RACCOMANDAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Slovenia a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare
8.10.2007 - (9453/2007 – C6‑0180/2007 – 2006/0260(AVC)) - ***
Commissione giuridica
Relatore: Giuseppe Gargani
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Slovenia a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare
(9453/2007 – C6‑0180/2007 – 2006/0260(AVC))
(Procedura del parere conforme)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (9453/2007),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con gli articoli 61, lettera c), 67 e 300, paragrafo 2, primo comma del Trattato CE (C6‑0180/2007),
– visto l'articolo 75, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione giuridica (A6‑0369/2007),
1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
MOTIVAZIONE
La proposta riguarda una decisione del Consiglio il cui scopo è quello di autorizzare la Slovenia, il solo nuovo Stato membro che è parte contraente della Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (la Convenzione), a ratificare il Protocollo del 2004 emendante questa Convenzione (il Protocollo).
La ratifica o l'accesso al Protocollo rientra nella competenza sia degli Stati membri che della Comunità. La Comunità ha una giurisdizione esclusiva circa la possibilità di emendare l'Articolo 13 della Convenzione laddove un simile emendamento interessi le disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio (CE) No 44/2001 del 22 dicembre del 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Gli Stati membri mantengono la loro giurisdizione sulle materie coperte dal Protocollo ma che non riguardano il diritto comunitario
Con due Decisioni, 2003/8827CE del 27 novembre 2003 e 2004/294/CE dell'8 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato quegli Stati membri che sono parte contraente della Convenzione a firmare e ratificare il Protocollo o ad accedere a quest'ultimo. L'Austria, l'Irlanda e d il Lussemburgo non prendono parte alla Convenzione e non firmeranno il Protocollo.
La Slovenia ha firmato il Protocollo della Convenzione il 12 febbraio 2004. Dal momento che la Decisione 2004/294CE era stata indirizzata soltanto a certi Stati membri, la Slovenia al momento del suo accesso all'Unione europea il 1° maggio non poteva essere considerata uno dei destinatari di quest'ultima in virtù dell'Articolo 53 dell'Atto di accesso del 2003. La Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania e la Slovacchia non sono parte contraente della Convenzione di Parigi ma lo sono della Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per danni nucleari del 21 maggio 1963. Cipro e Malta non fanno parte di nessuna Convenzione internazionale sulla responsabilità civile in campo nucleare.
Alla luce di quanto sopra, il solo scopo della proposta di decisione è quello di mettere la Slovenia sullo stesso piano degli altri Stati cui la Decisione 2004/294/CE è indirizzata. La Danimarca non prenderà parte all'adozione della proposta di decisione e non sarà vincolata o soggetta alla sua applicazione. Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal Regolamento del Consiglio (CE) No 44/2001 e partecipano pertanto all'adozione della proposta di decisione.
PROCEDURA
Titolo |
Ratifica da parte della Slovenia del Protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel settore dell’energia nucleare |
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Riferimenti |
09453/2007 - C6-0180/2007 - COM(2006)0793 - 2006/0260(AVC) |
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Richiesta del parere conforme del PE |
14.6.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 21.6.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 21.6.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 17.7.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Giuseppe Gargani 25.6.2007 |
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Esame in commissione |
10.9.2007 |
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Approvazione |
4.10.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Lily Jacobs, Genowefa Grabowska, Michael Cashman, Iles Braghetto |
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