RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

25.10.2007 - (COM(2007)0364 – C6‑0202/2007 –2007/0130(COD)) - ***I

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Jo Leinen

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

(COM (2007)0364 – C6‑0202/2007 –2007/0130(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2007)0364),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 191 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0202/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A6‑0412/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita il suo Ufficio di presidenza a esaminare in che modo un partito politico a livello europeo possa ottenere un periodo transitorio di tre mesi al fine di ricostituire il numero dei suoi membri se, nel corso dell'esercizio finanziario, tale numero è sceso al di sotto dei requisiti minimi previsti dal regolamento modificato;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 6

(6) Per migliorare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e spronare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, è opportuno che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio dell'Unione europea.

(6) Per migliorare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e spronare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, è opportuno che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio dell'Unione europea. La presente deroga costituisce una disposizione eccezionale, giustificata dal ruolo specifico e unico dei partiti politici.

 

1GU L248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

Motivazione

L'emendamento precisa le modalità di approvazione del presente regolamento.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 7

(7) Per creare condizioni favorevoli al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a realizzare un'adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è necessario modificare il livello minimo di cofinanziamento richiesto.

(7) Per migliorare le condizioni per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a realizzare un'adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è necessario modificare il livello minimo di cofinanziamento richiesto. È opportuno prevedere lo stesso livello di cofinanziamento per le fondazioni politiche a livello europeo.

Motivazione

Integrazione chiarificatrice. Si veda anche l' emendamento 17.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 8

(8) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei loro candidati.

(8) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei loro candidati.

 

I partiti politici a livello europeo operano nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, in particolare per mettere in risalto il carattere europeo di queste elezioni. In conformità dell'articolo 8 dell'Atto concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali. Le disposizioni nazionali si applicano alle spese elettorali per le elezioni e i referendum nazionali.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2, paragrafo 4, alinea (regolamento (CE) n. 2004/2003)

4. "fondazioni politiche a livello europeo": enti o reti di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

4. "fondazioni politiche a livello europeo": enti o reti di enti dotati di personalità giuridica nello Stato membro in cui hanno sede, distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale sono affiliati, che, attraverso le proprie attività, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

Motivazione

Armonizzare i criteri riguardanti le fondazioni con quelli che disciplinano i partiti (articolo 3, lettera a) del regolamento vigente (CE) n. 2004/2003).

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

 

2 bis) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

 

"a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3;"

 

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 4, paragrafo 6 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le attività della fondazione stessa, di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono utilizzati esclusivamente per finanziare le attività della fondazione stessa, di cui all'articolo 2, paragrafo 4 e in nessun caso possono servire a finanziare campagne elettorali.

Motivazione

Appare opportuno chiarire tale punto. Per quanto riguarda l'utilizzazione lecita delle risorse dei partiti politici europei, si veda l'articolo 8 nella sua nuova redazione.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR.

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR all'anno e per donatore.

Motivazione

A fini di precisione e di coerenza con la soglia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali affiliati sono ammissibili. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale di quest'ultimo.

2. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali affiliati o da una persona fisica che sia membro di un partito politico a livello europeo sono ammissibili. I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti politici nazionali o da una persona fisica non possono superare il 40 % del bilancio annuale di quest'ultimo.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 6, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

3. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali affiliate e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione in questione".

3. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali affiliate e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione in questione e non possono derivare da fondi che un partito politico a livello europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.

 

L'onere della prova incombe al partito politico a livello europeo interessato.

Motivazione

La restrizione è necessaria per escludere in modo esplicito che una fondazione riceva indirettamente da fondi dell'Unione anche la quota di finanziamento del 15% che essa stessa deve fornire. Ciò significa che vanno esclusi i fondi che un partito riceve dal bilancio dell'Unione e versa quindi alla fondazione come contributo.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 7, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali o di candidati. Questi partiti politici nazionali e questi candidati restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 7, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. Il fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale."

2. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti politici a livello europeo o nazionale o di candidati né di fondazioni a livello nazionale."

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA A BIS) (nuova)
Articolo 9, paragrafo 2, (regolamento (CE) n. 2004/2003)

 

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati in conformità delle modalità di esecuzione del presente regolamento, da adottare a norma del paragrafo 1."

Motivazione

Il regolamento (CE) 2909/2000 è stato abrogato nel 2005, pertanto occorre stabilire le modalità per la valutazione del patrimonio tramite le modalità di esecuzione che il Parlamento europeo adotta secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA C)
Articolo 9, paragrafo 7 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

7. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, le entrate risultano superiori alle spese, un partito politico può riportare all’esercizio successivo una percentuale dell’importo eccedente pari al massimo al 25% delle entrate totali per quell’esercizio, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, a condizione che essa sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio.

7. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, le entrate risultano superiori alle spese, un partito politico può riportare all’esercizio successivo una percentuale dell’importo eccedente pari al massimo al 25% delle entrate totali per quell’esercizio, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, deroga giustificata dal ruolo specifico e unico dei partiti politici, a condizione che essa sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio. Il revisore esterno e indipendente incaricato di stilare la certificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è altresì incaricato, se del caso, di attestare la corretta esecuzione delle disposizioni relative a tali riporti.

Motivazione

Per facilitare il controllo e la revisione contabile risulta opportuno limitare la possibilità di riporto agli impegni giuridici assunti nel corso dell'esercizio corrispondente.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA C)
Articolo 9, paragrafo 9 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico europeo a livello europeo superano il 100% delle sue entrate annue medie".

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico europeo a livello europeo superano il 100% delle sue entrate annue medie". Il revisore esterno e indipendente deve altresì rilasciare un'attestazione che certifichi il rispetto di tali disposizioni.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Articolo 9 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

 

8 bis) È inserito il seguente articolo 9 bis:

 

"Articolo 9 bis

 

Trasparenza

 

Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una rubrica del suo sito internet creata ad hoc - per ogni esercizio per il quale sono state versate delle sovvenzioni - i seguenti documenti:

 

- una tabella degli importi versati a ogni partito politico e a ogni fondazione politica a livello europeo;

 

 

 

 

 

- le modalità di esecuzione del presente regolamento approvate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo".

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85% del bilancio di un partito politico o di una fondazione a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85% dei costi di un partito politico o di una fondazione politica a livello europeo che siano ammissibili al finanziamento. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

Motivazione

È una formulazione più flessibile, già utilizzata nel regolamento finanziario, nelle relative norme di attuazione e nella decisione del 2004 dell'Ufficio di Presidenza. Senza questa correzione, non verrebbe stabilita una percentuale massima per il contribuito finanziario al bilancio di una fondazione politica, con conseguente vuoto legislativo.

Emendamento 18

ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

 

Articolo 1 bis

 

Disposizione transitoria

 

Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si applicano alle sovvenzioni concesse ai partiti politici europei a partire dall'esercizio finanziario 2008.

 

Per l'esercizio finanziario 2008, le domande di finanziamento di fondazioni politiche a livello europeo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2004/2003 riguardano esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dopo il 1 settembre 2008.

 

Il partito politico europeo che abbia debitamente presentato domanda di sovvenzione per il 2008 può, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare una domanda supplementare di finanziamento, basata sulle modifiche introdotte dal presente regolamento e, se del caso, un domanda di sovvenzione per la fondazione ad esso affiliata. Il Parlamento europeo approva le pertinenti misure di esecuzione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il relatore saluta con favore la proposta della Commissione nella sua totalità e ne raccomanda l'approvazione insieme agli emendamenti da lui proposti, emendamenti che peraltro mirano per lo più a chiarire determinati punti. Il relatore si riserva la possibilità di presentare ulteriori emendamenti che potrebbero rivelarsi necessari in vista del dibattito in seno al Consiglio.

La proposta affronta tre temi, tutti già trattati nell'ultima risoluzione del Parlamento europeo sui partiti politici europei, in cui si traccia un bilancio delle forme di finanziamento fino ad oggi impiegate e si formulano proposte di miglioramento e sviluppo[1]. I temi in questione sono:

1. L'adeguamento delle disposizioni finanziarie alle esigenze specifiche dei partiti politici ai fini dell'impiego delle risorse[2].

2. Riconoscimento di un ruolo ai partiti politici europei in relazione alle elezioni del Parlamento europeo, con l'esplicito riconoscimento della legittimità dell'impiego dei finanziamenti a tal fine[3].

3. La possibilità di erogare contributi a fondazioni politiche europee che integrino le attività dei partiti politici europei con attività di informazione e formazione politica[4].

Analisi particolareggiata delle tematiche

1. Disposizioni finanziarie

Per evitare inutili ripetizioni si rinvia alla ampia motivazione contenuta nella proposta della Commissione. Sono due le istanze dei partiti politici europei che nella pratica si sono rivelate giustificate, e segnatamente

- la possibilità di trasferire ai primi tre mesi dell'anno successivo una quota fino al 25% delle entrate complessive di un partito, onde assicurare maggiore flessibilità di spesa nel passaggio da un esercizio finanziario all'altro e poter reagire prontamente a sopravvenute evenienze;

- la possibilità, nel corso di un certo numero di anni, di costituire riserve mediante risorse proprie (donazioni, quote dei partiti aderenti e di singoli iscritti) fino a un determinato ammontare, che la proposta della Commissione fissa a un massimo del 100% delle risorse totali medie dei partiti politici europei.

La prima (nuova) disposizione prevede una deroga alla cosiddetta regola del "non profitto" di cui all'articolo 109 del Regolamento finanziario, il quale prescrive sostanzialmente che una "sovvenzione" concessa a un organo abilitato a percepirla, non può dar luogo a giacenze di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario. Si è accertato che la nozione di "sovvenzione" ex Regolamento finanziario, cui sostanzialmente si ispira il finanziamento dei partiti politici europei, non può essere applicata se non parzialmente alle caratteristiche ed esigenze dei partiti politici.

Anche la seconda disposizione introdotta viene considerata ed esplicitamente indicata dalla Commissione come una deroga alla regola del "non profitto". Essa può tuttavia essere vista anche come un chiarimento volto ad esplicitare il senso e la finalità della norma: il divieto di tenere giacenze di cassa a chiusura d'anno si applica unicamente alla sovvenzione in quanto tale e non alle risorse proprie provenienti da donazioni ad opera di terzi o da contributi di membri.

2. Ruolo dei partiti politici europei nelle elezioni per il Parlamento europeo

Con la sua proposta la Commissione chiarisce una questione che il vigente regolamento non disciplina in modo esplicito. Si è sempre affermato che il riconoscimento di partiti europei abbia senso solo se viene loro consentito anche di contribuire alla campagna per le elezioni del Parlamento europeo. Effettivamente, già la formulazione della norma che fa da base giuridica – ossia l'articolo 191 del trattato CE introdotto con il trattato di Maastricht – suggerisce un'interpretazione in tal senso. Come infatti potrebbero tali partiti divenire attori di un'opinione pubblica politica europea, contribuire a formare una coscienza europea presso i cittadini ed esprimerne la volontà politica, senza svolgere un ruolo attivo in occasione della campagna elettorale. Per tali attività un partito politico europeo potrà ora impiegare anche i finanziamenti di cui beneficia. Le attività svolte da un partito politico europeo nel quadro di una campagna per le elezioni del Parlamento europeo e che integrino le campagne dei partiti nazionali, non vengono considerate come "finanziamenti" inammissibili del partito o dei partiti affiliati.

Il testo della corrispondente disposizione della proposta – articolo 8, comma 3 del regolamento come modificato – contiene peraltro una piccola lacuna riconducibile a un'ambigua formulazione dell'attuale versione dell'articolo 3, lettera d) del vigente regolamento: quando all'articolo 8, comma 3, si parla di "elezioni del Parlamento europeo, a cui essi [i partiti politici europei] partecipano come richiesto dall' articolo 3, lettera d)", ciò non significa che il partito politico europeo debba partecipare alle elezioni con propri candidati – cosa attualmente non possibile - ma che siano i partiti affiliati a dovervi partecipare o ad averne almeno espresso l'intenzione di farlo.

3. Erogazione di contributi a fondazioni politiche europee

La novità più importante della proposta della Commissione è che viene offerta la possibilità di sovvenzionare a carico del bilancio dell'Unione, oltre ai partiti politici europei, anche le fondazioni politiche ad essi affiliate. Fondazioni politiche vicine ai partiti esistono in numerosi Stati membri. Esistono già anche forme transfrontaliere di cooperazione fra fondazioni politiche[5]. Si avverte tuttavia da tempo la mancanza sia di un assetto normativo che di una base finanziaria per la creazione di fondazioni affiliate alle famiglie politiche europee, che assolvano determinati compiti che i partiti politici europei non possono svolgere o non possono svolgere in modo adeguato. Per rimediare a tale situazione, nel 2007 la Commissione ha varato un progetto pilota che permette di erogare contributi finanziari per la creazione di fondazioni politiche europee e l'organizzazione delle loro attività[6]. Tale iniziativa ha tuttavia una durata di 2 anni, per cui rappresenta unicamente una soluzione transitoria fino a quando sarà disponibile una base giuridica per il finanziamento di tali entità. I compiti previsti per le fondazioni politiche europee sono le attività di formazione nel campo della politica europea, il monitoraggio e l'analisi dei dibattiti e processi politici europei (funzione "think-tank") e la creazione di una piattaforma di cooperazione fra fondazioni nazionali già operanti.

Le nuove disposizioni sulle fondazioni politiche europee possono essere riassunte nel modo seguente:

- Le fondazioni devono, come i partiti, essere costituite secondo il diritto di uno Stato membro ed avere personalità giuridica. Esse possono essere costituite subito come fondazioni indipendenti oppure come raggruppamento di fondazioni o altre istituzioni già esistenti. Il regolamento non prevede, come per i partiti, alcuna "registrazione" o "riconoscimento". Viene unicamente creata la possibilità di un contributo finanziario a valere sul bilancio operativo del Parlamento europeo, subordinatamente a determinate condizioni.

- Per ottenere il contributo occorre che la fondazione sia affiliata a un partito politico europeo che beneficia di finanziamenti da parte dell'Unione. Il regolamento lascia al partito in questione e alla fondazione affiliata il compito di determinare le condizioni del loro rapporto e di prevedere una "adeguata separazione" fra le due entità per quanto riguarda la gestione corrente e le strutture direttive.

- La fondazione deve avere un ambito operativo tipico di una fondazione politica (v. definizione all'articolo 2, punto 4 (nuovo)) e rispettare i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di preminenza del diritto. Il sussistere di tali presupposti può essere accertato applicando "mutatis mutandis" la procedura di verifica prevista per i partiti (articolo 5 del regolamento). Inoltre la fondazione perde il diritto ai finanziamenti se anche il partito cui è affiliata ne viene escluso.

- La fondazione richiede i finanziamenti "tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata". Tale formulazione dovrà essere precisata nelle disposizioni di attuazione del Parlamento europeo.

- La fondazione può utilizzare i contributi solo per attività corrispondenti ai suoi compiti istituzionali e, soprattutto, non per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o fondazioni politiche nazionali (articolo 7 come integrato; vedasi il chiarimento introdotto con l'emendamento 5).

- Anche in tema di rendicontazione finanziaria e di ammissibilità delle donazioni, le fondazioni sono soggette agli stessi requisiti dei partiti. Esse possono finanziarsi fino al 40% con contributi di fondazioni affiliate e di partiti politici europei (v. emendamento 6).

- Le disposizioni dell'articolo 9 ("Esecuzione e controllo") si applicano anche alle risorse finanziarie riconosciute alle fondazioni (articolo 4, paragrafo 5 (nuovo) del regolamento in fine). Divengono in tal modo applicabili anche alle fondazioni le nuove norme relative alla trasferibilità degli stanziamenti all'esercizio successivo e alla costituzione di riserve.

- La ripartizione dei finanziamenti disponibili avviene per le fondazioni secondo la stessa chiave applicata per i partiti cui sono affiliate (articolo 10, paragrafo 1 del regolamento): il 15 % in parti uguali, l'85 % proporzionalmente al numero di membri che il partito affiliato ha al Parlamento europeo.

- Sia per i partiti che per le fondazioni si applica lo stesso tasso massimo di finanziamento dell'85% del bilancio annuale. In entrambi i casi ciò corrisponde alle specifiche condizioni del beneficiario (v. emendamento 17).

- Il Parlamento europeo ha tempo fino al 15 febbraio 2011 per valutare in un'apposita relazione l'applicazione del regolamento modificato.

  • [1]  Risoluzione del 23 marzo 2006 sulla base della relazione della commissione per gli affari costituzionali A6-0042/2006, relatore: Jo Leinen.
  • [2] 2 Paragrafo 13, lettere d) ed e) della risoluzione.
  • [3] 3 Paragrafo 14, lettera c) della risoluzione.
  • [4] 4 Paragrafo 14, lettera a) della risoluzione.
  • [5]  Come la European network of political foundations.
  • [6]  Linea di bilancio 15 06 07.

PARERE della commissione per i bilanci (10.10.2007)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
(COM(2007)0364 – C6‑0202/2007 – 2007/0130(COD))

Relatrice per parere: Catherine Guy-Quint

BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 191 del trattato riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici a livello europeo per la formazione di una coscienza europea e l'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione. Ciò costituisce inoltre una base che consente un finanziamento pubblico dei partiti politici a livello europeo. Tuttavia, esso non menziona le fondazioni politiche a livello europeo.

La presente proposta risponde in parte alla dichiarazione negoziata dalla commissione per i bilanci e dalla sua relatrice sulla revisione del regolamento finanziario all'atto della riforma del regolamento finanziario nel dicembre 2006[1]:

2. Progetto di dichiarazione della Commissione sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo

"La Commissione si impegna a presentare, se possibile prima del febbraio 2007, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, introducendo disposizioni appropriate intese ad esentare dalla regola dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario le risorse proprie, in particolare i contributi e le quote di iscrizione, riprese nei conti annuali di un partito politico a livello europeo che superino il 25% dei costi ammissibili a carico del beneficiario, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003."

Gli emendamenti proposti hanno lo scopo di riguardare unicamente i partiti politici a livello europeo e il rispetto del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione.

È opportuno indicare che, nel corso della procedura di bilancio del 2008, sono stati presentati due emendamenti al progetto di bilancio relativi alle fondazioni politiche a livello europeo, i quali richiedono la creazione di una linea nella sezione Parlamento europeo, mettendo a disposizione con l'annotazione "p.m." 5 milioni di euro iscritti in riserva in attesa dell'approvazione della base giuridica.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 4 BIS (NUOVO)

 

(4 bis) Qualora l'attuazione dell'azione esiga la concessione di un sostegno finanziario a un terzo, per esempio un'organizzazione politica giovanile, il partito politico a livello europeo può erogare tale sostegno nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 e dell'articolo 184 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2.

 

_________________

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

2 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con il regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di conciliare la proposta legislativa con le posizioni del PE.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 6

(6) Per migliorare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e spronare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, è opportuno che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio dell'Unione europea.

(6) Per migliorare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e spronare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, è opportuno che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio dell'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento precisa le modalità di approvazione del presente regolamento.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO (1)
Articolo 2, punto 4 bis) (nuovo) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

 

4 bis) "finanziamento": una sovvenzione a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (CE Euratom) n. 1605/2002;

Motivazione

A fini di chiarezza terminologica e di coerenza con il regolamento finanziario.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO (5)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR.

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR all'anno e per donatore.

Motivazione

A fini di precisione e di coerenza con la soglia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO (5)
Articolo 6, paragrafo 2, (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali affiliati sono ammissibili. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale di quest'ultimo.

2. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali affiliati o da un affiliato (persona fisica) sono ammissibili. I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti politici nazionali non possono superare il 40 % del bilancio annuale di quest'ultimo.

Motivazione

A fini di chiarezza dato che taluni partiti politici a livello europeo prevedono la possibilità di affiliazione diretta delle persone fisiche.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO (8)
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall'ordinatore.

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dal Parlamento europeo.

Motivazione

Il chiarimento renderà più trasparente la procedura di approvazione delle modalità di esecuzione, chiarendo le responsabilità a livello pubblico.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO (8), LETTERA A BIS) (nuova)
Articolo 9, paragrafo 2, (regolamento (CE) n. 2004/2003)

 

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati in conformità delle modalità di esecuzione del presente regolamento, da adottare a norma del paragrafo 1."

Motivazione

Il regolamento (CE) 2909/2000 è stato abrogato nel 2005, pertanto occorre stabilire le modalità per la valutazione del patrimonio tramite le modalità di esecuzione che il Parlamento europeo adotta secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO (9)
Articolo 10, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85% del bilancio di un partito politico o di una fondazione a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85% dei costi ammissibili per il finanziamento di un partito politico o di una fondazione a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

Motivazione

Terminologia più flessibile e già in uso nel regolamento finanziario, nelle modalità di esecuzione e nella decisione dell'Ufficio di presidenza del 2004.

Allegato

Procedura per la concessione di una sovvenzione del Parlamento europeo

a titolo dell'esercizio finanziario N

Esercizio N-1

giugno N-1

Pubblicazione da parte del PE di un invito a presentare proposte in cui sono fissati i criteri di ammissibilità, le modalità comunitarie di finanziamento (articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario) e le date previste per la procedura di assegnazione.

 

15 novembre N-1

Data limite per la presentazione della domanda di sovvenzione da parte dei beneficiari.

Esercizio N

15 febbraio N

 

Decisione dell'Ufficio di presidenza sulla ripartizione degli stanziamenti e sull'assegnazione delle sovvenzioni ai partiti politici europei.

 

15 marzo N

 

Data limite per la firma della convenzione di sovvenzione tra il partito politico europeo e l'ordinatore delegato

 

30 marzo N

 

Versamento del finanziamento anticipato pari all'80% dell'importo della sovvenzione.

Esercizio N+1

31 marzo N+1

In una relazione annuale il PE rende pubblici dati dettagliati dell'assistenza tecnica fornita a ogni partito politico europeo

 

30 giugno N+1

Tutte le sovvenzioni concesse dal PE nel corso dell'esercizio sono rese pubbliche nel primo semestre dell'esercizio successivo nel sito Internet del PE.

 

Data T

prima del 15 maggio N+1

Domanda di versamento del saldo inoltrata dal partito politico europeo, corredata della relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro, di un conteggio finale delle spese ammissibili sostenute, dello stato completo delle entrate e delle uscite, della relazione di revisione contabile esterna.

 

T+60 giorni

Approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del PE della relazione di attività e del conteggio finale.

 

T+ 90 giorni

Versamento del saldo o recupero dell'indebito da parte del PE

 

 

Conservazione della documentazione:

il beneficiario tiene a disposizione del PE la documentazione relativa alla convenzione di sovvenzione nel corso di un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di versamento del saldo.

 

 

Controlli e revisioni contabili:

il beneficiario agevola l'esecuzione da parte del PE di una revisione contabile sull'uso effettivo della sovvenzione. Le revisioni possono avvenire durante l'intero periodo di esecuzione della convenzione di sovvenzione fino al versamento del saldo, nonché nel corso di un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di versamento del saldo.

PROCEDURA

Titolo

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo

Riferimenti

COM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)

Commissione competente per il merito

AFCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

3.9.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Catherine Guy-Quint

17.7.2007

 

 

Esame in commissione

13.9.2007

9.10.2007

 

 

Approvazione

8.10.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Richard Corbett

4.10.2007

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci ()

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
(COM(2007)0364 – C6‑0202/2007 – 2007/0130(COD))

Relatrice per parere: Véronique Mathieu

BREVE MOTIVAZIONE

La revisione del regolamento n. 2004/2003 proposta dalla Commissione ha i seguenti obiettivi:

- autorizzare i partiti politici a riportare al primo trimestre dell’anno successivo una determinata percentuale (25 %) delle entrate annue complessive, in deroga alla norma dell’assenza di profitto di cui all’articolo 109 del regolamento finanziario;

- autorizzare i partiti politici a livello europeo a costituire riserve finanziarie sulla base delle entrate, da loro stessi generate, eccedenti un nuovo livello minimo di cofinanziamento ridotto al 15%;

- permettere alle fondazioni politiche a livello europeo di svolgere un ruolo importante nel sostenere e promuovere le attività e gli obiettivi dei partiti politici a livello europeo;

- disporre in modo chiaro che gli stanziamenti a carico del bilancio dell’Unione europea possono essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei loro candidati.

La relatrice per parere rileva che ogni anno l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo esamina una relazione del Segretario generale sull’esecuzione della linea di bilancio corrispondente alle sovvenzioni ai partiti politici europei e che la proposta della Commissione è destinata a correggere i punti deboli e a colmare le lacune individuate in tali relazioni, nonché nella risoluzione del Parlamento del 23 marzo 2006[1].

La relatrice esprime un parere sostanzialmente favorevole sulle proposte della Commissione, in quanto corrispondono agli auspici già espressi dal Parlamento.

Tuttavia, a seguito di un’approfondita lettura del testo della Commissione, la relatrice ha identificato alcuni punti che meritano una riflessione, e che l'hanno spinta a elaborare alcuni emendamenti allo scopo di chiarire il testo, senza tuttavia rimettere in discussione la fondatezza della proposta.

Benché tali emendamenti non richiedano altri commenti, la relatrice per parere desidera sottolineare un ulteriore aspetto.

Il significato e la portata pratica dei nuovi paragrafi 8 e 9 dell’articolo 9, nella loro attuale formulazione, non sono affatto chiari. La relatrice per parere non ha proposto alcun emendamento specifico, ma invita la commissione competente a esaminare la formulazione precisa di tali paragrafi prima di procedere al voto sulla proposta, al fine di chiarirne il significato e gli effetti giuridici.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2, paragrafo 4, alinea (regolamento (CE) n. 2004/2003)

4. "fondazioni politiche a livello europeo": enti o reti di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

4. "fondazioni politiche a livello europeo": enti o reti di enti dotati di personalità giuridica nello Stato membro in cui hanno sede, distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale sono affiliati, che, attraverso le proprie attività, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

Motivazione

Armonizzare i criteri riguardanti le fondazioni con quelli che disciplinano i partiti (articolo 3, lettera a) del regolamento vigente (CE) n. 2004/2003).

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

 

2 bis) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

 

"a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3;"

 

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

4. Una fondazione politica a livello europeo richiede un finanziamento in forma distinta dal partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

Motivazione

Emendamento inteso a separare le procedure concernenti le fondazioni da quelle riguardanti i partiti.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 6, paragrafo 1, comma 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR.

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 2.500 EUR.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 6, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

3. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali affiliate e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Essi non possono superare il 40% del bilancio annuale della fondazione in questione.

3. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali affiliate e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Essi non possono superare il 40% del bilancio annuale della fondazione in questione e devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'onere della prova incombe al partito politico a livello europeo interessato.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 7, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali o di singoli candidati, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 7, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. Il fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale."

2. Il fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti politici a livello europeo o nazionale o di singoli candidati né di fondazioni a livello nazionale."

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA B BIS) (nuova)
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

 

b bis) È inserito il seguente paragrafo 3 ter:

 

"3 bis. Ove lo ritenga utile, l'ordinatore delegato responsabile può eseguire verifiche ex post e in loco a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento finanziario."

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA C)
Articolo 9, paragrafo 7 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

7. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, le entrate risultano superiori alle spese, un partito politico può riportare all’esercizio successivo una percentuale dell’importo eccedente pari al massimo al 25% delle entrate totali per quell’esercizio, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, a condizione che essa sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio.

7. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, le entrate risultano superiori alle spese, un partito politico può riportare all’esercizio successivo una percentuale dell’importo eccedente pari al massimo al 25% delle entrate totali per quell’esercizio, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, a condizione che essa sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio. Il revisore esterno e indipendente incaricato di stilare la certificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è altresì incaricato, se del caso, di attestare la corretta esecuzione delle disposizioni relative a tale rendiconto.

 

Possono essere riportate all'esercizio successivo soltanto le spese regolarmente impegnate entro la fine dell'esercizio in questione.

Motivazione

Per facilitare il controllo e la revisione contabile risulta opportuno limitare la possibilità di riporto agli impegni giuridici assunti nel corso dell'esercizio corrispondente.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 8 C)
Articolo 9, paragrafo 9 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico europeo a livello europeo superano il 100% delle sue entrate annue medie".

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico europeo a livello europeo superano il 100% delle sue entrate annue medie". Il revisore esterno e indipendente deve altresì rilasciare un'attestazione che certifichi il rispetto di tali disposizioni.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Articolo 9 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

 

8 bis) È inserito il seguente articolo 9 bis:

 

"Articolo 9 bis

 

Trasparenza

 

Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una rubrica del suo sito interno creata ad hoc - per ogni esercizio per il quale sono state versate delle sovvenzioni -, i seguenti documenti:

 

- una tabella degli importi versati a ogni partito politico a livello europeo o a ogni fondazione;

 

- i certificati di controllo annuali rilasciati dagli organismi di audit esterni e indipendenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, comma 2;

 

- la relazione annuale del Segretario generale del Parlamento europeo sulle attività finanziate di cui all'articolo 12;

 

- le modalità di esecuzione del presente regolamento approvate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo".

PROCEDURA

Titolo

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo

Riferimenti

COM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)

Commissione competente per il merito

AFCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

3.9.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Véronique Mathieu

17.7.2007

 

 

Approvazione

4.10.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Esther De Lange, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Véronique Mathieu

  • [1]  Relazione della commissione AFCO sui partiti politici europei A6-0042/2006.

PROCEDURA

Titolo

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo

Riferimenti

COM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.6.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFCO

3.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

3.9.2007

CONT

3.9.2007

JURI

3.9.2007

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

3.10.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jo Leinen

2.5.2007

 

 

Esame in commissione

16.7.2007

11.9.2007

1.10.2007

 

Approvazione

22.10.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Alain Lamassoure, György Schöpflin

Deposito

25.10.2007