RELAZIONE sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali
5.10.2007 - (6480/2007 – C6‑0129/2007 – 2007/0807(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Maria da Assunção Esteves
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali
(6480/2007 – C6‑0129/2007 – 2007/0807(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese (6480/2007)[1],
– visti l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0129/2007),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0356/2007),
1. approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese.
Testo della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
Iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali |
Iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al riconoscimento, alla sorveglianza e all'esecuzione della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali |
Motivazione | |
L'ambito di applicazione della decisione quadro riguarda la sorveglianza di misure condizionali o di sanzioni sostitutive e le altre decisioni relative all'esecuzione della sospensione condizionale della pena, di sanzioni sostitutive e di condanne condizionali. La formula proposta "sorveglianza ed esecuzione" sintetizza esattamente questa idea. | |
Emendamento 2 Considerando 5 | |
(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata irrogata al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, o delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. |
(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata determinata in palese e inammissibile violazione dei diritti fondamentali sanciti dai trattati dell'Unione europea. |
Emendamento 3 Considerando 6 | |
(6) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione. |
(6) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e, in generale, tutte le norme costituzionali di diritti fondamentali il cui ambito non sia incompatibile con la natura dell'esecuzione delle misure. |
Emendamento 4 Considerando 8 | |
(8) Il reciproco riconoscimento e sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali nello Stato di esecuzione mira non solo a rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona, offrendole l'opportunità di mantenere fra l'altro, i legami famigliari, linguistici, culturali, ma anche a migliorare il controllo del rispetto delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire nuovi reati e di tener conto in tal modo della protezione delle vittime. |
(8) Il reciproco riconoscimento e la sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali nello Stato di esecuzione mirano non solo a rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona, offrendole l'opportunità di mantenere fra l'altro, i legami famigliari, linguistici, culturali, ma anche a migliorare il controllo del rispetto delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire nuovi reati e di tener conto in tal modo della protezione delle vittime e della tutela della società in generale. |
Motivazione | |
Con il riferimento alla finalità di prevenzione di nuovi reati, tenuto conto della protezione delle vittime, si è lasciata cadere un'idea essenziale che è quella della protezione (o difesa) della società. Si tratta indubbiamente di un'idea cara alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. | |
Emendamento 5 Considerando 9 | |
(9) Ai fini di uno scambio effettivo d'informazioni su tutte le circostanze pertinenti con riguardo alla questione della sospensione condizionale, gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere nell'ambito della rispettiva legislazione interna la possibilità che il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive sia documentato nei rispettivi registri nazionali. |
(9) Ai fini di uno scambio effettivo d'informazioni su tutte le circostanze pertinenti con riguardo alla questione della sospensione condizionale, gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere nell'ambito della rispettiva legislazione interna la possibilità che il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali sia documentato nei rispettivi registri nazionali. |
Motivazione | |
L'inserimento delle condanne condizionali è in linea con l'ambito generale della decisione quadro. | |
Emendamento 6 Articolo 1, paragrafo 1 | |
1. Obiettivo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata nonché di migliorare la protezione delle vittime, sorveglia le misure condizionali imposte sulla base di una sentenza emessa in un altro Stato membro o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza e prende tutte le altre decisioni in relazione all'esecuzione della sentenza, nella misura in cui ciò sia di sua competenza. |
1. La presente decisione quadro mira a favorire il reinserimento sociale della persona condannata nonché a migliorare la protezione delle vittime e della società e a facilitare l'applicazione delle sospensioni condizionali della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali adeguate, qualora i responsabili dei reati non risiedano nello Stato della condanna. Al fine di conseguire detti obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme in base alle quali lo Stato membro in cui la persona condannata ha la propria residenza legale e abituale riconosce le sentenze pronunciate in un altro Stato membro e procede alla sorveglianza e all'esecuzione delle sospensioni condizionali della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali. |
Motivazione | |
a) Gli obiettivi della decisione quadro devono essere chiari nella difesa di una politica penale che promuova alternative alla pena detentiva (sanzioni sostitutive, sospensioni condizionali della pena e condanne condizionali, come "pene" non detentive). b) Occorre riferirsi alle norme del riconoscimento in quanto la sorveglianza presuppone il reciproco riconoscimento. c) La decisione quadro deve conferire solo un diritto di audizione della persona condannata che, com'è evidente, configura un diritto legale e non un diritto fondamentale. | |
Emendamento 7 Articolo 1, paragrafo 2 | |
2. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e al trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive e di tutte le altre decisioni ai sensi della presente decisione quadro. La presente decisione quadro non si applica all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale che rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro 2007/...*/GAI del Consiglio. Il riconoscimento e l'esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca. |
2. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e al trasferimento della sorveglianza e dell'esecuzione delle sospensioni condizionali della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali nonché di tutte le altre ulteriori decisioni ai sensi della presente decisione quadro. La presente decisione quadro non si applica all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale che rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro 2007/...*/GAI del Consiglio. Il riconoscimento e l'esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca. |
Motivazione | |
a) Le "misure condizionali" non sono "pene": sono invece, come ben espresso all'articolo 2, lettera e), obblighi e istruzioni imposti nell'ambito di una sospensione condizionale della pena o di una condanna condizionale. b) La sostituzione di "tutte le altre decisioni" con "tutte le altre ulteriori decisioni" si giustifica per un motivo di coerenza terminologica (cfr. articoli 12, 14 e 15). | |
Emendamento 8 Articolo 2, lettera b), punto ii) | |
ii) dopo aver scontato una parte della pena detentiva o misura restrittiva della libertà personale (liberazione condizionale); |
ii) dopo aver scontato una parte della pena detentiva o misura restrittiva della libertà personale (decisione di liberazione condizionale), con l'imposizione di una o più misure condizionali; |
Emendamento 9 Articolo 2, lettera c) | |
c) "sanzione sostitutiva", un obbligo o un'istruzione imposti come pena autonoma e che non è una pena detentiva, una misura restrittiva della libertà personale o una pena pecuniaria; |
c) "sanzione sostitutiva", un obbligo o un'istruzione imposti come pena autonoma e che non costituisce una privazione di libertà o il pagamento di un importo pecuniario; |
Motivazione | |
L'espressione "pena autonoma" traduce in modo adeguato la natura delle sanzioni sostitutive che sono "pene" (contenute in una sentenza), che possono essere irrogate solo da un giudice. | |
Emendamento 10 Articolo 2, lettera d) | |
d) "condanna condizionale", una decisione di un organo giurisdizionale che sospende condizionalmente l'irrogazione di una pena attraverso l'imposizione di una o più misure condizionali; |
d) "condanna condizionale", una decisione di un organo giurisdizionale che sospende condizionalmente l'irrogazione di una pena con l'imposizione di una o più misure condizionali; |
Emendamento 11 Articolo 2, lettera g) | |
g) "Stato di esecuzione", lo Stato membro in cui le misure condizionali e le sanzioni sostitutive sono sorvegliate e in cui sono prese tutte le altre decisioni in relazione all'esecuzione della sentenza, nella misura in cui detto Stato ne abbia assunto la competenza. |
g) "Stato di esecuzione", lo Stato membro in cui le misure condizionali e le sanzioni sostitutive sono sorvegliate e in cui sono prese tutte le altre decisioni in relazione all'esecuzione delle sospensioni condizionali della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali, in seguito a una decisione ai sensi dell'articolo 7. |
Emendamento 12 Articolo 2, lettera g bis) (nuova) | |
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g bis) "residenza abituale e legale", il luogo in cui l'interessato ha stabilito il centro permanente dei propri interessi, che deve essere determinato tenendo conto di tutti i fatti pertinenti. |
Motivazione | |
Il concetto di residenza è un concetto comunitario che non può essere rimesso ai diversi sistemi nazionali. Ne consegue la necessità di inserire una definizione del concetto nella presente decisione quadro equivalente a quella fissata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. | |
Emendamento 13 Articolo 3 | |
La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. |
La presente decisione quadro non pregiudica il dovere di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalle Costituzioni degli Stati membri. |
Motivazione | |
I valori del trattato sull'Unione sono essenzialmente anche valori delle Costituzioni nazionali. I cataloghi dei diritti fondamentali sono cataloghi aperti. | |
Emendamento 14 Articolo 4, paragrafo 1 | |
1. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che, in forza della legislazione interna, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione. |
1. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della legislazione interna, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione. L'elenco delle autorità competenti deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Motivazione | |
La presente decisione quadro contiene disposizioni sul ruolo delle altre autorità, oltre a quelle giudiziarie o aventi funzioni di autorità giudiziaria (ad esempio: autorità di polizia od organi amministrativi senza funzioni di autorità giudiziaria). Per questo si giustifica in questo articolo 4 – ma non necessariamente in tutto il testo della decisione quadro (cfr. motivazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1) – la sostituzione di "autorità giudiziarie" con "autorità competenti". La caratterizzazione delle autorità dipende dalla fattispecie di volta in volta evocata nella presente decisione quadro. | |
Emendamento 15 Articolo 5, paragrafo 1, alinea | |
1. Una sentenza contenente una o più delle seguenti misure condizionali o sanzioni sostitutive può essere trasmessa ad un altro Stato membro, in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, ai fini del riconoscimento e della sorveglianza di tali misure e sanzioni: |
1. Una sentenza o una decisione di libertà condizionale che contengano una o più delle misure condizionali o degli obblighi o delle istruzioni in appresso può essere trasmessa ad un altro Stato membro, in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, ai fini del riconoscimento e della sorveglianza di tali misure o di tali obblighi o istruzioni. Dal certificato cui si riferisce l'articolo 6 possono risultare, a fini di sorveglianza, una o più delle misure condizionali o degli obblighi o delle istruzioni contenuti in una sentenza: |
Motivazione | |
Chiarimento necessario nel caso in cui lo Stato di emissione non intenda chiedere la sorveglianza di tutte le misure contenute nella sentenza. | |
Emendamento 16 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | |
a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione; |
a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o del luogo di lavoro o di formazione all'autorità competente dello Stato di esecuzione; |
Emendamento 17 Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | |
b) divieto di lasciare o frequentare senza permesso determinati luoghi dello Stato di emissione o di esecuzione e altre disposizioni riguardanti il modo di vita, la residenza, la formazione, l'attività professionale o il tempo libero; |
b) divieto di frequentare senza permesso determinati luoghi dello Stato di emissione o di esecuzione e altre disposizioni riguardanti il modo di vita, la residenza, la formazione, l'attività professionale o il tempo libero; |
Emendamento 18 Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) | |
e) obbligo di risarcire i danni causati dal reato; |
e) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di informare l'autorità competente dello Stato di esecuzione in merito all'assolvimento di questo obbligo; |
Emendamento 19 Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Ai fini della presente decisione quadro, la persona citata in giudizio deve essere ascoltata prima della trasmissione della sentenza o della decisione di libertà condizionale. |
Motivazione | |
Il trasferimento della persona condannata non deve essere subordinato al suo consenso. La presente decisione quadro deve conferire solo un diritto di audizione della persona condannata che, com'è evidente, configura un diritto legale e non un diritto fondamentale. La decisione di trasferimento sarà esaminata da un giudice, alla luce delle finalità della presente decisione quadro. | |
Emendamento 20 Articolo 5, paragrafo 3 | |
3. Fatte salve le misure e sanzioni di cui al paragrafo 1, il certificato di cui all'articolo 6 comprende esclusivamente le misure o sanzioni comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità del paragrafo 2. |
3. Fatte salve le misure e sanzioni di cui al paragrafo 1, il certificato di cui all'articolo 6 comprende esclusivamente le misure condizionali o gli obblighi o le istruzioni comunicati dallo Stato di esecuzione in conformità del paragrafo 2. |
Emendamento 21 Articolo 6, paragrafo 1 | |
1. La sentenza o una sua copia autenticata, corredata di un certificato, il cui modello standard figura nell'allegato I, è trasmessa dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le suddette autorità giudiziarie competenti. |
1. Il certificato, il cui modello figura nell'allegato I, unitamente alla sentenza o a una sua copia autenticata ed eventualmente la decisione di libertà condizionale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le suddette autorità giudiziarie competenti. |
Motivazione | |
Si mantiene in questo caso l'espressione "autorità giudiziaria" trattandosi della trasmissione della "sentenza" (sempre pronunciata da un giudice) e della "decisione di libertà condizionale" (che può essere pronunciata o meno da un giudice). Visto che non vi è una definizione "organica" di "autorità giudiziaria competente", occorre adottare una definizione "funzionale" e, quindi, riconoscere che l'autorità giudiziaria competente può essere il giudice, il pubblico ministero o l'amministrazione che esercita funzioni di autorità giudiziaria competente. | |
Emendamento 22 Articolo 6, paragrafo 3 | |
3. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta. |
3. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato e, se del caso, la decisione di libertà condizionale a un solo Stato di esecuzione per volta. |
Emendamento 23 Articolo 6, paragrafo 5 | |
5. Qualora un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato non sia competente a riconoscerla, essa trasmette d'ufficio la sentenza corredata del certificato all'autorità giudiziaria competente. Detta autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione di tale trasmissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta. |
5. Qualora un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato e, se del caso, della decisione di libertà condizionale, non sia competente a riconoscerla, essa trasmette d'ufficio la sentenza corredata del certificato all'autorità giudiziaria competente. Detta autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione di tale trasmissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta. |
Emendamento 24 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza trasmessa secondo la procedura stabilita all'articolo 6 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza previsti dall'articolo 9. |
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza trasmessa secondo la procedura stabilita all'articolo 6 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure condizionali nonché degli obblighi e delle istruzioni che costituiscono la sanzione sostitutiva, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza previsti dall'articolo 9. |
Motivazione | |
Si mantiene in questo caso l'espressione "autorità giudiziaria" in quanto queste "comunicazioni" devono avvenire tra "autorità giudiziarie" degli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, ogni Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio in merito alle "autorità" che, in forza della legislazione interna, sono competenti per la sorveglianza e l'esecuzione delle pene (che, ripetiamolo, possono non essere autorità giudiziarie). Com'è evidente, l'opportunità di questa espressione nel testo della decisione quadro deve essere valutata caso per caso (cfr. motivazione degli emendamenti agli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1). | |
Emendamento 25 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. Se la durata o la natura delle misure condizionali o delle sanzioni sostitutive sono incompatibili con le norme giuridiche dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di quest'ultimo può adattarle alle misure condizionali e alle sanzioni sostitutive previste dalla propria legislazione per reati dello stesso tipo. La misura condizionale o sanzione sostitutiva adattata corrisponde, il più possibile, alla misura condizionale o sanzione sostitutiva irrogata nello Stato di emissione. |
2. Se la durata delle misure condizionali o delle sanzioni sostitutive sono incompatibili con le norme giuridiche dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di quest'ultimo può adattarle alle misure condizionali nonché agli obblighi e alle istruzioni che costituiscono le sanzioni sostitutive esistenti nella propria legislazione per reati analoghi. La misura condizionale o sanzione sostitutiva adattata corrisponde, il più possibile, alla misura condizionale o sanzione sostitutiva irrogata nello Stato di emissione. |
Motivazione | |
L'incompatibilità delle misure o delle sanzioni può essere valutata solo per quanto riguarda la loro durata e non per quanto riguarda la loro natura. Solo questo è opportuno in virtù della legittimità penale. Solo così si giustifica l'articolo 7, paragrafo 3. In pratica, sarebbe molto difficile valutare la severità delle misure o sanzioni adattate, di natura diversa. | |
Emendamento 26 Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. In caso di adattamento di misure condizionali o di sanzioni sostitutive ai sensi del paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione notifica senza indugio detta decisione all'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione. Dopo la notifica, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione può decidere di ritirare il certificato e la sentenza nonché, se del caso, la decisione di libertà condizionale. In tali circostanze, deve essere garantito il diritto di audizione alla persona condannata. |
Motivazione | |
Così come nell'adozione della decisione di trasferimento viene riconosciuto il diritto di audizione alla persona condannata, deve essere assicurato un uguale diritto anche nell'ipotesi contraria (di revoca di tale decisione). | |
Emendamento 27 Articolo 9, paragrafo 1, alinea | |
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi: |
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di libertà condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi: |
Emendamento 28 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) | |
a) il certificato di cui all'articolo 6 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza e non è stato completato o corretto entro un termine accettabile fissato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione; |
a) il certificato di cui all'articolo 6 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di libertà condizionale e non è stato completato o corretto entro un termine accettabile fissato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione; |
Emendamento 29 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) | |
b) i criteri di cui all'articolo 5 non sono soddisfatti; |
b) i criteri di cui all'articolo 5 non sono soddisfatti, compreso, ma non a titolo esaustivo, l'obbligo di residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione; |
Motivazione | |
Lo Stato di esecuzione deve essere lo Stato "in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente" e quindi la residenza dovrà essere anche un "criterio" di cui lo Stato "richiesto" deve tener conto per rifiutare il riconoscimento e la trasmissione di responsabilità ai fini della sorveglianza. | |
Emendamento 30 Articolo 9, paragrafo 1, lettera e) | |
e) l'azione penale o l'esecuzione della pena è già caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto che rientra nella competenza dello Stato di esecuzione in conformità della sua legislazione interna; |
e) la pena è già caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; |
Motivazione | |
a) Si elimina il riferimento alla prescrizione dell'azione penale in quanto, in realtà, non è di azione penale che si tratta, ma di pene già applicate. b) A rigore, si deve parlare di "estinzione della pena" e non di prescrizione dell'azione penale. In realtà, se si esegue una pena, essa non si prescrive (o, meglio, la sua esecuzione non cade in prescrizione) se nel frattempo si raggiunge il termine di estinzione della pena. | |
Emendamento 31 Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) | |
i) la sentenza comprende una misura medico terapeutica che, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2 non può essere sorvegliata dallo Stato di esecuzione in base al sistema giuridico o sanitario di detto Stato; o |
i) la sentenza o, se del caso, la decisione di libertà condizionale, comprende una misura medico terapeutica la cui sorveglianza, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2 non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al sistema sanitario di detto Stato; o |
Motivazione | |
Non è opportuno invocare il sistema giuridico come motivo di non esecuzione: ai sensi dell'articolo 11, "La sorveglianza... è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione". Il senso dell'articolo 11 deve quindi essere che (pena la perdita degli effetti pratici perseguiti con l'adozione di questa decisione quadro – eseguire effettivamente questo tipo di sentenze al fine di raggiungere gli obiettivi segnalati) lo Stato di esecuzione, che è obbligato e si impegna a sorvegliare le misure e le sanzioni previste all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, deve adottare una normativa interna per garantire tale sorveglianza qualora non ne disponga. | |
Emendamento 32 Articolo 9, paragrafo 1, lettera j) | |
j) nel caso di cui all'articolo 13, paragrafo 1 non è possibile giungere ad un accordo sull'adattamento delle misure condizionali o delle sanzioni sostitutive. |
soppresso |
Motivazione | |
La soppressione di questa lettera si affianca alla soppressione dell'articolo 13, il quale comporterebbe un eccesso di consultazione che renderebbe alquanto problematica l'efficacia della decisione quadro. | |
Emendamento 33 Articolo 9, paragrafo 1, lettera j bis) (nuova) | |
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j bis) il certificato o la sentenza comprendono misure non elencate né accettate ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 della presente decisione quadro. |
Emendamento 34 Articolo 9, paragrafo 2 | |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive, consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie. |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h) e i), l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la sentenza o, se del caso, la decisione di libertà condizionale, e assumere la sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive, consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie. |
Emendamento 35 Articolo 10, paragrafo 1 | |
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione decide entro un termine di 10 giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato, sul riconoscimento della sentenza e sul trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive. Essa informa di tale decisione, senza indugio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Il rifiuto del riconoscimento e il rifiuto del trasferimento della sorveglianza devono essere motivati. |
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione decide entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato, sul riconoscimento della sentenza e sul trasferimento della sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive. Essa informa di tale decisione, senza indugio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Il rifiuto del riconoscimento e il rifiuto del trasferimento della sorveglianza devono essere motivati. |
Motivazione | |
Trattasi di un termine ragionevole. | |
Emendamento 36 Articolo 10, paragrafo 2 | |
2. Se, in casi specifici, per l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, tale autorità informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva. |
2. Se, in casi eccezionali, per l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, tale autorità informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva. |
Motivazione | |
In linea con l'articolo 10 della decisione quadro relativa all'"applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze in materia penale che impongano pene o altre misure condizionali ai fini dell'esecuzione di tali sentenze nell'Unione europea". L'ampliamento del termine a 30 giorni significa tener presente il fatto che tali casi saranno sempre eccezionali. | |
Emendamento 37 Articolo 11 | |
La sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. |
La sorveglianza delle misure condizionali, degli obblighi e delle istruzioni che costituiscono le sanzioni sostitutive è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. |
Emendamento 38 Articolo 12, paragrafo 1 | |
1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con la sospensione condizionale della pena, la sanzione sostitutiva o la condanna condizionale, quali la modifica a posteriori delle misure condizionali, la revoca della sospensione della pena, la determinazione della pena in caso di condanna condizionale, o il condono della pena. Alle decisioni di cui sopra e a tutti gli ulteriori effetti della sentenza si applica la legislazione dello Stato di esecuzione. |
1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione è competente ad adottare tutte le ulteriori decisioni connesse con la sospensione condizionale della pena, la sanzione sostitutiva o la condanna condizionale ovvero la libertà condizionale, quali la modifica a posteriori delle misure condizionali, la revoca della sospensione della pena, la determinazione della pena in caso di condanna condizionale o la sua revoca, o l'estinzione della pena. Alle decisioni di cui sopra e a tutti gli ulteriori effetti della sentenza si applica la legislazione dello Stato di esecuzione. |
Motivazione | |
a) In questo articolo si deve far riferimento solo all'"autorità competente": viste le "ulteriori decisioni" di cui trattasi, esse possono in alcuni Stati membri non essere decise dalle "autorità giudiziarie" (ad esempio, per quanto riguarda la modifica di misure condizionali); b) per fissare una pena nel caso di una condanna condizionale, occorre prima revocare la condanna condizionale; c) si deve preferire l'"estinzione" al "condono" per ragioni di uniformità linguistica [cfr. articolo 14, paragrafo 1, lettera d]. | |
Emendamento 39 Articolo 12, paragrafo 2 | |
2. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione può riservarsi la competenza per tutte le ulteriori decisioni relative alle condanne condizionali. In tal caso, a tutti gli ulteriori effetti della sentenza si applica la legislazione dello Stato di emissione. |
2. L'autorità competente dello Stato di emissione può riservarsi la competenza per tutte le ulteriori decisioni relative alle condanne condizionali. In tal caso, a tutte le decisioni di cui sopra e a tutti gli ulteriori effetti della sentenza si applica la legislazione dello Stato di emissione. |
Motivazione | |
Lo Stato, di emissione o di esecuzione, che applica il diritto, applica il proprio diritto. | |
Emendamento 40 Articolo 12, paragrafo 3 | |
3. In sede di attuazione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro ha la facoltà di indicare che in qualità di Stato di esecuzione può, in singoli casi, rifiutare di assumere la competenza di cui al paragrafo 1. In detti casi, si procede alla decisione e all'informazione secondo la procedura di cui all'articolo 10. L'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 rimane impregiudicato. |
3. In sede di adozione della presente decisione quadro o, in seguito, all'atto della trasposizione e mediante dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, ciascuno Stato membro ha la facoltà di indicare che in qualità di Stato di esecuzione, nelle categorie dei casi che dovrà specificare, rifiuta di assumere la competenza di cui al paragrafo 1. In detti casi, si procede alla decisione motivata e all'informazione secondo la procedura di cui all'articolo 10. L'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 rimane impregiudicato. La dichiarazione di uno Stato membro può essere ritirata in qualsiasi momento. Le dichiarazioni o il ritiro delle dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Il principio è quello dell'eccezionalità del rifiuto. Altrimenti, la decisione quadro perde efficacia, e quindi senso. | |
Emendamento 41 Articolo 13 | |
Articolo 13 |
soppresso |
Consultazione tra le autorità giudiziarie competenti |
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1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, qualora intenda effettuare un adattamento ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, consulta preliminarmente l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione riguardo alle misure condizionali o alla sanzione sostitutiva adattate. |
|
2. Al momento della trasmissione della sentenza e del certificato a norma dell'articolo 6, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione può rinunciare alla consultazione di cui al paragrafo 1. In tal caso, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione è informata a posteriori dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di tutti gli adattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3. |
|
Motivazione | |
L'articolo 13 viene soppresso per evitare un eccesso di consultazione che renderebbe problematica l'efficacia della decisione quadro. Si rilevi per contro che, ai sensi del nuovo paragrafo 3 bis, aggiunto all'articolo 7, il certificato può essere ritirato dallo Stato di emissione se l'adattamento cui si riferisce questo articolo non è accettabile. | |
Emendamento 42 Articolo 14, titolo | |
Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di esecuzione per tutte le ulteriori decisioni |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 43 Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) | |
a) la modifica delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva; |
a) le sanzioni sostitutive e la modifica delle misure condizionali; |
Emendamento 44 Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) | |
b) la revoca della sospensione della pena; |
b) la revoca della sospensione condizionale della pena e della condanna condizionale; |
Emendamento 45 Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) | |
c) la determinazione della pena in caso di condanna condizionale; |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 46 Articolo 14, paragrafo 1, lettera d) | |
d) l'estinzione delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva. |
d) l'estinzione delle sospensioni condizionali della pena, delle condanne condizionali o delle sanzioni sostitutive. |
Emendamento 47 Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
1 bis. In caso di revoca delle sospensioni condizionali della pena, delle condanne condizionali o delle sanzioni sostitutive, lo Stato di esecuzione è responsabile dell'esecuzione della pena detentiva pronunciata dalla sentenza, eccettuati i casi previsti all'articolo 12, paragrafi 2 e 3. |
Emendamento 48 Articolo 14, paragrafo 2 | |
2. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, può comportare la revoca della sospensione della pena o una modifica delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva. |
2. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, può comportare la revoca della sospensione della pena o della condanna condizionale o una modifica delle misure condizionali o degli obblighi o delle istruzioni che costituiscono la sanzione sostitutiva. |
Emendamento 49 Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
2 bis. Prima della decisione sulla determinazione della pena in caso di condanna condizionale o sulla revoca della sospensione condizionale, la persona condannata deve essere sottoposta ad audizione da parte delle autorità giudiziarie, in modo da garantire l'effettività del principio fondamentale del contraddittorio. |
Motivazione | |
Deve esistere un parallelismo tra questa situazione e la situazione prevista all'articolo 15, paragrafo 2. Il principio del contraddittorio è un principio irrinunciabile del processo penale in questi casi. | |
Emendamento 50 Articolo 15, titolo | |
Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di emissione per tutte le ulteriori decisioni |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 51 Articolo 15, paragrafo 1, alinea | |
1. Qualora l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione sia competente per tutte le ulteriori decisioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione la informa senza indugio: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 52 Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) | |
a) di qualsiasi violazione di una misura condizionale o di una sanzione sostitutiva; e |
a) della violazione di una misura condizionale o degli obblighi e istruzioni che costituiscono la sanzione sostitutiva; e |
Emendamento 53 Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i) | |
i) atto a comportare una modifica delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva, o |
i) atto a comportare una modifica delle misure condizionali o degli obblighi o delle istruzioni che costituiscono la sanzione sostitutiva, o |
Emendamento 54 Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii) | |
ii) da tenere in conto in sede di determinazione della pena in caso di condanna condizionale, o |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 55 Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iii) | |
iii) atto a causare la revoca della sospensione condizionale. |
iii) atto a causare la revoca della sospensione condizionale e della condanna condizionale. |
Emendamento 56 Articolo 15, paragrafo 3 | |
3. Prima della decisione sulla determinazione della pena in caso di condanna condizionale o sulla revoca della sospensione condizionale, la persona condannata deve essere sottoposta ad audizione giudiziaria. Questa esigenza può essere eventualmente soddisfatta secondo la procedura di cui all'articolo 10 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea1. |
3. Prima della decisione sulla determinazione della pena in caso di condanna condizionale o sulla revoca della sospensione condizionale, la persona condannata deve essere sottoposta ad audizione da parte delle autorità giudiziarie, in modo da garantire l'effettività del principio fondamentale del contraddittorio. |
--------------- 1 GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3. |
|
Emendamento 57 Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) | |
a) la modifica delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva; |
a) la modifica delle misure condizionali o degli obblighi o delle istruzioni che costituiscono la sanzione sostitutiva; |
Emendamento 58 Articolo 15, paragrafo 4, lettera b) | |
b) la revoca della sospensione condizionale; |
b) la revoca della sospensione condizionale e della condanna condizionale; |
Emendamento 59 Articolo 15, paragrafo 4, lettera c) | |
c) la determinazione della pena in caso di condanna condizionale; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 60 Articolo 15, paragrafo 4, lettera d) | |
d) l'estinzione delle misure condizionali o della sanzione sostitutiva. |
d) l'estinzione della sospensione condizionale della pena, della condanna condizionale o della sanzione sostitutiva. |
Emendamento 61 Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
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4 bis. Qualsiasi modifica di una misura condizionale ovvero degli obblighi o delle istruzioni che costituiscono la sanzione alternativa da parte dell'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione deve essere effettuata tenendo debitamente conto dell'articolo 5. In caso di modifica, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ricorrere alla possibilità di adottare una nuova decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i). |
Emendamento 62 Articolo 15, paragrafo 5, alinea | |
5. In caso di determinazione della pena o di revoca della sospensione condizionale, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione comunica nel contempo all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione se intende eventualmente trasmettere allo Stato di esecuzione: |
5. In caso di determinazione della pena o di revoca della sospensione condizionale, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione comunica nel contempo all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione la cessazione della necessità di sorveglianza delle misure condizionali: |
Emendamento 63 Articolo 15, paragrafo 5, lettera a) | |
a) una sentenza e un certificato ai sensi della decisione quadro 2007/.../GAI* del Consiglio ai fini dell'assunzione dell'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale; o |
soppresso |
----------------------- * GU: si prega di inserire il numero della decisione quadro di cui al considerando 3. |
|
Emendamento 64 Articolo 15, paragrafo 5, lettera b) | |
b) un mandato d'arresto europeo ai fini della consegna della persona condannata conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri1. |
soppresso |
-------------------- 1 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. |
|
Emendamento 65 Articolo 15, paragrafo 6 | |
6. Qualora l'obbligo di eseguire misure condizionali o sanzioni sostitutive sia estinto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alle misure disposte non appena ne sia informata dall'autorità competente dello Stato di emissione. |
6. Non appena ne sia informata dall'autorità competente dello Stato membro ai sensi del paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alla sorveglianza e all'esecuzione delle misure condizionali. |
Emendamento 66 Articolo 16, titolo | |
Amnistia e grazia |
Amnistia, grazia e revisione della sentenza |
Emendamento 67 Articolo 16, comma unico bis (nuovo) | |
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Solo lo Stato di emissione può decidere in merito alle richieste di revisione della sentenza delle sospensioni condizionali della pena, delle condanne condizionali e delle sanzioni sostitutive la cui sorveglianza ed esecuzione sono contemplate dalla presente decisione quadro. |
Emendamento 68 Articolo 17 | |
Qualora la persona condannata lasci il territorio dello Stato di esecuzione e stabilisca la sua residenza legale e abituale in un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce all'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure condizionali e delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con l'esecuzione della sentenza. |
Qualora la persona condannata lasci il territorio dello Stato di esecuzione o non abbia più la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce all'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure condizionali, degli obblighi o delle istruzioni che costituiscono le sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con l'esecuzione della sentenza o, se del caso, con la decisione di libertà condizionale. |
Motivazione | |
Lo Stato di esecuzione non può più esercitare la sorveglianza su una persona condannata, e quindi ne consegue il trasferimento della competenza in materia di sorveglianza allo Stato di emissione. Tale trasferimento deve essere inteso come "obbligo" e non come "facoltà". | |
Emendamento 69 Articolo 17, comma unico bis (nuovo) | |
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Il trasferimento di competenza di cui al comma precedente deve altresì essere effettuato qualora lo Stato di emissione lo chieda all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nella misura in cui siano in corso nuovi procedimenti penali contro la persona nello Stato di emissione. |
Traduzione esterna
- [1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
1. Da tempo, ormai, l'Unione europea ha smesso di essere semplicemente uno spazio economico comune e ha iniziato a adottare valori condivisi. Sta compiendo passi in avanti verso l'obiettivo di istituire una comunità politica che persegua l'ideale illuminista della dignità sublime dell'uomo e sta gradualmente introducendo la condivisione del potere politico tra i suoi Stati membri, la cooperazione tra le istituzioni e un sistema giuridico cosmopolita e al servizio dell'individuo.
L'aspetto realmente affascinante che caratterizza l'Unione europea è questo viaggio verso l'individuo e verso un sistema giuridico valido per tutti i popoli e tutte le generazioni.
Nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la libera circolazione delle persone si unisce alla circolazione delle decisioni giudiziarie, attraverso il riconoscimento reciproco e la cooperazione di polizia e giudiziaria. Le varie branche del diritto (compreso il diritto penale) sono sempre più libere dalla "feudalizzazione" all'interno dei singoli Stati membri, al fine di garantire l'ideale comune della giustizia per tutti. L'Unione europea è l'esempio straordinario di un'organizzazione politica che ha imparato a far convergere gli interessi specifici di ciascuno Stato membro e gli obiettivi morali di un sistema giuridico allo stato embrionale.
Il diritto penale fa anch'esso parte di questo passaggio graduale alla cooperazione reciproca tra Stati membri. L'obiettivo della decisione quadro in questione è agevolare il reinserimento nella società delle persone che hanno subito condanne, fornire migliore protezione alle vittime e alla società nel suo complesso e facilitare l'applicazione di sentenze sospese, di pene alternative e di sentenze condizionali adeguate nel caso in cui gli autori dei reati non siano residenti nello Stato in cui hanno subito la condanna. Il valore di tale iniziativa è legato, innanzi tutto, al fatto di incoraggiare le autorità giudiziarie degli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalla privazione della libertà nelle rispettive leggi penali. Chiaramente, se l'agenda politica non offre le condizioni necessarie alla definizione di sanzioni alternative, i giudici tendono a non applicarle. La facilitazione di sanzioni alternative serve a promuovere atteggiamenti umanitari nei confronti del diritto penale e rafforza quindi il diritto europeo nel suo complesso. Mette in discussione il falso ragionamento che contrappone il diritto di una persona condannata al reinserimento sociale all'interesse della società a reintegrarla. La verità è che in questo caso non vi è alcuna contrapposizione. Lo status di una persona che ha subito una condanna è una sorta di barometro, che consente di valutare il grado di civiltà e il calibro del sistema giudiziario di qualunque comunità politica. Promuovere l'applicazione di misure sospensive in alternativa alle pene detentive è un obiettivo da raggiungere con urgenza nel settore del diritto penale dell'UE. La politica europea deve impegnarsi per creare un collegamento tra diritto penale e cultura dei diritti in tutte le sue dimensioni: circa la definizione e l'esecuzione delle sentenze e il rapporto tra persone condannate e la società nel suo complesso.
2. Talora, l'effettività del riconoscimento reciproco è limitata dal fatto che le leggi degli Stati membri in materia penale sono ancora in una fase arretrata di armonizzazione. Un esempio in questo senso giunge dalla decisione quadro oggetto di valutazione. La procedura di cooperazione per la supervisione e l'applicazione di sanzioni alternative sarebbe molto più semplice ed efficiente (oltre che molto meno problematica) se gli Stati membri adottassero le stesse tipologie di sentenze oppure avessero strutture giudiziarie analoghe, o anche leggi penali sostanziali e procedurali con un maggior grado di equivalenza [cfr. il problema di adattare "misure diverse" oppure "l'instabilità delle giurisdizioni" quando una sentenza sospesa viene revocata, o viene comminata una sentenza in caso di sentenza condizionale].
L'esigenza di armonizzare progressivamente le normative penali sostanziali degli Stati membri è una condizione preliminare per il completamento dello spazio europeo di libertà. sicurezza e giustizia. Inoltre, è possibile sostenere l'esigenza di una maggiore armonizzazione tra le normative penali degli Stati membri sulla base dei valori comuni sanciti all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea: dopo tutto, tali valori si ritrovano in gran parte nelle leggi che puniscono i comportamenti criminali.
3. Nel frattempo, le norme procedurali definite dalla decisione quadro dovranno essere organizzate sulla base della situazione attuale. Pertanto si è deciso che per motivi di legalità, chiarezza e certezza giuridica, la ripartizione dei poteri e delle responsabilità tra Stato di emissione e Stato di esecuzione sarà disciplinata dalla norma che lo Stato che esercita un determinato potere, o una responsabilità, applica alle proprie leggi (cfr. articolo 12, paragrafo 2).
Insieme a tale formula, si è deciso di sancire il principio dell'audizione dell'imputato in quanto principio da applicare a cause che comportano la revoca di una sentenza sospesa o la comminazione di una sentenza condizione [(cfr. articolo 14, paragrafo 2 lettera a) (nuovo)]. Analogamente, è stato ritenuto utile il riferimento alle costituzioni degli Stati membri, unitamente a un riferimento ai valori del trattato (cfr. articolo 3). I diritti fondamentali definiscono uno standard sulla base del quale i cataloghi dei diritti fondamentali dell'UE e degli Stati membri devono essere considerati cataloghi aperti, che si integrano vicendevolmente.
A tale proposito, si è cercato anche un contributo alla questione del consenso nell'avvio del trasferimento di responsabilità circa la supervisione e l'esecuzione (cfr. articolo 5, paragrafo 1 lettera a)). L'opzione del trasferimento non è un diritto fondamentale della persona condannata [proprio perché tale persona ha già lo status di "condannata" e il chiarimento dei tempi e del ruolo costituisce anch'esso una questione di legittimità giudiziaria]. Pertanto il trasferimento non è soggetto a consenso. Quello che dovrebbe emergere, in questo caso, è una considerazione fondamentale in materia giudiziaria ai fini della decisione quadro e della concessione alla persona condannata del diritto di essere ascoltata, dato che l'udienza svolge un ruolo fondamentale in tale valutazione.
Inoltre, è nell'interesse di tale efficacia che si propone l'inclusione di una norma sulla natura eccezionale del diniego da parte dello Stato di esecuzione (cfr. articolo 12, paragrafo 3).
È stata inoltre presa la decisione di includere una definizione di "residenza legale e ordinaria" che corrisponda alla definizione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea [cfr. articolo 2, paragrafo g bis (nuovo)].
Come già ricordato, il parere apporta un chiarimento completo in merito alla definizione/distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione. La chiarezza è alla base della certezza giuridica e della legalità, che costituiscono elementi essenziali per il diritto penale. Per questo motivo, l'adattamento delle misure da parte dello Stato di esecuzione relativamente alla loro natura (cfr. articolo 7, paragrafo2) è stato respinto. Solo l'adattamento relativo alla durata e alla forma dell'esecuzione è compatibile con la tipizzazione prescritta dal principio di stretta legalità del diritto penale.
4. Infine, occorre puntualizzare che l'iniziativa franco-tedesca concernente la presente decisione quadro trasmette un segnale molto positivo all'interno dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Mostra che la dimensione europea viene ora interpretata alla luce dell'idea dell'integrazione politica e giuridica dell'UE e mette in luce come l'umanizzazione del diritto penale costituisca un elemento pervasivo dell'ordinamento giuridico europeo: un sistema giuridico basato sul valore imprescindibile dell'umanità, in cui ogni individuo, anche chi abbia subito condanne, viene considerato come un fine in sé, un essere unico e irripetibile.
PROCEDURA
Titolo |
Riconoscimento e sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali |
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Riferimenti |
06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS) |
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Consultazione del PE |
11.5.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 24.5.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Maria da Assunção Esteves 21.5.2007 |
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Esame in commissione |
5.6.2007 |
27.6.2007 |
11.9.2007 |
3.10.2007 |
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Approvazione |
3.10.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 1 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Eva-Britt Svensson |
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Deposito |
5.10.2007 |
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