane salvo quando un organismo competente, amministrativo o giudiziario, disponga di elementi oggettivi per ritenere che l’interessato possa tentare la fuga in quel periodo o che tale persona rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. |
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Gli Stati membri possono estendere il termine per la partenza volontaria per un periodo appropriato ovvero astenersi dal porre limiti temporali, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso in questione. |
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Per la durata del termine, possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo. |
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Per garantire l'effettivo rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza materiale e consulenza a seguito di una decisione adottata caso per caso, in conformità della legislazione nazionale. |
Emendamento 27 Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Prima di una decisione sul rimpatrio, i beneficiari della direttiva 2003/9/CE dovrebbero poter continuare a beneficiare di tutte le disposizioni in materia di condizioni d'accoglienza alle quali hanno diritto in virtù di tale direttiva. |
Emendamento 28 Articolo 6, paragrafo 4 | |
4. La decisione di rimpatrio non è presa quando gli Stati membri sono soggetti agli obblighi derivati dai diritti fondamentali, in particolare dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo, come il principio di non refoulement, il diritto all’istruzione e il diritto all’unità familiare. Qualora sia stata già presa, la decisione di rimpatrio è revocata. |
4. In qualsiasi momento, gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi, a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio. In questi casi la decisione di rimpatrio non è presa o, qualora sia stata già presa, è revocata. Gli Stati membri dovrebbero comunicare ogni revoca attraverso il meccanismo d'informazione reciproca previsto dalla decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione1. |
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__________ 1 GU L 283 del 14.10.2006, pag. 40. |
Emendamento 29 Articolo 6, paragrafo 5 | |
5. In qualsiasi momento, gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi, a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio. In questi casi la decisione di rimpatrio non è presa o, qualora sia stata già presa, è revocata. |
5. Qualora un cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul suo territorio abbia iniziato una procedura per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno o di altro permesso conferente un diritto di soggiorno, lo Stato membro in questione evita di prendere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura. |
Emendamento 30 Articolo 6, paragrafo 5, comma 1 bis) (nuovo) | |
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Il permesso rilasciato da uno Stato membro a un cittadino di paesi terzi è valido solo sul territorio dello Stato membro in questione. |
Emendamento 31 Articolo 6, paragrafo 6 | |
6. Quando un cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul territorio di uno Stato membro è in possesso di un permesso di soggiorno valido, rilasciato da un altro Stato membro, il primo Stato membro evita di prendere una decisione di rimpatrio qualora tale cittadino rientri volontariamente sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno. |
soppresso |
Emendamento 32 Articolo 6, paragrafo 8 | |
8. Qualora un cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul suo territorio abbia iniziato una procedura per il rilascio del permesso di soggiorno o di altro permesso conferente un diritto di soggiorno, lo Stato membro in questione evita di prendere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Non concerne la versione italiana. | |
Emendamento 33 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri ordinano un provvedimento di accompagnamento nei confronti del cittadino di paesi terzi destinatario di una decisione di rimpatrio se sussiste il rischio di fuga o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. |
2. Gli Stati membri ordinano un provvedimento di accompagnamento nei confronti del cittadino di paesi terzi destinatario di una decisione di rimpatrio se non è stato accordato un periodo per la partenza volontaria a motivo del fatto che la persona in questione potrebbe fuggire o rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. |
Emendamento 34 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. Il provvedimento di allontanamento specifica il termine per l’esecuzione dell’allontanamento e il paese di ritorno. |
2. Uno Stato membro può emettere, insieme alla decisione di rimpatrio, un ordine di allontanamento concernente un cittadino di un paese terzo che è oggetto di una decisione di rimpatrio. Se lo Stato membro ha accordato un periodo di partenza volontaria in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, l'ordine di allontanamento può essere applicato solo dopo la scadenza del periodo in questione. |
Emendamento 35 Articolo 7, paragrafo 3 | |
3. Il provvedimento di allontanamento è preso come atto o decisione distinta, ovvero contestualmente alla decisione di rimpatrio. |
3. Uno Stato membro che non segua la procedura di cui al paragrafo 2 emana un provvedimento di allontanamento come atto o decisione distinta. |
Emendamento 36 Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) | |
a) incapacità del cittadino di paesi terzi di viaggiare o essere trasportato nel paese di ritorno, dovuta alle sue condizioni fisiche o mentali; |
a) incapacità del cittadino di paesi terzi di viaggiare o essere trasportato nel paese di ritorno, dovuta alle sue condizioni fisiche o mentali, previa perizia medica; |
Motivazione | |
Soltanto un medico autorizzato deve poter constatare l'incapacità fisica o mentale del cittadino di paesi terzi di viaggiare o essere trasportato. Non può trattarsi di una decisione meramente amministrativa. | |
Emendamento 37 Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova) | |
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c bis) seri motivi di ritenere che il rimpatrio comporterebbe un'espulsione collettiva, in violazione dell'articolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che vieta le espulsioni collettive di stranieri. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a impedire ogni violazione dei diritti dell'uomo quali previsti dalla CEDU nel caso di espulsioni collettive: infatti, come ha precisato la giurisprudenza europea nella sentenza Conka del 5 febbraio 2002, non è sufficiente che la situazione della persona in questione sia esaminata individualmente, ma va considerato anche il modo in cui è organizzata l'espulsione (pubblicità, gran numero di persone della stessa nazionalità, decisioni stereotipe, ecc.) per avere la certezza che l'allontanamento non porterà ad un'espulsione collettiva. Se sussistono dei dubbi, l'allontanamento deve essere rinviato. | |
Emendamento 38 Articolo 9, paragrafo 1, comma 1 | |
1. I provvedimenti di allontanamento comportano un divieto di reingresso per un termine massimo di cinque anni. |
1. I provvedimenti di allontanamento possono comportare un divieto di reingresso per un termine massimo di cinque anni. |
Emendamento 39 Articolo 9, paragrafo 2, comma 1, lettera d) e comma 2 | |
d) è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale. |
d) è considerato una minaccia accertata per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale. |
Il divieto di reingresso può essere ordinato per termini superiori a cinque anni se il cittadino di paesi terzi interessato costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale. |
Il divieto di reingresso può essere ordinato per termini superiori a cinque anni se il cittadino di paesi terzi interessato costituisce una grave minaccia accertata per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale. |
Emendamento 40 Articolo 9, paragrafo 3, alinea | |
3. Il divieto di reingresso può essere annullato, in particolare se il cittadino di paesi terzi: |
3. Il divieto di reingresso può essere annullato in qualsiasi momento, in particolare se il cittadino di paesi terzi: |
Emendamento 41 Articolo 9, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) | |
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b bis) vede la sua esistenza minacciata a causa di cambiamenti verificatisi nel paese di rimpatrio che comportino per lui un rischio di persecuzione; l'annullamento pronunciato da uno Stato membro ha un effetto su tutto il territorio dell'Unione; |
Motivazione | |
Il fatto di associare esplicitamente la revoca del divieto di reingresso al rimborso delle spese contestuali alla procedura di rimpatrio potrebbe comportare una discriminazione positiva ingiustificata a favore delle persone più agiate se non addirittura di reti di trafficanti danarosi. | |
Emendamento 42 Articolo 9, paragrafo 3, lettera c) | |
c) ha rimborsato l’intero costo della precedente procedura di rimpatrio. |
soppressa |
Emendamento 43 Articolo 9, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo) | |
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Il divieto di reingresso può anche essere annullato qualora vi siano motivi concreti per l'annullamento. |
Emendamento 44 Articolo 9, paragrafo 4 | |
4. Il divieto di reingresso può, in casi appropriati, essere sospeso in via eccezionale e transitoria. |
4. Il divieto di reingresso può, in casi appropriati, essere sospeso in via eccezionale e transitoria oppure revocato completamente. |
Emendamento 45 Articolo 9, paragrafo 5 | |
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il diritto di chiedere asilo in uno degli Stati membri. |
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il diritto di chiedere asilo o protezione internazionale in uno degli Stati membri. |
Emendamento 46 Articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo) | |
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5 bis. In caso di catastrofe umana il divieto di reingresso può essere revocato per una categoria di persone o una regione, in conformità di una decisione del Consiglio in materia. |
Motivazione | |
È chiaro che in caso di catastrofe umana la procedura di revoca del divieto di reingresso prende troppo tempo e non è praticabile. Di conseguenza, se il Consiglio dichiara che si tratta di una catastrofe umana, il divieto di reingresso è revocato automaticamente. | |
Emendamento 47 Articolo 10, paragrafo 1 | |
1. Ove gli Stati membri ricorrano a misure coercitive per allontanare un cittadino di paesi terzi che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedono un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità del cittadino di paesi terzi interessato. |
1. Ove gli Stati membri siano costretti a ricorrere in ultima istanza a misure coercitive per allontanare un cittadino di paesi terzi che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedono un uso ragionevole della forza. Nell'interesse superiore del cittadino del paese terzo oggetto di una procedura di allontanamento nonché degli agenti addetti alla sicurezza che procedono a tale allontanamento, tali misure coercitive sono attuate nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità del cittadino di paesi terzi interessato e dei 20 orientamenti del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul rimpatrio forzato del 4 maggio 2005. Esse dovrebbero essere oggetto di un controllo indipendente. Le misure coercitive dovrebbero inoltre essere evitate in caso di allontanamento di persone vulnerabili. |
Emendamento 48 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative siano coinvolte nel corso dei provvedimenti di allontanamento al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure previste dalla legge. |
Motivazione | |
È necessario coinvolgere le organizzazioni non governative nel corso dell'intero processo di ritorno, per garantire la corretta applicazione procedurale e nell'interesse superiore del cittadino da rimpatriare. | |
Emendamento 49 Articolo 11, paragrafo 1, comma 2 | |
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione e/o il provvedimento siano adeguatamente motivati in fatto e in diritto e al cittadino di paesi terzi interessato siano notificate per iscritto le modalità di impugnazione disponibili. |
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione e/o il provvedimento siano adeguatamente motivati in fatto e in diritto e al cittadino di paesi terzi interessato siano notificate per iscritto le modalità di impugnazione disponibili in una lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre comprensibile per il cittadino di paesi terzi. |
Emendamento 50 Articolo 11, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua che si può ragionevolmente supporre comprensibile per il cittadino di paesi terzi. |
2. Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre comprensibile per il cittadino di paesi terzi. |
Emendamento 51 Articolo 12, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento. |
1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni di rimpatrio, i provvedimenti di allontanamento, di custodia temporanea o il divieto di reingresso. |
Motivazione | |
Chiunque sia detenuto deve essere autorizzato ad introdurre un ricorso nel cui ambito un tribunale è tenuto a deliberare sulla legittimità della sua detenzione e a ordinarne la liberazione qualora la detenzione sia illegale. Del pari, il divieto di reingresso, stanti le drammatiche conseguenze personali che potrebbe comportare, dovrebbe poter essere oggetto di un ricorso. | |
Emendamento 52 Articolo 12, paragrafo 3 | |
3. Gli Stati membri dispongono che il cittadino di paesi terzi interessato abbia la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e possa, ove necessario, avvalersi di un’assistenza linguistica. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. |
3. Gli Stati membri dispongono che il cittadino di paesi terzi interessato abbia la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e possa avvalersi di un’assistenza linguistica. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'articolo 3 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie1. |
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___________ 1 GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41. |
Emendamento 53 Articolo 13, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per i quali sia stata differita l’esecuzione della decisione di rimpatrio o che non possano essere allontanati per le ragioni di cui all’articolo 8 della presente direttiva non siano meno favorevoli delle condizioni previste agli articoli da 7 a 10, 15 e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per i quali sia stata differita l’esecuzione della decisione di rimpatrio o che non possano essere allontanati per le ragioni di cui all’articolo 8 della presente direttiva non siano meno favorevoli delle condizioni previste agli articoli da 7 a 10, 15 e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE. Le stesse condizioni sono concesse ai cittadini dei paesi terzi durante il termine per la partenza volontaria e ai cittadini dei paesi terzi in attesa della sentenza di appello. |
Emendamento 54 Articolo 13, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1 che l’esecuzione della decisione di rimpatrio è differita per uno specificato periodo o che il provvedimento di allontanamento è temporaneamente sospeso. |
2. Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, in una lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre sia per loro comprensibile, che l’esecuzione della decisione di rimpatrio è differita per uno specificato periodo o che il provvedimento di allontanamento è temporaneamente sospeso. |
Emendamento 55 Articolo 14, paragrafo 1 | |
1. Se vi è fondato sospetto che sussista un rischio di fuga e l’uso di misure meno coercitive come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure dirette a evitare quel rischio, non è sufficiente, gli Stati membri tengono sotto custodia temporanea il cittadino di paesi terzi nei cui confronti è o sarà disposto l’allontanamento o il rimpatrio. |
1. Se un'autorità giudiziaria o un organismo competente ha fondato sospetto che sussista un rischio di fuga o una minaccia accertata per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale e l’uso di misure meno coercitive come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure dirette a evitare quel rischio, non è sufficiente, gli Stati membri possono tenere sotto custodia temporanea il cittadino di paesi terzi nei cui confronti è o sarà disposto il rimpatrio o l'allontanamento. |
Emendamento 56 Articolo 14, paragrafo 2 | |
2. La custodia temporanea è disposta dalle autorità giudiziarie. In casi urgenti può essere disposta dalle autorità amministrative, nel qual caso il provvedimento è convalidato dall’autorità giudiziaria entro le settantadue ore successive all’inizio della custodia temporanea. |
2. La custodia temporanea è disposta dalle autorità amministrative e giudiziarie. Se sono stati disposti dalle autorità amministrative, i provvedimenti sono rivisti dall’autorità giudiziaria entro le quarantotto ore successive all’inizio della custodia temporanea. |
Emendamento 57 Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. I provvedimenti di custodia temporanea ne precisano i motivi di fatto e di diritto e sono emanati come atto distinto dalla decisione di rimpatrio o di allontanamento. |
Motivazione | |
Si tratta di una norma generale del diritto pubblico amministrativo che impedisce gli ordini arbitrari e il rilascio automatico. | |
Emendamento 58 Articolo 14, paragrafo 4 | |
4. L’autorità giudiziaria può prorogare la custodia temporanea fino a un massimo di sei mesi. |
soppresso |
Emendamento 59 Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
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4 bis. La custodia temporanea è mantenuta per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento vada a buon fine. Essa è giustificata solo durante il periodo in cui il processo di allontanamento è in corso. Qualora risulti che l'allontanamento entro un determinato periodo non è realistico per considerazioni di ordine giuridico o di altro tipo, la custodia temporanea non è più giustificata. |
Emendamento 60 Articolo 14, paragrafo 4 ter (nuovo) | |
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4 ter. Gli Stati membri prevedono un periodo di tre mesi dopo il quale la custodia temporanea cessa di essere giustificata. Essi possono accorciare tale periodo ovvero estenderlo fino a 18 mesi nei casi in cui, malgrado tutti gli sforzi ragionevoli, le operazioni di allontanamento sono suscettibili di durare più a lungo per mancanza di cooperazione da parte del cittadino del paese terzo in questione o per ritardi nell'ottenimento della documentazione necessaria da parte dei paesi terzi, ovvero se la persona in questione rappresenta una minaccia accertata per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. |
Emendamento 61 Articolo 14, paragrafo 4 quater (nuovo) | |
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4 quater. La custodia temporanea cessa nel caso in cui l'allontanamento sia impossibile. Il presente paragrafo non si applica alle persone condannate. |
Emendamento 62 Articolo 15, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. Su richiesta, è data loro facoltà, senza indugio, di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. |
1. Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. All'arrivo nei centri di custodia temporanea sono informati, senza indugio, sulla possibilità di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. Le condizioni di custodia temporanea sono controllate dall'autorità giudiziaria. |
Emendamento 63 Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di permanenza dei cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea non siano meno favorevoli di quelle stabilite agli articoli da 8 a 10, 15 e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE. |
Motivazione | |
Si tratta di un'ulteriore garanzia che copre, tra l'altro, il diritto all'unità familiare. Parimenti garantito è il diritto all'assistenza medica e all'istruzione per i figli. La direttiva summenzionata prevede e tratta in dettaglio il diritto alla scolarizzazione e all'istruzione, oltre a offrire garanzie alle persone vulnerabili. Il relatore ritiene necessario aggiungere le garanzie dettagliate per assicurare e riconoscere protezione e diritti chiari al cittadino di paesi terzi che deve essere rimpatriato. La direttiva summenzionata prevede che le vittime di torture siano assistite e curate adeguatamente. Per assicurare che si tenga conto dell'interesse superiore della persona da rimpatriare, il relatore ritiene necessario elencare i pertinenti articoli. | |
Emendamento 64 Articolo 15, paragrafo 2 | |
2. La custodia temporanea avviene presso gli appositi centri di custodia temporanea. Lo Stato membro che non possa ospitare il cittadino di paesi terzi interessato in un apposito centro di custodia temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché quel cittadino sia tenuto costantemente separato, fisicamente, dai detenuti ordinari. |
2. Il trattenimento avviene presso gli appositi centri. Lo Stato membro che non possa ospitare il cittadino di paesi terzi interessato in un apposito centro di trattenimento e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché quel cittadino sia tenuto costantemente separato, fisicamente, dai detenuti ordinari. |
Motivazione | |
Il ricorso a istituti penitenziari può avvenire soltanto se si opera un'attenta separazione fra le persone detenute e i prigionieri di diritto comune. | |
Emendamento 65 Articolo 15, paragrafo 4 | |
4. Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni internazionali e non governative possano accedere ai centri di custodia temporanea per valutare le condizioni della custodia temporanea. Tali visite possono essere soggette a autorizzazione. |
4. 4. Gli Stati membri dispongono che le pertinenti organizzazioni nazionali, internazionali e non governative quali l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) possano accedere ai locali dei centri di custodia temporanea per valutare le condizioni della custodia temporanea e assistere le persone sotto custodia temporanea, in conformità delle norme internazionali e nazionali. |
Emendamento 66 Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
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4 bis. Gli Stati membri definiscono e pubblicano a livello nazionale norme minime per un codice di condotta comune concernente le procedure nei centri di custodia temporanea. |
Emendamento 67 Articolo 15 bis (nuovo) | |
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Articolo 15 bis |
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Condizioni per la custodia temporanea di bambini e famiglie |
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1. I bambini con famiglia sono trattenuti in custodia temporanea solo in casi estremi e per un periodo di tempo il più breve possibile. |
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2. I bambini con famiglia trattenuti in custodia temporanea in attesa di allontanamento sono accolti in locali separati a garanzia di un'adeguata privacy. |
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3. I bambini, che si trovino o meno in centri di custodia temporanea, hanno diritto all'istruzione e allo svago, ivi compreso il diritto al gioco e ad attività ricreative appropriate alla loro età. L'istruzione è fornita in funzione della durata del soggiorno. |
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4. I bambini non accompagnati dovrebbero essere sistemati in istituti provvisti di personale e di strutture che tengono conto delle esigenze delle persone della loro età. |
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5. L'interesse superiore del bambino è oggetto di una considerazione primaria nel contesto della custodia temporanea dei bambini in attesa dell'allontanamento. |
Emendamento 68 Capitolo V bis, titolo (nuovo) | |
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Capitolo V bis |
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MEDIATORE DEL PARLAMENTO EUROPEO PER IL RIMPATRIO |
Emendamento 69 Articolo 16 bis (nuovo) | |
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Articolo 16 bis |
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Istituzione di un mediatore del Parlamento europeo per il rimpatrio |
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1. È istituito un mediatore del Parlamento europeo per il rimpatrio per garantire un rimpatrio efficiente, nel pieno rispetto dei diritti umani. |
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2. Il mediatore del Parlamento europeo per il rimpatrio avrà i seguenti diritti e compiti: |
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a) svolgere ispezioni senza preavviso, in qualsiasi momento; |
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b) raccogliere le informazioni e le relazioni sugli allontanamenti collettivi e, se del caso, formulare raccomandazioni; |
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c) chiedere in qualsiasi momento agli Stati membri informazioni o chiarimenti sul processo di rimpatrio. |
Emendamento 70 Articolo 17, comma 2 | |
La Commissione presenta la prima relazione entro e non oltre quattro anni dalla data di cui all’articolo 18, paragrafo 1. |
La Commissione presenta la prima relazione entro e non oltre due anni dalla data di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e successivamente ogni due anni. |
Motivazione | |
Stante la rilevanza che rappresenta la presente direttiva oltre che il suo impatto su non poche persone, appare importante ottenere una valutazione nelle scadenze più ravvicinate. | |
Emendamento 71 Articolo 17, comma 2 bis (nuovo) | |
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L'Agenzia europea per i diritti fondamentali dovrebbe rivolgere una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni previste dalla presente direttiva in sede di applicazione da parte degli Stati membri dell'Unione europea. |
Motivazione | |
La questione del rispetto dei diritti umani e di varie convenzioni internazionali balza in primo piano nell'ambito della presente direttiva e meriterebbe pertanto tutta l'attenzione da parte della futura agenzia europea per i diritti fondamentali. | |
Emendamento 72 Articolo 17, comma 2 ter (nuovo) | |
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Ai fini della valutazione dell'impatto della politica di rimpatrio sulle persone interessate nonché sul paese o la società di rimpatrio, tutti i rimpatri sono registrati e controllati a fini statistici a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale1. |
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____________ 1 GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23. |
Emendamento 73 Articolo 18, paragrafo 1, comma 1 | |
1. Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
- [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
La Commissione ha presentato al Parlamento europeo una proposta riguardante norme e procedure comuni armonizzate applicabili a livello comunitario per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Con la procedura di codecisione, il Parlamento è associato per la prima volta a tale proposta di direttiva. Il relatore riconosce la natura delicata della questione ed è pienamente consapevole della difficoltà di identificare condizioni quadro comuni per il rimpatrio degli immigrati clandestini.
La presenza di milioni di persone che vivono illegalmente in Europa è un dato di fatto. La vita nell’illegalità è una forma moderna di schiavitù, alla quale si deve pertanto mettere fine. Gli immigrati illegali non possono, ad esempio, accedere all’assistenza sanitaria o ricorrere a un tribunale per tutelare i propri diritti e sono costretti ad accettare condizioni di lavoro disumane. I cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sono tacitamente tollerati perché vengono sfruttati dal mercato del lavoro senza poter rivendicare una pensione alla fine della loro vita lavorativa. Questo, da un lato, rappresenta un altro aspetto delle condizioni disumane a cui sono sottoposti, ma dall’altro può essere, in ultima analisi, un enorme incentivo finanziario per gli Stati membri interessati. La politica europea deve prendere una decisione: o concede agli immigrati clandestini un legittimo permesso di soggiorno oppure li rimpatria. Offrire una via d’uscita dall’illegalità è soprattutto nell’interesse degli immigrati clandestini.
La direttiva chiarisce che gli immigrati clandestini sono obbligati a lasciare l’Europa. Obiettivo della presente direttiva non è però quello di accertare i casi di illegalità ma solo di assicurare procedure di rimpatrio trasparenti. Per altro, per la prima volta, le procedure di rimpatrio vengono collegate a norme minime volte ad assicurare un trattamento umano degli interessati. L’intento è quello di migliore la cooperazione a tutti i livelli del processo di rimpatrio, non solo fra le autorità nazionali ma anche fra gli Stati membri, garantendo, in tal modo, un valore aggiunto europeo e istituendo un divieto di reingresso valido in tutta l’Unione. Ciò aumenta il valore aggiunto per un’Europa forte e unita. Tuttavia, la priorità fondamentale è quella del rimpatrio volontario. Gli Stati membri sono chiamati a costruire strutture che agevolino questo tipo di rimpatrio.
Obiettivo degli emendamenti presentati dal relatore è quello di rafforzare il ruolo del Parlamento in quanto difensore dei diritti dell’uomo e dei principi umanitari. Pertanto, il relatore mira a fare in modo che le procedure di rimpatrio siano organizzate in modo umano, anche oltre gli standard fissati dalla Commissione nella sua proposta. A tal fine, il relatore propone nei suoi emendamenti una definizione di zona di transito, onde impedire definizioni arbitrarie che creino lacune a livello legislativo.
La durata massima della custodia temporanea viene limitata a 12 mesi. Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà di tenersi al di sotto di tale limite massimo. Nelle relazioni con gli immigrati clandestini, oltre che nel contesto della custodia temporanea e delle procedure di rimpatrio, occorre che gli Stati membri definiscano norme minime vincolanti a garanzia dei principi umanitari. Ciò non è solo nell’interesse della persona che viene rimpatriata ma è anche a garanzia della certezza giuridica per i funzionari incaricati dell’esecuzione. In tal modo si elimina l’incertezza giuridica per entrambe le parti che traspare nel documento della Commissione.
La funzione di controllo delle organizzazioni non governative viene rafforzata. Esse sono considerate partner e quindi adeguatamente coinvolte nel contesto delle procedure di rimpatrio. La loro posizione viene consolidata ben oltre quanto previsto dalla Commissione. Qualora si verifichi una catastrofe umanitaria, è possibile annullare il divieto di reingresso per determinate regioni o gruppi di cittadini.
Gli immigrati clandestini che non hanno alcuna responsabilità per la mancata esecuzione del rimpatrio, come nel caso in cui, ad esempio, sia il paese d’origine a non cooperare, non possono essere tenuti sotto custodia. Le condizioni della custodia ai fini del rimpatrio sono decisamente migliorate. I centri di accoglienza si differenziano in modo evidente dalle carceri tradizionali.
Un altro punto fondamentale, a parere del relatore, è quello di impedire il ricorso ad azioni di rimpatrio collettive. A tal fine viene chiaramente prescritto l’obbligo di disporre sempre provvedimenti di allontanamento su base individuale.
Viene istituita la figura del Mediatore del Parlamento europeo, che ha competenze chiaramente definite e diritti che lo equiparano allo status di partner nel contesto delle procedure di rimpatrio.
Per raggiungere gli obiettivi della proposta di direttiva, le autorità nazionali devono essere in grado di dare esecuzione pratica delle procedure di rimpatrio. A tal fine il relatore ritiene che gli emendamenti che seguono contribuiscano al sostanziale miglioramento della situazione attuale.
Si definisce il rischio di fuga, che se accertato giustifica il ricorso alla custodia temporanea. Si prevede la possibilità della custodia temporanea qualora sussista un rischio per la sicurezza nazionale. È possibile prolungare il divieto di reingresso europeo, quando continua a sussistere un rischio per la sicurezza nazionale. Il ricorso a un divieto di reingresso europeo ha senso solo nel caso in cui le autorità chiamate alla sua applicazione ne siano al corrente. Pertanto è prevista la registrazione obbligatoria nei sistemi SIS e VIS, che è volta non solo a favorire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri ma anche ad agevolare e migliorare le attività pratiche della autorità competenti.
Obiettivo e titolo della direttiva è il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Perciò il relatore propone di eliminare dalla direttiva quanto previsto in termini di procedure alla frontiera. Tali procedure consentono di stabilire se un individuo può entrare in un territorio e, in caso negativo, si parla di respingimento alla frontiera, che non ha niente a che vedere con il rimpatrio.
Tenuto conto dei motivi addotti e dal momento che il relatore considera le procedure di rimpatrio comuni e armonizzate un valore aggiunto per l’Europa intera e per tutte le parti interessate, egli approva la proposta di direttiva della Commissione in materia e ritiene sia ragionevole introdurre un quadro legislativo comune per raggiungere gli obiettivi illustrati.
OPINIONI DELLA MINORANZA (12.9.2007)
a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento
Giusto Catania
Respingiamo la relazione dell'on. Weber, in quanto i cittadini di paesi terzi, come i cittadini comunitari, non dovrebbero essere privati della libertà personale o soggetti a pena detentiva a causa di un'infrazione amministrativa.
I cittadini di paesi tersi possono essere tenuti sotto custodia temporanea solo se oggetto di un processo giudiziario per reati commessi all'interno delle frontiere dell'Unione europea e, in ogni caso, con le stesse garanzie giudiziarie e procedurali previste per i cittadini dell'UE.
Riteniamo, inoltre, che 18 mesi di detenzione per i migranti siano inutili, eccessivi e pregiudichino fortemente il diritto alla libertà personale, salvaguardato dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Prevedere 18 mesi di detenzione per persone che non hanno commesso alcun reato significa, di fatto, legittimare un paradosso giuridico.
Una detenzione prolungata e ingiustificata di persone in condizioni terribili, come quelle registrate in alcuni centri di detenzione dell'UE, visitati dalla stessa commissione LIBE, non dovrebbe mai essere autorizzata dalla nostra legislazione comunitaria. Inoltre, riteniamo che sia estremamente urgente effettuare una valutazione approfondita dell'utilità e delle conseguenze della detenzione di migranti in tali centri.
PARERE della commissione per gli affari esteri (28.4.2006)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente
(COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD))
Relatore per parere: Panagiotis Beglitis
BREVE MOTIVAZIONE
Il Parlamento europeo ha costantemente ed energicamente appoggiato il pieno rispetto dei diritti umani in tutti gli aspetti delle politiche UE. Si attende pertanto che la proposta in oggetto sia in linea con i principi e gli orientamenti stabiliti che si applicano alla legislazione UE. Il principale obiettivo del presente parere è di esaminare le disposizioni in tale ottica e, ove necessario, proporre emendamenti volti a rafforzare la difesa dei diritti dell'uomo.
L'obiettivo dichiarato della proposta in questione è di disporre di "norme comuni, eque e trasparenti riguardanti il rimpatrio, l'allontanamento, l'uso di misure coercitive, la custodia temporanea e il reingresso, che tengano pienamente conto del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli interessati".
Come viene indicato nella comunicazione della Commissione, la proposta si basa su ampi lavori preparatori durati diversi anni. Ciononostante, la comunicazione non fornisce alcuna indicazione relativamente alle dimensioni del problema. E' importante collocare tale misura nel suo contesto adeguato fornendo statistiche pertinenti sul numero dei rimpatri nel 2005 e sulle tendenze degli anni recenti.
Alla luce del sostegno che il Parlamento europeo fornisce da lungo tempo alle norme internazionali in materia di diritti umani, va accolta con favore l'integrazione nella proposta delle considerazioni umanitarie e relative ai diritti umani. E' particolarmente lodevole il fatto che venga prestata un'attenzione particolare alla situazione dei minori e che sia esplicitamente menzionato il principio giuridico fondamentale dell'interesse superiore del minore (considerando 18; articolo5). La disposizione relativa alla valutazione preliminare delle probabili condizioni alle quali il minore ritornerà costituisce altresì un'importante innovazione. La proposta è inoltre encomiabile in quanto prevede che gli Stati membri possono esercitare un potere discrezionale e non procedere a un rimpatrio forzato. Il riferimento al principio di non discriminazione (considerando 17) va altresì accolto con favore.
La posizione dichiarata del Parlamento è inoltre di sostenere il principio secondo cui nessuno deve essere rimpatriato e far ritorno a una situazione di pericolo. Il principio del non-refoulement è in realtà codificato nella legislazione internazionale in materia di diritti umani e costituisce un requisito vincolante per l'UE e i suoi Stati membri. E' importante che la proposta in oggetto non consenta un ritorno forzato in un paese dove vi è la reale possibilità che la vita di un individuo o la sua integrità fisica sia in pericolo (articoli 6 e 7).
E' importante tener conto del più ampio contesto politico. Le nostre relazioni di politica estera dovrebbero integrare strategie che riducano l'incentivo alla migrazione illegale nell'UE.
Ogni rimpatrio forzato comporta contatti con il paese terzo interessato; ci si deve adoperare per garantire che ciascun caso sia trattato in uno spirito di cooperazione.
Dato che tale proposta interessa l'accordo di Schengen, si dovrebbe altresì tener debito conto delle posizioni negli Stati che sono firmatari di Schengen, ma che non sono membri dell'UE.
Vari aspetti della presente proposta interessano le politiche interne piuttosto che la politica estera; fra tali aspetti figurano le disposizioni in merito alle procedure giudiziarie di appello (articolo 9), la questione del rilascio e del nuovo arresto quale modo per eludere i limiti di tempo fissati (articolo 14), e la questione delle procedure di appello per un divieto di reingresso. E' lasciata aperta la questione relativa alla frequenza per la trasmissione di relazioni al Parlamento europeo; sarebbe opportuno prevedere una frequenza specifica, ad esempio due o tre anni (articolo 17).
E' altresì necessario prestare dovuta attenzione alle disposizioni per l'assistenza consolare e giuridica e per i servizi di traduzione. Infine, si dovrebbe prendere in considerazione di rafforzare i riferimenti alle norme giuridiche internazionali figuranti nella proposta.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando -1 (nuovo) | |
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(-1) La Carta dei diritti umani fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo del 1967, la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, sottolineano tutte l'importanza fondamentale delle norme internazionali in materia di diritti umani. |
Motivazione | |
Tali riferimenti vengono aggiunti per sottolineare l'importanza fondamentale delle norme internazionali in materia di diritti umani. | |
Emendamento 2 Considerando 18 | |
(18) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l’“interesse superiore del minore” deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. In linea con la convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. |
(18) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l’“interesse superiore del minore” deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. In linea con la convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a sottolineare l'importanza dell'interesse superiore del minore. | |
Emendamento 3 Articolo 1 | |
La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario, e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. |
La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di presenza regolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario, e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. |
Emendamento 4 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) | |
b) il cui soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro è dovuto ad altri motivi. |
b) che, per altri motivi non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di presenza regolare nel territorio di uno Stato membro. |
Emendamento 5 Articolo 3, lettera b) | |
b) “soggiorno irregolare”: la presenza sul territorio di uno Stato membro di un cittadino di paesi terzi che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di presenza o soggiorno in quello Stato membro; |
b) “soggiorno irregolare”: la presenza sul territorio di uno Stato membro di cittadini di paesi terzi che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni di presenza regolare in quello Stato membro; |
Emendamento 6 Articolo 5 | |
Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, la durata del suo soggiorno nello Stato membro e l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine. Tengono altresì conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. |
Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, la durata del suo soggiorno nello Stato membro e l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine. Conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l'interesse superiore del minore costituisce una considerazione fondamentale. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a sottolineare l'importanza dell'interesse superiore del minore. | |
Emendamento 7 Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova) | |
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c bis) rifiuto di accoglienza da parte del paese in cui il cittadino di un paese terzo deve essere trasportato. |
Emendamento 8 Articolo 11, paragrafo 2 | |
Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua che si può ragionevolmente supporre comprensibile per il cittadino di paesi terzi. |
Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua comprensibile per il cittadino di paesi terzi. |
Motivazione | |
L'emendamento mira ad assicurare che le informazioni e le decisioni pertinenti siano comunicate in una lingua comprensibile per la persona interessata. | |
Emendamento 9 Articolo 15, paragrafo 1 | |
Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. Su richiesta, è data loro facoltà, senza indugio, di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. |
Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. Sono informati dei loro diritti per quanto riguarda il contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti e, su richiesta, sono autorizzati a stabilire tempestivamente contatti con dette persone e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. |
Motivazione | |
Dovrebbe essere specificato il requisito di informare i cittadini dei diritti di assistenza consolare e legale. | |
Emendamento 10 Articolo 15, paragrafo 3 | |
3. Particolare attenzione merita la situazione delle persone vulnerabili. Gli Stati membri dispongono che i minori non siano tenuti sotto custodia temporanea nei normali istituti penitenziari. I minori non accompagnati sono separati dagli adulti, salvo se ritenuto contrario all’interesse superiore del minore. |
3. Particolare attenzione merita la situazione delle persone vulnerabili. Gli Stati membri dispongono che i minori non siano tenuti sotto custodia temporanea nei normali istituti penitenziari. I minori non accompagnati sono separati dagli adulti, salvo se ritenuto contrario all’interesse superiore del minore. La detenzione è considerata soltanto come l'ultima possibilità ed è quanto più breve possibile. |
Motivazione | |
Questo emendamento serve a sottolineare un importante principio giuridico. In linea con l'interesse superiore del minore, occorre sottolineare il principio che i bambini non dovrebbero essere detenuti a meno che non vi siano motivi inderogabili per farlo. | |
Emendamento 11 Articolo 17, paragrafo 1 | |
La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo modifiche, se del caso. |
La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo modifiche, se del caso. Siffatte relazioni comprendono particolari relativi ai numeri e alle nazionalità delle persone che hanno subito un rimpatrio forzato. |
Motivazione | |
Informazioni statistiche particolareggiate sia sulle attuali proporzioni del problema sia sulle tendenze registrate negli anni recenti sono necessarie per consentire la valutazione dell'efficacia delle misure attuate in tale settore e possono altresì essere utilizzate nel quadro di analisi costi-benefici. |
PROCEDURA
Titolo |
Sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente |
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Riferimenti |
(COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD)) |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Parere espresso da |
AFET |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Panagiotis Beglitis 19.10.2005 |
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Esame in commissione |
20.3.2006 |
25.4.2006 |
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Approvazione |
25.4.2006 |
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Esito della votazione finale |
+ : |
41 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau e Luis Yañez-Barnuevo García |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Milan Horáček, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Janusz Onyszkiewicz, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PARERE della commissione per lo sviluppo (22.6.2007)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente
(COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD))
Relatrice per parere: Marie-Arlette Carlotti
Traduzione esterna
BREVE MOTIVAZIONE
Nell’ambito della suddetta proposta di direttiva, la Commissione propone la progressiva attuazione di una politica di rimpatrio comune applicabile ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. L’Unione europea deve contribuire efficacemente alla realizzazione di una politica di rimpatrio equilibrata e giusta, poiché è necessario avere standard comuni in merito, che garantiscano un rimpatrio dignitoso e sicuro dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. In questo modo, una politica di rimpatrio progressivamente armonizzata deve fondarsi su regole chiare, trasparenti, eque e compatibili con le libertà fondamentali delle persone coinvolte e con i diritti dell’uomo. La Commissione riconosce tutto ciò. Tuttavia, alcune disposizioni della proposta di direttiva non sembrano essere del tutto in accordo con questo principio di proporzionalità e con il rispetto dei diritti fondamentali.
Inoltre, una tale politica di rimpatrio deve essere accompagnata da misure che permettano ai migranti l’accesso al soggiorno regolare. La lotta all’immigrazione clandestina deve necessariamente essere completata dall’apertura di vie legali alla migrazione; deve poi essere riconosciuto e messo in evidenza il ruolo positivo che i migranti hanno per il paese di accoglienza. Devono essere soprattutto rispettati i diritti dei migranti; spostarsi è una libertà fondamentale. Tra questi diritti, devono essere presi in considerazione e promossi in modo efficace la partecipazione alla vita della società di accoglienza e una reale possibilità d’integrazione.
È fondamentale anche riconoscere e promuovere il ruolo dei migranti nella lotta alla povertà e per lo sviluppo. Per questa ragione, il fenomeno migratorio deve essere inserito nelle strategie nazionali e internazionali di eradicazione della povertà in vista della concretizzazione degli obiettivi del millennio. Ciò implica l’analisi delle cause che sono alla base della migrazione secondo un principio di solidarietà e in stretta collaborazione con i paesi terzi e le organizzazioni regionali. L’aiuto ai paesi in via di sviluppo non deve essere legato al rispetto delle clausole di riammissione e ai successi in termini di gestione dei flussi migratori. La responsabilità della migrazione non può ricadere solo sui paesi di origine e di transito e ancora meno solo sui paesi in via di sviluppo.
L’Unione europea deve poter dare una risposta adeguata e congiunta a questo fenomeno, che comprenda misure di accompagnamento e di integrazione dei migranti. Per quel che riguarda più specificamente il rimpatrio, non bisogna trascurare gli effetti psicologici della migrazione e dell’espulsione.
Per assicurare che il rimpatrio avvenga in condizioni dignitose, è necessario specificamente:
- privilegiare il rimpatrio volontario, lasciando ai migranti un periodo di tempo ragionevole per la preparazione di un progetto di rimpatrio in condizioni ottimali: ciò implica assicurare un certo numero di garanzie per questo periodo ed evitare provvedimenti di allontanamento;
- fornire ai cittadini dei paesi terzi informazioni precise, trasparenti, attuali e accessibili;
- istituire garanzie procedurali effettive che consentano ai migranti di esporre la loro situazione personale e alle autorità di adottare un approccio individuale; i funzionari e i giudici responsabili devono avere seguito una formazione specifica in materia;
- utilizzare misure di detenzione solo come ultima possibilità e fare in modo che i periodi di detenzione siano brevi, obiettivamente giustificati e giuridicamente controllati; assicurarsi che le condizioni di detenzione siano dignitose e rispettino i diritti dei migranti;
- favorire l’integrazione del migrante nel paese di origine e accompagnare il suo progetto di rimpatrio;
- valutare l’impatto nei paesi in via di sviluppo della politica europea di rimpatrio.
L’Unione europea deve disporre di una politica di rimpatrio basata sul principio della solidarietà e della condivisione delle responsabilità con i paesi in via di sviluppo. Deve essere consapevole degli effetti della sua politica nei paesi in via di sviluppo e dei rischi dell’espulsione e adottare una politica della migrazione coerente e orizzontale, in cui gli aspetti legati allo sviluppo siano presi in considerazione in tutti i settori di intervento. Deve assicurarsi anche che i migranti che ritornano lo facciano nell’ambito di un progetto sostenibile, che permetta loro d’inserirsi nel paese di origine e di partecipare alla vita sociale.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo) |
Motivazione | |
L'emendamento mira a sostituire il termine "illegale" nel testo della proposta di direttiva con il termine "irregolare". | |
Emendamento 2 Visto 1 bis (nuovo) | |
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- visti i principi direttori sul ritorno forzato del Consiglio d'Europa (COM(2005)40), |
Emendamento 3 Considerando 4 | |
(4) E' opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare secondo una procedura equa e trasparente. |
(4) È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare secondo una procedura equa e trasparente, ma ancor prima è opportuno intervenire alla radice, evitando che gli ingressi siano forzatamente irregolari (per mancanza di vie di entrata legali). |
Motivazione | |
La regolarizzazioni sono solo forme temporanee per affrontare le emergenze determinate da politiche nazionali sull'immigrazione. Esse non rappresentano una soluzione durevole ad un problema più vasto e completo, come quello delle politiche migratorie, nell'ottica di un approccio europeo. L'aggiunta del testo è quindi motivata dall'esigenza di specificare e completare il quadro reale dell'attuale approccio degli Stati membri alla questione dell'immigrazione. | |
Emendamento 4 Considerando 5 | |
(5) In linea di principio, dovrebbe applicarsi una procedura armonizzata in due fasi comportante una decisione di rimpatrio in un primo tempo e, se necessario, un provvedimento di allontanamento in un secondo tempo. Tuttavia, per evitare lungaggini procedurali, dovrebbe essere data facoltà agli Stati membri di prendere la decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento con un unico atto o una stessa decisione. |
(5) In linea di principio, dovrebbe applicarsi una procedura armonizzata in due fasi comportante una decisione di rimpatrio in un primo tempo e, se necessario, un provvedimento di allontanamento in un secondo tempo. Tuttavia, per evitare lungaggini procedurali, dovrebbe essere data facoltà agli Stati membri di prendere la decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento nello stesso momento ma con due atti o decisioni distinte, dato che l'esecuzione dell'atto o del provvedimento di allontanamento è soggetta alla condizione sospensiva della scadenza del termine per il ritorno volontario. |
Motivazione | |
Anche se per motivi pratici è comprensibile che l'atto/provvedimento di allontanamento sia preso allo stesso tempo dell'atto/decisione di rimpatrio, è fondamentale insistere sulla loro differenza e sul carattere sussidiario dell'allontanamento rispetto al rimpatrio volontario. Un modo facile e praticabile di dimostrare tale distinzione è quello di avere, almeno formalmente, due atti/provvedimenti, di cui uno è soggetto ad una condizione sospensiva - la scadenza del termine di rimpatrio volontario. | |
Emendamento 5 Considerando 6 | |
(6) Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, si deve preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria. |
(6) Si deve preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria. |
Motivazione | |
La prima parte del considerando è molto vaga, mentre è importante insistere sul fatto che il rimpatrio volontario è effettivamente prioritario. | |
Emendamento 6 Considerando 10 | |
(10) Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto di reingresso che impedisca il rientro nel territorio di tutti gli Stati membri. |
(10) Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio. |
È opportuno che la durata del divieto di reingresso sia determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e non superi, di norma, i cinque anni. In caso di grave minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di disporre divieti di reingresso di durata superiore. |
In caso di grave minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre divieti di reingresso. |
Motivazione | |
La decisione di rimpatrio, sussidiariamente di allontanamento, costituisce una sanzione adeguata per rispondere al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi. Salvo in casi eccezionali, aggiungere a tale decisione un divieto di reingresso sembra sproporzionato. | |
Emendamento 7 Considerando 11 | |
(11) È auspicabile che il ricorso alla custodia temporanea sia limitato e vincolato al rispetto del principio di proporzionalità. La custodia temporanea andrebbe disposta soltanto se necessaria per prevenire rischi di fuga o se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente. |
(11) È auspicabile che il ricorso alla custodia temporanea sia limitato e vincolato al rispetto del principio di proporzionalità. La custodia temporanea andrebbe disposta soltanto se necessaria per prevenire rischi elevati di fuga o se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente. |
Emendamento 8 Considerando 15 | |
(15) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio, i provvedimenti di allontanamento e i divieti di reingresso di altri Stati membri. Tale scambio di informazioni dovrebbe svolgersi a norma della decisione/del regolamento (…) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). |
(15) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio, i provvedimenti di allontanamento e i divieti di reingresso di altri Stati membri. Tale scambio di informazioni, nel pieno rispetto della tutela della privacy e dei dati personali, dovrebbe svolgersi a norma della decisione/del regolamento (…) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). L'accesso e l'utilizzo di tali informazioni è vincolato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, limitatamente agli scopi della direttiva. |
Emendamento 9 Considerando 17 | |
(17) Gli Stati membri devono applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. |
(17) Gli Stati membri devono applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali ed evitando trattamenti inumani e degradanti nonché tenendo conto delle specificità e dei bisogni di ciascun individuo. |
Motivazione | |
Appare necessaria maggior chiarezza sulla protezione dei diritti umani nell'ambito della presente direttiva. | |
Emendamento 10 Considerando 18 | |
(18) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l’“interesse superiore del minore” deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. In linea con la convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. |
(18) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l’“interesse superiore del minore” deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. Per tale ragione nell’Unione europea o in luoghi finanziati dall’Unione europea e/o da singoli Stati membri i minori non possono essere mai trattenuti in strutture di detenzione o in condizione di limitazione della propria libertà. In linea con la convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. |
Emendamento 11 Considerando 19 | |
(19) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. |
(19) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. Pertanto è vietata qualsiasi forma di detenzione coatta nei confronti di rifugiati, di cittadini di paesi terzi sottoposti a protezione umanitaria e dei richiedenti asilo. |
Motivazione | |
Conformemente alle disposizioni internazionali vigenti, appare necessaria tale specificazione. | |
Emendamento 12 Considerando 20 bis (nuovo) | |
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(20 bis) La presente direttiva mira a definire una politica di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente basata sulla solidarietà e sulla condivisione delle responsabilità con i paesi d'origine. |
Emendamento 13 Articolo 2, paragrafo1 | |
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio di uno Stato membro, |
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio di uno Stato membro che non soddisfano le condizioni di ingresso ai sensi dell'articolo 5 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. |
a) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi dell'articolo 5 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen ovvero |
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b) il cui soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro è dovuto ad altri motivi. |
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Motivazione | |
Nell'applicazione di norme comuni rispetto alle politiche di rimpatrio occorre stabilire disposizioni distinte per chi entra per la prima volta nel territorio UE e coloro a cui uno degli Stati Membri ha accordato in passato un permesso di soggiorno o forme di protezione umanitaria. Per rispondere a questa esigenza si dovrebbe prevedere una direttiva specifica per i cittadini di paesi terzi che hanno beneficiato in passato di permessi di soggiorno o forme di protezione umanitaria. | |
Emendamento 14 Articolo 2, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi cui sia stato rifiutato l’ingresso in una zona di transito di uno Stato membro. Tuttavia provvedono affinché a quei cittadini di paesi terzi siano riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto agli articoli 8, 10, 13 e 15. |
soppresso |
Motivazione | |
La direttiva deve applicarsi anche se il cittadino di paesi terzi non entri in una zona di transito, in quanto è opportuno prevenire rischi di espulsione. | |
Emendamento 15 Articolo 2, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) | |
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b bis) che hanno avviato procedure di regolarizzazione; |
Motivazione | |
Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere esclusa dal campo d'azione della direttiva. | |
Emendamento 16 Articolo 2, paragrafo 3, lettera b ter) (nuova) | |
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b ter) che sono minori; |
Motivazione | |
Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere esclusa dal campo d'azione della direttiva. | |
Emendamento 17 Articolo 2, paragrafo 3, lettera b quater) (nuova) | |
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b quater) che, nonostante abbiano raggiunto la maggiore età, devono prolungare il loro soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri per motivi di studio; |
Motivazione | |
Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere esclusa dal campo d'azione della direttiva. | |
Emendamento 18 Articolo 3, lettera c) | |
c) “rimpatrio”: il processo di ritorno nel proprio paese di origine o di transito o in un altro paese terzo, volontario o forzato; |
c) “rimpatrio”: esclusivamente il processo di ritorno nel proprio paese di origine; |
Motivazione | |
La nozione scientifica di rimpatrio, come comprovato da autorevoli studi del settore, comporta esclusivamente il ritorno verso il paese di origine. Ulteriori distorsioni non sono conformi alla definizione originale di rimpatrio. | |
Emendamento 19 Articolo 3, lettera f bis) (nuova) | |
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f bis) "rischio elevato di fuga": l'esistenza di motivi seri, da definire caso per caso e in modo oggettivo, e sottoposta alla valutazione dei tribunali, che permetta di stabilire che il destinatario di una decisione di rimpatrio potrebbe tentare molto verosimilmente la fuga; |
Motivazione | |
Il rischio di fuga non può derivare dal solo fatto che un cittadino di paesi terzi soggiorni irregolarmente in uno Stato membro. Lo Stato membro deve dimostrare, sulla base di motivi seri - l'esistenza di un rischio elevato di fuga. | |
Emendamento 20 Articolo 5 | |
Vincoli familiari e interesse superiore del minore |
Legami sociali e familiari e interesse superiore del minore |
Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, la durata del suo soggiorno nello Stato membro e l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine. Tengono altresì conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. |
Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, i suoi legami con il paese di accoglienza, eventuali passi per la regolarizzazione del proprio soggiorno, la durata del suo soggiorno nello Stato membro e l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine. Tengono altresì conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. I minori non accompagnati non possono essere né allontanati né detenuti. La famiglie accompagnate da uno o più minori non dovrebbero di norma essere poste in custodia temporanea, mentre la priorità dovrebbe essere data a misure alternative alla custodia temporanea. |
Emendamento 21 Articolo 6, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri prendono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio. |
1. Gli Stati membri possono prendere una decisione specifica di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio, ad eccezione dei minori non accompagnati. |
Motivazione | |
La decisione di rimpatrio deve restare un'opzione per gli Stati membri; essa deve prevedere un termine di rimpatrio di almeno sei settimane: dare priorità al ritorno volontario vuol dire anche rendere possibile l'elaborazione di un progetto di rimpatrio. L'interesse superiore del bambino comporta un divieto di espulsione dei minori non accompagnati. | |
Emendamento 22 Articolo 6, paragrafo 2 | |
2. La decisione di rimpatrio fissa un termine congruo per la partenza volontaria di quattro settimane al massimo, salvo quando sussistono elementi oggettivi per ritenere che l’interessato possa tentare la fuga in quel periodo. Per la durata del termine, possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo. |
2. La decisione di rimpatrio fissa un termine congruo per la partenza volontaria di almeno sei settimane. Per la durata del termine, possono essere imposti obblighi diretti a evitare un rischio elevato di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 21. | |
Emendamento 23 Articolo 6, paragrafo 3 | |
3. La decisione di rimpatrio è presa come atto o decisione distinta, ovvero contestualmente al provvedimento di allontanamento. |
3. La decisione di rimpatrio è presa come atto o decisione distinta dal provvedimento di allontanamento. Il provvedimento di allontanamento, pur rivestendo una forma distinta, può essere emesso contemporaneamente alla decisione di rimpatrio, ma è valido solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1. L'annullamento della decisione di rimpatrio comporta l'annullamento automatico del provvedimento di allontanamento. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 21. | |
Emendamento 24 Articolo 6, paragrafo 4 | |
4. La decisione di rimpatrio non è presa quando gli Stati membri sono soggetti agli obblighi derivati dai diritti fondamentali, in particolare dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, come il principio di non refoulement, il diritto all'istruzione e il diritto all'unità familiare. Qualora sia stata già presa, la decisione di rimpatrio è revocata. |
4. La decisione di rimpatrio non è presa quando gli Stati membri sono soggetti agli obblighi derivati dai diritti fondamentali, in particolare dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, dalla Convenzione internazionale contro la tortura e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989, come il principio di non refoulement, il diritto all'istruzione, il diritto alla cura in caso di gravi malattie e il diritto all'unità familiare. Qualora sia stata già presa, la decisione di rimpatrio è revocata. |
Motivazione | |
Per fini di completezza, tale precisazione risulta necessaria. | |
Emendamento 25 Articolo 6, paragrafo 5 | |
5. In qualsiasi momento, gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi, a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio. In questi casi la decisione di rimpatrio non è presa o, qualora sia stata già presa, è revocata. |
5. In qualsiasi momento, gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi, a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio, includendo nella loro politica migratoria un elevato livello di tutela della salute dei cittadini di paesi terzi. In questi casi la decisione di rimpatrio non è presa o, qualora sia stata già presa, è revocata. |
Motivazione | |
Gli Stati membri debbono farsi carico della salute e dell'assistenza dei migranti illegali, prevedendo per le loro politiche migratorie i mezzi economici all'uopo necessari. Solitamente i soggiornanti illegali entrano e si trattengono negli Stati membri trovandosi in miserevoli condizioni di sopravvivenza che hanno gravi ripercussioni sulla loro salute. | |
Emendamento 26 Articolo 6, paragrafo 6 | |
6. Quando un cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul territorio di uno Stato membro è in possesso di un permesso di soggiorno valido, rilasciato da un altro Stato membro, il primo Stato membro evita di prendere una decisione di rimpatrio qualora tale cittadino rientri volontariamente sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno. |
6. Quando un cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul territorio di uno Stato membro è in possesso di un permesso di soggiorno valido, rilasciato da un altro Stato membro, il primo Stato membro evita di prendere una decisione di rimpatrio qualora tale cittadino rientri volontariamente sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Tale norma è transitoria in attesa di attivare tutte le procedure di riconoscimento reciproco a livello europeo dei permessi di soggiorno. |
Motivazione | |
Prima dell'adozione di una politica europea sui rimpatri, l'Unione europea si deve dotare di un quadro legislativo per regolamentare i canali di entrata legale nel territorio europeo. | |
Emendamento 27 Articolo 6, paragrafo 8 | |
Non concerne la versione italiana. |
Non concerne la versione italiana |
Emendamento 28 Articolo 6, paragrafo 8 bis (nuovo) | |
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8 bis. In sede di notifica della decisione di rimpatrio, gli Stati membri sono invitati a proporre informazioni e misure di accompagnamento volte a favorire la reintegrazione dei cittadini di paesi terzi nel loro paese d'origine affinché diano il loro contributo allo sviluppo di tale paese. |
Emendamento 29 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri ordinano un provvedimento di accompagnamento nei confronti del cittadino di paesi terzi destinatario di una decisione di rimpatrio se sussiste il rischio di fuga o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. |
1. Gli Stati membri ordinano un provvedimento specifico di accompagnamento nei confronti del cittadino di paesi terzi destinatario di una decisione di rimpatrio per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, o se sussiste un rischio elevato di fuga. |
Emendamento 30 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. Il provvedimento di allontanamento specifica il termine per l’esecuzione dell’allontanamento e il paese di ritorno. |
2. Il provvedimento di allontanamento specifica il termine per l’esecuzione dell’allontanamento e il paese di ritorno che deve essere il paese di origine dei cittadini di paesi terzi. |
Motivazione | |
I cittadini di paesi terzi dovranno far ritorno nel loro paese d'origine e non in un paese qualsiasi. Se i cittadini di paesi terzi vengono allontanati in un paese confinante con le frontiere interne dell'Unione europea, allora la probabilità di un loro reingresso illegale aumenta rendendo vani i provvedimenti comunitari. | |
Emendamento 31 Articolo 7, paragrafo 3 | |
3. Il provvedimento di allontanamento è preso come atto o decisione distinta, ovvero contestualmente alla decisione di rimpatrio. |
3. Il provvedimento di allontanamento è preso come atto o decisione distinta dalla decisione di rimpatrio. Il provvedimento di allontanamento, pur rivestendo una forma distinta, può essere emesso contemporaneamente alla decisione di rimpatrio, ma è valido solo se ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 32 Articolo 8, titolo e paragrafo 1 | |
Rinvio dell’esecuzione |
Rinvio o annullamento dell’esecuzione |
1. Gli Stati membri possono differire l’esecuzione di una decisione di rimpatrio per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche per ciascun caso. |
1. Gli Stati membri possono differire l’esecuzione di una decisione di rimpatrio per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche per ciascun caso, o annullare la decisione di rimpatrio. In caso di differimento o annullamento, lo Stato membro si accerta che il cittadino di paesi terzi si trovi in condizioni di soggiorno dignitose. |
Motivazione | |
Il rimpatrio di un cittadino di paesi terzi non deve avvenire in caso di pericolo per la sua vita o di impossibilità di un progetto di rimpatrio. I minori non accompagnati non devono essere espulsi. | |
Emendamento 33 Articolo 8, paragrafo 2, alinea | |
2. Gli Stati membri possono differire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento se e fino a quando ricorrano le seguenti circostanze: |
2. Gli Stati membri possono differire o annullare l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento se e fino a quando ricorrano le seguenti circostanze: |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 32. | |
Emendamento 34 Articolo 8, paragrafo 2, lettera -a) (nuova) | |
|
-a) situazione di pericolo fisico o mentale per il cittadino di paesi terzi in caso di rimpatrio nel suo paese di origine; |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 32. | |
Emendamento 35 Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) | |
c) non è garantito che il minore non accompagnato possa essere consegnato al punto di partenza o di arrivo a un familiare, rappresentante equivalente, tutore o funzionario competente del paese di ritorno, in base a una valutazione delle condizioni di rimpatrio di quel minore. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 32. | |
Emendamento 36 Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova) | |
|
c bis) se vi sono seri motivi di ritenere che l'allontanamento comporterebbe un'espulsione collettiva in violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta le espulsioni collettive. |
Emendamento 37 Articolo 8, paragrafo 3 | |
3. Ove sia disposto il rinvio dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi interessato possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo. |
3. Ove sia disposto il rinvio dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi interessato possono essere imposti obblighi diretti a evitare un rischio elevato di fuga, come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 32. | |
Emendamento 38 Articolo 9, paragrafo 1 | |
1. I provvedimenti di allontanamento comportano un divieto di reingresso per un termine massimo di cinque anni. |
1. In caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, gli Stati membri possono corredare i provvedimenti di allontanamento di un divieto di reingresso per un termine massimo di sei mesi. |
Le decisioni di rimpatrio possono comportare un divieto di reingresso. |
|
Motivazione | |
La decisione di rimpatrio, sussidiariamente di allontanamento, costituisce una sanzione adeguata per rispondere al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi. Salvo in casi eccezionali, aggiungere a tale decisione un divieto di reingresso sembra sproporzionato. | |
Emendamento 39 Articolo 9, paragrafo 2, lettera c) | |
c) è entrato nello Stato membro durante il periodo di divieto di reingresso; |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 38. | |
Emendamento 40 Articolo 9, paragrafo 2, lettera d) | |
d) è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 38. | |
Emendamento 41 Articolo 9, paragrafo 2, ultimo comma | |
Il divieto di reingresso può essere ordinato per termini superiori a cinque anni se il cittadino di paesi terzi interessato costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 38. | |
Emendamento 42 Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
2 bis. Le decisioni di divieto di reingresso sono suscettibili di riscorso e possono essere riesaminate a posteriori su richiesta della persona interessata. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 38. | |
Emendamento 43 Articolo 9, paragrafo 3 | |
3. Il divieto di reingresso può essere annullato, in particolare se il cittadino di paesi terzi: |
3. Il divieto di reingresso è annullato, se il cittadino di paesi terzi non costituisce più una grave minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale di uno Stato membro. Tale annullamento produce effetti in tutti gli Stati membri. |
(a) è per la prima volta destinatario di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento; |
|
(b) si è presentato al consolato di uno Stato membro; |
|
(c) ha rimborsato l’intero costo della precedente procedura di rimpatrio. |
|
Motivazione | |
Cfr. emendamento 38. | |
Emendamento 44 Articolo 9, paragrafo 4 | |
4. Il divieto di reingresso può, in casi appropriati, essere sospeso in via eccezionale e transitoria. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 38. | |
Emendamento 45 Articolo 9, paragrafo 5 | |
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il diritto di chiedere asilo in uno degli Stati membri. |
4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano il diritto di chiedere asilo in uno degli Stati membri. |
Emendamento 46 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
1 bis. Gli Stati membri vigilano affinché le ONG siano presenti durante la fase di rimpatrio, in particolare nel corso delle operazioni di allontanamento. |
Emendamento 47 Articolo 10, paragrafo 2 | |
2. Nell'effettuare l'allontanamento gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE. |
2. Nell'effettuare l'allontanamento gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE, respingendo gli allontanamenti collettivi e le procedure di allontanamento formalmente individuali ma applicate a gruppi. |
Motivazione | |
Questa formulazione appare più pertinente agli scopi della direttiva. | |
Emendamento 48 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
2 bis. Nel caso di un rimpatrio, e al fine di garantire e monitorare la reintegrazione socioeconomica della persona rimpatriata nel paese di origine, la Commissione dovrà elaborare un piano d'azione ad hoc di cooperazione concordato con ogni Stato terzo, e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona rimpatriata. |
Motivazione | |
Questa misura completa la politica di rimpatri dell'Unione europea. | |
Emendamento 49 Articolo 11, paragrafo 1 | |
1. La decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento sono adottati in forma scritta. |
1. La decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento sono adottati in forma scritta. |
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione e/o il provvedimento siano adeguatamente motivati in fatto e in diritto e al cittadino di paesi terzi interessato siano notificate per iscritto le modalità di impugnazione disponibili. |
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione e/o il provvedimento siano adeguatamente motivati in fatto e in diritto e al cittadino di paesi terzi interessato siano notificate per iscritto e nel più breve tempo possibile le modalità di impugnazione disponibili. |
Motivazione | |
È molto importante che l'interessato abbia un'informazione diretta, attendibile e accessibile per potersi avvalere del termine previsto per ricorrere alle modalità di impugnazione disponibili. | |
Emendamento 50 Articolo 11, paragrafo 2 | |
2. Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua che si può ragionevolmente supporre comprensibile per il cittadino di paesi terzi. |
2. Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua comprensibile per la persona interessata. |
Motivazione | |
Il diritto effettivo di accesso alla giustizia implica la comprensione delle decisioni emesse. | |
Emendamento 51 Articolo 12, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento. |
1. Gli Stati membri dispongono che tutti i richiedenti asilo abbiano diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento. |
Motivazione | |
Appare più convincente tale formulazione. | |
Emendamento 52 Articolo 12, paragrafo 2 | |
2. Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo ovvero conferisce al cittadino di paesi terzi il diritto di chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione di rimpatrio o del provvedimento di allontanamento, nel qual caso l’esecuzione è differita fino a che la decisione o il provvedimento non siano confermati o consentano ricorso con effetto sospensivo. |
2. Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo. |
Emendamento 53 Articolo 12, paragrafo 3 | |
3. Gli Stati membri dispongono che il cittadino di paesi terzi interessato abbia la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e possa, ove necessario, avvalersi di un’assistenza linguistica. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. |
3. Gli Stati membri dispongono che il cittadino di paesi terzi interessato abbia la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e possa, ove necessario, avvalersi di un’assistenza linguistica. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. |
Emendamento 54 Articolo 14, paragrafo 1 | |
1. Se vi è fondato sospetto che sussista un rischio di fuga e l’uso di misure meno coercitive come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure dirette a evitare quel rischio, non è sufficiente, gli Stati membri tengono sotto custodia temporanea il cittadino di paesi terzi nei cui confronti è o sarà disposto l’allontanamento o il rimpatrio. |
1. Se vi è fondato sospetto che sussista un rischio elevato di fuga e l’uso di misure meno coercitive come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure dirette a evitare quel rischio, non è sufficiente, gli Stati membri tengono sotto custodia temporanea il cittadino di paesi terzi nei cui confronti è disposto l’allontanamento. |
Motivazione | |
In assenza di un elevato rischio di fuga la custodia temporanea a fini di allontanamento è ingiustificata. Occorre insistere perché le misure di custodia temporanee siano eccezionali, giustificate da un rischio elevato di fuga, da valutare da parte dei tribunali, e si applichino solo per il tempo necessario ad organizzare l'allontanamento. | |
Emendamento 55 Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
1 bis. La custodia temporanea è giustificata solo il tempo necessario all'organizzazione dell'allontanamento in caso di rischio elevato di fuga. Essa cessa di essere giustificata nel caso in cui le autorità del paese di ritorno non rispondano entro i termini previsti, nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi obiettivi per ottenere i necessari lasciapassare. |
Emendamento 56 Articolo 14, paragrafo 4 | |
4. L’autorità giudiziaria può prorogare la custodia temporanea fino a un massimo di sei mesi. |
4. L’autorità giudiziaria può prorogare la custodia temporanea fino a un massimo di tre mesi. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 54. | |
Emendamento 57 Articolo 15, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. Su richiesta, è data loro facoltà, senza indugio, di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. |
1. Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. Inoltre hanno il diritto di entrare in contatto in tempi brevi con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. |
Motivazione | |
La fattispecie della detenzione senza il diritto di entrare in contatto con i rappresentanti legali o familiari va considerata come una violazione dei diritti fondamentali dei detenuti. | |
Emendamento 58 Articolo 15, paragrafo 2 | |
2. La custodia temporanea avviene presso gli appositi centri di custodia temporanea. Lo Stato membro che non possa ospitare il cittadino di paesi terzi interessato in un apposito centro di custodia temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché quel cittadino sia tenuto costantemente separato, fisicamente, dai detenuti ordinari. |
2. La custodia temporanea avviene presso gli appositi centri di custodia temporanea. Lo Stato membro che non possa ospitare il cittadino di paesi terzi interessato in un apposito centro di custodia temporanea e si veda costretto a sistemarlo in un istituto penitenziario per mancanza di posti negli appositi centri di custodia temporanea, si assicura che quel cittadino sia tenuto costantemente separato, fisicamente, dai detenuti ordinari anche durante i periodi di svago. |
Emendamento 59 Articolo 15, paragrafo 3 | |
Particolare attenzione merita la situazione delle persone vulnerabili. Gli Stati membri dispongono che i minori non siano tenuti sotto custodia temporanea nei normali istituti penitenziari. I minori non accompagnati sono separati dagli adulti, salvo se ritenuto contrario all’interesse superiore del minore. |
Particolare attenzione merita la situazione delle persone vulnerabili. Gli Stati membri dispongono che i minori non siano tenuti sotto custodia temporanea bensì scolarizzati e presi a carico da istituti appartenenti ai servizi della protezione dell'infanzia, nel rispetto dei legami con le loro famiglie e dell'interesse superiore del bambino. I minori non accompagnati non sono trattenuti. |
Motivazione | |
La custodia temporanea dei minori è sproporzionata. | |
Emendamento 60 Articolo 15, paragrafo 4 | |
4. Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni internazionali e non governative possano accedere ai centri di custodia temporanea per valutare le condizioni della custodia temporanea. Tali visite possono essere soggette a autorizzazione. |
4. Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni internazionali e non governative possano accedere ai centri di custodia temporanea per valutare le condizioni della custodia temporanea. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 59. | |
Emendamento 61 Articolo 16, lettera a) | |
a) riconosce la decisione di rimpatrio o il provvedimento di allontanamento del primo Stato membro e dà esecuzione all’allontanamento, nel qual caso gli Stati membri procedono alla compensazione degli eventuali squilibri finanziari applicando per analogia la decisione 2004/191/CE del Consiglio; |
a) riconosce la decisione di rimpatrio o il provvedimento di allontanamento del primo Stato membro e dà esecuzione all’allontanamento, nel qual caso gli Stati membri procedono alla compensazione degli eventuali squilibri finanziari applicando per analogia la decisione 2004/191/CE del Consiglio; in tal caso, il cittadino di paesi terzi in soggiorno irregolare beneficia dei diritti previsti dall'articolo 12 della presente direttiva; |
Motivazione | |
I cittadini di paesi terzi devono disporre in tutti i casi di un effettivo diritto di ricorso in giustizia contro la decisione di rimpatrio (o di allontanamento). In tal modo, uno Stato membro deve garantire loro anche l'accesso alla giustizia per contestare una decisione emessa in prima istanza dal primo Stato membro. | |
Emendamento 62 Articolo 16, lettera c) | |
c) avvia una nuova procedura di rimpatrio conformemente al diritto nazionale; |
c) avvia una nuova procedura di rimpatrio conformemente al diritto nazionale e all'acquis comunitario; |
Motivazione | |
Trattandosi di porre in applicazione la procedura di rimpatrio da un secondo Stato membro, occorrerà adottare le opportune misure in base al diritto nazionale dello Stato in questione, come pure sulla base dell'acquis comunitario, avendo sempre presenti i principi di sussidiarietà e proporzionalità. | |
Emendamento 63 Articolo 17 | |
La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo modifiche, se del caso. |
La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo modifiche, se del caso. |
|
Gli Stati membri hanno l'obbligo di valutare l'impatto della loro politica di rimpatrio sui paesi d'origine dei cittadini di paesi terzi e di garantire la compatibilità di quest'ultima con una politica coerente di sviluppo e cooperazione con i paesi d'origine e di transito. |
La Commissione presenta la prima relazione entro quattro anni dalla data di cui all’articolo 18, paragrafo 1. |
La Commissione presenta la prima relazione entro quattro anni dalla data di cui all’articolo 18, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi va preparato e non può essere isolato da una politica di sviluppo coerente ed efficace. Il principio di solidarietà esige che gli Stati membri instaurino un monitoraggio di tali misure. |
PROCEDURA
Titolo |
Norme e procedure comuni concernenti il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente |
|||||||
Riferimenti |
COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
LIBE |
|||||||
Parere espresso da Annuncio in Aula |
DEVE 29.9.2005 |
|
|
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Relatore per parere Nomina |
Marie-Arlette Carlotti 27.3.2007 |
|
|
|||||
Approvazione |
5.6.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 0 3 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Margrietus van den Berg, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Pasqualina Napoletano, Anne Van Lancker, Ralf Walter |
|||||||
- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PROCEDURA
Titolo |
Norme e procedure comuni concernenti il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente |
|||||||
Riferimenti |
COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD) |
|||||||
Presentazione della proposta al PE |
1.9.2005 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 29.9.2005 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 29.9.2005 |
DEVE 29.9.2005 |
EMPL 29.9.2005 |
|
||||
Pareri non espressi Decisione |
EMPL 14.9.2005 |
|
|
|
||||
Relatore(i) Nomina |
Manfred Weber 14.9.2005 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
24.11.2005 |
20.3.2006 |
20.6.2006 |
11.12.2006 |
||||
|
27.6.2007 |
12.9.2007 |
|
|
||||
Approvazione |
12.9.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 5 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther De Lange, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Iratxe García Pérez, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Rainer Wieland |
|||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Vincenzo Aita, Iles Braghetto |
|||||||
Deposito |
20.9.2007 |
|||||||