RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

24.10.2007 - (COM(2007)0169 – C6‑0110/2007 – 2007/0058(CNS)) - *

Commissione per la pesca
Relatore: Iles Braghetto

Procedura : 2007/0058(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0408/2007
Testi presentati :
A6-0408/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

(COM(2007)0169 – C6‑0110/2007 – 2007/0058(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0169),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0110/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6‑0408/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

 

Almeno un mese prima dell'invio alla Commissione dell'elenco dei pescherecci e delle tonnare di cui agli articoli 12 e 13, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un piano di pesca comprendente il numero di pescherecci e di tonnare per i quali intendono chiedere autorizzazioni di pesca, accompagnato da informazioni sullo sforzo di pesca previsto.

 

Ogni Stato membro si assicura che il numero di pescherecci e di tonnare compresi nel piano di pesca sia proporzionale alla quota di tonno rosso di cui dispone il detto Stato membro.

Motivazione

La Commissione intende sollecitare la presentazione di piani di pesca nel quadro degli accordi di pesca, anche qualora si tratti di stock in buono stato biologico. Poiché il problema principale della pesca al tonno rosso è rappresentato dalla sovracapacità della flotta rispetto alle quote disponibili, la presentazione di tali piani è molto più giustificata in questo caso, come ammesso dalla stessa Commissione che si è impegnata a inserire questo requisito nel regolamento.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono assegnare il proprio contingente di tonno rosso alle navi battenti la propria bandiera e alle tonnare da essi immatricolate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso.

1. Gli Stati membri possono assegnare il proprio contingente di tonno rosso alle navi battenti la propria bandiera e alle tonnare da essi immatricolate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso e comprese nel piano di pesca di cui all'articolo 3 bis.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 3 bis (nuovo).

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la propria capacità di ingrasso e di allevamento sia coerente con le quote di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Motivazione

Come precisato dal relatore, il numero di aziende d'ingrasso dei tonni rossi si è moltiplicato senza che vi fosse necessariamente coerenza con le quote di pesca per tale specie. È necessario che ogni Stato membro stabilisca un equilibrio tra la capacità delle sue aziende d'ingrasso e le quote di cui dispone: in mancanza di ciò, risulta impossibile ridurre la pressione esercitata sugli stock, che è poi l'obiettivo del piano di ricostituzione.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 1

1. La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10°O e a nord dal parallelo 42° N.

1. La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º giugno al 31 dicembre.

Motivazione

Le deroghe per le zone di pesca contrastano con le indicazioni di tutti gli esperti scientifici e con il parere espresso dalla maggioranza degli Stati membri. In effetti, le deroghe non sono giustificate sotto il profilo biologico in quanto è unico lo stock del Mediterraneo e dell’Atlantico. Inoltre introducono forti distorsioni nel meccanismo competitivo ed inducono ad intensificare la pesca in quelle aree anche da parte della flotta tradizionalmente non interessata.

Emendamento 5

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Compensazioni finanziarie a carico del Fondo europeo per la pesca saranno erogate ai pescatori (personale imbarcato ed armatori) nei periodi di fermo pesca, ai fini dei piani di ricostituzione previsti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Motivazione

È necessario prevedere compensazioni finanziarie al personale marittimo nei periodi di fermo pesca.

Emendamento 6

Articolo 7, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 10, la taglia minima per il tonno rosso (Thunnus thynnus) è di 8 kg nei casi seguenti:

soppresso

a) tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;

 

b) tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento.

 

Motivazione

Le deroghe per la taglia minima sono in contrasto con le indicazioni di tutti gli esperti scientifici e con il parere espresso dalla maggioranza degli Stati membri. In effetti, le deroghe non sono giustificate sotto il profilo biologico in quanto è unico lo stock del Mediterraneo e dell’Atlantico. In più, si riduce l’efficacia dei controlli. Da sottolineare che una deroga per il Golfo di Biscaglia (6,4 chilogrammi in luogo di 10) è già vigente.

Emendamento 7

Articolo 12, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Il numero di pescherecci presente nell'elenco deve corrispondere alle condizioni e al calcolo dello sforzo di pesca cui fa riferimento il piano di pesca di cui all'articolo 3 bis.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 3 bis (nuovo).

Emendamento 8

Articolo 13, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Il numero di tonnare presente nell'elenco deve corrispondere alle condizioni e al calcolo dello sforzo di pesca cui fa riferimento il piano di pesca di cui all'articolo 3 bis.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 3 bis (nuovo).

Emendamento 9

Articolo 17, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. La Commissione garantisce immediatamente che le attività di pesca del tonno rosso saranno interrotte in quegli Stati membri che non rispettano il termine fissato al paragrafo 5 per la presentazione di informazioni.

Motivazione

Vista l'incapacità, in cui si sono trovati taluni Stati membri, di rispettare i loro obblighi di rendiconto nel 2007 e il conseguente superamento in materia di determinati contributi nazionali, è opportuno porre fine alle attività di pesca nazionali quando gli Stati membri non forniscono dati relativi alle catture.

Emendamento 10

Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Sulla base dei dati relativi alle catture forniti dalle tonnare e per dotarsi di una fonte di informazioni importante ai fini del controllo della situazione del tonno rosso, la Commissione elabora, in collaborazione con il segretariato dell'ICCAT, un piano di riabilitazione delle tonnare dell'Atlantico e di recupero di quelle che hanno cessato le loro attività nel Mediterraneo.

Motivazione

L'obiettivo è di preservare un modo sostenibile di pesca del tonno che si rivela altamente selettivo.

Emendamento 11

Articolo 24, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Gli Stati membri collaborano tra loro al fine di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di misure di esecuzione nei confronti di navi battenti la loro bandiera di cui sia accertata la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Motivazione

L'armonizzazione delle misure sanzionatorie è necessaria al fine di evitare difformità tra i diversi Paesi membri nell'esecuzione del presente regolamento.

MOTIVAZIONE

Alla fine di novembre dello scorso anno, la Commissione per la protezione dei tonnidi nell’Atlantico (ICCAT) ha varato, sotto forma di raccomandazioni, il piano in oggetto per rispondere alle preoccupazioni degli ambienti scientifici in merito alla critica condizione dello stock dovuta ad un eccesso dello sforzo di pesca. In sintesi, il piano prevede: la progressiva riduzione del contingente di cattura (sino al 20% nel 2010 rispetto al 2006), l’aumento della taglia minima da 10 a 30 chilogrammi con deroghe (8 chilogrammi) per la pesca nel Golfo di Biscaglia e per le catture in Adriatico destinate all’allevamento in gabbia. Da sottolineare che una deroga per il Golfo di Biscaglia (6,4 chilogrammi in luogo di 10) è già vigente; la previsione di limitazioni del periodo di pesca per i palangari dal 1 giugno alla fine di ogni anno e per le reti da circuizione a partire dal 1 luglio sino al 31 dicembre; il rafforzamento di misure rafforzate di controllo e per contrastare la pesca illegale.

Il relatore esprime, in generale, parere favorevole per la proposta di regolamento. Osserva che alcune tematiche rimangono tuttavia aperte.

In particolare, il piano di ricostituzione degli stocks di tonno rosso è stato variamente criticato, evidenziando una diversa percezione sulla necessità di tutela della risorsa tra gli esperti scientifici e gli operatori della pesca.

Si evidenzia la necessità di migliorare la conoscenza dei dati raccolti e di stabilire un criterio omogeneo di lettura per dare solide basi scientifiche alla valutazione sullo stato della risorsa.

Deroghe

Il relatore si compiace dell'aumento a 30 chilogrammi come taglia minima introdotta, purché vi sia parità di trattamento in tutte le flotte. Se la motivazione di una differenziazione è insita nella peculiarità delle pesche tradizionali, tale parità di trattamento dovrà applicarsi in ugual misura.

Se effettivamente la situazione della sopravvivenza degli stock è così critica, le deroghe sia sulla taglia minima che, in misura minore, sui tempi del fermo pesca, sono inammissibili. In effetti, le deroghe non sarebbero giustificate sotto il profilo biologico in quanto unico è lo stock del Mediterraneo e dell’Atlantico. Questo inoltre ridurrebbe l’efficacia dei controlli.

Controlli

La pesca illegale è ritenuto uno delle maggiori piaghe nella tutela degli stock di tonno rosso. La proposta di regolamento descrive ed affronta il problema in maniera incisiva. Il regolamento prevede maggiori controlli durante le varie fasi del pescato. Quale efficacia questi controlli potranno avere sulla pesca illegale? Si ritiene che l'efficacia dei controlli possa essere incrementata se vi è una fattiva collaborazione fra categorie professionali e autorità statali e locali. A tal fine, è indispensabile poter contare sulla partecipazione degli Stati membri nel processo decisionale dell'Unione Europea attraverso l'introduzione del principio di iniziativa degli Stati membri.

Resta aperta la questione sulle modalità sanzionatorie e sui soggetti destinati alle sanzioni. La questione riguarda l'esistenza di misure efficaci e condivise per combattere nei vari Paesi il problema della illegalità, e le modalità di tutela di quegli operatori che, al contrario, lavorano in modo trasparente.

Riduzione delle flotte

La proposta di regolamento avvia una riduzione graduale del contingente totale di cattura che sarà complessivamente diminuito del circa 20% nel 2010. Risultano quindi contradditori e contrastanti, in termini, i dati sull'aumento del numero di unità delle flotte. Così come desta forte preoccupazione il fatto che il numero di impianti di gabbie per l’ingrasso dei tonni abbia subito un forte aumento con una capacità ben superiore al totale delle quote disponibili. La presenza di capacità di ingrasso aggiuntiva prevalentemente slegata dal possesso di quote per la pesca del tonno rosso, inevitabilmente, determinerà, fra l’altro, condizioni dirette alla intensificazione della pressione di pesca.

Reciprocità per le flotte non UE

La gestione della risorsa è complessa nell'area Mediterranea, dove si affacciano altri Paesi non membri dell' ICCAT. Dal 29 al 31 gennaio, a Tokio, si svolse una riunione ICCAT per definire la chiave di ripartizione del contingente globale tra tutte le parti contraenti. Alla UE è stata assegnata una percentuale pari al 55,7 su totale, con una lieve riduzione rispetto alla situazione (57,1%) in essere sino al 2006. È presente quindi una situazione di concorrenza di altre flotte non UE, in particolare, nel Mediterraneo, della Libia e della Turchia, ma anche di Giappone e Cina.

Lo scopo del regolamento sarà quindi efficace solo se i suoi principi e le sue disposizioni troveranno applicazione condivisa anche dai suddetti Paesi non UE.

Impatto socio-economico

La pesca del Tonno rosso è un'antica e radicata tradizione. Il relatore si chiede se ne sia stato valutato l'impatto socio economico proveniente dalla riduzione di questa attività al fine di salvaguardare l'equilibrio economico delle imprese dei lavoratori della pesca?

Nella proposta di regolamento manca il riferimento ai piani di ricostituzione previsti dalla normativa comunitaria (articolo 5 del regolamento 2371/2002) che è indispensabile per poter erogare ai pescatori (personale imbarcato ed armatori) compensazioni finanziarie a carico del FEP.

PROCEDURA

Titolo

Ricostituzione degli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Riferimenti

COM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS)

Consultazione del PE

19.4.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

26.4.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

26.4.2007

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

3.5.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Iles Braghetto

25.4.2007

 

 

Approvazione

22.10.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thomas Wise

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Willem Schuth