RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

24.9.2007 - (COM(2006)0908 – C6‑0025/2007 –2006/0294(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Robert Sturdy

Procedura : 2006/0294(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0342/2007
Testi presentati :
A6-0342/2007
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(COM (2006)0908 – C6‑0025/2007 –2006/0294(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2006)0908 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0025/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0342/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 4, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

1. I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

1. I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3. L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati fissati LMR, nonché gli altri prodotti per i quali è appropriato applicare LMR armonizzati, in particolare tenuto conto della loro rilevanza nella dieta dei consumatori o negli scambi. I prodotti sono raggruppati in modo da consentire per quanto possibile la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.

Motivazione

Il testo originale del regolamento attuale deve essere ripristinato per chiarire il campo di applicazione della procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

1. Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del presente regolamento. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

1. Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del presente regolamento. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 14, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

1. Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, la Commissione deve preparare senza indugio e al più tardi entro tre mesi:

1. Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR o una decisione che respinga la domanda, viene preparata/o senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla Commissione e sottoposto/a per l'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

(a) un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR volto a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, i quali sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4; per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5;

 

(b) una decisione che respinga la domanda che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

 

Motivazione

È opportuno evitare due procedure di decisione diverse all'articolo 14. Un'unica procedura di regolamentazione con controllo sembra più adeguata. Al contempo, tuttavia, la riduzione dei limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo e l'introduzione di procedure d'urgenza non sono accettabili.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 15, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

2. Laddove un LMR provvisorio viene stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso viene soppresso dall'allegato III mediante un regolamento un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione. Il regolamento volto a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5.

2. Laddove un LMR provvisorio viene stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso viene soppresso dall'allegato III mediante un regolamento un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione. Il regolamento volto a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3. Parimenti, non è accettabile l'introduzione di procedure d'urgenza.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 18, paragrafo 1, lettera (b) (regolamento (CE) n. 396/2005)

(b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori per difetto diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5.

(b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori per difetto diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3. Parimenti, non è accettabile l'introduzione di procedure d'urgenza.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 18, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

Le misure per la definizione delle combinazioni di sostanza attiva/prodotto elencate nell'allegato VII volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

Le misure per la definizione delle combinazioni di sostanza attiva/prodotto elencate nell'allegato VII volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 18, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 396/2005)

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE (*), uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati, non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5."

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE (*), uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati, non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

2. Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o compositi possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

2. Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o compositi possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 21, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

1. Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti nell'allegato II, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

1. Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti nell'allegato II, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 22, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 27, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

2. Le misure per la determinazione dei metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE (*), che sono volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Le misure per la determinazione dei metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE (*), che sono volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS (nuovo)
Articolo 28, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

 

(10 bis) All'articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

 

"2. Orientamenti tecnici concernenti i criteri di convalida specifici e procedure di controllo della qualità applicabili ai metodi di analisi per determinare la presenza di residui di antiparassitari, possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3."

Motivazione

Gli orientamenti concernenti le procedure di controllo della qualità applicabili ai metodi di analisi sono di carattere generale e dovrebbero pertanto essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 10 TER (nuovo)
Articolo 29, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

 

(10 ter) All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

 

"2. Il programma comunitario di controllo viene adottato e aggiornato annualmente, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Il progetto di programma comunitario di controllo comunitario viene sottoposto al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non oltre sei mesi prima della fine di ogni anno civile."

Motivazione

Il programma comunitario di controllo è una misura di carattere generale. Esso deve pertanto essere adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 11
Articolo 45, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 396/2005)

4. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a 2 mesi, 1 mese e 2 mesi.

 

Motivazione

Dal momento che il progetto di relazione non include limiti di tempo ridotti, né include procedure d'urgenza per le procedure di regolamentazione con controllo, i riferimenti all'articolo 45, paragrafi 4 e 5, devono essere soppressi.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 11
Articolo 45, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 396/2005)

5. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa."

soppresso

Motivazione

Dal momento che il progetto di relazione non include limiti di tempo ridotti, né include procedure d'urgenza per le procedure di regolamentazione con controllo, i riferimenti all'articolo 45, paragrafi 4 e 5, devono essere soppressi.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 49, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, possono essere adottate misure appropriate relative a tali prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 5.

Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, possono essere adottate misure appropriate relative a tali prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Motivazione

L'introduzione della procedura d'urgenza non è accettabile.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 49, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

2. È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25, qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

2. È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25, qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

Motivazione

Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

L'adeguamento del regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi alla decisione 1999/468/CEE di comitatologia riveduta, deve tenere pienamente conto della nuova procedura di regolamentazione con controllo. Tale procedura dovrebbe essere applicata per l'adozione di misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base, in particolare, nel caso della soppressione di taluni di questi elementi o dell'aggiunta di elementi nuovi non essenziali, intesi a completare lo strumento.

I riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo devono essere chiari e non comportare alcuna riduzione dei limiti di tempo rispetto ai tempi normali di tale procedura.

PROCEDURA

Titolo

Residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi (competenze d’esecuzione della Commissione)

Riferimenti

COM(2006)0908 - C6-0025/2007 - 2006/0294(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.12.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

17.1.2007

Relatore(i)

       Nomina

Robert Sturdy

27.2.2007

 

 

Approvazione

12.9.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Gyula Hegyi, Jens Holm, Eija-Riitta Korhola, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kartika Tamara Liotard, Robert Sturdy

Deposito

24.9.2007