RELAZIONE su un consenso europeo in materia di aiuto umanitario

18.10.2007 - (2007/2139(INI))

Commissione per lo sviluppo
Relatore: Thierry Cornillet

Procedura : 2007/2139(INI)
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A6-0372/2007
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A6-0372/2007
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un consenso europeo in materia di aiuto umanitario

(2007/2139(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Verso un consenso europeo sull'aiuto umanitario" (COM(2007)0317)[1],

–   visto il Documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Relazione sui risultati della consultazione per un consenso sulla politica di aiuto umanitario europea" (SEC(2007)0782),

–   visto il Documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Relazione sulle risposte a crisi – RDC, Pakistan, Libano e Birmania/Myanmar" (SEC(2007)0781),

–   visto il trattato CE e, in particolare, il suo articolo 179,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 21 e 22 giugno 2007 che stabiliscono il mandato della Conferenza intergovernativa,

–   visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario[2],

–   vista la Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio del 23 ottobre 2001 che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[3],

–   vista la Valutazione del 2006 della Direzione generale per l'aiuto umanitario (DG ECHO) della Commissione europea per il periodo 2000-2005,

–   vista la Valutazione inter pares delle politiche e programmi di cooperazione allo sviluppo della Comunità europea (2007) realizzata dal Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAD),

–   vista la relazione di Michel Barnier intitolata "Per una forza europea di protezione civile: EuropeAid", pubblicata nel maggio 2006,

–   visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario, del 23 dicembre 2005 (IHL)[4],

–   vista la Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo"[5],

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo"[6] , che chiede un rafforzamento e un'integrazione generalizzati delle relazioni UE-ONU, attraverso un dialogo politico sistematico, una maggiore cooperazione nel settore, una migliore gestione e prevenzione delle crisi e un partenariato strategico tra la Commissione e determinati organismi dell'ONU,

–   vista la Dichiarazione universale sui diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,

–   visti le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro Protocolli addizionali del 1977,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il suo protocollo opzionale in merito al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989,

–   vista la Convenzione sull'aiuto alimentare firmata a Londra il 13 aprile 1999, che istituisce un impegno dell'UE inteso a rispondere alle situazioni di emergenza alimentare e ad altri bisogni alimentari dei paesi in via di sviluppo[7],

–   visti i principi e le buone pratiche nella donazione umanitaria, del 17 giugno 2003,

–   visto il Codice di condotta per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per le ONG nei programmi di risposta alle catastrofi, del 1994,

–   visti la Carta umanitaria e gli standard minimi nella risposta ai disastri del progetto Sphere, modificata nel 2004,

–   visti i "Principi di partenariato" della Piattaforma umanitaria globale del 12 luglio 2007[8],

–   visti gli orientamenti sull'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili per sostenere le attività umanitarie delle Nazioni Unite in risposta alle calamità naturali (Orientamenti di Oslo), rivisti il 27 novembre 2006,

–   visti gli orientamenti sull'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili per sostenere le attività umanitarie delle Nazioni Unite nelle situazioni di emergenza complesse (Orientamenti MCDA) del marzo 2003,

–   visto il quadro di azione di Hyogo, approvato durante la Conferenza Mondiale dell'ONU sulla riduzione delle calamità, tenutasi a Kobe (Hyogo, Giappone) il 18-22 gennaio 2005,

–   vista la relazione del dicembre 2001 intitolata "La responsabilità di proteggere" della Commissione internazionale sull'intervento e la sovranità di Stato,

–   vista la relazione del 1° dicembre 2004 intitolata "Un mondo più sicuro: la nostra responsabilità collettiva" del Gruppo di lavoro di alto livello sulle minacce, le sfide e i cambiamenti,

–   vista la relazione del 21 marzo 2005 intitolata "Per una maggiore libertà: verso lo sviluppo, la sicurezza e i diritti dell'uomo per tutti" del Segretario generale dell'ONU,

–   vista la risoluzione 60/1 del 24 ottobre 2005 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che conferma la responsabilità di ogni Stato di proteggere le proprie popolazioni contro il genocidio, i crimini di guerra, la pulizia etnica e i crimini contro l'umanità nonché la responsabilità della Comunità internazionale di aiutare a proteggere, come pure l'impegno della Comunità internazionale a discutere e definire la nozione di sicurezza umana,

–   visto il Comunicato e Quadro d'azione del Forum di Friburgo, Svizzera, del 15-16 giugno 2000,

–   visto lo Studio sulla risposta umanitaria, pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari nell'agosto 2005,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla distribuzione dell'aiuto umanitario a paesi terzi,

–   vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo - Valutazione"[9],

–   vista la sua risoluzione del 16 maggio 2002 sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie"[10],

–   vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2003 sulla Relazione annuale della Commissione concernente l'aiuto umanitario nel 2000[11],

–   vista la sua risoluzione del 5 settembre 2000 sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Valutazione e prospettive future degli interventi comunitari della Comunità (Articolo 20 del regolamento CE n. 1257/96)"[12],

–   vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione)[13],

–   vista la sua risoluzione del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite[14],

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per gli affari esteri (A6‑0372/2007),

IL CONSENSO EUROPEO IN MATERIA DI AIUTO UMANITARIO

1.  plaude alla suddetta Comunicazione intitolata "Verso un consenso europeo sull'aiuto umanitario" e all'iniziativa di adottare una dichiarazione comune ("il Consenso") sui principi, obiettivi e strategie dell'UE per la distribuzione dell'aiuto umanitario nei paesi terzi;

2.  insiste sul fatto che il Consenso necessita di essere più chiaro e più specifico in modo da intensificare la politica umanitaria europea e garantire che il potenziale dell'UE come donatore umanitario sia pienamente utilizzato, ed è convinto che il Consenso debba rafforzare l'impegno dell'UE di garantire la coesione tra l'aiuto umanitario, la riabilitazione e l'assistenza allo sviluppo, riconoscendo pienamente al contempo la natura distinta dei principi applicati ad ognuno di essi;

3.  ritiene che il Consenso dovrebbe chiarire quale sia il miglior modo per associare e coordinare le varie risorse della CE e degli Stati membri, tenendo presenti i loro rispettivi vantaggi comparativi;

4.  prende atto del numero crescente di vari soggetti implicati in situazioni di crisi umanitaria e ritiene che il Consenso dovrebbe apportare orientamenti e risposte ai nuovi rischi e alle sfide di attuazione e coordinamento ribadendo, al contempo, l'impegno dell'UE in materia di principi umanitari e di diritto internazionale umanitario; ricorda che l'UE costituisce il maggior donatore di aiuti umanitari del mondo; ritiene altresì che le conclusioni del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007, secondo cui l'aiuto umanitario verrà riconosciuto quale oggetto di una politica dell'UE a tutti gli effetti nel futuro trattato di riforma, costituiscano un riconoscimento di questo fatto che si riscontra con soddisfazione;

PARTE I: LA VISIONE DELL'UE DELL'AIUTO UMANITARIO

a)  Obiettivi comuni

5.  ritiene che il Consenso dovrebbe contenere una definizione dettagliata degli obiettivi dell'aiuto umanitario dell'UE, basata sul suddetto regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario nonché sui principi e le buone prassi per l'aiuto umanitario (GHD), approvati a Stoccolma il 17 giugno 2003, e che si dovrebbe accordare, tra questi obiettivi, un'attenzione particolare ai gruppi più vulnerabili, inclusi donne, bambini, disabili, anziani e minoranze etniche, tra cui anche i rifugiati in fuga dalle zone di conflitto;

6.  sottolinea che un'azione umanitaria efficace, compreso l'aiuto alimentare d'urgenza, dovrebbe essere basata sulle circostanze e sulle necessità, orientata verso i risultati e guidata dal principio per cui la preservazione dei mezzi di sussistenza salva vite; sottolinea, d'altro canto, che l'aiuto umanitario non è uno strumento di gestione delle crisi e deve essere concesso in modo trasparente unicamente in funzione di una valutazione delle necessità e a prescindere da qualsiasi considerazione politica; sottolinea in particolare che la fornitura di aiuti alimentari deve evitare in tutti i modi possibili di ripercuotersi negativamente sui mercati locali o sulla dipendenza futura e dovrebbe contribuire a una sicurezza alimentare a lungo termine; sostiene gli sforzi a livello internazionale volti a modificare la Convenzione sull'aiuto alimentare affinché sia garantito il rispetto di tali principi;

7.  sottolinea che l'obiettivo dell'aiuto umanitario deve essere l'autosviluppo e l'autoapprovvigionamento e non il fatto di rendere i paesi o le regioni che beneficiano dell'aiuto troppo dipendenti dall'aiuto o dall'assistenza esterna supplementare;

b)  Valori, principi e buone prassi comuni

8.  sottolinea che l'azione umanitaria dell'UE deve essere guidata dai principi umanitari sanciti dai principi e buone prassi per l'aiuto umanitario (GHD – Buon donatore umanitario):

-    principio di umanità, ossia lo scopo centrale di salvare vite umane e portare sollievo alle sofferenze, ovunque esse siano;

-    principio di imparzialità, ossia intraprendere azioni unicamente sulla base delle necessità, senza discriminazioni tra le popolazioni coinvolte né all'interno delle stesse;

-    principio di neutralità, ossia far sì che le azioni umanitarie non favoriscano, laddove siano condotte, nessuna delle parti di un conflitto armato o di controversie di altro genere;

-    principio di indipendenza, ossia l'autonomia degli obiettivi umanitari dagli obiettivi politici, economici, militari o di altra natura che qualsiasi soggetto possa perseguire nei territori dove sono attuate le azioni umanitarie;

ciò premesso, l'attuazione dell'azione umanitaria deve prefiggersi due priorità:

-    l'immediatezza, ossia un'enfasi maggiore sull'eliminazione di tutti i ritardi ingiustificabili nella fornitura dell'aiuto umanitario e, ove opportuno, la contestazione di eventuali ritardi);

-    l'efficacia, ossia una chiara misurabilità del rendimento verso la quale la responsabilità democratica potrebbe essere adeguatamente indirizzata;

ritiene che l'UE, tenendo presenti il suo peso politico e la sua influenza in quanto principale donatore internazionale, dovrebbe costantemente promuovere tali principi al fine di garantire l'accesso alle popolazioni colpite dalle crisi e il rispetto dello spazio umanitario;

9.  plaude all'iniziativa della Commissione di lanciare un "Buon partenariato umanitario", che rafforzi la riforma umanitaria globale riunendo i donatori, i partner esecutivi e i beneficiari in una piattaforma comune, e all'adozione da parte dell'UE nel 2005 degli orientamenti relativi alla promozione del rispetto del Diritto internazionale umanitario (DIU); auspica che l'UE svolga un ruolo di primo piano nel monitoraggio, difesa, promozione, diffusione e controllo del rispetto del DIU, anche da parte di attori non statali, al fine di preservare lo spazio umanitario; si augura che tutti gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sottoscrivano senza riserve i principi e buone prassi per l'aiuto umanitario (GHD), approvati a Stoccolma il 17 giugno 2003; sottolinea la necessità di tradurre nella pratica tali principi e di valutare la loro osservanza periodicamente (su base biennale) da parte delle istituzioni dell'UE e del relatore permanente sull'aiuto umanitario del Parlamento europeo;

10. ritiene che si debba accordare maggiore attenzione alla sicurezza e alla protezione dei volontari, che devono recarsi frequentemente in zone pericolose; si rammarica che siano ancora troppo spesso vittime di violenze inutili, detenzione o presa di ostaggi; condanna fermamente qualsiasi azione intrapresa contro i volontari;

11. constata il riconoscimento del concetto di "responsabilità di proteggere" da parte delle Nazioni Unite nella suddetta risoluzione 60/1 in seguito, in particolare, all'aumento delle violazioni del DIU e dei diritti dell'uomo e all'impotenza o all'assenza di volontà dei governi di proteggere i propri cittadini; ricorda che l'aiuto umanitario è uno dei mezzi di cui dispone la Comunità internazionale per contribuire alla protezione delle popolazioni minacciate e sottolinea la preoccupazione dell'UE di non restare impassibile di fronte a tali violazioni; chiede che si svolga un dibattito politico esaustivo negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE sul diritto, se non il dovere, di intervenire in caso di violazioni serie del DIU e/o dei diritti dell'uomo, prendendo altresì in considerazione le conclusioni e le raccomandazioni della succitata relazione "La responsabilità di proteggere" del dicembre 2001 della Commissione internazionale sull'intervento e la sovranità di Stato;

12. ritiene che l'UE dovrebbe sviluppare iniziative che trasformino in realtà il concetto di "responsabilità di proteggere", privilegiando al contempo le azioni preventive e i mezzi civili e sostenendo i governi dei paesi terzi a rispettare il loro obbligo di tutelare le proprie popolazioni; sottolinea che il ricorso a misure coercitive, tra cui l'intervento militare, è accettabile unicamente come ultima risorsa e rigorosamente in conformità al diritto internazionale; ribadisce in particolare che, in fase di valutazione di un eventuale uso della forza, il Consiglio di sicurezza dovrebbe sempre tener conto dei cinque criteri di legittimazione proposti nella relazione del Segretario generale dell'ONU del marzo 2005 e sostenuti dal Parlamento: serietà della minaccia, scopo appropriato, uso della forza come ultima risorsa, proporzionalità dei mezzi e possibilità di successo; conviene che i principi relativi all'uso della forza e alla sua autorizzazione dovrebbero essere sanciti da una risoluzione del Consiglio di sicurezza;

PARTE II: TRADURRE IN PRATICA I PRINCIPI:
UN QUADRO COMUNE PER L'AIUTO UMANITARIO DELL'UE

a)  Coordinamento, coerenza e complementarietà dell'UE

13. ritiene che il Consenso dovrebbe sancire i principi di coordinamento, coerenza politica, complementarietà ed armonizzazione delle procedure tra gli Stati membri, come già dichiarato nel succitato Consenso europeo sullo sviluppo, e che la CE dovrebbe avvalersi pienamente dell'articolo 10 del succitato regolamento (CE) n. 1257/96 ed utilizzare le capacità della DG ECHO nella sua funzione federativa; sottolinea, nondimeno, che i meccanismi di coordinamento dell'UE devono rafforzare, anziché duplicare, gli sforzi internazionali di coordinamento delle Nazioni Unite, e in particolare dell'Ufficio per il coordinamento delle questioni umanitarie (OCHA), e includere le autorità nazionali e locali; invita l'UE a redigere un atlante dei donatori di aiuto umanitario dell'UE, simile all'iniziativa intrapresa per gli aiuti comunitari allo sviluppo;

14. accoglie con favore il riconoscimento, esposto nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2007, della necessità di riconoscere pienamente la politica sull'aiuto umanitario come politica a pieno titolo dell'UE e ritiene pertanto che la Comunità e gli Stati membri dovrebbero promuovere una discussione politica strategica sull'azione umanitaria in un adeguato forum del Consiglio mediante la creazione di un gruppo di lavoro specifico del Consiglio (es. COHUMA ossia un Gruppo di lavoro del Consiglio sull'aiuto umanitario), che consentirebbe l'elaborazione di metodi coesi i quali, a loro volta, renderebbero possibili azioni rapide e coerenti;

b)  Fornire un aiuto adeguato ed efficace

15.  ritiene che il Consenso dovrebbe includere un fermo impegno da parte dell'UE a fornire un adeguato aiuto umanitario nonché un'adeguata prevedibilità e flessibilità dei finanziamenti attraverso adeguate disposizioni finanziarie anticipate annuali; sottolinea che l'UE dovrebbe accordare un'attenzione prioritaria alle crisi umanitarie con fondi insufficienti, trascurate o dimenticate e che occorrerebbe analizzare strumenti innovativi al fine di poter meglio quantificare il divario tra le necessità e i fondi esistenti e di garantire che le esigenze umanitarie globali siano rispettate;

16. ritiene che l'UE dovrebbe assumere una chiara posizione nel processo di riforma umanitaria globale, in particolare al fine di sostenere il Fondo centrale per la risposta alle emergenze (CERF) che, rappresentando finanziamenti aggiuntivi che non si sostituiscono ad altre operazioni o partner umanitari, diviene un'utile strumento integrante la gamma di misure finanziarie disponibili, accogliendo altresì l'approccio per gruppi tematici (clusters) e promuovendo la partecipazione di un'ampia gamma di attori umanitari;

17. plaude alla proposta della Commissione volta a stabilire un quadro comune dell'UE per valutare le necessità e condividere le analisi di esperti; ricorda che l'UE dovrebbe accordare preferenza, ogniqualvolta possibile, alle risorse locali e regionali;

18. sottolinea che in situazioni di emergenza, in particolare se provocate da calamità naturali, le prime 48 ore sono di fondamentale importanza per riuscire a salvare vite umane e che la comunità internazionale ha dimostrato di non disporre di una capacità di risposta immediata abbastanza efficiente; ritiene che l'UE dovrebbe affrontare tale sfida, da un lato, rafforzando la prevenzione locale, la predisposizione operativa e la capacità di risposta e, dall'altro, migliorando la coordinazione, i meccanismi di allarme tempestivo e un adeguato preposizionamento dei materiali e delle scorte a livello internazionale; chiede all'UE di sostenere e integrare gli sforzi internazionali guidati dall'OCHA e dalle Nazioni Unite al fine di rafforzare le capacità di risposta rapida, tra cui l'accesso immediato ai finanziamenti e squadre di riserva per le operazioni di emergenza;

19. ritiene che l'UE dovrebbe investire maggiormente nello studio e nel monitoraggio dei fattori di vulnerabilità delle popolazioni; in particolare chiede all'UE che, in tutte le operazioni umanitarie, venga garantita una risposta ai bisogni di emergenza in materia di sanità, soprattutto per quanto riguarda la salute riproduttiva, conformemente alle pertinenti norme del programma SPHERE;

20. sostiene gli sforzi realizzati dalla Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per individuare i problemi e fare raccomandazioni nell'ambito del Programma internazionale di leggi, norme e principi sulla risposta ai disastri (IDRL) e attende con interesse i risultati della 30a Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si terrà nel novembre 2007;

c)  Diversità e qualità del partenariato

21. plaude alla proposta della Commissione di sottolineare l'appoggio dell'UE alla pluralità di partner esecutivi, in particolare le ONG, l'ONU e il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e appoggia i criteri proposti dalla Commissione per la selezione dei partner; chiede alla Commissione di sostenere le agenzie esecutive dei nuovi Stati membri (l'UE-12, ossia i dieci nuovi Stati membri, che hanno aderito all'UE nel 2004, più la Bulgaria e la Romania che hanno aderito all'UE nel 2007) per la loro piena integrazione nelle attività di aiuto umanitario; ritiene che il Consenso dovrebbe riconoscere e definire ulteriormente i vari ruoli, mandati e vantaggi comparativi dei diversi attori umanitari in modo da evitare un conflitto di competenze e la concorrenza per le risorse tra gli stessi e che l'UE dovrebbe sostenere lo sviluppo di capacità in seno alla comunità umanitaria, prestando particolare attenzione alla capacità locale e regionale; ritiene che si dovrebbe accordare un'attenzione particolare al ruolo delle ONG, delle Società della Croce Rossa Nazionale e della Mezzaluna Rossa e degli attori della società civile, tanto del Sud quanto del Nord, non soltanto nella distribuzione dell'aiuto, bensì anche sviluppando politiche che rispecchino le necessità e preoccupazioni reali dei partner locali nel Sud e ottenendo l'appoggio dei cittadini europei;

22. è convinto che l'UE dovrebbe sviluppare strategie per raggiungere i donatori non tradizionali, i cui fondi sono spesso preassegnati e/o soggetti a condizioni, cercando di promuovere un modello di aiuto basato sulle necessità esistenti, i principi del DIU e il concetto di partenariato; sottolinea tuttavia che tali nuove fonti di finanziamento non devono comportare una riduzione dei fondi provenienti dagli Stati membri dell'UE e dalla Commissione;

23. reputa che l'aiuto umanitario dell'UE dovrebbe essere concretizzato attraverso organizzazioni umanitarie che rispettino pienamente le buone prassi e si impegnino per la promozione della responsabilità, l'efficienza e l'efficacia nell'esecuzione delle attività umanitarie;

d)  Efficacia, qualità e responsabilità

24. ritiene che la responsabilità nei confronti delle comunità colpite da catastrofi, in quanto beneficiari principali, sia di centrale importanza in qualsiasi valutazione dell'efficacia dell'aiuto umanitario, e che il Consenso dovrebbe debitamente rispecchiare tale principio; ritiene, in particolare, che l'UE dovrebbe incoraggiare le iniziative delle ONG in materia di responsabilità volontaria;

25. ritiene che l'UE dovrebbe promuovere il ricorso agli orientamenti e principi sulle attività umanitarie del Comitato permanente inter-agenzie, ai principi guida per lo sfollamento interno, al Codice di condotta del 1994 per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per le organizzazioni non governative (ONG) nell'ambito dell'assistenza in caso di calamità e alla Carta umanitaria (SPHERE);

e)  Utilizzazione delle risorse e delle capacità militari e della Protezione civile all'esterno del territorio dell'UE

26. ribadisce che la protezione civile e i mezzi e le capacità militari dell'UE devono intervenire in modo tale da integrare e sostenere il lavoro delle organizzazioni umanitarie e limitatamente ai casi o alle aree in cui possono apportare un autentico valore aggiunto, e dopo un'accurata analisi preventiva della situazione;

27. ritiene che l'UE dovrebbe definire chiaramente il ruolo e il mandato della protezione civile e degli attori militari nelle operazioni umanitarie e garantirne l'osservanza, in particolare in situazioni di conflitto in cui l'imparzialità e l'indipendenza sono essenziali per garantire l'accesso sicuro alle vittime delle calamità e una fornitura efficace dell'aiuto umanitario;

28. ritiene che l'UE dovrebbe impegnarsi per sostenere attivamente l'attuazione degli Orientamenti MCDA e di Oslo da parte di tutti gli attori che partecipano alle operazioni umanitarie come pure garantire che i principi fondamentali in essi contenuti non perdano forza;

29. reputa che, in conformità agli orientamenti internazionali, il ricorso ai mezzi statali di protezione civile nelle emergenze complesse dovrebbe rappresentare l'eccezione, mentre i mezzi e le capacità militari a sostegno delle operazioni umanitarie dovrebbero essere utilizzati unicamente come "ultima risorsa", e, in entrambi i casi, sempre sotto la direzione delle organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite e nel rispetto del principio di sensibilità verso i conflitti;

f)   Promuovere la riduzione dei rischi di catastrofe e la preparazione di fronte alle catastrofi

30. constata il numero e la frequenza crescenti della catastrofi naturali e il loro impatto devastatore; ammette inoltre che differenziare le calamità naturali da quelle causate dall'uomo diviene sempre più complesso e riconosce che i rischi sono determinati tanto dalle attività umane e dalla mancanza di pianificazione quanto dagli eventi naturali; chiede che l'UE delinei una strategia con scadenze precise al fine di integrare la riduzione dei rischi di catastrofe (RRC) in tutti gli aiuti umanitari e di sviluppo dell'UE, conformemente al quadro d'azione di Hyogo (HFA); riconosce che senza l'integrazione della RRC gli interventi di sviluppo comportano il pericolo di aumentare involontariamente la vulnerabilità alle catastrofi;

31. rileva l'enorme sfida futura rappresentata dal cambiamento climatico, nei suoi aspetti di condizioni meteorologiche estreme e di diminuzione delle risorse naturali, con serie conseguenze in ambito di sicurezza e sviluppo, quali la crescente vulnerabilità dei più poveri, violenti conflitti per assicurarsi le risorse naturali sempre più scarse nonché flussi migratori di larga scala; sottolinea le minacce che il cambiamento climatico pone alla riduzione della povertà e al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e chiede che la riduzione dei rischi di catastrofe (RRC) e le misure di adattamento siano integrate nelle strategie di riduzione della povertà (documenti strategici di riduzione della povertà); sottolinea che gli interventi di RRC volti a ridurre le cause della vulnerabilità potranno essere efficaci solo se perseguiranno in modo rilevante la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

32. sottolinea che le strategie di RRC, basate sul quadro d'azione di Hyogo, dovrebbero sostenere le azioni delle comunità e autorità locali in un approccio a lungo termine volto a ridurre la vulnerabilità alle catastrofi, come indicato dall'esperienza del meccanismo di finanziamento e dal programma di prevenzione delle catastrofi di DIPECHO;

33. chiede all'UE di stanziare almeno il 10% dei nuovi finanziamenti aggiuntivi a favore del bilancio dell'assistenza umanitaria al fine di ridurre i rischi di catastrofe e di aumentare considerevolmente le risorse per la RRC all'interno del bilancio di aiuti allo sviluppo; ribadisce la necessità di cambiare, a medio e lungo termine, l'approccio all'aiuto umanitario internazionale attraverso un notevole rafforzamento della RRC;

g)  Rafforzare il legame con gli altri strumenti di aiuto

34. chiede all'UE, in collaborazione con gli attori umanitari internazionali, di sviluppare orientamenti volti a rafforzare il legame tra l'aiuto d'urgenza, il recupero e lo sviluppo (LRRD), onde evitare potenziali lacune tra la risposta di emergenza e le fasi di recupero e di sviluppo, basandosi sulle buone prassi e sulle lezioni apprese; ritiene che l'UE dovrebbe basare tale approccio sui principi del "non nuocere" e sui 10 principi del "ricostruire meglio"; sottolinea l'obiettivo di colmare il divario tra l'aiuto umanitario e l'aiuto allo sviluppo avvalendosi al meglio della gamma di strumenti di finanziamento dell'UE;

35. riconosce inoltre la lacuna nella conoscenza e consapevolezza dei legami che intercorrono tra l'aiuto umanitario e lo sviluppo, sia tra il personale addetto allo sviluppo sia tra quello incaricato dell'aiuto umanitario; chiede all'UE di attribuire priorità a programmi di formazione del personale in tale ambito;

36. sottolinea la necessità di chiarire le relazioni tra le azioni sostenute dalla Commissione attraverso lo strumento di stabilità relativo alla prevenzione, alla gestione e alla risoluzione delle crisi (quali il disarmo, la smobilitazione, lo sminamento, la reintegrazione di popolazioni sfollate/rifugiate, ecc.) e le azioni concomitanti eseguite dalla DG ECHO conformemente al suo mandato e ai principi umanitari;

h)  Attuazione del Consenso in materia di aiuto umanitario

37. chiede l'introduzione nel Consenso in materia di aiuto umanitario di un'ampia e concreta tabella di marcia per la sua attuazione, incluse le scadenze per i principali progetti e iniziative a favore dei quali tutti i donatori dell'UE si impegneranno nei prossimi cinque anni;

38. chiede che l'attuazione e lo sviluppo del Consenso in materia di aiuto umanitario siano oggetto di una regolare valutazione, in cui il Parlamento partecipi pienamente e su un piano di parità con le altre istituzioni coinvolte; chiede l'istituzione di un'adeguata struttura interistituzionale e di un dialogo strutturato con il Parlamento in tale ambito;

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39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  • [2]  GU L 163, del 2.7.1996, pag. 1.
  • [3]  GU L 297, del 15.11.2001, pag. 7.
  • [4]  GU C 327, del 23.12.2005, pag. 4.
  • [5]  GU C 46, del 24.2.2006, pag. 1.
  • [6]  COM(2003)0526.
  • [7]  GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.
  • [8]  http://www.icva.ch/doc00002172.doc
  • [9]  GU C 284 E, del 21.11.2002, pag. 108.
  • [10]  GU C 180 E, del 31.7.2003, pag. 538.
  • [11]  GU C 38 E, del 12.02.2004, pag. 85.
  • [12]  GU C 135, del 7.5.2001, pag. 72.
  • [13]  Testi approvati P6_TA(2006)0434.
  • [14]  GU C 124, del 25.5.2006, pag. 549.

MOTIVAZIONE

Il 13 giugno 2007 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata "Verso un consenso europeo sull’aiuto umanitario". Basata sui risultati di una consultazione dei principali attori del settore, la comunicazione enumera una serie di principi e valori, avanzando proposte per migliorare la qualità, la coerenza e l’efficacia della politica umanitaria europea. La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottare, con essa, una dichiarazione comune sul “Consenso europeo sull’aiuto umanitario” sulla base degli elementi contenuti nella comunicazione.

Giungendo al momento opportuno, l’iniziativa è indispensabile e sollecita l’organizzazione di un dibattito di fondo sui principi e le strategie dell’Unione europea per la distribuzione degli aiuti ai più poveri. Il processo negoziale fra le tre istituzioni costituisce un’occasione importante per giungere a un consenso politico su come reagire a situazioni di crisi sempre più complesse e per riuscire a definire i limiti dell’azione umanitaria europea. Grazie all’adozione di una forte dichiarazione comune, l’Unione sarà anche in grado di definire una posizione più chiara e di esprimersi con una sola voce sulla scena internazionale nell’ambito dell’aiuto umanitario, ricordando che essa non è soltanto una grande ONG ma che si preoccupa di prevenire le cause che rendono necessaria l’erogazione degli aiuti umanitari e, eventualmente, di contribuire a fornire le soluzioni politiche più adatte.

L’Unione europea e l’aiuto umanitario

L’Unione europea, associando Commissione europea e Stati membri, è il primo donatore di aiuti umanitari al mondo. Si tratta di un settore in cui la Comunità dispone di una competenza concorrente con quella degli Stati membri. Nel 2006 il suo contributo in questo ambito ha superato i 2 miliardi di euro, pari a più del 40% dell’assistenza umanitaria ufficialmente fornita a livello internazionale[1]. Secondo le stime, nel 2006 75 paesi e 100 milioni di persone hanno beneficiato degli aiuti umanitari dell’Unione.

La Comunità partecipa ad operazioni di aiuto umanitario dalla fine degli anni ‘60. L’elevato numero di interventi svolti dalla fine degli anni ‘80 ne ha fatto un elemento essenziale dell’azione esterna della Comunità. Creato nel 1992 su pressione del Parlamento europeo, l’Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) è stato recentemente trasformato in una direzione generale (DG ECHO) e dispone di 200 agenti operanti in sede e di 100 esperti presenti in loco. Il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, entrato in vigore nel 1996, definisce la portata, gli obiettivi e le procedure di distribuzione degli aiuti umanitari della Comunità.

Tra il 2000 e il 2005, il bilancio medio della DG ECHO era pari a 543 milioni di euro (compresa la riserva per gli aiuti d’urgenza). Per il periodo 2007-2013 il bilancio aumenterà raggiungendo 875 milioni di euro nel 2013, ma gran parte di tale aumento è dovuto al trasferimento della quota umanitaria degli aiuti alimentari dalla DG AIDCO alla DG ECHO. Ogni anno il fabbisogno umanitario supera il bilancio stanziato per l’ECHO e la Commissione deve ricorrere ai fondi di riserva.

Gli aiuti umanitari non costituiscono un vero e proprio ambito politico previsto dagli attuali trattati CE e UE. In mancanza di altre disposizioni essi trovano il proprio fondamento negli articoli 177, 178 e 179 del trattato CE (cooperazione allo sviluppo). Il trattato costituzionale ha offerto una nuova base giuridica grazie all’introduzione di un articolo distinto sull’aiuto umanitario (art. III-321). Il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha stabilito che il trattato di modifica, che deve essere negoziato dalla CIG, conserverà tali disposizioni e che esso deve pertanto istituire una vera e propria politica umanitaria dell’UE.

L’aiuto umanitario è una materia soggetta alla procedura di codecisione. Il Parlamento, che ha peraltro deciso di creare una figura di relatore permanente per l’aiuto umanitario, segue con attenzione gli sviluppi in questo ambito e continua ad esercitare pressione affinché gli aiuti umanitari beneficino di finanziamenti appropriati.

L’evoluzione del contesto dell’aiuto umanitario

L’ambiente in cui vengono distribuiti gli aiuti umanitari ha subito una notevole evoluzione negli ultimi quindici anni. Innanzitutto, dopo la fine del conflitto tra Est e Ovest, è radicalmente cambiata la natura dei conflitti armati. Il numero dei conflitti interni è aumentato, e con esso quello degli sfollati interni. Il mancato rispetto se non addirittura il puro e semplice rifiuto del diritto internazionale umanitario è ormai cosa comune. L’accesso agli aiuti da parte delle vittime è spesso limitato e gli operatori sono sempre più esposti al rischio di aggressioni o uccisioni. In generale, è minacciato “lo spazio umanitario”.

In secondo luogo, è cresciuta la frequenza delle calamità naturali e le loro conseguenze sono aumentate, certamente a causa dei cambiamenti climatici. Tale situazione pone il problema del livello del credito e degli investimenti stanziati per la prevenzione di tali calamità. È necessario rafforzare gli interventi che, al là di una puntuale fornitura di aiuto, dovrebbero offrire sostegno alle capacità proprie delle comunità in termini di prevenzione, soccorso e ricostruzione.

In terzo luogo, nel settore degli aiuti umanitari interviene ormai un numero più consistente di nuovi attori, in parte a causa dei due fenomeni sopra citati. Oltre agli attori umanitari stricto sensu (agenzie delle Nazioni unite, organismi della Croce rossa, ONG), sono apparse sul campo la protezione civile e le forze militari (cioè attori statali). Nel momento in cui vengono impiegati mezzi militari e di protezione civile sotto il controllo statale, la neutralità e l’indipendenza degli interventi umanitari possono essere messe in discussione e ciò può tradursi in un aumento dei rischi, in particolare per gli operatori umanitari, che vengono percepiti come alleati di parti coinvolte nel conflitto.

L’Unione europea ha istituito un meccanismo di protezione civile nel 2001 e un centro informativo di controllo all’interno della DG Ambiente per fornire aiuti sia all’interno che all’esterno dell’UE. La relazione Barnier, pubblicata nel maggio 2006, propone la creazione di una forza europea di protezione civile. Prima di impegnare gli attori statali nella realizzazione delle operazioni umanitarie occorre considerare gli aspetti relativi al coordinamento, all’efficacia e ai costi.

I donatori privati apportano un sempre maggiore contributo al finanziamento degli aiuti e sarebbe necessario definire come integrare i contributi di tali nuovi attori.

Infine, è indispensabile una riflessione sulla questione della “responsabilità di proteggere” (“il diritto/dovere d’ingerenza”) benché essa non sia ritenuta direttamente collegata agli aiuti umanitari.

Questi ultimi sono tuttavia uno degli strumenti di cui dispone la comunità internazionale per contribuire a proteggere le popolazioni minacciate di genocidio, di crimini di guerra, di pulizia etnica e di crimini contro l’umanità, conformemente ai capitoli VI e VIII della Carta.

Il contesto internazionale

In risposta alle nuove sfide che si delineano, sono state lanciate diverse iniziative a livello internazionale.

Nel 2003 a Stoccolma è stata adottata l’iniziativa “Buon donatore umanitario” (Good Humanitarian Donorship o GHD), approvata da 21 Stati (di cui 16 facenti parte dell’UE) e dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda la prevenzione delle calamità e la limitazione delle loro conseguenze il quadro di azione di Hyogo, adottato in occasione della conferenza mondiale sulla riduzione delle catastrofi del 2005, ha fissato obiettivi e priorità su scala internazionale sia per i donatori che per i beneficiari degli aiuti umanitari.

Allo scopo di definire il ruolo dei nuovi attori, gli orientamenti di Oslo e gli orientamenti MCDA (Military and Civil Defence Assets) mirano a garantire l’imparzialità e la neutralità delle attività umanitarie ogniqualvolta si utilizzino le strutture di difesa civile e militare (MCDA) a sostegno di operazioni umanitarie. Gli orientamenti di Oslo riguardano le operazioni umanitarie svolte in occasione di calamità naturali, mentre gli orientamenti MCDA trattano emergenze complesse; entrambe i due tipi di orientamenti sanciscono il principio fondamentale secondo cui le risorse militari e di protezione civile devono essere utilizzate solo come estrema ratio.

Con il Forum di Friburgo[2] del giugno 2000 le Nazioni Unite hanno avviato un programma di riforma per migliorare l’efficacia e la qualità dell’aiuto umanitario. Tra le innovazioni proposte vi sono la formazione di clusters (“gruppi tematici”), il rafforzamento del sistema di coordinamento umanitario e la creazione di un Fondo centrale per l’assistenza di emergenza (CERF) volto a garantire la rapida disponibilità di fondi in caso di operazioni di soccorso immediato.

La riforma ha ricevuto un nuovo impulso dopo la pubblicazione della Humanitarian Response Review 2005 (rapporto di valutazione degli interventi umanitari nel 2005), realizzata su richiesta di J. Egeland, ex coordinatore umanitario delle Nazioni Unite.

Le sfide cui deve far fronte l’Unione europea

L’Unione si trova di fronte a tre sfide cui il consenso europeo sull’aiuto umanitario deve dare una risposta. Innanzitutto, essa deve definire i nuovi limiti della propria azione umanitaria (inizio e conclusione), nonché ribadire il proprio impegno a rispettare e far rispettare i principi di base di tale azione umanitaria (umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza), adeguare i propri sistemi e strumenti per tener conto della natura mutevole dei conflitti armati, dell’aumento delle calamità naturali e della comparsa di nuovi attori.

Inoltre, l’Unione europea deve definire la sua posizione rispetto alle nuove iniziative internazionali e al processo di riforma avviato all’interno delle Nazioni Unite. Infine, essa deve precisare come è possibile combinare e coordinare al meglio i differenti mezzi della Comunità e degli Stati membri al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza. Oltre a questo, l’Unione deve rafforzare il suo ruolo politico sulla scena umanitaria internazionale per garantirne la corrispondenza con il suo status di primo donatore internazionale.

Il potenziale dell’Unione europea non è sfruttato appieno. Secondo una recente valutazione della DG ECHO, l’ECHO è un donatore umanitario di prim’ordine a livello internazionale[3]. Tuttavia, tale rapporto di valutazione e quello dell’OCSE rilevano notevoli carenze strutturali e paradossi. L’Unione non dispone infatti di un quadro adeguato all’interno del Consiglio per un dibattito anche sulla politica umanitaria: non sarebbe dunque opportuno creare, sul modello del CODEV (gruppo di lavoro del Consiglio sullo sviluppo), un COHUMA specificatamente dedicato a tali questioni? La Commissione non ha realizzato le potenzialità offerte dal regolamento sull’aiuto umanitario che le assegnava un ruolo di coordinamento degli Stati membri. Il coordinamento tra le differenti DG che intervengono nelle crisi umanitarie (in particolare la DG Ambiente e la DG ECHO) è insoddisfacente, benché siano stati fatti alcuni sforzi. Infine, occorre prestare maggiore attenzione al collegamento tra interventi di emergenza, di ricostruzione e di sviluppo.

La strada da seguire

Il Parlamento si compiace del processo avviato dalla Commissione nella comunicazione dal titolo “Verso un consenso europeo sull’aiuto umanitario”. Esso si è del resto impegnato a partecipare in modo costruttivo e attivo ai negoziati.

Il documento sul consenso sarà il primo documento comune sulla politica di aiuto umanitario dall’adozione del regolamento sull’aiuto umanitario nel 1996. È ormai tempo di rinnovare le basi esistenti e di accordarsi su un approccio comune per:

o ribadire l’attaccamento dell’Unione europea ai principi umanitari e al diritto umanitario internazionale;

o sviluppare nelle istanze internazionali una politica europea forte adeguata alle risorse di bilancio impiegate;

o avviare una nuova fase in termini di qualità dell’aiuto umanitario europeo, attraverso il rafforzamento della cooperazione con i suoi partner sul campo;

o ribadire l’impegno nel collegare gli aiuti umanitari agli aiuti allo sviluppo, impegno sancito dal consenso europeo per lo sviluppo.

Il testo finale deve essere sufficientemente concreto e preciso per raggiungere tali obiettivi. Oltre a una visione d’insieme, a principi e valori, deve anche contenere una tabella di marcia per migliorare il coordinamento e consentire un’efficace fornitura degli aiuti tenendo conto delle attuali sfide.

  • [1]  Secondo il sistema di controllo finanziario dell’Ufficio OCHA delle Nazioni Unite.
  • [2]  Comunicato e Piano di azione del Forum di Friburgo, Svizzera, 15-16 giugno 2000.
  • [3]  Valutazione della DG ECHO 2000 – 2005, 23 giugno 2006
    (http://ec.europa.eu/echo/pdf_files/evaluation/2006/dg_echo_fr.pdf)

PARERE della commissione per gli affari esteri (4.10.2007)

destinato alla commissione per lo sviluppo

Sull'Unione europea e l'aiuto umanitario
(2007/2139(INI))

Relatore per parere: Vittorio Agnoletto

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sostiene la proposta della Commissione di sottoscrivere una dichiarazione interistituzionale sullo "European Consensus on Humanitarian Aid" che valorizzi obiettivi politici, modalità, principi e strumenti tecnici dell'aiuto umanitario europeo, che si configura come il vero documento di indirizzo politico dopo l'approvazione nel 1996 dei regolamenti tecnici di gestione degli aiuti;

2.  è convinto dell'urgenza di rendere complementari, coerenti, efficaci e coordinate sul piano tecnico e politico le azioni umanitarie dell'Unione europea e dei suoi 27 Stati membri, al fine di ottimizzare la risposta umanitaria globale; sostiene l'accento posto dalla Commissione sulla necessità di un maggiore coordinamento tra l'Unione europea e gli Stati membri, elemento centrale e determinante della futura "dichiarazione"; invita il Consiglio e gli Stati membri a sostenere la strategia della Commissione e a fare dell'umanitario un imperativo morale e politico ispirato dalla solidarietà della cittadinanza europea e dall'efficacia dell'aiuto più che dall'interesse nazionale o post-coloniale;

3.  invita soprattutto il Consiglio e gli Stati Membri a rispettare gli impegni politici e le scadenze contenuti nello "Hyogo Framework of Action", sottoscritto a Kobe da 168 Paesi durante la "2005 World Conference on Disaster Reduction", che vuole ridurre del 50% le perdite di vite umane in disastri umanitari entro il 2015 e promuovere un maggior coordinamento tra aiuti umanitari e allo sviluppo;

4.  è consapevole della necessità di proteggere e approfondire i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario - il cui mancato rispetto potrebbe arrecare pregiudizio sia al personale umanitario sia alle popolazioni colpite -, senza perdere di vista le reali necessità e urgenze umanitarie individuate, accordando particolare attenzione ai gruppi di popolazione più vulnerabili, quali le donne e i bambini, nonché del dover rispettare anche il principio della non-discriminazione nella distribuzione degli aiuti, ed è convinto che esista una complementarità politica tra l'aiuto umanitario d'urgenza e il rilancio o l'accompagnamento della ricerca di soluzioni politiche e diplomatiche alle crisi all'origine dell'emergenza; ritiene che il concetto di "Linking Relief, Rehabilitation and Development" (LRRD) debba avere carattere strategico nell'azione esterna ed umanitaria dell'Unione europea; condivide perciò la proposta della Commissione di individuare dei "LRRD pilot countries" con esperienza in materia, specialmente nell'ambito di regioni precise che soffrano in modo drammatico le conseguenze del cambiamento climatico e che dovrebbero essere oggetto di una sorveglianza speciale e ritiene questo un elemento decisivo per il successo delle strategie dell'Unione europea in campo umanitario;

5.  sottolinea che l'obiettivo dell'aiuto umanitario deve essere l'autosviluppo e l'autoapprovvigionamento e non il fatto di rendere i paesi o le regioni che beneficiano dell'aiuto troppo dipendenti dall'aiuto o dall'assistenza esterna supplementare;

6.  ritiene che si debba accordare maggiore attenzione alla sicurezza e alla protezione dei volontari, che devono recarsi frequentemente in zone pericolose; si rammarica che siano ancora troppo spesso vittime di violenze inutili, detenzione o presa di ostaggi; condanna fermamente qualsiasi azione intrapresa contro i volontari;

7.  ritiene che, in materia di aiuto umanitario, la priorità debba essere accordata per quanto possibile alle categorie più deboli e più vulnerabili, segnatamente alle donne e ai bambini; è pertanto dell'avviso che l'aiuto umanitario debba accordare maggiore attenzione allo sviluppo, all'istruzione e alla formazione in modo che le categorie vulnerabili prendano rapidamente coscienza della propria situazione e che l'aiuto proposto contribuisca a rafforzare il miglioramento della situazione locale;

8.  crede che l'aiuto umanitario dell'Unione europea debba essere accompagnato anche da azioni politiche e diplomatiche che facciano del rispetto del diritto internazionale, e soprattutto del diritto umanitario internazionale, una priorità da parte dello "Stato ricevente"; in tal senso ritiene che il rispetto e l'implementazione delle linee-guida operative del 2005 sul rispetto da parte dei paesi terzi e di eventuali "attori non statali" del diritto umanitario internazionale siano una priorità;

9.  è convinto che il carattere neutrale e indipendente dell'azione umanitaria dell'Unione europea vada di pari passo con la promozione della neutralità e indipendenza della stessa azione da qualsiasi assistenza militare attiva; è convinto che il ricorso alle forze armate, nel rispetto delle disposizioni del diritto internazionale, possa rivelarsi indispensabile in numerose situazioni di catastrofe umanitaria;

10. attira l'attenzione sulla necessità di vigilare sulla sicurezza dei cooperanti e dell'insieme del personale umanitario come pure di assicurare che il ricorso ai mezzi della protezione civile e alle capacità militari non ostacoli in alcun caso l'operato delle organizzazioni umanitarie bensì sia complementare e rappresenti un sostegno nel loro lavoro;

11. condivide l'allarme crescente sull'impatto dei cambiamenti climatici nelle emergenze umanitarie a carattere alimentare prodotte essenzialmente da catastrofi naturali (inondazioni, incendi, desertificazione, crisi agricole, ecc.); invita la Commissione a legare aiuto umanitario e lotta ai cambiamenti climatici nelle opportune sedi internazionali e a rafforzare il ruolo preventivo dell'aiuto umanitario onde ridurre i rischi di catastrofe mediante una maggiore preparazione alle crisi;

12. è dell'avviso che sia necessario accordare particolare attenzione alla situazione dei gruppi vulnerabili (donne, bambini ed anziani) e ritiene altresì che ciò debba essere incluso nella definizione dell'aiuto umanitario;

13. approva i criteri proposti per selezionare partner quali le Nazioni Unite, le ONG e la Croce Rossa; è certamente consapevole del fatto che la responsabilità e la trasparenza in materia di risultati ottenuti siano essenziali, ma tiene a sottolineare che la burocrazia, presso tali partner, non deve appesantirsi inutilmente affinché essi possano dedicare il lavoro dei loro collaboratori e le loro risorse essenzialmente all'apporto di aiuto umanitario.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

2.10.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Metin Kazak, Vytautas Landsbergis, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Giulietto Chiesa, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Evgeni Kirilov, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Luis Yañez-Barnuevo García

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

ALLEGATO

Commissione per i bilanci

Il Presidente

D/60729

Sig. Josep Borrell Fontelles

Presidente

Commissione per lo sviluppo

Oggetto:          Relazione DEVE su un Consenso europeo in materia di aiuto umanitario

                      (Relatore: Sig. Cornillet)

Signor Presidente,

a nome della commissione per i bilanci, mi permetta di fare alcune osservazioni sugli aspetti di bilancio della summenzionata relazione.

In primo luogo, la commissione per i bilanci condivide decisamente l'opinione che è necessario associare le risorse della CE e degli Stati membri nel miglior modo possibile a beneficio delle vittime di disastri umanitari. Il controllo di tale processo è altresì importante per valutare i progressi relativi agli impegni dell'UE per quanto riguarda gli obiettivi delle Nazioni Unite o i livelli finanziari globali delle azioni di sviluppo e di aiuto umanitario.

A tal riguardo, desidero segnalare che l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e una sana gestione finanziaria, del 17 maggio 2006, e il quadro finanziario 2007-2013 allegato, stabiliscono una riserva per aiuti d'urgenza al fine di far fronte ad eventi che non si sono potuti prevedere in sede di elaborazione del bilancio. Tale riserva (fissata a 221 milioni di euro ai prezzi del 2004) è iscritta nel bilancio come "disposizione" e può essere mobilitata ben oltre i massimali di spesa concordati di comune accordo tra il Parlamento e il Consiglio (in seguito a proposte della Commissione).

La commissione per i bilanci ritiene che si tratti di un accordo eccellente, consolidato durante i negoziati per il quadro finanziario 2007-2013, dal momento che attenua considerevolmente le pressioni sul bilancio che, altrimenti, avrebbero potuto portare potenzialmente a riduzioni per altre azioni esterne nel bilancio della CE e non è certo che si sarebbe potuto compensare tale situazione nei bilanci nazionali.

E' altresì molto positivo che il tempo mediamente necessario per trattare le richieste di mobilitazione della riserva sia stato notevolmente ridotto durante lo scorso periodo finanziario (2000-2006).

Mi si permetta altresì di segnalare che, nel periodo 2000-2006, sono stati mobilitati 1.514 milioni di euro attraverso tale riserva a fini strettamente umanitari oltre ai regolari stanziamenti di bilancio. Altri 408 milioni di euro sono stati mobilitati per azioni nella "zona grigia" tra l'aiuto umanitario e lo sviluppo, per esempio in Palestina e nei Balcani. Ciononostante, un importo potenziale di 615 milioni di euro non è mai stato mobilitato e, pertanto, non ha mai arrecato beneficio alle zone che necessitano sviluppo e/o aiuto umanitario dal punto di vista europeo. Ciò è riconducibile al fatto che tali importi, in origine destinati a tal fine nei bilanci nazionali, possono essere riaffluiti nei "bilanci generali" quando non sono stati mobilitati, per cui vengono persi per i fini specifici dell'aiuto umanitario e dell'aiuto ufficiale allo sviluppo.

La commissione per i bilanci appoggia pertanto un approccio realistico all'inclusione dell'aiuto umanitario nel bilancio che, naturalmente, deve sempre garantire che la Commissione possa agire rapidamente ma altresì che si faccia buon uso della riserva per aiuti d'urgenza.

Il problema del coordinamento e della complementarità efficaci, sia all'interno dell'UE sia con altri donatori internazionali con i quali cooperiamo, dovrebbe essere in cima alle nostre preoccupazioni in modo da massimizzare l'impatto dei nostri sforzi in materia di aiuto e garantire il miglior uso possibile delle risorse destinate a tal fine.

Formula di cortesia

Reimer Böge

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

3.10.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Milan Gaľa, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale